Annuncio in disoccupazione

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Annuncio in disoccupazione
INFORMAZIONE
ALLE PERSONE ALLA RICERCA DI UN'OCCUPAZIONE
Valida dal
1° aprile 2011
Roberto Ghisletta
Responsabile regionale Unia Cassa disoccupazione
Via Bossi 12
6830 Chiasso
T 091 682 92 06
[email protected]
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Indice
Annuncio in disoccupazione
Presupposti del diritto
Termini quadro
Periodo di contribuzione
Esenzione dal periodo di contribuzione
Idoneità al collocamento
Occupazione adeguata
Obblighi dell'assicurato
Esercizio del diritto
Guadagno assicurato
Importo dell'indennità
Numero massimo di indennità
Periodi di attesa
Guadagno intermedio
Incapacità al lavoro
Sospensione del diritto
Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Accordi bilaterali CH - UE
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© Unia Cassa disoccupazione – Regione Ticino e Moesa
chi siamo
procedura di annuncio
urc
ricerche di lavoro
Annuncio in
disoccupazione
chi siamo e dove ci potete trovare
L'Unia Cassa disoccupazione è la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera e del Ticino ed è
aperta a tutte le persone alla ricerca di un'occupazione, indipendentemente dalla professione appresa,
svolta o ricercata. In base alla legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)
stabiliamo il diritto all'indennità di disoccupazione, calcoliamo e versiamo mensilmente l'indennità.
Abbiamo aperti 6 uffici di pagamento nei principali centri del Cantone e nelle immediate vicinanze degli
uffici regionali di collocamento (URC). I nostri uffici sono a:
Bellinzona, in piazza Magoria 6 (T 091 835 50 45, [email protected])
Biasca, in via Franscini 14 (T 091 862 12 44, [email protected])
Chiasso, in via Bossi 12 (T 091 682 92 02, [email protected])
Locarno, in via della Posta 8 (T 091 756 20 20, [email protected])
Lugano, in via San Gottardo 51 (T 091 960 39 50, [email protected]) – Iniziale del cognome A - F
Lugano, in via Genzana 2 (T 091 961 83 83, [email protected]) – Iniziale del cognome G - Z
la procedura di annuncio in disoccupazione
La persona alla ricerca di un'occupazione deve annunciarsi personalmente all'ufficio regionale di
collocamento (URC) il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale chiede l'indennità
di disoccupazione. In questa occasione riceve la lista delle casse di disoccupazione attive nel Cantone ed
è avvertita in merito alla libera scelta della cassa.
È consigliabile annunciarsi alla cassa di disoccupazione ancora prima della conclusione del rapporto di
lavoro, ovvero appena si viene a conoscenza della fine del rapporto di lavoro oppure appena si inoltra la
disdetta del rapporto di lavoro, rispettivamente alcune settimane prima della fine del rapporto di lavoro
di durata determinata o stagionale. La cassa può cosi raccogliere, per tempo, la documentazione
necessaria per stabilire il diritto all'indennità ed illustrare la procedura di annuncio in disoccupazione.
Il giorno di annuncio all'URC è il momento determinante per stabilire la data di inizio della
disoccupazione. Se, ad esempio, il rapporto di lavoro termina il 31 marzo 2011 e l'annuncio all'URC
avviene soltanto il 12 aprile 2011, la disoccupazione inizia il 12 aprile 2011 (e non il 1° aprile 2011).
Le persone residenti nei Grigioni si annunciano dapprima personalmente al Comune di domicilio e in
seguito all'URC di Grono (Cà Rossa, T 091 820 38 14).
gli uffici regionali di collocamento
Gli URC, in collaborazione con gli altri uffici della Sezione del lavoro, promuovono misure finalizzate al
collocamento delle persone residenti in Ticino. Gli URC sono centri di servizi competenti per tutto
quanto attiene al mercato del lavoro e svolgono la funzione di collegamento sul territorio tra datori di
lavoro e persone in cerca d'impiego.
Le sedi regionali degli URC sono a:
Bellinzona, in piazza Magoria 6 (T 091 820 60 60, [email protected])
Biasca, in via Pini 32 (T 091 873 09 50, [email protected])
Chiasso, in via Bossi 12 (T 091 695 10 30, [email protected])
Locarno, in via della Posta 9 (T 091 816 14 11, [email protected])
Lugano, in via San Gottardo 17 (T 091 960 46 00, [email protected])
le ricerche personali di lavoro
La persona disoccupata deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente esigere da lei per
evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, deve cercare una nuova occupazione, se
necessario anche al di fuori della sua professione, già prima di annunciarsi in disoccupazione,
segnatamente durante il termine di disdetta e durante gli ultimi mesi di un lavoro a tempo determinato.
Le ricerche di lavoro devono essere comprovate all'URC.
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7 presupposti cumulativi
Presupposti del
diritto
sette presupposti cumulativi
La persona alla ricerca di un'occupazione ha diritto all'indennità di disoccupazione, se soddisfa tutti i
presupposti del diritto.
la nozione di disoccupazione
L'assicurato deve essere disoccupato totalmente o parzialmente. È considerata disoccupata una persona
che ha perso un'occupazione a tempo pieno o a tempo parziale e che cerca un nuovo impiego oppure
che cerca un impiego al termine della formazione, di un periodo prolungato di incapacità lavorativa o a
seguito di un evento familiare (separazione, divorzio, ecc.). Eccezioni sono previste per le persone
occupate con contratti di lavoro quali ausiliarie o su chiamata. Una persona alla ricerca di
un'occupazione si vede riconoscere lo statuto di disoccupata ai sensi della legge sull'assicurazione contro
la disoccupazione (LADI) soltanto a partire dal momento in cui si è annunciata personalmente all'URC.
la perdita di lavoro computabile
L'assicurato deve subire una perdita di lavoro e di guadagno computabili. La perdita di lavoro è
computabile, se dura almeno 2 giorni lavorativi interi consecutivi, rispettivamente 2 giorni lavorativi
interi nell'arco di 2 settimane per le persone parzialmente disoccupate.
La perdita di guadagno è computabile, se la perdita di reddito è superiore al 20 per cento,
rispettivamente al 30 per cento per taluni assicurati (vedi Importo dell'indennità giornaliera).
la residenza in Svizzera
L'assicurato deve risiedere effettivamente in Svizzera, non soltanto all'annuncio in disoccupazione, bensì
anche durante tutto il periodo in cui percepisce l'indennità di disoccupazione.
i limiti di età
L'assicurato deve aver terminato la scuola dell'obbligo. In base al regolamento scolastico ticinese,
l'obbligo scolastico termina alla fine dell'anno scolastico in cui l'allievo compie i 15 anni.
