Territorialità prestazioni di servizi soggetti ad IVA
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Territorialità prestazioni di servizi soggetti ad IVA
Rag. GILBERT GILBERTO GNESUTTA Ragioniere Commercialista Consulente Tecnico Tribunale di Ancona Revisore Contabile – iscrizione al n. 28614 TERRITORIALITA’ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI Le disposizioni del vecchio articolo 7 del DPR 633/1972 sono state modificate, con effetto dal primo gennaio 2010, negli articoli dal 7 fino al 7-septies dello stesso DPR. In particolare i “nuovi articoli 7” sono strutturati nel seguente modo: - Art 7 fornisce alcune definizioni utili ad identificare: Territorio dello Stato e Territorio della Comunità europea; Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato; Parte di un trasporto passeggeri effettuata all’interno della Comunità, luogo di partenza di un trasporto passeggeri, luogo di arrivo di un trasporto passeggeri; Trasporto intracomunitario di beni; Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto. - Art. 7-bis dispone sulla territorialità delle cessioni di beni - Art. 7-ter dispone sulla territorialità delle prestazioni di servizi (regola generale) - Art. 7-quater dispone sulla territorialità di alcune particolari prestazioni di servizi (deroghe alla regola generale) - Art. 7-quinquies dispone sulla territorialità delle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (deroghe alla regola generale) - Art. 7-sexies dispone sulla territorialità di talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (privati) - Art. 7-septies dispone sulla territorialità di talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità Sulla base del nuovo articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, la regola generale afferma che le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia ai fini I.V.A. quando: 1) sono rese a committenti / soggetti passivi I.V.A. stabiliti in Italia; 2) sono rese a committenti / soggetti privati da soggetti passivi stabiliti in Italia. Queste nuove norme indicano come territorialmente rilevante ai fini IVA lo Stato della figura che commissiona una prestazione di servizi, soggetto passivo IVA del servizio stesso. Se i servizi sono resi a committenti non soggetti passivi ai fini IVA (“privati”), rimane in vigore la precedente regola generale per cui il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore del servizio ha stabilito la propria sede, con le precisazioni riguardanti i servizi resi a committenti e soggetti privati residenti in paesi extra UE. Per verificare se un soggetto è passivo ai fini IVA è possibile verificare se in possesso di partita IVA attraverso il sito: http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm. Studio in ANCONA Via Palestro,50 - Tel. 071 20768721 Fax. 071 2083633 e-mail : [email protected] Tabella riepilogativa delle possibili casistiche per la regola generale ex art. 7-ter DPR 33/72: Committente soggetto passivo IVA italiano Committente soggetto passivo non italiano Committente non soggetto IVA Prestatore del servizio soggetto IVA italiano Fatturazione con applicazione di IVA di legge. Operazione territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. Operazione non rilevante ai fini IVA in Italia. Permane l’obbligo di emissione di fattura nei termini ordinari senza addebito d’imposta, citando la norma di non assoggettamento ad imposta in Italia della prestazione (cioè l’art. 7-ter, DPR 633/1972) e riportando la partita I.V.A. del cliente, se comunitario . L’operazione deve essere riepilogata negli elenchi INTRASTAT. Operazione rilevante ai fini IVA in Italia. Emissione della fattura nei termini ordinari con applicazione di IVA di legge Prestatore del servizio soggetto IVA non italiano Fatturazione da parte del prestatore senza addebito di IVA. Ciò comporta l’obbligo di applicazione del reverse charge da parte del committente italiano Operazione territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. L’operazione andrà, inoltre, riepilogata negli elenchi INTRASTAT. Operazione non rilevante ai fini IVA in Italia. Operazione non rilevante ai fini IVA in Italia. APPLICAZIONE REVERSE CHARGE A seguito delle modifiche sopra richiamate si evidenzia che è stato introdotto il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) anche per la tassazione ai fini IVA dei servizi internazionali nel paese del committente soggetto IVA, con assolvimento di conseguenza degli adempimenti connessi all’IVA a carico del committente medesimo. Ipotesi di un soggetto passivo IVA italiano che riceve, in qualità di committente, una prestazione di servizi da un soggetto passivo estero In questa ipotesi gli adempimenti contabili sono i seguenti: emissione di una fattura in un unico esemplare (autofattura), riportando nella stessa l’imponibile addebitato dal prestatore, l’aliquota e la relativa imposta applicabile in base alla normativa IVA italiana; registrazione del documento nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e in quello degli acquisti entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese. Studio in ANCONA Via Palestro,50 - Tel. 071 20768721 Fax. 071 2083633 e-mail : [email protected] Ipotesi di un soggetto passivo IVA italiano che presta il servizio ad un soggetto IVA non residente. In questa ipotesi gli adempimenti contabili sono i seguenti: - l’operazione non è fiscalmente rilevante in Italia ai fini IVA; - il soggetto italiano dovrà comunque emettere fattura, indicando che si tratta di operazione non soggetta ad IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972; - nella fattura dovrà essere riportata la partita I.V.A. del committente, se comunitario. Inapplicabilità del ‘‘reverse charge’’ Si fa presente, inoltre, che il meccanismo del reverse charge (attraverso il quale il committente residente adempie agli obblighi d’imposta IVA), non può trovare applicazione quando il committente del servizio territorialmente rilevante non e` soggetto passivo ai fini dell’IVA. In tale eventualità , pertanto, il soggetto non residente - che rende la prestazione di servizi territorialmente rilevante nei confronti di un privato - deve adempiere agli obblighi d’imposta procedendo ad identificarsi direttamente ovvero nominando un rappresentante fiscale. SOGGETTI PASSIVI IVA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI Ai fini della