Newsletter giugno 2015

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Newsletter giugno 2015
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Newsletter
giugno 2015
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Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere
aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore
della Proprietà Industriale in generale e della nostra
struttura in particolare. Desideriamo garantire in
questo modo una visione più ampia degli strumenti che
il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni
e diritti connessi offre agli imprenditori, per
valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e
sviluppo di nuove soluzioni e idee.
Brevetto Comunitario Europeo - finalmente forse ci
siamo (I^ Puntata)
Molti nostri Clienti più volte ci hanno chiesto perché il
Brevetto Europeo non sia un Brevetto Comunitario. Forse
a partire da metà o fine 2016 questa domanda non avrà
più motivo d’essere posta. Finalmente siamo in dirittura
d’arrivo ed il Brevetto Europeo Comunitario (Unitario)
sarà a breve una realtà. Contestualmente al Brevetto
Unitario, o meglio, come precondizione al Brevetto
Unitario, sarà istituito un Tribunale Europeo Comunitario
(Unitario) dei Brevetti per gestire azioni legali di
contraffazione e validità riguardanti, in genere, i Brevetti
Europei Unitari. La vicenda che si trascina da almeno 25
anni non può essere sintetizzata in poche righe per cui
abbiamo pensato di raccontarla in tre puntate. Una prima
puntata che racconta un po’ di vicende storiche e
l’evoluzione della posizione dell’Italia. Una seconda
puntata che racconta struttura e costi del Tribunale
Europeo Unitario dei Brevetti. Una terza puntata che
racconta struttura e costi del Brevetto Europeo Unitario.
Vicenda storica recente
Nel trattato che istituisce la Comunità Europea è previsto
che, nel caso gli Stati membri non siano in grado, a causa
di veti incrociati, di raggiungere un accordo su una
materia di interesse comune, in tali casi, salvo eccezioni,
sia possibile l’attivazione di una cooperazione cosiddetta
rafforzata fra gli Stati che desiderano l’accordo, purché il
numero di tali Stati non sia inferiore a nove. In materia di
Brevetto Europeo Comunitario, Italia e Spagna per motivi
legati, in particolare, alla lingua di stesura dei Brevetti
Europei, in passato si erano sempre opposti al
raggiungimento di un accordo sul Brevetto Europeo
Comunitario e così è avvenuto che gli altri Stati della
Comunità Europea hanno convenuto di realizzare una
“Cooperazione Rafforzata” per l’istituzione del Brevetto
Europeo Unitario. Tale Cooperazione Rafforzata ha
portato alla definizione di un Regolamento, Regolamento
N. 1257/2012 approvato dal Parlamento Europeo il 17
dicembre 2012, che istituisce il Brevetto Europeo
Unitario. Tale Brevetto viene definito Unitario in quanto,
al momento, comprende tutti gli Stati della Comunità
Europea con l’eccezione di Italia e Spagna che, però,
possono aderirvi in ogni momento. Il Regolamento del
Brevetto Europeo Unitario potrà essere applicato a partire
dalla data in cui sarà istituito il Tribunale Europeo
Unitario dei Brevetti che è prevista nel corso del 2016. La
buona notizia finale, al momento, è che sembra che il
Governo Italiano, come da tempo auspicato anche da
Interpatent, stia cambiando atteggiamento e sia
intenzionato ad aderire al Brevetto Europeo Unitario ed a
ratificare l’istituzione del Tribunale Europeo Unitario.
Marchi: quando il consumatore viene…preso per il
naso.
La stragrande maggioranza degli imprenditori sa che i
marchi registrati sono per lo più costituiti da nomi, loghi e
disegni. Un numero probabilmente inferiore è al corrente
del fatto che anche le forme dei prodotti possono essere
registrate come marchi quando ne sussistono i requisiti.
Ma forse solo pochissimi sanno che vi è anche la
possibilità di ottenere la registrazione di marchi atipici
quali, ad esempio, i marchi di colore, i marchi sonori e i
marchi olfattivi.
La “lotta” per distinguersi sul mercato si fa infatti sempre
più ardua e i più coraggiosi provano anche a cimentarsi
con queste nuove forme di segni distintivi.
Negli Stati Uniti, paese che potremmo considerare la
“prima frontiera” dei marchi atipici, si rilevano ormai
diverse centinaia di marchi atipici registrati costituiti
interamente da suoni, odori o profumi. Al riguardo,
proprio recentemente è comparso sul The Wall Street
Journal un articolo che documenta l’avvenuta
registrazione dell’odore di pina colada applicato allo
strumento musicale ukulele da parte della società SHS
International (società produttrice di strumenti musicali).