Il diritto all'indennità cessa al più tardi con il raggiungimento dell'età ordinaria che dà diritto ad una
rendita di vecchiaia AVS, ma in ogni caso all'inizio del mese in cui l'assicurato percepisce una rendita
anticipata AVS.
l'adempimento del periodo di contribuzione o il suo esonero
L'assicurato deve aver svolto durante almeno 12 mesi negli ultimi due anni un'occupazione soggetta a
contribuzione oppure essere esonerato, per ragioni giustificate, dall'adempimento del periodo di
contribuzione minimo. (vedi Periodo di contribuzione e Esenzione dal periodo di contribuzione)
l'idoneità al collocamento
L'assicurato deve essere disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a
partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. (vedi Idoneità al collocamento)
le prescrizioni sul controllo
L'assicurato deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente esigere da lui per evitare o
abbreviare la disoccupazione. Egli deve inoltre annunciarsi personalmente all'URC il primo giorno per il
quale domanda l'indennità di disoccupazione e presentarsi in seguito personalmente ai colloqui di
consulenza e di controllo.
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termini quadro per il periodo di
contribuzione e per la riscossione
durata dei termini quadro
nuovi termini quadro
cambio cassa
Termini quadro
2 tipi di termine quadro
La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) distingue due tipi di termine quadro: il
termine quadro per la riscossione della prestazione e il termine quadro per il periodo di contribuzione.
Il termine quadro per la riscossione della prestazione definisce il periodo durante il quale l'assicurato
può riscuotere le prestazioni. Esso decorre dal primo giorno in cui l'assicurato adempie tutti i
presupposti del diritto all'indennità.
Il termine quadro per il periodo di contribuzione definisce il lasso di tempo entro cui l'assicurato deve
adempiere il periodo minimo di contribuzione o comprovare un motivo di esonero dall'adempimento
del periodo di contribuzione. Esso inizia due anni prima della data di inizio del termine quadro per la
riscossione della prestazione.
Se l'assicurato adempie tutti i presupposti del diritto all'indennità dal 1° giugno 2011, allora il termine
quadro per il periodo di contribuzione corre dal 1° giugno 2009 al 31 maggio 2011, rispettivamente il
termine quadro per la riscossione dal 1° giugno 2011 al 31 maggio 2013.
La cassa stabilisce l'inizio dei termini quadro.
la durata dei termini quadro
I termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione durano in linea di
principio 2 anni.
Una volta iniziato, in linea di massima il termine quadro per la riscossione della prestazione non può più
essere spostato. Non può nondimeno essere spostata la sua data di scadenza nel caso di interruzioni nel
controllo o nella riscossione dell'indennità, ad esempio se l'assicurato lavora ed ottiene un reddito
superiore all'indennità di disoccupazione oppure se attesta un'incapacità lavorativa superiore a 30
giorni.
La legge prevede eccezioni alla durata dei termini quadro:
per gli assicurati che hanno cessato un'attività lucrativa indipendente nel termine quadro per il
periodo di contribuzione oppure che hanno intrapreso un'attività lucrativa indipendente durante il
termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata dei termini quadro può essere
prolungata di 2 anni al massimo;
per gli assicurati che si sono dedicati all'educazione di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni
durante il termine quadro per il periodo di contribuzione o durante il termine quadro per la
riscossione della prestazione, la durata dei termini quadro può essere prolungata di 2 anni;
per gli assicurati che si sono annunciati disoccupati negli ultimi 4 anni precedenti il raggiungimento
dell'età che dà diritto alla rendita di vecchia AVS ordinaria e che adempiono il periodo di
contribuzione minimo, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di 2 anni
al massimo.
i nuovi termini quadro
Non è possibile aprire un nuovo termine per la riscossione della prestazione prima della scadenza del
precedente termine quadro. Se alla scadenza del termine quadro per la riscossione della prestazione
l'assicurato chiede nuovamente l'indennità di disoccupazione, poco importa se immediatamente o a
distanza di mesi o anni, la cassa esamina nuovamente se tutti i presupposti del diritto all'indennità sono
adempiuti.
il cambio di cassa
Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione non è ammesso un mutamento di cassa.
L'assicurato può cambiare cassa di disoccupazione al momento dell'apertura di un nuovo termine
quadro per la riscossione della prestazione.
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periodo minimo di contribuzione
periodi equiparati
riscossione dello stipendio
occupazione all'estero (UE)
pensionamento anticipato volontario
Periodo di
contribuzione
il periodo minimo di contribuzione
Ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione l'assicurato che, durante il termine quadro per il
periodo di contribuzione (vedi Termini quadro), ha svolto durante almeno 12 mesi una o più occupazioni
soggette a contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione (AD).
Il periodo di contribuzione è determinato dalla durata effettiva dei rapporti di lavoro. A questo
proposito è irrilevante il modo in cui l'assicurato è stato occupato: regolarmente o irregolarmente, a ore
o alla giornata, a tempo pieno o a tempo parziale.
Nel caso di incarichi svolti attraverso agenzie di collocamento temporaneo è determinante la durata
effettiva di ogni singolo incarico.
i periodi equiparati ad un periodo di contribuzione
Sono equiparati ad un periodo di contribuzione, anche se l'assicurato non ha potuto versare i
corrispondenti contributi all'assicurazione contro la disoccupazione:
i periodi in cui l'assicurato svolge un'occupazione a carattere dipendente prima di aver raggiunto
l'età a partire dalla quale deve pagare i contributi AVS. Questa disposizione riguarda i giovani che
svolgono un'occupazione a carattere dipendente durante il lasso di tempo, che va dalla fine
dell'obbligo scolastico al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 17 anni;
i periodi durante i quali l'assicurato presta in Svizzera un servizio militare, un servizio civile o un
servizio di protezione civile, indipendentemente dal fatto che l'indennità per perdita di guadagno
(IPG) sia o meno soggetta ai contributi all'AD;
i periodi durante i quali l'assicurata percepisce l'indennità di maternità (IPG), indipendentemente se
l'indennità sia o meno soggetta ai contributi all'AD;
i periodi durante i quali l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma non percepisce lo
stipendio a causa di malattia o infortunio.
la riscossione effettiva dello stipendio
Oltre ad aver esercitato un'attività soggetta a contribuzione, l'assicurato deve aver effettivamente
percepito lo stipendio convenuto.
