IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO

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IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO
CAPITOLO QUINTO
IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO
di Marco Maffuccini
SOMMARIO: 1. Il segretario: profili generali. – 2. La responsabilità del segretario.
1.
Il segretario: profili generali.
Il segretario del collegio è figura ampiamente nota alla prassi, ma ignorata dal codice di rito. A differenza dell’arbitrato per determinati
contratti della P.A., laddove la presenza del segretario è espressamente
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prevista e regolata , nell’arbitrato convenzionale il segretario non è
dunque una figura necessaria e viene nominato direttamente dai componenti del collegio in ragione d’una loro soggettiva valutazione della
necessità (o della semplice opportunità) di avvalersi d’un ausiliario per
l’espletamento di alcune attività inerenti il procedimento.
Si tratterà, per lo più, di attività certificative (redazione dei verbali),
esecutive (trasmissione delle ordinanze rese fuori udienza o di qualunque comunicazione del collegio – o del presidente ove ne sia stato espressamente incaricato – alle parti o ai loro difensori) e più genericamente organizzative (tenuta del fascicolo d’ufficio; estrazione di copie a
richiesta degli aventi diritto).
Essendo un semplice ausiliario, per il segretario potrà farsi questione
di idoneità all’incarico (soggettivamente valutata dal collegio), mentre la
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Si vedano gli artt. 241-243 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificati dal
d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113 (Codice degli appalti pubblici).
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capacità di agire, che secondo l’art. 812 deve essere piena per gli arbitri,
potrà invece essere solamente parziale.
Pertanto, anche se la questione assume rilievo eminentemente teorico, segretario potrà essere anche un minore emancipato, con o senza
l’autorizzazione del giudice tutelare a seconda che si ritenga rientrare o
meno tra gli atti di ordinaria amministrazione l’incarico d’opera professionale che assumerebbe nei confronti degli arbitri.
Per i rilievi già svolti in precedenza (Cap. IV, par. 2), anche il beneficiario dell’amministrazione di sostegno potrà essere nominato segretario.
È prassi invalsa quella che il collegio, solitamente alla prima riunione, chieda alle parti espressa autorizzazione ad avvalersi della collaborazione del segretario.
Questa richiesta autorizzatoria è da un lato un semplice gesto di bon
ton nei confronti delle parti, dall’altro, come si vedrà tra breve, serve a
mettere al riparo il collegio da eventuali eccezioni circa la necessità di
avvalersi dell’ausiliario.
L’attività svolta dal segretario è configurabile quale prestazione
d’opera intellettuale. Stante la già vista presunzione relativa di onerosità
di qualunque attività lavorativa, essa andrà pertanto retribuita a meno
che non via sia stata espressa rinuncia.
Questo rapporto contrattuale, a differenza di quanto accade per gli
arbitri, non è tuttavia instaurato dal segretario con le parti, ma direttamente con il collegio arbitrale.
Da ciò discendono due conseguenze importanti. La prima è che la
remunerazione del segretario costituisce una spesa del collegio per un
più efficace svolgimento della propria attività e pertanto essa, pur costituendo un onere economico gravante sulle parti, potrà essere formal2
mente liquidata non in favore del segretario ma degli arbitri .
La seconda conseguenza è che nel particolare procedimento di cui
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all’art. 814 c.p.c. il segretario non ha legittimazione attiva .
Nell’arbitrato convenzionale il segretario del collegio è direttamente nominato dai
componenti del collegio stesso, in ragione di una loro soggettiva valutazione circa la
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Cass. 27 maggio 1987, n. 4722, in Mass. Giur. it., 1987; Cass. 22 aprile 1994, n.
3839, in Riv. arbitrato, 1995, p. 75 ss.
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Cass. 26 maggio 2004, n. 10141, in Foro it., 2005, 1, c. 782 con nota di CAPONI.
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necessità di avvalersi di un ausiliario per l’espletamento delle attività certificative, esecutive e organizzative funzionalmente collegate a quelle del collegio, con la conseguenza che è con i predetti componenti che si instaura il rapporto di prestazione d’opera, al
contrario del tutto estraneo a quello intercorrente tra le parti litiganti e gli arbitri: ne deriva che l’importo della spesa per il segretario può essere liquidato soltanto agli arbitri
e non direttamente al segretario (Cass. 26 maggio 2004, n. 10141).
E tale legittimazione non avrà, ovviamente, neanche per proporre il
reclamo.
