Testo_Unico_SME-2008 trasferimenti

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Testo_Unico_SME-2008 trasferimenti
Sme
Testo unico su trasferimenti
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REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI
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INDICE
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
ELENCO DEGLI ALLEGATI
CAPITOLO I- TRASFERIMENTO D’AUTORITA’
Pag. 1
CAPO I - Procedimento
1. Definizione
2. Livello decisionale
3. Modalità esecutive
4. Casi particolari
Capo II - Movimenti locali
1. Definizione
2. Presupposti
3. Modalità esecutive
Capo III - Memorie ostative
1. Definizione
2. Principi generali
3. Livello decisionale della determinazione
4. Modalità esecutive
CAPITOLO II – ISTANZE DI TRASFERIMENTO
CAPO I - Premessa
1. Definizione
2. Ambito soggettivo di applicazione e casistica
3.Tutela della privacy
4. Vincoli generali
CAPO II - Procedura per gli Ufficiali
1. Generalità
2. Livello decisionale/competenze
3. Modalità
4. Vincoli
CAPO III - Procedura per i Sottufficiali e VSP
1. Generalità
2. Modalità di attuazione
3. Istanze non ammissibili
CAPO IV - Rigetto dell’istanza
CAPO V - Casi particolari
Pag. 8
CAPITOLO III – TRANSITO IN FORZA POTENZIALE
Pag. 17
1. Definizione
2. Livello decisionale della determinazione
3. Caratteri generali
4. Modalità esecutive
CAPITOLO IV – POSIZIONE DI COMANDATO (ambito nazionale) Pag. 19
1. Definizione
2. Livello decisionale della determinazione
3. Modalità esecutive
POSIZIONE DI COMANDATO ALL’ESTERO
CAPITOLO V – PERSONALE GIUDICATO PARZIALMENTE NON IDONEO
AL SERVIZIO MILITARE INCONDIZIONATO
Pag. 21
CAPITOLO VI – ASSEGNAZIONE ALL’ARMA/SPECIALITA’ PER U. Pag. 22
1. Assegnazione all’arma
2. Assegnazione alla specialità
ASSEGNAZIONE ALL’ARMA/SPECIALITA’ PER U.
1. Ruolo Marescialli
2. Ruolo Sergenti
3. Varie
CAPITOLO VII – RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTUFFICIALI
Pag. 24
1. Premessa: concetto di riqualificazione e rispecializzazione
2. Vincoli, casistiche e condizioni di applicabilità
3. Procedure per la riqualificazione
CAPITOLO VIII – ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA CONTINUATIVA
Pag. 28
1. Definizione
2. Livello decisionale/competenze
3. Modalità esecutive
4. Attività aviolancistica fuori corpo all’estero
5. Mancato svolgimento dell’attività aviolancistica minima per causa di forza maggiore
CAPITOLO IX – ATTIVITA’ DI VOLO E CONNESSA AL VOLO
CAPO I - Generalità
1. Definizione
2. Livello Decisionale
CAPO II - Modalità esecutive
1. Requisiti
2. Procedura
3. Pianificazione, organizzazione ed esecuzione delle attività
Pag. 32
4. Mancato svolgimento dell’attività addestrativa minima
5. Varie
6. Disposizioni transitorie
CAPITOLO X – AGGIORNAMENTO SCIISTICO E/O ALPINISTICO DEL
PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE DELLE TRUPPE ALPINE CHE
NON PRESTA SERVIZIO NELL’AMBITO DEI COMANDI ED UNITA’ DELLE
TRUPPE ALPINE
Pag. 35
1. Definizione
2. Livello decisionale/competenze
3. Modalità esecutive
CAPITOLO XI – RICHIAMI E TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Pag. 37
CAPO I - Premessa
1. Definizione
2. Base normativa
3. Potestà autorizzativa
CAPO II - Richiami in servizio
1. Richiamo in servizio con assegni
2. Richiamo in servizio senza assegni
CAPO III - Procedura per il richiamo in servizio
1. Iter procedurale
2. Casi particolari
CAPO IV - Trattenimenti in servizio
CAPITOLO XII – PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO
Pag. 42
CAPO I - Generalità
CAPO II - Procedure
1. Competenze degli Enti/Comandi periferici
2. Linee di azione da adottare a seguito di pronunce giurisdizionali
CAPITOLO XIII – VARIE
Pag. 44
1. Assegnazione e nomina assistenti giudiziari
2. Istruttori di volo e di specialità
3. Decreti di comando presso altri Dicasteri
4. Nomina a Capo Servizio Amministrativo
5. Nomina a Cassiere degli Organismi di Protezione Sociale
6. Nulla Osta per cessazione dal Servizio Permanente o proscioglimento da ferma
7. Autorizzazione da rilasciare al personale impiegato nell’ambito degli O. I. inviato
all’estero e in rientro in Patria
8. Decreti di assunzione/cessazione incarico consegnatario per debito di custodia
CAPITOLO XIV – SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DELL’ESERCITO
Pag. 47
INDICE ALLEGATI
CAPITOLO I – TRASFERIMENTO D’AUTORITA’
- Allegato “A” (dispaccio di trasferimento d’autorità)
- Allegato “B” (dispaccio di trasferimento collettivo SU.)
- Allegato “C” (dispaccio di trasferimento collettivo TR.)
- Allegato “D” (comunicazione di avvio del procedimento)
- Allegato “E” (fac-simile messaggio di assunzione in forza/assicurazione finanziamento)
-
(elenco Enti/Comandi autorizzati al differimento della data di attuazione del trasferimento d’autorità)
Allegato “F” - Allegato “G” (fac-simile messaggio di differimento della data di presentazione all’Ente di assegnazione)
CAPITOLO II – ISTANZE DI TRASFERIMENTO
- Allegato “H” (situazioni gravi costituenti deroga ai vincoli temporali di presentazione delle istanze di trasferimento)
- Allegato “I” (modulo pianificazione decentrata)
- Apd. All.“I” (tempistiche pianificazione decentrata)
- Allegato “J” (schema procedure istanze SU./TR.)
CAPITOLO IV – POSIZIONE DI COMANDATO (ambito nazionale)
- Allegato “K” (elenco Enti/Comandi autorizzati a disporre la posizione di comandato)
- Allegato “L” (schema vincoli temporali per la posizione di comandato)
- Allegato “M” (fac-simile messaggio di comunicazione per il personale comandato presso un E/D/R
CAPITOLO VIII – ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA CONTINUATIVA
- Allegato “N” (richiesta di autorizzazione svolgimento attività Aviolancistica)
- Apd. All.“N” (computo periodi effettivo impiego in Aviotruppe)
- Allegato “O” (parere Comando Aviotruppe di Forza Armata/Interforze)
- Allegato “P” (fac-simile autorizzazione COMFOTER)
- Allegato “Q” (fac-simile assegnazione SME - DIPE)
- Allegato “R” (fac-simile segnalazione turni)
- Allegato “S” (revoca posizione paracadutista militare fuori corpo)
- Allegato “T” (richiesta autorizzazione al COMFOTER per esecuzione attività aviolancistica all’estero)
- Allegato “U” (fac-simile richiesta riconoscimento causa di forza maggiore)
CAPITOLO IX – ATTIVITA’ DI VOLO E CONNESSA AL VOLO
- Allegato “V” (fac-simile lettera di assegnazione del personale ad Unità di volo)
)
CAPITOLO XI – RICHIAMI E TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
- Allegato “W” (fac-simile dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio “senza assegni”)
- Allegato “X” (fac-simile dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio “senza assegni” con l’incarico di
Presidente Commissioni Concorsi)
- Allegato “Y” (fac-simile dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio a domanda dall’ARQ)
CAPITOLO XIII – VARIE
- Allegato “Z” (fac-simile richiesta di autorizzazione ricongiungimento nucleo familiare)
- Allegato “AA” (fac-simile richiesta extrabagaglio)
- Allegato “AB” (fac-simile richiesta anticipo partenza)
- Allegato “AC” (fac-simile richiesta di autorizzazione utilizzo mezzo diverso da quello previsto)
- Allegato “AD” (fac-simile richiesta di autorizzazione rientro anticipato del proprio nucleo familiare)
- Allegato “AE” (fac-simile richiesta di autorizzazione rientro anticipato mobili e masserizie)
CAPITOLO XIV – SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DELL’ESERCITO (SIGE)
- Allegato “AF” (quadro riassuntivo dei campi da implementare nel SIGE)
CAPITOLO I
TRASFERIMENTO D’AUTORITÀ
CAPO I - Procedimento
1. DEFINIZIONE
Il trasferimento d’autorità è il provvedimento con il quale viene disposto, nei confronti del
personale militare, un cambiamento di sede o, nell’ambito della stessa sede, di
Comando/Ente/Reparto. La movimentazione si formalizza mediante l’emanazione da parte
del DIPE di un ordine di impiego, la cui qualifica trae fondamento dall’orientamento
giurisprudenziale che configura i trasferimenti del personale militare come ordini che
attengono ad una semplice modalità di svolgimento del servizio, e come tali rientrano nella
sfera degli atti discrezionali dell’A.D.. Da ciò consegue il dovere, per il militare interessato, di
dare esecuzione al movimento nel tempo stabilito (vds. successivo para 3.b.), salvo che non
intervengano provvedimenti amministrativi di sospensione, differimento o annullamento che
possono discendere unicamente dallo stesso SME-DIPE.
Nel concetto di trasferimento d’autorità rientrano, come detto, sia i movimenti nella stessa
sede (anche fra Aree di Impiego diverse), sia quelli che comportano un cambio di sede.
Ovviamente, la maggior parte delle disposizioni riportate nei paragrafi successivi si riferiscono,
in particolare, ai trasferimenti del secondo tipo che incidono maggiormente sugli interessi
personali e familiari dei destinatari.
Al fine di dirimere talune incertezze/dubbi interpretativi, occorre sottolineare, altresì, che l’atto
conclusivo del procedimento d’impiego è costituito esclusivamente dal documento di
trasferimento (mod. TD, All. A – vds. successivo para 2.), che si configura come l’unico atto
di natura provvedimentale avverso il quale il personale destinatario dell’azione amministrativa
può invocare, nei termini prescritti e con le modalità previste dalla legge, i rimedi
giurisdizionali e/o giustiziali. La necessità di definire l’“ordine di impiego” nel contesto di un
procedimento amministrativo in senso stretto trae fondamento dalla vigenza del D.M. 16
settembre 1993, n. 603 “Regolamento recante disposizioni di attuazione degli artt. 2 e 4 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa”, che annovera tra
i procedimenti soggetti alla suddetta disciplina anche quelli in materia d’impiego.
Per i SU. ed i Volontari di Truppa il dispaccio di trasferimento può essere anche collettivo ed è
emesso dallo SME-DIPE con i facsimile riportati in All. B e C.
Pertanto, allo scopo di non ingenerare dubbi interpretativi, non si dovrà notificare al
personale interessato alcun altro tipo di comunicazione a chiusura del procedimento, se
non il citato ordine di impiego.
2. LIVELLO DECISIONALE
L’emanazione dell’ordine di impiego che dispone il trasferimento d’autorità di sede o,
nell’ambito della stessa sede, del reparto di appartenenza (c.d. “dispaccio” o, più
propriamente, mod. TD, citati All. A ÷ C) è competenza esclusiva dello Stato Maggiore
dell’Esercito. Di conseguenza, tenuto conto che la responsabilità relativa alla definizione di
qualsiasi procedimento di impiego risale, per legge, all’Autorità di Vertice della Forza Armata,
anche le pianificazioni c.d. decentrate/locali, predisposte in autonomia dai rispettivi
Comandanti dei Vertici d’Area, debbono essere sempre sottoposte alla verifica di coerenza e
congruenza da parte del Dipartimento Impiego del Personale. Per tale attività, costituiranno
riferimento principale sia le tabelle organiche in vigore per gli E/D/R di F.A., sia i progetti
avviati dallo SME.
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3. MODALITA’ ESECUTIVE
a. Comunicazione di avvio del procedimento.
Il personale militare, designato per un trasferimento d’autorità (anche nella stessa sede),
deve essere informato dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 8 agosto
1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito citata come L. n. 241/90) per
il tramite del rispettivo Comando di appartenenza.