Le persone che, prima di annunciarsi in disoccupazione occupavano una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro (amministratori unici o membri del consiglio di amministrazione di una SA, gerenti di
una Sagl, ecc.), devono comprovare la riscossione effettiva dello stipendio, così come il versamento dei
corrispondenti contributi sociali.
i periodi di occupazione all'estero
I periodi di occupazione compiuti da cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) in uno Stato dell'UE o dell'AELS sono sommati a quelli
maturati in Svizzera (principio della totalizzazione). (vedi Accordi bilaterali CH – UE)
il pensionamento anticipato volontario
L'assicurato, che disdice il rapporto di lavoro per ricevere una prestazione anticipata nell'ambito della
previdenza professionale prima del raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita AVS, non ha di
norma diritto all'indennità di disoccupazione.
Al contrario, il diritto all'indennità di disoccupazione è riconosciuto, se l'assicurato è stato pensionato
anticipatamente contro la sua volontà, ossia per motivi economici o in base a regolamentazioni
imperative nell'ambito della previdenza professionale, prima di raggiungere l'età che dà diritto alla
rendita AVS.
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formazione
incapacità al lavoro
evento familiare
rientro dall'estero
Esenzione dal periodo
di contribuzione
la formazione, l'incapacità al lavoro, il soggiorno in carcere
È esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione la persona che, durante il termine quadro
per il periodo di contribuzione (vedi Termini quadro), non è stata vincolata per più di 12 mesi
complessivamente da un rapporto di lavoro, per uno dei seguenti motivi:
formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che per almeno 10 anni
abbia risieduto in Svizzera. Per formazione si intende qualsiasi curriculum formativo al termine del
quale viene rilasciato un certificato che può essere fatto valere sul mercato del lavoro;
incapacità al lavoro, a condizione che durante questo periodo abbia risieduto in Svizzera;
soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o in un istituto svizzero
analogo.
Questi motivi di esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione possono essere cumulati.
L'elemento comune e determinante è rappresentato dall'impedimento di esercitare un'attività salariata
(rapporto di causalità), anche solo a tempo parziale. Per questa ragione, la formazione deve essere a
tempo pieno e analogamente l'incapacità al lavoro, di norma, deve essere completa. L'assicurato
inabile al 50 per cento a causa di una malattia, ad esempio, non può essere esonerato dall'adempimento
del periodo di contribuzione, perché non esiste un rapporto di causalità; infatti egli avrebbe potuto
lavorare per il restante 50 per cento di abilità lavorativa.
la separazione, il divorzio, la soppressione di una rendita AI
È esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione la persona che, durante il termine quadro
per il periodo di contribuzione, non è stata vincolata per più di 12 mesi complessivamente da un
rapporto di lavoro ed è costretta ad assumere o ad estendere un'attività dipendente per uno dei
seguenti eventi:
separazione di fatto, separazione giudiziale o divorzio;
invalidità o morte del coniuge;
soppressione di una rendita di invalidità.
Questi eventi devono essere fatti valere quali motivi di esonero dall'adempimento del periodo di
contribuzione entro un anno dal loro insorgere e l'assicurato doveva risiedere in Svizzera al momento
dell'evento.
Nel caso di separazione o divorzio, l'evento determinante è normalmente costituito dalla separazione di
fatto (e non dalla separazione giudiziale).
La persona che, ad esempio, si annuncia disoccupata a distanza di 15 mesi dalla separazione dal coniuge,
non potrà normalmente essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione, perché
l'evento corrispondente risale a più di un anno.
il rientro dall'estero (non UE)
I cittadini svizzeri e i cittadini dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS) titolari di un permesso di domicilio, che rientrano in Svizzera dopo un soggiorno di oltre un anno
in uno Stato che non è membro dell'UE né dell'AELS, sono esonerati dall'adempimento del periodo di
contribuzione, a condizione che possano comprovare di aver svolto all'estero, durante il termine quadro
per il periodo di contribuzione, un'attività dipendente per almeno 12 mesi.
I cittadini di uno Stato esterno all'UE e all'AELS titolari di un permesso di domicilio, che rientrano in
Svizzera dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato estero, sono esonerati dall'adempimento del
periodo di contribuzione, a condizione che possano comprovare di aver svolto all'estero, durante il
termine quadro per il periodo di contribuzione, un'attività dipendente per almeno 12 mesi.
Il soggiorno di oltre un anno all'estero non deve necessariamente essere ininterrotto.
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nozione
disponibilità al collocamento
capacità lavorativa
autorizzazione a lavorare
Idoneità al
collocamento
la nozione di idoneità al collocamento
È considerata idonea al collocamento la persona disoccupata, che è disposta, capace ed autorizzata ad
accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Se è disposto, capace ed autorizzato a lavorare e se si impegna a cercare lavoro, l'assicurato è in linea di
principio ritenuto idoneo al collocamento, indipendentemente dalle sue possibilità sul mercato del
lavoro. Se al contrario, per ragioni personali, familiari o di orario, non è disposto o non è in grado di
mettersi a disposizione nella misura che potrebbe normalmente essere richiesta ad un lavoratore, egli
deve essere considerato inidoneo al collocamento.
Compete all'autorità cantonale pronunciarsi, in casi dubbi, riguardo all'idoneità al collocamento degli
assicurati.
la disponibilità al collocamento
La volontà dell'assicurato di accettare un'attività dipendente è un elemento essenziale della disponibilità
al collocamento. L'assicurato deve mettersi a disposizione dell'URC, accettare ogni occupazione ritenuta
adeguata che gli viene proposta, cercare attivamente lavoro e partecipare a provvedimenti di
reintegrazione.
Ricerche di lavoro costantemente insufficienti o continui rifiuti di accettare un'occupazione adeguata o
di partecipare a un provvedimento di reintegrazione sono indizi che dimostrano che l'assicurato non è
disponibile al collocamento.
la capacità lavorativa
Per capacità lavorativa (essere capace a lavorare) si intende, in particolare, la capacità fisica e mentale di
fornire prestazioni e la disponibilità in termini di orari e luogo di lavoro.
Dal punto di vista della salute, l'idoneità al collocamento presuppone una capacità lavorativa completa.
