Rischio di confusione D. Valutazione globale
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Rischio di confusione D. Valutazione globale
Identità e rischio di confusione: Valutazione globale DIRETTIVE SULL’OPPOSIZIONE Parte 2 Capitolo 2: Rischio di confusione D. Valutazione globale Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 1 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale SOMMARIO CAPITOLO 2: RISCHIO DI CONFUSIONE.....................................................3 D. VALUTAZIONE GLOBALE..................................................................3 I. VALUTAZIONE GLOBALE - INTERDIPENDENZA ........................3 1. Valutazione globale di tutti i fattori.................................................3 2. Carattere distintivo del marchio anteriore......................................3 2.1.Carattere distintivo per natura – carattere distintivo intrinseco..5 2.2.Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso..........................6 3. Grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti e servizi ...............7 4. Incidenza del tipo di prodotti e servizi sulla valutazione delle somiglianze ...................................................................................8 5. Il grado di esperienza e di attenzione del pubblico di riferimento ..9 5.1.Il consumatore medio................................................................9 5.2.Grado di esperienza del consumatore ....................................10 5.2.1. Significato del criterio........................................................10 5.2.2. Consumatori .....................................................................10 5.2.3. Clienti professionali...........................................................11 5.3.Grado di attenzione del cliente................................................11 5.3.1. Consumatori .....................................................................11 5.3.2. Clienti professionali...........................................................16 6. Coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato nello stesso territorio.......................................................................................16 7. Incidenza della effettiva confusione.............................................18 8. Decisioni anteriori di autorità comunitarie o nazionali aventi ad oggetto conflitti tra marchi identici (o simili) ................................18 8.1.Aspetti sostanziali ...................................................................18 8.2.Aspetti procedurali ..................................................................19 9. Assenza di confusione tra i segni in quanto tali, ma confusione circa l’origine (confusione indiretta).............................................20 9.1.Nozione...................................................................................20 9.2.Marchi di serie (famiglia) .........................................................20 II. RINUNCE A INVOCARE DIRITTI ESCLUSIVI (DISCLAIMER) ....23 1. Natura delle rinunce ....................................................................23 2. Eccezione al principio generale (rinuncia che incide sul marchio anteriore) ....................................................................................24 Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 2 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale CAPITOLO 2: RISCHIO DI CONFUSIONE D. VALUTAZIONE GLOBALE I. VALUTAZIONE GLOBALE - INTERDIPENDENZA 1. Valutazione globale di tutti i fattori Dato che il grado di somiglianza che può condurre alla confusione non viene fissato, devono essere presi in considerazione tutti i fattori pertinenti per il caso di specie. Come ha statuito la Corte di giustizia, il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, segnatamente, dalla notorietà del marchio d’impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta dal pubblico tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti [e servizi] designati (sentenza Sabèl, punto 22). Inoltre, la valutazione globale della somiglianza visiva, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi deve basarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (sentenza Sabèl, punto 23). La Corte ha aggiunto che, nella valutazione della somiglianza tra i segni, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenza Canon, punto 17). Questi principi suggeriscono una valutazione ponderata di tutti i fattori pertinenti e, in particolare, una valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore, del grado di somiglianza dei segni e dei prodotti di cui trattasi e del tipo di collegamento che il pubblico potrebbe effettuare tra i due marchi. Pertanto, questa fase dell’esame attiene alla questione se, nell’ambito di una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti, il peso rispettivo da attribuire a tali fattori sia sufficiente per dare origine ad un rischio di confusione. 2. Carattere distintivo del marchio anteriore Nella dottrina generale dei marchi, come pure nella prassi attuale dell’Ufficio, ivi compresa quella delle Commissioni di ricorso, e in quella esistente negli Stati membri, si suole compiere una distinzione tra marchi “forti” e “deboli”. La “forza” del marchio, in questo contesto, equivale al “grado” di carattere distintivo nel linguaggio della Corte di giustizia. Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 3 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale Marchi “deboli” sono i marchi che sono dotati solo di un grado basso di carattere distintivo intrinseco. I marchi appena al di là di tale linea del marchio “debole” sono quelli dotati di un carattere distintivo limitato o medio. È il limite a cui i marchi pervengono se non vi sono prove dell’uso e, quindi, di un carattere distintivo accresciuto. Il carattere distintivo “accresciuto” presuppone una notorietà del marchio presso il pubblico di riferimento. Tale carattere accresciuto può valere sia per marchi “deboli” sia per quelli che sono intrinsecamente distintivi. Nella parte più alta della scala vi sono i marchi notoriamente conosciuti e i marchi che godono di notorietà. Infine, vi sono i marchi “famosi”, equivalenti a sinonimi dei prodotti, generalmente (ma non necessariamente) unici nel senso che non vi sono sul mercato, contraddistinti da tale segno, prodotti concorrenti e addirittura nemmeno prodotti non concorrenti. Più è alto il grado di carattere distintivo, conformemente ai criteri di cui sopra, più ampia sarà la portata della loro protezione. Ciò è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia. La Corte ha espressamente affermato che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (sentenza Sabèl, punto 24). Pertanto, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza Canon, punto 18). Per determinare il carattere distintivo di un marchio, occorre valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto ad identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un’impresa determinata e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese (sentenza Lloyd, punto 22). Pertanto, nel decidere sull’esistenza di un rischio di confusione, occorre sempre tener conto del grado di carattere distintivo del marchio anteriore. Va rilevato, inoltre, che la Corte ha precisato che il carattere distintivo rilevante del marchio anteriore è un argomento che milita a favore della constatazione di un rischio di confusione e non un argomento contrario, come si è talvolta sostenuto nella letteratura nel campo dei marchi. 