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VideoLavoro del 17 marzo 2016 Il punto sui decreti attuativi del Jobs Act Luca Caratti Rubrica a cura di Laurenzia Binda 1 Le ultime novità A cura di Luca Caratti Consulente del Lavoro in Vercelli Esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 2 D. Lgs. 151/2015 3 Collocamento mirato 4 Collocamento mirato Art. 3. L. 68/99 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva). 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni Abrogazione c.2 dal 1 gennaio 2017 5 Collocamento mirato Art. 4 L 68/99 Computo dei lavoratori già assunti, anche senza tramite del collocamento obbligatorio, purchè con invalidità>60%, minorazioni tabellate o disabilità intellettiva e psichica >45%. 6 Collocamento mirato Art 5 L. 68/99 Occupati impegnati in lavorazioni con tasso inail pari o superiore a 60per mille: autocertificazione esonero e pagamento di 30,64€ per ogni lavoratore disabile non assunto per ogni giorno lavorativo 7 Collocamento mirato Avviamento al lavoro: • Richieste solo nominative, con eventuale richiesta di preselezione all’ente competente. • Se non si assume invio lavoratori secondo graduatorie e qualifiche disponibili. 8 Collocamento mirato Incentivi concessi a domanda da inoltrare telematicamente a INPS. Conguaglio mensile con contributi (ATTENZIONE ALLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA). Lavoratori Incentivo Riduzione capacità lavorativa >79% 70% della retribuzione mensile lorda. Riduzione capacità lavorativa tra il 67% e il 79% 35% della retribuzione mensile lorda. Disabilità intellettiva e psichica 70% della retribuzione con riduzione capacità mensile lorda. lavorativa 45% 9 Apparato sanzionatorio 10 Revisioni delle sanzioni Nessuna altra causa di esclusione?? • Impiego lavoratore senza comunicazione preventiva (esclusi lavoratori domestici) Giorni di impiego irregolare sanzione Sino a 30 giorni effettivo lavoro Da 1.500 a 9.000 per ciascun lavoratore Da 31 a 60 giorni effettivo lavoro Da 3.000 a 18.000 per ciascun lavoratore Oltre 60 giorni di effettivo lavoro Da 6.000 a 36.000 per ciascun lavoratore SI DIFFIDA! 11 Revisioni delle sanzioni • Impiego lavoratore minore o straniero irregolare senza comunicazione preventiva (esclusi lavoratori domestici) Giorni di impiego irregolare sanzione Sino a 30 giorni effettivo lavoro Da 1.800 a 10.800 per ciascun lavoratore Da 31 a 60 giorni effettivo lavoro Da 3.600 a 21.600 per ciascun lavoratore Oltre 60 giorni di effettivo lavoro Da 7.200 a 43.200 per ciascun lavoratore NO DIFFIDA! 12 Diffida • Applicabile ai lavoratori irregolari ancora in forza • Occorre stipulare un contratto a tempo indeterminato anche a tempo parziale (max riduzione 50%) o a tempo determinato di durata almeno di tre mesi (da data accesso ispettivo) • Prova della regolarizzazione (mantenimento in forza, pagamento sanzioni e contributi entro 120 giorni) 13 Diffida qualche attenzione • Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, quindi è possibile? • Nulla viene detto in caso di licenziamento ante 90gg o dimissioni, fanno “cadere” la diffida? • I 90 giorni di contratto sono contenuti nei complessivi 120 giorni. 14 I vantaggi della diffida • Pagamento della sanzione in misura minima • non irrogazione delle sanzioni connesse alle comunicazioni obbligatorie • Non irrogazione delle sanzioni connesse alla omessa registrazione su LUL 15 Sospensione attività • impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro Sospensione attività imprenditoriale 16 Revoca sospensione attività ̀ condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 2.000 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 17 Revoca sospensione attività: pagamento frazionato ̀ la revoca del provvedimento di sospensione è altresì concessa subordinatamente al pagamento del 25% della somma aggiuntiva (di 2.000 o 3.200) e versamento del residuo entro 6 mesi con maggiorazione del 5%. 18 Omessa o infedele registrazione su LUL • Se la violazione si riferisce meno di 5 lavoratori ovvero ad un periodo inferiore a 6 mesi: da 150 a 1.500€ • Se la violazione si riferisce più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi: da 500 a 3.000€ • Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi: da 1.000 a 6.000€ 19 Omessa corresponsione ANF • Se la violazione si riferisce meno di 5 lavoratori ovvero ad un periodo inferiore a 6 mesi: da 500 a 5.000 € • Se la violazione si riferisce più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi: da 1.500 a 9.000€ • Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi: da 3.000 a 15.000 € 20 Mancata i ritardata consegna prospetto di paga o omissione o inesattezza • Se la violazione si riferisce meno di 5 lavoratori ovvero ad un periodo inferiore a 6 mesi: da 150 a 600€ • Se la violazione si riferisce più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi: da 600 a 3.600€ • Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi: da 1.200 a 7.200€ Se il datore adempie consegnando copia del LUL non si applicano le sanzioni. 