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CITTADINI CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITA’ IN PAESI DIVERSI DA QUELLI D’ORGINE Caratteristiche dei distacchi e modalità per operare Uno dei fenomeni che si è maggiormente diffuso negli ultimi anni, favorito anche dalla globalizzazione dei mercati, è rappresentato dalla presenza di cittadini che svolgono la propria attività in Paesi diversi da quelli origine. DISTACCO O TRASFERTA? Il personale straniero può prestare la propria attività lavorativa in Italia secondo differenti tipologie di rapporto, ovvero più precisamente: personale in distacco, alle dipendenze esclusivamente della relativa società distaccante estera o assunto anche dalla società distaccataria italiana; personale in trasferta. Il distacco si configura allorché il datore di lavoro (società estera), nel legittimo esercizio dei propri poteri direttivi e con il consenso del prestatore d’opera, pone il proprio dipendente a disposizione di un soggetto terzo (società italiana), a favore del quale il lavoratore presta la propria attività. Il distacco non comporta l’estinzione dell’originario rapporto di lavoro e l’instaurarsi di un nuovo rapporto con il soggetto beneficiario della prestazione lavorativa, ma semplicemente una modifica delle modalità di esecuzione dell’obbligazione di lavoro che grava sul dipendente. Al contrario la trasferta consiste in uno spostamento provvisorio del lavoratore dalla normale sede di lavoro ad altro luogo di lavoro. NORMATIVA PER I DISTACCHI ALL’ESTERO Nell’ambito della richiesta e della concessione delle autorizzazioni al lavoro dei lavoratori stranieri distaccati (Circolare Min. Lav. n.78/1990) l’attuale normativa (art.1, comma 3, D.lgs.72/2000) prevede le ipotesi in cui le imprese stabilite in uno Stato non membro della UE, in occasione di prestazione di servizi transnazionali, distaccano un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, in territorio nazionale italiano, nell'ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazione di servizi che opera in territorio italiano. Il distacco del lavoratore sarà consentito qualora sussista la permanenza di un rapporto di lavoro fra il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante (casa madre), durante l’intero periodo di distacco (Circolare Min. Lav. 82/2000 e Messaggio Inps del 4 marzo 2002, n. 102). In particolare si fa riferimento (all’art.27, comma 1, lett. i), D.lgs. 286/98) ai lavoratori dipendenti, regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le suddette parti. DPL RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI PER PROCEDERE La Direzione provinciale del lavoro rilascerà le autorizzazioni al lavoro nel rispetto di particolari modalità operative: - verificare che le richieste di autorizzazione al lavoro siano relative a lavoratori stranieri con qualifiche specializzate, a meno che non sia prevista una diversa regolamentazione dagli accordi bilaterali; - esaminare la documentazione prodotta dall’azienda italiana richiedente, onde verificare l’esistenza della ditta estera e la dipendenza dalla medesima dei lavoratori stranieri per i quali è richiesta l’autorizzazione al lavoro; - verificare la corrispondenza tra le qualifiche possedute dagli stranieri e l’attività oggetto del contratto di appalto; - acquisire anche il parere della rappresentanza sindacale dell’azienda richiedente e delle OO.SS. di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale nel settore interessato. Si dovrà utilizzare la seguente modulistica: - M - per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato (comma 1 lettera i) per i lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero; - M 2 - per la presentazione della comunicazione di ingresso di lavoratori stranieri (comma 1 bis) da utilizzare nel caso in cui i lavoratori siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea. MINISTERO DELL’INTERNO DEFINISCE LE PROCEDURE Il Ministero dell’Interno ha definito le nuove procedure necessarie per l’applicazione della discipline sull’ingresso nel territorio nazionale dei lavoratori stranieri altamente qualificati (Circolare n. 4848 del 27 luglio 2010) e segnatamente per quelle previste alle lettere a), c) e g): - dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi o filiali ovvero uffici di rappresentanza di società estere che svolgano la principale attività sul territorio di uno Stato membro dell’organizzazione mondiale del commercio o dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione Europea; - professori Universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico - lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti sul territorio italiano che siano richiesti dal datore di lavoro per adempiere funzioni o compiti specifici per un periodo limitato o determinato. Va messa in evidenza la differenza tra i lavoratori della lettera a) e quelli della lettera g): Nel caso della lettera a) il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Nel caso della g) il nullaosta al lavoro può essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. L’ impresa interessata potrà avvalersi della procedura