239/2000 ADOLFO DOMÍNGUEZ / ADOLFO (EN), 62/2001 NEXT / NEXTEYE (EN), 675/2001 VIÑA ESMERALDA / EMERALD HILL (EN). Come la Corte ha rilevato nella sentenza Lloyd, tutti i marchi hanno una capacità maggiore o minore di identificare i prodotti o servizi da essi Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 4 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale contrassegnati e, quindi, di distinguerli da quelli provenienti da altre imprese. Ne consegue che i marchi dotati di un carattere distintivo limitato hanno una minore capacità di fungere da indicatori dell’origine. Alla luce dell’affermazione della Corte nella sentenza Sabèl, sopra menzionata, si può concludere che l’accertamento di un limitato carattere distintivo del marchio anteriore può militare a favore della tesi che la confusione con tale marchio sarà meno probabile, rispetto a marchi dotati di un carattere distintivo più forte. 76/1998 188/1999 584/1999 EN EN ES 1043/1999 329/2000 937/2001 1789/2001 2350/2001 EN EN EN EN EN Negritelle ACTIVIN LA ARGENTINA LOS NEGRITOS ACTILINE CARNES ARGENTINAS NEOLUX NEOLITE BANKEUROPA EUROBANK VITAL PHYTO-VITAL MEDIA MARKT MEDIA-SOUND Das leben leicht EUROTOPS gemacht EUROSHOP VERSAND (fig.) Il carattere distintivo del marchio anteriore non rimane costante, ma varia in funzione della percezione che il pubblico ne abbia. La percezione del pubblico può mutare non solo in conseguenza della notorietà accresciuta o diminuita del marchio di cui trattasi, ma anche di altri fattori (tutti questi elementi possono essere desunti solo dalle prove prodotte dalle parti). Tale può essere il caso, in particolare, quando il marchio o qualche suo elemento sia stato utilizzato contemporaneamente e in modo analogo da vari marchi nel settore di mercato in questione. Sotto tale profilo, è altresì importante valutare attentamente se le predette situazioni esistano in tutte le zone geografiche e con riferimento a tutti i prodotti e servizi di cui trattasi. In genere, è sufficiente accertare il carattere distintivo posseduto dal marchio al momento della decisione. 2.1. Carattere distintivo per natura – carattere distintivo intrinseco La Corte ha affermato che, nell’effettuare la valutazione del carattere distintivo di un marchio, occorre prendere in considerazione le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato (sentenza Lloyd, punto 23). La Corte ha altresì stabilito (sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) / Boots- und Segelzubehör Walter Huber e Franz Attenberger, GU UAMI n. 7-8/99, pag. 1054, punto 37), che nella valutazione del carattere distintivo occorre prendere in considerazione anche la conoscenza più o meno ampia del segno da parte degli ambienti interessati (in quel caso, un nome geografico), nonché delle caratteristiche del luogo designato dal segno e della categoria di prodotti di cui si tratta. Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 5 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale Inoltre, il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore deve essere valutato tenendo conto di (ciascuna) zona geografica di riferimento. Date le differenze di contesto linguistico e culturale, il pubblico di alcune delle zone geografiche di riferimento potrebbe non avvedersi del contenuto descrittivo di un marchio anteriore. In tal caso, il carattere distintivo del marchio anteriore non va considerato come ridotto in riferimento a queste zone. 1191/1999 1457/1999 189/2000 1658/2000 2450/2000 EN EN EN EN EN RIPOLIN MEGAKID TELEBINGO AROMA MARIE CLAIRE RENTOLIN MEGARIG TeleBingo 2920/2001 EN Selenium Spezial A-C- Selenium-ACE E Occorre inoltre valutare attentamente se l’accertamento del carattere descrittivo sia valido per tutti i prodotti e servizi contrassegnati dal marchio anteriore. Se così non è, occorre operare distinzioni all’interno dei prodotti e servizi in questione, le quali potranno dare adito a risultati differenti sotto il profilo della constatazione del rischio di confusione rispetto ai vari prodotti e servizi. Un indizio, anche se certamente non definitivo, del carattere descrittivo intrinseco del marchio anteriore può essere la registrazione di una serie di marchi che presentano il medesimo elemento nel registro comunitario o nei registri nazionali pertinenti. La presenza di molti marchi registrati che hanno lo stesso elemento e che si riferiscono a prodotti simili dimostra infatti, quantomeno, che l’elemento scelto non è dotato di particolare originalità. Peraltro, se si tratta solo di un numero ristretto di registrazioni di questo tipo, ciò non è sufficiente a provare il limitato carattere distintivo del marchio anteriore. 85/1999 LISAP / LISA (EN), 248/2000 ACTIVE WEAR / INTERACTIVE WEAR (EN). La circostanza che un marchio possa essere intrinsecamente distintivo non è necessariamente determinante ai fini della constatazione della sua “forza”. Vi sono infatti marchi (talvolta definiti come “suggestivi” o “evocativi”) che presentano un grado basso di carattere distintivo. 2.2. Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso La Corte ha fornito alcuni orientamenti in merito alla valutazione del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso. Essa ha indicato i seguenti fattori da prendere in considerazione: la quota di mercato detenuta dal marchio; l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso del marchio; l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo; la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto o servizio come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio; nonché le dichiarazioni delle Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 6 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali (sentenza Lloyd, punto 23). Non si tratta di una enumerazione esaustiva. I requisiti per una constatazione del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso devono essere più rigorosi quando il marchio anteriore ha solo un limitato carattere distintivo intrinseco. 282/1999 CAFÈ NOIR / CARTE NOIRE (EN). Le prove dell’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso devono riguardare sia l’ambito geografico di riferimento sia i prodotti e servizi di cui trattasi. È necessario accertare esattamente per quali prodotti e servizi, in base alle prove presentate, tale carattere distintivo è stato acquisito (v. parte F, Articolo 8, paragrafo 5, RMC, per quanto attiene al metodo di valutazione di tali prove) 226/1999 1000/1999 FR ES MIKO CRISTAL 1193/1999 1224/1999 EN EN JOHN SMITH MIK CRISTAL CASTELLBLANCH PAUL SMITH 1340/1999 130/2000 62/2001 675/2001 EN ES EN EN BOSS PEPE NEXT VIÑA ESMERALDA BOSSI PEPE CABALLERO NEXTEYE EMERALD HILL 3. Grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti e servizi La Corte ha altresì affermato che un tenue grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenza Canon, punto 17). Ne consegue che la somiglianza tra i segni deve essere valutata tenendo presenti le somiglianze esistenti tra i prodotti e servizi e viceversa. Ciò significa che, se le somiglianze sono minori per un aspetto, esse possono essere compensate da maggiori somiglianze presenti per l’altro aspetto, le quali potrebbero determinare un rischio di confusione. 