Delibera_29-12-2014_11-17-46-1

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ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 19/12/2014
Oggetto:
PROPOSTA TRANSATTIVA CONTROVERSIA CON LA SOCIETA' SYNDIAL S. P.
A. - DETERMINAZIONI
L'anno 2014, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 09:00, nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale convocato con apposito avviso scritto, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di Prima convocazione.
Alla seduta partecipano i Signori Consiglieri a norma di legge.
N.
1
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3
4
5
6
7
8
9
Cognome Nome
DI IASIO ANTONIO
TOTARO VINCENZO
FEROSI MICHELE
CIUFFREDA DOMENICO
TOTARO DAMIANO
GRANATIERO FRANCESCO
TARONNA MATTEO
GRANATIERO GIOVANNI
SAVASTANO MATTEO
P A N.
SI
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17
SI
Cognome Nome
TROIANO MARIO
PETTINICCHIO ANTONIO
GALLI MARCO
CILIBERTI ANDREA
FUSILLI ANTONIO
VERGURA GIOVANNI
RIGNANESE GENEROSO
TOTARO GIUSEPPE
P A
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Risultano presenti all’appello nominale, disposto dal Presidente del Consiglio Dott. Matteo Savastano. ( Presenti: 13
Assenti: 4 su 17 assegnati)
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Giuseppe LONGO (art.
97, comma 4° lett. A - T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000).
Il Presidente del Consiglio, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
Sono presenti in aula gli Assessori esterni: SCIRPOLI FELICE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE SETTORE AGRICOLTURA E FORESTE , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267,
in data 12/12/2014 ha espresso Parere Favorevole sulla proposta n. 78 del 12/12/2014
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe LONGO
IL RESPONSABILE SETTORE AGRICOLTURA E FORESTE
Dott. Francesco Schiavone
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile Settore Programmazione e Bilancio Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, in data
12/12/2014 ha espresso Parere Favorevole sulla proposta n. 78 del 12/12/2014
IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Dott. Pasquale Rinaldi
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Si allontana il Presidente. Assume la Presidenza il Consigliere Vergura Giovanni, quale
vice Presidente.
Il Sindaco relaziona ed illustra la proposta agli atti soffermandosi sullo stato e sull’alea
del giudizio e sulla possibilità che la Sindyal possa avvalersi dell’istituto della
retrocessione dell’area occupata.
Il Consigliere Rignanese Generoso riprendendo quanto previsto nella transazione
chiede i motivi per cui il Comune dovrebbe rinunciare a circa 3 milioni di Euro,
considerando che il TAR, in primo grado, ha dato ragione al comune.
Il Sindaco informa che il Tar ha rigettato il ricorso della Sindyal per la richiesta dei
canoni enfiteuti degli ultimi cinque anni; che per i giudizi in corso esiste comunque
l’alea che è rilevante e gli stessi giudizi possono aumentare, con spese a carico
dell’Ente.
L’Assessore Ferosi Michele ritiene che il Tar non sia entrato nel merito del giudizio,
ma ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata impugnazione degli atti
presupposti; che la Sindyal ha minacciato di riconsegnare i terreni al Comune, anche
considerando le difficoltà economiche e l’assenza di richiesta di concessione dei terreni;
che la somma di 9 milioni di euro prevista per il Comune è molto aleatoria e virtuale,
che la transazione, oltre ad essere legittima, è congrua e vantaggiosa per l’Ente. Si
appella alla minoranza per un voto unanime sulla proposta.
Il Consigliere Pettinicchio Antonio ritiene che in passato c’è stato l’errore di
industrializzare un’area che doveva essere destinato allo sviluppo turistico; che la
mancata approvazione della transazione avrebbe effetti negativi sul Comune, in quanto
la Sindyal aumenterebe la concessione dei suoli e non affrancarli ed il Comune
dovrebbe anche provvedere alla bonifica di tali terreni. Conclude dichiarando il voto
favorevole sulla transazione e propone di utilizzare la conseguente entrata per lo
sviluppo del territorio e per gli interventi strutturali sul patrimonio comunale.