Attraverso il c.d. marketing sensoriale le società come
SHS International cercano infatti di stimolare l’acquirente
attraverso metodologie inusuali. Questo perché il
consumatore odierno sceglie i prodotti non più solo sulla
base delle caratteristiche intrinseche del prodotto, ma
anche in base alla propria percezione cognitiva e
sensoriale.
dovrebbe scoraggiare totalmente gli imprenditori
dall’intraprendere iniziative di marketing sensoriale.
Infatti, soprattutto coloro i quali operano o intendono
operare all’estero possono tener conto del fatto che in
alcuni paesi, come negli USA, i marchi olfattivi hanno
maggiori probabilità di essere registrati.
Il caso “ukulele profumato” non è peraltro l’unico
esempio di marchio olfattivo registrato negli USA (anche
se si tratta di una tipologia di marchi ancora piuttosto
ristretta). Va però precisato che l’USPTO (United States
Patent and Trademark Office) opera in qualche misura
con “maglie” più larghe di quelle previste dalla normativa
europea.
La Cambogia aderisce al Protocollo di Madrid.
Infatti, in Europa un marchio è suscettibile di
registrazione sempreché sia possibile riprodurlo
graficamente e purché soddisfi ovviamente anche gli altri
requisiti di legge. Come si può ben immaginare,
rappresentare graficamente un profumo non è così
scontato. Infatti, la mera “descrizione verbale” del
profumo/odore non sarebbe sufficiente a definire con
certezza la sfumatura di un profumo rispetto ad un altro.
Il sistema di Madrid ha istituito una forma di procedura
centralizzata che offre ai titolari di marchi l’opportunità di
estendere la protezione dei loro marchi in molti paesi del
mondo. Tutto ciò attraverso un semplice deposito di
domanda presentata al proprio ufficio nazionale
competente per la registrazione dei marchi. Grazie a
questo strumento, i soggetti interessati potranno ottenere
la registrazione dei loro marchi in Cambogia con minori
costi e maggiore semplificazione.
Anche l’idea di descrivere il profumo attraverso la
formula chimica non ha trovato positivi riscontri, così
come la proposta di depositare dei campioni (suscettibili
di mutare nel tempo e comunque suscettibile di causare
problemi di spazio nell’archiviazione, nonché difficoltà
nella consultazione).
Ciò che invece consente negli USA di registrare più
agevolmente un marchio atipico è soprattutto il fatto che
l’USPTO tende ad accogliere la registrazione per quei
segni già utilizzati e riconosciuti dai consumatori come
veri e propri segni distintivi capaci di identificare
l’origine imprenditoriale del prodotto.
Purtroppo, come detto, in Europa le possibilità di
registrare un marchio olfattivo si restringono
notevolmente. Tuttavia, è doveroso segnalare che vi è
stato un caso andato a buon fine ed è il caso del marchio
“the smell of fresh cut grass” (ovvero il profumo d’erba
appena tagliata) depositato dalla società Woerden per
palline da tennis. La domanda depositata nell’ormai
lontano 1996 giunse effettivamente a registrazione
(sebbene con non poche complicazioni). Tuttavia, altri
marchi quali “l’aroma di lamponi” e “l’odore di fragole
mature” non hanno avuto la stessa fortuna.
L’approccio restrittivo dell’UAMI (ovvero l’ufficio
deputato alla registrazione dei marchi comunitari) non
Con l’adesione della Cambogia al
Protocollo di Madrid avvenuta il 5
Marzo 2015, il numero dei paesi che
hanno deciso di avvalersi del sistema di
Madrid sale a 95.
Con la Cambogia salgono quindi a quattro (insieme a
Vietnam, Singapore e Filippine) i paesi appartenenti
all’ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) che
hanno aderito al sistema di Madrid.
CUBA: una nuova opportunità?
Da
qualche
mese,
notizie
giornalistiche informano della ripresa
dei rapporti commerciali tra Cuba e
Stati Uniti. Le tensioni tra i due paesi
sono infatti diminuite e la fine dell’embargo economico
ha avviato un processo di transizione che, a detta degli
osservatori, porterà compagnie straniere ad investire più
liberamente nel paese di Raoul Castro.
Di pari passo, i soggetti economici interessati a cogliere
questa nuova opportunità, o comunque inclini a
un’apertura verso i mercati esteri, dovranno avere cura di
tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale
procedendo, per esempio, con la registrazione dei propri
marchi in tale paese. Ciò, anche al fine di arginare episodi
di deposito fraudolento di marchi altrui che spesso si
verificano in mercati emergenti.
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