CINQUE STELLE INDEX LINKED Assicurazione a premio unico di

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CINQUE STELLE INDEX LINKED Assicurazione a premio unico di
CINQUE STELLE
INDEX LINKED
Assicurazione a premio unico di
capitale differito indicizzato con
bonus di premorienza
Tariffa: 5S
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Mod. 1.11199.2S - Edizione 10/2005
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ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO DI CAPITALE DIFFERITO INDICIZZATO
CON BONUS DI PREMORIENZA
5 STELLE
NOTA INFORMATIVA
PREMESSA
La presente Nota Informativa, di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della
stipulazione del contratto, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al
Contraente per poter valutare in modo corretto e completo l'opportunita' di sottoscrivere l'assicurazione
vita index linked denominata "5 STELLE".
La presente informativa precontrattuale e quelle da fornire in corso di contratto, relative alla suddetta
tipologia di assicurazioni, sono regolate da specifiche disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del
consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento
italiano con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.
La presente Nota Informativa non e' soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.
La disponibilita' della suddetta assicurazione e' limitata: raggiunto il limite massimo disponibile di contratti,
non potranno piu' essere accettate ulteriori adesioni e di cio' verranno informati gli eventuali sottoscrittori
di proposte non accolte.
A.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA ASSICURATRICE
FONDIARIA-SAI S.p.A. - DIVISIONE SAI ( in seguito sinteticamente indicata con "Societa'") ha sede
legale e direzione generale in Italia - Sede e Direzione di Firenze in Piazza della Liberta' 6
e
Direzione di Torino in Corso Galileo Galilei 12 - ed e'autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
a
norma dell'art. 65 R.D.L. 29/4/1923 n. 966.
Per tutte le comunicazioni alla Societa' concernenti il contratto in corso, il Contraente potra' avvalersi del
tramite del soggetto abilitato dalla Societa' al collocamento, al quale e' assegnata la polizza (l'elenco dei
soggetti abilitati e' disponibile presso la Direzione della Societa'), oppure potra' inviare le stesse
direttamente a:
FONDIARIA - SAI S.P.A.
- Divisione SAI
Direzione Vita
Corso Galileo Galilei n. 12, 10126 TORINO
Fax: +39.011.6533655
B.
AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE
"5 STELLE" e' un'assicurazione vita a premio unico index linked di capitale differito indicizzato e bonus di
premorienza, destinata a soggetti che, alla decorrenza del contratto, non abbiano superato i 75 anni di
eta'.
Le assicurazioni index linked sono contratti in cui l'entita' delle somme dovute dall'impresa assicuratrice
dipende dalle oscillazioni del valore di uno o piu' parametri di riferimento
costituiti da indici o da
strumenti finanziari - per seguire l'andamento dei quali l'impresa acquisisce attivita' finanziarie con
specifiche caratteristiche.
Pertanto le assicurazioni index linked comportano rischi finanziari a carico dei Contraenti,
riconducibili all'andamento dei parametri di riferimento, in funzione del particolare meccanismo di
collegamento delle somme dovute ai parametri stessi.
Come piu' dettagliatamente descritto nella successiva sezione C, questa index linked ha le seguenti
caratteristiche.
· La prestazione in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale (vedi punto 1.1) - dovuta a
titolo di capitale di rimborso - e' condizionata dalla solvibilita' dei soggetti emittenti le specifiche attivita'
finanziarie (vedi punto 2) che la Societa' ha appositamente acquisito a copertura degli impegni assunti
con questa assicurazione; l'ammontare del capitale di rimborso dipende anche dall'andamento
dell'indice azionario che costituisce il parametro di riferimento al quale sono indicizzate le attivita'
finanziarie stesse.
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Per detta prestazione la Societa' non fornisce alcuna garanzia di risultato minimo; quindi, in
caso di insolvenza di uno dei soggetti emittenti, non e' esclusa la possibilita' di una perdita
rispetto al premio versato dal Contraente.
· La prestazione dovuta in caso di premorienza dell'Assicurato (vedi punto 1.2) e' direttamente collegata
al valore delle suddette attivita' finanziarie, ad eccezione di un bonus garantito dalla Societa'.
In caso di decesso non e' quindi esclusa la possibilita' di una perdita rispetto al premio versato.
· L'importo pagabile in caso di riscatto dell'assicurazione (vedi punto 7) e' direttamente collegato al
valore delle richiamate attivita' finanziarie, senza un minimo garantito.
L'operazione di riscatto potrebbe quindi comportare una perdita rispetto al premio versato.
In relazione alla natura dei suddetti parametri di riferimento a cui sono collegate le somme dovute, la
stipulazione di questa assicurazione comporta per il Contraente i profili di rischio propri di un investimento
azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario; la qualita' degli emittenti le
specifiche attivita' finanziarie acquisite dalla Societa' attenua, ma non elimina, i rischi a carico del
Contraente:
· il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilita' del prezzo di un titolo
dipendente sia dalle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente
(rischio specifico) che dalle generali fluttuazioni del mercato sul quale il titolo e' negoziato (rischio
generico o sistematico);
· il rischio connesso all'eventualita' che l'emittente un titolo di debito (es. obbligazioni), per effetto di un
deterioramento della sua solidita' patrimoniale, non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il
capitale (rischio di controparte); il prezzo del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi del
grado di solvibilita' (merito creditizio) dell'emittente; un indicatore sintetico del merito creditizio di un
emittente e' il rating che viene assegnato da agenzie internazionali indipendenti;
· il rischio collegato alla variabilita' del prezzo di un titolo di debito derivante dalle fluttuazioni dei tassi di
interesse di mercato (rischio di interesse); tali fluttuazioni, infatti, si riflettono sul prezzo (e quindi sul
rendimento) del titolo in modo tanto piu' accentuato - soprattutto nel caso di un titolo a tasso fisso
quanto piu' e' lunga la sua vita residua: un aumento dei tassi di mercato comportera' una diminuzione
del prezzo del titolo e viceversa;
· il rischio di liquidita': la liquidita' di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi
prontamente in moneta senza perdita di valore e dipende principalmente dalle caratteristiche del
mercato in cui il titolo e' trattato; nel presente caso, le specifiche attivita' finanziarie a copertura degli
impegni della Societa' non sono oggetto di un'effettiva trattazione: il loro valore viene calcolato da un
soggetto appositamente designato (Agente per il Calcolo), come precisato al successivo punto 2;
· il rischio di cambio: il risultato complessivo dell'investimento in un titolo denominato in una valuta
diversa da quella di riferimento utilizzata dall'investitore, e' condizionato dalla variazione dei tassi di
cambio; nel presente caso, tale rischio riguarda solo i Contraenti che utilizzano valute con tasso di
cambio variabile rispetto all'Euro.
