Avvertenze La presente trattazione rispecchia esclusivamente l

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Avvertenze La presente trattazione rispecchia esclusivamente l
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Avvertenze
La presente trattazione rispecchia esclusivamente l’interpretazione dello scrivente e non
impegna in alcun modo l’Amministrazione dello Stato di appartenenza.
Si invitano tutti gli operatori a verificare, al momento dell’applicazione, gli eventuali
mutamenti normativi e l’orientamento dell’Autorità Amministrativa o Giudiziaria Competente.
Buon lavoro
Dr. Elio SAVI
CIRCOLAZIONE CON PATENTI DI GUIDA STRANIERE
E CONTROLLO ASSICURAZIONI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO
La presente trattazione non ha un carattere esaustivo ma vuole rappresentare, almeno negli
intenti, un “vademecum” utile per affrontare il controllo dei conducenti e dei veicoli stranieri.
Nell’ultima parte è inserito un prontuario che ci auguriamo possa essere utile in caso di
controlli di veicoli stranieri.
CIRCOLAZIONE CON PATENTI DI GUIDA STRANIERE
E CONTROLLO ASSICURAZIONI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO
Circolazione con patenti di guida straniere
La patente di guida estera deve essere ricondotta in due fattispecie:
• patente rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea;
• patente rilasciata da Stati terzi extra UE.
PATENTI DI GUIDA EXTRA UE
Sono da considerarsi Paesi extracomunitari tutti quegli Stati al di fuori della Unione Europea
e dello Spazio Economico Europeo.
I titolari di patente di guida rilasciata da uno stato extra UE, possono condurre sul territorio
Italiano veicoli, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla
patente, abbiano, un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana. La
mancanza di tale documenti è sanzionata dall’art.135 co.1 e 8 del C.d.S.
Sia la patente di guida che il permesso internazionale devono in corso di validità.
Il permesso internazionale di guida non è un documento idoneo alla identificazione del
soggetto, non è un titolo abilitativo, ma è una mera traduzione della patente posseduta e non può
avere una validità superiore a quella della patente di guida;
I titolari di patente di guida rilasciata da un Paese Extra UE e residenti in Italia possono
circolare con la loro patente fino al massimo di 1 anno, altrimenti devono provvedere alla
conversione della stessa.
La guida con patente rilasciata da un paese Extra UE scaduta di validità è sanzionata
dall’art. 135 co.13 riferita all’art.126 co.11 del C.d.S.
Il cittadino titolare di patente extracomunitaria, di fatto può circolare in Italia con il proprio
documento fino a quando non decida di conseguirvi la residenza, ottenutala, può continuare a
condurre veicoli con la propria patente ancora per un anno.
Trascorso questo periodo deve obbligatoriamente attivarsi per ottenere la patente italiana:
• tramite la CONVERSIONE;
• oppure tramite il superamento delle PROVE D’ESAME previste per il conseguimento
dell’abilitazione alla guida.
La conversione
I titolari di patenti rilasciate dagli Stati extra UE possono convertire la propria abilitazione
alla guida in patente italiana a condizione che:
• la patente straniera sia in corso di validità;
• la patente straniera sia stata conseguita prima dell’acquisizione della residenza in Italia;
• il conducente sia in possesso dei previsti requisiti psicofisici e morali;
• esista reciprocità di trattamento tra Italia e lo Stato straniero che ha rilasciato il documento;
• venga presentata domanda entro un anno dall’acquisizione della residenza in Italia.
LA PATENTE INTERNAZIONALE E IL PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA
In alternativa alla traduzione dell’abilitazione alla guida, è possibile, per i conducenti
extracomunitari, condurre veicoli in Italia, purché siano muniti di PATENTE INTERNAZIONALE
o di PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA.
Tali documenti non sono un’autonoma autorizzazione di guida, ma consistono in un
documento CHE DEVE ACCOMPAGNARE la propria patente nazionale.
Redatto in più lingue, le più diffuse, viene rilasciato senza dover sostenere ulteriori esami.
La validità è compresa tra 1 e 3 anni a seconda degli accordi tra gli Stati ma, in ogni caso,
non può superare la validità della patente di guida nazionale.
Nel modello di Patente Internazionale sono previste apposite righe per indicare eventuali
prescrizioni e adattamenti per la guida.
