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avvocati e commercialisti associati Bari Bologna Cagliari Firenze Genova Lecco Milano Padova Roma Torino Maggio 2012 RITARDO AEREO E OBBLIGHI DI PAGAMENTO DEL DANNO Il 15 maggio 2012, l'Avvocato Generale della Corte di giustizia europea (CGE) ha presentato le proprie conclusioni nel giudizio avente ad oggetto le cause riunite C-581/10 Nelson e Altri contro Deutsche Lufthansa AG e C-629/10 TUI Travel plc e Altri contro Civil Aviation Authority. L'Avvocato Generale Bot sostiene che laddove i passeggeri subiscano, a causa di un ritardo del volo, una perdita di tempo pari o superiore alle tre ore hanno diritto ad un indennizzo previsto dal regolamento CE N. 261/2004 che istituisce le regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU L 46). IL PRECEDENTE: Nella sentenza del 19 novembre 2009, caso “Sturgeon”, IL CASO “STURGEON” (cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon/Condor DEL 2009 Flugdienst GmbH e Böck e a./Air France SA ), la Corte di giustizia ha stabilito che i passeggeri che hanno subito dei ritardi hanno diritto ad una compensazione pecuniaria. Quando i passeggeri, infatti, giungono a destinazione con un ritardo di alemeno tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto dal vettore, possono richiedere, come già riconosciuto nei casi di cancellazione del volo, una compensazione pecuniaria a carattere forfetario (da € 250,00 a € 600,00), a meno che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali. Tale soluzione è stata adottata dalla Corte facendo ricorso al principio della parità di trattamento, in base al quale i passeggeri di voli che subiscono ritardi e quelli i cui voli siano stati cancellati sono ugualmente danneggiati e devono pertanto essere trattati allo stesso modo. DEFERIMENTO ALLA CORTE Dopo la pronuncia della sentenza “Sturgeon” sono state proposte diverse questioni pregiudiziali. Nel Regno Unito TUI, easyJet, British Airways e IATA hanno presentato un 1 DI GIUSTIZIA ricorso contro l’Autorità dell’aviazione civile del Regno Unito, al fine di poter rivedere quanto stabilito nella pronuncia “Sturgeon”. In Germania, sempre in un giudizio sul ritardo aereo (Nelson v Lufthansa), sono stati espressi dei dubbi sulla compatibilità delle disposizioni del regolamento 261/2004, come interpretate dalla Corte di giustizia europea nella pronuncia “Sturgeon”, con la Convenzione di Montreal del 1999 relativa alla responsabilità del vettore aereo. Avviato il giudizio dinanzi la Corte di giustizia europea, nel marzo del 2012, hanno assistito alla difesa orale le otto parti interessate (TUI, EasyJet, British Airways, IATA, Lufthansa, Germania, Polonia, Regno Unito, Parlamento Europeo, UE Consiglio e Commissione UE). Tali parti, tranne due di esse (la Commissione UE e la Polonia) hanno chiesto che la Corte di giustizia europea si pronunciasse in maniera differente rispetto alla precedente sentenza del 2009. CONCLUSIONI Il 15 maggio 2012, l'Avvocato Generale ha presentato le sue DELL'AVVOCATO conclusioni. Queste non sono vincolanti, ma possono GENERALE indirizzare la Corte nel pronunciare la sua sentenza. Nelle conclusioni l'Avvocato Generale ha dichiarato quanto segue: • la Corte di giustizia dovrebbe ritenere che i passeggeri (che rientrano nel campo di applicazione del regolamento) che giungono a destinazione con un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario previsto dal vettore, hanno diritto alla compensazione pecuniaria di cui del regolamento 261/2004. Aderendo alla sentenza “Sturgeon” ed in applicazione del principio sulla parità di trattamento, i passeggeri, sia nel caso di volo cancellato che in caso di ritardo, subiscono un danno simile, consistente in una perdita di tempo, e si trovano pertanto in una situazione paragonabile. • Il diritto al risarcimento per i ritardi ai sensi del regolamento 261/2004 non è in conflitto con le disposizioni sul ritardo della Convenzione Montreal del 1999. L’Avvocato Generale si è basato su un precedente della Corte di giustizia (causa C-344/04, IATA e ELFAA) in cui è stato dichiarato che qualsiasi ritardo nel trasporto aereo può causare, in generale, due tipi di danno: da un lato, danni quasi identici per tutti 2 passeggeri il cui risarcimento può assumere la forma di un’assistenza o di un supporto, standardizzati e immediati, per tutti gli interessati e, dall’altro, danni individuali, inerenti al motivo del loro spostamento, il cui risarcimento richiede una valutazione caso per caso dell’entità del danno causato e può, di conseguenza, essere oggetto solo di una compensazione a posteriori e su base individuale. Quest’ultima ipotesi è regolata dalla Convenzione di Montreal (artt. 19 e 29) mentre, con riguardo alla prima ipotesi, al pari dell’assistenza e del supporto, la compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 del regolamento 261/2004 costituisce una misura standardizzata e immediata diretta a risarcire un danno che consiste in una perdita di tempo irreversibile. Di conseguenza, tale indennizzo è conforme alla Convenzione di Montreal, la quale prevede un risarcimento diverso in base al tipo di danno. • Per quanto attiene la compatibilità con il principio di proporzionalità, l’indennizzo riconosciuto ai passeggeri il cui volo ha subito un ritardo non si traduce in un onere eccessivamente arbitrario e finanziariamente oneroso per i vettori aerei. I criteri che determinano tale indennizzo, infatti, non risultano contrari al principio di proporzionalità. • L'Avvocato Generale ammette, infine, la possibile sussistenza di circostanze eccezionali che possono esonerare i vettori dal compensare i passeggeri che abbiano subito un ritardo. L’Avvocato Generale prevede, però, che nei casi di indennizzo da ritardo aereo sussistono le stesse restrizioni che si applicano ai casi di cancellazione del volo (individuate nella sentenza Wallentin-Hermann contro Alitalia), secondo cui i problemi tecnici che danno luogo ai ritardi non sempre esonerano il vettore dalla compensazione pecuniaria. POSSIBILI SVILUPPI Nel caso i cui la Corte adotterà le predette conclusioni si confermerà quanto stabilito nella sentenza “Sturgeon”: le compagnie aeree che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento 261/2004 dovranno pagare fino a € 600,00 per passeggero in caso di volo ritardato. Nel frattempo, la Commissione europea ha avviato una 3 consultazione con l’obiettivo di ovviare alle carenze del regolamento 261/2004 (e del regolamento 889/2002 per quanto riguarda il danno ai bagagli), valutando altresì un'eventuale revisione di entrambi i regolamenti. Anna Masutti [email protected] Tel. +39 051 232495 Vincenzo Scaglione [email protected] Tel. +39 051 232495 Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza legale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alla singola fattispecie. Qualora non si desideri ricevere la presente newsletter, si prega di inviare una e-mail a: [email protected] LS Lexjus Sinacta Avvocati e Commercialisti Associati http://www.lslex.com 4