C.
INFORMAZIONI SULL'ASSICURAZIONE
1.
Prestazioni
L'assicurazione fornisce le prestazioni illustrate ai seguenti punti 1.1 e 1.2.
1.1 Prestazioni in caso di vita
Ferma restando l'assunzione da parte del Contraente del rischio di controparte - come piu' avanti
evidenziato
la Societa' corrispondera' al Beneficiario designato, qualora l'Assicurato sia in vita alla
scadenza del contratto, il capitale di rimborso pari al maggiore fra i due seguenti importi:
· il capitale nominale dell'assicurazione moltiplicato per il coefficiente di indicizzazione, calcolato con le
modalita' illustrate al seguente punto 1.1.1, sulla base dell'andamento del parametro di riferimento
descritto al successivo punto 1.1.2;
· lo stesso capitale nominale dell'assicurazione.
Il capitale nominale dell'assicurazione e' pari al premio unico versato, diminuito della componente fissa
per spese di Euro 25,00 ed eventualmente maggiorato degli interessi di preinvestimento qualora il
versamento del premio, con relativa emissione del contratto, venga effettuato prima della data di
decorrenza. Gli interessi di preinvestimento sono calcolati sul premio unico al netto delle spese di Euro
25,00, applicando il tasso annuo di interesse semplice dell'1%, per il periodo intercorrente fra la data di
emissione e la data di decorrenza del contratto.
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Poiche' la Societa' non garantisce alcun importo minimo per le suddette prestazioni, i rischi
finanziari richiamati nella precedente sezione B restano totalmente a carico del Contraente. In
particolare, qualora il merito creditizio dei soggetti emittenti le specifiche attivita' finanziarie, di
cui al successivo punto 2, dovesse deteriorarsi fino al punto di compromettere, in tutto o in parte,
l'adempimento degli obblighi degli emittenti stessi relativi al rimborso del capitale debitamente
indicizzato, di cui al medesimo punto 2, la Societa' sara' esclusivamente tenuta a corrispondere le
suddette prestazioni nella stessa misura in cui gli emittenti saranno in grado di far fronte ai
rispettivi obblighi. Soltanto in questa eventualita', le prestazioni complessivamente corrisposte in
caso di vita dell'Assicurato potrebbero risultare inferiori al capitale nominale dell'assicurazione.
1.1.1 Modalita' di indicizzazione delle prestazioni in caso di vita
Alla scadenza del contratto, il coefficiente di indicizzazione da applicare al capitale nominale
dell'assicurazione sara' pari al 100% della performance media dell'indice azionario descritto al successivo
punto 1.1.2.
La performance media dell'indice e' pari al rapporto tra la media aritmetica dei 20 valori ufficiali di
chiusura dell'indice stesso, rilevati alle date sotto precisate, ed il suo valore iniziale, rilevato il 28
novembre 2005 e riportato in una apposita comunicazione che la Societa' inviera' tempestivamente al
Contraente dopo la data di decorrenza del contratto.
Le 20 rilevazioni considerate sono quelle rilevate alle seguenti date:
· Il giorno 28 dei mesi di febbraio, maggio, agosto, novembre, a partire dal 28 febbraio 2006 e fino al 28
novembre 2009.
· Il giorno 28 dei mesi di maggio e novembre a partire dal 28 maggio 2010 e fino al 28 maggio 2011.
· Il giorno 16 novembre 2011.
Se una delle precedenti date non coincidera' con un giorno in cui e' prevista la rilevazione dell'indice, si
utilizzera' il valore ufficiale di chiusura del primo giorno di rilevazione successivo.
1.1.2 Parametro di riferimento a cui sono collegate le prestazioni in caso di vita
Le prestazioni per il caso di vita sono direttamente collegate all'andamento dell'indice S&P All Stars
Europe Basket.
Le informazioni riguardanti il suddetto indice azionario, con il codice della pagina Bloomberg dove viene
indicato il relativo valore ufficiale di chiusura (indicato anche sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore"),
sono riportate in allegato al presente documento.
Allo scopo di illustrare le passate performance dell'indice e di fornire indicazioni circa la sua volatilita',
l'allegato riporta anche il grafico che riproduce l'andamento dell'indice dalla sua istituzione (gennaio
2005).
Per i casi di sospensione o di sostanziale limitazione delle contrattazioni borsistiche che, ad una delle
date rilevanti per l'indicizzazione, rendano impossibile la rilevazione o la determinazione del valore
dell'indice o, comunque, ne compromettano la significativita', nonche' per l'eventualita' che l'indice venga
modificato (anche mediante la sua sostituzione con un altro indice) in modo sostanziale oppure non sia
piu' disponibile, l'Agente per il Calcolo (vedi successivo punto 2) applichera' la regolamentazione stabilita
al riguardo per le specifiche attivita' finanziarie.
1.2 Prestazione in caso di premorienza
In caso di premorienza dell'Assicurato e' previsto il diritto alla riscossione, da parte dei Beneficiari
designati, di un capitale pari al valore dell'investimento maggiorato di un bonus.
