comune di finale ligure
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COMUNE DI FINALE LIGURE PROVINCIA DI SAVONA <<Riviera delle Palme >> SETTORE SICUREZZA URBANA POLIZIA MUNICIPALE N. di Prot. del / ORDINANZA N. 79 OGGETTO: Regolamentazione della circolazione da parte di cicloamatori, esecursionisti e cavalieri su strade comunali, vicinali, sentieri o altre strade ad uso pubblico altrimenti denominate, con fondo naturale ocomunque ubicate in aree rurali fuori dai centri abitati - Rettifica. IL SINDACO VISTO l’art. 2 del Codice della Strada – Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive integrazioni e modificazioni – che ai fini dell’applicazione delle relative norme definisce genericamente quale “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali; VISTO il comma 1 numero 48 dell’art 3 del C.d.S. che definisce il “Sentiero (o Mulattiera o Tratturo)” quale: “strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali”; VISTO il comma 1 numero 52 dell’art. 3 del C.d.S. che definisce la “Strada Vicinale (o Poderale o di Bonifica)” quale: “strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico”; VISTO il comma 6 lett.“d” dell’art. 2 C.d.S. il quale prevede, ai fini dell’applicazione delle norme del Codice, che le strade vicinali siano assimilate alle strade comunali; VISTO il comma 4 dell’art. 14 C.d.S. che prevede per le strade vicinali l’affidamento al Comune dei poteri dell’ente proprietario previsti dalle norme del Codice; VISTO il comma 4 dell’art. 6 C.d.S. per il quale l’ente proprietario della strada, ai fini della regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati, può disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumita' pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico, nonchè stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; VISTO il comma 1 lett. “e” dell’art.21 della Legge 11 febbraio 1992, n.157 che prescrive il divieto dell’esercizio venatorio a distanza inferiore a 50 metri da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; VISTO il comma 1 lett. “f” del citato art. 21 che prescrive il divieto di sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di strade carrozzabili, sempre eccettuate le strade poderali ed interpoderali; VISTE le normative urbanistiche e di tutela paesaggistico-ambientale vigenti; VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; ATTESA la rilevante diffusione sul territorio comunale della circolazione su strade a fondo naturale o comunque su strade rurali fuori dai centri abitati, da parte di pedoni, veicoli ed animali; Via Pertica, 29 – Tel. 019.689011 – Fax 019.680135 – Codice Fiscale e Partita IVA: 00318330099 www.comunefinaleligure.it – e-mail: [email protected] CONSIDERATA l’assenza di specifiche norme per la circolazione su dette strade, in particolare da parte di cicloamatori, escursionisti e cavalieri; RITENUTA, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, la necessità di provvedere alla regolamentazione della circolazione, fuori dai centri abitati, su strade comunali, vicinali, sentieri ed altre strade ad uso pubblico altrimenti denominate, comunque destinate alla circolazione delle categorie di utenti sopra indicate; VISTI i Codici di autoregolamentazione della National Off Road Bicycle Association (NORBA) e dell’International Mountain Bicycling Association (IMBA); SENTITE le Associazioni Sportive aderenti alla Consulta dell’Outdoor, le Associazioni Venatorie, le Organizzazioni Professionali Agricole, le Associazioni economiche di categoria e le Associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute; ACQUISITO il parere della I Commissione Consiliare nelle sedute tenutesi in data 17 e 27 febbraio 2012; ORDINA 1. La circolazione da parte di cicloamatori, escursionisti e cavalieri su strade comunali, vicinali, sentieri o altre strade ad uso pubblico altrimenti denominate, con fondo naturale o comunque ubicate in aree rurali fuori dai centri abitati, è regolata, oltre che dalle norme del Codice della Strada, dalla presente Ordinanza. 2. L’impiego delle Mountain Bike o comunque dei cicli rientranti nella nozione di cui all’art. 50 del Cd.S. è consentito su tutte le strade pubbliche e ad uso pubblico del territorio comunale, nel rispetto delle norme di cui al Codice della Strada e segnatamente degli artt. 9, 68, 145 e 182 , nonché dell’art. 377 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. 3. Durante il periodo di caccia al cinghiale così come previsto dal Calendario Venatorio Provinciale, al termine del centro abitato su strade comunali e provinciali, il Comando di Polizia Municipale provvederà all’installazione di idonea segnaletica che avverta del possibile esercizio sul territorio di battute di caccia al cinghiale nei giorni di Mercoledì e Domenica. 4. Al termine del periodo indicato all’articolo precedente il Comando di Polizia Municipale disporrà la rimozione o comunque l’eliminazione delle prescritte indicazioni stradali. 5. Nel periodo previsto dal precedente articolo 3 i componenti le squadre di cacciatori di cui all’art. 35 della Legge Regionale 01 luglio 1994 n. 29, validamente costituite ai sensi della relativa normativa per ciascun ambito, hanno l’obbligo di apporre lungo le immediate strade di accesso alla zona in cui è in corso una battuta di caccia al cinghiale un’idonea segnaletica, con dimensioni non inferiori al formato A4, che avverta dello svolgimento della stessa. 6. Nelle zone classificate a rischio agricolo le squadre di cacciatori hanno comunque l’obbligo di provvedere all’apposizione della prescritta segnaletica anche se la battuta di caccia ha corso al di fuori del periodo sopraindicato. 