A differenza di quanto accade per gli arbitri, la remunerazione del
segretario dovrà tuttavia essere specificamente indicata nell’ordinanza
presidenziale, essendo ontologicamente diversa e distinta dagli onorari
del collegio.
Le parti, già nel corso del procedimento ex art. 814 c.p.c., potranno
eccepire la congruità della richiesta, sollecitando pertanto l’analisi presidenziale non sull’opportunità di avvalersi dell’ausiliario (in quanto
preventivamente riconosciuta tramite l’autorizzazione), bensì sulla quantità e qualità dell’opera prestata.
Qualora sia invece mancata l’autorizzazione delle parti, il presidente
del tribunale potrà sindacare anche l’opportunità di avvalersi dell’ausi4
liario .
La liquidazione del compenso al segretario del collegio arbitrale – inteso, tale
compenso, quale passività correlata allo svolgimento dell’attività degli arbitri e, come
tale, integrante un onere gravante sulle parti, rientra nella competenza del giudice che
provvede alla liquidazione delle spese dei compensi arbitrali a norma dell’art. 814
c.p.c. e l’accoglimento della relativa domanda è condizionato alla valutazione della
necessità e dell’utilità dell’opera prestata dal segretario al fine del funzionamento del
collegio (Cass. 22 aprile 1994, n. 3839).
Per il caso in cui l’ordinanza presidenziale rigetti la richiesta di remunerazione del segretario, ovvero la accolga in misura inferiore, indipendentemente dalla facoltà del collegio di proporre reclamo ex art.
814, ultimo comma, c.p.c., in capo al segretario sarà comunque da riconoscersi la possibilità di agire nei confronti degli arbitri attraverso un
ordinario giudizio di cognizione. Il titolo sarà ovviamente diverso, poi4
Cass. 22 aprile 1994, n. 3839, in Riv. arbitrato, 1995, p. 75; Cass. 27 maggio 1987,
n. 4722, in Mass. Giur. it., 1987.
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ché nel procedimento di cui all’art. 814 c.p.c. è il collegio che fa valere
una spesa della procedura mentre nell’azione ordinaria l’ausiliario agisce in proprio ex art. 2233 c.c.
Quanto ai criteri di liquidazione del compenso, anche se il segretario
sia avvocato, non potrà farsi ricorso alla tariffa professionale di cui al
d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, che fa esclusivo riferimento all’attività di
arbitro svolta dall’avvocato.
Il presidente del tribunale potrà pertanto fare ricorso a qualunque
criterio equitativo, purché non manifestamente illogico o arbitrario.
Il segretario potrà ovviamente rinunciare all’incarico, ma questa ipotesi segnala una marcata differenza con quella, analoga, di rinuncia dell’arbitro.
Questi infatti, al fine di andare esente da responsabilità, dovrà addurre un “giustificato motivo” (art. 813 ter, n. 1, c.p.c.), mentre per il
segretario dovrebbe operare il più rigoroso limite della “giusta causa”
previsto dall’art. 2237 c.c.
A fronte tuttavia di situazioni identiche, perché non v’è apprezzabile
differenza tra il vincolo fiduciario che lega gli arbitri alle parti e quello
che lega il segretario agli arbitri, si dovrebbe tuttavia procedere ad uniformare il trattamento giuridico delle due fattispecie attraverso l’equiparazione delle due nozioni.
Il riferimento di cui all’art. 2237 c.c. dovrebbe pertanto essere inteso
nel senso che l’ausiliario non può sottrarsi all’obbligo contrattuale assunto se non per validi ed obbiettivi motivi e adottando quelle cautele
che consentano di non arrecare pregiudizio agli arbitri e alla procedura.
Qualora invece sia il collegio a decidere di non avvalersi più dell’opera del segretario a quest’ultimo sarà dovuto il compenso per l’opera svolta, ma non il mancato guadagno di cui all’art. 2227 c.c. considerato che l’art. 2237 è norma speciale rispetto alla previsione generale sul
recesso del committente nel contratto d’opera.
Sempre in considerazione della specialità della previsione di cui
all’art. 2237 c.c., neanche potrà farsi richiamo e applicazione della previsione in tema di revoca del mandato oneroso (art. 1725 c.c.).
Nel dissenso tra collegio e segretario circa le competenze di quest’ultimo, la pretesa sarà azionabile attraverso i mezzi ordinari.