Il valore dell'investimento e' ottenuto moltiplicando il capitale nominale dell'assicurazione per il valore
unitario di riferimento delle specifiche attivita' finanziarie, di cui al successivo punto 2, rilevato il primo
giorno lavorativo della seconda settimana successiva a quella in cui la Societa' avra' ricevuto la denuncia
del decesso. Il valore unitario di riferimento delle specifiche attivita' finanziarie rappresenta quindi il
parametro di riferimento a cui e' collegata la prestazione per il caso di premorienza.
Il bonus e' stabilito in funzione dell'eta' dell'Assicurato espressa in anni interi (arrotondata per eccesso o
per difetto a seconda che la frazione di anno superi o meno i 6 mesi) alla data di decorrenza del contratto.
Il suo importo non potra' comunque superare Euro 50.000,00 e risultera' pari alla seguente percentuale
del capitale nominale dell'assicurazione:
· 30% se l'eta' e' inferiore a 45 anni,
· 10% se l'eta' e' compresa fra 45 e 54 anni,
· 2% se l'eta' e' compresa fra 55 e 75 anni.
Si richiama l'attenzione sul fatto che la Societa' non garantisce alcun importo minimo per il valore
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dell'investimento: poiche' i rischi finanziari richiamati restano così totalmente a carico del
Contraente, il capitale da corrispondere in caso di decesso potrebbe anche risultare inferiore al
premio versato.
2. Attivita' finanziarie a copertura degli impegni assunti dalla Societa'
A copertura degli impegni assunti con questa assicurazione, la Societa' dispone di specifiche attivita'
finanziarie costituite da una componente obbligazionaria e da una componente derivata.
Come gia' evidenziato al punto 1.1, poiche' il rischio di controparte resta totalmente a carico del
Contraente, i pagamenti previsti dalle suddette attivita' finanziarie non sono garantiti dalla
Societa' essendo legati alla solvibilita' degli emittenti.
Inoltre, il capitale in caso di premorienza (punto 1.2) e il valore di riscatto (punto 7) sono direttamente
dipendenti dal valore unitario di riferimento delle attivita' finanziarie. E' quindi necessario che il
Contraente, per valutare al meglio il profilo di rischio dell'operazione, conosca le informazioni riguardanti
gli emittenti e le caratteristiche delle attivita' finanziarie stesse (alla data di riferimento del 9 settembre
2005), come illustrate ai seguenti punti 2.1 e 2.2.
Sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", in corrispondenza della denominazione "5 STELLE 28/11/11", verra'
pubblicato il valore unitario di riferimento delle attivita' finanziarie (come somma della componente
obbligazionaria e della componente derivata), determinato dall'Agente per il Calcolo, relativo al primo
giorno lavorativo di ogni settimana, espresso in percentuale del valore nominale della componente
obbligazionaria.
Qualora cause di forza maggiore non consentano di rilevare il valore unitario di riferimento, i pagamenti
della Societa' collegati al corrispondente valore dell'investimento verranno rinviati fino a quando il valore
unitario di riferimento si rendera' nuovamente disponibile.
2.1 Componente obbligazionaria
La componente obbligazionaria e' costituita dall'obbligazione "SNS 6yr Zero" (il codice ISIN sara' indicato
nella comunicazione di cui al precedente punto 1.1.1) di tipo zero coupon bond, che alla sua scadenza,
coincidente con quella del contratto, fornisce un valore di rimborso adeguato a coprire l'impegno relativo
al capitale nominale dell'assicurazione.
Tale componente, ottenuta come differenza fra il valore nominale dell'obbligazione e il valore della
componente derivata, fornisce un tasso annuo medio di rendimento effettivo lordo del 1,69% composto.
L'obbligazione e' emessa dalla SNS Bank N.V., con sede a Utrecht (Olanda). In SNS Bank N.V. si
concentrano le attivita' bancarie del gruppo SNS Reaal, (la sesta maggiore istituzione finanziaria in
Olanda) che consentono l'offerta di una gamma completa di prodotti e servizi bancari e assicurativi
orientati, in particolare, alle piccole e medie imprese del mercato domestico. Il merito creditizio
dell'emittente informazione essenziale per valutare il rischio di controparte risulta dai rating "A" e "A2"
assegnati rispettivamente da Standard & Poor's e Moody's (due delle principali agenzie internazionali).
Di seguito sono riportate le altre caratteristiche dell'obbligazione:
· Durata: 6 anni (dal 28 novembre 2005 al 28 novembre 2011).
· Valore di emissione: 83,94% del valore nominale.
· Cedole periodiche: assenti.
· Valore di rimborso: 100% del valore nominale.
· Valuta di denominazione: Euro.
· Mercato di quotazione: verra' richiesta la quotazione alla Borsa Valori del Granducato di Lussemburgo.
· Agente per il calcolo: Lehman Brothers International (Europe) con sede a Londra.
2.2 Componente derivata
La componente derivata consente il collegamento con gli strumenti finanziari sottostanti rappresentati, in
questo caso, dall'indice azionario di cui al precedente punto 1.1.2, con le stesse modalita' di
indicizzazione descritte al punto 1.1.1. E' costituita da un'opzione asiatica calcolata sulla media delle
variazioni fatte registrare dall'indice azionario di riferimento nel corso dei 6 anni di durata e secondo la
frequenza di rilevazione specificata al paragrafo 1.1.1; fornisce a scadenza una percentuale (minimo 0%)
che - espressa sul valore nominale della componente obbligazionaria e' pari alla suddetta media delle
variazioni.
Lo strumento finanziario derivato e' emesso da Lehman Brothers OTC Derivatives Inc., societa' attiva nel
mercato dell'intermediazione finanziaria dei prodotti derivati facente parte del gruppo Lehman Brothers e
garantita da Lehman Brothers Holdings Inc., con sede in New York. Lehman Brothers Holdings Inc. e'
una banca d'affari americana fondata nel 1850 e che oggi svolge la sua attivita' in tutto il mondo.