7. In ogni caso al termine della battuta di caccia dette squadre dovranno provvedere alla rimozione della prescritta segnaletica. 8. Degli obblighi di cui agli artt. 5, 6 e 7 della presente Ordinanza è responsabile il caposquadra ovvero il suo delegato qualora lo stesso non partecipi alla battuta. 9. Le discipline ciclistiche “Gravity”, comunque denominate (Downhill, Free Ride, etc.), caratterizzate dall’utilizzo prevalente di percorsi in discesa con significative pendenze, possono essere esercitate esclusivamente lungo i percorsi di cui all’Allegato 1, i cui principali accessi dovranno essere adeguatamente segnalati. In tali percorsi i ciclisti dovranno comunque osservare idonee misure di prudenza ed in ogni caso adottare tutte le cautele necessarie e possibili ad evitare danni a persone, cose o animali. 10. Sui percorsi di cui all’articolo precedente, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, è vietata la circolazione a pedoni, animali e a veicoli diversi da quelli previsti dall’art. 2. La circolazione dei veicoli di cui Via Pertica, 29 – Tel. 019.689011 – Fax 019.680135 – Codice Fiscale e Partita IVA: 00318330099 www.comunefinaleligure.it – e-mail: [email protected] all’art.2, sugli stessi percorsi, è consentita esclusivamente all’interno del tracciato esistente e nella sola direzione discendente. 11. Nelle immediate vicinanze dei tracciati destinati alle discipline “Gravity” dovranno comunque essere disponibili percorsi alternativi per il traffico pedonale e l’accesso ai fondi finitimi. 12. Tra i percorsi riservati di cui all’art. 9 non è ammessa l’inclusione di tratti stradali destinati alla circolazione veicolare. 13. In tutte le altre strade pubbliche di cui all’art. 1 è vietato l’esercizio delle discipline ciclistiche di tipo “Gravity”. 14. Sulle strade pubbliche di cui all’art. 1 i ciclisti, oltre al rispetto di quanto previsto dalle norme del Codice della Strada, hanno l’obbligo di: a) procedere a passo d’uomo in corrispondenza di intersezioni stradali, abitazioni e fabbricati in genere; b) dare la precedenza a pedoni, animali e macchine agricole; c) rallentare ed usare cautela nell’avvicinare e superare altri utenti della strada già presenti lungo il percorso; d) moderare la velocità ed affrontare curve, o comunque tratti con scarsa visibilità, prevedendo l’incontro con altri utenti della strada; e) percorrere l’evidente tracciato della strada, senza incursioni sui fondi adiacenti; f) preservare la vegetazione circostante evitandone ogni calpestio; g) evitare il transito ove le condizioni del suolo possano determinare fenomeni erosivi; h) evitare comunque ogni comportamento che possa determinare danni alla strada, ai fondi e alla vegetazione circostante i) non abbandonare alcun genere di rifiuto; l) rispettare le proprietà pubbliche e private poste lungo il percorso; m) adottare comunque ogni comportamento utile ad evitare danni a persone, cose ed animali. 15. Salvo quanto previsto da Leggi e Regolamenti, il transito di animali, pedoni e dei veicoli di cui all’art. 2 su strade e fondi privati, sui quali non sussista una servitù di uso pubblico, è subordinato al consenso del proprietario. 16. Salvo quanto previsto dall’art. 9 del Codice della Strada, in ogni caso, è fatto obbligo agli organizzatori delle competizioni debitamente autorizzate di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, con la contestuale rimozione di bande segnaletiche, picchetti, barriere, indicazioni varie ed in generale di ogni rifiuto prodotto e disperso nell’ambiente. 17. Il Comando di Polizia Municipale provvederà annualmente, entro il 31 Marzo, all’eventuale aggiornamento dell’ Allegato 1 ed alla successiva pubblicazione entro la stessa data all’Albo Pretorio on line. 18. Questo atto annulla e sostituisce la precedente ordinanza n. 74 del 30.03.2012. DISPONE CHE la presente Ordinanza sia inviata alla Provincia di Savona, alle Associazioni Sportive aderenti alla Consulta dell’Outdoor, alle locali Associazioni Venatorie, Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni di protezione ambientale ed Associazioni economiche di categoria; CHE la stessa venga tradotta in lingua inglese e tedesca nella parte dispositiva e pubblicata con idonea evidenza anche sul sito www.comunefinaleligure.it; CHE nei tratti dei percorsi oggetto di questo atto quando corrano contigui ad abitazioni, ovvero quando accedano a tratti urbani, così come i passaggi potenzialmente più rischiosi per la presenza di svolte repentine, intersezioni con altri percorsi, etc., siano assistiti da segnaletica stradale volta a richiamare la condotta prudente dei veicoli; CHE copia di questo atto sia trasmessa ai soggetti che svolgono compiti di polizia amministrativa presso i luoghi oggetto di ordinanza. AVVERTE CHE a norma dell’art. 3/IV, della Legge n. 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni. CHE in relazione al disposto dell’art. 37/III del CdS, dec. lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere Via Pertica, 29 – Tel. 019.689011 – Fax 019.680135 – Codice Fiscale e Partita IVA: 00318330099 www.comunefinaleligure.it – e-mail: [email protected] presentato ricorso da chiunque ne abbia interesse per quanto riguarda l’apposizione della segnaletica al Ministro dei LL.PP. nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione del CdS, DPR n. 495/1992. Finale Ligure, 05/04/2012 F.to IL SINDACO (Dott. Flaminio RICHERI VIVALDI PASQUA) Via Pertica, 29 – Tel. 019.689011 – Fax 019.680135 – Codice Fiscale e Partita IVA: 00318330099 www.comunefinaleligure.it – e-mail: [email protected]