procedura aperta per l`affidamento del servizio di asportazione

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procedura aperta per l`affidamento del servizio di asportazione
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASPORTAZIONE VEGETAZIONE ACQUATICA NEI BACINI DEI LAGHI DI
ANNONE E GARLATE – STAGIONE 2010
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 1. - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato detta norme per l’affidamento, mediante procedura aperta, del
servizio di asportazione della vegetazione acquatica nei bacini dei laghi di Annone e
Garlate in Provincia di Lecco.
L’appalto è indetto ai sensi dell’art. 3, comma 37 del Decreto Lgs. n. 163/2006 e
aggiudicato a favore dell’offerta più economica.
Art. 2 – OFFERTA
Il servizio di cui al presente Capitolato viene appaltato con le modalità riportate nel bando
di gara, nel disciplinare e in tutti gli altri documenti oggetto di gara.
Le modalità di presentazione dell’offerta sono descritte al punto 8 del Disciplinare di gara.
Nessun partecipante avrà diritto a compensi per la presentazione dell’offerta e per la
partecipazione all’appalto.
Art. 3. - DURATA DELL’APPALTO E PERIODI DI INTERVENTO
Gli interventi di taglio oggetto del presente Appalto dovranno essere eseguiti durante
l’anno 2010. La durata effettiva dell’intervento è pari a 62 gg. lavorativi. Le giornate
lavorative dovranno essere impiegate per lo sfalcio della vegetazione acquatica sul Lago
di Garlate. In base a sopravvenute e contingenti necessità di intervento, è fatta salva la
possibilità della Provincia di Lecco di chiedere all’appaltatore, con preavviso di almeno
due settimane lavorative, di svolgere le operazioni di sfalcio sul Lago di Annone,
impiegando una parte delle giornate di cui sopra.
Inoltre, ai sensi del successivo art. 19 nel caso in cui la stagione di sfalcio 2010, per
ragioni connesse alle condizioni climatiche, dovesse comportare il mancato utilizzo di
parte delle giornate lavorative di cui sopra, è fatta salva la possibilità per la Provincia di
chiedere all’Appaltatore, con apposita nota alla fine della stagione di taglio, il recupero
nelle annualità successive delle giornate non utilizzate nell’anno 2010.
Per quanto riguarda il periodo specifico di intervento all’interno della singola stagione di
taglio, valgono le seguenti indicazioni:
Lago di Garlate
Tra l’ultimo lunedì del mese di giugno e la fine del mese di ottobre.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario un periodo di
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sospensione dei lavori durante il mese di agosto.
Lago di Annone
Tra il primo lunedì successivo al giorno 15 del mese di agosto e la fine del mese di
ottobre.
Art. 4. - IMPORTO CONTRATTUALE
L’importo contrattuale deve ritenersi comprensivo di:
- tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico e posa in opera dei vari materiali
e/o attrezzature, tutte le spese per gli automezzi, imbarcazioni ed attrezzi, necessari per
l’espletamento del servizio, comprensivo, a titolo esemplificativo, delle spese necessarie
al loro funzionamento (carburante, manutenzione, riparazioni ed avarie varie);
tutta la manodopera necessaria per l’espletamento del servizio ivi compreso il
personale addetto alla conduzione degli automezzi, imbarcazioni ed attrezzi;
le imposte di ogni genere, nessuna esclusa, tutti gli oneri previsti dal Capitolato
Speciale d’Appalto compresi quelli per la mano d’opera, le spese generali ed utili
dell’Impresa e quanto altro possa occorrere per dare i servizi compiuti a regola d’arte.
Art. 5. - AREA DI INTERVENTO
L’area di intervento viene identificata nel Bacino del Lago di Garlate e nel Bacino del
Lago di Annone. L’appaltatore effettuerà lo sfalcio della vegetazione acquatica, in
sequenza, nelle zone d’intervento di ciascun bacino comunicate dall’Amministrazione
provinciale, ogni anno, entro la prima metà di giugno, per quanto riguarda il Lago di
Garlate, ed entro la prima settimana di agosto, per quanto riguarda il Lago di Annone. Il
numero di giornate lavorative per ciascuna zona sarà definito dall’Amministrazione
provinciale di Lecco e specificato all’appaltatore nella comunicazione di cui sopra.
