DETERMINA DEL DIRETTORE DELL` ERSU DI URBINO N. 185

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DETERMINA DEL DIRETTORE DELL` ERSU DI URBINO N. 185
REGIONE MARCHE
E.R.S.U. di URBINO
Luogo di emissione:
Numero: 185/ERSUURB
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Data: 15/10/2015
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DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’
ERSU DI URBINO
N. 185/ERSUURB DEL
15/10/2015
Oggetto: Valutazione dei ricorsi presentati dagli studenti avverso le graduatorie
provvisorie delle borse di studio pubblicate per l’anno accademico 2015/16 con
determina n. 170 del 21/09/2015 – Ricorsi accolti.
IL DIRETTORE DELL’
ERSU DI URBINO
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità
di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare
la presente determina;
VISTA la L.R. n° 38 del 02.09.1996 promulgata dalla Regione Marche sul “Riordino in materia del Diritto
allo Studio Universitario” che, nell’abrogare la L.R. 02.05.89, n° 7 ridetermina le competenze dei vari organi
istituzionali dell’Ente ivi comprese quelle afferenti il Direttore, così come individuate all’art.15;
-DETERMINA1.
Di accogliere per i motivi esposti nel documento istruttorio, che vengono condivisi, i ricorsi presentati dai
seguenti studenti avverso le graduatorie provvisorie delle borse di studio pubblicate per l’anno
accademico 2015/16 con determina n. 170 del 21/09/2015.
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Nessun impegno di spesa
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Di modificare e/o integrare i dati precedentemente dichiarati dagli studenti in base a quanto esposto nei
rispettivi ricorsi e ai successivi accertamenti svolti dall’Ufficio Gestione Provvidenze per Studenti.
La spesa derivante dal presente provvedimento sarà definita con l’atto di pubblicazione della graduatoria
definitiva delle borse di studio.
Luogo di emissione: Urbino
IL DIRETTORE DELL’E.R.S.U. DI URBINO
(Angelo BRINCIVALLI)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Normativa di riferimento
L.R. Marche n. 13 del 18/05/2004 nonché la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 621 dell’
08/06/2004, esplicativa della stessa legge;
Vista la deliberazione della G.R. Marche n° 491 del 29.06.2015, con la quale sono state attribuite all’Avv.
Angelo Brincivalli, le funzioni di direzione dell'ERSU di Urbino;
Deliberazione n. 123 del 17/03/15 del Consiglio Regionale delle Marche, "L.R. 38/96 - art. 46, comma 4 Programma degli interventi per il diritto allo studio universitario nella Regione Marche per l’ anno accademico
2015/2016;
Deliberazione n. 28 del 23/06/2015 del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Urbino “Bando di concorso
per la concessione della Borsa di Studio - anno accademico 2015/2016;
Determina n. 170 del 21/09/2015 del Direttore dell’E.R.S.U. di Urbino, con la quale sono state pubblicate le
graduatorie provvisorie delle borse di studio concesse agli studenti immatricolati e iscritti agli anni successivi
dei corsi di laurea dell’Università, dell’I.S.I.A., dell’Accademia di Belle Arti di Urbino e del Conservatorio di
Musica “G.Rossini” di Pesaro, per l’anno accademico 2015/2016;
Atteso che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle attribuzioni conferite al Responsabile
dell’Aera di Posizione Organizzativa Dott. Paolo Rossi, con atto del Direttore n° 1 del 01/02/2002, nel rispetto
del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi di cui alla delibera Consigliare n° 4/2001 e
confermate con il presente atto dal direttore Angelo Brincivalli.
Motivazione
Con la determina n. 170 del 21/09/2015 del Direttore dell’E.R.S.U. di Urbino è stata pubblicata la graduatoria
provvisoria delle borse di studio, per l’anno accademico 2015/2016 e contestualmente sono state concesse le
borse di studio agli studenti che hanno dichiarato di immatricolarsi o iscriversi agli anni successivi al primo dei
corsi di laurea dell’Università, dell’I.S.I.A., dell’Accademia di Belle Arti di Urbino e del Conservatorio di
Musica “G.Rossini” di Pesaro, per l’anno accademico 2015/2016. L’art. 19 del bando di concorso (Deliberazione
n. 28 del 23/06/2015) stabilisce che, “entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle
graduatorie provvisorie, gli studenti interessati potranno proporre opposizione, motivata ed eventualmente
documentata, seguendo la procedura indicata sul portale dell’Ente”. L’Ufficio ha compiuto tutti gli atti
necessari all’istruzione dei ricorsi ricevuti ed ha sottoposto tutte le motivazioni dei ricorsi presentati dagli
studenti a sostegno della richiesta di rivedere alcuni dei dati autocertificati, che hanno generato una errata
posizione o la esclusione dalla graduatoria, alla valutazione del Direttore dell’Ente, al fine di ottenere il
parere relativamente all’accoglimento o al rigetto dei ricorsi stessi.
