L`ORGANIZZAZIONE DELL`ATTIVITA` DEI DIPARTIMENTI DI

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L`ORGANIZZAZIONE DELL`ATTIVITA` DEI DIPARTIMENTI DI
Allegato A
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REGIONE TOSCANA Giunta Regionale
Area Sistema regionale di prevenzione collettiva
L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'
DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE
IN RELAZIONE ALLO SPORTELLO UNICO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
L'organizzazione dell'attività dei Dipartimenti di Prevenzione in relazione al SUAP
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L'organizzazione dell'attività dei Dipartimenti di Prevenzione in relazione al SUAP
1. INTRODUZIONE
I principi di economicità, semplificazione e trasparenza delle procedure
amministrative, stabiliti nell'ormai nota Legge 241/90 e ripresi, con rinnovato vigore,
dal cosiddetto "pacchetto Bassanini", impongono una completa rivisitazione delle
procedure di rilascio di pareri, nulla osta o altri atti di consenso comunque denominati
da parte del Dipartimento di Prevenzione.
La normativa di riferimento, ovvero il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 ed il DPR 20
ottobre 1998 n.447 come modificato dal D.P.R. 440/00, prevede, come innovazione
fondamentale, che la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle
relative concessioni o autorizzazioni edilizie, facciano capo ad un'unica struttura a
livello comunale: lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Il SUAP riconduce in un unico procedimento l'acquisizione dei diversi pareri, nulla
osta o atti di consenso comunque denominati, connessi all'esercizio di una
qualsivoglia attività produttiva, da parte dei cosiddetti Enti terzi.
Concorrono alla definizione del concetto di insediamento produttivo, utile all'attività
di valutazione preventiva in questione, la Legge 833/78 e il D.P.R. 447/98.
L'art. 20 della Legge 833 prevede una verifica della compatibilità dei progetti di
insediamenti industriali e delle attività produttive in genere con le esigenze di tutela
della salute della popolazione e dei lavoratori.
L'art. 1 del DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/00 classifica come impianti
produttivi le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole,
commerciali e artigiane, quelle turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e
dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazione.
Inoltre, in attuazione dell'art. 6 comma 6 del D.P.R. 447 la Regione Toscana ha
individuato (D.C.R. n. 248 del 21/09/99) gli impianti a struttura semplice, ovvero
quelli per i quali la realizzazione del progetto si intende autorizzata se entro 45 giorni
il SUAP non comunica le motivazioni del dissenso all'interessato.
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2. TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO
2.1. Procedimento Unico
Il D.Lgs. 112/98 stabilisce, all'art. 25, che "il procedimento amministrativo in
materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico" e che
"l'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela
ambientale e della sicurezza".
Il DPR 447/98, come modificato dal DPR 440/00, dispone che l'intero procedimento
sia affidato ad un'unica struttura alla quale gli interessati si rivolgono per tutti gli
adempimenti previsti dalla legge. Pertanto tutte le domande, volte al legittimo
esercizio di una qualsiasi attività produttiva, devono essere ricomprese nell'unica
procedura gestita dallo Sportello Unico per le Attività Produttive. Le altre
amministrazioni pubbliche, ovvero gli enti terzi, delle quali il SUAP può avvalersi
nelle forme concordate ed alle quali può affidare singoli atti istruttori del
procedimento, non possono rilasciare al singolo utente nessun tipo di atto, parere o
nulla osta anche a contenuto negativo. Eventuali atti di enti terzi devono essere sempre
ricondotti all'interno del procedimento unico comunale e rilasciati dal SUAP, pena la
loro nullità.
Pertanto l'attività del Dipartimento di Prevenzione finalizzata al rilascio di pareri
all’insediamento di attività produttive deve rapportarsi unicamente con il SUAP quale
esclusivo soggetto titolare e responsabile del procedimento.
Il DPR 447/98 prevede due tipologie di procedimento: semplificato e mediante
autocertificazione.
In entrambi i casi l'intervento del Dipartimento di Prevenzione deve essere
coordinato, integrato ed esaustivo rispetto alle diverse discipline di competenza.
La modulistica inerente le informazioni di competenza del Dipartimento deve essere
redatta alla luce dei nuovi schemi procedurali, concordata con le amministrazioni
comunali e tenendo conto dei criteri regionali ove presenti.
2.1.1. Procedimento semplificato
Il procedimento semplificato prevede che il cittadino presenti una domanda al
SUAP il quale invita ogni amministrazione a far pervenire i pareri, nulla osta o atti
di consenso comunque denominati (art. 4 D.P.R. 447/98).
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Il Dipartimento di Prevenzione rilascia il parere di competenza entro il termine
massimo di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del SUAP
(salvo procedura VIA) e partecipa alla eventuale conferenza di servizi convocata
dal responsabile del procedimento.