Qualora durante la stagione di taglio dovessero evidenziarsi situazioni critiche con
necessità di modificare la sequenza indicata, l’appaltatore dovrà comunque intervenire,
nei tempi tecnici necessari a spostare i mezzi, nelle zone di volta in volta segnalate
dall’Ente appaltante. Le spese sostenute dall’Appaltatore per le operazioni di
spostamento dei mezzi di cui sopra devono ritenersi comprese nell’importo dell’Appalto.
Art. 6. - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1. Modalità tecniche
a)
Il servizio consiste in:
intervento di taglio e asportazione della vegetazione acquatica (canneto escluso)
nei punti dove la stessa raggiunge la superficie del pelo liquido e comunque nei punti
dove l’apice della pianta raggiunge una profondità inferiore a 1 metro, mediante idonea
imbarcazione dotata delle caratteristiche di seguito descritte e trasporto a riva in posti di
volta in volta indicati dalla Provincia in accordo con i Comuni rivieraschi. La vegetazione
dovrà essere rimossa anche fin sotto riva nei limiti del pescaggio del battello utilizzato.
Nello specifico, nel caso del Lago di Garlate, si dovrà procedere allo sfalcio della pianta
acquatica appartenente esclusivamente alla specie esogena Elodea Nuttalli. Nel caso del
lago di Annone, si dovrà procedere allo sfalcio delle piante acquatiche appartenenti ai
generi autoctoni Myriophillum, Potamogeton, Ceratophyllum, ed alla specie autoctona
Trapa natans. In tale lago, è assolutamente vietato lo sfalcio delle piante acquatiche
Nymphaea alba (Ninfea bianca) e Nuphar luteum (ninfea gialla), in quanto trattasi di
specie protette dalla l.r. 33/77. Il soggetto esecutore non dovrà, pertanto, intervenire nelle
aree occupate dalle due specie in questione.
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Per evitare la dispersione di biomassa durante le operazioni di sfalcio nel Lago di
Garlate1, il soggetto esecutore deve cingere la zona d’intervento di ciascun battello con
una o più barriere di contenimento galleggianti, ancorate sul fondo con appositi corpi
morti, di lunghezza minima complessiva pari a 100 metri. Le barriere devono in ogni
momento risultare posizionate ad una distanza non superiore a 100 metri dal punto dove
sta operando ciascun battello. Il materiale trattenuto da tali sistemi deve essere raccolto
dall’appaltatore e portato a riva.
scarico di quanto raccolto sulla spiaggia o banchina e stoccaggio provvisorio fino al
raggiungimento del volume di carico per il successivo trasporto ad idoneo impianto di
smaltimento che sarà effettuato a carico dei Comuni rivieraschi interessati. L’Appaltatore
dovrà contattare la Ditta, incaricata dai comuni rivieraschi, alla raccolta della vegetazione
acquatica ogni qual volta raggiunto il volume di carico.
Ciascuna imbarcazione utilizzata dovrà essere munita di barre falcianti sia orizzontali che
verticali aventi una profondità di taglio di c.a. mt. 1, autocaricante e avente capacità di
carico utile di almeno 5 t. Inoltre, dovrà avere una buona manovrabilità, pescaggio
massimo di 70 cm, per consentire l’avvicinamento alla costa, lunghezza massima dello
scafo di mt. 10 dotata di motore con potenza non inferiore a 65 HP; dovrà essere dotata
di sistema meccanico di raccolta della vegetazione tagliata con comandi centralizzati.
La Ditta dovrà prevedere la disponibilità e l’utilizzo di idoneo mezzo meccanico a terra
atto alla sistemazione del materiale che viene scaricato dall’imbarcazione.