Il merito creditizio di Lehman Brothers Holdings Inc. risulta dai rating "A" e "A1" assegnati rispettivamente
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da Standard & Poor's e Moody's.
Di seguito sono indicate le altre caratteristiche dello strumento finanziario derivato:
· Durata: 6 anni (dal 28 novembre 2005 al 28 novembre 2011).
· Valore iniziale: 9,56% del valore nominale dell'obbligazione.
· Cedole periodiche: assenti.
· Valore minimo a scadenza: zero.
· Valuta di denominazione: Euro.
· Agente per il calcolo: Lehman Brothers International (Europe) con sede a Londra.
3. Esemplificazioni dell'andamento delle prestazioni
Le seguenti esemplificazioni hanno lo scopo esclusivo di agevolare la comprensione del meccanismo di
indicizzazione, evidenziando come l'importo delle prestazioni dipende dall'andamento dei parametri di
riferimento.
Negli esempi che seguono, facendo riferimento ad un assicurato di 50 anni (bonus in caso di morte pari al
10%), ipotizziamo il versamento, alla data di decorrenza del contratto, di un premio unico pari a Euro
10.000,00 al quale - sottraendo la componente fissa per spese di Euro 25,00 corrisponde un capitale
nominale dell'assicurazione di Euro 9.975,00.
3.1
Esemplificazione delle prestazioni in caso di vita
ESEMPIO 1
(risultato minimo)
Rilevazione iniziale
100,00
Rilevazione 1
99,00
Rilevazione 2
97,50
Rilevazione 3
96,20
Rilevazione 4
95,80
Rilevazione 5
94,10
Rilevazione 6
94,30
Rilevazione 7
95,40
Rilevazione 8
96,70
Rilevazione 9
97,50
Rilevazione 10
96,00
Rilevazione 11
97,50
Rilevazione 12
98,00
Rilevazione 13
98,50
Rilevazione 14
97,00
Rilevazione 15
95,50
Rilevazione 16
96,40
Rilevazione 17
97,60
Rilevazione 18
94,80
Rilevazione 19
95,20
Rilevazione 20
97,00
Media aritmetica
96,50
Coefficiente di indicizzazione
0,965
Capitale di rimborso (Euro)
9.975,00
3.2
ESEMPIO 2
ESEMPIO 3
100,00
98,00
98,50
98,40
99,50
100,50
101,00
101,70
102,30
100,11
102,00
101,00
100,00
100,40
100,80
101,20
102,00
100,40
99,20
98,50
99,50
100,25
1,003
9.999,94
100,00
101,20
103,80
105,20
107,50
109,80
110,20
110,90
111,50
113,30
114,50
115,90
116,20
117,40
120,10
119,70
121,50
123,80
126,10
127,80
129,20
115,28
1,153
11.499,18
Esemplificazione delle prestazioni in caso di premorienza
Valore unitario di riferimento
Valore dell'investimento (Euro)
Bonus (Euro)
Capitale di premorienza (Euro)
ESEMPIO 1
90,3%
9.007,43
997,50
10.004,93
ESEMPIO 2
112,0%
11.172,00
997,50
12.169,50
ESEMPIO 3
85,0%
8.478,75
997,50
9.476,25
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4. Costi
Per far fronte ai costi gravanti sul contratto, la Societa' trattiene direttamente dal premio versato la
componente fissa per spese di Euro 25,00.
Il valore unitario di riferimento attribuito alle specifiche attivita' finanziarie di cui al precedente punto 2, alla
data di riferimento del 9 settembre 2005 e' risultato pari al 93,50% del valore nominale; la differenza del
6,50% rispetto allo stesso valore nominale costituisce per il Contraente un onere implicito. Detto onere e'
comprensivo del costo per il rischio di morte che dipende dall'eta' e dal sesso dell'Assicurato
(mediamente risulta pari allo 0,27% del capitale nominale dell'assicurazione). L'onere implicito comporta,
in particolare, un effetto economico negativo nella determinazione del capitale in caso di premorienza e
del valore di riscatto, che dipendono direttamente dal valore unitario di riferimento delle suddette attivita'
finanziarie.
5.
Durata del contratto
Per tutti i contratti di questa serie la durata dell'assicurazione e' stabilita in 6 anni: la data di decorrenza e'
fissata al 28 novembre 2005 e la data di scadenza al 28 novembre 2011.
6.
Versamento del premio
Entro la data di decorrenza, al momento dell'emissione del contratto, e' richiesto il versamento alla
Societa' - tramite il competente soggetto abilitato - di un premio unico anticipato non frazionabile di
almeno Euro 2.500,00.
Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalita' specifiche per il pagamento del
premio, il Contraente dovra' versare il premio alla Societa', tramite il competente soggetto abilitato al
collocamento, scegliendo una delle seguenti modalita':
· assegno bancario o circolare non trasferibile, tratto o emesso all'ordine della Societa', contro rilascio di
apposita quietanza sottoscritta dalla Societa' o dal competente soggetto abilitato, purche' in qualita' di
Agente della stessa;
· bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del Contraente, se stabilite
contrattualmente dalle parti) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Societa' o al
competente soggetto abilitato, purche' in qualita' di Agente della stessa. In tal caso, la relativa scrittura
di addebito ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del
relativo accredito riconosciuta alla Societa' o con la data dell'operazione, se successiva a quella di
valuta.
Per importi di premio superiori a Euro 300.000,00 e' comunque necessario il bonifico bancario con
accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Societa'.
7.
Riscatto
Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente potra' esercitare il diritto al riscatto,
facendone richiesta alla Societa' mediante raccomandata A.R. o telefax.
In tal caso il contratto si risolvera' definitivamente con effetto dalle ore 24 della data della richiesta di
riscatto.
Il valore di riscatto e' pari al 95% del valore dell'investimento ottenuto moltiplicando il capitale nominale
dell'assicurazione per il valore unitario di riferimento delle specifiche attivita' finanziarie (vedi precedente
punto 2) rilevato il primo giorno lavorativo della seconda settimana successiva a quella in cui la Societa'
avra' ricevuto la richiesta di riscatto.