969/99 BARONIA / BERONIA (ES), 789/99 ALLEGRO / ALLEGRO (EN), 1999/2001 BLÛ / B.L.U. (EN). Di conseguenza, l’identità o la stretta somiglianza tra i segni o tra i prodotti e servizi costituisce, in linea generale, un indizio di rischio di confusione, salvo nel caso in cui vi siano differenze nette nell’altro senso, le quali consentano al consumatore di distinguere tra di essi. Esempi di segni dissimili: Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 7 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale 394/99 / (EN), 1974/2001 DERS / SHADERS (EN) Esempi di segni identici o molto simili, ma per prodotti/servizi dissimili: 964/99 1031/99 1113/99?? 419/99 1039/2001 1428/2001 1847/2001 1489/2001 1979/2001 4. EN EN EN EN EN ES EN EN ES THE GREY LINE STARTER AFTER DARK FLEXI ABM (fig.) MARTIN LOOGAN DOM BRK GREYLINE STARTER AFTER DARK FLEXI a.b.m.victoria (fig.) MARTIN LOGAN DOM Incidenza del tipo di prodotti e servizi sulla valutazione delle somiglianze La Corte ha affermato, inoltre, che per valutare la rilevanza che occorre attribuire al grado di somiglianza visiva, auditiva e concettuale dei segni si deve tener conto della categoria dei prodotti e servizi di cui trattasi e delle condizioni in cui essi sono messi in commercio (sentenza Lloyd, punto 27). La categoria dei prodotti e servizi di cui si tratti può accrescere l’importanza di uno dei vari aspetti della somiglianza (visiva, auditiva e concettuale) tra i segni. Ad esempio, un’identità o somiglianza auditiva o concettuale dei segni può assumere minore importanza nel caso dei prodotti e servizi che di solito vengono esaminati visivamente, o che possono essere provati prima dell’acquisto. In questi casi, per l’accertamento del rischio di confusione conta maggiormente l’impressione visiva suscitata dai segni. 309/99 WOOKI / WALKIE (DE), 851/99 FIFTIES / MISS FIFTIES (EN) confermata da CdR Dec. R 757/1999-2, 394/99 L / L (EN), 1207/99 ILS / ELS INTERNATIONAL (EN). Inoltre, le condizioni in cui i prodotti sono messi in commercio, come pure il paese in cui avviene tale messa in commercio, possono svolgere un importante ruolo. Tali condizioni possono accrescere oppure ridurre la capacità del pubblico di percepire le differenze tra i segni. 1999/2001 BLÛ / B.L.U. (EN) Ad esempio, può essere consueto ordinare e acquistare determinati prodotti e servizi servendosi di note scritte a mano. Ciò può portare ad offuscare le sottili differenze esistenti tra i segni. Tuttavia, alla luce del principio secondo il quale i segni devono essere raffrontati nella forma in cui godono di tutela, un accertamento del genere deve essere compiuto con estrema cautela. Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 8 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale La percezione fonetica del segno può essere influenzata da fattori come la presenza di diversi altri suoni percepiti contemporaneamente dal destinatario. Tale può essere il caso, in particolare, dei locali commerciali caratterizzati da maggiore rumorosità, come i supermercati o i bar. R251-2000-3 MYSTERY / MIXERY (EN), 31/1999 Landana / LANDAMANN (DE) 5. Il grado di esperienza e di attenzione del pubblico di riferimento 5.1. Il consumatore medio Secondo la Corte, il consumatore medio si presume normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenza Lloyd, punto 26). Questa enunciazione generale rinvia sia all’esperienza sia all’attenzione del consumatore, in particolare: - l’essere normalmente informato, rinvia al grado di esperienza; - l’essere ragionevolmente attento e avveduto, rinvia al grado di attenzione. Questa definizione del consumatore medio si applica, mutatis mutandis, ai clienti professionali. In quest’ultimo caso, essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto implicherà spesso un grado di esperienza e di attenzione superiore a quello dei consumatori. Se il consumatore medio di un prodotto o servizio è il cliente professionale medio, mentre l’altro pubblico è costituito sia da consumatori medi che da clienti professionali medi, avrà rilevanza soltanto il cliente professionale medio. Esempio: Le vernici sono in genere vendute sia agli imbianchini (cioè per usi professionali da parte di clienti professionali) sia ai consumatori che intendono svolgere attività “fai da te”. Le vernici industriali, invece, non sono vendute a consumatori. Pertanto, se le specificazioni di entrambi i marchi comprendono rispettivamente le vernici e le vernici industriali, soltanto i clienti professionali costituiranno il pubblico di riferimento, in quanto solo loro possono normalmente entrare in contatto con entrambi i marchi. Secondo la Corte, il “livello di attenzione” del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza Lloyd, punto 26). Più precisamente, come si è rilevato sopra, il concetto dal quale occorre partire è il “grado di esperienza e di attenzione”. Ciò non è vero soltanto per i prodotti e servizi offerti esclusivamente a clienti professionali, ma anche per determinate categorie di prodotti e servizi che possiedono caratteristiche che chiamano in causa l’esperienza e l’attenzione Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 9 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale del pubblico a cui sono destinati, anche se si tratta del pubblico generale, come sarà illustrato nelle successive sezioni. La maggiore esperienza e/o attenzione del pubblico, con riferimento ai prodotti e servizi menzionati sia nella specificazione della domanda di MC sia in quella del marchio anteriore, costituisce, in linea di massima, un indice significativo dell’assenza di un rischio di confusione. 5.2. Grado di esperienza del consumatore 5.2.1. Significato del criterio Il grado di esperienza varia sia tra i consumatori e i clienti professionali sia all’interno di ciascuna delle due categorie. Più il cliente è esperto, meno è probabile che si verifichi una confusione. Il grado di esperienza ha rilevanza per determinare la capacità del cliente di percepire i vari fattori di rischio di confusione, in particolare i criteri per accertare la somiglianza tra i prodotti e servizi e la somiglianza tra i segni. Ad esempio, una buona conoscenza della situazione del mercato per quanto riguarda i prodotti o servizi in questione riduce tendenzialmente il rischio di confusione (v. oltre, sub 5.2.2.b e sub 5.2.3.). 