L’appaltatore deve, con cadenza settimanale, inviare alla Provincia di Lecco al numero
di fax 0341/295237 un rapporto in cui siano indicati i metri cubi di materiale asportato, in
ciascuno dei due laghi, per ciascuna giornata lavorativa ed il relativo peso stimato.
Il soggetto esecutore, durante l’intervento, deve rilevare con precisione i confini delle aree
nelle quali è realmente intervenuto, in ciascuno dei due laghi. A tale scopo, su ogni
battello dovrà essere montato un dispositivo GPS che dovrà rilevare per ogni singola
giornata il percorso coperto dall’imbarcazione. Entro il mercoledì di ogni settimana
dovranno essere inviati per posta elettronica dall’Appaltatore alla Provincia di Lecco
all’indirizzo [email protected] gli shapefile2 contenenti il percorsoicoperto
dal battello in ogni giornata lavorativa della settimana precedente (uno shapefile per ogni
giorno).
Il soggetto esecutore deve garantire un idoneo controllo sulla conformità delle modalità
tecniche di intervento a quanto disposto dal presente Capitolato. A tal fine, il soggetto
esecutore è obbligato a nominare un Direttore tecnico - coordinatore dei lavori. Il
nominativo di tale figura ed il numero di cellulare attraverso il quale può essere reperito
sono quelli indicati nell’offerta presentata dal soggetto esecutore. Durante l’espletamento
del servizio, tale Direttore dovrà effettuare periodici sopralluoghi sull’area di intervento.
Inoltre, dovrà essere reperibile telefonicamente durante la giornata lavorativa e deve
garantire la propria presenza presso l’area di intervento entro 24 ore da apposita richiesta
scritta inoltrata dal Committente via fax al soggetto esecutore, ai fini anche di ogni
accertamento in contraddittorio con i tecnici incaricati del Committente. Il Committente,
infatti, si riserva la facoltà di verificare, mediante periodici sopralluoghi, il rispetto del
capitolato. Le ore e le giornate spese per l’effettuazione di operazioni in difformità alle
disposizioni del capitolato, verranno considerate, ai fini del conteggio delle giornate
lavorative che la ditta è tenuta a prestare in base all’offerta formulata, come ore NON
LAVORATE.
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2
Dove è più rilevante la presenza di venti e correnti
shapefile: inteso come l’insieme di tutti i files necessari alla visualizzazione del percorso con il programma ArcGis.
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b)
Compresi i normali rifornimenti di carburante ed i rabbocchi di olio ed altri liquidi, gli
interventi di manutenzione ordinaria dei mezzi (ad. es. riparazioni e sostituzioni delle parti
dell’imbarcazione) spettanti al soggetto esecutore dovranno essere effettuati
possibilmente al termine della giornata lavorativa. Ad ogni modo, qualora tali interventi
venissero necessariamente effettuati durante la giornata lavorativa, dovrà sempre
esserne data preventiva e comunque immediata comunicazione via fax al Committente al
n. 0341/295237, indicando la data e l’ora nelle quali il soggetto esecutore provvederà a
recuperare le ore non lavorate.
2. Personale
L’impresa aggiudicataria dovrà fornire all’Amministrazione, prima dell’inizio delle
operazioni previste dal presente appalto:
- numero e qualifica professionale, precedenti esperienze lavorative del personale che
sarà impiegato nel servizio;
- nominativo , qualifica del Direttore Tecnico e recapito di telefonia mobile.
Per lo svolgimento delle operazioni poste in carico al soggetto esecutore dal presente
Capitolato Speciale d’appalto, questi deve prevedere l’impiego di personale in numero
adeguato, dotato di tutte le licenze necessarie per la conduzione dei mezzi utilizzati. La
ditta sarà considerata direttamente responsabile della presenza a bordo di personale non
abilitato.
