Territorialità prestazioni di servizi soggetti ad IVA

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Territorialità prestazioni di servizi soggetti ad IVA
Rag. GILBERT
GILBERTO GNESUTTA
Ragioniere Commercialista
Consulente Tecnico Tribunale di Ancona
Revisore Contabile – iscrizione al n. 28614
TERRITORIALITA’ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
Le disposizioni del vecchio articolo 7 del DPR 633/1972 sono state modificate, con effetto dal
primo gennaio 2010, negli articoli dal 7 fino al 7-septies dello stesso DPR.
In particolare i “nuovi articoli 7” sono strutturati nel seguente modo:
- Art 7 fornisce alcune definizioni utili ad identificare:
Territorio dello Stato e Territorio della Comunità europea;
Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato;
Parte di un trasporto passeggeri effettuata all’interno della Comunità, luogo di
partenza di un trasporto passeggeri, luogo di arrivo di un trasporto passeggeri;
Trasporto intracomunitario di beni;
Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto.
-
Art. 7-bis dispone sulla territorialità delle cessioni di beni
-
Art. 7-ter dispone sulla territorialità delle prestazioni di servizi (regola generale)
-
Art. 7-quater dispone sulla territorialità di alcune particolari prestazioni di servizi
(deroghe alla regola generale)
-
Art. 7-quinquies dispone sulla territorialità delle prestazioni di servizi culturali, artistici,
sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (deroghe alla regola generale)
-
Art. 7-sexies dispone sulla territorialità di talune prestazioni di servizi rese a committenti
non soggetti passivi (privati)
-
Art. 7-septies dispone sulla territorialità di talune prestazioni di servizi rese a non
soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità
Sulla base del nuovo articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, la regola generale afferma che le
prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia ai fini I.V.A. quando:
1) sono rese a committenti / soggetti passivi I.V.A. stabiliti in Italia;
2) sono rese a committenti / soggetti privati da soggetti passivi stabiliti in Italia.
Queste nuove norme indicano come territorialmente rilevante ai fini IVA lo Stato della figura
che commissiona una prestazione di servizi, soggetto passivo IVA del servizio stesso.
Se i servizi sono resi a committenti non soggetti passivi ai fini IVA (“privati”), rimane in vigore
la precedente regola generale per cui il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore del
servizio ha stabilito la propria sede, con le precisazioni riguardanti i servizi resi a committenti
e soggetti privati residenti in paesi extra UE.
Per verificare se un soggetto è passivo ai fini IVA è possibile verificare se in possesso di
partita IVA attraverso il sito:
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm.
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Tabella riepilogativa delle possibili casistiche per la regola generale ex art. 7-ter DPR 33/72:
Committente
soggetto passivo
IVA italiano
Committente
soggetto passivo
non italiano
Committente non
soggetto IVA
Prestatore del servizio
soggetto IVA italiano
Fatturazione con applicazione di
IVA di legge.
Operazione territorialmente
rilevante ai fini IVA in Italia.
Operazione non rilevante ai fini
IVA in Italia.
Permane l’obbligo di emissione
di fattura nei termini ordinari
senza addebito d’imposta,
citando la norma di non
assoggettamento ad imposta in
Italia della prestazione (cioè
l’art. 7-ter, DPR 633/1972) e
riportando la partita I.V.A. del
cliente, se comunitario .
L’operazione deve essere
riepilogata negli elenchi
INTRASTAT.
Operazione rilevante ai fini IVA
in Italia. Emissione della fattura
nei termini ordinari con
applicazione di IVA di legge
Prestatore del servizio
soggetto IVA non italiano
Fatturazione da parte del
prestatore senza addebito di
IVA.
Ciò comporta l’obbligo di
applicazione del reverse charge
da parte del committente
italiano
Operazione territorialmente
rilevante ai fini IVA in Italia.
L’operazione andrà, inoltre,
riepilogata negli elenchi
INTRASTAT.
Operazione non rilevante ai fini
IVA in Italia.
Operazione non rilevante ai fini
IVA in Italia.