In caso di capacità lavorativa ridotta, bisogna distinguere tra capacità lavorativa temporaneamente e
capacità lavorativa durevolmente inesistente o ridotta.
Un assicurato, che per motivi personali o familiari, non può lavorare nella misura che potrebbe
normalmente essere richiesta da un datore di lavoro deve essere considerato inidoneo al collocamento.
Può essere questo il caso, quando l'assicurato si mette a disposizione del mercato del lavoro soltanto
per alcuni giorni o alcune ore della settimana oppure se la scelta di un impiego è limitata al punto che le
sue probabilità di trovare un'occupazione sono molto incerte alle condizioni e alle disposizioni poste.
Un assicurato che ha la custodia di figli è tenuto ad organizzare la sua vita privata e familiare in modo
tale che non siano ostacolate le sue ricerche di un'attività dipendente. Egli può organizzare la custodia
dei propri figli come meglio crede.
L'assicurato, che può mettersi a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un periodo
relativamente breve, in genere inferiore a tre mesi, in quanto rientra definitivamente al suo Paese
d'origine, presta servizio militare o civile di durata superiore a 30 giorni, inizia un'attività lucrativa
indipendente o una formazione, non è in linea di massima idoneo al collocamento, perché le probabilità
di essere assunto da un datore di lavoro sono minime.
l'autorizzazione a lavorare
L'assicurato di nazionalità straniera che non dispone di un permesso di lavoro non è idoneo al
collocamento.
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principio
eccezioni
Occupazione adeguata
il principio
La nozione di occupazione adeguata è fondamentale nell'assicurazione contro la disoccupazione.
L'assicurato è in linea di principio tenuto ad accettare, senza indugio, qualsiasi occupazione adeguata,
anche se si tratta di un lavoro al di fuori della professione che esercitava. Deve inoltre essere disposto a
lasciare un impiego a tempo parziale a favore di un'occupazione adeguata al tasso di occupazione
ricercato. L'assicurato è sospeso temporaneamente dal diritto all'indennità di disoccupazione, se rifiuta
un'occupazione adeguata senza giustificabili motivi e, in caso di recidiva, la sua idoneità al collocamento
deve essere esaminata.
le eccezioni
Non è considerata adeguata ed è quindi esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che
soddisfa, in particolare, uno dei seguenti criteri:
la retribuzione non è conforme agli usi professionali e locali;
non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato, che ha
già compiuto i 30 anni;
non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
necessita di un tragitto di oltre 2 ore sia per recarsi sul posto di lavoro sia per rientrare al domicilio.
Determinante in questo caso è il tragitto porta a porta con i mezzi di trasporto pubblici;
implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito
dell'occupazione garantita (attività su chiamata);
è svolta in un'azienda, che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove
assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli. Questa disposizione mira ad
impedire il dumping salariale a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.
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obbligo di ridurre il danno
ricerche personali di lavoro
colloqui di consulenza e controllo
obbligo di informare e di annunciare
giorni esenti dall'obbligo di controllo
Obblighi
dell'assicurato
l'obbligo di ridurre il danno
L'assicurato deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o
abbreviare la disoccupazione. In particolare, l'assicurato deve evitare di trovarsi disoccupato per propria
colpa, non rinunciare a pretese di salario o di risarcimento a scapito dell'assicurazione contro la
disoccupazione, cercare intensamente lavoro durante il termine di disdetta e nel periodo in cui
percepisce l'indennità di disoccupazione, partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e a
colloqui di consulenza, accettare ogni occupazione adeguata propostagli.
le ricerche personali di lavoro
La persona disoccupata è in particolare tenuta a cercare un'occupazione adeguata, se necessario anche
al di fuori della sua professione. Essa deve poter comprovare questo suo impegno.
In linea di massima ogni disoccupato è tenuto a cercare un impiego già prima di presentare la domanda
d'indennità di disoccupazione. Egli deve comprovare le ricerche di lavoro svolte durante il termine di
disdetta o nel corso degli ultimi mesi di lavoro a tempo determinato.
Per quanto concerne le persone che stanno concludendo la loro formazione, l'inizio dell'obbligo di
cercare un impiego dipende dalla data di annuncio all'URC (vedi Annuncio in disoccupazione). Vanno
distinte due situazioni. Se l'annuncio all'URC:
avviene prima dei risultati degli esami, l'obbligo di cercare lavoro inizia dalla data di annuncio;
avviene dopo i risultati degli esami, l'obbligo di cercare lavoro inizia dalla data in cui si viene a
conoscenza dell'esito degli esami.
L'assicurato deve poter fornire la prova degli sforzi intrapresi per trovare un lavoro. A questo scopo, egli
trasmette all'URC le prove relative alla ricerca di un lavoro al più tardi il 5° giorno del mese seguente. Le
ricerche personali di lavoro sono valutate non soltanto sotto l'aspetto quantitativo, bensì anche
qualitativo.
i colloqui di consulenza e di controllo
L'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso l'URC.
Questi colloqui permettono di esaminare la sua idoneità e disponibilità al collocamento, di verificare le
sue ricerche personali di lavoro e di assegnargli un'occupazione adeguata o un provvedimento inerente
al mercato del lavoro.
l'obbligo di informare e di annunciare
L'assicurato deve rispondere in modo veritiero alle domande poste dal formulario di autocertificazione
(faut), da consegnare mensilmente alla cassa di disoccupazione, rispettivamente fornire
spontaneamente alla cassa e all'URC tutte le informazioni importanti per determinare il suo diritto
all'indennità o calcolare le sue prestazioni.
i giorni esenti dall'obbligo di controllo
Dopo 60 giorni di disoccupazione controllata durante il termine quadro per la riscossione della
prestazione, l'assicurato ha diritto a 5 giorni consecutivi senza controllo (giorni di vacanza). In genere i
giorni esenti dall'obbligo di controllo devono essere presi in modo consecutivo, vale a dire in blocchi di
5, 10, 15 eccetera; si può derogare a questa norma durante un guadagno intermedio (vedi Guadagno
intermedio) o un programma d'occupazione temporanea (vedi Provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro). L'assicurato deve informare con almeno 14 giorni di anticipo l'URC della sua intenzione di
prendere i giorni esenti dall'obbligo di controllo.
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scelta della cassa
termine per l'esercizio del diritto
faut
Esercizio del
diritto
la scelta della cassa
La persona disoccupata fa valere il diritto all'indennità presso una cassa di disoccupazione di sua scelta,
indicata al momento dell'annuncio all'URC (vedi Annuncio in disoccupazione).
Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (vedi Termini quadro) non è ammissibile
un mutamento di cassa.
tre mesi per far valere il diritto
Il diritto all'indennità di disoccupazione si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del
mese cui si riferisce. L'indennità per il mese di gennaio, ad esempio, deve essere rivendicata alla cassa
entro il 30 aprile.
Lo stesso termine è applicato, se l'assicurato omette di chiedere gli assegni familiari.
il formulario di autocertificazione
La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) in Berna trasmette mensilmente agli assicurati, per posta
ordinaria, il formulario di autocertificazione (faut). L'assicurato risponde in modo veritiero alle domande
poste riferite al mese in oggetto e trasmette o consegna il formulario alla propria cassa di
disoccupazione, che procederà al versamento dell'indennità se dispone di tutte le informazioni.
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salario determinante
periodo di calcolo
limiti del guadagno assicurato
quote globali
nuovo calcolo del guadagno assicurato
Guadagno
assicurato
il salario determinante
È considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi della legislazione sull'AVS,
normalmente riscosso nel corso di uno o più rapporti di lavoro.
Il salario determinante comprende in particolare: il salario mensile ed orario, la tredicesima mensilità e
le gratifiche, le provvigioni e i bonus, le indennità di residenza e di rincaro, le indennità per il lavoro
notturno, per il lavoro a squadre, per il lavoro domenicale, per il servizio di picchetto.
il periodo di calcolo
Il guadagno assicurato è calcolato, di norma, in base al salario medio degli ultimi 6 mesi di contribuzione,
rispettivamente degli ultimi 12 mesi di contribuzione se il risultato è più favorevole.
i limiti del guadagno assicurato
L'importo massimo del guadagno assicurato corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e ammonta a CHF 10'500.
Un guadagno non è assicurato se, durante il periodo di calcolo, non raggiunge mensilmente CHF 500.
le quote globali
Il guadagno assicurato delle persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione (vedi
Esenzione dal periodo di contribuzione) o che hanno concluso un tirocinio è stabilito in base ad importi
forfetari (quote globali).
La quota globale ammonta a:
CHF 3'320 per coloro che hanno concluso una formazione universitaria, una scuola universitaria
professionale, una scuola magistrale o una formazione equivalente della durata di almeno 6
semestri;
CHF 2'756 per coloro che hanno conseguito una maturità o concluso un tirocinio o che hanno
acquisito una formazione equivalente della durata minima di 2 anni;
CHF 2'213 per tutte le altre persone di 20 anni o più e CHF 868 per quelle di età inferiore a 20 anni.
Le quote globali degli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione a seguito di
formazione o che riscuotono l'indennità di disoccupazione al termine del tirocinio sono ridotte del 50
per cento, a condizione che siano di età inferiore a 25 anni e non abbiano figli a carico.
Le quote globali non sono ridotte del 50 per cento, se dopo la formazione o il tirocinio, ma prima di
annunciarsi in disoccupazione, l'assicurato ha svolto per almeno un mese, a tempo pieno, un'attività
soggetta a contribuzione retribuita conformemente agli usi professionali e locali oppure ha prestato per
almeno un mese servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile.
il nuovo calcolo del guadagno assicurato
In genere, il guadagno assicurato stabilito all'inizio del termine quadro per la riscossione della
prestazione resta invariato per tutta la durata del termine quadro. Esso è tuttavia ricalcolato, se la
disponibilità al collocamento dell'assicurato è mutata oppure se l'assicurato ha esercitato senza
interruzione durante almeno 6 mesi un'attività soggetta a contribuzione per la quale ha ottenuto uno
stipendio superiore al guadagno assicurato.
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aliquote di
indennizzazione
assegni familiari
contributi sociali
Importo dell'indennità
le aliquote di indennizzazione
L'indennità di disoccupazione è pagata come indennità giornaliera. Per una settimana sono sempre
pagate 5 indennità giornaliere.
L'assicurato ha diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del guadagno assicurato, se:
ha figli a carico; o
riceve una rendita di invalidità dell'assicurazione per l'invalidità, dell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni, dell'assicurazione militare o della previdenza professionale corrispondente
almeno a un grado di invalidità del 40 per cento; oppure
il suo guadagno assicurato è inferiore a CHF 3'798.
Tutti gli altri assicurati hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno
assicurato.
I figli sono considerati a carico fino al mese di compimento dei 18 anni, rispettivamente fino al mese di
compimento dei 25 anni se seguono una formazione.
L'indennità giornaliera è calcolata secondo la seguente formula >>> guadagno assicurato : 21,7 x
aliquota di indennizzazione.
Per un assicurato con figli a carico ed un guadagno assicurato di CHF 4'500, ad esempio, l'indennità
giornaliera è pari a CHF 165.90 (calcolo >>> CHF 4'500 : 21,7 x 80 %).
gli assegni familiari
L'assicurato riceve un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione
convertiti in un importo giornaliero, cui avrebbe diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro.
Questo supplemento è pagato soltanto se gli assegni per i figli non sono versati all'assicurato durante la
disoccupazione e se per il medesimo figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti
un'attività lucrativa.
i contributi alle assicurazioni sociali
L'indennità di disoccupazione è considerata salario determinante ai sensi della LAVS.
La cassa di disoccupazione deduce dall'indennità di disoccupazione:
la quota dei contributi all'AVS/AI/IPG, pari al 5,15 per cento, e la versa alla competente cassa di
compensazione AVS unitamente alla quota paritetica, a suo carico, del datore di lavoro;
la quota di contributi della previdenza professionale al fine di garantire la protezione assicurativa in
caso di decesso o invalidità dell'assicurato e la versa, con la quota del datore di lavoro che essa
prende a carico, all'istituto collettore della previdenza professionale;
due terzi al massimo del premio di assicurazione contro gli infortuni non professionali e li versa, con
il terzo a suo carico, alla Suva;
l'imposta alla fonte per le persone straniere non sottoposte alla tassazione fiscale ordinaria.
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differente durata del
diritto
indennità
supplementari
Numero massimo
di indennità
la durata normale del diritto
Il numero massimo di indennità giornaliere, che l'assicurato può percepire entro il termine quadro per la
riscossione della prestazione, è determinato in base all'età, alla durata del periodo di contribuzione,
all'obbligo di mantenimento nei confronti di figli e alla riscossione di una rendita d'invalidità
corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.