La giornata è considerata di 8 ore lavorative, con inizio alle ore 8,00 e termine alle ore
17,30 , tenuto conto di una pausa pranzo di 1,30 ora, dalle 12,00 alle 13,30. La ditta
deve tassativamente rispettare i suddetti orari. Orari diversi possono essere concordati
mediante accordo formale tra Committente e Soggetto esecutore. Nel caso in cui, per
cause di forza maggiore (ivi compreso fenomeni di maltempo), la ditta fosse
impossibilitata a rispettare i suddetti orari, dovrà sempre darne preventiva e comunque
immediata comunicazione via fax al Committente al n. 0341/295237, indicando data ed
orari nei quali verranno recuperate le ore non lavorate. Il Committente si riserva di
verificare il rispetto degli orari di lavoro.
Art. 7. - PERSONALE DELL’IMPRESA – DISCIPLINA
L’Impresa risponde della sicurezza e dell’idoneità di tutto il personale addetto al Servizio,
personale che dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e le
autorità.
L’Impresa si impegna, su semplice richiesta dei tecnici incaricati dalla provincia, a
sostituire il personale che non osservasse siffatto contegno o usasse un linguaggio
scorretto o riprovevole.
Il personale dovrà indossare una divisa e dovrà essere fornito di tutti i dispositivi e dell’
abbigliamento di sicurezza (es.: giubbotto di salvataggio ecc) previsti dalla vigente
normativa per la sicurezza sul lavoro. I costi e gli interventi relativi alla sicurezza del
personale sono a cura e spese dell’Impresa aggiudicataria.
Art. 8. - SOPRALLUOGHI
Al fine di controllare l’effettiva esecuzione della prestazione contrattuale e quant’altro
previsto nel presente Capitolato Speciale, l’Amministrazione Provinciale, per mezzo del
proprio personale, potrà in qualunque momento e luogo effettuare dei sopralluoghi senza
ciò costituire intralcio o impedimento all’esecuzione del servizio.
Art. 9. - PREZZO DI AGGIUDICAZIONE
Il prezzo di aggiudicazione deve considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata del
servizio, dichiarando la ditta di aver valutato, nel determinarlo, ogni altro onere anche
eventuale non prevedibile, cosicché, qualsiasi aumento dovesse a qualsiasi titolo
verificarsi, dovrà essere considerata come alea contrattuale pattuita.
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Parimenti non saranno riconosciute e conseguentemente liquidate forniture di beni e
servizi che esulano da quelle previste del presente capitolato se non preventivamente
concordate tra le parti.
Art. 10. - MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento del costo del servizio verrà effettuato in tre rate così come di seguito
precisato:
la prima rata di acconto, pari al 30% dell’importo lordo contrattuale, dopo 20
giornate di lavoro;
la seconda rata di acconto, pari al 30% dell’importo lordo contrattuale, dopo 40
giornate di lavoro;
la terza rata di saldo, pari al 40% dell’importo lordo contrattuale, al termine delle 62
giornate di lavoro.
Tutti i pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolari fatture emesse
dall’Impresa, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura e di tutti i
documenti necessari alla liquidazione da parte del Committente.
Il pagamento è altresì subordinato all’ottenimento del Documento Unico di Regolarità
Contributiva – DURC –.
L'impresa è tenuta a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle
modalità di pagamento, in difetto di tale notificazione e anche se la variazione fosse
pubblicata nei modi di legge, l' Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i
pagamenti eseguiti.
Eventuali penalità, di cui all’art. 15 del presente capitolato, verranno riscosse liquidando
l’importo della fattura detratto degli importi delle penali.
Art. 11. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle
clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, il
pagamento all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione del
servizio.
Art. 12. - RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
L’aggiudicatario si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le
disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 81/2009 e del Decreto Legislativo n. 626/94
e successive modificazioni e integrazioni.
L’aggiudicatario è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati
eventualmente alle persone o alla cose, tanto al committente che a terzi, in dipendenza
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.
L’aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in
base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e
assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.
L’aggiudicatario si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati
nel servizio del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla categoria e nella località in
cui si svolgono le prestazioni.