I ricorsi sono stati raggruppati in diverse tipologie per ognuna delle quali sono descritte sommariamente le
motivazioni che hanno indotto gli studenti a presentare l’istanza del riesame:
• Alcuni studenti si sono recati presso le segreterie competenti dell’Università degli Studi per eseguire le
opportune verifiche in ordine alla registrazione degli esami, alle annualità e crediti maturati. In
conseguenza di tali controlli gli studenti di seguito indicati, hanno presentato ricorso al fine di modificare
i dati precedentemente dichiarati nella domanda di borsa di studio. Si propone di accogliere tali istanze
poiché si ritiene che le correzioni richieste entro i termini previsti per la proposizione dei ricorsi non
contrastano con le norme previste dal bando di concorso. Tali correzioni sono, peraltro, da ritenere
necessarie al fine di collocare lo studente nella corretta posizione di graduatoria.
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• Gli studenti di seguito indicati hanno richiesto di variare l’anno di corso dichiarato nella domanda di borsa
di studio. Dichiarando l’anno di corso relativo all’anno accademico 2014/2015 o non quello di pertinenza
dell’anno 2015/2016, l’Ufficio Diritto allo Studio non è stato in condizione di collocare correttamente gli
studenti nella posizione e nella graduatoria di appartenenza. L’erronea dichiarazione dell’anno di corso, in
relazione all’anno accademico determina, infatti, una erronea formulazione delle graduatorie, le quali
devono essere strutturate, secondo le disposizioni del bando di concorso, per classi di laurea e per anni di
corso (es: Studente che dovrebbe essere incluso nella graduatoria del terzo anno anziché in quella del
secondo come conseguenza dell’errore). Si ritiene corretto accogliere le istanze al fine di ricollocare i
medesimi nella graduatoria dell’anno di corso effettivamente frequentato.
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L’anno accademico 2015/16 è il primo anno di applicazione del DPCM 159/13 – “Regolamento concernente
la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)”. La sua applicazione si rivelata per gli studenti e le loro famiglie molto
complessa. Gli stessi CAAF, deputati al rilascio della Dichiarazione Sostitutiva Unica, hanno avuto grandi
difficoltà nella richiesta dei documenti, nell’applicazione di una procedura
che coinvolge diversi
soggetti, Inps , Agenzia delle entrate e Comuni e per la predisposizione del modello ISEE 2015 in relazione
ai campi di applicazione: (es. ordinario, prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, prestazioni
agevolate rivolte a minori, prestazioni per il diritto allo studio universitario per uno o più fratelli, ecc.).
Gli studenti sotto elencati chiedono di produrre una nuova documentazione ISEE in quanto i dati contenuti
nella precedente autocertificazione risultano non veritieri causa errori di valutazione dei patrimoni
immobiliari o di compilazione delle DSU da parte del CAAF:
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Gli studenti hanno prodotto dichiarazioni dei Caaf che si sono assunti la responsabilità di quanto errato
nella compilazione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche.
• Gli studenti di seguito indicati sono stati esclusi dalla graduatoria di borsa di studio in quanto all’atto
dell’acquisizione dei dati relativi alle condizioni economico-patrimoniale effettuata dalla banca dati
dell’INPS l’11 settembre 2015, è stato rilevata la presenza di una Attestazione ISEE che “non si applicava
alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”. In questi casi il sistema della domanda
unica regionale non ha importato i valori ISEE in quanto non ritenuti validi ai fini del concorso della borsa di
studio (Art. 7 del Bando di concorso):
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Gli stessi Caaf hanno rilasciato agli studenti interessati alle istanze di revisione, le dichiarazioni con le quali si
sono assunte la responsabilità di aver inviato all’INPS La Dichiarazione Sostitutiva Unica non utilizzabile per le
prestazioni agevolate per il diritto allo studio; errori generati da un erronea valutazione del campo di
applicazione previsto dalla nuova normativa ISEE (es. ordinario, prestazioni agevolate di natura socio
sanitaria, prestazioni agevolate rivolte a minori, prestazioni per il diritto allo studio universitario, ecc.).
• Gli studenti Omissis….sono stati esclusi in quanto non è stato possibile acquisire dalla banca dati INPS i
valori ISEE poiché i CAAF hanno richiesto una Attestazione per le prestazioni agevolate per il diritto allo
studio universitario a favore del fratello/sorella anch’esso studente universitario. I Caaf che hanno
inoltrato la DSU hanno ammesso di non aver fatto la richiesta congiunta per entrambi gli studenti
universitari presenti nel nucleo familiare, causando quindi l’esclusione dello studente ricorrente. I Caaf
hanno provveduto a richiedere una attestazione valida per il diritto allo studio a favore dello studente
escluso dalla graduatoria.
