Slides a cura del Dott. Todeschelli

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Slides a cura del Dott. Todeschelli
GIORNATA DI FORMAZIONE PER L’ODCEC DI TORINO
PAGHE E CONTRIBUTI - CORSO AVANZATO
29/11/2016
Relatore:
Alessandro Dott. TODESCHELLI – Dott. Comm.sta – Materia «Lavoro»
OPEN Dot Com Spa
Società di servizi dei Commercialisti
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PROGRAMMA
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Decreto correttivo del Jobs Act
Finanziaria 2017 - Novità in materia di lavoro
lunedì 28 novembre 2016
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SINTESI DECRETO CORRETTIVO JOBS ACT
Apprendistato di alta formazione e ricerca.
Per quanto riguarda l'apprendistato di alta formazione e ricerca, viene disposto che le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, nel definire la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per
attività di ricerca o per percorsi di alta formazione, per i soli profili che attengono alla formazione, "sentono" le
Associazioni Territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, le Università, gli Istituti Tecnici Superiori e le altre Istituzioni formative o di ricerca comprese quelle
in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la
promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell’innovazione e del trasferimento
tecnologico.
Pertanto, viene meno l'obbligo, a carico di Regioni e Province autonome, di trovare un accordo con i soggetti
sopra elencati.
Il Decreto correttivo prevede che in assenza delle regolamentazioni regionali, l'attivazione dei percorsi di
apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata da apposito Decreto Ministeriale, e che sono fatte
salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai Datori di Lavoro o dalle loro
Associazioni con le Università, gli Istituti Tecnici Superiori e le altre Istituzioni formative o di ricerca, purché
non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
Stipulati ai sensi dell'articolo 3, D.Lgs. n. 167/2011, in corso alla data dell'8 ottobre 2016 (data di entrata in
vigore del Decreto correttivo di cui trattasi), viene prevista la possibilità che vengano prorogati fino ad un
anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.
Lavoro Accessorio.
I Committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono
tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del
lavoratore, indicando altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.
Anche i Committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse
modalità sopra indicati, i dati anagrafici o il codice fiscale del Lavoratore, il luogo e la durata della prestazione
con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Il Ministero del Lavoro si riserva comunque di individuare, con Decreto, delle modalità di comunicazione
ulteriori in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
La violazione degli obblighi di comunicazione viene punita con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad €
2.400,00 in relazione a ciascun Lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione stessa.
La sanzione non è diffidabile.
Ammortizzatori sociali.
Nel caso di eventi oggettivamente non evitabili, il termine per proporre la domanda di C.i.g.o. che è fissato
alla fine del mese successivo a quello in sui si è verificato l'evento; per le altre causali è confermato il termine
di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
I termini di inizio della sospensione o riduzione dell'orario in caso di C.i.g.s.
La sospensione o riduzione dell'orario deve iniziare entro 30 giorni dalla data di presentazione della
domanda.
Di conseguenza, le stesse e l'integrazione salariale susseguente possono iniziare anche dal giorno
successivo all'inoltro della domanda; nella precedente versione era "non prima del 30º giorno successivo alla
data di presentazione della domanda".
La possibilità di trasformare i contratti di solidarietà "difensivi" (ormai una terza causale di C.i.g.s.), in corso
da almeno 12 mesi e stipulati prima del 1º gennaio 2016, in contratti di solidarietà espansivi, a condizione che
la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata.
In questo caso, ai Lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale pari al 50% dell'importo percepito
ante trasformazione.
La differenza necessaria a raggiungere l'integrazione salariale originaria è corrisposta dal Datore di Lavoro e
rimane non imponibile ai fini previdenziali con corrispondente copertura figurativa.
Il contributo addizionale è ridotto del 50%.
Il contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali o
l'agevolazione contributiva in caso di nuove assunzioni si applicano per il solo periodo compreso tra la data di
trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza.
Modifiche alle disposizioni relative ai trattamenti straordinari di integrazione salariale concessi da accordi
stipulati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015.
In particolare, con riferimento agli accordi conclusi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, nei casi di
rilevante interesse strategico nazionale che comportino pesanti ricadute in termini occupazionali e il cui piano
industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro
dell‘Economia, può concedere proroga del trattamento per un periodo massimo di 24 mesi.