Tale comunicazione (completa delle indicazioni stabilite nell’art. 8 della citata L. n.
241/1990 – facsimile in All. D) deve essere notificata all’interessato solo nel momento in
cui l’Ente/Reparto/sede di destinazione sia stata definita con l’approvazione da parte 1
- del Vertice dell’Area di Impiego, delle proposte avanzate dagli Enti/Reparti dipendenti,
nel caso dei movimenti decentrati/locali nell’ambito della medesima Area d’Impiego;
- dello SME, sia in caso di impiego accentrato, sia in caso di proposte avanzate dai
Vertici delle Aree di Impiego, per i movimenti al di fuori dell’Area d’Impiego stessa
(relativamente al personale reso disponibile a “livello superiore”).
E’ solo in tale fase, infatti, che il procedimento di impiego, divenendo concreto ed attuale, è
idoneo a produrre effetti diretti nei confronti dell’interessato il quale può partecipare
fattivamente allo stesso, attraverso la produzione di apposite memorie.
La comunicazione, sottoscritta dall’interessato “per presa visione”, deve essere
trasmessa senza ritardo alcuno a seconda dei casi o al Vertice dell’Area di Impiego o allo
Stato Maggiore dell’Esercito. Qualora sussistano obiettive ragioni che ostino alla predetta
tempestiva trasmissione, sarà cura del Comando dell’interessato informare, con
immediatezza, anche a mezzo fax, lo Stato Maggiore dell’Esercito in merito alle
menzionate ragioni ostative.
Nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo è necessario indicare, ai
sensi del richiamato disposto normativo:
- l’oggetto del procedimento;
- l’Ufficio e la persona responsabile;
- l’Ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- la data entro la quale (secondo i termini stabiliti dal DM n.603/93) deve concludersi il
procedimento in questione ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
- in aggiunta ai suddetti elementi indispensabili ai fini della validità dell’atto, è possibile
indicare l’epoca di preferibile movimentazione del militare interessato, a cura del
Comandante del Reparto di appartenenza. Detta indicazione, qualora considerata
necessaria, dovrà essere motivata in ragione di comprovate esigenze operative
dell’Unità, fatto salvo il potere decisionale dello SME che contempererà le suddette
esigenze con quelle funzionali della Forza Armata/Area Interforze/Internazionale.
b. Procedura.
(1) L’ordine di trasferimento viene indirizzato all’Ente/Reparto/Unità di appartenenza del
personale, a quello di assegnazione, a quello che amministra o che dovrà amministrare
il militare (se diverso dai primi due) e, per conoscenza, a tutti i Comandi dai quali i
suddetti Enti/Comandi gerarchicamente dipendono. Il documento in questione viene
inviato anche in copia digitalizzata tramite il servizio di messaggistica della rete
EINET. Limitatamente ai SU. l’Ente che assume in forza il militare deve inviare la
relativa conferma di ricevuta via e.mail sulla rete EINET al seguente indirizzo
1
Al riguardo, tuttavia, tenuto conto del frequente insorgere di esigenze istituzionali urgenti e/o imprevedibili, non è
possibile stabilire un termine perentorio e valido in assoluto. Peraltro, la stessa l. 241/1990 prevede la possibilità,
per “…particolari esigenze di celerità del procedimento…”, di omettere la comunicazione in argomento.
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:
[email protected] entro 3 (tre) giorni dalla data di
presentazione dello stesso al nuovo EDR.
(2) In un’ottica di progressiva razionalizzazione delle procedure in uso volte ad ottenere
un sempre maggiore snellimento dell’azione amministrativa dello SME-DIPE, il
cosiddetto mod. TA è abrogato. Il movimento è da intendersi perfezionato/eseguito
nella tempistica prevista, in caso di mancata comunicazione, a cura degli Enti
interessati – entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione al nuovo
Ente disposta nel dispaccio di trasferimento – del mancato perfezionamento del
trasferimento e delle relative motivazioni. Relativamente agli aspetti finanziari del
movimento d’autorità a titolo oneroso, l’Ente di nuova assegnazione ha l’obbligo di
comunicare mediante e-message (facsimile in All. E), entro 5 (cinque) giorni
lavorativi, allo SME-DIPE Ufficio Coordinamento:
- l’importo del finanziamento ricevuto sul circuito SIEFIN, suddiviso per i pertinenti
capitoli di bilancio;
- la data di effettiva presentazione del militare (a fattor comune per tutte e 3 le
categorie di personale);
- la scelta effettuata dall’interessato tra la corresponsione dell’indennità ai sensi
dell’art. 1 comma 1 della Legge 86/2001 ed il 90% del canone mensile riferito
all’alloggio privato. Sul punto, si precisa che, tenuto conto che il soggetto trasferito
potrebbe non aver ancora optato, nei 5 giorni, per una delle due possibilità, l’Ente
dovrà indicare, nel messaggio allo SME-DIPE, l’opzione “indennità ai sensi
dell’art. 1 comma 1 della Legge 86/2001”, fatta salva una successiva
comunicazione con cui renderà nota la scelta definitiva effettuata dal militare;
- incarico attribuito al militare, ove non riportato sul documento di trasferimento di
sede d’autorità. Al riguardo si precisa che dovrà essere indicato espressamente se il
militare ricopre una posizione organica ovvero è stato assegnato in “extraorganico”.
c. Data di attuazione del movimento.
(1) L’attuazione del trasferimento d’autorità del militare deve avvenire nel rispetto
dei tempi riportati nei provvedimenti indicati al precedente para 1. Tuttavia, in
relazione a situazioni eccezionali, i Vertici dell’Area di Impiego a ciò appositamente
autorizzati dallo Stato Maggiore dell’Esercito (elenco in All. F) hanno la facoltà di
“differire” la data di presentazione dell’interessato all’Ente di assegnazione, fino ad
un massimo di 90 giorni e limitatamente a movimenti disposti nell’ambito
dell’Area di competenza, dandone tempestiva ed immediata comunicazione allo
Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale secondo lo
schema in All. G. Per i SU. lo SME DIPE prenderà atto della effettiva data di
presentazione del personale sancita dal Vertice dell’Area di Impiego e allegherà tale
documento al dispaccio originale senza ulteriori comunicazioni. Al riguardo, dovranno
essere dettagliatamente specificate le motivazioni che hanno determinato l’eventuale
differimento.
(2) Nel caso in cui vi sia l’esigenza di differire il trasferimento per un periodo superiore a
90 giorni ovvero il differimento interessi Aree d’Impiego diverse, la decisione
compete sempre allo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del
Personale, cui dovrà essere proposta la variazione con un congruo anticipo.
Nel caso in cui lo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale
autorizzi il differimento, sarà inviato un messaggio di parziale variante, cui gli
Enti/Comandi interessati dovranno fare riferimento per aggiornare la documentazione
caratteristica ed amministrativa del militare trasferito.
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(3) Il personale trasferito viene perso di forza dall’Ente cedente ed assunto da quello
ricevente dal giorno successivo. Nel caso di viaggio di durata superiore e nei casi di
trasferimento da e per Comandi/Enti/Reparti dislocati fuori dal territorio nazionale,
l’Ente cedente 2 perde di forza il personale dal giorno indicato sul dispaccio di
trasferimento. L’Ente subentrante lo assumerà in forza a partire dal giorno successivo
(compresa quindi la durata del viaggio).
d. Indicazione dell’incarico.
Nell’ordine di impiego che dispone il trasferimento “d’autorità” viene riportata
l’assunzione di:
- incarichi di particolare rilevanza, quali quelli relativi ad Ufficiali Generali,
Colonnelli, Ufficiali in s.SM, Capi Ufficio/Sezione presso gli Organi Centrali, Capi
Ufficio presso Alti Comandi, Comandanti di btg/gr./gr.sqd. o reparto equipollente, Capi
servizio amministrativo 3, qualora il movimento avvenga in ambito nazionale;
- qualsiasi incarico, ove il militare sia trasferito presso Organismi Internazionali, in
territorio nazionale o all’estero.
e. Provvedimenti di riordino della Forza Armata.
In presenza di provvedimenti di riordino della Forza Armata che comportino il cambio di
denominazione di un Comando/Ente/Reparto, i Comandanti di Corpo devono provvedere,
con automatismo e senza ritardi, a disporre le variazioni conseguenti per il personale
dipendente, dandone comunicazione allo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento
Impiego del Personale per le eventuali successive determinazioni, tenendo sempre
informato il rispettivo Vertice dell’Area di Impiego.
f. Limiti all’emanazione del trasferimento di sede d’autorità.
(1) Il militare che, all’atto del trasferimento, rivesta la carica di amministratore locale (ai
sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), non può essere soggetto, per tutta la durata
del mandato, a trasferimenti d’autorità in sede diversa da quella di servizio, se non con
il proprio espresso consenso.
Ove l’ordine di trasferimento di sede sia stato adottato prima dell’elezione del
militare, questi (anche se nel frattempo assume la carica di amministratore locale) è
tenuto a dare comunque esecuzione al movimento, potendo tuttavia presentare istanza
di avvicinamento al luogo nel quale espleta il mandato elettorale ai sensi del disposto
normativo richiamato (vedasi Direttiva n. 6467/07/C-PI 5.3.5.2 del 25.09.2006 dello
SME e successive modifiche/integrazioni).
(2) Il trasferimento d’autorità in sede diversa da quella di servizio può essere disposto
anche per il personale appartenente ad un organo della Rappresentanza Militare
(COCER, COIR, COBAR), previa acquisizione obbligatoria del parere, non
vincolante, del Consiglio cui il militare appartiene. Peraltro, come previsto dal DPR 4
nov. ’79 n.691, in caso di “discordanza” prevarranno le motivate necessità di
impiego dell’amministrazione militare, in aderenza al consolidato orientamento
giurisprudenziale in materia.
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In caso di trasferimento presso Organismi Internazionali all’estero, la documentazione caratteristica e matricolare
del personale interessato dovrà essere inviata allo SME - Ufficio Amministrazione – Sezione Personale all’Estero,
nella cui forza matricolare il suddetto personale permarrà per tutta la durata del periodo di impiego.
Solo nel caso in cui l’assunzione dell’incarico sia nota allo SME già al momento in cui viene disposto il
trasferimento; in caso contrario, l’assunzione della carica di Capo Servizio Amministrativo sarà, previa proposta
dell’Ente di assegnazione dell’interessato, inoltrata via gerarchica, eventualmente autorizzata dallo SME ove se ne
accerti la fattibilità.
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(3) Relativamente al personale militare cui lo SME abbia riconosciuto i benefici di cui
alla L. n. 104/92, si precisa che lo stesso può essere trasferito d’autorità ad altra sede
solo previo suo consenso ai sensi dell’art. 33 comma 5 della citata legge, fermo
restando che l’interessato è tenuto a comunicare ogni modifica delle condizioni che
hanno determinato la concessione del beneficio.
4. CASI PARTICOLARI
a. Per il personale destinato ad organismi internazionali in territorio:
(1) Estero: l’ordine di impiego che dispone il trasferimento d’autorità viene inviato
dallo SME all’Ente nazionale incaricato dell’amministrazione del personale
interessato. Tale Ente curerà gli adempimenti di cui al precedente para 3.a.;
(2) Nazionale: si applica la procedura descritta al precedente para 3..
b. Congedi parentali.
Il beneficio del congedo parentale, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, assimilabile per
fattispecie e procedure di gestione alla licenza straordinaria, decorre dalla data di
concessione da parte dell’Amministrazione e non dalla data di presentazione dell’istanza.
Peraltro, la problematica è regolamentata da circolari applicative emanate da PERSOMIL,
che è la tenutaria della materia e quindi ogni Comando/Ente dovrà valutare il caso concreto
avendo cura di conciliare la tutela del personale richiedente, tali benefici ed i
provvedimenti di impiego disposti.
CAPO II – MOVIMENTI LOCALI
1. DEFINIZIONE
Per movimento “locale” è da intendersi quel provvedimento attraverso il quale viene disposto il
trasferimento di un militare in servizio permanente, da un Reparto ad un altro ubicato
nell’ambito della stessa sede di servizio.