Esclusivamente allo scopo di evidenziare come il valore di riscatto dipende dall'andamento del valore
unitario di riferimento delle suddette attivita' finanziarie, si possono considerare i seguenti esempi che
ipotizzano il versamento di un premio unico pari a Euro 10.000,00 al quale - sottraendo la componente
fissa per spese di Euro 25,00 corrisponde un capitale nominale dell'assicurazione di Euro 9.975,00.
Valore unitario di riferimento
Valore dell'investimento (Euro)
Valore di riscatto (Euro)
ESEMPIO 1
105,6%
10.533,60
10.006,92
ESEMPIO 2
112,0%
11.172,00
10.613,40
ESEMPIO 3
85,0%
8.478,75
8.054,81
Si richiama l'attenzione sul fatto che la Societa' non garantisce alcun importo minimo per il valore
di riscatto: con l'operazione di riscatto i rischi finanziari richiamati nella precedente sezione B
restano totalmente a carico del Contraente. Pertanto il valore di riscatto potrebbe anche risultare
inferiore al premio versato.
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Conclusione del contratto. Diritto di revoca della proposta e di recesso
Prima della conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facolta' di revocare la proposta di
assicurazione, dandone comunicazione alla Societa' tramite raccomandata A.R. o telefax. In tal caso il
Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente gia' pagate - al netto delle spese di
Euro 50,00 - entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Societa' della suddetta comunicazione.
Il contratto e' concluso nel giorno in cui il Contraente riceve la comunicazione scritta, firmata dalla
Societa', di accettazione della proposta di assicurazione - anche mediante consegna della polizza oppure, in assenza della proposta, nel giorno in cui la polizza firmata dalla Societa' viene sottoscritta dal
Contraente.
Il Contraente puo' recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione
alla Societa' con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle
ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della
raccomandata o dalla data del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, dietro consegna dell'originale della
polizza e delle eventuali appendici, la Societa' rimborsa al Contraente il premio eventualmente
corrisposto, diminuito di Euro 50,00 quale recupero delle spese sostenute.
9.
Pagamenti della Societa'
La Societa' effettua i pagamenti presso il proprio domicilio o quello del competente soggetto abilitato,
dietro presentazione dell'originale della polizza e delle eventuali appendici.
Come precisato dalle Condizioni contrattuali, i pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in
cui e' sorto il relativo obbligo (al riguardo, si ricorda che deve anche essere trascorsa la data stabilita per
determinare il valore dell'investimento), purche' a tale data - come definita in relazione all'evento che
causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria, finalizzata a verificare
l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale;
altrimenti, la Societa' effettuera' il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta
documentazione completa.
In ogni caso e' fatto salvo quanto stabilito al precedente punto 2 per eventuali situazioni di forza
maggiore.
Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si e'
verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
10.
Aspetti legali e fiscali
Legislazione e lingua applicabili
Il contratto e' assoggettato alla legge italiana ed e' redatto, di norma, in lingua italiana.
Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente e' quello del luogo in cui il
Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.
Trattamento dei dati personali
I dati personali del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario sono trattati dalla Societa' in conformita'
a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
Non pignorabilita' e non sequestrabilita'
Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita non sono pignorabili ne' sequestrabili.
Diritto proprio del beneficiario
Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista,
per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi
dell'assicurazione. Cio' significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso
dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.
Regime fiscale dei premi
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall'imposta sulle
assicurazioni.
Se l'assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidita' permanente non inferiore al 5%
o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo
stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19%
dall'imposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla
legge.
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Se solo una componente del premio di assicurazione e' destinata alla copertura dei suddetti rischi, il
diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente di rischio, che viene appositamente
indicata dalla Societa'.
L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non puo' superare Euro 1.291,14.
Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate
anteriormente all'1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.
Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidita' permanente, ovvero di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall'IRPEF.
Negli altri casi - con riferimento ai contratti con prestazione principale in forma di capitale - le somme
corrisposte in tale forma, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito
ed i premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Societa' per le coperture di rischio),
costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% e
con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore) per tenere conto che il reddito si e'
formato in un periodo pluriennale. Alla data di redazione della presente Nota Informativa, l'equalizzatore
non e' operativo (non e' stato emanato il decreto applicativo) ed e' prevista la sua abrogazione.
L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Societa' in veste di sostituto di imposta.
In ogni caso, le somme percepite nell'esercizio di attivita' commerciali concorrono a formare il reddito
d'impresa restando assoggettate all'ordinaria tassazione (non si applica quindi l'imposta sostitutiva).
11. Reclami in merito al contratto o ai sinistri
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto alla Societa':
FONDIARIA - SAI S.P.A.
- Divisione SAI
Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti
Corso Galileo Galilei N. 12, 10126 TORINO
Fax: +39.011.6533745
e-mail: [email protected]
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di 45 giorni, potra' rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21
- 00187 Roma, corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Societa'. In
relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilita',
si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorita' Giudiziaria, oltre alla facolta' di ricorrere a
sistemi conciliativi ove esistenti.
D.
INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Annualmente la Societa' fornira' al Contraente un'indicazione dei valori rilevanti ai fini dell'indicizzazione.
Detta indicazione avra' scopo esclusivamente informativo, basandosi sulle corrispondenti comunicazioni
indicative fornite dall'Agente per il Calcolo, il quale a quel momento - potrebbe non essere ancora in
grado di comunicare i dati definitivi. Pertanto, poiche' l'Agente per il Calcolo si riserva di sottoporre a
successiva verifica i dati riportati nelle proprie comunicazioni alla Societa', la Societa' stessa non puo'
escludere a priori che, in sede di calcolo delle prestazioni dovute, i valori definitivi dei parametri di
riferimento da utilizzare per l'indicizzazione possano discostarsi in misura marginale da quelli
indicativamente comunicati al Contraente.