Il Consigliere Totaro Vincenzo ringrazia il Sindaco per l’impegno profuso nel
“trattare” con la Sindyal e l’allora Sindaco Ciliberti Andrea nell’aver scelto l’avv.
Claudia Federico, quale legale di parte e tanto lo ha dimostrato durante tutto il
contenzioso. Significa che la egione Puglia ha comunicato che il Comune è libero di
transigere il contenzioso; che il terreno da affrancare è di Ha 27 circa, con un costo ad
ettaro di circa 200 mila euro e lo ritiene superiore al valore di mercato e, pertanto, la
proposta è vantaggiosa per il Comune.
Il Consigliere Galli Marco significa che il Sindaco ha sempre tenuto un comportamento
nell’esclusivo interesse del Comune, anche quando qualcuno remava contro; che la
controparte è un “colosso” istituzionale, con tutte le conseguenze del caso; che il legale
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di parte ha messo in evidenza che il corrispettivo dovuto al Comune è comunque
superiore a quello che la Sindyal dovrebbe versare considerando la riduzione di 1/3 del
dovuto, in caso di affrancazione come per legge. Ritiene la transazione vantaggiosa per
l’Ente e dichiara il voto favorevole.
Il Consigliere Vergura Giovanni chiede di conoscere i nominativi di chi “remava”
contro il Comune e di avere a disposizione la sentenza favorevole del Tar; che il
Comune dovrebbe continuare a portare avanti il giudizio anche se come PD, qualora la
proposta transattiva sia approvata, dichiara la disponibilità ad individuare gli interventi
da effettuare con le entrate e che non si rinuncia alla discussione.
Il Consigliere Galli Marco ribadisce la congruità e la convenienza della proposta
transattiva.
Il Consigliere Ciliberti Andrea ricorda che è stata la Sindyal a chiedere l’affrancazione
di terreni, anche se ritenevano che erano terreni agricoli e come tali valutati e che da
questo è nato il contenzioso; che è stata sempre Sindyal a presentare la proposta
transattiva e che questo significa che ha cognizione che potrebbe perdere il contenzioso,
anche se è un “colosso”. Ritiene che il Comune debba continuare il contenzioso e
dichiara il voto contrario per la transazione.
Il Consigliere Taronna Matteo dichiara, a nome del gruppo Forza Italia e sulla base dei
pareri tecnici e legali, di essere favorevole per la transazione, anche perché, oltre ad
essere vantaggiosa per l’amministrazione, chiude anche un contenzioso che dura da
molti anni.
Il Consigliere Granatiero Giovanni significa e ritiene che la stessa legge regionale in
materia invoglia la transazione e la conciliazione; che la Sindyal ha sicuramente
valutato la convenienza della transazione, ma anche il Comune ha valutato tale
convenienza, sulla base del parere del legale di parte; che la stessa R.P. ha informato
che la scelta sull’accordo o meno spetta al Comune; che la problematica dovrebbe
essere vista ed esaminata non politicamente, ma tecnicamente e che i consiglieri, sia di
maggiorana che di minoranza, devono fare l’interesse della Comunità.
Il Consigliere Rignanese Generoso, ritiene che è sempre positivo quando ci sono
entrate per il Comune e che, in sede di approvazione del bilancio di previsione, si
propose, proprio in vista della transazione, di evitare il pagamento della tasi.
Il Consigliere Ciliberti Andrea, ribadisce che non si mette in discussione il
comportamento della regione, ma è il Comune che deve decidere; che la Sindyal ha
proposto la transazione e che questo significa che la Società ha sentore di perdere il
contenzioso. Pertanto conferma il voto contrario sulla transazione.
Il Consigliere Vergura Giovanni prende atto che all’interno della maggioranza è nato il
gruppo di Forza Italia e che l’attuale amministrazione ha grosse difficoltà, come si
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rileva dall’assenza di consiglieri di maggioranza. Ritiene che la Sindyal ha presentato la
proposta di transazione e che la stessa, stante l’assenza di validi motivi sia politici che
legali, non dovrebbe essere approvata. Dichiara il voto contrario del P.D.