2.1.2. Procedimento mediante autocertificazione
Questa tipologia di procedimento prevede l'autocertificazione, da parte dei
professionisti congiuntamente ai titolari dell'impresa, della conformità dei progetti
alle singole prescrizioni contemplate dalle norme (art. 6 D.P.R. 447/98).
E' previsto il ricorso all’autocertificazione anche per gli aspetti inerenti la
sicurezza degli impianti, la tutela sanitaria e ambientale.
In questo caso il Dipartimento di Prevenzione ha il compito di verificare, allo stato
degli atti, la conformità dell’autocertificazione alla normativa vigente per le
materie di competenza.
La durata dell'intero procedimento è di 60 giorni o di 45 per le strutture semplici di
cui alla delibera C.R. n. 248 del 21/09/99. Entro tali termini il Dipartimento della
Prevenzione può esprimersi in merito ai contenuti dell'autocertificazione. Decorso
il termine massimo di 60 o 45 giorni, la realizzazione del progetto si intende
autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte (silenzio assenso).
2.1.2.1 Attività soggette a DIA (art. 6 comma 15)
Ai sensi dell’art.19 della L. 241/90, fatto espressamente salvo dall’art.6 comma
15 del DPR 447/98, nel caso in cui l’esercizio di una attività privata sia
soggetto ad atti autorizzativi di qualunque natura il cui rilascio dipende
esclusivamente dall’accertamento della sussistenza di determinati requisiti
stabiliti dalla legge, l’autorizzazione si intende sostituita da una denuncia di
inizio attività (DIA).
La DIA abilita il soggetto che la presenta all'esercizio immediato dell’attività,
ad esclusione di quelle fattispecie per le quali la legge ne preveda una efficacia
differita ad un termine espressamente stabilito.
Ricevuta la DIA il SUAP provvede a trasmetterla al Dipartimento di
Prevenzione per le verifiche di competenza entro i termini ordinari previsti per
il procedimento semplificato e di autocertificazione.
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Le modalità di verifica variano a seconda che la DIA esaurisca o meno gli atti
autorizzatori dell'intero procedimento unico piuttosto che un singolo
procedimento interno:
A) qualora la DIA esaurisca tutto il procedimento, ed essendo verosimile
prevedere che l’attività sia avviata, il Dipartimento procede alle verifiche di
competenza con le modalità che ritiene più opportune ivi incluso il sopralluogo;
B) qualora la DIA rappresenti soltanto parte degli adempimenti necessari per
l’esercizio dell’attività, essendo verosimile che questa non possa essere avviata
prima della conclusione dell'intero procedimento, il Dipartimento verifica
l’autocertificazione prodotta allo stato degli atti, analogamente a quanto accade
per il procedimento mediante autocertificazione.
Il SUAP comunica al Dipartimento quale dei due casi (A o B) ricorra nella
fattispecie trasmessa. In entrambi i casi il Dipartimento comunica al SUAP gli
esiti della verifica effettuata entro un termine da concordare con lo stesso SUAP
e comunque congruo a consentire l'adozione di eventuali provvedimenti.
La modulistica per la DIA è redatta e concordata con le amministrazioni
comunali, tenendo conto dei criteri regionali ove presenti.
3. COLLAUDO
L’art. 9 del DPR n. 447/98, in attuazione a quanto disposto dall'art. 25 co. 2 lett. h del
D.Lgs. 112/98, disciplina la procedura di collaudo per i casi in cui questo sia previsto
dalla normativa vigente specifica di settore. E' dunque importante sottolineare che
tanto l'art. 9 quanto l'art. 25 non estendono l'esperimento del collaudo a nuove
fattispecie, diverse da quelle previste dalle norme specifiche.
Nel dettaglio la norma richiamata fissa in proposito alcuni principi:
a) il collaudo viene esperito “quando sia previsto dalle norme vigenti”;
b) il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla
normativa vigente;
c) al collaudo “partecipano” i tecnici della struttura, la quale può avvalersi anche
del personale di altre amministrazioni;
d) l’impresa chiede alla struttura la fissazione della data del collaudo; in caso di
inerzia l’impresa può procedere autonomamente;
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e) il certificato di collaudo è rilasciato a cura e sotto la responsabilità del
collaudatore.
f) l’esito positivo del collaudo consente all’impresa l’inizio della propria attività.
I tecnici della struttura, o di altre amministrazioni, “partecipano” alle procedure di
collaudo per verificarne la regolarità delle operazioni a tutela dell'interesse pubblico.