tassazione delle prestazioni di servizi si considerano sempre soggetti passivi: i soggetti che esercitano attività di impresa, arte, professione, per le prestazioni ricevute in relazione a tali attività; i soggetti passivi che effettuano, accanto ad operazioni soggette all’imposta, anche operazioni non rientranti nell’ambito del campo applicativo del tributo. Rientrano in tale categoria gli enti, pubblici e privati, le associazioni e le altre organizzazioni senza personalità giuridica, anche quando agiscono al di fuori della sfera delle attività commerciali o agricole; gli enti non soggetti passivi che sono già identificati ai fini del tributo. Rientrano in questo ambito gli enti che, avendo realizzato nel corso dell’anno solare precedente, ovvero nel corso dell’anno, acquisti di beni provenienti da un altro Stato membro per un ammontare superiore a 10.000 euro, sono stati obbligati a chiedere l’attribuzione di un numero di partita IVA, allo scopo di assoggettare ad IVA in Italia tali acquisti intracomunitari; gli stessi enti di cui al punto precedente che, anche al di sotto di tale soglia, hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari e che a tale motivo dispongono di un numero di partita IVA. Il fatto stesso di possedere tale numero identificativo, anche se non attribuisce la qualifica di soggetto passivo in senso proprio, fa sì che non debba più distinguersi se il committente ha ricevuto una determinata prestazione nell’ambito della propria attività istituzionale o economica in quanto la tassazione avviene comunque in Italia. Questi soggetti vedono ampliarsi gli adempimenti a proprio carico, rimanendo coinvolti anche dall’obbligo degli INTRASTAT sugli acquisti. Studio in ANCONA Via Palestro,50 - Tel. 071 20768721 Fax. 071 2083633 e-mail : [email protected] DEROGHE ALLA DISCIPLINA GENERALE Come anticipato, gli articoli da 7-quater a 7-septies del DPR n. 633/1972 contengono specifiche deroghe con riferimento a determinate prestazioni di servizi. Art. 7-quater dispone sulla territorialità di alcune particolari prestazioni di servizi (deroghe alla regola generale) Tipologia di servizio - Prestazioni relative a beni immobili, comprese le perizie;- prestazioni di agenzia;- fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio; - concessioni di diritti di utilizzazione di beni immobili; - prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione di lavori immobiliari. Trasporto di passeggeri Ristorazione e catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno dell’UE Ristorazione e catering diverse dalle precedenti Territorialità in Italia Quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato. In proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato Se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato Quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato. Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a Quando i mezzi di trasporto sono messi a breve termine, di mezzi di trasporto disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno dell’UE. Le stesse prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio dell’UE e sono utilizzati nel territorio dello Stato. Art. 7-quinquies dispone sulla territorialità delle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (deroghe alla regola generale) Le prestazioni di servizi: relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni; degli organizzatori di dette attività; prestazioni accessorie alle precedenti si considerano effettuate in Italia quando le stesse sono ivi materialmente eseguite. Studio in ANCONA Via Palestro,50 - Tel. 071 20768721 Fax. 071 2083633 e-mail : [email protected] Art. 7-sexies dispone sulla territorialità di talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (privati) (deroghe alla regola generale) Le prestazioni di servizi rese a committenti (privati) non soggetti passivi IVA si considerano effettuate in Italia al ricorrere delle seguenti specifiche condizioni: Tipologia di servizio Territorialità in Italia Intermediazione in nome e per conto del cliente Quando le operazioni oggetto ell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato. Trasporto di beni diverso dal trasporto intracomunitario In proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato Trasporto intracomunitario di beni Quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato Quando sono materialmente eseguite territorio dello Stato Lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali; nel Operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili. Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto Quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno dell’UE. Le medesime prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio dell’UE si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Prestazioni rese tramite mezzi elettronici da Quando il committente è domiciliato nel territorio soggetti stabiliti al di fuori del territorio dell’UE dello Stato o è ivi residente senza domicilio all’estero. Telecomunicazione e teleradiodiffusione Quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio dell’UE e sempre che siano utilizzate all’interno dell’UE. Le medesime prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio dell’UE si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Studio in ANCONA Via Palestro,50 - Tel. 071 20768721 Fax. 071 2083633 e-mail : [email protected] Art. 7-septies dispone sulla territorialità di talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità (deroghe alla regola generale) Non si considerano effettuate in Italia e pertanto non sono assoggettate ad IVA in Italia le seguenti prestazioni di servizi rese a soggetti “privati” residenti in paesi extra UE: cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative a invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti; prestazioni pubblicitarie; prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale; elaborazione e fornitura di dati e simili; operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti; messa a disposizione del personale; contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati; servizio di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti; servizi prestati per via elettronica; servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui ai numeri precedenti. 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