Il Consigliere Pettinicchio Antonio conferma e ribadisce quanto già dichiarato
precedentemente.
Il Consigliere Troiano Mario ritiene che il Consigliere Ciliberti abbia affermato,
sebbene in modo indiretto che i consigliere favorevoli alla transazione stiano facendo gli
interessi della Sindyal, ma che questo non è vero, perché si sta amministrando
nell’interesse della Comunità; che le entrate derivanti dalla transazione devono essere
utilizzate per spese in conto capitale, da individuare congiuntamente con la minoranza.
Il Consigliere Ciliberti Andrea, stigmatizza quanto affermato dal Consigliere Troiano
Mario e ritiene che si stanno regalando 4 milioni di euro alla Sindyal.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
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-
Che tra la Syndial Spa, Società diretta all’attività di direzione e coordinamento dell’Eni S.P.A.,
d’ora in poi Syndial, e il Comune di Monte Sant’Angelo pende giudizio innanzi al Consiglio di
Stato, Sez. Giurisdizionale, iscritto al n.r.g. 848/2014 per l’annullamento e/o riforma, previa
sospensiva, della sentenza del Tar Puglia, III, Sezione, Sede di Bari, n. 1226/2013 del
10.05.2013, depositata il 01.08.2013 e notificata il 25.11.2013, con la quale è stato rigettato il
ricorso promosso dalla stessa Società ed iscritto al n.r.g. 1674/2011.
Che, altresì, tra le parti pende giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia, sede di Bari, iscritto al n.r.g. 250/2014, per l’annullamento della determinazione
gestionale 12 dicembre 2013 n. 970, comunicata con nota 16 dicembre 2013 n. 15380 e
ricevuta in data 19 dicembre 2013, avente per oggetto l’accertamento di canoni di natura
enfiteutica nei confronti della Società Syndial S.p.A. – Annualità 2010-2011 e il conseguente
ordine di pagamento.
Che oggetto della controversia in entrambi i predetti giudizi è l’entità dei canoni di
legittimazione e del capitale di affrancazione dei terreni distinti al NCT del Comune di Monte
Sant’Angelo al foglio 184 part.lle 31, 97, 105, 107, 245/p 293/p 356, 459, 461, 463, 500, 502,
503, 505, 507/p, 508, 509, 510, 513, 514, 515, 517, 524 per complessivi mq. 278.747
(corrispondenti alle attuali particelle Foglio n°184, particelle n°31 (di mq 3.765) n°107 (di mq
7.400), n°356 (di mq 3.300), n°463 (di mq 64.790), n°500 (di mq 14.470), n°502 (di mq 3.580),
n°508 (di mq 792), n°509 (di mq 503), n°510 (di mq 2.436), n°524 (di mq 22 Superficie
modificata d’ufficio per riordino fondiario), n°1.501 (di mq 4.040), n°1.503 (di mq 845), n°1.506
(per mq 29.330), n°1.507 (di mq 975), n°1.509 (di mq 4.044), n°1.511 (di mq 1.190), n°1.512 (di
mq 11.682), n°1.513 (di mq 1.486), n°1.514 (di mq 4.674), n°1.515 (di mq 19.186), n°1.516 (di
mq 590), n°1.517 (di mq 17.363), n°1.518 (di mq 440), n°1.594 (per mq 4.550), n°1.596 (per mq
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-
5.267), n°1.617 (di mq 2.550), n°1.618 (di mq 6.729), n°1.619 (di mq 161) n°1.620 (di mq 737),
n°1.621 (di mq 2.534), n°1.622 (di mq 616 Superficie modificata d’ufficio per riordino
fondiario), n°1623 (di mq 8.960), n°1.624 (di mq 5.250 Superficie modificata d’ufficio per
riordino fondiario), n°1.625 (di mq 21.611), n°1.634 (di mq 4.275) e n°1.635 (di mq 325) al