APPLICAZIONE REVERSE CHARGE
A seguito delle modifiche sopra richiamate si evidenzia che è stato introdotto il meccanismo
dell’inversione contabile (reverse charge) anche per la tassazione ai fini IVA dei servizi
internazionali nel paese del committente soggetto IVA, con assolvimento di conseguenza
degli adempimenti connessi all’IVA a carico del committente medesimo.
Ipotesi di un soggetto passivo IVA italiano che riceve, in qualità di committente, una
prestazione di servizi da un soggetto passivo estero
In questa ipotesi gli adempimenti contabili sono i seguenti:
emissione di una fattura in un unico esemplare (autofattura), riportando nella stessa
l’imponibile addebitato dal prestatore, l’aliquota e la relativa imposta applicabile in base alla
normativa IVA italiana;
registrazione del documento nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e in
quello degli acquisti entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma
comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.
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Ipotesi di un soggetto passivo IVA italiano che presta il servizio ad un soggetto IVA non
residente.
In questa ipotesi gli adempimenti contabili sono i seguenti:
- l’operazione non è fiscalmente rilevante in Italia ai fini IVA;
- il soggetto italiano dovrà comunque emettere fattura, indicando che si tratta di
operazione non soggetta ad IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972;
- nella fattura dovrà essere riportata la partita I.V.A. del committente, se comunitario.
Inapplicabilità del ‘‘reverse charge’’
Si fa presente, inoltre, che il meccanismo del reverse charge (attraverso il quale il committente
residente adempie agli obblighi d’imposta IVA), non può trovare applicazione quando
il committente del servizio territorialmente rilevante non e` soggetto passivo ai fini dell’IVA.
In tale eventualità , pertanto, il soggetto non residente - che rende la prestazione di servizi
territorialmente rilevante nei confronti di un privato - deve adempiere agli obblighi d’imposta
procedendo ad identificarsi direttamente ovvero nominando un rappresentante fiscale.
SOGGETTI PASSIVI IVA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
Ai fini della tassazione delle prestazioni di servizi si considerano sempre soggetti passivi:
i soggetti che esercitano attività di impresa, arte, professione, per le prestazioni
ricevute in relazione a tali attività;
i soggetti passivi che effettuano, accanto ad operazioni soggette all’imposta, anche
operazioni non rientranti nell’ambito del campo applicativo del tributo. Rientrano in
tale categoria gli enti, pubblici e privati, le associazioni e le altre organizzazioni senza
personalità giuridica, anche quando agiscono al di fuori della sfera delle attività
commerciali o agricole;
gli enti non soggetti passivi che sono già identificati ai fini del tributo. Rientrano in
questo ambito gli enti che, avendo realizzato nel corso dell’anno solare precedente,
ovvero nel corso dell’anno, acquisti di beni provenienti da un altro Stato membro per
un ammontare superiore a 10.000 euro, sono stati obbligati a chiedere l’attribuzione
di un numero di partita IVA, allo scopo di assoggettare ad IVA in Italia tali acquisti
intracomunitari;
gli stessi enti di cui al punto precedente che, anche al di sotto di tale soglia, hanno
optato per l’applicazione dell’imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari e che a
tale motivo dispongono di un numero di partita IVA. Il fatto stesso di possedere tale
numero identificativo, anche se non attribuisce la qualifica di soggetto passivo in
senso proprio, fa sì che non debba più distinguersi se il committente ha ricevuto una
determinata prestazione nell’ambito della propria attività istituzionale o economica in
quanto la tassazione avviene comunque in Italia.
Questi soggetti vedono ampliarsi gli adempimenti a proprio carico, rimanendo coinvolti anche
dall’obbligo degli INTRASTAT sugli acquisti.
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DEROGHE ALLA DISCIPLINA GENERALE
Come anticipato, gli articoli da 7-quater a 7-septies del DPR n. 633/1972 contengono
specifiche deroghe con riferimento a determinate prestazioni di servizi.
Art. 7-quater dispone sulla territorialità di alcune particolari prestazioni di servizi
(deroghe alla regola generale)
Tipologia di servizio
- Prestazioni relative a beni immobili, comprese
le perizie;- prestazioni di agenzia;- fornitura di
alloggio nel settore alberghiero o in settori con
funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in
campi di vacanza o in terreni
attrezzati per il campeggio;
- concessioni di diritti di utilizzazione di beni
immobili;
- prestazioni inerenti alla preparazione e al
coordinamento dell’esecuzione di lavori
immobiliari.