2. PRESUPPOSTI
La formalizzazione del provvedimento, di competenza esclusiva dello SME-DIPE, effettuata
previa valutazione di coerenza e congruenza, potrà intervenire solo nell’ipotesi in cui la
proposta di trasferimento avanzata dai Vertici delle Aree d’Impiego sarà stata formulata in
aderenza ai sottonotati requisiti:
a. il trasferimento dovrà interessare solo militari in servizio permanente;
b. la proposta deve essere motivata da comprovate e specifiche esigenze organico/funzionali.
3. MODALITA’ ESECUTIVE
I suddetti movimenti, benché non comportino oneri finanziari a carico dell’A.D., devono essere
proposti allo SME da parte dei Vertici delle Aree d’Impiego nel contesto delle specifiche
pianificazioni decentrate di impiego, fatte salve comprovate ed eccezionali esigenze che
determinino la necessità di movimentare il militare in tempistiche non riconducibili a quelle
previste per le citate pianificazioni.
Pertanto, qualora intervengano improcrastinabili esigenze di servizio tali da rendere necessaria
una pronta esecuzione del movimento locale (che potrà comunque essere attuato solamente
nella stessa sede) - come già detto - in tempistiche non riconducibili a quelle previste per le
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suddette pianificazioni, il Vertice dell’Area d’Impiego deve proporre il trasferimento allo SME
senza ritardo alcuno, potendo movimentare immediatamente il militare presso il Reparto di
destinazione – purché sussistano i sopradeterminati presupposti – nella posizione di comandato
(vds. Cap. IV), nei limiti di 120 giorni complessivi. Di tale provvedimento, il Vertice dell’Area
d’Impiego dovrà darne immediata comunicazione allo SME-DIPE, Ufficio competente per
categoria, al fine di consentire la definizione della problematica nei citati limiti temporali.
Ove dovessero intervenire motivi ostativi all’adozione del provvedimento di trasferimento
locale, lo SME comunicherà il diniego all’accoglimento della proposta al Vertice dell’Area che
entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà assumere determinazioni finalizzate
al pronto rientro al reparto di appartenenza del militare eventualmente comandato.
CAPO III – Memorie ostative
4. DEFINIZIONE
Il militare, al quale l’Amministrazione ha provveduto a dare notizia dell’avvio del
procedimento mediante comunicazione personale (cit. All. D), ha facoltà, esclusivamente in
tale contesto, ai sensi dell’art.10 della legge n. 241 del 1990, di presentare memorie scritte e
documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del
provvedimento.
5. PRINCIPI GENERALI
In caso di pianificazione decentrata la competenza alla trattazione delle memorie ostative è
devoluta:
a. al Vertice dell’Area di Impiego che ha approntato la proposta in caso di individuazione di un
Ente sito nella stessa Area, che in ogni caso dovrà comunicarne l’esito allo SME-DIPE;
b. allo SME-DIPE nel caso in cui l’interessato sia stato reso disponibile a livello superiore,
ovvero il movimento avvenga tra Aree d’Impiego diverse, oppure nell’ipotesi che la
pianificazione relativa al singolo provvedimento non venga approvata. In caso di impiego
diretto o accentrato la competenza esclusiva è dello SME.
6. LIVELLO DECISIONALE DELLA DETERMINAZIONE
Nel contesto delle rispettive fasi procedimentali al proprio livello, ogni Cte di Corpo o Capo
Ufficio è responsabile delle relative proposte di impiego, ferma restando l’identificazione nel
responsabile dell’intero procedimento (dalla comunicazione di avvio all’adozione del
provvedimento finale) nel Capo Ufficio Impiego (U./SU./Tr.) dello SME-DIPE.
7. MODALITA’ ESECUTIVE
a. Inoltro delle memorie ostative.
Le memorie, redatte in carta semplice, dovranno essere:
- indirizzate, in sintonia con quanto stabilito dal precedente paragrafo:
•
allo SME-DIPE Ufficio Impiego competente per categoria;
•
al Vertice dell’Area di Impiego competente alla pianificazione decentrata;
- presentate al Comando/Ente/Reparto che provvederà all’immediato inoltro all’organo
competente alla trattazione informando per conoscenza la linea di Comando;
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eventualmente corredate della documentazione, pertinente all’oggetto del
procedimento, che l’interessato acclude a sostegno della propria memoria.
Al riguardo, particolare attenzione dovrà essere posta alla tempistica prevista dal DM
603/93 (trattazione con la massima celerità e comunque non oltre 10 giorni dalla
comunicazione di avvio del procedimento).
b. Aspetti particolari.
-
(1) Nella memoria ostativa, l’interessato non deve esprimere preferenze circa reparti di
auspicata assegnazione e/o sedi alternative a quella indicata dall’amministrazione e
risultante dalla comunicazione di avvio del procedimento.
In questa fase, infatti, l’interessato, nell’ottica di una partecipazione attiva al
procedimento amministrativo, ha unicamente la possibilità di evidenziare
problematiche di natura personale, familiare e professionale che, ove ritenute
dall’amministrazione pertinenti con il contemperamento delle prioritarie esigenze
istituzionali, potrebbero comportare una modifica della decisione assunta.
Pertanto, in calce alla comunicazione di avvio del procedimento, il destinatario dovrà
solamente apporre la propria firma “per presa visione”, senza esprimere
gradimento/non gradimento al trasferimento.
(2) Le memorie prodotte tardivamente rispetto alla data di attuazione del provvedimento
non inficiano l’esecutività dello stesso, che deve essere in ogni caso attuato dal
militare. Ciò non preclude, comunque, in un’ottica di totale trasparenza, l’eventuale
esame delle stesse il cui esito verrà portato a conoscenza dell’interessato.
(3) Al fine di non incorrere in violazioni delle norme in materia, anche alla luce delle
recenti modifiche apportate alla L. n. 241/90 che introducono più ampi poteri e precise
incombenze a carico del responsabile del procedimento, si richiama l’attenzione di
tutti gli aventi causa a svolgere azione di sensibilizzazione sulla necessità di
rispettare rigorosamente i termini per la definizione delle istruttorie dei
procedimenti.
7
CAPITOLO II
ISTANZE DI TRASFERIMENTO
Capo I – Premessa
1. DEFINIZIONE
Il trasferimento (tra sedi diverse) ad istanza dell’interessato costituisce un provvedimento a
carattere eccezionale e consegue ad un attento processo valutativo alla cui definizione
concorrono, di massima, tutti i livelli della linea di comando.
2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE E CASISTICA
Il trasferimento ad istanza dell’interessato, essendo a carattere eccezionale, può essere disposto
solo nei confronti del personale militare in servizio permanente, per cui non è consentito
l’inoltro di istanze di trasferimento da parte del personale il cui rapporto d’impiego con
l’Amministrazione è “a tempo determinato”, quali gli U. in Ferma Pref., i VFB, VFP1/4, etc..
Le esperienze maturate nel corso degli ultimi anni hanno reso evidente l’esigenza di inserire la
trattazione delle istanze in un quadro più ampio di gestione delle risorse umane al fine di:
− gestire in maniera organica e con visione d’insieme la problematica connessa con la
movimentazione del personale di tutte le Aree d’Impiego;
− attuare i movimenti congiuntamente con l’assegnazione del personale in uscita dai corsi di
formazione e inseriti nelle Pianificazioni Decentrate dei Comandi di Vertice delle Aree
d’Impiego;
− conciliare, per quanto possibile, le esigenze di servizio con quelle di carattere personale o
familiare dei singoli;
− rispettare quanto sancito dalla L.241/90 e relativo decreto attuativo in merito alla
durata del procedimento amministrativo;
− porre in essere gli adempimenti previsti dalla legge 11/2005, art. 10 bis che, con la modifica
apportata alla L. 241/90, regolamenta un nuovo istituto di partecipazione dei privati al
procedimento amministrativo.
In tale ottica, è stata elaborata una nuova procedura per la trattazione delle istanze di
trasferimento più snella, funzionale e aderente alle attuali esigenze della Forza Armata, da
attuare sulla base della valutazione di parametri resi noti annualmente a priori 1
.
Tale procedura viene applicata inizialmente alle categorie dei Sottufficiali e VSP,
caratterizzate da una mobilità limitata che costringe il personale a permanere nella stessa sede
per lungo tempo, allo scopo di favorirne gli spostamenti senza, peraltro, creare il “miraggio” di
raggiungere sedi che, per situazione organica e specializzazioni richieste, non sono nelle
condizioni di “accogliere” nuovi arrivi.
Per quanto attiene, invece, agli Ufficiali, vista l’elevata mobilità che caratterizza la categoria
per movimenti a seguito di:
− promozioni al grado superiore;
− invio in attività di comando;
− reimpiego a seguito di corsi di formazione (SM, Pluritematico, ISSMI, etc.),
la procedura indicata per i SU. e la Tr. al momento non viene applicata.
Tramite una circolare dello SME (anche su EI-NET) riportante:
1
− sedi e posti disponibili per i quali è possibile produrre istanza di trasferimento;
− criteri per la formazione delle graduatorie.
8
3. TUTELA DELLA “PRIVACY” (D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche/integrazioni – Codice in materia di protezione dei dati personali).
Tenuto conto che le istanze di trasferimento sono, nella maggior parte dei casi, motivate da
situazioni personali/familiari di diversa gravità, è necessario che, ove la documentazione allegata
alla domanda faccia riferimento a dati personali “sensibili” o comunque afferenti alla sfera
personale (soprattutto stato di salute, stato civile, etc.), la trattazione avvenga nel rispetto del
disposto normativo in titolo.
Pertanto, gli Enti/Comandi che ricevono le istanze devono attenersi alle prescrizioni
contenute nel D.M. 203/2006 “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e
giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Difesa in
attuazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196”, con particolare riguardo
all’adozione di adeguate misure volte alla corretta gestione/conservazione dei dati sensibili
del personale militare.
I dati in argomento non possono essere trattati per finalità estranee al procedimento di
trasferimento a domanda per il quale sono stati acquisiti.
Nell’inoltro delle comunicazioni gli EDR dovranno specificare che i dati oggetto della
comunicazione dovranno essere trattate ai sensi delle citate fonti normative.
4. VINCOLI GENERALI.
A fattor comune per U./SU. e VSP, fatte salve le ipotesi per le quali sussistano situazioni
familiari/personali di particolare gravità ed urgenza (ad es. All. “H” e L. n. 104/1992), non potrà
presentare istanze di trasferimento il personale:
− in forza potenziale (vds. successivo capitolo III);
− che abbia al momento della presentazione dell’istanza pendenti ricorsi contro
l’amministrazione inerenti a problematiche d’impiego.
Inoltre, non potrà essere presentata istanza più di una volta l’anno e, comunque, solo ad
esito cognito di quella precedentemente inviata, fatta salva la possibilità di inoltrare una
nuova domanda di trasferimento, ai sensi di disposizioni di legge vigenti (ad esempio L.104/92,
D.Lgs. 267/00, etc.) ovvero ai sensi dell’All. H. In tali ipotesi, la nuova richiesta fa
automaticamente decadere l’istanza “pendente”.
Capo II - Procedura per gli Ufficiali
1. GENERALITÀ
a. Situazioni “ordinarie”
Gli Ufficiali in servizio permanente possono presentare istanza di trasferimento in qualsiasi
momento della propria carriera, anche se ciò non determina alcun obbligo per l’A.D. di
accogliere la domanda medesima.
L’istanza non deve essere sorretta da ragioni particolari, anche se l’indicazione dei motivi è
utile per:
− facilitare l’A.D. nella sua valutazione, specie nel caso in cui si intenda soddisfare la
richiesta del militare;
− l’elaborazione di studi statistici e/o indagini sulla qualità della vita nelle strutture militari.
Le domande vengono esaminate dai Cdi competenti secondo una tempistica predefinita e
trovano successiva definizione in sede di pianificazione “decentrata”.