foglio n. 184, particella n. 1695/a e al Catasto Fabbricati al foglio 184 particella 1695 sub 1,2
parte (per mq 17.989) oltre alla particella n°126 dello stesso Foglio 184 (di mq 127) che non fu
oggetto di richiesta da parte della prefata società, area proposta anch’essa per la legittimazione
in quanto ricadente nel Demanio Macchia al progressivo n°226 della Perizia Ferrara, per
complessivi mq 278.457 aventi la destinazione urbanistica D1 – Zona Industriale localizzata a
confine con il Comune di Manfredonia e compresa nell’agglomerato A.S.I e rientranti tra le
terre di demanio civico gestite dal Comune di Monte Sant’Angelo proposte per la legittimazione
nello stato occupatori demani redatto dall’Ing. Ferrara del 10.01.1960 e, quindi, oggetto di
legittimazione ai sensi dell’art. 54 della Legge regionale Puglia del 4 agosto 2004, n. 14 nonché
oggetto di domanda di affrancazione presentata dalla Syndial in data 11.03.2008 unitamente
alla richiesta di alienazione di altro terreno di demanio civico di mq. 6970 e distinto in Catasto
al Fo. n. 184, particelle n°293/p (per mq 3.300) n°352 (di mq 694) n°354 (di mq 120) e n°1378
(di mq 2.856) corrispondenti alle attuali particelle n. 352, (di mq 694), n. 354, (di mq 120), n.
1519 (di mq 1720), n. 1520 (di mq 1136), n. 1593 (di mq 1111) e n. 1594/a (per mq 2189) per il
quale il Comune, con deliberazione di CC n. 19 del 08.08.2002 aveva provveduto a richiedere
alla Regione la sdemanializzazione e l’alienazione della p.lla 293/p, richiesta che era stata
accolta, senza prescrizioni temporali, dalla Regione con deliberazione della Giunta Regionale n.
1563 dell’11.10.2002 e con deliberazione n. 36/2002 aveva provveduto a richiedere alla
Regione la sdemanializzazione e l’alienazione delle p.lle 352, 354 e 1378, richiesta che era stata
accolta, senza prescrizioni temporali, dalla Regione con deliberazione della Giunta Regionale n.
511/AGR/2003/00009 del 17.042003.
Che con nota del 13/6/2014, la Syndial Spa proponeva di addivenire ad una transazione della
predetta controversia mediante reciproche concessioni e precisamente:
Corresponsione da parte della Syndial dell’importo complessivo di € 5.417.770,96
(cinquemilioniquattrocentodiciassettemilasettecentosettanta/98), (€ 3.011.132,33 per canoni)
– di cui 317.770,98 (trecentodiciassettemilasettecentosettanta/96) già versato in data
08/01/2010 - per l’affrancazione dei terreni legittimati di cui al punto c) dello schema di
transazione, e per l’alienazione del terreno di mq 6.970 di cui al punto c) dello schema di
transazione, importo comprendente il capitale di affrancazione, i canoni di legittimazione dal
2004 al 2013 oltre l’annualità in corso, oltre interessi maturati dal 2004 al 2008 e dal 2009 al
2013 sui canoni 2004/2008 e sui canoni 2009/2013, nonché il prezzo di alienazione del terreno
di demanio civico di cui al punto c) dello schema di transazione, specificando che quest’ultimo,
aggiornato al 2014, è pari ad € 144.209,30, con conseguente attribuzione della piena proprietà
in capo alla Syndial dei predetti terreni - che diventano privati, liberi da qualsiasi diritto di uso
civico - escluse le aree già trasferite dalla Syndial a SIF TRADE S.r.l. (venduta da Syndial con atto
notaio V. Frattarolo di Foggia rep. 208939 del 20.04.2009 reg. a Foggia il 28.04.2009 n.