Ampliamento della NASpI per i Lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali, con riferimento
agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016.
Nello specifico, ai Lavoratori che hanno lavorato almeno 3 anni su 4, qualora la durata NASpI spettante in
base ai criteri ordinari sia stata inferiore a 6 mesi, è prevista l'erogazione di un mese aggiuntivo di sussidio.
In ogni caso, la NASpI non può superare il limite massimo di 4 mesi.
La possibilità, per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di concedere, nell'anno 2016,
trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga utilizzando le risorse ad esse attribuite in misura
non superiore al 50% o, in eccedenza a tale quota, utilizzando risorse proprie.
In alternativa, possono destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro.
L'aumento del finanziamento destinato al pagamento della C.i.g.s. per le imprese sequestrate o confiscate
alla criminalità organizzata o destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia e la possibilità di autorizzare
un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti nelle cd. aree di crisi
complessa già individuate che non possono più accedere alla C.i.g.s. per superamento del tetto di durata
massima.
Con riferimento a tali ultime imprese, è previsto che, in deroga ai limiti di durata della C.i.g.s. e previo accordo
in sede governativa, può essere concesso, per l'anno 2016, un ulteriore intervento di C.i.g.s. della durata
massima di 12 mesi.
Condizione per l'ammissione a questo beneficio è la presentazione di un "piano di recupero occupazionale"
che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla
rioccupazione dei Lavoratori.
Ubicazione Ispettorato del Lavoro.
In primo luogo, in materia di ispezioni, le modifiche apportate dal Decreto correttivo riguardano in primo luogo
l'ubicazione della sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha una sede centrale in Roma ed un
massimo di 80 sedi territoriali.
La sede centrale dell'Ispettorato è ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al
Ministero del Lavoro o un immobile dell'Inps, dell'Inail o di altri Istituti previdenziali.
In secondo luogo, viene disposto che le direttive emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in
materia di vigilanza ispettiva, a cui deve attenersi l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, riguardano anche il
corretto utilizzo del lavoro accessorio, e che l'attività di prevenzione e promozione della legalità svolta
dall'Ispettorato e finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, riguarderà anche il possibile uso
non corretto dei tirocini.
ANPAL.
In materia di collocamento e politiche attive per il lavoro, il Decreto effettua una correzione su diverse
disposizioni inerenti sia l'aspetto organizzativo interno dell'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive
del Lavoro) sia altre questioni attinenti l'attività esterna della stessa ed i riflessi sull'utenza.
Collocamento disabili.
In materia di collocamento mirato delle persone disabili, la disciplina innovata dal decreto correttivo prevede
che possono essere computati nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del
rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, che abbiano una riduzione della
capacità lavorativa pari o superiore al 60% (la disposizione attualmente in vigore parla soltanto di
"superiore").
Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie
protette, il datore di lavoro è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a
cinque volte la misura del contributo esonerativo da versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui
all'art. 13, L. n. 68/1999, pari a € 30,64, ovvero € 153,20 al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulta
non occupato nella medesima giornata.
Tale violazione è sanabile e ad essa si applica l'istituto della diffida obbligatoria di cui all'art. 13, D.Lgs. n.
124/2004.
La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della
richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con il lavoratore disabile avviata dagli uffici.
Controlli a distanza.
In mancanza di accordo con le organizzazioni sindacali interne, gli impianti e gli strumenti dai quali derivi
anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei Lavoratori possono essere installati previa
autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o, nel caso di imprese con unità
produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato
Nazionale del Lavoro.
Dimissioni online.
Il Decreto esclude il personale alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
D.Lgs. n. 165/2001, dalla procedura on-line prevista dall'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 e dal modello
approvato con il D.M. 15 dicembre 2015.
Inoltre, la trasmissione dei moduli per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può
avvenire anche per il tramite dei Consulenti del Lavoro e delle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del
Lavoro, oltre che, come già previsto in passato, per il tramite dei Patronati, delle Organizzazioni Sindacali
nonché degli Enti Bilaterali e delle Commissioni di Certificazione.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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