9
b. Situazioni personali/familiari “gravi/urgenti”
Derogano dalla tempistica “normale” e trovano soluzione al di fuori della pianificazione
“decentrata” le istanze ai sensi:
− della L. n. 104/1992, della L. n. 267/2000 e della direttiva dello SME n.3824/07/C-PI-100
in data 03 dicembre 2004 (personale in s.p. ferito in Teatro Operativo ad opera di atti
ostili) le cui procedure sono trattate al Capo V;
− dell’All. H al presente Testo Unico nel quale sono elencati una serie di casi in cui, pur non
sussistendo un diritto ad essere trasferiti nella sede di servizio desiderata, la situazione del
militare deve essere valutata con particolare attenzione e comprensione, anche per le
possibili ricadute negative sul rendimento in servizio dell’interessato.
2. LIVELLO DECISIONALE/COMPETENZE
a. Situazioni “ordinarie”.
Ciascun Vertice d’Area d’Impiego provvede ad esaminare le istanze nel rispetto dell’attuale
normativa vigente in materia e a definirle esclusivamente in sede di pianificazione decentrata
(modulo in All. I), comunicando allo SME in tale contesto l’esito della valutazione.
Le istanze di trasferimento non accolte, invece, unitamente alle domande medesime, dovranno
essere inviate allo SME-DIPE, da parte di ciascun Vertice d’Area d’Impiego. Lo SME, ferme
restando le prerogative di ciascuna Area, potrà prendere in esame tali istanze qualora ravvisi
la necessità/opportunità di disporre l’impiego di personale per le esigenze del proprio livello
ovvero per colmare carenze organiche presenti in altre Aree di Impiego.
b. Situazioni personali/familiari gravi ed urgenti.
Relativamente alle istanze presentate ai sensi dell’All. H, ciascun Vertice d’Area d’Impiego
deve inoltrare immediatamente (senza alcun vincolo temporale) l’istanza allo SME-DIPE
per l'immediata trattazione, fornendo, al riguardo, una valutazione, sotto forma di proposta, in
merito alla sussistenza dei presupposti riconducibili alle fattispecie definite nel citato All. H.
Per le istanze presentate ai sensi della L. n. 104/1992, ovvero da personale in s.p. ferito in
Teatro Operativo ad opera di atti ostili, invece, si rimanda alle disposizioni contenute nel
Capo V.
3. MODALITÀ
Le domande di cui al precedente para 2.a., redatte in carta semplice, dovranno essere:
− indirizzate allo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale, presentate
al Comando/Ente/Reparto di appartenenza, ed inoltrate per il tramite gerarchico secondo la
tempistica prevista (apd. 1 All. I);
− corredate del parere circostanziato del Comandante di Corpo, sintetizzato, a conclusione,
esclusivamente con le seguenti diciture: “FAVOREVOLE” 2 o “CONTRARIO”;
− valutate esclusivamente dal Vertice dell’Area d’Impiego secondo quanto previsto nel
contesto della pianificazione decentrata riferita all’anno in corso, significando che le stesse
hanno validità annuale; in tale ottica, gli adempimenti ex art. 10 bis della L. 241/90 sono
a cura dello SME-DIPE;
− comprensive della documentazione probatoria in originale o in copia autenticata o, per i casi
previsti, ricorrendo all’autocertificazione. La documentazione sanitaria, inoltre, dovrà
provenire o dalla ASL competente per territorio ovvero da Enti ospedalieri o altre strutture
pubbliche;
Pertanto, non è possibile esprimere “parere favorevole, previa sostituzione”, in quanto le esigenze dell’Ente
2
“cedente” saranno esaminate nell’ambito delle specifiche pianificazioni di impiego.
10
− corredate dell’indicazione di un massimo di 3 sedi di preferita destinazione diversa/e da
quella di servizio, senza specificare eventuali Comandi/Enti/Reparti di gradita assegnazione.
4. VINCOLI
a. Il personale militare in servizio permanente non può presentare domanda di trasferimento
ordinaria:
− prima che siano trascorsi tre anni di permanenza nella sede di 1ª assegnazione anche in
seguito a variazioni di categoria/posizioni di stato;
− prima che siano trascorsi due anni di permanenza in uno stesso Comando/Ente/reparto.
b. Le domande, ad eccezione di quelle formulate ai sensi di disposizioni di legge vigenti (ad
esempio L.104/92, D.Lgs. 267/00, etc.) ovvero ai sensi dell’All. H, saranno definite (in senso
favorevole o contrario) esclusivamente in sede di pianificazioni di impiego decentrato. Le
istanze avranno validità per il periodo di tempo che intercorre fra una pianificazione di
impiego e quella dell’anno successivo (1 anno), a meno che l’interessato non comunichi
formalmente la rinuncia all’istanza.
Capo III - Procedura per i Sottufficiali e VSP
1. GENERALITÀ
A meno delle istanze presentate ai sensi di disposizioni di legge vigenti (ad esempio L.104/92,
D.Lgs. 267/00, etc.) ovvero ai sensi dell’All. H al presente Testo Unico, che potranno essere
inoltrate senza vincoli temporali, i Sottufficiali ed i VSP possono presentare domanda di
trasferimento solo per le sedi e le Posizioni Organiche che lo SME renderà annualmente
disponibili con apposita circolare, in funzione delle reali esigenze della F.A..
Le istanze non dovranno essere corredate di pareri gerarchici e della motivazione in quanto
tali elementi non costituiscono elemento di valutazione delle istanze essendo le stesse
subordinate alle sole esigenze predeterminate dallo SME di concerto con i Vertici delle Aree
d’Impiego e rese note con una circolare annuale diramata dallo Stato Maggiore dell’Esercito.
Ciascuna istanza sarà esaminata sulla base dei criteri e dei vincoli indicati nella circolare
annuale dello SME e riceverà risposta, singola e motivata, a graduatoria ultimata.
2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE (schema in All. “J”).
a. Lo SME-DIPE, di concerto con i Vertici delle Aree d’Impiego (COMFOTER, COMLOG,
COMTER, COMSCUOLE e ISPEINFRASTRUTTURE), nei mesi di gennaio/febbraio di
ciascun anno, provvederà ad individuare le vacanze organiche, suddivise per sede e per
posizione organica, che si prevedono per l’anno successivo sulla base delle/a:
− effettive carenze organiche;
− previste cessazioni dal servizio;
− necessità di realizzare l’opportuna osmosi tra l’Area Operativa e le altre Aree d’Impiego.
b. Lo SME-DIPE, di massima nel mese di marzo, emanerà (anche via EI-NET) una circolare per
rendere note le sedi e le posizioni organiche per le quali sarà possibile presentare istanza di
trasferimento nonché i requisiti che saranno presi in esame con le relative modalità di
valutazione.
c. Sulla base della suddetta circolare, le istanze di trasferimento dovranno pervenire,
esclusivamente per le posizioni organiche, le sedi ed i periodi indicati nell’ambito della citata
circolare.
11
d. Gli E/D/R dovranno inviare tempestivamente le istanze del personale dipendente
direttamente, per competenza, allo SME-DIPE e, per conoscenza, lungo la via gerarchica,
fornendo contestualmente espressa comunicazione al personale che ha presentato l’istanza.
e. Lo SME-DIPE, successivamente, sulla base dei criteri indicati nella circolare, provvederà, per
ciascuna sede e posizione organica, ad elaborare la relativa graduatoria le cui risultanze
saranno rese note nel corso dell’ultimo quadrimestre 3 e contestualmente sarà data risposta alle
istanze non accolte4.
f. Sulla base delle graduatorie determinate, nei mesi di gennaio/febbraio dell’anno successivo,
lo SME-DIPE emanerà i provvedimenti di trasferimento da attuare nel periodo luglio settembre.
g. I Vertici d’Area d’Impiego dovranno comunque monitorare le istanze presentate dal
personale dipendente in modo tale da:
− avere una situazione sempre aggiornata delle vacanze organiche colmate, di quelle rimaste
tali e di quelle che potrebbero generarsi a seguito dell’attuazione dei movimenti;
− predisporre una Pianificazione d’impiego Decentrata, da sottoporre all’approvazione dello
SME entro il giorno 15 settembre dell’anno di riferimento, nella quale proporre i soli
movimenti “d’autorità” necessari a sopperire alle esigenze funzionali non soddisfatte
ovvero alle carenze derivanti dai movimenti attuati “a domanda”. Al riguardo si ribadisce
che su tale pianificazione decentrata di impiego il DIPE effettuerà le necessarie verifiche
di coerenza e congruenza. Per tale attività, costituiranno riferimento principale sia le
tabelle organiche in vigore per gli E/D/R di F.A., sia i progetti avviati dallo SME.
h. Lo SME provvederà a soddisfare le vacanze organiche non coperte ovvero quelle
determinatesi con personale in uscita dai corsi di formazione ovvero in sede di “osmosi” con
le altre Aree d’Impiego.
3. ISTANZE NON AMMISSIBILI
Non saranno accolte e quindi dichiarate inammissibili tutte le istanze (che dovranno essere
rigettate direttamente dai Cti dell’E/D/R di appartenenza del richiedente che potranno nel
provvedimento di rigetto far riferimento alle disposizioni dello SME):
− rivolte a sedi e posizioni organiche non indicate nella circolare annuale dello SME-DIPE;
− limitatamente ai SU., inoltrate per posizioni organiche differenti da quella posseduta
dall’interessato all’atto della presentazione dell’istanza;
− pervenute al di fuori dei periodi espressamente indicati per la presentazione delle istanze dalla
circolare annuale dello SME;
− presentate da personale che abbia inoltrato una qualsiasi altra istanza tesa ad ottenere un
trasferimento incluse quelle inoltrate ai sensi:
• dell’Allegato “H” al presente Testo Unico;
• della L. n.104/92;
• del D. Lgs. 267/2000;
• della circolare sulle istanze di avvicendamento reciproco.
Un’ulteriore istanza di trasferimento potrà essere presentata solo dopo che sia stata
definita e conclusa quella in itinere e comunque non più di una volta l’anno;
− tese ad ottenere un trasferimento nella stessa sede, intendendo per sede il luogo, la località, la
città e non il Reparto/Comando/ Ente.
Tramite lettera/messaggio e sito dello SME su EI-net.
4 L. 241/90 – Obbligo della motivazione.
3
12
Capo IV – Rigetto dell’istanza
La legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante “Modifiche ed integrazioni alla citata L. 241/90,
concernente norme generali sull’azione amministrativa”, ha introdotto, con l’articolo 10 bis, un
nuovo istituto che estende le garanzie di partecipazione dei privati al procedimento amministrativo:
la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. In particolare, nei
procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento è tenuto, prima della formale
adozione di un provvedimento negativo, a comunicare agli istanti i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda. Detta comunicazione viene effettuata per consentire agli
interessati di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali
osservazioni e documenti dei quali l’Amministrazione dovrà tener conto ai fini della decisione
finale, significando che, tuttavia, in tale contesto, gli interessati non potranno comunque
indicare ulteriori sedi di gradita assegnazione. La comunicazione dei motivi ostativi interrompe i
termini fissati per la conclusione del procedimento, che iniziano a decorrere nuovamente dalla data
di presentazione delle osservazioni (o, in mancanza, dalla scadenza del suddetto termine di 10
giorni ). Tale procedura viene posta in essere dallo SME-DIPE.
Capo V – Casi particolari
Le disposizioni di cui al Capo II e al Capo III sono suscettibili di ulteriori eccezioni oltre a quelle
derivanti da situazioni familiari/personali di particolare gravità ed urgenza (All. “H” e L. n.
104/1992), in particolare, nel caso di:
− militare che, all’atto del trasferimento, rivesta la carica di amministratore locale (ai sensi
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Tale categoria di personale – assegnato temporaneamente
all’Ente per lo svolgimento del mandato - non può presentare, per tutta la durata del
mandato stesso, istanza di trasferimento.
La materia è comunque disciplinata dalla direttiva dello SME n. 6467/07/C-PI 5.3.5.2 del
25.09.06 ed eventuali successive modifiche/integrazioni.
− Personale che presta servizio presso sedi di difficile alimentazione 5
.
Al riguardo, a partire dal 2008, lo SME annualmente diramerà una circolare nella quale saranno
indicate le sedi in argomento, che verranno concertate con i Vertici delle Aree di Impiego.