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2481/1T) di complessivi mq. 17.989 identificata al Catasto Terreni del Comune di Monte
Sant’Angelo al Fo. 184, p.lla 1695/a e al Catasto Fabbricati al Fo. 184 p.lla 1695 sub. 1, 2) e ad
Algesiro S.R.L. (venduta da Syndial con atto notaio A. Rizzo Corallo di Manfredonia rep. 4060
del 02.04.2012 reg. a Manfredonia il 11.04.2012 n. 1042/1T di mq. 9.674 identificata al Catasto
Terreni del Comune di Monte Sant’Angelo al Fo. 184 p.lle 126, 524, 1624, 1634), aree
anche’esse che diventano private e libere da qualsiasi diritto di uso civico. Il suddetto importo,
perfettamente e puntualmente corrisposto, è da ritenersi a totale saldo e stralcio di ogni
pretesa passata presente e futura derivante o comunque connessa ai giudizi pendenti, nonché
comprensiva di tutte le spese legali relative ai contenziosi di cui ai punti a) e b) dello schema di
transazione;
CONSIDERATO CHE:
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è interesse di entrambe le parti di definire prontamente ed in via bonaria la questione inerente
l’affrancazione e l’alienazione delle terre di che trattasi che si protrae, ormai, da molto tempo e
che sta comportando, per questo Ente, un forte dispendio di risorse economiche, di tempo e di
personale, senza riceverne, peraltro, alcun beneficio non solo in termini monetari, ma anche
per lo sviluppo del territorio;
l’importo proposto da Syndial S.p.a. appare, inoltre, congruo e conveniente in considerazione
ed ai fini di una definizione in via bonaria della questione;
Con deliberazione di Giunta comunale n. 169 del 23/9/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato,
tra l’altro, stabilito e specificato che la transazione sarebbe stata formalmente sottoscritta
successivamente agli adempimenti di competenza della Regione Puglia e relative deliberazioni
da parte del Consiglio comunale in merito alla transazione in questione;
La suddetta deliberazione n. 169/2014 è stata regolarmente trasmessa alla Regione Puglia, la
quale, tramite il Servizio Urbanistica – Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso, con nota
prot. 9577 del 11/12/2014, nel prendere atto dei contenuti del verbale n. 8 del 1/12/2014
redatto dal Collegio istituito ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 7/98, ha rimesso alle valutazioni delle
parti ogni determinazione in ordine allo schema di transazione sottoposto alla presente (all. 1
e 2);
ai sensi dell’art. 54, comma 3, della LR 14/2004 “Le conseguenti operazioni di aggiornamento
dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre
prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi sono
delegate ai Comuni di competenza”.
riguardo alla alienazione del terreno di demanio civico in questione distinto in Catasto al Fo. n.
184 p.lle 293/p 352, 354, 1378 corrispondenti alle attuali p.lle 352, 354, 1519, 1520, 1593,
1594/p. il Comune con deliberazione di CC n. 19 del 08.08.2002 aveva provveduto a richiedere
alla Regione la sdemanializzazione e l’alienazione della p.lla 293/p, richiesta che era stata
accolta, senza prescrizioni temporali, dalla Regione con deliberazione della Giunta Regionale n.
1563 dell’11.10.2002 e con deliberazione n. 36/2002 aveva provveduto a richiedere alla
Regione la sdemanializzazione e l’alienazione delle p.lle 352, 354 e 1378, richiesta che era stata
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accolta, senza prescrizioni temporali, dalla Regione con deliberazione della Giunta Regionale n.
511/AGR/2003/00009 del 17.04.2003.
sulla proposta transattiva è stato chiesto un parere pro veritate da parte dell’Avv. Claudia
Federico, la quale ha espresso parere favorevole con le motivazioni che vengono
dall’Amministrazione comunale recepite e fatte proprie nella totalità.
