LEONARDO DEL GAUDIO – LA NOMINA DEL VICESINDACO «La

Transcript

LEONARDO DEL GAUDIO – LA NOMINA DEL VICESINDACO «La
LEONARDO DEL GAUDIO – LA NOMINA DEL VICESINDACO
«La normativa che caratterizza la gestione degli Enti Locali ( Legge 142/90 e Legge 81/92 poi
entrambe ricomprese nel T.U. 267/2000) ha istituzionalizzato e generalizzato la figura del vice
sindaco, che, in passato, non era sempre riscontrabile e dove, spesso, le funzioni vicarie venivano
assegnate ad un “assessore anziano”.
È risaputo che il Sindaco ha poteri monocratici derivanti dall’essere un organo dello Stato –
“Ufficiale di Governo” (garante della sicurezza e incolumità pubblica, potere dovere di ordinanze
contingibili e urgenti, responsabile della sanità locale, ecc…), oltre a essere “capo
dell’amministrazione” e “rappresentante legale del Comune”.
Evidentemente, anche per i numerosi impegni in capo al Sindaco, l’ordinamento dei comuni
italiani, all’art. 53 del D.Lgs. 267/2000, al comma 1, recita che “in caso di impedimento
permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta
decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica
sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni
del sindaco sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco”.
Al comma 2 aggiunge, poi, che il vicesindaco “sostituisce il sindaco in caso di assenza o di
impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione”.
Sicuramente, prevedendo che possa verificarsi una supplenza temporanea come quando il sindaco:
• è materialmente assente per una qualsiasi ragione (malattia, ferie ecc.);
• pur presente, è occupato nell’esercizio di altre funzioni d’istituto (impedimento temporaneo
materiale) o versa in una situazione di astensione obbligatoria in relazione ad un atto (impedimento
temporaneo giuridico); da una attenta lettura della normativa in materia, ne deriva che istituire la
figura del vicesindaco non è una facoltà ma un dovere istituzionale nei confronti della comunità
amministrata.
Sta di fatto che l’unica amministrazione comunale d’Italia che, a distanza di sette mesi
dall’insediamento, è priva ancora della figura del vicesindaco è quella che governa attualmente
Lucera.
Non ci è difficile immaginare quali siano i motivi che privano tuttora la nostra Città del
vicesindaco.
Non osiamo pensare che le vere ragioni stiano nel fatto che i pretendenti alla poltrone di
vicesindaco potrebbero oscurare la scena del mattatore.
Qui non si tratta di mettere in discussione il ruolo di “mattatore unico” che il nostro Sindaco si è
ritagliato, anche se avremmo gradito che il Consiglio Comunale non assistesse sempre e solo a
monologhe autodifese, ma qualche concetto a sostegno delle scelte del Sindaco fosse stato espresso
in modo articolato soprattutto dai tanti valenti consiglieri comunali di maggioranza.
Soprattutto a questi ultimi, voglio ricordare che è il Consiglio di Stato stesso (Sez. I, par. n. 501 del
14.6.2001) che ha specificato che il vicesindaco, da un punto di vista funzionale “è il vicario del
sindaco, cioè l’organo persona-fisica stabilmente destinato a esercitare le funzioni del titolare in
ogni caso di mancanza, assenza o impedimento” e, nel caso di rimozione, decadenza o decesso del
sindaco, la sostituzione ha un carattere stabile, fino a nuove elezioni.
Per cui credo che veramente sia arrivato l’ora delle assunzioni di responsabilità!
Responsabilità vuole, quindi, che con la nomina del vicesindaco, si assicuri alla Città almeno
l’adempimento di quelle “funzioni in caso d’impedimento permanente, rimozione, decadenza o
decesso del sindaco. Infatti, in tal caso, è previsto che, la giunta decade e si procede allo
scioglimento del consiglio ma il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del
nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte,
rispettivamente, dal vicesindaco”…
CHIEDO
di sapere, non tanto quali siano stati i motivi ostativi che hanno impedito al Sindaco d’indicare
nell’atto di nomina della Giunta il destinatario della funzione vicaria, ma quando concretamente si
vorrà garantite all’amministrazione della Città la presenza della figura del vicesindaco».