Al fine di gestire il transitorio, allo scopo di tutelare il personale (U., SU. e VSP) in servizio ed
assegnato a tutto il 31 dic. 2007 presso le sedi considerate disagiate nel Testo Unico Ed. 2000,
rimarranno valide le preesistenti determinazioni. Di conseguenza, la citata procedura, a partire
dal 01 gen. 2011, è da intendersi definitivamente abrogata (anno per anno, in modo progressivo).
Per il personale in servizio presso SPERINTER, valgono le disposizioni amministrative dettate
dallo SMA.
− Istanze di avvicendamento reciproco (direttiva dello SME n.1940/07/PIC-100 in data 16
marzo 2004 ed eventuali successive modifiche/integrazioni).
Con tale procedura viene data la possibilità al personale in servizio permanente di avanzare
istanza di trasferimento di sede avvicendandosi con un altro militare della medesima categoria.
L’istituto non è applicabile al personale dirigente ed al personale in servizio presso gli organismi
Internazionali.
Le seguenti disposizioni sono da intendersi abrogate:
5
−n. 1798/092 del 23 nov. 1995 Impiego degli Ufficiali e dei Sottufficiali presso il 2° rgt. AVES “Sirio” ;
−
n. 99/092 del 24 gen.1997 Impiego degli Ufficiali e Sottufficiali presso il 2° rgt. AVES. Variante.
13
Per quanto attiene alle condizioni, criteri e procedure per poter accedere a tale tipologia
d’impiego, si rimanda alle disposizioni contenute nella specifica direttiva dello SME. A parziale
variante dei contenuti della citata Circolare, si precisa che tali istanze potranno essere inviate
allo SME:
• per gli Ufficiali, esclusivamente nei mesi di settembre e ottobre di ogni anno;
• per i Sottufficiali, esclusivamente nel mese di gennaio di ogni anno;
• per la Truppa, in tutti i mesi dell’anno,
al fine di armonizzare la trattazione delle stesse con le altre procedure di impiego “ordinarie” (ad
esempio, per gli U., la pianificazione d’impiego decentrata).
Le istanze, ove accolte, danno luogo a provvedimenti d’impiego “a domanda” (senza la
corresponsione dei benefici previsti dalla L. n. 86/2001), e:
• troveranno attuazione secondo tempi concordati con gli Enti/Reparti ove sono effettivi gli
interessati, al fine di salvaguardare le esigenze operative e funzionali degli stessi;
• saranno condizionati alla contestuale attuazione dei movimenti, significando che la revoca
della disponibilità al trasferimento da parte di uno degli interessati comporterà l’annullamento
di entrambi i provvedimenti d’impiego emessi, anche qualora in parte già attuati.
−
Istanze di trasferimento del personale in servizio permanente ferito in Teatro Operativo ad
opera di atti ostili (direttiva dello SME n.3824/07/C-PI-100 in data 03 dicembre 2004).
Con tale procedura si rende merito al personale in servizio permanente che ha riportato
ferite/lesioni nell’adempimento del proprio dovere.
Pertanto, il militare in servizio permanente che, impiegato in Teatro Operativo fuori dal territorio
nazionale, a seguito del perpetrarsi di atti ostili abbia riportato ferite/lesioni che lo abbiano
costretto ad una temporanea non idoneità al servizio militare incondizionato di almeno 90 giorni
può presentare istanza di trasferimento verso una sede di proprio gradimento entro 90 giorni
dalla riacquisita idoneità al servizio militare incondizionato. Per altro, l’istanza potrà essere
avanzata, malgrado il mancato raggiungimento dei 90 giorni di inidoneità, in tutti i casi che,
per gravità delle lesioni riportate dal militare e/o per le cause che hanno concretamente
determinato l’inidoneità (ad esempio valore dell’atto compiuto), risultano, a parere del
Comandante di Corpo, meritevoli di apprezzamento.
L’esame delle istanze sarà attuato dallo Stato Maggiore dell’Esercito che all’uopo si avvarrà di
una Commissione interna, integrata dal Comandante di Corpo (o di un suo qualificato
rappresentante) del militare all’atto dell’evento ovvero da quello in Patria qualora l’Ufficiale che
all’epoca dei fatti rivestiva tale carica appartenga ad altra F.A.. La domanda dovrà pervenire allo
SME direttamente dal Comando cui il militare interessato al beneficio è effettivo, corredata del
parere del Comandante di Corpo.
− Istanze ai sensi della L. n.104/92 (direttiva dello SME n. 1447/07/PIC-100 del 03 ott. ’03 ed
eventuali successive modifiche/integrazioni).
Destinatari del disposto di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 sono tutti gli
Ufficiali, Sottufficiali e Volontari in Servizio Permanente che debbano assistere un proprio
familiare (coniuge, parente od affine entro il terzo grado, persona in affidamento ai sensi della
legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche) diversamente abile.
La definizione di persona diversamente abile è contenuta nell’art. 3 della l. 104/1992, mentre
l’accertamento di questa condizione è competenza delle ASL, mediante le commissioni mediche
di cui all’art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da un operatore sociale e da un
esperto nei casi da esaminare.
L’Autorità per il personale dell’Esercito competente a riconoscere i benefici discendenti dalla
L. n. 104/92 deve essere individuata solo ed esclusivamente nello Stato Maggiore dell’Esercito
14
– Dipartimento Impiego del Personale. La catena gerarchica dovrà comunque essere informata
circa la presentazione di un’istanza ai sensi del disposto normativo in parola, da parte di un
militare in forza ad un Reparto dipendente, senza che vengano, tuttavia, specificati i motivi su cui
la stessa si fonda. Per altro, si precisa che la documentazione a sostegno della richiesta deve
essere inoltrata esclusivamente allo SME-DIPE Ufficio competente per categoria, onde
garantire il diritto alla riservatezza del richiedente ed evitare la conoscenza di dati
personali/sensibili da parte di soggetti non coinvolti nel processo decisionale.
In materia di assistenza, integrazione sociale e diritti dei portatori di handicap, nel premettere che
il diritto del militare all’applicazione del disposto normativo in oggetto deve essere
necessariamente contemperato con le imprescindibili esigenze di servizio, e sul presupposto che
l’A.D. possieda la facoltà di sospendere/differire la fruizione del beneficio concesso, si evidenzia
che il riconoscimento dell’esistenza delle condizioni di Legge da parte dello SME, comporterà:
− nel caso in cui il dipendente, all’atto della domanda, presti servizio in sede diversa da quella
in cui risiede il familiare da assistere, l’emissione del relativo dispaccio di trasferimento (“a
domanda”);
− nel caso in cui il dipendente sia già in servizio nella sede, la concessione a cura del
Comandante di Corpo dei permessi mensili di cui all’art. 33, 3° comma, della l. 104/1992.
Pertanto, è possibile accedere alla possibilità di usufruire dei benefici di cui alla L. n.104/1992
solo dopo la determinazione dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del
Personale, fermo restando che, ove non ricorrano i presupposti di legge o non sia stata
ancora adottata la relativa determinazione, il Cte di Corpo può concedere altri benefici
previsti dalle norme vigenti (permessi privati, licenza straordinaria, etc.) per consentire al
personale di soddisfare le proprie necessità familiari.
Per quanto attiene ai criteri e procedure per poter accedere al beneficio ed ai lineamenti
d’impiego, nel rimandare alle disposizioni contenute nella direttiva dello SME emanata con
lettera n. 1447/07/PIC-100 in data 3 ott. ’03 e successive integrazioni, si precisa che:
− anche i benefici ex art. 33 comma 2 possono essere concessi esclusivamente dallo Stato
Maggiore dell’Esercito, previa verifica dei previsti requisiti di legge. Nel caso in cui, invece,
successivamente alla concessione del beneficio (ex art. 33 comma 2 o 3) le esigenze
organizzatorie/funzionali dell’Ente dovessero divenire prevalenti rispetto a quelle
personali/familiari del beneficiario, e pertanto emerga la necessità di impiegare il militare
(in attività operative e/o addestrative in Patria o all’estero), il Comandante del reparto di
appartenenza, nel tener conto di eventuali vincoli fissati dal D.P.R. n. 171/2007, dovrà
procedere ad una compiuta valutazione della situazione concreta, effettuando un’equa
comparazione tra le prioritarie esigenze di servizio e l’esercizio del diritto da parte
dell’interessato, derivante dalla necessità di dover procedere, o meno, alla modifica
(sospensione/differimento) del provvedimento di concessione del beneficio. I consequenziali
provvedimenti opportunamente adottati a livello locale, supportati da una esauriente
motivazione, oltre ad essere partecipati nelle forme dovute al personale interessato,
dovranno essere portati a conoscenza dello Stato Maggiore dell’Esercito. In ogni caso, al
personale beneficiario dovrà essere comunque garantita la possibilità della fruizione del
beneficio al termine del periodo di sospensione, recuperando eventualmente anche i periodi
“non goduti”;
− la soppressione, nel testo di legge originario, dell’inciso che prevedeva la necessità del
requisito della convivenza tra il portatore di handicap e il dipendente che invoca la
concessione del beneficio, operata per effetto della L. n. 53/2000, è da ritenersi applicabile
esclusivamente alle istanze prodotte ai sensi dell’art. 33 comma 5, in armonia con le più
recenti interpretazioni giurisprudenziali. Si conferma, pertanto, la necessità del
presupposto della convivenza ai fini della concessione delle ulteriori agevolazioni previste
dalla normativa vigente;
15
− l’istante, nella dichiarazione di notorietà contenente l’indicazione dei familiari che, per
ubicazione di domicilio, sarebbero in grado di prestare assistenza, deve specificare tutti i
parenti ed affini entro il terzo grado del disabile, specificandone l’età e la località di
residenza/domicilio.
Si precisa, infine, che la giurisprudenza prevalente è incline nel ritenere che la tutela prevista ai
sensi dell’art. 33 della L. 104/92 non sia applicabile a personale militare, già riconosciuto
titolare del beneficio in parola, comandato per impieghi “temporanei” (missioni in teatro
Operativo, corsi obbligatori di Forza Armata, missioni e/o esercitazioni addestrative nazionali o
internazionali), atteso che tali impegni, non avendo la connotazione di trasferimento strictu
sensu, non determinano quell’impatto e quei disagi al nucleo familiare propri di un movimento
“definitivo”. Ciò nella considerazione che la mobilità rappresenta un elemento costitutivo della
specificità dello status di militare.
− Istanze di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 17 della L. 266/99 e della direttiva
dello SME n. 724/07/C-PI 5.3.5.1 in data 29 gennaio 2007 (e successive
varianti/integrazioni).
In base al disposto normativo in titolo, è data facoltà all’U./SU./Volontario, in qualità di coniuge
convivente del personale appartenente alle F.A. (compresa l’Arma dei CC, il Corpo della G.d.F.,
il Corpo dei V.F. e le Forze di polizia ad ordinamento civile) legato da rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e trasferito d’autorità, di presentare istanza di trasferimento presso la sede
del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina. Fermo restando il diritto soggettivo a
presentare l’istanza in argomento nell’ipotesi in cui sussistano i presupposti previsti ex lege, al
fine di assecondare quanto più possibile le aspettative personali/familiari del personale della
F.A., lo SME ha emanato un’apposita direttiva volta a favorire il ricongiungimento familiare del
personale dell’Esercito coniugato con altro militare della F.A.. Al riguardo, per gli aspetti
procedurali si rinvia in toto alle prescrizioni contenute nell’ambito della direttiva dello SME n.
724/07/C-PI 5.3.5.1 in data 29 gennaio 2007 e successive integrazioni/varianti.
16
CAPITOLO III
TRANSITO IN FORZA POTENZIALE
1. DEFINIZIONE
La forza potenziale, introdotta con D.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167, è costituita da:
− personale militare e civile in aspettativa;
− personale militare e civile sospeso dall’impiego o dal servizio, dalle funzioni o dalle
attribuzioni del grado;
− personale militare in ausiliaria o in riserva;
− personale civile in posizione di comando presso altre amministrazioni.
2. LIVELLO DECISIONALE DELLA DETERMINAZIONE
I Comandanti di Corpo disporranno il transito del personale interessato:
− con automatismo, senza previa determinazione dello Stato Maggiore dell’Esercito –
Dipartimento Impiego del Personale, per quanto riguarda le “licenze straordinarie per
motivi di salute” 1;
− in applicazione della relativa determinazione dello SME o di PERSOMIL, negli altri
casi.