DATO ATTO che attualmente con la Società Syndial risultano pendenti contenziosi
rispettivamente avanti il Consiglio di Stato – RG 848/2014 e TAR Puglia RG250/2014, che saranno
dichiarati estinti a seguito della sottoscrizione ed esecuzione della transazione in questione;
che il legale di parte si espresso favorevolmente sulla proposta transattiva, giusto parere pro veritate
del 07/07/2014 e successivo del 01/08/2014 entrambi allegati alla richiamata deliberazione
n°169/2014 e che gli stessi sono fatti propri da questo Ente;
che la transazione sarà sottoscritta successivamente alla deliberazione da parte del Consiglio
comunale in merito alla ripetuta proposta transattiva;
Che lo schema di transazione da approvare è modificato nelle premesse con l’aggiunta di un
ulteriore punto – costituente l’attuale punto e) - nell’art. 6 rispetto al precedente, per quanto
concerne i termini di pagamento da parte della Syndial e che tale modifica non è comunque
sostanziale rispetto al testo precedente e produce altresì effetti positivi per il rispetto del Patto di
Stabilità Interno da parte di questo Ente;
RITENUTO provvedere in merito per quanto di competenza;
RAVVISATA l’urgenza di provvedere;
VISTI:
il Decreto Legislativo n. 267/2000, con particolare riferimento agli articolo 42, 48, 107 e
109;
lo Statuto comunale;
Ascoltata la relazione ed il successivo dibattito come sopra illustrato e che qui si intende
integralmente riportato;
Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. in merito alla regolarità tecnica e
contabile resi dal responsabile dell’ufficio contenzioso, dal responsabile economico finanziario e
dal responsabile del settore demanio ed usi civici;
In merito ai pareri espressi sai sottoscritti responsabili, si rileva che gli stessi costituiscono atti
preparatori che legittimano l’adozione delle deliberazioni per le quali i pareri sono richiesti. Detti
pareri, perciò, rispetto alla validità formale delle medesime deliberazioni operano quale presupposto
di diritto ma non possono interferire sull’autonomo e corretto esercizio dei pareri spettanti
all’argano deliberante; a questi spetta la ponderazione concreta e corretta dei pubblici interessi, al di
là della mera relazione funzionale dei pareri stessi che sono resi “ex ante” sulla proposta di
deliberazione e costituiscono il presupposto al corretto esercizio amministrativo dell’organo
deliberante, senza intervenire sulla volontà di questo nei casi in cui la competenza a provvedere
spetta allo stesso Consiglio comunale e non già ad altri uffici tecnici o amministrativi
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dell’amministrazione comunale. Resta, pertanto, in capo al Consiglio comunale il proposito di
decidere in merito alla volontà di transigere.
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, commma 1, lett. B)
punto 6), del D.l.vo n. 267/2000 (all. n. 3);
Con voti 10 favorevoli e 3 contrari (Ciliberti Andrea, Vergura Giovanni, Rignanense Generoso)
DELIBERA
Per quanto in premessa esposto e motivato e che qui si intende integralmente trascritto e riportato
1) di richiamare e fare propri il parere pro-veritate del 07/07/2014 e successivo del
01/08/214 con cui il legale di parte si è espresso favorevolmente in ordine alla
transazione con controparte;
2) di esprimersi favorevolmente in merito alla definizione bonaria del contenzioso con la
Syndial S.p.a. attualmente pendente rispettivamente presso il T.A.R.Puglia e Consiglio
di Stato, mediante la sottoscrizione dell’atto di transazione allegato alla presente (All.
3);
3) di autorizzare il Sindaco pro tempore, nella qualità di rappresentante legale del Comune
di Monte Sant’Angelo, per la sottoscrizione del ripetuto atto transattivo in nome, per
conto e nell’interesse di questo Comune;
4) di demandare al Sindaco, alla Giunta comunale ed agli uffici comunali per gli
adempimenti connessi e conseguenti alla presente;
Su proposta del Presidente del Consiglio la presente deliberazione, con 10 voti favorevoli e 3
contrari (Ciliberti Andrea, Vergura Giovanni, Rignanense Generoso), è dichiarata
immediatamente eseguibile
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Il presente verbale viene sottoscritto :
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Matteo Savastano
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe LONGO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e a quello on-line del comune di
Monte Sant’Angelo dal
al
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio online.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe LONGO
Monte Sant’Angelo, li
Il sottoscritto Segretario Generale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. ……
del ………………………………, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe LONGO
Monte Sant’Angelo, li
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[ ]
[ ]
Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati
sensibili e/o giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;
Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.
32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio online
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