CIRCOLARE 1/2008 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO
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CIRCOLARE 1/2008 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO
CIRCOLARE 1/2008 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO IMPOSTE INDIRETTE E DIRETTE 1. “Vitto” e “alloggio”: detrazione Iva al 100% dal 1° settembre 2008 La detrazione Iva relativa alle spese alberghiere e di ristorazione è modificata dal 1° settembre 2008. IVA 1.1. Spese alberghiere e di ristorazione “inerenti” all’attività dell’impresa: Iva detraibile al 100% Le tipiche spese alberghiere e di ristorazione “inerenti” all’attività dell’impresa sono le seguenti: 1) spese di vitto e alloggio rimborsate a “piè di lista” ai dipendenti; 2) spese di vitto e alloggio rimborsate a “piè di lista” agli amministratori; 3) spese di vitto e alloggio inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili; 4) prestazioni di mensa aziendale. La detrazione dell’Iva può essere attuata solamente quando la spesa è documentata da fattura. Se la documentazione della spesa di vitto e alloggio viene documentata mediante “ricevuta fiscale”, l’Iva non può essere detratta ma rappresenta un onere accessorio della spesa per vitto e alloggio. 1.2. Spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la “rappresentanza”: Iva indetraibile al 100% Le spese di vitto e alloggio – in attesa del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze – sono qualificate spese di rappresentanza quando si riferiscono a: 2) spese di vitto e alloggio relative ad “ospiti”; 3) spese di vitto e alloggio relative a manifestazioni culturali; 4) spese di vitto e alloggio relative ai “pranzi sociali” (ad esempio natalizi). In questi casi, l’Iva è sempre indetraibile e rappresenta un onere accessorio della spesa di vitto e alloggio. IRPEF – IRES 2. La deducibilità ai fini del reddito d’impresa: decorrenza 1° gennaio 2009 Dal 1° gennaio 2009, le spese di vitto e alloggio – ai fini dell’Ires devono essere così suddivise: 1) spese di vitto e alloggio per le trasferte effettuate dai dipendenti e “dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”; 2) le spese di vitto e alloggio sostenute per “rappresentanza”; 3) le altre spese di vitto e alloggio. 2.1. Spese di vitto e alloggio per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero. 2.2. Le spese di vitto e alloggio sostenute per “rappresentanza” Le spese di vitto e alloggio sono qualificate spese di rappresentanza quando si riferiscono a: 1) spese di vitto e alloggio relative ad “ospiti” ; 2) spese di vitto e alloggio relative a manifestazioni culturali; 3) spese di vitto e alloggio relative a “pranzi sociali”. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura delle stesse e del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa. Il limite di € 50,00 per la deducibilità integrale si riferisce solo ed esclusivamente ad oggetti (es. omaggi) e non è in alcun modo riferibile alle spese di vitto e alloggio. 2.3. Le altre spese di vitto e alloggio Le altre spese di vitto e alloggio hanno una deduzione è limitata al 75% del costo medesimo. Si tratta delle seguenti spese di vitto e alloggio: 1) spese di vitto e alloggio relative a clienti e fornitori per la conclusione di contratti di vendita o di acquisto; 2) spese di vitto e alloggio relative agli organi sociali, nell’esercizio delle loro funzioni. IRPEF 3. La deducibilità ai fini del reddito di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2009 Le spese alberghiere e di ristorazione sono deducibili nella misura del 75%.: 3.1. Spese alberghiere e di ristorazione “inerenti” all’attività professionale Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande – purché inerenti all’attività artistica o professionale– rilevano nella determinazione del reddito nella misura del 75%, anziché del 100% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. L’Iva sulle spese alberghiere e di ristorazione inerenti all’attività professionale è detraibile quando documentata da “fattura”. 3.2. Spese alberghiere e di ristorazione sostenute per rappresentanza Le spese di rappresentanza sono oggetto di una disciplina fiscale specifica, che ne consente la deducibilità nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Anche nel caso di “spese di rappresentanza”, le spese alberghiere e di ristorazione sono deducibili nel limite del 75%, anziché del 100%, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore all’1% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. L’Iva sulle spese di rappresentanza non è detraibile. 3.3. Spese alberghiere e di ristorazione sostenute in ambito convegnistico Le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili dovranno essere assunte nella misura del 75% e saranno ammesse in deduzione nel limite del 50% (in sostanza, occorre calcolare il 50% del 75% del costo relativo). L’Iva sulle spese alberghiere e di ristorazione sostenute nell’ambito è detraibile. 3.4. Spese alberghiere e di ristorazione sostenute dal committente per conto del professionista e da questi riaddebitate in fattura Le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura continuano ad essere interamente deducibili. In tal caso, infatti, non opera il limite rappresentato dal 2% dei compensi e, pertanto, non si applica il nuovo limite del 75%. La “fattura” deve essere intestata sia al committente che al professionista, al fine di consentire al professionista di detrarre l’Iva indicata nella fattura emessa dall’albergatore o dal ristoratore. 3.5.Spese alberghiere e di ristorazione relative alle trasferte dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi Come per le spese relative al reddito di impresa sono deducibili nei limiti di: • euro 180,76 per le trasferte in Italia; • euro 258,23 per le trasferte all’estero. L’Iva è un credito verso l’Erario. CONTRIBUENTI MINIMI (art. 1 L. 24/12/2007 n. 244) 4. La deducibilità ai fini del reddito di impresa e di lavoro autonomo Per i contribuenti minimi non trovano applicazione le norme che limitano la deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione né, ovviamente, quanto stabilito per la detrazione IVA (che è sempre totalmente indetraibile). Se le spese rispettano il principio di inerenza si possono pertanto dedurre per l'intero importo.