3. CARATTERI GENERALI
a. Presupposti
Non sono state apportate specifiche modifiche all’assetto normativo disciplinante la
problematica. Restano invariate, pertanto, le prescrizioni all’uopo dettate dalla
competente D.G. PERSOMIL in materia di transito in forza potenziale (ex forza
assente).
b. Gestione amministrativa e matricolare.
E’ devoluta all’Ente che amministrava l’interessato prima del transito in forza
potenziale. Tale disciplina si applica anche nelle more della definizione delle pratiche
di transito nel ruolo civile, con riferimento al personale non più idoneo al s.m.i..
c. Incombenze
Il Comandante di corpo deve assicurare, entro 3 giorni dal provvedimento di transito, la
comunicazione di tutti i movimenti da e per la forza potenziale (specificando la
fattispecie sottesa alla variazione):
−a
mezzo e.mail sulla rete
EINET al seguente indirizzo
[email protected], limitatamente al personale SU.,
ovvero a mezzo e.message indirizzato allo SME-DIPE Uf. competente per
categoria nei restanti casi;
− a PERSOMIL;
Con questa dizione si comprendono la licenza straordinaria di convalescenza, i riposi medici domiciliari ed i
1
ricoveri in luogo di cura, nella considerazione di cui al successivo punto 3. a. (2). Allo scopo di chiarire
eventuali dubbi interpretativi, si precisa, che in questo caso, lo SME non emetterà alcun provvedimento,
neanche “a sanzione”, come avveniva in precedenza, in quanto la funzione è delegata al Cte di Corpo.
Pertanto, gli EDR dovranno porre la massima cura nel computo dei giorni di assenza.
17
− per conoscenza, allo SME-DIPE Uf.Coord. e agli Enti immediatamente
sovraordinati.
4. MODALITA’ ESECUTIVE
Si rinvia alle disposizioni contenute nel foglio n. 1773/07/C-PI 5.9.1 in data 28 febbraio
2007 e successive modifiche/integrazioni.
In particolare, per quanto concerne i militari in rientro dalla posizione di “forza potenziale”
precedentemente sospesi dal servizio per effetto di sentenze (decreti penali, etc.), si precisa
che il Comandante di corpo dell’interessato è sempre tenuto a chiedere
tempestivamente allo SME-DIPE (Ufficio Impiego competente per categoria) i
conseguenti provvedimenti da adottare.
18
CAPITOLO IV
POSIZIONE DI COMANDATO (ambito nazionale)
1. DEFINIZIONE
Il “comando” (ai sensi del presente capitolo) è la posizione amministrativa e d’impiego
disposta nei confronti di personale temporaneamente impiegato presso un
Comando/Ente/Reparto diverso da quello di appartenenza, per:
− la frequenza di “corsi di perfezionamento” o di “qualificazione”;
− particolari ed eccezionali esigenze di servizio.
2. LIVELLO DECISIONALE DELLA DETERMINAZIONE
a. Gli Enti/Comandi (riepilogati in All. K) hanno la facoltà di “comandare”
autonomamente il personale, nell’ambito dell’Area di competenza, fino ad un
massimo di 120 giorni e per una sola volta nell’arco temporale di un anno solare
(senza determinazione dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del
Personale. Lo SME-DIPE deve essere comunque informato di quanto disposto dal
Vertice dell’Area di Impiego).
b. Qualora l’esigenza dovesse protrarsi oltre i 120 giorni ovvero in caso di personale da
“comandare” presso altra Area d’Impiego, dovrà essere preventivamente interessato,
per competenza, lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del
Personale e la richiesta deve essere avanzata almeno 30 giorni prima dell’inizio
dell’esigenza.
c. Nel caso di esigenze di durata non superiore a 30 giorni, la facoltà di “comandare” il
personale compete al Comandante di Corpo. Per i Comandi Intermedi detto limite è
pari a 60 giorni. I suddetti limiti temporali non incrementano il numero massimo di
giorni previsto per ciascun Vertice d’Area d’Impiego e, pertanto, sono da considerarsi
compresi nei citati 120 giorni.
d. Nel caso di frequenza di corsi, di qualsiasi durata, non è necessaria la determinazione
dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale.
3. MODALITA’ ESECUTIVE
a. Personale comandato fino ad un massimo di 120 giorni (All. L).
(1) Modalità di attuazione.
I Comandi che, nell’ambito della propria Area d’impiego, hanno disposto
autonomamente la posizione di comandato per il personale dipendente - purché di
durata superiore a 30 giorni - devono darne tempestiva comunicazione allo Stato
Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale tramite e.message
all’Ufficio Impiego competente per categoria e, per conoscenza, all’Ufficio
Coordinamento.
(2) Criteri di valutazione.
La posizione di comandato deve rivestire carattere di eccezionalità e
temporaneità e non deve riguardare sistematicamente il medesimo personale.
Pertanto essa non deve in nessun caso costituire un “artifizio”, che preluda ad un
trasferimento. Conseguentemente sono vietate quelle pratiche intese a sommare più
19
posizioni di “comandato” inferiori a 120 giorni, intervallate da brevi soluzioni di
continuità, relative alla stessa persona. Eventuali eccezioni dovranno essere
sottoposte al preventivo esame dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento
Impiego del Personale, che assumerà le determinazioni ritenute necessarie in
merito, previo accertamento dell’assoluta indispensabilità del movimento
temporaneo. In tale contesto, si precisa che l’istituto in argomento non è
applicabile al personale VFP-1, in ragione della limitatezza della durata del loro
periodo di servizio. Infatti, un’eventuale posizione di aggregato/comandato
potrebbe essere percepito come un artifizio atto ad evitare un trasferimento in
una sede non gradita, in elusione alla graduatoria di merito predisposta da
PERSOMIL, con gli evidenti riflessi in materia di contenzioso che da tale
situazione potrebbero determinarsi. Eventuali specifiche esigenze dovranno
essere proposte allo SME-DIPE sulla linea di comando.
(3) Dipendenza amministrativa.
Il personale “comandato” presso un Comando/Ente/Reparto dipende:
− per l’impiego, dal Comando/Ente/Reparto stesso, nell’intendimento che tale
personale sia utilizzato per l’assolvimento del servizio che ha determinato la
posizione in titolo;
− disciplinarmente, dal medesimo Comando/Ente/Reparto, qualora il rapporto di
dipendenza non sia giornaliero e sia regolarizzato con formali provvedimenti
amministrativi.
(4) Comunicazioni.
Secondo schema in All. M.
b. Personale comandato per un periodo superiore a 120 giorni o in Area d’impiego diversa
da quella di appartenenza.
Il Vertice dell’Area d’Impiego che, per esigenze di servizio, ha la necessità di
comandare personale dipendente per un periodo complessivamente superiore a 120
giorni o in altra Area di impiego, deve chiedere preventivamente allo Stato Maggiore –
Dipartimento Impiego del Personale la relativa determinazione, indicandone la
motivazione, e potranno dar corso al movimento solo dopo che sia stato regolarizzato
formalmente il provvedimento amministrativo da parte dello SME.
POSIZIONE DI COMANDATO (all’estero)
Per quanto concerne la posizione di “comandato” relativa al personale impiegato all’estero,
restano valide le disposizioni contenute nella Direttiva SME PERS 2001 (parte II).
Al riguardo, il Capo di SME, periodicamente, provvede a conferire a varie Autorità militari la
delega alla firma degli ordini di missione. Pertanto, la competenza in materia è suscettibile di
variazioni in base alle esigenze del momento. In ambito Stato Maggiore dell’Esercito, i suddetti
decreti di delega (a firma del Capo di SME) vengono predisposti dal Reparto Pianificazione
Generale e Finanziaria – Uf. Pro.Fi.Bi.Sta..
20
CAPITOLO V
PERSONALE GIUDICATO PARZIALMENTE NON IDONEO AL
SERVIZIO MILITARE INCONDIZIONATO
Nelle more degli esiti dello studio avviato dal GdL
appositamente costituito in ambito Stato Maggiore
dell’Esercito, rimangono valide le disposizioni di cui al f.
n. 1765/10.03.01/01 in data 11.05.06 di SME-RAGEP.
21
CAPITOLO VI
ASSEGNAZIONE
UFFICIALI
ALL’ARMA
ED
ALLA
SPECIALITA’ DEGLI
1. ASSEGNAZIONE ALL’ARMA
a. Attuazione.
Gli Ufficiali del ruolo normale e del ruolo speciale vengono assegnati alle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni con determinazione del Capo di
SME, all’atto della nomina ad Ufficiale.
b. Variazioni.
L’assegnazione all’Arma e le eventuali successive modificazioni costituiscono
variazione matricolare.
2. ASSEGNAZIONE ALLA SPECIALITA’
a. Attuazione.
Le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni comprendono le seguenti
specialità:
− Arma di fanteria: granatieri, bersaglieri, alpini, paracadutisti, lagunari e AVES;
− Arma di cavalleria: cavalieri di linea, carristi e AVES;
− Arma di artiglieria: artiglieri terrestri, artiglieri contraerei e AVES;
− Arma del genio: pionieri, guastatori, pontieri, ferrovieri e AVES;
− Arma delle trasmissioni: specialisti in telematica, specialisti in guerra elettronica e
AVES.
L’assegnazione alle specialità è un provvedimento di impiego, la cui competenza risale
a SME-DIPE. La specialità viene assegnata durante i corsi di Formazione, previo
accertamento dei requisiti psico-fisici previsti.
b. Variazioni.
(1) Il personale assume la specialità del reparto di appartenenza. L’assunzione della
specialità ed i successivi cambiamenti, costituiscono variazione matricolare e per
ogni Ufficiale delle varie Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni)
si deve sempre riportare nelle comunicazioni scritte la relativa specialità utilizzando
le previste abbreviazioni.
(2) Il personale militare che presta servizio “fuori corpo”, mantiene la specialità
dell’ultimo reparto di appartenenza. E’ data facoltà, comunque, a tale tipologia di
personale “fuori corpo” di inoltrare specifica istanza a SME-DIPE, al fine di essere
riassegnato alla specialità originariamente attribuitagli, a condizione che l’interessato
abbia prestato servizio presso un Reparto di questa specialità per un periodo minimo
di tre anni anche non continuativi.
22
ASSEGNAZIONE
DELLA
SPECIALIZZAZIONE,
INCARICO
PRINCIPALE POSIZIONE ORGANICA AI SOTTUFFICIALI DEL
RUOLO MARESCIALLI E DEL RUOLO SERGENTI
1. RUOLO MARESCIALLI
a. Attuazione.
I Sottufficiali del Ruolo Marescialli vengono assegnati ai Corsi di Laurea (pertanto alle
relative Specializzazioni SANITA’ e COMANDO) subito dopo l’incorporazione, in
tempo utile per l’iscrizione degli stessi ai suddetti Corsi 1. La Competenza della relativa
determinazione risale ad un’apposita Commissione nominata da SME-DIPE.
Al termine del 1° anno di corso e nell’ambito della Specializzazione precedentemente
attribuita, gli Allievi Marescialli vengono assegnati alla rispettiva “arma-specialità” /
“Incarico Principale – Posizione Organica”. La competenza della relativa determinazione
risale ad un’apposita Commissione nominata dalla Direzione Generale per il Personale
Militare.
b. Variazioni.
L’assegnazione della citata Specializzazione, dell’Incarico Principale e della Posizione
Organica e le eventuali successive modificazioni costituiscono variazioni che devono
essere apportate sulla documentazione matricolare, secondo le modalità prescritte nelle
vigenti specifiche Direttive.
2. RUOLO SERGENTI
a. Attuazione.
I Sottufficiali del Ruolo Sergenti vengono assegnati alla Specializzazione di
OPERATORI, TECNICI o RIPARATORI e ad un Incarico Principale e Posizione
Organica ad essa correlata al termine della “fase basica” del Corso svolto presso l’80°
RAV “Roma” in Cassino. La competenza della relativa determinazione risale ad
un’apposita Commissione nominata dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
b. Variazioni.
