CIRCOLARE 1/2008 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

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CIRCOLARE 1/2008 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO
CIRCOLARE 1/2008
SPESE DI VITTO E ALLOGGIO IMPOSTE INDIRETTE E DIRETTE
1. “Vitto” e “alloggio”: detrazione Iva al 100% dal 1° settembre 2008
La detrazione Iva relativa alle spese alberghiere e di ristorazione è modificata dal 1°
settembre 2008.
IVA
1.1. Spese alberghiere e di ristorazione “inerenti” all’attività dell’impresa: Iva
detraibile al 100%
Le tipiche spese alberghiere e di ristorazione “inerenti” all’attività dell’impresa sono le
seguenti:
1) spese di vitto e alloggio rimborsate a “piè di lista” ai dipendenti;
2) spese di vitto e alloggio rimborsate a “piè di lista” agli amministratori;
3) spese di vitto e alloggio inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili;
4) prestazioni di mensa aziendale.
La detrazione dell’Iva può essere attuata solamente quando la spesa è documentata
da fattura.
Se la documentazione della spesa di vitto e alloggio viene documentata mediante
“ricevuta fiscale”, l’Iva non può essere detratta ma rappresenta un onere accessorio
della spesa per vitto e alloggio.
1.2. Spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la “rappresentanza”:
Iva indetraibile al 100%
Le spese di vitto e alloggio – in attesa del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze – sono qualificate spese di rappresentanza quando si riferiscono a:
2) spese di vitto e alloggio relative ad “ospiti”;
3) spese di vitto e alloggio relative a manifestazioni culturali;
4) spese di vitto e alloggio relative ai “pranzi sociali” (ad esempio natalizi).
In questi casi, l’Iva è sempre indetraibile e rappresenta un onere accessorio della
spesa di vitto e alloggio.
IRPEF – IRES
2. La deducibilità ai fini del reddito d’impresa: decorrenza 1° gennaio 2009
Dal 1° gennaio 2009, le spese di vitto e alloggio – ai fini dell’Ires devono essere così
suddivise:
1) spese di vitto e alloggio per le trasferte effettuate dai dipendenti e “dai titolari dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”;
2) le spese di vitto e alloggio sostenute per “rappresentanza”;
3) le altre spese di vitto e alloggio.
2.1. Spese di vitto e alloggio per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari
di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio
comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero
non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le
trasferte all’estero.
2.2. Le spese di vitto e alloggio sostenute per “rappresentanza”
Le spese di vitto e alloggio sono qualificate spese di rappresentanza
quando si riferiscono a:
1) spese di vitto e alloggio relative ad “ospiti” ;
2) spese di vitto e alloggio relative a manifestazioni culturali;
3) spese di vitto e alloggio relative a “pranzi sociali”.
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se
rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura delle stesse e del
volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa.
Il limite di € 50,00 per la deducibilità integrale si riferisce solo ed esclusivamente ad
oggetti (es. omaggi) e non è in alcun modo riferibile alle spese di vitto e alloggio.
2.3. Le altre spese di vitto e alloggio
Le altre spese di vitto e alloggio hanno una deduzione è limitata al 75% del costo
medesimo.
Si tratta delle seguenti spese di vitto e alloggio:
1) spese di vitto e alloggio relative a clienti e fornitori per la conclusione di contratti
di vendita o di acquisto;
2) spese di vitto e alloggio relative agli organi sociali, nell’esercizio delle loro
funzioni.
IRPEF
3. La deducibilità ai fini del reddito di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2009
Le spese alberghiere e di ristorazione sono deducibili nella misura del 75%.:
3.1. Spese alberghiere e di ristorazione “inerenti” all’attività professionale
Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande
– purché inerenti all’attività artistica o professionale– rilevano nella determinazione del
reddito nella misura del 75%, anziché del 100% e, in ogni caso, per un importo
complessivamente non superiore al
2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
L’Iva sulle spese alberghiere e di ristorazione inerenti all’attività professionale è
detraibile quando documentata da “fattura”.
3.2. Spese alberghiere e di ristorazione sostenute per rappresentanza
Le spese di rappresentanza sono oggetto di una disciplina fiscale specifica, che ne
consente la deducibilità nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo
d’imposta.
Anche nel caso di “spese di rappresentanza”, le spese alberghiere e di ristorazione
sono deducibili nel limite del 75%, anziché del 100%, e in ogni caso per un importo
complessivamente non superiore all’1% dell’ammontare dei compensi percepiti nel
periodo d’imposta.
L’Iva sulle spese di rappresentanza non è detraibile.
3.3. Spese alberghiere e di ristorazione sostenute in ambito convegnistico
Le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni,
congressi e simili dovranno essere assunte nella misura del 75% e saranno ammesse in
deduzione nel limite del 50% (in sostanza, occorre calcolare il 50% del 75% del costo
relativo).
L’Iva sulle spese alberghiere e di ristorazione sostenute nell’ambito è detraibile.
3.4. Spese alberghiere e di ristorazione sostenute dal committente per conto
del professionista e da questi riaddebitate in fattura
Le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e
da questi addebitate in fattura continuano ad essere interamente deducibili. In tal
caso, infatti, non opera il limite rappresentato dal 2% dei compensi e, pertanto,
non si applica il nuovo
limite del 75%.
La “fattura” deve essere intestata sia al committente che al professionista, al fine
di consentire al professionista di detrarre l’Iva indicata nella fattura emessa
dall’albergatore o dal ristoratore.
3.5.Spese alberghiere e di ristorazione relative alle trasferte dei dipendenti e
dei collaboratori coordinati e continuativi
Come per le spese relative al reddito di impresa sono deducibili nei limiti di:
• euro 180,76 per le trasferte in Italia;
• euro 258,23 per le trasferte all’estero.
L’Iva è un credito verso l’Erario.
CONTRIBUENTI MINIMI (art. 1 L. 24/12/2007 n. 244)
4. La deducibilità ai fini del reddito di impresa e di lavoro autonomo
Per i contribuenti minimi non trovano applicazione le norme che limitano la
deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione né, ovviamente, quanto stabilito per
la detrazione IVA (che è sempre totalmente indetraibile). Se le spese rispettano il
principio di inerenza si possono pertanto dedurre per l'intero importo.