21 Procedura di dimissioni on-line 22 Contrasto dimissioni in bianco Dimissioni o risoluzione consensuale Inefficaci se non rilasciate con modalità telematiche su moduli MLPS La trasmissione dei moduli può essere effettuata da patronati, ooss, enti bilaterali commissioni di certificazione Entro sette giorni dalla trasmissione facoltà di revoca Il sistema informatico invia Pec a DTL e datore di lavoro Dal 12 marzo 2016 23 Esclusioni Dimissioni o risoluzione consensuale in sede protetta Lavoro domestico 24 Esclusioni Dimissioni o risoluzione consensuale in sede protetta Lavoro domestico Art. 55 TU Maternità: convalida presso servizio ispettivo Periodo di prova Lavoro marittimo 25 D. Lgs. n. 148/2015 26 Cigo 27 Requisito CIGO: effettivo lavoro • Requisito NON richiesto per i trattamenti ordinari richiesti per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale. 90 giornate di lavoro effettivo nell’unità produttiva L. 208/2015 28 Presentazione istanze cigo L’istanza deve presentare in allegato il file CSV contenente le informazioni prescritte. In una prima fase invio anche successivo. Dopo il 31/03/2016 non sarà consentito inviare successivamente il file pena la mancata accettazione da parte del sistema informatico della domanda. 29 focus DM 94033/2016 contratto di solidarietà 30 Riorganizzazione aziendale: a. Presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva. b. Il programma può contenere investimenti per impianti fissi e attrezzature e può prevedere programmi di formazione e riqualificazione. c. Valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti della stessa tipologia operati nel biennio precedente 31 Riorganizzazione aziendale: d. Le sospensioni del lavoro devono essere motivatamente ricollegabili nell’entità e nei tempi al processo di riorganizzazione da realizzare. e. Nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori, sospesi o a orario ridotto, nella misura minima di 70%. f. Esplicita indicazione delle modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati 32 Crisi aziendale: a. Indicatori economico-finanziari di bilancio riguardanti il biennio precedente devono far emergere andamento a carattere negativo o involutivo (presentazione di relazione tecnica) b. Deve essere verificato il ridimensionamento dell’organico aziendale nel biennio precedente l’intervento CIGS; assenza di nuove assunzioni con particolare riguardo a quelle agevolate. c. Deve essere presentato un piano di risanamento d. Il programma deve garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia occupazionale. 33 Crisi aziendale: Il trattamento può essere concesso quando la crisi sia conseguente ad evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione aziendale. Necessaria rappresentazione dell’imprevedibilità. 34 Crisi aziendale: Non concedibile: Iniziato attività da meno di 2 anni Non abbiano avviato attività produttiva Abbiano subito significative trasformazioni societarie 35 CIGS CDS 36 Esubero personale Contratto di solidarietà Riduzione orario Deve essere quantificato nel contratto 37 CONTENUTI DEL CDS ( si ritiene attuale (per quanto possibile) circolare Min Lav 33/1994) 1) data della stipula del contratto; 2) esatta individuazione delle parti stipulanti, riportando accanto alla firma, nome, cognome e cariche dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali competenti alla stipula e dell'impresa; 3) contratto collettivo di lavoro applicato; 4) orario di lavoro ordinario applicato e sua articolazione; 5) data dell'eventuale apertura della procedura di mobilità (ex art. 4 e/o 24, L. n. 223/1991) e numero esuberi dichiarati; 6) quantificazione dell'esubero di personale all'atto della stipula dell'accordo; 7) motivi che hanno determinato tale esubero; 8) decorrenza contratto di solidarietà; 9) durata del contratto; 10) forma di riduzione dell'orario di lavoro; 11) articolazione puntuale della riduzione; 12) parametrazione su orario medio settimanale; 13) indicazione della percentuale complessiva di riduzione dell'orario; 14) eventuali deroghe all'orario concordato (art. 5, comma 10, L. n. 236/1993); 15) misure che le parti intendono intraprendere per agevolare il mantenimento dell'occupazione. 38 DM 94033/2016, art. 4: In caso di temporanee esigenze di maggior lavoro le modalità di minor utilizzo del CdS devono essere previste nel contratto medesimo. L’azienda deve comunicare la variazione dell’orario a: ① Ministero del Lavoro ② INPS Se necessita di maggior utilizzo è necessaria la stipula di un nuovo contratto. 39 Fondi integrazione salariale Inps circ. 30 12 febbraio 2016 40 Fondi integrazione salariale Si ricalca la disciplina della L. 92/12 Si ripartisce la quota contributiva 1/3 a carico lavoratore e 2/3 a carico azienda. Rientrano tra i beneficiari anche gli apprendisti. 