Qualora l’Ente appaltante riscontrasse direttamente o per segnalazione dell’Ispettorato
del Lavoro, violazione alle disposizioni in materia di obblighi contrattuali verso i propri
dipendenti impiegati nel servizio, comunicherà all’impresa e se del caso anche
all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione fino al
20% dell’importo contrattuale sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti se la
fornitura è stata ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa delle somme
accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato
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accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti e l’impresa non può
vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
Art. 13. - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui agli articoli precedenti, saranno a carico dell’Impresa gli oneri ed
obblighi seguenti:
1.
l’onere, a proprie spese, di munirsi di ogni autorizzazione e di eventuali permessi o
licenze per l’espletamento di tutti servizi oggetto del presente capitolato, sollevando
l’Amministrazione Provinciale da ogni onere e gravame di qualsiasi genere; la verifica del
possesso di tali autorizzazioni, permessi o licenze, sarà ad esclusivo carico dell’Impresa
appaltatrice che si assumerà, perciò, ogni responsabilità, civile e penale, derivante dalla
inosservanza delle leggi e norme in merito, esonerando l’Amministrazione Provinciale da
qualsiasi responsabilità;
2.
l’osservanza delle norme derivante dalle vigente leggi e decreti relativi alle
assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione
involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o
che potranno intervenire in corso di appalto. In particolare l’Impresa è chiamata
all’osservanza delle norme di cui a i decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547 e 7 gennaio 1956, n. 164 circa la prevenzione contro gli infortuni;
3.
la corresponsione di paghe e stipendi e conseguenti indennità accessorie non
inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro ai sensi della legge 20/5/1970, n. 300 e di
quanto altresì previsto al riguardo dalla legge 19/3/1990, n. 55 e successive
modificazioni. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia
accertata dall’Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro,
l’Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sulle fatture di pagamento,
previa diffida all’Impresa a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o,
comunque, a definire la vertenza con il lavoratore, senza che ciò possa dar titolo a
risarcimento di danni o pagamento di interessi sulle somme trattenute;
4.
comunicare all’atto della consegna dei servizi la posizione assicurativa presso i
seguenti Istituti assicurativi: INAIL e INPS;
5.
il risarcimento di eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei
lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone , restando liberi
ed indenni l’Ente appaltante, i Tecnici incaricati dalla provincia e i Comuni interessati;
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l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e
l’incolumità degli operai e delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio
ricadrà, pertanto, esclusivamente sull’impresa, restandone sollevata l’Amministrazione
Provinciale, i Tecnici incaricati dalla Provincia e i Comuni interessati.
L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose,
conseguenti all’espletamento del servizio per il fatto proprio o dei suoi dipendenti e
collaboratori anche esterni, sollevando l’Ente provinciale da qualsiasi obbligazione nei
confronti di terzi. Tutte le opere ed i materiali che si rendessero occorrenti per la
riparazione dei danni in questione saranno a carico dell’Appaltatore, e così pure il
risarcimento degli eventuali danni consequenziali alla loro esecuzione.
Art. 14. - DIVIETO CESSIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
E’ vietato alla ditta aggiudicataria cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio
oggetto del presente capitolato, pena l’immediata risoluzione del contratto con perdita
della cauzione e con diritto alla ripetizione dei danni arrecati, mediante blocco
dell’eventuale credito corrispondente, fino a definizione della controversia.
Dal predetto divieto è escluso l’eventuale subappalto dichiarato in fase di presentazione
dell’offerta, precisando che l’impresa aggiudicataria non potrà subappaltare una quota
superiore al 30% dell’importo contrattuale.
Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e priva di effetti nei
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rapporti con l’Ente, salva la facoltà dell’Ente stesso di ritenere risoluto il contratto
medesimo oltre il risarcimento dei danni.
L’appaltatore non può sospendere il servizio con propria decisione in nessun caso,
nemmeno quando siano in atto controversie con l’Ente.
