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Avvertenze La presente trattazione rispecchia esclusivamente l
attiemodellidipoliziagiudiziaria.eu Avvertenze La presente trattazione rispecchia esclusivamente l’interpretazione dello scrivente e non impegna in alcun modo l’Amministrazione dello Stato di appartenenza. Si invitano tutti gli operatori a verificare, al momento dell’applicazione, gli eventuali mutamenti normativi e l’orientamento dell’Autorità Amministrativa o Giudiziaria Competente. Buon lavoro Dr. Elio SAVI CIRCOLAZIONE CON PATENTI DI GUIDA STRANIERE E CONTROLLO ASSICURAZIONI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO La presente trattazione non ha un carattere esaustivo ma vuole rappresentare, almeno negli intenti, un “vademecum” utile per affrontare il controllo dei conducenti e dei veicoli stranieri. Nell’ultima parte è inserito un prontuario che ci auguriamo possa essere utile in caso di controlli di veicoli stranieri. CIRCOLAZIONE CON PATENTI DI GUIDA STRANIERE E CONTROLLO ASSICURAZIONI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO Circolazione con patenti di guida straniere La patente di guida estera deve essere ricondotta in due fattispecie: • patente rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea; • patente rilasciata da Stati terzi extra UE. PATENTI DI GUIDA EXTRA UE Sono da considerarsi Paesi extracomunitari tutti quegli Stati al di fuori della Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. I titolari di patente di guida rilasciata da uno stato extra UE, possono condurre sul territorio Italiano veicoli, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla patente, abbiano, un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana. La mancanza di tale documenti è sanzionata dall’art.135 co.1 e 8 del C.d.S. Sia la patente di guida che il permesso internazionale devono in corso di validità. Il permesso internazionale di guida non è un documento idoneo alla identificazione del soggetto, non è un titolo abilitativo, ma è una mera traduzione della patente posseduta e non può avere una validità superiore a quella della patente di guida; I titolari di patente di guida rilasciata da un Paese Extra UE e residenti in Italia possono circolare con la loro patente fino al massimo di 1 anno, altrimenti devono provvedere alla conversione della stessa. La guida con patente rilasciata da un paese Extra UE scaduta di validità è sanzionata dall’art. 135 co.13 riferita all’art.126 co.11 del C.d.S. Il cittadino titolare di patente extracomunitaria, di fatto può circolare in Italia con il proprio documento fino a quando non decida di conseguirvi la residenza, ottenutala, può continuare a condurre veicoli con la propria patente ancora per un anno. Trascorso questo periodo deve obbligatoriamente attivarsi per ottenere la patente italiana: • tramite la CONVERSIONE; • oppure tramite il superamento delle PROVE D’ESAME previste per il conseguimento dell’abilitazione alla guida. La conversione I titolari di patenti rilasciate dagli Stati extra UE possono convertire la propria abilitazione alla guida in patente italiana a condizione che: • la patente straniera sia in corso di validità; • la patente straniera sia stata conseguita prima dell’acquisizione della residenza in Italia; • il conducente sia in possesso dei previsti requisiti psicofisici e morali; • esista reciprocità di trattamento tra Italia e lo Stato straniero che ha rilasciato il documento; • venga presentata domanda entro un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. LA PATENTE INTERNAZIONALE E IL PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA In alternativa alla traduzione dell’abilitazione alla guida, è possibile, per i conducenti extracomunitari, condurre veicoli in Italia, purché siano muniti di PATENTE INTERNAZIONALE o di PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA. Tali documenti non sono un’autonoma autorizzazione di guida, ma consistono in un documento CHE DEVE ACCOMPAGNARE la propria patente nazionale. Redatto in più lingue, le più diffuse, viene rilasciato senza dover sostenere ulteriori esami. La validità è compresa tra 1 e 3 anni a seconda degli accordi tra gli Stati ma, in ogni caso, non può superare la validità della patente di guida nazionale. Nel modello di Patente Internazionale sono previste apposite righe per indicare eventuali prescrizioni e adattamenti per la guida. Sistema