Sistema sanzionatorio
Patente rilasciata da stato Extra UE in corso di validità
Fattispecie
Persona non residente in Italia
Persona residente in Italia da
NON oltre un anno
Persona residente in Italia da
OLTRE un anno
Patente di
guida
In corso di
validità
In corso di
validità
In corso di
validità
Violazione
Nessuna
Sanzione
accessoria
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Art.135 co.14 in relazione
art.126 co.11 cds
Ritiro patente di
guida
Sistema sanzionatorio
Patente rilasciata da stato Extra UE scaduta di validità
Fattispecie
Patente
di guida
Scaduta
Persona non residente in Italia
Persona residente in Italia da
meno di un anno
Persona residente in Italia da
OLTRE un anno
Scaduta
Scaduta
Violazione
Art.135 co.13 in relazione
art.126 co.11 cds
Art.135 co.13 in relazione
art.126 co.11 del cds
Art.135 co.11 in relazione
art.116 co.15 e 17 cds
Sanzione
accessoria
Ritiro patente di
guida
Ritiro patente di
guida
Fermo
amm.veicolo
Sistema sanzionatorio
Patente rilasciata da stato Extra UE
Fattispecie
Circolava con patente rilasciata
da stato extra UE senza essere
accompagnata da permesso
internazionale o traduzione
ufficiale
Circolava con patente rilasciata
da
stato
extra
UE
accompagnata da un permesso
internazionale:1) Non rilasciato dall’autorità
competente che ha rilasciato la
patente
2)
Non conforme alle
convenzioni internazionali cui
l’italia ha aderito
Patente
di guida
Violazione
Sanzione
accessoria
In corso di
validità
art.135 co.1 e 8 del c.d.s
nessuna
In corso di
validità
Art.135 co.2 e 9 del c.d.s
nessuna
Elenco degli Stati extracomunitari le cui patenti sono convertibili
Attualmente, gli Stati extracomunitari le cui patenti di guida sono convertibili con quella italiana
sono i seguenti (aggiornato alla circolare Prot. 27260/23.18.01 del 05 novembre 2013):
- Albania (accordo bilaterale) valido fino al 2019;
- Algeria (accordo bilaterale);
- Argentina (accordo bilaterale): particolari condizioni regolano la materia;
- Croazia: solo quelle riportanti la sigla "HR" e non "YU" o "CRO";
- Ecuador (accordo bilaterale) valido fino al 12/03/2017;
- El Salvador (accordo bilaterale) valido fino al 19/09/2014;
- Filippine (accordo bilaterale);
- Giappone (accordo bilaterale);
- Israele dal 10.11.2013 valido fino al 10.11.2018.
- Libano (accordo bilaterale);;
- Macedonia (accordo bilaterale);
- Marocco (accordo bilaterale): particolari condizioni regolano la materia.
Le patenti redatte su supporto cartaceo saranno convertibili fino al 31/12/2015;
- Moldova (accordo bilaterale);
- Principato di Monaco;
- Repubblica di Corea
- San Marino (accordo bilaterale);
- Serbia valido sino al 08.04.2018
- Sri Lanka (accordo bilaterale): particolari condizioni regolano la materia; valido fino al
14/11/2016;
- Svizzera;
- Taiwan (accordo bilaterale): particolari condizioni regolano la materia;
- Tunisia (accordo bilaterale): particolari condizioni regolano la materia;
- Turchia;
- Uruguay (accordo bilaterale) valido fino al 12/12/2014.
Elenco degli Stati extracomunitari le cui patenti sono convertibili solo per alcune categorie di
cittadini
- Canada: personale diplomatico e consolare;
- Cile: diplomatici e loro famigliari;
- Stati Uniti d'America: personale diplomatico e consolare e loro famigliari;
- Zambia: cittadini in missione governativa e loro famigliari
LE PATENTI COMUNITARIE
Gli Stati facenti parte dell'U.E. e dello S.E.E.
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran
Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda (S.E.E.), Italia, Lettonia, Liechtenstein (S.E.E.), Lituania,
Lussemburgo, Malta, Norvegia (S.E.E.), Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca,
Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Dal 20 gennaio 2015 si applicano le disposizioni ed il relativo sistema sanzionatorio previsto
dall’art. 136-bis comma 3, ultimo periodo, del Codice della Strada, (Disposizioni in materia di
patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciateda Stati dell’Unione europea o dello Spazio
economico europeo), secondo cui il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione
Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), senza limiti di validità amministrativa,
trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza normale (vedasi art. 118-bis CdS), deve
procedere alla conversione della patente posseduta.
Il Ministero dell’Interno - Servizio Polizia Stradale con circolare prot. n.