Nel suo termine quadro per la riscossione (vedi Termini quadro) l'assicurato ha così diritto a percepire al
massimo:
200 indennità giornaliere, se può comprovare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi, se ha
meno di 25 anni e se non ha obblighi di mantenimento nei confronti di figli;
260 indennità giornaliere, se può comprovare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi, ma
inferiore a 18 mesi, se ha già compiuto i 25 anni oppure se ha obblighi di mantenimento nei
confronti di figli;
400 indennità giornaliere, se può comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi, se ha
già compiuto i 25 anni oppure se ha obblighi di mantenimento nei confronti di figli;
520 indennità giornaliere, se può comprovare un periodo di contribuzione di 24 mesi, se ha già
compiuto i 25 anni oppure se ha obblighi di mantenimento nei confronti di figli e se riceve una
rendita dell'assicurazione invalidità (AI), dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
dell'assicurazione militare, della previdenza professionale o prestazioni in caso di invalidità
conformemente alla legislazione di uno Stato dell'UE/AELS corrispondente almeno a un grado di
invalidità del 40 per cento;
520 indennità giornaliere, se può comprovare un periodo di contribuzione di 24 mesi e se ha già
compiuto i 55 anni;
90 indennità giornaliere, se è esonerato dell'adempimento del periodo di contribuzione (vedi
Esenzione dal periodo di contribuzione).
prolungamento del diritto in prossimità del pensionamento
Il numero massimo di indennità giornaliere è prolungato di 120 unità e la durata del termine quadro per
la riscossione della prestazione di due anni al massimo, per gli assicurati il cui termine quadro per la
riscossione della prestazione è stato aperto negli ultimi 4 anni precedenti il raggiungimento dell'età
ordinaria che dà diritto alla rendita AVS.
Gli assicurati, che raggiungono l'età richiesta soltanto durante il termine quadro per la riscossione della
prestazione, non hanno diritto né al prolungamento del termine quadro né alle 120 indennità
giornaliere supplementari.
Il numero massimo di indennità giornaliere per le persone esonerate dall'adempimento del periodo di
contribuzione non può superare in nessun caso le 90 unità.
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periodo di attesa generale
periodi di attesa speciali
provvedimenti di occupazione
durante il periodo di attesa
Periodi di attesa
il periodo di attesa generale
Il diritto all'indennità inizia, di regola, soltanto dopo un periodo di attesa di 5 giorni di disoccupazione
controllata. Il periodo di attesa generale deve essere compiuto una sola volta, all'inizio del termine
quadro per la riscossione della prestazione. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali
l'assicurato adempie le condizioni che danno diritto all'indennità.
Gli assicurati con figli a carico e con un guadagno assicurato fino a CHF 5'000 non devono compiere il
periodo di attesa generale. Analogamente, non devono compiere il periodo di attesa generale gli
assicurati, senza figli a carico, con un guadagno assicurato fino a CHF 3'000.
Il periodo di attesa generale è superiore a 5 giorni per gli assicurati senza figli a carico e con un
guadagno assicurato superiore a CHF 5'000: 10 giorni per un guadagno assicurato compreso tra CHF
5'000 e CHF 7'500; 15 giorni per un guadagno assicurato compreso tra CHF 7'500 e CHF 10'416; 20 giorni
per un guadagno assicurato superiore a CHF 10'416.
L'assicurato con 2 figli a carico e un guadagno assicurato di CHF 5'500, ad esempio, deve osservare il
periodo di attesa generale di 5 giorni.
i periodi di attesa speciali
Oltre al periodo di attesa generale, alcune categorie di assicurati devono compiere periodi di attesa
speciali. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l'assicurato adempie le condizioni
che danno diritto all'indennità.
Gli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione a seguito di formazione devono
osservare un periodo di attesa speciale di 120 giorni, indipendentemente dal diploma conseguito,
dall'età e dall'obbligo di mantenimento nei confronti di figli. (vedi Esenzione dal periodo di
contribuzione)
Tutti gli altri assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione devono osservare un
periodo di attesa speciale di 5 giorni.
Gli assicurati, che si ritrovano disoccupati dopo aver esercitato un'attività stagionale o un'attività
nell'ambito artistico, devono osservare un periodo di attesa speciale di 1 giorno.
Un'attività è considerata stagionale, se l'assicurato è stato esplicitamente assunto in base ad un
rapporto di lavoro limitato ad una stagione oppure se il rapporto di lavoro equivale, per la sua natura e
la sua durata, ad un impiego stagionale.
Il periodo di attesa di 1 giorno non deve essere compiuto, se sono trascorsi 2 mesi dalla fine del
rapporto di lavoro che lo determina, se il rapporto di lavoro è durato ininterrottamente almeno un
anno, se il rapporto di lavoro è sciolto prematuramente per motivi economici oppure se per un periodo
di controllo l'assicurato non comprova più di 5 giorni di disoccupazione controllata.
i periodi di pratica professionale, i semestri di motivazione
Gli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione a seguito di formazione possono
svolgere un periodo di pratica professionale durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni, a
condizione che il tasso di disoccupazione svizzero negli ultimi 6 mesi superi il 3,3 per cento. Gli assicurati
che partecipano a un periodo di pratica professionale ricevono un contributo corrispondente a CHF 102
al giorno per un'occupazione a tempo pieno.
Analogamente, gli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione a seguito di
formazione possono svolgere un semestre di motivazione durante il periodo di attesa speciale di 120
giorni. Gli assicurati che partecipano a un semestre di motivazione ricevono un contributo mensile di
CHF 450.
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nozione
compensazione della perdita di
guadagno
attività indipendente
Guadagno intermedio
la nozione di guadagno intermedio
È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o
indipendente, che l'assicurato ottiene durante un mese e il cui importo è inferiore all'indennità di
disoccupazione cui ha diritto.
Il guadagno intermedio è calcolato in genere sulla totalità del guadagno realizzato durante un mese.
Esso comprende in particolare: il salario mensile ed orario, la tredicesima mensilità e le gratifiche, le
provvigioni e i bonus, le indennità di residenza e di rincaro, le indennità per il lavoro notturno, per il
lavoro a squadre, per il lavoro domenicale, per il servizio di picchetto. L'indennità di vacanze versata in
più del salario di base è computata come guadagno intermedio soltanto quando l'assicurato prende
effettivamente le vacanze.
la compensazione della perdita di guadagno
L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. È considerata perdita di guadagno
la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel mese, ma corrispondente almeno all'aliquota
usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. L'assicurato riceve, infine, un'indennità
compensativa pari al 70 o all'80 per cento della perdita di guadagno, secondo la sua aliquota di
indennizzazione (vedi Importo dell'indennità giornaliera).