5.2.2. Consumatori a. Prodotti e servizi di consumo di massa Se il pubblico dei consumatori è costituito dal grande pubblico, come avviene per i beni di consumo di massa, il grado di esperienza è quello del consumatore normalmente informato. b. Prodotti o servizi tecnici o molto specialistici Nei casi in cui solo un segmento del grande pubblico sia interessato, ad esempio in caso di prodotti o servizi tecnici o molto specialistici, deve tenersi conto del livello di istruzione o di conoscenze posseduto in riferimento ai prodotti e servizi di cui trattasi. Tale livello può avere rilevanza sia per la percezione dei marchi (ad esempio, per i termini in lingua straniera) sia per il particolare tipo di prodotti o servizi (ad esempio, servizi finanziari). Se per l’uso di un prodotto è richiesta una conoscenza specialistica o tecnica, è possibile che il pubblico interessato a tale prodotto sia un pubblico più istruito, anche qualora si tratti di prodotti non specificamente concepiti per clienti professionali, ma destinati anche al grande pubblico. Analoghe considerazioni si applicano, come si rileverà nel prosieguo, per i prodotti per i quali il livello di attenzione sia elevato. In questi casi, ad esempio per il tabacco o i giornali, i consumatori possono essere in possesso di un livello di esperienza superiore a quello medio. Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 10 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale 512/1999 MAXDATA / MAXTECH (EN), 1390/2001 FOCUS / FOCUS DYNAMICS (fig.) (FR). 5.2.3. Clienti professionali La loro specifica conoscenza ed esperienza professionale rispetto ai prodotti e servizi in questione deve essere tenuta presente. Esempi: I clienti, altamente qualificati in riferimento ai prodotti di cui trattasi, riconosceranno che ELISA è un’abbreviazione per “enzyme linked immunoassay solvent assay” (un test diagnostico sensibile per rilevare l’esposizione passata o presente ad un agente infettivo come il virus dell’AIDS). 1183-2002 RELISA / VARELISA (EN) I clienti professionali saranno consapevoli del fatto che gli istituti finanziari o le compagnie assicurative non sono responsabili per gli aspetti tecnici dell’emissione delle carte magnetiche o elettroniche. 2066/2001 DENCARE / DentCard (fig.) (DE) 5.3. Grado di attenzione del cliente La Corte di giustizia ha dichiarato che “occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi” (sentenza Lloyd, punto 26). Più alto è il livello di attenzione, minore è il rischio di confusione. 5.3.1. Consumatori Il livello del cosiddetto coinvolgimento nell’acquisto ha un’incidenza significativa sulle scelte del consumatore per quanto riguarda i prodotti e servizi. Il livello di coinvolgimento chiama in causa l’importanza della decisione del consumatore. È ad esso che fa pertanto riscontro il suo livello di attenzione. a. Livello elevato di attenzione Un livello elevato di attenzione si ricollega di solito a tre tipi di acquisti: gli acquisti costosi, quelli non frequenti e quelli rischiosi. Può trattarsi di acquisti di carattere razionale: il consumatore medio si avvale spesso dei consigli o dell’assistenza di professionisti al momento di scegliere l’acquisto di determinati tipi di prodotti o servizi. Ne sono esempi l’acquisto di computer (costoso), di servizi finanziari (non frequente), o di farmaci con ricetta e prodotti farmaceutici (rischioso). Un livello elevato di attenzione può valere anche per gli acquisti di carattere emotivo, come ad esempio i gioielli. Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 11 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale A) Prodotti farmaceutici a) Prassi della divisione Opposizione dall’ottobre 2001 aa) Consumatore medio Se i prodotti farmaceutici sono prescritti o venduti da professionisti qualificati, come i medici e i farmacisti, i "consumatori medi" sono, da un lato, esperti specializzati come i medici o i farmacisti e, dall’altro, i normali consumatori, sprovvisti di conoscenze mediche e farmacologiche particolari. Peraltro, anche nel caso dei farmaci venduti su ricetta in alcuni paesi europei, tali farmaci possono, all’atto pratico, essere venduti dai farmacisti ai consumatori senza prescrizione. Pertanto, si deve sempre tener conto dei consumatori nella determinazione del pubblico di riferimento. Se i prodotti farmaceutici non sono prescritti o venduti da professionisti qualificati, ma vengono liberamente venduti sul mercato, il consumatore medio sarà, nella maggior parte dei casi, lo stesso paziente. Oltretutto, è possibile che farmaci che attualmente possono essere venduti solo su ricetta medica divengano in seguito farmaci da banco. Se i prodotti farmaceutici rivendicati nella domanda di MC sono farmaci da banco e quelli tutelati dalla registrazione nazionale verrebbero probabilmente venduti solo su ricetta medica, o viceversa, l’Ufficio deve presumere che il pubblico di riferimento sia costituito sia da professionisti qualificati sia da pazienti o consumatori medi, privi di particolari conoscenze mediche e farmacologiche. L’Ufficio non deve limitare tale tutela in base a considerazioni ipotetiche riguardanti le preparazioni che possono essere vendute con il marchio. bb) Attenzione i) Farmaci venduti su ricetta medica Una regola generale secondo cui il consumatore medio deve presumersi più attento esiste solo in riferimento ai farmaci venduti su ricetta medica, dal momento che essi vengono in genere prescritti da medici e poi verificati e consegnati al paziente da un farmacista. I medici o i farmacisti, data la loro formazione, la loro competenza e la loro esperienza professionale, sono normalmente in grado di distinguere i farmaci i cui nomi presentino lievi differenze, semplicemente guardando alla loro diversa finalità terapeutica. Inoltre, un paziente che sia consapevole dei potenziali effetti nocivi dei farmaci presteranno una speciale attenzione ai nomi dei prodotti e al loro significato “evocativo”. ii) Farmaci senza ricetta (da banco) Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 12 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale Massima Tuttavia, lo stesso principio non si applica ai farmaci venduti senza ricetta (o farmaci da banco), per due motivi: Anche se i consumatori dovrebbero prestare una maggiore attenzione nell’acquisto di tali farmaci, all’atto pratico ciò può non avvenire. Inoltre, la loro attenzione dipenderà dalle indicazioni terapeutiche. La conseguenza, per quanto riguarda le decisioni della DO, è che: L’attenzione deve essere valutata caso per caso. La constatazione di un’accresciuta attenzione prestata dai consumatori di farmaci da banco non può basarsi su una presunzione generale, ma deve far riferimento alle circostanze del caso concreto. Hanno rilevanza, in particolare, le indicazioni terapeutiche. Se entrambi i marchi riguardano farmaci venduti su ricetta, l’attenzione sarà in genere più alta. Tuttavia, se il marchio anteriore o il MC riguarda farmaci da banco, NON può esservi alcuna presunzione generale circa un accresciuto grado di attenzione. Infatti, i consumatori finali dei farmaci venduti su ricetta (i quali accedono a tali farmaci tramite specialisti) possono scegliere da soli i farmaci da banco, che siano coperti da uno dei marchi. Sfondo Non può affermarsi come regola generale che un consumatore non qualificato che intende comprare un medicinale da banco in una farmacia per uno scopo specifico sia capace di distinguere tra loro farmaci i cui nomi presentino lievi differenze. L’attenzione