sanzionatorio Patente rilasciata da stato Extra UE in corso di validità Fattispecie Persona non residente in Italia Persona residente in Italia da NON oltre un anno Persona residente in Italia da OLTRE un anno Patente di guida In corso di validità In corso di validità In corso di validità Violazione Nessuna Sanzione accessoria Nessuna Nessuna Nessuna Art.135 co.14 in relazione art.126 co.11 cds Ritiro patente di guida Sistema sanzionatorio Patente rilasciata da stato Extra UE scaduta di validità Fattispecie Patente di guida Scaduta Persona non residente in Italia Persona residente in Italia da meno di un anno Persona residente in Italia da OLTRE un anno Scaduta Scaduta Violazione Art.135 co.13 in relazione art.126 co.11 cds Art.135 co.13 in relazione art.126 co.11 del cds Art.135 co.11 in relazione art.116 co.15 e 17 cds Sanzione accessoria Ritiro patente di guida Ritiro patente di guida Fermo amm.veicolo Sistema sanzionatorio Patente rilasciata da stato Extra UE Fattispecie Circolava con patente rilasciata da stato extra UE senza essere accompagnata da permesso internazionale o traduzione ufficiale Circolava con patente rilasciata da stato extra UE accompagnata da un permesso internazionale:1) Non rilasciato dall’autorità competente che ha rilasciato la patente 2) Non conforme alle convenzioni internazionali cui l’italia ha aderito Patente di guida Violazione Sanzione accessoria In corso di validità art.135 co.1 e 8 del c.d.s nessuna In corso di validità Art.135 co.2 e 9 del c.d.s nessuna Elenco degli Stati extracomunitari le cui patenti sono convertibili Attualmente, gli Stati extracomunitari le cui patenti di guida sono convertibili con quella italiana sono i seguenti (aggiornato alla circolare Prot. 27260/23.18.01 del 05 novembre 2013): - Albania (accordo bilaterale) valido fino al 2019; - Algeria (accordo bilaterale); - Argentina (accordo bilaterale): particolari condizioni regolano la materia; - Croazia: solo quelle riportanti la sigla "HR" e non "YU" o "CRO"; - Ecuador (accordo bilaterale) valido fino al 12/03/2017; - El Salvador (accordo bilaterale) valido fino al 19/09/2014; - Filippine (accordo bilaterale); - Giappone (accordo bilaterale); - Israele dal 10.11.2013 valido fino al 10.11.2018. - Libano (accordo bilaterale);; - Macedonia (accordo bilaterale); - Marocco (accordo bilaterale): particolari condizioni regolano la materia. Le patenti redatte su supporto cartaceo saranno convertibili fino al 31/12/2015; - Moldova (accordo bilaterale); - Principato di Monaco; - Repubblica di Corea - San Marino (accordo bilaterale); - Serbia valido sino al 08.04.2018 - Sri Lanka (accordo bilaterale): particolari condizioni regolano la materia; valido fino al 14/11/2016; - Svizzera; - Taiwan (accordo bilaterale): particolari condizioni regolano la materia; - Tunisia (accordo bilaterale): particolari condizioni regolano la materia; - Turchia; - Uruguay (accordo bilaterale) valido fino al 12/12/2014. Elenco degli Stati extracomunitari le cui patenti sono convertibili solo per alcune categorie di cittadini - Canada: personale diplomatico e consolare; - Cile: diplomatici e loro famigliari; - Stati Uniti d'America: personale diplomatico e consolare e loro famigliari; - Zambia: cittadini in missione governativa e loro famigliari LE PATENTI COMUNITARIE Gli Stati facenti parte dell'U.E. e dello S.E.E. Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda (S.E.E.), Italia, Lettonia, Liechtenstein (S.E.E.), Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia (S.E.E.), Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Dal 20 gennaio 2015 si applicano le disposizioni ed il relativo sistema sanzionatorio previsto dall’art. 136-bis comma 3, ultimo periodo, del Codice della Strada, (Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciateda Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo), secondo cui il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza normale (vedasi art. 118-bis CdS), deve procedere alla conversione della patente posseduta. Il Ministero dell’Interno - Servizio Polizia Stradale con circolare prot. n. 300/A/1577/14/109/12/2 del 3 marzo 2014 ed il Ministero Infrastrutture e Trasporti con circolare prot. n. 6946 del 26 marzo 2014 hanno precisato che “Detta disposizione, in vigore dal 19.01.2013 deve essere così applicata: - il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa, già residente in Italia alla data del 