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Operare come intermediari
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Le Università sono soggetti autorizzati per legge a operare come intermediari nel mercato del
lavoro. Di seguito le istruzioni operative.
Iscrizione all’Albo Informatico
Per poter esercitare l’attività di intermediazione, gli atenei devono essere iscritti all’Albo delle
Agenzie per il Lavoro, il registro informatico dei soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro ad
operare come agenzie per il lavoro.
Le Università sono autorizzate ope legis allo svolgimento di tale attività e sono i soggetti cui è
dedicata una speciale subsezione dell’Albo, la III.1, istituita con il decreto 20 settembre 2011.
Per essere iscritti alla sub-sezione 3.1 dell’Albo è prevista una specifica procedura: a seguito della
ricezione delle credenziali di accesso - previa registrazione al Portale - è necessario entrare nella
propria area riservata e compilare online il modello di “comunicazione preventiva di svolgimento
dell’attività di intermediazione”, presente nell’allegato numero 2 del decreto sopra citato.
Riempiendo i campi del modulo su Cliclavoro si otterrà un format precompilato in pdf per la stampa
e sarà inoltre possibile velocizzare le procedure di iscrizione perché semplifica la raccolta delle
informazioni a sistema.
Per terminare la procedura, il form on line deve quindi essere stampato, sottoscritto dal legale
rappresentante e inviato mediante lettera raccomandata, allegando la fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità - alla Direzione Generale per le Politiche dei servizi per il
lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, divisione II, via Fornovo 8, 00198, Roma.
L’invio della marca da bollo da 14,62 euro non è necessaria per le Università Pubbliche.
L’autorizzazione all’intermediazione può però essere revocata qualora gli atenei non rispettassero
quanto stabilito dalla normativa: la pubblicazione dei Cv sul sito istituzionale dell’ateneo e l’invio
dei Cv stessi a Cliclavoro, insieme con ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni
professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
Pubblicazione dei Cv
Le Università che vogliono fare intermediazione, sono tenute a pubblicare i Cv sui loro siti
istituzionali. In particolare il Decreto ministeriale 20 settembre 2011, anticipato dalla circolare
interministeriale del 4 agosto 2011 del Ministero dl Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sancisce l’obbligo di conferimento delle informazioni
a Cliclavoro.
I Cv pubblicati sono quelli di tutti coloro (neoimmatricolati, studenti e neolaureati entro 12 mesi
dalla data di laurea) che non segnalano diniego formale alle Università di appartenenza.
Nella pubblicazione dei Cv le Università devono esclusivamente garantire adeguata informativa
nelle forme previste dall’art.13 del Codice della privacy (non è necessario nessun consenso
specifico perché la raccolta e la diffusione dei Cv è necessaria per l’esercizio dell’attività di
intermediazione, prevista da una disposizione di legge).
La mancata pubblicazione prevede una sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro, nonché
la cancellazione dall’Albo.
Le informazioni minime che i Cv conferiti devono contenere sono indicate nell’ allegato 1 del
Decreto ministeriale 20 settembre 2011. Tutti i dati aggiuntivi che il singolo ateneo deciderà di
includere nel proprio formato di Cv dovranno essere pubblicati secondo la normativa sulla privacy
vigente, ovvero unicamente in forma anonima, così da non poter essere riconducibili al soggetto.
In questo modo, le aziende interessate avranno accesso soltanto al profilo professionale e
formativo dei ragazzi.
Le specifiche tecniche e gli esempi di compilazione e invio dei Cv sono contenuti all’interno degli
standard tecnici specifici per le Università, pubblicati con la Nota operativa ministeriale del 20
dicembre 2011 che si occupa di fornire chiarimenti sul decreto del 20 settembre 2011.
Conferimento delle informazioni a Cliclavoro
E’ possibile conferire i Cv a Cliclavoro attraverso una modalità di inserimento dati via Web
direttamente sul portale oppure attraverso un importo massivo di dati.
L’importo massivo dei Cv avverrà attraverso il caricamento (con l’apposito tasto per l’upload), in un
formato compresso .zip, di uno o più file XML. Questi file conterranno tutte le informazioni richieste
dagli standard specifici stabiliti. Il servizio informatico non accetterà l’invio nei casi in cui non siano
rispettati i vincoli previsti, che riguardano, ad esempio, la struttura dei dati, le informazioni
obbligatorie e il rispetto delle codifiche indicate.
Sarà necessario l’invio dei Cv aggiornati a ogni cambiamento significativo del percorso formativo e
professionale.
Nel caso di cambio di ateneo, l’Università di provenienza dovrà comunicare la chiusura del Cv
dello studente perché la nuova Università possa prenderlo in carico.
I Cv saranno poi consultabili liberamente online su Cliclavoro attraverso il motore di ricerca in
home page.
Qualora le aziende si rivolgano alle Università con richieste di personale, queste dovranno
pubblicare su Cliclavoro le vacancy corrispondenti.