41 Obiettivo: offrire tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in tema di CIGO o CIGS. F.di solidarietà bilaterali F.di solidarietà bilaterali alternativi F.do integrazione salariale 42 PRESUPPOSTO COMUNE AI FONDI DI SOLIDARIETA’ ambito oggettivo di applicazione: costituzione obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (compresi apprendisti) esclusi da CIGO e CIGS. La verifica della soglia dimensionale è effettuata mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente. 43 F.di solidarietà bilaterali istituiti con DM sulla base di accordi e contratti collettivi stipulati tra le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i settori che non rientrano nel campo di applicazione di CIGO o CIGS. Se fondi già costituiti non si adeguano i contributi vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale. 44 F.di solidarietà bilaterali possono assicurare una delle seguenti finalità: Tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigenti; Assegni straordinari nell’ambito di processi di agevolazioni all’esodo; Contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fdi nazionali o della UE 45 F.di solidarietà bilaterali alternativi Fondi che hanno adeguato le proprie fonti normative alle medesime finalità oggi previste offrono Assegno ordinario: Non meno di 13 sett. e max 24 mesi Assegno di solidarietà max 6 sett. biennio mobile 46 Fondo integrazione salariale DdL con più 5 dip, per i quali non sono stati stipulati accordi per F.S.B e F.S.B.A. offrono Assegno di solidarietà Assegno ordinario Per DdL >15 dip. 47 assegno ordinario: prestazione almeno pari all’integrazione salariale ordinaria di durata non inferiore a 13 settimane e max 24 mesi in quinquennio mobile. Domanda di accesso alla sede Inps competente non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 48 assegno ordinario: Può essere richiesto per: eventi transitori e non imputabili a impresa o dipendenti Situazioni temporanee di mercato Riorganizzazione aziendale Crisi aziendale (no per cessazione) Contratto di solidarietà Procedure concorsuali 49 assegno di solidarietà: a seguito di accordo aziendale per evitare o ridurre eccedenze di personale con riduzione oraria non superiore a 60% di orario giornaliero, settimanale, mensile (per ciascun lavoratore riduzione non superiore a 70%). Presentazione istanza a sede territoriale INPS entro 7 giorni dalla data accordo sindacale. Riduzione inizio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. 50 aliquota di finanziamento: 0,65% ret. Imponibile per DdL>15 dipendenti 0,45% ret. Imponibile per DdL<15 dipendenti contribuzione addizionale: aliquota non inferiore a 1,50% per imprese che ne utilizzino le prestazioni; per il FIS è pari a 4% della retribuzione persa. 51 Politiche attive del lavoro 52 Rete di servizi • Ministero del Lavoro: indirizzi triennali e obiettivi annuali • Rete nazionale dei servizi per le politiche attive, tra cui ANPAL (dal 1 gennaio 2016) con ruolo di regia. Fonte D. Lgs. n. 150/2015 53 Assegno di ricollocazione Tramite l’ANPAL si gestirà anche l’assegno di ricollocazione, spettante ai disoccupati da oltre sei mesi, di importo graduato a seconda del profilo personale di occupabilità e spendibile presso i centri per l’impiego o i soggetti accreditati per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. 54 Disoccupazione “part-time” • Lavoratori beneficiari di integrazione salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% • Obblighi: comunicazione preventiva, se in cassa, alla sedi rettitoriali. 55 Stato di disoccupazione E’ lavoratore: ① privo di impiego; ② che ha dichiarato telematicamente al portale nazionale delle politiche attive la propria immediata disponibilità al lavoro e alle politiche attive; ③ stipula patto di servizio personalizzato 56 condizionalità • Presentazione alle convocazioni per la stipula patto di servizio. • Alla terza assenza decadenza del beneficio economico e dalla stato di disoccupazione (misure più favorevoli per lavoratore collocato obbligatorio) 57 D. Lgs. n. 81/2015 58 Collaborazioni coordinate e continuative 59 Co.co.co A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, le cui modalità̀ di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I requisiti debbono essere presenti congiuntamente MLPS circ. 3/2016 60 D.Lgs 81/2015 Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 1: • le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; • le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; 61 D.Lgs 81/2015 Sono escluse: • le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; • le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 62 Arrivederci al prossimo incontro: VideoLavoro - 14 aprile 2016 Quanto resta del co.co.co e dell’associazione in partecipazione? a cura di Luca Vannoni 63