300/A/1577/14/109/12/2 del 3 marzo 2014 ed il Ministero Infrastrutture e Trasporti con circolare
prot. n. 6946 del 26 marzo 2014 hanno precisato che “Detta disposizione, in vigore dal 19.01.2013
deve essere così applicata:
- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio
Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa, già residente in Italia alla data del
19.01.2013, deve convertire la sua patente entro il 19.01.2015 e cioè entro due anni dalla data di
entrata in vigore della nuova normativa;
- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio
Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa, che ha acquisito la residenza normale
in Italia dopo il 19.01.2013, deve convertire la sua patente entro due anni dalla data
dell’acquisizione di detta residenza”.
Ai sensi dell’art. 118-bis del Codice della Strada, per residenza normale in Italia si intende:
a) il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno
centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona
che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la
persona e il luogo in cui essa abita;
b) il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato
comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi
ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia
per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici
non implica il trasferimento della residenza normale;
c) il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.
Il principio della residenza normale si applica anche ai cittadini italiani (vedasi circolare
Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 7791/08.03 del 03 aprile 2014).
Si precisa che la residenza normale viene comprovata dall’utente allegando alla
documentazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR
n. 445/2000.
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati appartenenti all’Unione Europea (o meglio aderenti
all’accordo SEE) sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane, anche se rilasciate su
modelli non conformi a quelli introdotti dalle direttive in materia.
Il titolare di una patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno stato membro SEE,
può, utilizzare la propria patente originaria, per circolare in Italia, senza ulteriori incombenze.
Una volta acquisita la “residenza” in Italia può:
• continuare ad utilizzare la propria abilitazione alla guida sino alla data di scadenza indicata
sulla patente ma, nel caso questa non riporti alcuna data, deve richiederne la conversione
entro 2 anni;
• conservare la propria patente originaria, chiedendone il riconoscimento;
• chiedere la conversione della propria patente con la equivalente patente italiana.
Il riconoscimento
Nel caso il cittadino straniero comunitario, decida di non convertire la propria patente di guida,
può scegliere di conservarla, richiedendo all’ UMC la procedura di“riconoscimento”.
Questa consiste nel riportare sul documento l’iscrizione dei dati indispensabili alla gestione del
medesimo: il numero della patente straniera e del tagliando di convalida, l’indirizzo di residenza in
Italia del titolare, la nuova data di scadenza del documento.
Il “riconoscimento” permette di usufruire della possibilità di ottenere un duplicato in caso
di smarrimento, furto, distruzione della patente.
Facoltà di conversione e termini
In caso di trasferimento di residenza da uno Stato ad un altro all'interno della U.E., e grazie al
principio di equiparazione delle patenti di guida tra gli Stati facenti parte della U.E., un cittadino
titolare di documento di guida emesso da uno degli Stati dell'Unione Europea ha la facoltà (e non
l'obbligo) di sostituire la propria patente di guida con quella del Paese di nuova residenza.
Si possono avvalere di questa facoltà anche i cittadini che trasferiscono la propria residenza da
uno degli Stati aderenti all'accordo S.E.E. ad uno Stato della U.E.
Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano.
Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
riconosciute dall'autorità italiana, si applica la disciplina dell'articolo 126-bis.
Sistema sanzionatorio
Patente rilasciata da stato UE senza limiti di validità
Fattispecie
Persona non residente in Italia
Persona
con
residenza
NORMALE in Italia da NON
oltre due anni
Persona
con
residenza
NORMALE
in Italia da
OLTRE due anni
Patente di
guida
Senza limiti
di validità
Senza limiti
di validità
Violazione
Nessuna
Sanzione
accessoria
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Senza limiti
di validità
Art.136 bis co.3 in
relazione art.126 co.11. cds
Ritiro patente di
guida
Patente rilasciata da stato UE in corso di validità
Fattispecie
Persona non residente in Italia
Persona
con
residenza
NORMALE in Italia da NON
oltre due anni
Persona
con
residenza
NORMALE
in Italia da
OLTRE due anni
Patente di
guida
In corso di
validità
In corso di
validità
Violazione
Nessuna
Sanzione
accessoria
Nessuna
Nessuna
Nessuna
In corso di
validità
Nessuna
Nessuna
Patente rilasciata da stato UE scaduta di validità
Fattispecie
Persona non residente in Italia
Persona
con
residenza
NORMALE in Italia da NON
oltre due anni
Persona
con
residenza
NORMALE
in Italia da
OLTRE due anni
Patente di
guida
Scaduta
Scaduta
Scaduta
Violazione
Art.136 bis co.1 in
relazione art.126 co.11. cds
Art.136 bis co.9 in
relazione art.126 co.11. cds
Sanzione
accessoria
Ritiro patente di
guida
Ritiro patente di
guida
Art.136 bis co.8 in
relazione art.126 co.11. cds
Ritiro patente di
guida
PROVVEDIMENTI SULLE PATENTI STRANIERE
I conducenti UE ed extra UE sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni e le norme del
C.d.S.
