Richiesta di chiarimenti in sintesi circa l`applicazione dell`aliquota
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Richiesta di chiarimenti in sintesi circa l`applicazione dell`aliquota
CHIARIMENTO N. 3 Domanda: Richiesta di chiarimenti in sintesi circa l’applicazione dell’aliquota I.V.A. ridotta (10% lavori) sui beni oggetto della fornitura (art. 10 del Disciplinare di gara). Risposta: Si richiama anzitutto il contenuto del Disciplinare di Gara – art.10 (paragrafo “I.v.a. ridotta”) Nel quesito si citano due fattispecie, nuove costruzioni e ristrutturazioni; come riportato all’art.10 del Disciplinare (“nuova costruzione”) trattasi evidentemente della prima fattispecie, regolata quindi dal D.P.R. n.633/1972 (Istituzione e disciplina dell’Iva), tabella A, art.127 quinquies (opere) e sexies (fornitura di beni finiti) della parte III (aliquota 10%). Sull’interpretazione di questi articoli e del significato di “beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere”vi è una ampia giurisprudenza, pressochè costante ed univoca, nei seguenti termini: - beni (oggetto dell’installazione chiavi in mano con lavori) che ricadono nella definizione di componenti impiantistiche o apparecchiature “che non perdendo la propria individualità (beni finiti, smontabili e riutilizzabili in qualsiasi momento), sono destinate ad essere strutturalmente incorporate nell’edificio”. Questa Stazione Appaltante non nutre alcun dubbio in merito al fatto che le apparecchiature in oggetto possano essere definite come: Beni finiti – quindi non materie prime (es. cemento) o semilavorati (es. mattoni) - beni che non perdono la propria individualità e possano essere successivamente smontati; i pensili sono certamente beni finiti (né materiali, né semilavorati) non perdono la propria individualità dopo il montaggio, dal punto di vista merceologico, inventariale o tecnico-normativo; possono infine essere utilmente smontati; Beni strutturalmente incorporati nell’edificio (non arredi mobili) – “l’incorporazione” dei pensili con l’edificio pare del tutto evidente; tanto è vero che necessitano per l’installazione appositi lavori, predisposizioni, coordinamenti con il cantiere e con il resto delle opere; tanto più che si richiede una progettazione/relazione “strutturale”, per le azioni statiche e dinamiche, ed in connessione con le strutture dell’edificio coinvolte. Le ditte concorrenti hanno naturalmente facoltà di smentire tali argomentazioni, se ravvisassero nei propri prodotti, elementi non corrispondenti con quanto sopra esposto. Altrimenti, se non vi sono elementi in tal senso, valgono gli obblighi riportati nel citato Disciplinare. In merito, infine, alle note risoluzioni ministeriali (Direzione Generale Tasse) queste contengono esattamente quanto riportato (definizione di apparecchiature che “rientrano espressamente nella categoria di quante, pur non perdendo la propria individualità, sono destinate ad essere strutturalmente incorporate nell’edificio”); partendo da questo principio, ed in base ai quesiti allora presentati, la Direzione in oggetto ha individuato come apparecchiature incorporate nell’edificio TAC e MR (definite “apparecchi radiologici per diagnostica e terapia (TAC) apparecchi a risonanza magnetica nucleare (RMN)”, non invece altre (quali le lampade scialitiche: definite come “tavoli e unita' scialitiche per sale operatorie”) con la motivazione che “sono da considerare attrezzature sanitarie autonome che, al pari di altri beni (letti, tavoli, armadi) non costituiscono elementi strutturali degli immobili (gli esempi di tavoli, armadi, letti, non a caso riguardano solo beni “mobili” – le lampade scialitiche sono state trattate con i letti, in quanto erroneamente inserite in tal guisa dal richiedente. Va pertanto osservato che le dette risoluzioni: • valgono con riferimento ai principi generali ed alle “massime” di prassi (“rientrano espressamente nella categoria di quante, pur non perdendo la propria individualità, sono destinate ad essere strutturalmente incorporate nell’edificio”) • il valore della risoluzione riferita alla singola tipologia di apparecchiatura è da verificare sempre e comunque con riferimento a quanto sopra; esattamente come una TAC mobile (che è una TAC a tutti gli effetti) non può rientrare nella definizione di “apparecchiatura strutturalmente incorporata nell’edificio” (e dunque non si può applicare l’aliquota ridotta), si può facilmente ritenere una lampada scialitica (non portatile) come una fattispecie che non può essere equiparata come i citati beni mobili, bensì nella definizione di apparecchiatura strutturalmente incorporata (per la quale si può applicare l’aliquota ridotta) • IN NESSUN CASO SI PUO’ ESCLUDERE DALL’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA RIDOTTA UNA TIPOLOGIA DI APPARECCHIATURA PER IL SOLO MOTIVO CHE NON SIA MAI STATA PRESA INCONSIDERAZIONE NELLE RISOLUZIONI (che debbono essere comunque sempre considerate in relazione all’istanza presentata); esattamente come è consentito tutto ciò che non è espressamente vietato. • Pertanto la legge può e deve essere applicata, senza attendere le risoluzioni del Ministero o dell’attuale Agenzia delle Entrate. • In ultimo le risoluzioni ministeriali (o dell’Agenzia delle Entrate) rientrano esattamente nelle norme di rango inferiore, gerarchicamente secondarie, rispetto alle leggi e decreti nazionali (primarie). Ai sensi del Disciplinare di Gara alla ditta aggiudicatrice si richiede l’applicazione della norma di legge già citata, “senza pertanto richiedere all’A.O.U. ulteriori formalità (es. pareri dell’Agenzia delle Entrate, copia certificati, ecc.)”, in quanto non necessari. Pare infine evidente che i costi eventualmente derivanti da una istruttoria non richiesta, debbano necessariamente ricadere su chi decidesse di intraprenderla. Sempre tenendo conto della necessità di spiegare nel dettaglio aspetti di ingegneria biomedica a strutture di competenza giuridico - amministrativa, evidentemente prive di tali informazioni (il vocabolo pensile, nella vita quotidiana, ha ben altri significati). Orbassano, 23/05/2012