La sospensione del servizio unilaterale da parte dell’appaltatore costituisce inadempienza
contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dell’appaltatore
tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
Art. 15. - PENALI
Con riferimento a quanto disposto all’art. 3 per ogni giorno di eventuale ritardo del
Soggetto esecutore nell’inizio dei lavori, verrà applicata una penale pari a € 260,00=,
deducibile senza formalità dagli importi da liquidare.
Con riferimento a quanto disposto all’art 6.1.a), per ogni giornata o frazione della stessa
impiegata per l’effettuazione di operazioni in difformità alle disposizioni del capitolato,
verrà applicata una penale pari a € 260,00=, deducibile senza formalità dagli importi da
liquidare.
Con riferimento a quanto disposto all’art 6.1.a), ogni qual volta venga accertata dal
Committente la mancata predisposizione delle barriere di contenimento secondo le
disposizioni minime obbligatorie previste in tale punto del presente capitolato, verrà
applicata una penale pari a € 260,00= per ogni singolo evento accertato, deducibile
senza formalità dagli importi da liquidare.
Con riferimento a quanto disposto all’art 6.1.b) qualora il Committente dovesse accertare
che le operazioni sono state sospese dalla ditta, per effettuare degli interventi di
manutenzione ordinaria, senza darne preventiva comunicazione nei modi di cui sopra,
verrà applicata una penale di € 130,00= per ogni singolo evento accertato, deducibile
senza formalità dagli importi da liquidare, fermo restando l’obbligo per la ditta di
recuperare tutte le ore non lavorate.
Con riferimento a quanto disposto all’art 6.2 nel caso in cui venisse accertato dal
Committente il mancato rispetto degli orari di lavoro, senza che da parte della ditta ne sia
stata data comunicazione via fax nei modi sopra descritti, verrà applicata la penale di €
52,00= per ogni ora non lavorata, deducibile senza formalità dagli importi da liquidare,
fermo restando l’obbligo per la ditta di recuperare tutte le ore non lavorate.
Eventuali inosservanze degli obblighi assunti verranno contestate direttamente alla ditta
appaltatrice, la quale si impegna per il ripristino del rispetto delle clausole contrattuali.
Ove si verifichino altre inadempienze contrattuali non contemplate nei commi precedenti,
comunque relative all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, sarà
applicata dal Committente, in ragione della loro gravità, una penale rapportata all’importo
delle prestazioni non eseguite o eseguite in tempi o modi non previsti, fino ad un
massimo del dieci percento dell’importo contrattuale, deducibile senza formalità dagli
importi da liquidare.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Ente non compenserà la prestazione non
eseguita, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
In caso di recidiva o in caso di episodi gravi, il Committente si riserva la facoltà di
rescindere il contratto e di affidare le prestazioni oggetto del presente capitolato ad altra
ditta, addebitando al Soggetto esecutore inadempiente le maggiori spese e i danni subiti.
L’applicazione delle penali sarà deducibile senza formalità dagli importi da liquidare
Art. 16. - RISOLUZIONE
Nel caso di comprovate e gravi infrazioni contestate dall’Ente, senza che la ditta si adegui
a quanto richiesto, ovvero al reiterato manifestarsi delle fattispecie ipotizzate di cui
all’articolo precedente, e al mancato rispetto delle disposizioni indicate dal Committente,
dovendosi ritenere tale comportamento assolutamente lesivo e pregiudiziale al buon
andamento del rapporto negoziale, l’Ente si riserva il diritto di dichiarare risolto il
contratto, con riserva al risarcimento dei danni mediante comunicazione con lettera
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raccomandata a/r. ed eventuale affidamento a terzi in danno all’impresa aggiudicataria.
Passati 10 giorni dal termine indicato all’art. 3, senza che siano state avviate le
operazioni di sfalcio, l’Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di rescindere il
contratto affidando i lavori oggetto del presente capitolato ad altra ditta, con addebito al
Soggetto esecutore inadempiente delle maggiori spese e dei danni subiti.
Art. 17. - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Sulla base dei sopralluoghi eseguiti ai sensi dell’art. 9, la Provincia rilascerà ad
ultimazione del servizio, entro i termini di legge, certificato di regolare esecuzione, onde
poter procedere successivamente allo svincolo della cauzione definitiva.