A loro si applicano le stesse sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
Non sono soggetti però alla sospensione e alla revoca della patente.
Il Prefetto non può sospendere la patente se il titolare commette una violazione da
sospensione/revoca patente.
Il documento è comunque ritirato dall’organo accertatore e inviato, entro 5 gg, al Prefetto del
luogo della commessa violazione. Il Prefetto nei 15 gg. successivi, emette un provvedimento di
inibizione alla guida sul T.N. per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la
violazione commessa ed entro 15 gg dalla sua adozione ne dà comunicazione all’autorità che ha
emesso la patente
Il provvedimento di inibizione è notificato nelle forme dell’art.201 cds
In caso di circolazione in violazione del provvedimento di inibizione:
• qualora emesso per violazione da sospensione:- incorre ulteriore inibizione per 2 anni
• qualora emesso per violazione da revoca: incorre in guida senza patente art.116 co.15 e 17
Violazione art.135 c.7 del cds circolazione con provvedimento di inibizione alla guida ( sia
U.E che extra UE)
ASSICURAZIONE VEICOLI STRANIERI
In ossequio alle disposizioni dell’art.125 del D.Lvo. 209/2005 “ codice delle assicurazioni
private” e degli artt.5,6 e 7 del D.M. 86/2008, l’assicurazione dei veicoli a motore immatricolati in
stati esteri, che circolano temporaneamente in Italia, può essere assolta, a seconda degli Stati in cui i
veicoli stessi sono stati immatricolati attraverso le seguenti modalità: Presunzione assolvimento dell’obbligo di assicurazione “copertura automatica”
 Certificato di assicurazione “c.d. carta verde”
 Assicurazione di frontiera”c.d. carta rosa”
Veicolo immatricolato in Italia, San Marino e
Città del vaticano
Veicolo immatricolato in Andorra, Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e
Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e
Principato di Monaco, Germania, Grecia,
Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran
Bretagna e d’Irlanda del Nord (e le isole de la
Manica, Gibilterra, l’Isola di Man), Repubblica
ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania,
Spagna,Svezia, Svizzera, Ungheria ). art. 5 DM
01.04.2008, n.86
Certificato assicurazione
L’obbligo della copertura assicurativa per la
responsabilità civile verso i terzi, per la durata
della permanenza in Italia, si considera assolto
se la targa di immatricolazione è rilasciata da
uno dei seguenti Stati esteri (art. 5 DM
01.04.2008, n. 86).
Pertanto non sono richiesti documenti, né sono
previsti particolari controlli specifici relativi alla
copertura assicurativa.
La disposizione di cui trattasi non si applica per
i veicoli indicati nell’allegato 1 del DM 1°
aprile 2008, relativamente ai singoli Stati,
immatricolati temporaneamente con targa
doganale scaduta da oltre 12 mesi, nonché per
veicoli militari soggetti a convenzioni
internazionali e per particolari veicoli militari e
NATO.
Veicolo immatricolato in uno Stato estero, L’Obbligo di assicurazione si considera assolto
diverso da quelli indicati dall’art.5 D.M. quando il conducente sia in possesso del
86/2008
certificato internazionale di assicurazione “c.d.
carta verde” emessa dall’ufficio nazionale di
assicurazione estero e accettata dell’ufficio
centrale Italiano ( art.125 co.3 lett c D.Lvo
209/05 e art 6 D.M. 86/2008.
Veicolo immatricolato in uno Stato estero che L’Obbligo di assicurazione si considera assolto
non ha aderito a nessuna convenzione
quando il conducente sia in possesso di un
contratto di assicurazione di frontiera “c.d.
carta rosa” di durata non inferiore a 15 giorni
e non superiore a 6 mesi.
Per i veicoli con targa AFI (cioè truppe alleate in Italia), esistono due casi:
• targa AFI OFFICIAL con la scritta "Official" e 4 numeri: sono veicoli di servizio e non
necessitano di alcun documento assicurativo.
• targa AF I senza la scritta "Official" e con 5 numeri: si tratta di veicoli privati dei militari
NATO di stanza in Italia e devono seguire le stesse regole dei veicoli italiani, col relativo
obbligo di avere al seguito la documentazione assicurativa stipulata presso una compagnia
abilitata in Italia e con obbligo di esposizione del contrassegno.
