allegato 3
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“Informazioni importanti” – “indicazioni SIAE” riguardo alla scelta dei testi teatrali da rappresentare Facciamo nostro l’intervento del Dott. Angelo Pediconi, apparso sulla rivista “La Scena”, che ci pare interessante e utile per tutti noi. La SIAE è un’organizzazione statale che tutela i diritti degli autori ad essa iscritti. Il suo ruolo è quello di richiedere a chiunque rappresenti opere teatrali, opere musicali, poesie, etc... un compenso stabilito da parametri che possono variare dalla capienza del luogo della rappresentazione o da particolari richieste provenienti dagli “aventi diritto” (Agenzie, autori, traduttori). - L’autore iscritto alla SIAE non può rinunciare al suo compenso ma può devolverlo, dopo averlo ricevuto dalla SIAE stessa, a chiunque. - Un’opera inedita di un autore iscritto SIAE va regolarmente pagata e l’autore la deve depositare quanto prima alla SIAE. - Anche per spettacoli gratuiti vanno pagati i diritti di autore, insieme alle musiche (se ci sono). - Per gli spettacoli gratuiti con autori non tutelati basta presentare alla SIAE, la Liberatorio dell’autore sulla sua non iscrizione alla SIAE. - In caso di spettacoli con ingresso “ad offerta”, l’incasso va dichiarato per il versamento dell’IVA. - Le musiche e gli accompagnamenti musicali, se sono riconoscibili, pagano la SIAE anche se hanno una durata di 10-15 secondi. Le musiche inferiori ai 4 minuti pagano l’11% + IVA dell’importo dichiarato e quelle superiori ai 4 minuti il 13% + IVA sempre del dichiarato. - Gli importi “minimi” per ogni spettacolo variano con l’ISTAT di anno in anno a seconda del numero dei posti. È importante per le compagnie amatoriali, prima di iniziare a preparare uno spettacolo, interpellare la SIAE circa la sua messa in scena poiché: - Se l’autore italiano è morto da più di 70 anni, l’opera è di dominio pubblico e può essere rappresentata. - Se l’autore straniero è morto da più di 70 anni ma ci sono i diritti di un traduttore italiano vivente o morto da meno di 70 anni bisogna pagare i diritti di traduzione, a meno che non si traduca da soli o si faccia tradurre da chi non è iscritto SIAE. - Se l’autore non è iscritto alla SIAE basta la sua liberatoria. - Se l’autore è iscritto alla SIAE la stessa concederà il numero dell’opera e quindi la messa in scena dell’opera. Bisogna tenere a mente che: -a volte l’autore, il traduttore, o l’Agenzia, che detengono i diritti di un’opera pretendono di essere interpellati e concedono l’opera “a tempo determinato” con le date, e quindi il permesso di rappresentazione viene concesso volta per volta; -qualche volta pretendono una somma anticipata a garanzia che le rappresentazioni dichiarate siano poi fatte; -possono bloccare le rappresentazioni se una compagnia professionale mette in scena la stessa opera. Qualsiasi riduzione o adattamento alle opere tutelate necessitano del permesso scritto dell’autore, degli eredi aventi diritto, del traduttore, o dell’Agenzia che ne detiene i diritti (vale molto per le opere straniere). Questa è una delle disattenzioni più frequenti. Non è permesso tradurre un’opera di un autore straniero che in Italia abbia già una agenzia di tutela presso la SIAE (esempio: W. Allen, Ayckbourn, Simon... ecc.) Non è permesso rappresentare opere cambiando il titolo e, qualche volta, l’autore: c’è di mezzo una denuncia penale. Su questo delicato tema, la Co.F.As. rimane comunque a disposizione per ulteriori informazioni e per aiutarVi a risolvere eventuali problematiche in merito..