Annualmente verra' anche comunicato il valore dell'investimento riferito all'anniversario considerato.
Inoltre, il Contraente potra' chiedere alla Societa' ogni informazione relativa al contratto; in particolare la
Societa' fornira', non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, un'informazione orientativa
sul valore di riscatto, effettuandone il calcolo sulla base dell'ultimo valore unitario di riferimento noto,
fermo restando che il valore di riscatto definitivo potra' essere determinato solo successivamente al
ricevimento della richiesta del riscatto, come illustrato al precedente punto 7.
Al Contraente verra' tempestivamente inviata comunicazione delle eventuali variazioni intervenute,
rispetto alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, che possano avere rilevanza per il
contratto sottoscritto.
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INFORMATIVA
Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196
In conformita' all'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la
sottoscritta Societa' - in qualita' di Titolare - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti
(art. 7 del Codice)
1. Trattamento dei dati personali per finalita' assicurative
La Societa' tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa gia' detenuti, per concludere, gestire ed
eseguire il contratto da Lei richiesto, nonche' gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa, a cui la Societa' e' autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nell'ambito della presente finalita' il trattamento viene altresi' effettuato per la prevenzione ed
individuazione delle frodi assicurative e delle relative azioni legali.
In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potra'
essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio,
Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti
giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.
Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Societa' non potra' concludere od eseguire i relativi
contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.
2. Trattamento dei dati personali per finalita' promozionali/commerciali
In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalita' di profilazione della Clientela, di
informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonche' di indagini sul gradimento circa la
qualita' di quelli da Lei gia' ricevuti e di ricerche di mercato.
In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sara' esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale
rifiuto non comportera' alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione,
precludendo solo l'espletamento delle attivita' indicate nel presente punto.
3. Modalita' del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali potra' essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, con modalita' e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle
finalita' sopra descritte; e' invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.
La Societa' svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o
avvalendosi di soggetti esterni alla Societa' stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con
funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:
a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Societa' in qualita' di responsabili o di incaricati, tra i quali
indichiamo gli Agenti della Societa', i dipendenti o collaboratori della Societa' stessa addetti alle
strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento
delle specifiche finalita' indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle
categorie di incaricati e' conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);
b) in totale autonomia, in qualita' di distinti Titolari.
4. Comunicazione dei dati personali
a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalita' di cui al punto 1 o per
obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di
assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM);
legali, periti e autofficine; societa' di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il
pagamento dei sinistri, nonche' societa' di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura
tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e,
conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore
assicurativo, ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI,
commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre
banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati e' obbligatoria (ad esempio, Ufficio
Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
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b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalita' di cui al punto 2 a Societa' del Gruppo
FONDIARIA-SAI (societa' controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge), a Societa' specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato
ed indagini sulla qualita' dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati e' conoscibile al riferimento sotto indicato (*).
5. Trasferimento di dati all'estero
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto
all'Unione Europea.
6. Diritti dell'interessato
Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potra' esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Societa' la
conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonche' l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi e' interesse, l'integrazione dei dati; di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Per l'esercizio di tali diritti Lei potra' rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione ICT del Gruppo
FONDIARIA-SAI c/o Ufficio Privacy (fax 011.6533613), che potra' essere nominativamente individuato
nell'elenco dei Responsabili (*).
(*) elenco disponibile sul sito www.fondiaria-sai.it , presso le Agenzie della Societa' o l'Ufficio Privacy
del Gruppo FONDIARIA-SAI (fax 011/6533613).
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ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO DI CAPITALE DIFFERITO INDICIZZATO
CON BONUS DI PREMORIENZA
5 STELLE
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Articolo 1 - Prestazioni assicurate
A fronte del premio unico versato fermo restando il rischio di controparte a carico del Contraente, come
evidenziato piu' avanti l'assicurazione fornisce le seguenti prestazioni.
a) In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Societa' corrisponde al Beneficiario
designato il capitale di rimborso, pari al maggiore fra i due seguenti importi:
· il capitale nominale dell'assicurazione moltiplicato per il coefficiente di indicizzazione, secondo
quanto stabilito all'art. 5;
· lo stesso capitale nominale dell'assicurazione.
Il capitale nominale dell'assicurazione e' pari al premio unico versato, diminuito della componente fissa
per spese di Euro 25,00 ed eventualmente maggiorato degli interessi di preinvestimento qualora il
versamento del premio, con relativa emissione del contratto, venga effettuato prima della data di
decorrenza indicata nella scheda contrattuale. Gli interessi di preinvestimento sono calcolati sul premio
unico al netto delle spese di Euro 25,00, applicando il tasso annuo di interesse semplice dell'1,00%,
per il periodo intercorrente fra la data di emissione e la data di decorrenza del contratto.
b) In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Societa' corrisponde al
Beneficiario designato il valore dell'investimento - determinato ai sensi dell'art. 7, con riferimento al
primo giorno lavorativo della seconda settimana successiva a quella in cui la Societa' riceve la
denuncia di decesso - aumentato di un bonus. Il bonus e' stabilito in funzione dell'eta' dell'Assicurato
espressa in anni interi (arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la frazione di anno superi
o meno i 6 mesi) alla data di decorrenza del contratto. Il suo importo non puo' comunque superare
Euro 50.000,00 ed e' pari alla seguente percentuale del capitale nominale dell'assicurazione:
· 30% se l'eta' e' inferiore a 45 anni,
· 10% se l'eta' e' compresa fra 45 e 54 anni,
· 2% se l'eta' e' compresa fra 55 e 75 anni.