Se lo stipendio versato non è conforme agli usi professionali e locali, la cassa deve adeguarlo allo
stipendio usuale per quel genere di impiego. Questa disposizione mira ad impedire il dumping salariale a
spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Con la compensazione della perdita di guadagno l'assicurato ha un beneficio finanziario. Infatti la
somma del guadagno intermedio ottenuto e dell'indennità compensativa è sempre superiore
all'indennità di disoccupazione.
Se il guadagno assicurato ammonta a CHF 3'500, l'indennità di disoccupazione è mediamente pari a CHF
2'800 al mese (calcolo = 80 % di CHF 3'500). Se l'assicurato ottiene un guadagno intermedio di CHF
2'500, allora l'indennità compensativa della perdita di guadagno è pari a CHF 800 (calcolo = guadagno
assicurato – guadagno intermedio x 80 %), ciò che conduce ad un reddito mensile complessivo di CHF
3'300, equivalente al 94 per cento del guadagno assicurato.
Inoltre, se il guadagno intermedio è ottenuto per un'occupazione a carattere dipendente, questa
occupazione è computabile quale periodo di contribuzione per l'apertura di un successivo termine
quadro per la riscossione della prestazione (vedi Termini quadro).
Il diritto alla compensazione della perdita di guadagno è limitato a 12 mesi nel termine quadro per la
riscossione della prestazione per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 46 anni e che non
hanno figli a carico.
Se l'assicurato non ha più diritto alla compensazione della perdita di guadagno, il reddito conseguito è
dedotto dall'indennità di disoccupazione (compensazione della differenza di guadagno), a condizione
che il guadagno intermedio sia inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.
Nell'esempio di cui sopra, dopo 12 mesi di guadagno intermedio con compensazione della perdita di
guadagno, la compensazione della differenza di guadagno ammonterebbe a CHF 300.
il guadagno intermedio per un'attività indipendente
Le attività indipendenti a carattere transitorio, temporanee e che necessitano di pochi investimenti
entrano in linea di conto come guadagno intermedio. Il reddito è computato nel mese durante il quale il
lavoro è stato fornito; il momento in cui l'assicurato realizza il suo credito è irrilevante. Il presupposto
della conformità agli usi professionali e locali si applica parimenti ai guadagni intermedi provenienti da
attività lucrative indipendenti.
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durata del diritto
certificato medico
obbligo di annuncio
infortunio
maternità
Incapacità al
lavoro
la durata del diritto
Gli assicurati, la cui capacità lavorativa è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia, infortunio
o maternità, hanno diritto all'indennità di disoccupazione fino al 30esimo giorno civile dopo l'inizio
dell'incapacità totale o parziale al lavoro. Il diritto è tuttavia limitato a 44 indennità giornaliere entro il
termine quadro per la riscossione della prestazione (vedi Termini quadro).
il certificato medico
L'assicurato deve comprovare la sua incapacità lavorativa a partire dal 4° giorno di incapacità
presentando un certificato medico.
Un assicurato che si ritrova all'estero in situazione di incapacità lavorativa ha diritto all'indennità di
disoccupazione, se presenta un certificato medico in cui si attesta che non è in grado di viaggiare.
l'obbligo di annunciare l'incapacità al lavoro
L'assicurato deve annunciare la sua incapacità lavorativa all'URC entro una settimana dall'inizio della
medesima e alla cassa sul formulario di autocertificazione (faut).
l'indennità in caso di infortunio
Gli assicurati sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni non professionali presso la Suva, che
versa indennità giornaliere corrispondenti all'importo netto dell'indennità di disoccupazione a partire
dal 3° giorno civile successivo a quello dell'infortunio. La cassa di disoccupazione versa l'indennità
soltanto durante i primi 3 giorni civili.
l'indennità in caso di maternità
Secondo le disposizioni in materia di indennità per perdita di guadagno (IPG) in vigore dal 1° luglio 2005,
le madri che percepiscono l'indennità di disoccupazione hanno diritto, nell'ambito di un congedo di
maternità di 14 settimane, ad un'indennità di maternità pari all'indennità di disoccupazione.
Il congedo di maternità è considerato quale periodo di contribuzione (vedi Periodo di contribuzione).
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motivi di colpa
durata
Sospensione del
diritto
i motivi di colpa
La disoccupazione è imputabile all'assicurato, e per questa ragione è pronunciata una sospensione
temporanea dal diritto all'indennità, quando:
con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro,
fornisce al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro;
disdice egli stesso il rapporto di lavoro, senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che
non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego;
disdice egli stesso un rapporto di lavoro presumibilmente di lunga durata e ne conclude un altro, di
cui sapeva o avrebbe dovuto sapere che sarebbe stato soltanto di breve durata, a meno che non si
potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego;
accetta un licenziamento che disattende il termine legale di disdetta o una risoluzione anticipata del
rapporto di lavoro oppure rifiuta di lavorare fino al successivo termine legale di disdetta;
non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (ricerche di lavoro insufficienti);
non osserva le prescrizioni di controllo (vedi Obblighi dell'assicurato) o le istruzioni dell'URC,
segnatamente non accetta un'occupazione adeguata o non si sottopone ad un provvedimento
inerente al mercato del lavoro;
viola il suo obbligo di informare o di annunciare.
la durata della sospensione
La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa. Sono previsti 3 gradi di colpa:
colpa lieve (da 1 a 15 giorni di sospensione), colpa mediamente grave (da 16 a 30 giorni di sospensione)
e colpa grave (da 31 a 60 giorni di sospensione).
Vi è colpa grave, se l'assicurato disdice egli stesso il rapporto di lavoro senza giustificabili ragioni oppure
se rifiuta un'occupazione adeguata.