19.01.2013, deve convertire la sua patente entro il 19.01.2015 e cioè entro due anni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa; - il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa, che ha acquisito la residenza normale in Italia dopo il 19.01.2013, deve convertire la sua patente entro due anni dalla data dell’acquisizione di detta residenza”. Ai sensi dell’art. 118-bis del Codice della Strada, per residenza normale in Italia si intende: a) il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita; b) il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale; c) il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno. Il principio della residenza normale si applica anche ai cittadini italiani (vedasi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 7791/08.03 del 03 aprile 2014). Si precisa che la residenza normale viene comprovata dall’utente allegando alla documentazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati appartenenti all’Unione Europea (o meglio aderenti all’accordo SEE) sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane, anche se rilasciate su modelli non conformi a quelli introdotti dalle direttive in materia. Il titolare di una patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno stato membro SEE, può, utilizzare la propria patente originaria, per circolare in Italia, senza ulteriori incombenze. Una volta acquisita la “residenza” in Italia può: • continuare ad utilizzare la propria abilitazione alla guida sino alla data di scadenza indicata sulla patente ma, nel caso questa non riporti alcuna data, deve richiederne la conversione entro 2 anni; • conservare la propria patente originaria, chiedendone il riconoscimento; • chiedere la conversione della propria patente con la equivalente patente italiana. Il riconoscimento Nel caso il cittadino straniero comunitario, decida di non convertire la propria patente di guida, può scegliere di conservarla, richiedendo all’ UMC la procedura di“riconoscimento”. Questa consiste nel riportare sul documento l’iscrizione dei dati indispensabili alla gestione del medesimo: il numero della patente straniera e del tagliando di convalida, l’indirizzo di residenza in Italia del titolare, la nuova data di scadenza del documento. Il “riconoscimento” permette di usufruire della possibilità di ottenere un duplicato in caso di smarrimento, furto, distruzione della patente. Facoltà di conversione e termini In caso di trasferimento di residenza da uno Stato ad un altro all'interno della U.E., e grazie al principio di equiparazione delle patenti di guida tra gli Stati facenti parte della U.E., un cittadino titolare di documento di guida emesso da uno degli Stati dell'Unione Europea ha la facoltà (e non l'obbligo) di sostituire la propria patente di guida con quella del Paese di nuova residenza. Si possono avvalere di questa facoltà anche i cittadini che trasferiscono la propria residenza da uno degli Stati aderenti all'accordo S.E.E. ad uno Stato della U.E. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall'autorità italiana, si applica la disciplina dell'articolo 126-bis. Sistema sanzionatorio Patente rilasciata da stato UE senza limiti di validità Fattispecie Persona non residente in Italia Persona con residenza NORMALE in Italia da NON oltre due anni Persona con residenza NORMALE in Italia da OLTRE due anni Patente di guida Senza limiti di validità Senza limiti di validità Violazione Nessuna Sanzione accessoria Nessuna Nessuna Nessuna Senza limiti di validità Art.136 bis co.3 in relazione art.126 co.11. cds Ritiro patente di guida Patente rilasciata da stato UE in corso di validità Fattispecie Persona non residente in Italia Persona con residenza NORMALE in Italia da NON oltre due anni Persona con residenza NORMALE in Italia da OLTRE due anni Patente di guida In corso di validità In corso di validità Violazione Nessuna Sanzione accessoria Nessuna Nessuna Nessuna In corso di validità Nessuna Nessuna Patente rilasciata da stato UE scaduta di validità Fattispecie Persona non residente in Italia Persona con residenza NORMALE in Italia da NON oltre due anni Persona con residenza NORMALE in Italia da OLTRE due anni Patente di guida Scaduta Scaduta Scaduta Violazione Art.136 bis co.1 in relazione art.126 co.11. cds Art.136 bis co.9 in relazione art.126 co.11. cds Sanzione accessoria Ritiro patente di guida Ritiro patente di guida Art.136 bis co.8 in