informatica semplificata che non comporta più la richiesta on line del nulla osta al lavoro, ma consente di richiedere l’ingresso di un numero illimitato di lavoratori non comunitari, che rientrino nelle suddette fattispecie, con il solo invio della proposta di contratto di soggiorno; la precondizione che si è posta è quella di sottoscrivere un apposito protocollo con il Ministero dell’Interno, che contiene l’assunzione dell’obbligo a garantire l’osservanza dei contratti collettivi di categoria e l’autocertificazione in ordine alla sussistenza del requisito della capacità economica. SEMPLIFICAZIONI ATTUATE CON PROTOCOLLO D’INTESA In particolare la procedura semplificata, si applica esclusivamente ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (art. 27 T.U. commi 1-ter e 1-quater aggiunti dal comma 22 lettera r) art.1 Legge 94/2009). A tal proposito i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita istanza al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. Di conseguenza la procedura semplificata sarà utilizzabile solo dai datori di lavoro che abbiano sottoscritto il citato protocollo, mentre, la procedura già in uso continuerà ad essere utilizzata in tutti gli altri casi (Circolare Ministero interno del 27 agosto 2009, n. 4820). Tuttavia, al fine di facilitare l'attività delle singole imprese, anche le aziende associate a Confindustria potranno utilizzare la procedura semplificata, aderendo all’apposito protocollo sottoscritto fra Ministero dell’interno e Confindustria (Circolare Ministero interno del 27 luglio 2010, n. 4848). L’adesione al protocollo implica, per l’impresa interessata, l’assunzione dell’obbligo a garantire l’osservanza dei contratti collettivi di categoria e l’autocertificazione in ordine alla sussistenza del requisito della capacità economica. Come previsto dalla circolare “per la nuova procedura, per la quale sono stati predisposti 3 specifici moduli telematici, - mod. CD ( articolo 27, comma 1 lettera a) per i dirigenti o personale altamente specializzato; - mod. CF ( articolo 27, comma 1 lettera c) per i professori universitari; - mod. CL ( articolo 27, comma 1 lettera g) per i lavoratori ammessi temporaneamente nel territorio italiano per adempiere funzioni specifiche per un periodo determinato. Non è previsto alcun parere da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro mentre le Questure continueranno ad effettuare le consuete verifiche. Lo stato di avanzamento dell’istanza potrà essere controllato dal datore di lavoro sull’apposita pagina del sito del Ministero dell’Interno e quando la domanda sarà nello step “attesa visto dall’Autorità Consolare”, il lavoratore extracomunitario dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica per richiedere il visto di ingresso. Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore e il datore di lavoro dovranno recarsi presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e per richiedere il permesso di soggiorno esibendo la necessaria documentazione. Pertanto se l’azienda è aderente a Confindustria potrà accedere alla procedura semplificata sottoscrivendo gli allegati alla Circolare del Ministero degli interni del 27 luglio 2010, n. 4848, presentarli agli uffici delle Prefetture – UTG, le quali rilasceranno. la password specificamente dedicata. Gli altri datori di lavoro dovranno presentare apposita istanza al Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione (modello D). TUTELE PREVIDENZIALI I lavoratori dovranno essere assicurati ai fini previdenziali nel Paese in cui svolgono l’attività lavorativa (Circolare INPS n.122 dell’8 luglio 2003). Ai lavoratori stranieri distaccati dovranno essere garantite le medesime condizioni di lavoro previste dalle leggi, dai regolamenti, dagli atti amministrativi e dalle norme contrattuali applicabili al lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività in posizione di distacco (art. 3 del Decreto Legislativo 72/2000), qualora non esistano convenzioni di reciprocità in materia di sicurezza sociale fra l’Italia ed il paese estero, i lavoratori dovranno essere assicurati dall’azienda italiana secondo la vigente normativa in materia previdenziale ed assicurativa. Qualora non esistano convenzioni in materia di sicurezza sociale con il Paese straniero da cui proviene il lavoratore interessato, oppure esistono solo convenzioni parziali, l’obbligo assicurativo deve essere assolto dal distaccante in Italia con le ordinarie modalità in vigore per la generalità dei dipendenti D.lgs 286/98). Pertanto l’azienda straniera distaccante dovrà provvedere all’apertura di una posizione assicurativa, all’elaborazione del libro unico e al versamento della contribuzione nominando a tal fine un procuratore. IMPOSTE SUI REDDITI Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati "non residenti" coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili) e, ai sensi del codice civile, non hanno nel territorio dello Stato italiano né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti. I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza. Pietro Manzari (esperto Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro)