comune di finale ligure

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comune di finale ligure
COMUNE DI FINALE LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA
<<Riviera delle Palme >>
SETTORE SICUREZZA URBANA
POLIZIA MUNICIPALE
N. di Prot. del
/
ORDINANZA N. 79
OGGETTO: Regolamentazione della circolazione da parte di cicloamatori, esecursionisti
e cavalieri su strade comunali, vicinali, sentieri o altre strade ad uso pubblico
altrimenti denominate, con fondo naturale ocomunque ubicate in aree rurali
fuori dai centri abitati - Rettifica.
IL SINDACO
VISTO l’art. 2 del Codice della Strada – Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive integrazioni e
modificazioni – che ai fini dell’applicazione delle relative norme definisce genericamente quale “strada” l’area ad uso
pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
VISTO il comma 1 numero 48 dell’art 3 del C.d.S. che definisce il “Sentiero (o Mulattiera o Tratturo)” quale:
“strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali”;
VISTO il comma 1 numero 52 dell’art. 3 del C.d.S. che definisce la “Strada Vicinale (o Poderale o di
Bonifica)” quale: “strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico”;
VISTO il comma 6 lett.“d” dell’art. 2 C.d.S. il quale prevede, ai fini dell’applicazione delle norme del Codice,
che le strade vicinali siano assimilate alle strade comunali;
VISTO il comma 4 dell’art. 14 C.d.S. che prevede per le strade vicinali l’affidamento al Comune dei poteri
dell’ente proprietario previsti dalle norme del Codice;
VISTO il comma 4 dell’art. 6 C.d.S. per il quale l’ente proprietario della strada, ai fini della regolamentazione
della circolazione fuori dai centri abitati, può disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumita' pubblica ovvero per urgenti e improrogabili
motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico, nonchè stabilire obblighi, divieti e
limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di
utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
VISTO il comma 1 lett. “e” dell’art.21 della Legge 11 febbraio 1992, n.157 che prescrive il divieto
dell’esercizio venatorio a distanza inferiore a 50 metri da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed
interpoderali;
VISTO il comma 1 lett. “f” del citato art. 21 che prescrive il divieto di sparare da distanza inferiore a 150 metri
con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima
in caso di uso di altre armi, in direzione di strade carrozzabili, sempre eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
VISTE le normative urbanistiche e di tutela paesaggistico-ambientale vigenti;
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
ATTESA la rilevante diffusione sul territorio comunale della circolazione su strade a fondo naturale o
comunque su strade rurali fuori dai centri abitati, da parte di pedoni, veicoli ed animali;
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CONSIDERATA l’assenza di specifiche norme per la circolazione su dette strade, in particolare da parte di
cicloamatori, escursionisti e cavalieri;
RITENUTA, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, la necessità di provvedere alla
regolamentazione della circolazione, fuori dai centri abitati, su strade comunali, vicinali, sentieri ed altre strade ad uso
pubblico altrimenti denominate, comunque destinate alla circolazione delle categorie di utenti sopra indicate;
VISTI i Codici di autoregolamentazione della National Off Road Bicycle Association (NORBA) e
dell’International Mountain Bicycling Association (IMBA);
SENTITE le Associazioni Sportive aderenti alla Consulta dell’Outdoor, le Associazioni Venatorie, le
Organizzazioni Professionali Agricole, le Associazioni economiche di categoria e le Associazioni di protezione
ambientale legalmente riconosciute;
ACQUISITO il parere della I Commissione Consiliare nelle sedute tenutesi in data 17 e 27 febbraio 2012;
ORDINA
1.
La circolazione da parte di cicloamatori, escursionisti e cavalieri su strade comunali, vicinali, sentieri o
altre strade ad uso pubblico altrimenti denominate, con fondo naturale o comunque ubicate in aree rurali
fuori dai centri abitati, è regolata, oltre che dalle norme del Codice della Strada, dalla presente
Ordinanza.
2.
L’impiego delle Mountain Bike o comunque dei cicli rientranti nella nozione di cui all’art. 50 del Cd.S.
è consentito su tutte le strade pubbliche e ad uso pubblico del territorio comunale, nel rispetto delle
norme di cui al Codice della Strada e segnatamente degli artt. 9, 68, 145 e 182 , nonché dell’art. 377 del
Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
3.
Durante il periodo di caccia al cinghiale così come previsto dal Calendario Venatorio Provinciale, al
termine del centro abitato su strade comunali e provinciali, il Comando di Polizia Municipale
provvederà all’installazione di idonea segnaletica che avverta del possibile esercizio sul territorio di
battute di caccia al cinghiale nei giorni di Mercoledì e Domenica.
4.
Al termine del periodo indicato all’articolo precedente il Comando di Polizia Municipale disporrà la
rimozione o comunque l’eliminazione delle prescritte indicazioni stradali.
5.
Nel periodo previsto dal precedente articolo 3 i componenti le squadre di cacciatori di cui all’art. 35
della Legge Regionale 01 luglio 1994 n. 29, validamente costituite ai sensi della relativa normativa per
ciascun ambito, hanno l’obbligo di apporre lungo le immediate strade di accesso alla zona in cui è in
corso una battuta di caccia al cinghiale un’idonea segnaletica, con dimensioni non inferiori al formato
A4, che avverta dello svolgimento della stessa.
6.
Nelle zone classificate a rischio agricolo le squadre di cacciatori hanno comunque l’obbligo di
provvedere all’apposizione della prescritta segnaletica anche se la battuta di caccia ha corso al di fuori
del periodo sopraindicato.
7.
In ogni caso al termine della battuta di caccia dette squadre dovranno provvedere alla rimozione della
prescritta segnaletica.
8.
Degli obblighi di cui agli artt. 5, 6 e 7 della presente Ordinanza è responsabile il caposquadra ovvero il
suo delegato qualora lo stesso non partecipi alla battuta.
9.
Le discipline ciclistiche “Gravity”, comunque denominate (Downhill, Free Ride, etc.), caratterizzate
dall’utilizzo prevalente di percorsi in discesa con significative pendenze, possono essere esercitate
esclusivamente lungo i percorsi di cui all’Allegato 1, i cui principali accessi dovranno essere
adeguatamente segnalati. In tali percorsi i ciclisti dovranno comunque osservare idonee misure di
prudenza ed in ogni caso adottare tutte le cautele necessarie e possibili ad evitare danni a persone, cose
o animali.
10. Sui percorsi di cui all’articolo precedente, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, è vietata la circolazione a
pedoni, animali e a veicoli diversi da quelli previsti dall’art. 2. La circolazione dei veicoli di cui
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all’art.2, sugli stessi percorsi, è consentita esclusivamente all’interno del tracciato esistente e nella sola
direzione discendente.
11. Nelle immediate vicinanze dei tracciati destinati alle discipline “Gravity” dovranno comunque essere
disponibili percorsi alternativi per il traffico pedonale e l’accesso ai fondi finitimi.
12. Tra i percorsi riservati di cui all’art. 9 non è ammessa l’inclusione di tratti stradali destinati alla
circolazione veicolare.
13. In tutte le altre strade pubbliche di cui all’art. 1 è vietato l’esercizio delle discipline ciclistiche di tipo
“Gravity”.
14. Sulle strade pubbliche di cui all’art. 1 i ciclisti, oltre al rispetto di quanto previsto dalle norme del
Codice della Strada, hanno l’obbligo di: a) procedere a passo d’uomo in corrispondenza di intersezioni
stradali, abitazioni e fabbricati in genere; b) dare la precedenza a pedoni, animali e macchine agricole;
c) rallentare ed usare cautela nell’avvicinare e superare altri utenti della strada già presenti lungo il
percorso; d) moderare la velocità ed affrontare curve, o comunque tratti con scarsa visibilità,
prevedendo l’incontro con altri utenti della strada; e) percorrere l’evidente tracciato della strada, senza
incursioni sui fondi adiacenti; f) preservare la vegetazione circostante evitandone ogni calpestio; g)
evitare il transito ove le condizioni del suolo possano determinare fenomeni erosivi; h) evitare
comunque ogni comportamento che possa determinare danni alla strada, ai fondi e alla vegetazione
circostante i) non abbandonare alcun genere di rifiuto; l) rispettare le proprietà pubbliche e private poste
lungo il percorso; m) adottare comunque ogni comportamento utile ad evitare danni a persone, cose ed
animali.
15. Salvo quanto previsto da Leggi e Regolamenti, il transito di animali, pedoni e dei veicoli di cui all’art. 2
su strade e fondi privati, sui quali non sussista una servitù di uso pubblico, è subordinato al consenso del
proprietario.
16. Salvo quanto previsto dall’art. 9 del Codice della Strada, in ogni caso, è fatto obbligo agli organizzatori
delle competizioni debitamente autorizzate di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, con la
contestuale rimozione di bande segnaletiche, picchetti, barriere, indicazioni varie ed in generale di ogni
rifiuto prodotto e disperso nell’ambiente.
17. Il Comando di Polizia Municipale provvederà annualmente, entro il 31 Marzo, all’eventuale
aggiornamento dell’ Allegato 1 ed alla successiva pubblicazione entro la stessa data all’Albo Pretorio
on line.
18. Questo atto annulla e sostituisce la precedente ordinanza n. 74 del 30.03.2012.
DISPONE
CHE la presente Ordinanza sia inviata alla Provincia di Savona, alle Associazioni Sportive aderenti alla
Consulta dell’Outdoor, alle locali Associazioni Venatorie, Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni di
protezione ambientale ed Associazioni economiche di categoria;
CHE la stessa venga tradotta in lingua inglese e tedesca nella parte dispositiva e pubblicata con idonea evidenza
anche sul sito www.comunefinaleligure.it;
CHE nei tratti dei percorsi oggetto di questo atto quando corrano contigui ad abitazioni, ovvero quando
accedano a tratti urbani, così come i passaggi potenzialmente più rischiosi per la presenza di svolte repentine,
intersezioni con altri percorsi, etc., siano assistiti da segnaletica stradale volta a richiamare la condotta prudente dei
veicoli;
CHE copia di questo atto sia trasmessa ai soggetti che svolgono compiti di polizia amministrativa presso i
luoghi oggetto di ordinanza.
AVVERTE
CHE a norma dell’art. 3/IV, della Legge n. 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60
giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel
termine di 120 giorni.
CHE in relazione al disposto dell’art. 37/III del CdS, dec. lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere
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presentato ricorso da chiunque ne abbia interesse per quanto riguarda l’apposizione della segnaletica al Ministro dei
LL.PP. nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione del CdS, DPR n. 495/1992.
Finale Ligure, 05/04/2012
F.to IL SINDACO
(Dott. Flaminio RICHERI VIVALDI PASQUA)
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