prestata da tale consumatore è funzione dello specifico farmaco e dello specifico scopo, bisogno o effetto ricercato. È possibile che, per scopi più complessi o per disturbi più gravi, la normale attenzione di un consumatore medio possa essere più alta. Tuttavia, per quanto riguarda i medicinali indicati per disturbi lievi e per infermità secondarie, ad esempio le pillole analgesiche, i tranquillanti o gli unguenti curativi, il grado di attenzione può essere molto basso. Normalmente, nei prodotti farmaceutici è fornito un foglietto contenente tutte le informazioni dettagliate necessarie per l’uso del prodotto. Il consumatore medio, di norma, non legge tale foglietto illustrativo prima o durante l’acquisto, ma eventualmente solo dopo l’acquisto, e il farmacista non fornisce automaticamente consigli, specie se si tratta di farmaci innocui, se non quando l’acquirente li richieda. Vi è una tendenza sempre maggiore nella società all’automedicazione, in seguito all’autodiagnosi o al ricorso ai consigli di parenti, colleghi o amici. Solo in casi particolari, ad esempio quando si tratti di farmaci pericolosi, il farmacista indaga sul motivo della richiesta e formula rilievi o fornisce istruzioni. Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 13 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale T 10 / 01-6 PREDONIUM / SEDONIUM (EN) ‘dichiarazione’ b) Commissioni di ricorso I medici e i farmacisti sono in grado di distinguere i farmaci anche per lievi differenze nei loro nomi, semplicemente basandosi sulla diversa finalità terapeutica. Tuttavia, non vi è alcun principio generale secondo il quale il consumatore medio sarà normalmente molto attento nell’acquistare un farmaco e particolarmente attento alle differenze lievi tra i marchi. Il tipo di attenzione prestata dal consumatore normale che intenda acquistare in farmacia un medicinale senza prescrizione per una specifica indicazione è funzione dello specifico farmaco e dello specifico scopo, bisogno o effetto ricercato. Per scopi più complessi, la normale attenzione di un consumatore medio potrebbe essere più elevata. Tuttavia, con riferimento ai medicinali indicati per disturbi lievi, infermità, afflizioni o disturbi secondari, come pillole analgesiche, tranquillanti o unguenti curativi, il grado di attenzione può essere molto basso. A-MULSIN/ALMOXIN, R 816/1999-3 (EN) (25/04/2001): rdc riscontrato; R 0401/2000-3 GASTRIN / EUGASTRIM (EN) (07/06/2001) e R 0964/2000-3 ABACOR / ACCUCOR (EN) (12/09/2001): rdc negato Si deve tener conto del fatto che, in alcuni paesi, i medicinali vengono smerciati al banco senza ricetta medica, che alcuni consumatori tendono a ricorrere all’autoprescrizione e che i professionisti, spesso sovraccarichi di lavoro, tendono a scrivere le loro ricette con una scrittura a mano appena decifrabile. R 1178/2000-1 TEMPOVATE / EMOVATE (oppure) EUMOVATE (EN) (14/02/2002) Nella prassi decisionale anteriore delle Commissioni di ricorso, la precedente prassi della DO secondo cui non doveva compiersi alcuna distinzione tra farmaci da banco e farmaci con ricetta era stata confermata. Nell’acquistare prodotti farmaceutici, il consumatore medio presterà una maggiore attenzione rispetto a tali prodotti (siano essi con o senza ricetta). R 303/1999-2 BONOLAT / PONALAR (DE) (02/08/2000) B) Acquisti costosi, in particolare automobili Il prezzo elevato, in particolare nel caso dei prodotti di lusso, costituisce per il consumatore un buon motivo per indagare in modo avveduto sull’origine e sulla qualità del bene in questione. L’attenzione può essere ancora maggiore allorché lo specifico prodotto è considerato riflettere lo status sociale del suo possessore. Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 14 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale Esempio: automobili e servizi correlati Tenuto conto del prezzo delle automobili di cui trattasi, il consumatore medio sarà costituito solo dalla parte abbiente del pubblico generale. Si deve presumere che il consumatore medio non compri un automobile, nuova o di seconda mano, allo stesso modo in cui comprerebbe beni di uso quotidiano. Il consumatore medio sarà un consumatore informato, che tiene conto di tutti i fattori pertinenti, quali il prezzo, il consumo, il costo dell’assicurazione, le sue esigenze personali o persino considerazioni di prestigio. Oltre ai commercianti, altre fonti di informazione possono essere le riviste, i colleghi o gli amici oppure Internet. Con riguardo ai servizi di manutenzione e riparazione degli autoveicoli, inoltre, il consumatore medio si presume che non si rivolga ad una qualsiasi officina meccanica, ma si informi dapprima sulle varie officine e sulle relative qualifiche e specializzazioni. S TYPE / S-CLASS R 969/2000-1 (EN) I principi sopra menzionati, tuttavia, non devono portare a concludere che i marchi altamente distintivi non vengano adeguatamente protetti anche se i prodotti siano identici, soltanto perché si tratti di prodotti costosi, ma possano essere protetti contro prodotti o servizi simili che non siano altrettanto costosi. Tale risultato può essere evitato valutando correttamente la notorietà del marchio anteriore nell’ambito dell’analisi globale del rischio di confusione, valutazione che propenderà fortemente per l’esistenza di tale rischio. C) Prodotti caratterizzati da elevata fedeltà alla marca: l’esempio del tabacco Inoltre, un livello elevato di attenzione può essere conseguenza della fedeltà alla marca, come nel caso dei prodotti del tabacco e di altri articoli connessi. I fumatori si presumono particolarmente attenti e selettivi per quanto riguarda la marca di sigarette che fumano, talché si deve presumere un livello elevato di fedeltà alla marca e di attenzione per quanto riguarda i prodotti del tabacco. Ne consegue che, rispetto a questi ultimi prodotti, può essere richiesto un livello maggiore di somiglianza perché si verifichi una confusione. R-78/1999-3 FOSTER / FROSTY (DE): ancorché i prodotti del tabacco siano articoli di massa relativamente poco costosi, i consumatori presentano in questo campo una elevata fedeltà al gusto e alla marca e sono quindi in grado di riconoscere rapidamente la marca preferita. 16/1998 ARISTON / HORIZON (EN), 113/1998 SUNSET / SUNRISE (EN), 959/1999 KINGS / SUPERKINGS (EN). Da ultimo è importante ricordare che, in caso di marchi altamente distintivi, la fedeltà alla marca non deve condurre a un livello di protezione meno elevato. Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 15 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale Valgono, a tale riguardo, considerazioni analoghe a quelle svolte in precedenza con riferimento agli acquisti costosi. b. Grado basso di attenzione Un grado basso di attenzione può essere associato, in particolare, a comportamenti di acquisto consuetudinari. Le decisioni di acquisto razionali, in questo campo, si riferiscono, ad esempio, ai generi alimentari primari. Le decisioni di carattere emotivo coprono, ad esempio, l’acquisto di dolciumi. 