•
Gli studenti Omissis…. sono stati esclusi dalla graduatoria di borsa di studio in quanto all’atto
dell’acquisizione dei dati relativi alle condizioni economico-patrimoniale dalla banca dati dell’INPS non è
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stato rilevata la presenza di Dichiarazioni Sostitutiva Unica valide e di conseguenza di Attestazione ISEE
calcolate.
I Caaf hanno prodotto una dichiarazione in cui si assumono la responsabilità di aver compilato la
Dichiarazioni Sostitutiva Unica con codici fiscali di familiari errati e per questo motivo respinta dall’INPS.
Nelle casistiche precedentemente analizzate, i Caaf stessi hanno provveduto celermente alla revisione delle
DSU non valide e l’Ufficio ha verificato , entro i termini di scadenza dei ricorsi, la presenza negli archivi
dell’INPS di una attestazione valida ai fini del concorso a favore dello studente interessato al ricorso. E’ stato
accertato, inoltre, che i valori ISEE e ISP corrispondessero con quelli calcolati con le dichiarazioni precedenti.
• Le studentesse Omissis…. in possesso dei requisiti per la borsa di studio, hanno richiesto di integrare la
propria domanda di borsa di studio con la concessione dell’alloggio presso le strutture abitative dell’Ente.
Si ritiene che l’accoglimento del ricorso, constatata la disponibilità dei posti alloggio, sia conforme al
dispositivo dell’articolo 4 del bando degli alloggi il quale, nel determinare i criteri di precedenza ad
ottenere l’alloggio stesso, riconosce un diritto di priorità agli studenti beneficiari di borsa e idonei, cioè
non pagati per mancanza di fondi.
Costituisce elemento utile per la formazione di un giudizio positivo in merito ai ricorsi summenzionati il
dispositivo di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il quale stabilisce che qualora le dichiarazioni di cui agli
articoli 46 e 47, presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il
funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità e questi è
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha
seguito. In base all’art.19 del bando di concorso la pubblicazione delle graduatorie sul internet dell’Ente
costituisce notifica dell’esito del concorso Si ritiene che la previsione normativa di cui all’art. 71 sia
complessivamente applicabile a tutte le fattispecie che sono state descritte. Tutte le richieste di modifica
possono trovare la loro giustificazione e/o il loro fondamento in errori dovuti ad una scarsa conoscenza della
lingua, ad una insufficiente conoscenza delle procedure da parte dello studente in fase di compilazione della
domanda o dei Caaf nel momento di immissione dati delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche. Se il reato di falso
“si giustifica in quanto l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni false o di documenti falsi rappresentano
elemento essenziale per la configurazione del reato di indebita percezione di erogazioni, che si realizza
proprio attraverso quelle condotte specifiche, funzionali all’indebito conseguimento della sovvenzione
pubblica”( Cassazione penale, Sez. VI, 19 settembre 2006, n. 32608), le omissioni, gli errori o le imprecisioni
che sono state descritte non sono tali da poter essere valutate come “dichiarazioni false”.
Pertanto, le irregolarità in oggetto proprio per le caratteristiche che presentano, possono ritenersi
sanabili
con dichiarazione integrativa. Tutti gli studenti hanno chiarito, nei tempi previsti ai fini della pubblicazione
delle graduatorie definitive, le loro posizioni presentando in alcuni casi anche una nuova certificazione a
sostegno delle loro ragioni . Nei casi in cui non sia stato possibile acquisire dai data base dell’INPS Attestazioni
ISEE valide per la valutazione dei requisiti economico patrimoniali gli studenti hanno prodotto delle
dichiarazioni dei Caaf con cui si sono assunti la responsabilità per gli errori commessi al momento della
compilazione delle DSU.
Nei casi di errori relativi al merito o alla carriera scolastica depone a favore di un giudizio favorevole
all’accoglimento del ricorso anche la necessità di ricollocare lo studente nella posizione e nella graduatoria
spettante in base allo sviluppo della carriera scolastica e all’anno di corso frequentato.
Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto, si propone di adottare il presente atto avente per oggetto:
Valutazione dei ricorsi presentati dagli studenti avverso le graduatorie provvisorie delle borse di studio
pubblicate per l’anno accademico 2015/16 con determina n. 170 del 21/09/2015 – Ricorsi accolti.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Paolo ROSSI)
- ALLEGATI Non sono presenti allegati.
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