Le suddette prestazioni (ad eccezione del bonus per il caso di morte) sono caratterizzate dal
rischio di controparte a carico del Contraente. In particolare, qualora il merito creditizio dei
soggetti emittenti le specifiche attivita' finanziarie, di cui all'art. 6, poste dalla Societa' a copertura
degli impegni assunti, dovesse deteriorarsi fino al punto di compromettere, in tutto o in parte,
l'adempimento degli obblighi degli emittenti stessi relativi al rimborso del capitale debitamente
indicizzato, la Societa' sara' esclusivamente tenuta a corrispondere le suddette prestazioni nella
stessa misura in cui gli emittenti saranno in grado di far fronte ai rispettivi obblighi.
Articolo 2 - Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell'assicurazione
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:
· la polizza, firmata dalla Societa', viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato,
oppure,
· il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta di adesione, riceve dalla Societa' la polizza
debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Societa' stessa.
L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico pattuito, alle ore 24 della
data di decorrenza e termina alle ore 24 della data di scadenza, quali indicate nella scheda contrattuale.
Articolo 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni,
comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.
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Articolo 4 - Diritto di recesso
Il Contraente puo' recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione
alla Societa' con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, da
inviare a:
FONDIARIA - SAI S.P.A.
- Divisione SAI
Direzione Vita
Corso Galileo Galilei n. 12, 10126 TORINO
Fax: +39.055.4792024
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24
del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa
raccomandata o dalla data del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, dietro consegna dell'originale della
polizza e delle eventuali appendici, la Societa' rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di Euro
50,00 a fronte delle spese sostenute.
Articolo 5 - Indicizzazione
Ai fini dell'indicizzazione viene considerato l'indice S&P All Stars Europe Basket.
Le informazioni riguardanti il suddetto indice azionario, con il codice della pagina Bloomberg dove viene
indicato il relativo valore ufficiale di chiusura, sono riportate in allegato al presente documento.
Alla scadenza del contratto viene determinato il coefficiente di indicizzazione da applicare al capitale
nominale dell'assicurazione, pari al 100% della performance media dell'indice azionario.
La performance media dell'indice e' pari al rapporto tra la media aritmetica dei 20 valori ufficiali di
chiusura dell'indice stesso, rilevati alle date sotto precisate, ed il suo valore iniziale, rilevato il 28
novembre 2005 e riportato in una apposita comunicazione che la Societa' inviera' tempestivamente al
Contraente dopo la data di decorrenza del contratto.
Le 20 rilevazioni considerate sono quelle rilevate alle seguenti date:
· Il giorno 28 dei mesi di febbraio, maggio, agosto, novembre, a partire dal 28 febbraio 2006 e fino al 28
novembre 2009.
· Il giorno 28 dei mesi di maggio e novembre a partire dal 28 maggio 2010 e fino al 28 maggio 2011.
· Il giorno 16 novembre 2011.
Se una delle precedenti date non coincide con un giorno in cui e' prevista la rilevazione dell'indice, si
utilizza il valore ufficiale di chiusura del primo giorno di rilevazione successivo. Per i casi di sospensione o
di sostanziale limitazione delle contrattazioni borsistiche che, ad una delle suddette date, rendano
impossibile la rilevazione o la determinazione del valore dell'indice o, comunque, ne compromettano la
significativita', nonche' per l'eventualita' che l'indice venga modificato (anche mediante la sua sostituzione
con un altro indice) in modo sostanziale oppure non sia piu' disponibile, l'Agente per il Calcolo, indicato
all'art. 6, applichera' la regolamentazione stabilita al riguardo per le attivita' finanziarie di cui allo stesso
art. 6.
Articolo 6 - Attivita' finanziarie a copertura degli impegni assunti dalla Societa'
Le attivita' finanziarie poste dalla Societa' a copertura degli impegni assunti, sono le seguenti:
· un'obbligazione - il cui codice ISIN viene indicato nella comunicazione di cui all'art. 5 - che alla sua
scadenza, coincidente con quella del contratto, rimborsa il capitale nominale. Detta obbligazione, di cui
verra' richiesta la quotazione alla Borsa Valori del Granducato di Lussemburgo - l'Agente per il Calcolo
e' Lehman Brothers International (Europe) - e' emessa dalla SNS Bank NV alla quale sono attribuiti i
seguenti rating (alla data di riferimento del 9 settembre 2005):
"A" (Standard & Poor's)
"A2" (Moody's)
· uno strumento finanziario derivato che alla sua scadenza, coincidente con quella del contratto,
fornisce un risultato condizionato dall'andamento dell'indice di cui all'art. 5. Detto derivato e' emesso
da Lehman Brothers OTC Derivatives Inc., societa' garantita da Lehman Brothers Holdings Inc., alla
quale sono attribuiti i seguenti rating (alla data di riferimento del 9 settembre 2005): "A" (Standard &
Poor's), "A1" (Moody's)
L'Agente per il Calcolo e' Lehman Brothers International (Europe).
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Articolo 7 - Riscatto
A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente puo'
chiedere alla Societa' - mediante raccomandata A.R. o telefax - la corresponsione del valore di riscatto,
determinando la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta di riscatto.
Il valore di riscatto e' pari al 95% del valore dell'investimento ottenuto moltiplicando il capitale nominale
dell'assicurazione per il valore unitario di riferimento delle attivita' finanziarie descritte all'art. 6, rilevato il
primo giorno lavorativo della seconda settimana successiva a quella in cui la Societa' riceve la richiesta di
riscatto.
Il valore unitario di riferimento viene determinato dall'Agente per il Calcolo. Sul quotidiano "Il Sole 24 Ore",
in corrispondenza della denominazione "5 STELLE 28/11/11", viene pubblicato il valore unitario di
riferimento relativo al primo giorno lavorativo di ogni settimana, espresso in forma percentuale.
Qualora cause di forza maggiore non consentano di rilevare il valore unitario di riferimento delle suddette
attivita' finanziarie, i pagamenti della Societa' collegati al corrispondente valore dell'investimento vengono
rinviati fino a quando il valore unitario di riferimento si rende nuovamente disponibile.
