Modalità di tenuta dei registri previsti dal DPR 600/73 e dal DPR 263
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Modalità di tenuta dei registri previsti dal DPR 600/73 e dal DPR 263
MINISTERO DELLA SANITÀ DIP. A.N.S.P.V.-Uff. VII N° 600.7/24461/AG13/809 Registro integrato -Modalità di tenuta dei registri previsti dal DPR 600/73 e dal DPR 263/97 L 'art.3 del DPR 263/97, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci, stabilisce che tutte le aziende in cui sono allevati o sono presenti pesci sensibili alle malattie dell'elenco I e Il dell'allegato A del DPR 555/92 debbano tenere un registro di carico e scarico costantemente aggiornato. Con nota n.600.7/24461/AG/13/1512 del 8.7.97, questo Dipartimento ha richiesto il parere del Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario del Ministero delle Finanze in ordine alla possibilità pratica di integrare l'esistente registro fiscale, con le voci previste dal registro indicato nel DPR 263/97. Il Ministero delle Finanze non ha ravvisato preclusioni alla sopraindicàta integrazione, a condizione che il nuovo registro integrato sia tenuto e conservato ai sensi dell'art.22 del DPR 600/73. Il registro fiscale, tenuto in precedenza ai sensi del già citato DPR 600/73, viene quindi sostituito dal nuovo registro integrato compilato, oltre che nelle voci di interesse fiscale, anche in quelle di "interesse sanitario nelle aziende in cui sono allevati o sono presenti pesci delle specie sensibili alle malattie di cui all'elenco I e Il dell'allegato A del DPR 555/92. Ciò porta ad una semplificazione della tenuta dei libri contabili da parte degli allevatori, evitando la tenuta di due registri indipendenti ma riportanti in parte le stesse indicazioni. In tutti gli altri siti di allevamento della medesima azienda, diversi dal precedente, viene introdotto il nuovo registro integrato compilato esclusivamente nelle voci di interesse sanitario. Tale indicazione di obbligo parziale di compilazione sarà indicata sul frontespizio del registro a cura del responsabile dell'azienda e vidimata dal Servizio Veterinario della ASL. Qualora il registro non sia conservato presso un'unità produttiva, esso dovrà essere compilato esclusivamente nelle voci di interesse fiscale, ferma restando la compilazione delle voci di interesse sanitario presso il sito o i siti di allevamento. Il nuovo registro integrato sarà tenuto e conservato dall'azienda in conformità alla normativa di riferimento e comunque, ai soli fini sanitari, per un periodo di quattro anni a decorrere dall'ultima annotazione riportata. Gli Enti in indirizzo, ciascuno per la parte di propria competenza, sono pregati di dare la massima diffusione a quanto disposto con la presente nota. Si allega, per ogni fine utile, il fac-simile di una pagina del citato registro. BOZZA REGISTRO CARICO/SCARICO "UNIFICATO" SPECIE ALLEVATA:_____________________________________________ Anno N° Ord G M Provenienza/Destinazione Descrizione operazione con Codice dati identificativi ISTAT azienda Data Consegna Spedizione Carico Consumo mangime in q.li Dimensioni Quantità Scarico Dimensioni Quantità Cessioni imponib ili Not e Mortalità Ove possibile specificare la causa