5.3.2. Clienti professionali Gli acquisti effettuati da clienti professionali sono spesso più sistematici di quelli dei consumatori. Essi richiedono una giustificazione contabile e il loro costo e la loro efficienza sono spesso assoggettati a controlli. Pertanto, il loro grado di attenzione nell’effettuare tali acquisti è solitamente più elevato, rispetto a quello degli acquirenti consumatori finali, e il rischio di confusione è conseguentemente più basso. 300/1999 PEROX (cl. 3) / PELOX (cl. 1, 3) (DE), 371/1999 TAMRON (cl. 9) / AMRON (cl. 9) (EN). Nella decisione n. 1603/2002 FIBROSTEEL / FIRESTEEL (FR), si è stabilito che il pubblico di riferimento dei prodotti compresi nelle classi 6 e 17 è costituito da professionisti, i quali prestano maggiore attenzione. 6. Coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato nello stesso territorio Le prove della coesistenza di marchi paralleli a livello nazionale possono deporre contro il rischio di confusione. 85/1999 LISAP / LISA (EN), 1193/1999 JOHN SMITH / PAUL SMITH (EN). Tuttavia, il valore indicativo della coesistenza va apprezzato con cautela. Diversi possono essere i motivi per i quali due segni coesistono a livello nazionale, ad esempio una differente situazione di diritto o di fatto nel passato oppure l’esistenza di pregressi accordi su diritti intervenuti tra le parti interessate. 1340/1999 BOSS / BOSSI (EN), 537/1999 SIDE / SIDE (EN). Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 16 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale Inoltre, tale argomento relativo alla coesistenza deve essere avvalorato da prove da cui risulti che i segni sono stati usati sul mercato in questione. Prove che si riferiscano alla mera presenza dei marchi in questione nello stesso registro non sono sufficienti. 105/1999 Hollywood / Hollywood (FR), 537/1999 SIDE 1 / SIDE (EN), 1584/1999 Marco / MALCO (EN). In varie decisioni, la Terza e la Quarta Commissione di ricorso hanno sottolineato l’importanza della coesistenza sullo stesso mercato e non solo nello stesso registro. La DO si attiene a queste decisioni. R 360/2000-4 NO LIMITS / LIMMIT (EN): La coesistenza di marchi simili, tali da poter essere confusi, nel registro dei marchi è irrilevante. L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC fa riferimento alla confusione da parte del pubblico, ossia alla confusione che ha luogo sul mercato. La prova dell’effettiva e pacifica coesistenza di marchi in conflitto sul mercato è una circostanza che la Commissione di ricorso può prendere in considerazione nel valutare il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. La ricorrente non è stata tuttavia in grado di fornire tale prova. La mera affermazione che la resistente non ha intrapreso alcuna azione nei confronti della registrazione o dell’uso del marchio della ricorrente in Spagna non è sufficiente. L’argomento relativo alla coesistenza pacifica nel passato deve essere corroborato dalla prova della presenza effettiva dei due marchi sul mercato. La coesistenza va intesa come "uso contemporaneo", ossia uso concorrente dei due marchi (asseriti in conflitto), piuttosto che come "registrazione contemporanea", ossia presenza concomitante in un registro dei marchi. La ricorrente non ha fornito prove del fatto che il suo marchio e quello della resistente fossero effettivamente stati usati contemporaneamente in Spagna. Per l’analogo ragionamento della Terza Commissione di ricorso, v. R 0001/2002-3 CHEE.TOS/CHITOS (EN) e R 0851/2000-3 MAGIC / MAGIC BOX (EN). La coesistenza nel registro può nondimeno considerarsi come uno degli elementi dell’analisi del rischio di confusione. Tale è però il caso soltanto ove risulti evidente all’Ufficio che lo Stato membro nel quale il marchio anteriore concorrente figura nel registro ha esaminato ex officio gli impedimenti relativi alla registrazione nel corso del procedimento che ha condotto alla registrazione del marchio nazionale considerato. Nella decisione GOLDSHIELD, la Commissione di ricorso ha accertato che i marchi erano coesistiti anche sul mercato per parecchi anni e che l’opponente non aveva intrapreso alcuna azione per inficiare la validità della registrazione nazionale del marchio della richiedente. La Commissione ha ritenuto, in Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 17 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale questo caso, che la coesistenza, pur non potendo essere un elemento decisivo, fosse nondimeno un forte indizio a favore dell’assenza di rischio di confusione. Quest’ultima conclusione contrasta con la prassi della DO. La DO ritiene che la coesistenza sul mercato possa deporre a favore dell’assenza di un rischio di confusione, ma non che costituisca un forte indizio della sua assenza. R 0415/1999-1 GOLDSHIELD / SHIELD (EN) Gli accordi privati tra le parti, di qualsiasi tipo essi siano, sono irrilevanti nel procedimento di opposizione. Le parti possono intraprendere azioni legali a livello nazionale e, alla fine, chiedere la sospensione del procedimento di opposizione. 7. Incidenza della effettiva confusione Il rischio di confusione, o le espressioni considerate equivalenti nelle presenti Direttive, quali “probabilità di confusione” o “pericolo di confusione”, non presuppone una effettiva confusione, ma solo la probabilità di una confusione. Tuttavia, le prove di una effettiva confusione costituiscono un elemento di rilievo a favore dell’esistenza di un rischio di confusione. Per ponderare correttamente le prove relative al numero di occasioni nelle quali la confusione si è effettivamente verificata, occorre compiere tale valutazione basandosi sul numero delle opportunità che tale confusione aveva di verificarsi. Se le transazioni commerciali sono in numero ingente, ma i casi di confusione sono sporadici, tali prove avranno scarso peso nella valutazione del rischio di confusione. La mancanza di effettiva confusione è stata trattata sopra, nel contesto della coesistenza. 8. Decisioni anteriori di autorità comunitarie o nazionali aventi ad oggetto conflitti tra marchi identici (o simili) 8.1. Aspetti sostanziali Le decisioni di giudici nazionali, ivi compresi i giudici dei marchi comunitari, e di uffici nazionali in procedimenti paralleli non hanno effetti vincolanti per l’Ufficio. Tuttavia, la loro motivazione e il loro esito devono essere debitamente presi in considerazione, in particolare se tale decisione sia stata presa nello Stato membro pertinente per il procedimento. I giudici nazionali hanno una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del loro Stato membro, con particolare riguardo alla realtà di mercato nella quale i prodotti e servizi sono messi in commercio e alla percezione dei segni da parte dei consumatori. Alla luce dell’armonizzazione intervenuta delle normative nazionali sui marchi, i giudici nazionali (quando non operano in veste di giudici dei marchi comunitari) e gli uffici nazionali applicano Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 18 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale sostanzialmente lo stesso diritto applicato dai giudici dei marchi comunitari e dall’Ufficio. Ciò non toglie che la presa in considerazione di decisioni promananti da autorità nazionali presuppone che siano state fornite informazioni sufficienti, segnatamente per quanto riguarda i fatti precisi sui quali la decisione è basata. Inoltre, può assumere rilevanza il punto se una decisione nazionale sia stata o no basata su un diritto nazionale nel quale la direttiva CEE di armonizzazione è stata trasposta correttamente. 