relazione art.126 co.11. cds Ritiro patente di guida PROVVEDIMENTI SULLE PATENTI STRANIERE I conducenti UE ed extra UE sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni e le norme del C.d.S. A loro si applicano le stesse sanzioni previste per i titolari di patente italiana. Non sono soggetti però alla sospensione e alla revoca della patente. Il Prefetto non può sospendere la patente se il titolare commette una violazione da sospensione/revoca patente. Il documento è comunque ritirato dall’organo accertatore e inviato, entro 5 gg, al Prefetto del luogo della commessa violazione. Il Prefetto nei 15 gg. successivi, emette un provvedimento di inibizione alla guida sul T.N. per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa ed entro 15 gg dalla sua adozione ne dà comunicazione all’autorità che ha emesso la patente Il provvedimento di inibizione è notificato nelle forme dell’art.201 cds In caso di circolazione in violazione del provvedimento di inibizione: • qualora emesso per violazione da sospensione:- incorre ulteriore inibizione per 2 anni • qualora emesso per violazione da revoca: incorre in guida senza patente art.116 co.15 e 17 Violazione art.135 c.7 del cds circolazione con provvedimento di inibizione alla guida ( sia U.E che extra UE) ASSICURAZIONE VEICOLI STRANIERI In ossequio alle disposizioni dell’art.125 del D.Lvo. 209/2005 “ codice delle assicurazioni private” e degli artt.5,6 e 7 del D.M. 86/2008, l’assicurazione dei veicoli a motore immatricolati in stati esteri, che circolano temporaneamente in Italia, può essere assolta, a seconda degli Stati in cui i veicoli stessi sono stati immatricolati attraverso le seguenti modalità: Presunzione assolvimento dell’obbligo di assicurazione “copertura automatica” Certificato di assicurazione “c.d. carta verde” Assicurazione di frontiera”c.d. carta rosa” Veicolo immatricolato in Italia, San Marino e Città del vaticano Veicolo immatricolato in Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord (e le isole de la Manica, Gibilterra, l’Isola di Man), Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna,Svezia, Svizzera, Ungheria ). art. 5 DM 01.04.2008, n.86 Certificato assicurazione L’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri (art. 5 DM 01.04.2008, n. 86). Pertanto non sono richiesti documenti, né sono previsti particolari controlli specifici relativi alla copertura assicurativa. La disposizione di cui trattasi non si applica per i veicoli indicati nell’allegato 1 del DM 1° aprile 2008, relativamente ai singoli Stati, immatricolati temporaneamente con targa doganale scaduta da oltre 12 mesi, nonché per veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali e per particolari veicoli militari e NATO. Veicolo immatricolato in uno Stato estero, L’Obbligo di assicurazione si considera assolto diverso da quelli indicati dall’art.5 D.M. quando il conducente sia in possesso del 86/2008 certificato internazionale di assicurazione “c.d. carta verde” emessa dall’ufficio nazionale di assicurazione estero e accettata dell’ufficio centrale Italiano ( art.125 co.3 lett c D.Lvo 209/05 e art 6 D.M. 86/2008. Veicolo immatricolato in uno Stato estero che L’Obbligo di assicurazione si considera assolto non ha aderito a nessuna convenzione quando il conducente sia in possesso di un contratto di assicurazione di frontiera “c.d. carta rosa” di durata non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi. Per i veicoli con targa AFI (cioè truppe alleate in Italia), esistono due casi: • targa AFI OFFICIAL con la scritta "Official" e 4 numeri: sono veicoli di servizio e non necessitano di alcun documento assicurativo. • targa AF I senza la scritta "Official" e con 5 numeri: si tratta di veicoli privati dei militari NATO di stanza in Italia e devono seguire le stesse regole dei veicoli italiani, col relativo obbligo di avere al seguito la documentazione assicurativa stipulata presso una compagnia abilitata in Italia e con obbligo di esposizione del contrassegno. SIGLA DISTINTIVA DELLO STATO DI ORIGINE I veicolo stranieri, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello stato di origine. La violazione è riconducile all’art.133 del C.d.S. VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO PAGAMENTO SANZIONE NELLE MANI DELL’ORGANO ACCERTATORE Art.207 CDS Circolazione con veicoli con targa straniera o EE Se le violazioni al C.d.S. sono state commesse alla guida