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Camera dei Deputati – 5-07815-Interrogazione a risposta in
Commissione presentata dall’On. Diego De Lorenzis (M5S) il 17 febbraio
2016. Pagina | 1
Camera dei Deputati – 5-07815-Interrogazione a risposta in
Commissione presentata dall’On. Diego De Lorenzis (M5S) il 17
febbraio 2016.
DE LORENZIS. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso
che:
si è appreso dagli organi di stampa locale della città di Ancona delle trattative tra alcune imprese per eventuali proposte di acquisto
della società Isa Group, specializzata in costruzioni navali, manutenzione e riparazione di navi da diporto del settore grandi navi di
lusso. È noto che detta società è in situazione di crisi e sottoposta alle procedure fallimentari, con grave preoccupazione dei
lavoratori, attualmente in cassa integrazione, delle organizzazioni sindacali e dei creditori della stessa;
è altresì emerso che alcune società hanno avanzato proposte di acquisizione della Isa Group: la società Frittelli Maritime di Ancona
che, in data 23 dicembre 2015, ha stipulato un accordo con la Isa Group nell'ottica dell'acquisizione della società, la costituenda
società oggetto di conferimento del ramo di azienda della Isa Group srl che ha presentato offerta irrevocabile di concordato
preventivo in continuità aziendale della Isa Group in data 2 novembre 2015 da parte del signor Alessio Caprari, anch'esso di Ancona e
la società Wider di Ancona, anch'essa specializzata nel settore delle costruzioni delle navi da diporto del settore grandi navi lusso,
che recentemente ha avanzato analoga proposta di acquisizione della Isa Group. In particolare, la Frittelli Maritime e la Wider
condizionano la proposta all'ottenimento delle concessioni demaniali delle aree e banchine pubbliche per un periodo di 50 anni,
mentre la proposta del signor Caprari chiede l'ottenimento della concessione in essere alla Isa, che è in scadenza per il 31 dicembre
2017;
attualmente, la concessione in essere alla Isa Group è stata approvata nel 2008, con durata quadriennale, successivamente
prorogata per un anno e rinnovata per ulteriori quattro anni fino alla scadenza del 31 dicembre 2017; dalla deliberazione del 25
gennaio 2016 si è appreso che il comitato portuale ha esaminato la richiesta di concessione demaniale cinquantennale avanzata dalla
Frittelli Maritime Group spa per l'area attualmente in concessione all'Isa Group srl, limitandosi alla sola valutazione di detta offerta
senza dar luogo all'esame delle altre due pervenute sulla base della assunta necessità di garantire il mantenimento del collegamento
funzionale tra la disponibilità delle strutture produttive private e la titolarità della concessione afferente le antistanti aree demaniali.
Dalle notizie di stampa risulta in particolare che il comitato portuale ha ritenuto di poter esaminare soltanto la domanda dell'impresa
Frittelli in quanto Frittelli e Isa hanno comunicato che l'offerta di acquisto di Frittelli è stata accettata dall'Isa, impedendo – nella tesi
del comitato portuale – la valutazione di istanze di terzi, in carenza di accordi vincolanti con l'Isa;
all'esito di tale valutazione, il comitato portuale ha adottato le seguenti determinazioni previste, a pena di decadenza automatica e
immediata della concessione medesima:
1. autorizzazione alla stipula di un atto formale di concessione demaniale trentennale a favore della Frittelli Maritime Group;
2. rilascio della predetta concessione demaniale, a condizione che si proceda all'acquisto da parte della Frittelli Maritime Group
dell'azienda di proprietà della Isa Group, previa omologazione o autorizzazione del giudice delegato dal tribunale della domanda di
concordato preventivo;
3. necessità di un esito favorevole della procedura denominata «informazioni Antimafia» nei confronti del futuro concessionario;
tali determinazioni, a giudizio dell'interrogante, rischiano di porsi in contrasto sia con la normativa nazionale, di cui al codice della
navigazione e al decreto-legge n. 400 del 1993, sia con gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: dal
combinato disposto dei riferimenti emerge, invero, che, seppur legittimo il cosiddetto diritto di insistenza in favore del precedente
concessionario, detto criterio deve rivestire carattere residuale e sussidiario in una situazione di completa equivalenza tra diverse
offerte che pertanto abbisognano di essere tutte valutate e non semplicemente pretermesse. Inoltre, sulla preferenza in favore del
concessionario già in essere, nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni, ha espresso contrarietà anche la
Commissione europea che, in circostanze similari, ha sottoposto l'Italia a procedura di infrazione per lesione della concorrenza e della
libertà di stabilimento;
allo stesso modo, ad avviso dell'interrogante, emergono dubbi in ordine alla legittimità di una concessione demaniale marittima tanto
prolungata anche rispetto a ragioni di concorrenza. Al riguardo, la Corte costituzionale (con sentenza n. 180 del 2010 e successive
conformi, sentenza n. 340 del 2010 e sentenza n. 180 del 2011) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune normative
regionali in materia atte a prevedere la possibilità di proroga della concessione, fino ad un massimo di 20 anni dalla data del rilascio,
subordinatamente alla presentazione di un programma di investimenti per la valorizzazione del bene. La Corte ha ritenuto esserci
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Commissione presentata dall’On. Diego De Lorenzis (M5S) il 17 febbraio
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un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo;
dal sistema delineato nei termini riferiti, risulta, ad avviso dell'interrogante, che neanche il rinvio ad un programma di investimenti e
ad un piano economico finanziario, in questo caso non documentati in fase istruttoria, sembrerebbero legittimare un prolungamento
temporale così esteso della concessione. Del resto, non si ha, allo stato, alcuna forma di trasparenza su detti investimenti dato che, in
sede di deliberazione del comitato portuale, né il presidente, né il segretario generale hanno illustrato il programma di investimenti
che, a quanto consta all'interrogante, in base alle dichiarazioni rese in sede di commissione consiliare del Consiglio comunale di
Ancona da parte del segretario generale dell'autorità portuale sarebbero state quantificate in circa 15 milioni di euro, quando, per
l'intero investimento per la realizzazione delle banchine e dei moli, sono stati sostenuti costi, da parte della
pubblica amministrazione, per circa 7 milioni di euro;
si apprende altresì da fonti di stampa l'intenzione di consentire un ampliamento dell'oggetto della concessione non già più limitata
alla produzione di yacht, ma concernente in termini più generali l'attività di produzione nautica –: se il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa e se sia conforme alla normativa vigente la deliberazione del comitato
portuale di non procedere alla valutazione di ogni domanda pervenuta anche a fronte della disciplina richiamata e delle
determinazioni in materia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea e se non ritenga che
possa profilarsi il rischio di una procedura di infrazione per lesione della concorrenza e della libertà di stabilimento;
se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti intenda chiarire sulla base di quali presupposti possa essere adottato un
provvedimento di concessione demaniale marittima della durata trentennale a fronte della giurisprudenza costituzionale citata,
specificando se abbia già espresso parere al riguardo, verificando, nel caso specifico menzionato in premessa, la sussistenza di un
programma di investimenti e un piano economico finanziario a fondamento che consenta una durata tanto prolungata del
provvedimento concessorio;
se risulti che l'autorità portuale di Ancona abbia rivolto un quesito al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alla durata
della concessione, in un primo momento richiesta per 50 anni e poi accordata per un periodo di 30 anni, che è a giudizio
dell'interrogante senza precedenti nella storia del porto di Ancona per analoghe concessioni; se il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali ritenga che nell'ambito della vicenda di cui in premessa, siano state assunte idonee iniziative per la tutela dei lavoratori della
Isa Group.
(5-07815)
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