SIGLA DISTINTIVA DELLO STATO DI ORIGINE
I veicolo stranieri, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla
distintiva dello stato di origine. La violazione è riconducile all’art.133 del C.d.S.
VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO
PAGAMENTO SANZIONE NELLE MANI DELL’ORGANO ACCERTATORE
Art.207 CDS Circolazione con veicoli con targa straniera o EE
Se le violazioni al C.d.S. sono state commesse alla guida di un veicolo immatricolato all’estero
o munito di targa EE, il trasgressore deve pagare immediatamente, nelle mani dell’organo
accertatore, la relativa sanzione (pagamento in misura ridotta previsto dall’art.202 del C.d.S.),
ricevendo da questi ricevuta per la somma versata;
Va segnalata la possibilità, nei casi consentiti, , del pagamento della sanzione ridotta entro 5
giorni fruendo della riduzione del 30%
Qualora il trasgressore non ottemperi a tale obbligo, l’organo accertatore procede al fermo
amministrativo del veicolo, sino al pagamento della sanzione (o per un massimo di 60 giorni),
facendolo ricoverare presso una depositeria autorizzata, con spesa a carico del responsabile della
violazione
Il pagamento dell´importo in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria direttamente nelle mani dell´accertatore - costituisce una eccezione alla regola generale. Tale
pagamento estingue l´illecito amministrativo direttamente al momento della contestazione. Con la
modifica dell´art. 202 CDS viene concessa una riduzione del 30% sull´importo dovuto per ciascuna
violazione commessa a condizione che il pagamento avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o
notificazione. Questa riduzione si applica anche ai conducenti per i quali il pagamento immediato
non è facoltativo ma obbligatorio, come nei casi sopra descritti di violazioni con veicoli
immatricolati all´estero oppure commesse da titolari di patenti C, CE, D, DE nell´esercizio di
attività professionale di autotrasporto
Se il conducente non provvede al pagamento immediato della sanzione o non presta idonea
cauzione, l´agente accertatore dispone il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non siano
adempiuti gli obblighi previsti (pagamento sanzione o presentazione di cauzione) e comunque per
non oltre 60 giorni.
Il fermo amministrativo ha natura cautelare a tutela del credito vantato per la sanzione
dall´amministrazione pubblica procedente. Per tale ragione esso non segue le ordinarie regole per
l´applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo e
perciò il veicolo viene fatto recuperare per essere custodito presso un depositeria autorizzata come
da art. 214 bis
Incidenti all'estero o con veicoli stranieri, se ne occupa l’U.C.I.
L' Ufficio Centrale Italiano, UCI, è l'Ufficio Nazionale di Assicurazione per l'Italia per i veicoli
a motore in circolazione internazionale.
L’attività dell’UCI è disciplinata dagli articoli 125 e 126 del decreto legislativo 7 settembre
2005, numero 209 (Codice delle assicurazioni private ).
L'UCI si occupa di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul
territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente
in Italia e, con alcune particolarità, anche degli incidenti subiti all'estero da veicoli italiani.
L'UCI è abilitato a provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli esteri che
temporaneamente si trovano sul territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nella Città del
Vaticano.
L'impegno comporta per l'UCI l'obbligo di liquidare i danni e di pagare agli aventi diritto i
relativi indennizzi.
In caso di incidente provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il
risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a
UCI, all'indirizzo UCI - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO indicando ogni dato utile a rendere
più agevole, e perciò più veloce, il lavoro dell' UCI. In particolare andranno indicati i seguenti dati:
 Nazionalità e targa del veicolo estero
 Caratteristiche tecniche del veicolo estero
 Tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.)
 Marca e modello (Fiat Punto, Opel Astra, ecc.)
 Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero
 Cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero
 Nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero
 Estremi dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente (Polizia Stradale,
Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza
e della località
 Copia della constatazione amichevole d'incidente (modulo CID), se disponibile
 Copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile
 Descrizione dell'incidente
 Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore
in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del
danno.
 Se l'incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività il reddito,
l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza
postumi permanenti.
L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della
trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione.
Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la
Compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti
nel Paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la Compagnia assicuratrice e sia per
verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva
166/72.
Le ricerche vengono svolte da UCI interessando il Bureau nazionale del Paese di
immatricolazione del veicolo estero e possono richiedere anche tempi lunghi.