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principio
provvedimenti
provvedimenti
provvedimenti
provvedimenti
di formazione
di occupazione
speciali
cantonali
Provvedimenti
inerenti al mercato
del lavoro
il principio
I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono strumenti destinati a prevenire la disoccupazione
incombente, a combattere quella esistente e a promuovere la reintegrazione rapida e duratura. Essi
devono migliorare l'idoneità al collocamento, diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata
ed offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
Compete alla Sezione del lavoro, rispettivamente all'URC autorizzare questo provvedimenti.
i provvedimenti di formazione
Per provvedimenti di formazione si intendono i corsi di perfezionamento e di riqualificazione, gli stage di
formazione e le aziende di pratica commerciale. Essi non devono tuttavia rientrare in un percorso di
formazione di base.
i provvedimenti di occupazione
Per provvedimenti di occupazione si intendono i programmi d'occupazione temporanea, i semestri di
motivazione e i periodi di pratica professionale.
i provvedimenti speciali
Per provvedimenti speciali si intendono:
gli assegni per il periodo di introduzione (API). Sono dei sussidi versati alle aziende per l'introduzione
di assicurati, che necessitano di un periodo di formazione ed accompagnamento prima di poter
fornire una prestazione lavorativa completa, a condizione che sia concluso un contratto di lavoro di
durata indeterminata. Gli API ammontano mediamente al 40 per cento del salario normale e sono
versati, di norma, per 6 mesi al massimo. Agli assicurati con più di 50 anni possono essere concessi
API per 12 mesi; in questo caso, gli API ammontano mediamente al 50 per cento del salario normale;
gli assegni di formazione (AFO). Agli assicurati, che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di
una formazione professionale completa, gli AFO consentono di acquisire un attestato di capacità
professionale. Fra l'assicurato ed il datore di lavoro deve infatti essere concluso un contratto di
tirocinio. Il reddito durante questo periodo di formazione non può superare CHF 3'500;
le misure di incoraggiamento dell'avvio di un'attività lucrativa indipendente. Hanno lo scopo di
consentire all'assicurato di concentrarsi sulla fase di progettazione dell'attività indipendente,
continuando a percepire l'indennità di disoccupazione per 90 giorni al massimo;
i sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale. Intendono favorire la mobilità
geografica degli assicurati, che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di
domicilio e che hanno accettato un lavoro fuori di questa regione. Il lavoro si trova al di fuori della
regione di domicilio, quando il viaggio, usando i mezzi pubblici di trasporto, supera i 50 chilometri
tariffali oppure quando l'assicurato non può raggiungere il luogo di lavoro in meno di un'ora.
i provvedimenti cantonali
Il Canton Ticino, attraverso la legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc),
integra e rafforza i provvedimenti previsti dalla legislazione federale con misure finanziate interamente
dal Cantone. In particolare: completa gli API con un ulteriore contributo finanziario del 20 per cento;
incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro rimborsando alle aziende, per 24 mesi al massimo, la parte
intera dei contributi sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP obbligatoria) a loro carico relativa alla persona
disoccupata assunta; versa alle aziende, che assumono persone disoccupate che hanno esaurito il diritto
all'indennità di disoccupazione o che non ne hanno diritto, un sussidio pari al 60 per cento del salario
per 12 mesi al massimo.
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Paesi dell'UE/AELS
legislazione applicabile
frontalieri
totalizzazione
esportazione
Accordi bilaterali
CH - UE
i Paesi dell'UE
L'accordo sulla libera circolazione delle persone si applica ai cittadini svizzeri e ai cittadini di uno Stato
membro dell'Unione europea (UE), ossia l'Austria, il Belgio, Cipro, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la
Francia, la Germania, la Gran Bretagna, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il
Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Slovenia,
la Spagna, la Svezia e l'Ungheria.
L'accordo si applica anche ai cittadini di uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), ovvero la Norvegia, il Liechtenstein e l'Islanda.
la legislazione applicabile
In linea di massima il lavoratore disoccupato ha diritto alle prestazioni di disoccupazione nello Stato di
ultimo impiego.
I lavoratori frontalieri costituiscono un'eccezione. Infatti essi ricevono le prestazioni di disoccupazione
dallo Stato di residenza. Il diritto all'indennità di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani occupati
in Svizzera è in principio regolato da una legge italiana specifica. Essi devono annunciarsi al più presto
all'ufficio di collocamento italiano e all'INPS. L'indennità di disoccupazione è riconosciuta per 360 giorni
al massimo, a condizione che la disoccupazione non è imputabile al lavoratore e che questi possa
attestare almeno 12 mesi di occupazione in Svizzera negli ultimi due anni. A questo proposito la cassa di
disoccupazione svizzera rilascia il modulo E 301. L'indennità di disoccupazione corrisponde ad una
percentuale compresa tra il 25 ed il 50 per cento del salario medio riscosso in Svizzera durante l'anno
precedente la disoccupazione.
la totalizzazione dei periodi di occupazione
I periodi di occupazione dipendente compiuti da cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE/AELS in un altro
Stato membro dell'UE sono normalmente computati come periodo di contribuzione, a condizione che
l'assicurato abbia svolto in Svizzera un'occupazione soggetta a contribuzione prima di annunciarsi in
disoccupazione.
Questa disposizione, tuttavia, non si applica ai lavoratori frontalieri. Il lavoratore residente in Ticino ed
occupato in Italia, che rientra giornalmente o almeno una volta alla settimana al proprio domicilio, ad
esempio, può rivendicare l'indennità di disoccupazione in Svizzera senza dover dimostrare di aver svolto
in Svizzera un'occupazione appena prima della disoccupazione.
I periodi di occupazione svolti in uno Stato dell'UE/AELS devono essere attestati dalla competente
istituzione estera mediante il modulo E 301. Non sono ammesse eccezioni: il contratto di lavoro, una
dichiarazione del datore di lavoro ed anche i conteggi di stipendio non sono sufficienti.
In base ad un accordo speciale sottoscritto dalla Svizzera e dalla Germania, per il cittadino svizzero che
rientra in Svizzera dalla Germania il periodo di occupazione dipendente in Germania è parificato ad un
periodo di contribuzione svolto in Svizzera.
l'esportazione delle prestazioni
Affinché un lavoratore possa effettivamente far valere il suo diritto alla libera circolazione, i lavoratori
disoccupati possono soggiornare per un periodo di tre mesi al massimo in uno o più Stati dell'UE allo
scopo di cercarvi un lavoro senza perdere il loro diritto all'indennità di disoccupazione.
L'assicurato può far valere il diritto all'esportazione delle prestazioni soltanto dopo essersi messo a
disposizione di un URC per almeno quattro settimane.
Durante il periodo di esportazione delle prestazioni compete all'istituzione estera anticipare
all'assicurato l'indennità di disoccupazione svizzera in base al modulo E 303.
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