Art. 18. - CONSEGNA DEI SERVIZI
L’impresa aggiudicataria è obbligata a presentarsi ad effettuare la immediata esecuzione
del servizio, anche in pendenza della stipula e dell’approvazione del relativo contratto e
del previsto deposito della cauzione di garanzia dell’appalto.
Art. 19. - VARIAZIONI DELL’APPALTO
In seguito all’emanazione di nuovi provvedimenti legislativi o al verificarsi di nuove
strategie dell’Ente provinciale riferite alla categoria del presente appalto o nel caso in cui
intervengano variazioni delle circostanze e dei presupposti (ad esempio, entità e durata
della crescita delle piante acquatiche oggetto dello sfalcio) sulla base delle quali sono
state definite le modalità di svolgimento dei lavori indicate nel presente capitolato, la
Provincia di Lecco si riserva la facoltà di chiedere alla ditta appaltatrice di variare le
prestazioni oggetto del contratto, sempre nell’ambito dei servizi analoghi a quelli oggetto
dell’appalto, senza che la ditta possa nulla pretendere per le variazioni che dovessero
eventualmente essere richieste, fermo restando che il corrispettivo non potrà subire
variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 20%.
Art. 20. - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo e di
ottemperare, in ogni caso agli obblighi di cui alla D.Lgs. 30 giugno 2006 n.196 “Codice in
materia di protezione di dati personali”.
ART. 21. - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto è stipulato ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 163/2006.
La stipulazione del contratto è subordinata all’accertamento della mancanza di cause
ostative all’affidamento dell’appalto, come previsto dal D.Lgs 163/2006.
L’aggiudicatario dovrà procedere alla stipulazione del contratto nella forma pubblica
amministrativa entro il termine che gli verrà fissato dall’Amministrazione appaltante,
consegnando tutti i documenti richiesti.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono
a carico della Ditta appaltatrice
Resta inteso che, mentre l’aggiudicatario è vincolato sin dal momento dell’aggiudicazione
agli obblighi assunti attraverso e per il fatto della presentazione dell’offerta, il contratto
sarà invece impegnativo per l’Amministrazione appaltante solo quando il provvedimento
di aggiudicazione sarà dichiarato esecutivo.
Qualora la ditta aggiudicataria non provvederà al versamento della cauzione,
al
pagamento delle spese contrattuali e a quanto richiesto o non si presenterà alla
stipulazione del contratto nel giorno stabilito, l’Amministrazione Provinciale avrà la facoltà
di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione procedendo nei modi previsti dall’art. 5
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della Legge n. 687 del 8/10/1984 fermo restando la richiesta delle spese per la
celebrazione di nuova gara.
Art. 22. - CAUZIONE
Alla Ditta partecipante alla gara è richiesta, in fase di presentazione dell’offerta, una
cauzione provvisoria nella misura del 2% del prezzo indicato come base d’asta.
Tale cauzione deve essere costituita secondo le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs
163/2006.
Al momento della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà costituire garanzia
fidejussoria definitiva con le modalità previste dall’art. 75 del Decreto citato.
Per le modalità di prestazione della cauzione definitiva si rimanda al punto 15) del
Disciplinare di gara.
Art. 23. - ASSOCIAZIONE D’IMPRESA/CONSORZI
Per le modalità di costituzione e partecipazione in consorzio/raggruppamento
temporaneo d’impresa si rinvia agli art. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006 e a quanto
previsto al punto 6) del Disciplinare di gara.
Nel caso di partecipazione in associazione/consorzio d’impresa devono essere prodotti
tutti i documenti previsti dalle disposizioni richiamate.
Art. 24. - I.V.A.
Si dà atto che le prestazioni del presente capitolato sono soggette ad I.V.A.
Art. 25. - CONTROVERSIE
In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al
foro di Lecco.
Art. 26. - DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non contemplato dal presente capitolato e a completamento delle disposizioni
in esso contenute, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti.
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