Documenti Occorrenti

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Piazza Municipio 83042 Atripalda (AV) – Tel. 0825/615300 - Fax 0825/611798 C.F. 00095990644
Polizia Municipale : Piazza Municipio Tel. 0825/615303 – Fax 0825/611791
e-mail: [email protected]
IV° SETTORE – AREA DI VIGILANZA
COMMERCIO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Documenti Occorrenti
Accensione di Falò
Art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773
Artt. 81 – 101 e 110 del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940, n. 635
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Richiesta autorizzazione per accensione falò a firma del soggetto interessato con l’indicazione e la
descrizione dell’area prescelta avendo particolare riferimento alle indicazioni sulle dimensioni del
cumulo di legna, dei nominativi (almeno tre) di coloro che vigileranno sulla corretta accensione,
del limite di distanza di sicurezza cui deve essere disposto il pubblico, delle linee elettriche, delle
linee telefoniche, degli edifici, delle costruzioni e delle strutture di qualsiasi natura esistenti nella
zona di sicurezza, evidenziando la presenza di eventuali materiali quali legno, paglia, tela, plastica
o materiali simili, la zona sosta mezzi e del personale di soccorso ed antincendio, la distanza dalla
zona boscata;
Autorizzazione a firma del proprietario dell’area su cui viene acceso il falò con allegato
documento di riconoscimento;
N. 2 marche da bollo da € 16.00;
Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente e dei nominativi addetti alla corretta
accensione;
Preavviso di Pubblica Comunicazione da presentare almeno 3 giorni prima al Comando Stazione
Carabinieri di Atripalda (AV) ai sensi dell’art. 18 del TULPS;
L’accensione del falò, nel giorno, nell’ora e nel luogo stabilito, potrà avvenire solo dopo un
sopralluogo di verifica da parte della Polizia Municipale o di altro organo di Polizia;
Nel caso in cui avvenga la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata anche il
Modulo per la notifica all’Autorità competente delle attività in campo alimentare soggette a
registrazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 al Comune di Atripalda per il
successivo inoltro all’ASL con il pagamento dei diritti istruttori.
Note :
In relazione a quanto innanzi si evidenzia che l’autorizzazione sarà rilasciata con le seguenti prescrizioni di ordine generale :
1. La legna da ardere dovrà essere posizionata in un luogo posto a debita distanza da case, strade, reti elettriche. Se
l’accensione avviene su aree pubbliche cementate o asfaltate sotto il cumulo dovrà essere posto un adeguato spessore
di sabbia al fine di evitare danni al suolo sottostante;
2. Il cumulo di legname dovrà avere un diametro massimo di mt. 2 ed un’altezza massima di mt. 2 (salvo deroghe che
potranno essere concesse qualora gli spazi del posizionamento del falò lo consentono);
3. La combustione di materiali legnosi, come tutti i fenomeni di combustione, libera sostanze inquinanti con generazione
di ossidi vari, diossine e furani, idrocarburi policiclici aromatici, etc., per cui il materiale impiegato nei falò non dovrà
essere legna trattata con prodotti fitosanitari o verniciata / impregnata e non dovrà essere materiale di risulta anche se
proveniente dall’attività agricola;
Piazza Municipio 83042 Atripalda (AV) – Tel. 0825/615300 - Fax 0825/611798 C.F. 00095990644
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Nel caso in cui la proprietà non sia recintata occorre delimitare la zona mediante apposizione di idonee transenne
metalliche o nastro segnaletico, posizionate in modo tale da non poter essere scavalcate da eventuali curiosi, alla
distanza minima del doppio dell’altezza del cono da ardere e comunque non inferiore ai 5 (cinque) metri (in caso delle
deroghe di cui al punto 2 la distanza sarà calcolata in relazione all’altezza autorizzata);
Accensione del falò nel rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione di
ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie incandescenti verso abitazioni, strade o reti elettriche;
Dovrà essere garantita durante l’accensione la presenza di un idoneo servizio di vigilanza, nonché di una squadra
antincendio di almeno 3 (tre) unità con relativa attrezzatura idonea;
Individuare i tre nominativi addetti alla vigilanza, alla sicurezza ed al servizio di pronto intervento in caso di necessità
come squadra antincendio;
Non dovrà essere utilizzato liquido infiammabile per l’accensione del falò e non dovrà essere consentito lo sviluppo di
fiamme alte in modo da assicurare la congruità della distanza di sicurezza;
Dovrà essere bruciata soltanto legna con esclusione quindi di qualsiasi altro materiale;
E’ vietato l'impiego di carburanti e di combustibili liquidi o gassosi nonché l’uso di torce a gas per l’accensione;
Eventuali spettatori saranno tenuti al rispetto della fascia di sicurezza delimitata in modo da non arrecare pericolo o
danno e saranno segnalate e opportunamente lasciate libere delle vie di fuga;
L’accensione dovrà essere sospesa in caso di imprevedibili situazioni incompatibili e/o avverse condizioni
metereologiche (forte vento);
Il titolare dell’autorizzazione dovrà far si che il falò sia attivato in condizione di sicurezza tali da non costituire
pericolo, danno o insidia alle persone, evitando quindi anche l’immissione di fumi e vapori negli ambienti abitativi;
Gli addetti alla vigilanza ed alla sicurezza, sopra richiamati, dovranno assicurare, ad accensione conclusa, il completo
spegnimento del focolare e la successiva bonifica del sito, al fine di rendere sicura e nuovamente transitabile l’area
interessata;
Il titolare dell’autorizzazione è tenuto all’adozione di ogni misura atta a prevenire pericoli per la pubblica e privata
incolumità e al pagamento dei danni provocati per la inosservanza delle disposizioni innanzi indicate, salvo le
eventuali responsabilità penali;
Il titolare dovrà provvedere al termine dell’accensione del falò alla bonifica dell’area ed allo smaltimento dei residui
della combustione;
Il titolare dell’autorizzazione è ritenuto responsabile di eventuali danni a persone e/o cose verificatesi per cause legate
all’accensione dei falò;
L’autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine, sicurezza, moralità pubblica, per abuso da
parte del titolare o per inosservanza delle prescrizioni alle quali è stata vincolata. Essa dovrà, anche, essere sospesa,
annullata o revocata su motivata richiesta del Prefetto.
Si evidenzia, infine, la delicatezza della materia oggetto dell’autorizzazione de quo in quanto il Decreto Legislativo
03/042006, n. 152 stabilisce che:
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Chi brucia ovunque, in città o in campagna, rifiuti di ogni tipo tra i quali materiali vegetali opera chiaramente uno
smaltimento illecito di rifiuti mediante incenerimento a terra che è reato palesemente previsto dall’art. 256;
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Ai sensi dell’art. 256-bis salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati
ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Le
stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, in funzione della successiva
combustione illecita di rifiuti. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi
nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata;
Oltre ai due reati innanzi indicati si va poi ad integrare automaticamente anche il reato di cui all’art. 674 del Codice Penale
per emissioni di gas, vapori o di fumi atti ad offendere o imbrattare o molestare le persone.
Il Responsabile del IV Settore
(Dr. Domenico Giannetta)