L’assegnazione della citata Specializzazione, dell’Incarico Principale e della Posizione
Organica e le eventuali successive modificazioni costituiscono variazioni che devono
essere apportate sulla documentazione matricolare, secondo le modalità prescritte nelle
vigenti specifiche Direttive.
3. VARIE
I SU. del Ruolo Marescialli e del Ruolo Sergenti assumono l’Arma e la specialità del corpo
dove prestano servizio.
In caso di trasferimenti/assegnazioni ad Enti “pluriarma”, il personale in questione manterrà
l’Arma e la specialità dell’ultimo corpo dove ha prestato servizio.
1
Variante introdotta a partire dal 9° Corso “Pubblico” / 6° “Interno” con la Direttiva n. 3005 Rec 2 05.02.11/03 in data 19 luglio 2006 di SME
– RAGEP – Ufficio Reclutamento concernente “L’assegnazione degli Allievi Marescialli ai Corsi di Laurea”.
23
CAPITOLO VII
RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTUFFICIALI
1. PREMESSA: CONCETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISPECIALIZZAZIONE
Al fine di dirimere eventuali dubbi in merito al concetto di “riqualificazione” e di
“rispecializzazione” si precisa che:
- la “riqualificazione” (c.d. ordinaria) è quel provvedimento, emesso dallo SME-DIPE in
seguito alla frequenza (con esito favorevole) di un apposito corso da parte di un dato
Sottufficiale, che abilita lo stesso allo svolgimento di nuove mansioni previste per una data
posizione organica, diversa da quella precedentemente attribuita, ma che rientra tra quelle
della medesima specializzazione di provenienza;
- la “rispecializzazione” è quel provvedimento, emesso dallo SME-DIPE in seguito alla
frequenza (con esito favorevole) di un apposito corso da parte di un dato Sottufficiale, che
abilita lo stesso allo svolgimento di nuove mansioni previste per una data posizione
organica, diversa da quella precedentemente attribuita e che rientra tra quelle di una
specializzazione diversa da quella di provenienza.
In questi termini appare evidente che detta distinzione, ancorché concettualmente
importantissima, assume un carattere eminentemente formale/lessicale in quanto, ai fini pratici,
non sussistono differenze sostanziali in termini di corsi da svolgere e tanto meno nell’iter
procedurale da intraprendere.
Pertanto il termine “riqualificazione” potrà essere univocamente adottato in riferimento
ad entrambe le casistiche fin qui esposte.
In tale contesto e per completezza di trattazione è anche opportuno evidenziare che, per i
Sottufficiali del ruolo Marescialli del c.d. “precedente iter” e per quelli del ruolo Sergenti, oltre
alla c.d. procedura “ordinaria” è prevista anche la “procedura straordinaria”, che non contempla
la frequenza di corsi ma soltanto la sanzione di specifiche “situazioni di fatto” (Direttiva per la
riqualificazione dei Sottufficiali - fino al 77° Corso AS di SME – Reparto Impiego del
Personale – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile - Ed. 2002 e Direttiva per la
riqualificazione dei sottufficiali del ruolo Sergenti di SME – DIPE – Ufficio Impiego
Sottufficiali e Personale Civile – ed. 2005).
Peraltro, in merito all’ulteriore “procedura ridotta” (che prevede la frequenza di corsi di
breve durata fondati su specifici pregressi culturali/professionali) già contemplata nella
suddetta direttiva, si precisa che deve intendersi abrogata con effetto immediato, in quanto
24
riconducibile, a seconda delle casistiche e delle valutazioni dello SME-DIPE, nelle suddette
procedure “ordinaria” ovvero “straordinaria”.
2. VINCOLI, CASISTICHE E CONDIZIONI DI APPLICABILITA’
La “riqualificazione” rappresenta un provvedimento d’impiego a cui deve essere dato corso
soltanto per sopperire a reali esigenze funzionali e che in nessun caso deve essere avviato per
rispondere a esigenze di carattere personale.
In ordine alle motivazioni che sottendono alla riqualificazione dei Sottufficiali, sono distinte le
seguenti casistiche:
- esigenze straordinarie (esoneri per: “inidoneità permanente a uno specifico incarico” ovvero laddove necessario - per “inidoneità permanente al servizio militare in modo parziale”,
riconfigurazione delle Tabelle Organiche dell’Ente/Reparto di appartenenza, reimpiego in
altro Ente/Reparto, ecc...);
- esigenze delle Aree d’Impiego (perequazione in ambito Ente/Reparto);
- esigenze di Forza Armata (reimpiego negli Organi Centrali e per particolari esigenze
contingenti di Forza Armata, casistiche specifiche valutate a ragion veduta dallo SME-DIPEUfficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile);
- esigenze connesse con l’applicabilità delle nuove procedure di trattazione delle istanze di
trasferimento “ordinarie” avanzate dal personale (le modalità e i vincoli saranno di volta in
volta indicati nella circolare applicativa dell’anno in corso).
Preme sottolineare che per il personale proveniente dal:
- Ruolo Marescialli del “precedente iter” sarà possibile procedere con le riqualificazioni nelle
posizioni organiche di qualsiasi specializzazione;
- Ruolo Marescialli del “nuovo iter” sarà possibile procedere con le riqualificazioni (più
propriamente definite “qualificazioni”, così come sancito nella direttiva “Profili d’impiego dei
Sottufficiali del ruolo marescialli “nuovo iter” della specializzazione comando” e degli
Ufficiali subalterni del ruolo speciale delle varie armi e dell’arma dei trasporti e dei materiali ed. 2006) nelle posizioni organiche delle sole specializzazioni COMANDO e SANITA’;
- Ruolo Sergenti sarà possibile procedere con le riqualificazioni nelle posizioni organiche delle
sole specializzazioni OPERATORI, TECNICI e RIPARATORI.
Nello specifico i vincoli, le casistiche e le condizioni di applicabilità per la
riqualificazione/qualificazione sono regolamentate, a seconda della tipologia di Sottufficiali di
cui trattasi, rispettivamente dalle seguenti direttive:
25
- ruolo Marescialli “precedente iter”: Direttiva per la riqualificazione dei Sottufficiali (fino al
77° Corso AS) di SME – RIP – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile - ed. 2002 (e
successive integrazioni/varianti);
- ruolo Marescialli “nuovo iter”: Profili d’impiego dei Sottufficiali del ruolo Marescialli
“nuovo iter” della specializzazione comando” e degli Ufficiali subalterni del ruolo speciale
delle varie armi e dell’arma dei trasporti e dei materiali di SME – DIPE – Ufficio Impiego
Sottufficiali e Personale Civile - ed. 2006 (e successive integrazioni/varianti);
- ruolo Sergenti: Direttiva per la riqualificazione dei sottufficiali del ruolo Sergenti di SME –
DIPE – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile – ed. 2005 (e successive
integrazioni/varianti);
-
a fattor comune: ulteriori direttive/circolari già emanate ovvero che saranno di volta in volta
emanate al riguardo dallo SME – DIPE – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile.
3. PROCEDURE PER LA RIQUALIFICAZIONE
Come già indicato nel precedente para 1, per avviare l’iter di riqualificazione dei Sottufficiali è
possibile dare corso a due possibili procedure:
- ordinaria;
- straordinaria.
Fermo restando quanto disposto con le specifiche direttive emanate a riguardo in merito ai
criteri/vincoli/casistiche/condizioni di applicabilità (Direttiva per la riqualificazione dei
Sottufficiali - fino al 77° Corso AS di SME – RIP – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale
Civile - ed. 2002 e successive integrazioni/varianti, Direttiva per la riqualificazione dei
sottufficiali del ruolo Sergenti di SME – DIPE – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile
– ed. 2005 e successive integrazioni/varianti e “Profili d’impiego dei Sottufficiali del ruolo
marescialli “nuovo iter” della specializzazione comando” e degli Ufficiali subalterni del ruolo
speciale delle varie armi e dell’arma dei trasporti e dei materiali - ed. 2006 e successive
integrazioni/varianti) si precisa che, in merito alle modalità di avvio della procedura di:
- qualificazione/riqualificazione
“ordinaria”, l’invio dei
“Piani annuali
delle
qualificazioni/riqualificazioni ordinarie” (PAQ/PAR) dovrà avvenire secondo le disposizioni
emanate annualmente nel quadro della “Direttiva per la formazione avanzata” e delle
specifiche disposizioni applicative di dettaglio ad essa correlate di volta in volta emanate
dallo SME-DIPE, al fine di procedere alla pianificazione dei corsi da svolgere nel quadro
dell’esercizio finanziario dell’anno in considerazione;
- riqualificazione “straordinaria”, che le relative istanze di riqualificazione, a far data
dal 2008, dovranno essere inviate dagli EDR direttamente allo SME-DIPE-Ufficio
26
Impiego Sottufficiali e Personale Civile, informando per conoscenza la rispettiva linea
gerarchica; dette istanze dovranno essere inviate dai vari EDR, entro il mese di
aprile/agosto/dicembre di ogni anno, a corredo del “Piano aperiodico delle riqualificazioni
previa procedura “straordinaria” (P.A.R.S.)”, prodotto in un’unica soluzione sia per il
personale del ruolo Marescialli “precedente iter” sia per quello del ruolo Sergenti.
27
CAPITOLO VIII
ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA CONTINUATIVA
1. DEFINIZIONE
L’attività aviolancistica continuativa costituisce l‘addestramento periodico cui sono
interessati i paracadutisti militari “fuori corpo”, al fine di mantenere i livelli operativi
previsti per l’impiego nelle Aviotruppe.
Lo svolgimento di tale attività, oltre alle implicazioni relative all’impiego, comporta anche,
come noto, effetti di natura economica (c.d. “indennità per paracadutisti militari fuori
corpo”). Per tali aspetti, valgono le disposizioni di legge (da ultimo, D.P.R. 13 giugno 2002
n. 163), nonché quelle applicative emanate da PERSOMIL (
1
).
2. LIVELLO DECISIONALE/COMPETENZE
La procedura per l’assegnazione del personale interessato all’attività di aviolancio e allo
svolgimento della stessa (vedasi successivo capo 3. a. (1)) prevede specifiche competenze.
In particolare:
− lo SME-DIPE emana i provvedimenti di assegnazione del personale al Centro
Addestramento Paracadutismo in PISA, dove è previsto lo svolgimento dell’attività
aviolancistica a seguito di preventiva e specifica autorizzazione rilasciata dal Comando
FOTER;
− il Comando FOTER è l’organo tecnico che provvede a:
• verificare che il personale che chiede di effettuare l’attività in argomento sia in
possesso dei requisiti previsti dalla presente Direttiva, nonché dalle altre eventuali
normative di settore;
• rilasciare l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività aviolancistica continuativa;
• riconoscere la causa di forza di maggiore al personale. Al riguardo, ovviamente la
concessione del riconoscimento è limitata al personale precedentemente segnalatosi
per l’esecuzione dell’attività aviolancistica continuativa;
− il Centro Addestramento di Paracadutismo, sulla base delle indicazioni fornite dallo
SME-Reparto Impiego delle Forze/COE (per gli aspetti addestrativi e finanziari) e da
COMFOTER, dirama, nel corso del 4° trimestre di ogni anno, la programmazione
dell’attività aviolancistica a beneficio del personale di cui trattasi, riferita all’anno
successivo.
3. MODALITA’ ESECUTIVE
a. Criteri per la concessione dell’autorizzazione.
(1) Requisiti minimi.
Il personale militare in spe già in servizio presso i Reparti paracadutisti di
F.A./Interforze può svolgere, a domanda, attività aviolancistica continuativa “fuori
corpo” se in possesso dei seguenti requisiti:
− status: Ufficiali, Sottufficiali e Volontari in spe, già in servizio nelle
Aviotruppe;
− qualifica: paracadutista militare, ai sensi della Pub. n. 6479 ediz. 1992 di
ISPEFAC;
(1) Circolari DGPM/IV/12^/149300/30 in data 5 ottobre 2002 e DGPM/IV/12^/156219/50 in data 18 dicembre
2002.