Articolo 8 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente puo' cedere ad altri il contratto, cosi' come puo' darlo in pegno o comunque vincolare le
somme assicurate.
Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Societa', devono risultare dalla scheda contrattuale o da
appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.
Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore
o vincolatario.
Articolo 9 - Duplicato di polizza
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi
diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilita'.
Articolo 10 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e puo' in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non puo' essere revocata o modificata nei seguenti casi:
· dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Societa', rispettivamente, la
rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
· dopo la morte del Contraente;
· dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Societa' di
volersi avvalere del beneficio.
In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei
Beneficiari.
La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per
iscritto alla Societa' o disposte per testamento.
Articolo 11 - Pagamenti della Societa'
Tutti i pagamenti dovuti dalla Societa' in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio
della stessa o quello del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli
aventi diritto e dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici.
Per il pagamento dovuto alla scadenza del contratto, e' necessario fornire alla Societa' - tramite il
competente soggetto abilitato - i documenti indicati nell'allegato A in relazione a tale causa di pagamento.
Gli altri pagamenti dovuti in esecuzione del contratto vengono effettuati previa richiesta alla Societa'
sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria da fornire alla Societa'
tramite il competente soggetto abilitato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A).
Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non
consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli
obblighi di natura fiscale, la Societa' richiedera' tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in
relazione alle particolari esigenze istruttorie.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, fermo restando quanto stabilito all'art. 7, la somma
dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui e' sorto l'obbligo
stesso (considerando, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, che deve anche essere trascorsa la data stabilita
per determinare il valore dell'investimento), purche' a tale data - come definita nelle presenti Condizioni
contrattuali in relazione all'evento che causa il pagamento - la Societa' abbia ricevuto tutta la
documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30
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giorni dal ricevimento da parte della Societa' della suddetta documentazione completa. Decorso tale
termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
Articolo 12 - Obblighi della Societa' e del Contraente, legge applicabile
Gli obblighi contrattuali della Societa' e del Contraente risultano dall'originale della polizza e delle
eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme
della legge italiana.
Articolo 13 - Foro competente
Per le controversie relative al contratto e' competente l'Autorita' Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o
il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.
Articolo 14 - Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
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Allegato
PARAMETRO DI RIFERIMENTO
DESCRIZIONE DELL'INDICE
S&P All Stars Europe Basket e' un indice azionario come riportato sul circuito Bloomberg al codice
SPALSTEU che esprime il prezzo medio ponderato in base alla capitalizzazione di un paniere di titoli
azionari, appartenenti all'indice S&P Europe 350, selezionati per le migliori valutazioni attribuite dagli
analisti di Standard & Poor's (S&P).
Nell'ambito della propria attivita' di analisi finanziaria dei mercati, punto di riferimento per molti investitori
istituzionali e privati, S&P assegna ad ogni titolo azionario una valutazione secondo il modello definito
STARS (STock Appreciation Ranking System). Tale valutazione puo' variare da un minimo di 1 STAR ad
un massimo di 5 STARS.
Il paniere di titoli su cui e' calcolato l'indice S&P All Stars Europe Basket e' composto dalle azioni, tra
quelle appartenenti all'indice S&P Europe 350, che hanno ricevuto la massima valutazione di 5 STARS
da parte degli analisti di S&P. La composizione dell'indice viene aggiornata ogni sei mesi (in maggio e
novembre) e, nel caso che il numero di titoli con la valutazione di 5 STARS sia inferiore a 30, vengono
inseriti nel paniere anche titoli con la valutazione di 4 STARS, fino al raggiungimento del numero minimo
di titoli. I titoli del paniere provengono da vari settori merceologici, secondo precisi limiti settoriali dettati
dalla metodologia STARS.
GRAFICO DELL'ANDAMENTO DELL'INDICE
L'andamento passato dell'indice non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla sua
futura evoluzione
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Allegato A
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETA' TRAMITE IL COMPETENTE
SOGGETTO ABILITATO IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO
Scadenza
· Originale della polizza e delle eventuali appendici.
contrattuale
· Copia di un documento di identita'in corso di validita'del Beneficiario.
· Codice fiscale del Beneficiario.
· Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato alla
scadenza.
· Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del
creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno.
Riscatto totale
· Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i soggetti
abilitati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto.
· Originale della polizza e delle eventuali appendici.
· Copia di un documento di identita'in corso di validita'del Contraente.
· Codice fiscale del Contraente.
· Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del
creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno.
Decesso
· Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i soggetti
dell'Assicurato
abilitati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto.
· Originale della polizza e delle eventuali appendici.
· Copia di un documento di identita'in corso di validita'del Beneficiario.
· Codice fiscale del beneficiario.
· Certificato di morte dell'Assicurato.
· Originale dell'atto di notorieta'reso innanzi a un Notaio o altro organo
deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio
giudiziario o un Segretario Comunale), dal quale risulti se e'stato
redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere
rimesso l'atto notarile di pubblicazione, e'l'unico o l'ultimo conosciuto,
valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto
risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato,
l'atto notorio dovra'riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi
dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalita'complete, dell'eta',del
loro rapporto di parentela, della capacita'di agire di ciascuno di essi,
nonche'dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che
siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto notorio
dovra'indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualita'di
beneficiari.
Ricordiamo che non e'consentita la presentazione della dichiarazione
sostitutiva di notorieta'(di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha
validita'unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.
· Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su
apposito modello fornito dalla Societa',debitamente compilato.
· Copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di
degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di
anamnesi patologica remota.
· Documento rilasciato dall'autorita'competente ed eventuale chiusa
istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in
caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio).
· Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi
sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potesta'parentale
od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli
incapaci, indicando anche le modalita'per il reimpiego di tale somma
ed esonerando la Societa'da ogni responsabilita'al riguardo.
· Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del
creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno.
Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali
da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto
o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Societa' richiedera' tempestivamente
l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
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Mod. 1.11199.2S - Edizione 10/2005
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