Infatti in ambito di collaudo la struttura svolge esclusivamente un ruolo di stimolo e di
verifica della regolarità procedurale, senza intervenire direttamente nell'effettuazione
delle operazioni.
Il regista delle operazioni di collaudo, sul quale ricadono le responsabilità delle
operazioni e degli esiti del collaudo stesso, è il collaudatore.
Ne consegue che il Dipartimento di Prevenzione partecipa con propri operatori ad un
eventuale collaudo, su richiesta della struttura ed all'unico fine di verificare la
regolarità delle operazioni svolte dal collaudatore privato.
4. ORGANIZZAZIONE
Operando in ambito di procedimento unico è necessario che tutti i pareri o atti di
consenso comunque denominati, di competenza del Dipartimento di Prevenzione e
relativi alla stessa pratica, siano convogliati in un'unica procedura che deve
concludersi con un parere onnicomprensivo rilasciato allo Sportello Unico per le
Attività Produttive.
E' dunque opportuno individuare le modalità di collaborazione tra il SUAP e il
Dipartimento, nonché il sistema di relazioni interne al Dipartimento funzionale allo
svolgimento delle attività di competenza.
L'organizzazione del Dipartimento e delle Aree Funzionali ad esso afferenti deve
essere idonea a garantire:
-
la massima integrazione e il pieno coordinamento delle attività dipartimentali;
-
l'individuazione di un unico referente per ciascun SUAP;
-
l'unicità del procedimento, cioè la soluzione in un unico passaggio di più e
specifiche autorizzazioni, o atti di consenso comunque denominati;
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-
la trasparenza delle procedure;
-
la completezza del parere rispetto alle competenze del Dipartimento di
Prevenzione, a fronte dell'istanza inoltrata;
-
il rispetto dei termini previsti per la risposta alla struttura.
A questo scopo si definisce il ruolo del referente di Dipartimento per il SUAP e si
individuano modalità organizzative di supporto a tale ruolo.
4.1. Il referente del Dipartimento di Prevenzione per il SUAP
Il Dipartimento di Prevenzione interagisce con il SUAP attraverso un referente
all'uopo nominato. Il referente di Dipartimento è colui che prende in carico la pratica
ed ha la responsabilità del rispetto dei termini per l'invio al SUAP del parere o atto di
assenso comunque denominato.
E' il responsabile del procedimento di competenza del Dipartimento di Prevenzione ai
sensi della L.241/90; ha il compito di garantire l’espressione interdisciplinare del
parere e di coordinare in un unico procedimento i pareri o atti di assenso comunque
denominati qualora questi siano rilasciati dalle singole strutture organizzative del
Dipartimento.
Il referente collabora con il SUAP per la predisposizione di materiale informativo,
modulistica e quant'altro necessario a garantire l'unicità del procedimento. Collabora
inoltre con il SUP e con L'URP aziendale per garantire facilità di accesso, assistenza
all'utenza e trasparenza delle procedure.
Il referente di Dipartimento riceve la pratica dal SUAP, procede all'accettazione
previa valutazione della completezza formale e competenza ed avvia il procedimento
interno.
Attiva i gruppi operativi interdisciplinari eventualmente previsti, o le singole Unità
Funzionali competenti, secondo le modalità organizzative previste dall’atto interno
aziendale (regolamento della Azienda USL ovvero del Dipartimento di Prevenzione),
garantisce il rispetto dei termini del procedimento ed assicura l'interdisciplinarietà e
l'onnicomprensività del parere rilasciato al SUAP.
Infine trasmette al SUAP il parere, o atto di assenso comunque denominato.
In caso di Conferenza di servizi convocata dal SUAP, o di collaudo, il referente
assicura la partecipazione del Dipartimento di Prevenzione nominando uno o più
rappresentanti specificatamente incaricati.
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4.2. Le Commissioni interdisciplinari
Ciascun Dipartimento costituisce una o più commissioni per la valutazione
interdisciplinare delle pratiche inerenti gli insediamenti produttivi, valorizzando
l'esperienza dei Gruppi Operativi NIP. La commissione è costituita secondo i criteri
di massima integrazione delle competenze e delle professionalità presenti nel
Dipartimento. La commissione può strutturare proprie articolazioni tecniche deputate
ad esprimersi su specifiche tipologie di insediamenti produttivi presenti sul territorio.
Ciascuna Azienda USL definisce inoltre le modalità organizzative e le responsabilità
attraverso le quali sono assicurati il rispetto dei termini e la completezza delle
competenze tecniche di supporto al ruolo del referente dipartimentale per il SUAP.
Le nomine e l'organizzazione funzionale della Commissione sono definite dall'Azienda
USL con proprio atto del quale viene data informazione alla struttura competente del
Dipartimento Diritto alla Salute della Regione Toscana.
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