Trasporto di passeggeri
Ristorazione e catering materialmente rese a
bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel
corso della parte di un trasporto di passeggeri
effettuata all’interno dell’UE
Ristorazione e catering diverse dalle precedenti
Territorialità in Italia
Quando l’immobile è situato nel territorio dello
Stato.
In proporzione alla distanza percorsa nel territorio
dello Stato
Se il luogo di partenza del trasporto è situato nel
territorio dello Stato
Quando sono materialmente eseguite nel
territorio dello Stato.
Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a Quando i mezzi di trasporto sono messi a
breve termine, di mezzi di trasporto
disposizione del destinatario nel territorio dello
Stato e sempre che siano utilizzate all’interno
dell’UE. Le stesse prestazioni si considerano
effettuate nel territorio dello Stato se i mezzi di
trasporto sono messi a disposizione del
destinatario al di fuori del territorio dell’UE e
sono utilizzati nel territorio dello Stato.
Art. 7-quinquies dispone sulla territorialità delle prestazioni di servizi culturali, artistici,
sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (deroghe alla regola generale)
Le prestazioni di servizi:
relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili,
ivi comprese fiere ed esposizioni;
degli organizzatori di dette attività;
prestazioni accessorie alle precedenti si considerano effettuate in Italia quando le stesse
sono ivi materialmente eseguite.
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Art. 7-sexies dispone sulla territorialità di talune prestazioni di servizi rese a committenti
non soggetti passivi (privati) (deroghe alla regola generale)
Le prestazioni di servizi rese a committenti (privati) non soggetti passivi IVA si considerano
effettuate in Italia al ricorrere delle seguenti specifiche condizioni:
Tipologia di servizio
Territorialità in Italia
Intermediazione in nome e per conto del cliente
Quando le operazioni oggetto ell’intermediazione
si considerano effettuate nel territorio dello
Stato.
Trasporto di beni diverso dal trasporto
intracomunitario
In proporzione alla distanza percorsa nel territorio
dello Stato
Trasporto intracomunitario di beni
Quando la relativa esecuzione ha inizio nel
territorio dello Stato
Quando sono materialmente eseguite
territorio dello Stato
Lavorazioni e perizie relative a beni mobili
materiali;
nel
Operazioni rese in attività accessorie ai trasporti,
quali quelle di carico, scarico, movimentazione e
simili.
Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili,
non a breve termine, di mezzi di trasporto
Quando sono rese da prestatori stabiliti nel
territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate
all’interno dell’UE. Le medesime prestazioni se
rese da soggetti passivi stabiliti al di fuori del
territorio dell’UE si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.
Prestazioni rese tramite mezzi elettronici da Quando il committente è domiciliato nel territorio
soggetti stabiliti al di fuori del territorio dell’UE
dello Stato o è ivi residente senza domicilio
all’estero.
Telecomunicazione e teleradiodiffusione
Quando sono rese da prestatori stabiliti nel
territorio dello Stato a committenti residenti o
domiciliati nel territorio dell’UE e sempre che
siano utilizzate all’interno dell’UE. Le medesime
prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti al di
fuori del territorio dell’UE si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono
ivi utilizzate.
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Art. 7-septies dispone sulla territorialità di talune prestazioni di servizi rese a non soggetti
passivi stabiliti fuori della Comunità (deroghe alla regola generale)
Non si considerano effettuate in Italia e pertanto non sono assoggettate ad IVA in Italia le
seguenti prestazioni di servizi rese a soggetti “privati” residenti in paesi extra UE:
cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative a invenzioni
industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne,
nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai
precedenti;
prestazioni pubblicitarie;
prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale;
elaborazione e fornitura di dati e simili;
operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione
ed escluse le locazioni di casseforti;
messa a disposizione del personale;
contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi
dai mezzi di trasporto;
concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di
trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente
collegati;
servizio di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio
dello Stato ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti;
servizi prestati per via elettronica;
servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un
diritto di cui ai numeri precedenti.
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