di un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE, il trasgressore deve pagare immediatamente, nelle mani dell’organo accertatore, la relativa sanzione (pagamento in misura ridotta previsto dall’art.202 del C.d.S.), ricevendo da questi ricevuta per la somma versata; Va segnalata la possibilità, nei casi consentiti, , del pagamento della sanzione ridotta entro 5 giorni fruendo della riduzione del 30% Qualora il trasgressore non ottemperi a tale obbligo, l’organo accertatore procede al fermo amministrativo del veicolo, sino al pagamento della sanzione (o per un massimo di 60 giorni), facendolo ricoverare presso una depositeria autorizzata, con spesa a carico del responsabile della violazione Il pagamento dell´importo in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria direttamente nelle mani dell´accertatore - costituisce una eccezione alla regola generale. Tale pagamento estingue l´illecito amministrativo direttamente al momento della contestazione. Con la modifica dell´art. 202 CDS viene concessa una riduzione del 30% sull´importo dovuto per ciascuna violazione commessa a condizione che il pagamento avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione. Questa riduzione si applica anche ai conducenti per i quali il pagamento immediato non è facoltativo ma obbligatorio, come nei casi sopra descritti di violazioni con veicoli immatricolati all´estero oppure commesse da titolari di patenti C, CE, D, DE nell´esercizio di attività professionale di autotrasporto Se il conducente non provvede al pagamento immediato della sanzione o non presta idonea cauzione, l´agente accertatore dispone il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non siano adempiuti gli obblighi previsti (pagamento sanzione o presentazione di cauzione) e comunque per non oltre 60 giorni. Il fermo amministrativo ha natura cautelare a tutela del credito vantato per la sanzione dall´amministrazione pubblica procedente. Per tale ragione esso non segue le ordinarie regole per l´applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo e perciò il veicolo viene fatto recuperare per essere custodito presso un depositeria autorizzata come da art. 214 bis Incidenti all'estero o con veicoli stranieri, se ne occupa l’U.C.I. L' Ufficio Centrale Italiano, UCI, è l'Ufficio Nazionale di Assicurazione per l'Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale. L’attività dell’UCI è disciplinata dagli articoli 125 e 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 (Codice delle assicurazioni private ). L'UCI si occupa di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia e, con alcune particolarità, anche degli incidenti subiti all'estero da veicoli italiani. L'UCI è abilitato a provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli esteri che temporaneamente si trovano sul territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano. L'impegno comporta per l'UCI l'obbligo di liquidare i danni e di pagare agli aventi diritto i relativi indennizzi. In caso di incidente provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, all'indirizzo UCI - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO indicando ogni dato utile a rendere più agevole, e perciò più veloce, il lavoro dell' UCI. In particolare andranno indicati i seguenti dati: Nazionalità e targa del veicolo estero Caratteristiche tecniche del veicolo estero Tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.) Marca e modello (Fiat Punto, Opel Astra, ecc.) Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero Cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero Nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero Estremi dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località Copia della constatazione amichevole d'incidente (modulo CID), se disponibile Copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile Descrizione dell'incidente Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Se l'incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione. Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la Compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel Paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la Compagnia assicuratrice e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72. Le ricerche vengono svolte da UCI interessando il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero e possono richiedere anche tempi lunghi.