80/1998 449/1999 DE DE ZEWA DOCKERS 1193/1999 1389/1999 278/2000 869/2002 EN FR EN DE JOHN SMITH Ives Rocher SEPHORA Bit WEPA DOCKERS GERLI PAUL SMITH Yves Roche Sephora Bud BY (decisione del Bundesgerichtshof tedesco non seguita) R 1031/2001-3 R 552/2000-4 EN SHAPE OF TUBES M&M's MINIS (3-D MARK) COSMOPOLITAN COSMETICS SHAPE OF TUBES NESTLÉ (3-D MARK) COSMOPOLITAN 8.2. Aspetti procedurali La DO segue l’orientamento della Quarta Commissione di ricorso, secondo cui la DO non è tenuta, nella propria decisione, a far riferimento o a ricalcare ogni singolo argomento o rinvio fatto dal richiedente nel procedimento dinanzi ad essa, sempreché sia chiaro, dal contenuto della sua decisione, che si sono tenute in conto tutte le questioni sostanziali di diritto e di fatto sollevate dalle parti nel procedimento e che possano essere pertinenti ai fini della soluzione finale, in un senso o nell’altro, della controversia dinanzi ad essa, e che la decisione stessa sia motivata adeguatamente e in modo coerente con la conclusione a cui è pervenuta. R 0634/2001-1 “a” (fig.) / “a” (fig.) (causa dinanzi al TPG) Secondo la Terza Commissione di ricorso, non prendere in considerazione una decisione, prodotta come prova, di una autorità nazionale in un procedimento parallelo darebbe luogo ad una carenza di motivazione alla luce dell’articolo 74 RMC. R 0235/2001-3 (EN) APAGARD / GARD, DENTAGARD Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 19 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale 9. Assenza di confusione tra i segni in quanto tali, ma confusione circa l’origine (confusione indiretta) 9.1. Nozione La Corte ha precisato che la nozione di rischio di associazione non costituisce un’alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serve a precisarne l’estensione (sentenza Sabèl, punto 18). La Corte ha statuito che il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un’unica impresa, alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità. Costituisce perciò un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro (sentenza Canon, punti 28 e 29). Quanto sopra significa che sussiste un rischio di confusione anche nel caso in cui il pubblico di riferimento, pur essendo in grado di distinguere i marchi, possa nondimeno supporre che i prodotti e servizi che essi contrassegnano provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate tra loro. Finora non si è ancora indagato su ciò che deve considerarsi come “legame economico” sufficiente in questo contesto. Il tipo di collegamento che il pubblico potrebbe operare tra i marchi è particolarmente significativo ai fini della valutazione globale della confusione, in quanto dimostra se vi sia un rischio che il consumatore sia indotto in errore riguardo all’origine del marchio o possa semplicemente associare i marchi a causa di talune somiglianze. La conclusione finale dipenderà in massima parte dal grado di tale collegamento operato dal consumatore. Esso deve essere di intensità tale da fargli supporre che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate tra loro (v. sopra, subparagrafo I.3.3.). 1390/2001 FOCUS / FOCUS ONE (FR), 1629/2001 XPRESSO / EXPRESSO (EN) 9.2. Marchi di serie (famiglia) Un grado sufficiente di collegamento, tale da far supporre ai consumatori che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate tra loro, si è presunto, ad esempio, per i marchi di serie o di famiglia. I marchi della casa madre o gli identificatori delle linee di prodotti sono spesso combinati con altri elementi secondari in una serie di marchi che evidenziano una comune origine. L’uso sistematico di un segno di base in combinazioni e contesti diversi può indurre il pubblico a trascurare le differenze secondarie, nella supposizione che esse indichino solo un nuovo prodotto in una linea di prodotti proveniente dalla stessa entità commerciale. Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 20 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale Non è necessario che alcuni o che tutti i segni che compongono la "famiglia" di marchi godano di notorietà, affinché il segno di base sia percepito come elemento comune e come identificatore commerciale di una determinata impresa, pur essendo evidente che una prova in tal senso contribuirà fortemente ad un tale accertamento. 2551/2002 (EN) Mc NUGGETS, McCRISPY, McBACON, e a. / Mc BAGEL La supposizione, da parte del pubblico, che si tratti di marchi di famiglia presuppone che l’elemento comune dei marchi in questione abbia, in seguito all’uso, acquisito il carattere distintivo necessario per poter servire da indicatore principale di una linea di prodotti agli occhi del pubblico. Per consentire all’Ufficio di accertare che i diversi marchi fatti valere dall’opponente costituiscano effettivamente una famiglia di marchi, l’opponente deve dimostrare non solo di essere il titolare dei marchi, ma anche che il pubblico interessato riconosce la parte comune di tali marchi come proveniente da un’unica impresa. Tale "riconoscimento" da parte del pubblico può essere desunto solo presentando prove dell’uso della famiglia di marchi. 2126/2000 BrainNet (EN) (confermata da CdR R 1131/2000-2), 2342/2000 PEPPER (EN), 2844/2000 LIFESOURCE (FR). La nozione di famiglia di marchi può considerarsi come un esempio tipico di rischio di confusione. A causa della percezione di una determinata parte di un marchio come proveniente da una determinata impresa, il pubblico effettuerà associazioni e supporrà che se un altro segno consta anche di quell’elemento si tratti di un altro marchio proveniente dalla stessa impresa. Normalmente, i marchi che compongono una “famiglia” e che sono usati come tali sono tutti marchi registrati. Non può peraltro escludersi che la nozione di “famiglia di marchi” possa comprendere anche marchi non registrati, se ciò è compatibile con le disposizioni delle normative nazionali pertinenti. L’argomento relativo all’esistenza di una “famiglia di marchi” non ha bisogno di essere addotto nell’ambito del procedimento quale motivo dell’opposizione, ma può rientrare nell’ambito dei fatti, prove e argomenti aggiuntivi. Pertanto l’opponente che abbia basato la propria opposizione su un unico marchio anteriore (registrato o no) può, nell’ambito del procedimento, addurre – corredandolo di prove – l’argomento secondo cui il suo marchio anteriore è stato utilizzato congiuntamente ad altri marchi, che costituivano una famiglia di marchi secondo i criteri sopra richiamati. Va tenuto presente che non può supporsi alcuna famiglia di marchi laddove l’elemento comune sia piuttosto debole o gli altri elementi dei segni anteriori siano dominanti nell’impressione complessiva suscitata da tali segni. Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 21 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale 75/1998 177/1999 EN DE 610/1999 1222/1999 1738/2001 ES EN EN SYSTEMACTION Plastoclean SYSTEM PlastiClean Thyssen Schulte ONDA MUNDO MUNDO Ole QUICKSHIP Quickstep OPHTAL, CROM- ALERGOFTAL OPHTAL, VISCOPHTAL, PANOPHTAL La supposizione che un determinato marchio formi parte di una famiglia di marchi richiede che l’elemento comune dei segni sia pressoché identico. Tale requisito deve valere anche per quanto riguarda la loro presentazione e collocazione nei segni. 57/1998 BECK’s / ISENBECK (DE), 189/1999, 625/1999 LUREDIS / LUREDOX (EN). Tuttavia, differenze grafiche di secondaria importanza nell’elemento comune possono non escludere la supposizione che si tratti di una famiglia di marchi, poiché tali differenze potrebbero essere intese dal pubblico come una presentazione attualizzata della stessa linea di prodotti. È possibile anche un diverso ordine delle lettere. 75/1998 SYSTEMACTION / SYSTEM (EN), 1265/1999 SOREL/SOLERS (EN). Per contro, lettere differenti o aggiuntive nell’elemento comune non consentono, di norma, di supporre che si tratti di una famiglia di marchi. 57/1998 BECK’s / ISENBECK (DE), 177/1999 Plastoclean / PlastiClean Thyssen Schulte (DE), 1738/2001 OPHTAL, CROM-OPHTAL, VISC-OPHTAL, OPHTAL / ALERGOFTAL (EN). PAN- Inoltre, i prodotti e servizi rivendicati per il marchio richiesto devono essere identici o simili al “nucleo comune” dei prodotti e servizi tutelati dai marchi anteriori. La supposizione che si tratti di una famiglia di marchi è più probabile quando vi è una stretta somiglianza o persino una identità dei prodotti e servizi di cui trattasi. 136/2000 ETCH A SKETCH / SKETCH (EN). Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 22 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale II. RINUNCE A INVOCARE DIRITTI ESCLUSIVI (DISCLAIMER) 1. Natura delle rinunce Ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, RMC, gli impegni a non invocare diritti esclusivi (o “disclaimer”), con riferimento alle domande di MC, hanno la funzione di permettere la registrazione di marchi che contengano elementi privi di carattere distintivo. Essi hanno pertanto l’effetto di far includere pubblicamente nel registro una dichiarazione con cui i terzi sono informati del fatto che il richiedente non può invocare diritti esclusivi su tali elementi non distintivi. Ne consegue, sul piano pratico, che in questi casi la rinuncia ai diritti esclusivi, in sede di valutazione dell’impressione complessiva suscitata dal segno, non sarà trattata in maniera molto diversa, quanto all’elemento non distintivo, rispetto al caso in cui non sia stato assunto alcun impegno a non invocare diritti esclusivi: la parte coperta dalla rinuncia non sarà considerata come un elemento distintivo del marchio. Sorgono tuttavia complicazioni allorquando un marchio sia stato registrato con un disclaimer che copra parti dotate di carattere distintivo. Questa ipotesi può verificarsi, in primo luogo, quando le normative nazionali consentano di rinunciare a diritti esclusivi su elementi distintivi a discrezione dello stesso richiedente (che vi ricorre di solito per sormontare impedimenti relativi). In secondo luogo, però, ciò può verificarsi anche quando la rinuncia in questione riguardi vari elementi non distintivi i quali, nella loro particolare combinazione, presentino nondimeno un certo carattere distintivo. Inoltre, per quanto riguarda le domande di MC, può anche succedere che un elemento coperto dalla rinuncia sia privo di carattere distintivo solo per una parte dell’UE, in quanto si tratti di una parola che viene compresa solo da persone che parlino una o più lingue determinate. Il criterio fondamentale per risolvere il problema delle possibili combinazioni di rinunce nei diritti anteriori e/o nelle domande di MC che coprono o elementi non distintivi o elementi distintivi va desunto dai principi relativi alla comparazione dei segni che sono stati elaborati dalla Corte di giustizia. Secondo questa giurisprudenza, la valutazione del rischio di confusione deve basarsi sull’impressione complessiva suscitata dai segni presso i consumatori del mercato di riferimento. I consumatori non sono a conoscenza del fatto che una rinuncia a diritti esclusivi sia stata o no inserita nel registro. Una rinuncia ad invocare diritti esclusivi, di per sé, non incide sulla valutazione della somiglianza tra due marchi nel contesto dei procedimenti di Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 23 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale opposizione, quale è previsto nel sistema del marchio comunitario (R 473/2000-3, che ha confermato la decisione DO n. 398/2000 vs ) La rinuncia a invocare diritti esclusivi non si riflette fisicamente sulla forma in cui il segno viene usato sul mercato. In altri termini, l’elemento coperto dal disclaimer non viene rimosso dal segno. Poiché il compito dell’Ufficio nel procedimento di opposizione è quello di valutare il rischio di confusione, la sua decisione non potrà eliminare artificialmente un elemento che, ciononostante, sarà presente nel marchio quale sarà usato. Di conseguenza, se gli elementi coperti dalla rinuncia non sono completamente privi di carattere distintivo, non possono essere trascurati in sede di comparazione dei segni. 1130/1999 FUERTE VENTURA / Qué Pasa Fuerteventura (EN), 203/2000 JOELFERRIN / FERRINI ITALIA (EN), 3122/2000 MEDIASAT / ,1082/2001 KINDER / 2. (EN). Eccezione al principio generale (rinuncia che incide sul marchio anteriore) Quanto sopra non toglie che, nell’applicazione dei suddetti principi, si debba altresì tener presente che la rinuncia a invocare diritti esclusivi produce effetti giuridici per quanto attiene alla portata della tutela conferita al titolare del marchio. Inserendo una rinuncia, lo ius prohibendi del titolare del marchio viene ad essere menomato con riferimento all’elemento coperto dalla rinuncia. In tali circostanze, il titolare del marchio anteriore non dispone di alcun diritto esclusivo sull’elemento coperto dalla rinuncia e non può impedirne la registrazione o l’uso. Pertanto, non sarà sempre coerente seguire l’approccio sopra illustrato. In casi del genere, in cui l’esito di un tale approccio risulterebbe essere quello di attribuire all’opponente una tutela più ampia rispetto a quella giuridicamente riconosciutagli, occorre prevedere un’eccezione. Nei seguenti casi, ad esempio, la portata della tutela riconosciuta era quella risultante dalla esclusione, in sede di comparazione dei segni, della parte coperta dalla rinuncia. 651/1999 2602/2000 BIG DEAL/D.E.A.L. / (EN), BRIGHT 773/99 FREE/FREEMAN BROTHERS (FR), Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 (EN), 708/2001 24 Identità e rischio di confusione: Valutazione globale / TRAVELCARD (EN), (Il concetto di rischio di confusione, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, costituisce la linea di demarcazione tra una domanda di marchio che non viola i diritti esclusivi di marchi anteriori e una domanda che, se registrata, li violerebbe. Se non vi è alcun diritto esclusivo [perché oggetto di rinuncia], non può esservi alcun conflitto tra i diritti). Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 2D - Situazione: maggio 2004 25