28
− idoneità psicofisica: idoneo quale paracadutista;
− esperienza: permanenza nella forza effettiva di reparti paracadutisti di
F.A./Interforze non inferiore a 3 anni, anche non consecutivi;
− rendimento:
•
documentazione caratteristica con qualifica “eccellente” negli ultimi 3
anni;
•
parere favorevole del competente Comando delle Aviotruppe di
F.A./Interforze (Cdo B. par. “Folgore”, Cdo 4° rgt. alp. par. ovvero
COFS).
(2) Permanenza nella posizione di paracadutista militare “fuori corpo”.
(a) Il reimpiego nelle Aviotruppe non appare più remunerativo per la F.A.,
allorché il personale abbia trascorso un periodo di tempo eccessivamente
lungo fuori dei reparti paracadutisti (in particolare, quando il personale non
abbia maturato una pregressa lunga esperienza professionale nella
specialità). Pertanto, la permanenza nella posizione di paracadutista militare
“fuori corpo” è definita secondo i seguenti criteri:
− personale effettivo a reparti delle Aviotruppe per un periodo da 3 a 10
anni: 10 anni;
− personale effettivo a reparti delle Aviotruppe per un periodo superiore a
10 anni: nessuna limitazione temporale.
(b) L’eventuale riassegnazione a reparti della Specialità interrompe il periodo di
permanenza nella posizione “fuori corpo” ( 2). Tale posizione può essere
riassunta successivamente – anche più volte, in caso di nuovi trasferimenti ad
Enti/reparti non delle Aviotruppe – e mantenuta, ogni volta, per un periodo
di 10 anni, ovvero superiore, in applicazione del criterio sopra indicato.
(3) Calcolo del servizio prestato nelle Aviotruppe.
Ai fini del calcolo del servizio prestato nelle Aviotruppe si applicano i seguenti
criteri:
− si sommano tutti i periodi di servizio prestato, anche con soluzione di
continuità, nella forza effettiva di Unità paracadutisti;
− la somma così ottenuta (espressa in anni, mesi e giorni) esprime il periodo di
servizio computabile ai fini della permanenza nella posizione di paracadutista
militare “fuori corpo”.
b. Procedura per l’autorizzazione.
L’iter, obbligatorio anche per il personale precedentemente autorizzato a svolgere
attività addestrativa nella posizione di paracadutista “fuori corpo”, si articola nelle
seguenti fasi:
−
istanza dell’interessato (All. N), corredata di:
•
•
stralcio della documentazione matricolare attestante i periodi temporali svolti
nell’ambito delle Aviotruppe, rilasciata, per copia conforme, dall’Ente presso
cui è impiegato l’interessato;
computo dei periodi di effettivo impiego presso reparti delle Aviotruppe,
sottoscritto dal Cte di Corpo/Capo Ufficio (apd. All. N);
(2) ciò significando che anche per il personale che ha acquisito permanentemente la qualifica di paracadutista
“fuori corpo” in forza di precedenti decretazioni, decade da tale status.
29
−
valutazione della stessa a cura del Comando FOTER, che tiene conto del parere
tecnico del competente Comando delle Aviotruppe di Forza Armata/Interforze
(All. O);
−
rilascio, a cura del Comando FOTER, dell’autorizzazione, per le finalità di cui
all’art. 5, comma 4 della l. n. 78/1983 e successive modifiche (valida per un
periodo di 10 anni, ovvero senza limitazione temporale, in base ai criteri di
valutazione indicati al precedente punto a. (2) (a.)) (All. P);
−
emanazione, a cura dello SME-DIPE, del provvedimento di assegnazione
dell’interessato al C.A.PAR. di PISA, per il periodo di tempo necessario allo
svolgimento dell’attività (All. Q).
c. Adesione dell’interessato alle attività programmate.
Il personale autorizzato a svolgere attività aviolancistica continuativa, sulla base del
programma annualmente diramato dal Centro Addestramento Paracadutismo, dovrà
segnalarsi per svolgere la suddetta attività, indicando per ogni semestre un turno
principale e un turno di riserva (All. R).
d. Decadenza dalla posizione di paracadutista “fuori corpo” (All. S).
E’ prevista, con carattere d’automatismo, nelle ipotesi di:
−
−
−
−
−
riassegnazione in un Ente delle Aviotruppe;
cessazione dal servizio;
non idoneità permanente al lancio;
mancata adesione alle attività programmate annualmente dal Centro
Addestramento Paracadutismo per 2 anni consecutivi, a meno di comprovati motivi
di salute/di servizio, comprovati dal Comandante di corpo, che abbiano
impossibilitato il personale interessato all’inoltro della richiesta. Al riguardo, la
documentazione eventualmente prodotta dal militare dovrà essere valutata dal
COMFOTER;
mancata richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore per 4 semestri
consecutivi.
4. ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA FUORI CORPO ALL’ESTERO
a. I paracadutisti militari ”fuori corpo” possono svolgere attività aviolancistica presso
Eserciti di altri Paesi e Missioni Italiane all’estero, valida a tutti gli effetti per l’attività
minima prevista.
Gli interessati dovranno chiedere specifica autorizzazione al Comando FOTER (All. T).
b. Le comunicazioni dei lanci effettuati all’estero devono essere inviate al Ce. Add. Par. per
la registrazione. Esse saranno valide ai fini matricolari ed amministrativi solo se l’attività
sarà stata attestata dalla competente Autorità Militare del Paese interessato. Di ciò deve
tenere conto il Ce. Add. Par., nel comunicare gli stralci dei lanci “fuori corpo” agli Enti
che li amministrano.
c. I paracadutisti militari “fuori corpo” destinati (ovvero già in servizio) all’estero
dovranno richiedere comunque, tramite il proprio Comandante di Corpo, la
partecipazione ai turni di attività aviolancistica - principale e di riserva - programmata
presso il Ce. Add. Par., in modo da garantire la partecipazione, in concreto, all’attività
medesima.
30
d. Gli Addetti Militari e/o superiori gerarchici nazionali dovranno agevolare gli interessati,
consentendo loro di svolgere la prescritta attività, prioritariamente, inviandoli al Ce.
Add. Par. nei turni programmati (gli interessati saranno inviati in servizio isolato in
Italia, con foglio di viaggio specifico per l’effettuazione di attività aviolancistica).
All’uopo, i Comandi dovranno provvedere autonomamente a richiedere per tempo,
nell’ambito della specifica programmazione finanziaria, i fondi necessari per la copertura
finanziaria dell’esigenza.
L’eventuale impossibilità di effettuare attività aviolancistica in Patria durante il periodo
di servizio all’estero, può costituire motivo di riconoscimento della “causa di forza
maggiore” per il personale interessato.
5. MANCATO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA MINIMA
PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
a.
Competenza.
Il Comando FOTER è competente a riconoscere la dipendenza da causa di forza
maggiore dell’attività aviolancistica minima non effettuata dai paracadutisti militari
“fuori corpo”. L’eventuale riconoscimento della causa di forza maggiore farà seguito a
specifiche istanze individuali, opportunamente motivate.
b. Presentazione dell’istanza.
I paracadutisti militari “fuori corpo”, che non hanno effettuato ovvero completato
l’attività minima semestrale, devono presentare l’istanza di riconoscimento della causa
di forza maggiore, da inoltrare al Comando FOTER (All. U), corredata dei pareri dei
superiori gerarchici sino a livello di Cte di Corpo e della necessaria documentazione
probatoria (certificati medici, dichiarazioni dei superiori, copia della segnalazione
relativa ai turni, etc.).
Le domande devono essere presentate al termine del semestre utile per il recupero
dell’attività non svolta ovvero entro i sei mesi successivi.
c. Valutazione.
Poiché l’attività aviolancistica minima non effettuata in un dato semestre può essere
recuperata nel semestre successivo, le istanze di cui sopra saranno valutate dal
Comando FOTER in base a criteri di eccezionalità (cancellazione di esercitazioni,
motivi di servizio o non idoneità fisica debitamente documentati, etc.).
Si precisa che solo i lanci effettuati dopo i tre previsti quale attività minima per un dato
semestre possono essere accreditati al semestre precedente.
d. Varie.
I paracadutisti militari “fuori corpo” all’atto della prevista compilazione della
disponibilità al reimpiego nella aviotruppe, dovranno dichiarare anche la propria
disponibilità ad essere impiegati quali augmentees nell’ambito di esercitazioni,
operazioni in territorio nazionale/estero ed a sottoporsi ai connessi iter/percorsi
formativi ritenuti opportuni dallo SME. Tale dichiarazione dovrà essere inviata
celermente allo SME-DIPE (all’Ufficio Impiego competente in funzione della categoria
di appartenenza del militare).
e. Disposizioni transitorie
Le disposizioni contenute nel presente capitolo entrano in vigore a partire dal 01
gennaio 2009, al fine di consentire ai Vertici delle Aree di Impiego di porre in atto le
relative predisposizioni organizzative.
31
CAPITOLO IX
ATTIVITA’ DI VOLO E CONNESSA AL VOLO
Capo I – Generalità
1. DEFINIZIONE
Possono essere ammessi allo svolgimento dell'attività di volo/connessa al volo gli U./SU. in
possesso del brevetto militare di pilota e gli U./SU./VSP in possesso del brevetto militare di
specialista purché rispettino le seguenti condizioni:
− essere idonei al volo;
− non essere in servizio presso le Unità di volo ( 1
).
2. LIVELLO DECISIONALE
Il COMFOTER, tramite il Comando Aviazione dell’Esercito, è l’organo tecnico competente a:
− assegnare il personale alle Unità di volo per lo svolgimento dell’attività di volo/connessa al
volo;
− revocare tale concessione per riassegnazione presso un’Unità di volo, cessazione dal
servizio, non idoneità al volo e altre situazioni/motivazioni che determinano la mancanza dei
requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività.
Il suddetto Comando, con apposita circolare annuale, comunicherà l’assegnazione del
personale interessato alle Unità di volo per lo svolgimento della specifica attività allo SMEDIPE, per la successiva sanzione.
Il Comando Aviazione dell’Esercito è, inoltre, competente a verificare i contenuti dello
specifico programma addestrativo teorico-pratico predisposto dal reparto di volo di volta in
volta competente, nonché le relative modalità organizzative.
Capo II – Modalità Esecutive
1. REQUISITI
Svolge attività di volo/connessa al volo il seguente personale, purché idoneo al volo e non in
servizio presso le Unità di volo:
− Ufficiali in possesso del brevetto militare di pilota;
− Sottufficiali in possesso del brevetto militare di pilota e inquadrati nella posizione organica
di “Pilota osservatore di elicottero” (è quindi da ritenersi escluso tutto il personale che,
ancorché in possesso del citato brevetto, sia stato riqualificato in “altra” posizione organica);
− Ufficiali in possesso del brevetto militare di specialista;
− Sottufficiali specializzati Tecnico Elettronico di Aeromobili (TEA) e Tecnico Meccanico di
Aeromobili (TMA) e inquadrati nelle posizioni organiche di “Tecnico Elettronico di
Sono considerate Unità di volo ai sensi della Publ. n.15000 “Profili, qualifiche ed addestramento degli equipaggi di
1
volo dell’Aviazione dell’Esercito (ed. 2004) del Comando Aviazione dell’Esercito: il Comando dell’Aviazione
dell’Esercito, il Comando Brigata AVES e il Centro Addestrativo AVES, il Comando Brigata Aeromobile “Friuli”, i
rgt. AVES e i rgt. sost. AVES e altri Enti non di F.A. presso i quali il personale Pilota e/o Tecnico dell’AVES svolge
attività di volo operativa/addestrativa continuativa.
32
Aeromobili” e “Tecnico Meccanico di Aeromobili” (è quindi da ritenersi escluso tutto il
personale che, ancorché in possesso dei citati brevetti di specializzazione, sia stato
riqualificato in “altra” posizione organica);
− Volontari in servizio permanente specializzati Tecnico Elettronico di Aeromobili (TEA) e
Tecnico Meccanico di Aeromobili (TMA) e inquadrati negli incarichi di “Aiuto Tecnico
Elettronico di Aeromobili” e “Aiuto Tecnico Meccanico di Aeromobili” (è quindi da
ritenersi escluso tutto il personale che, ancorché in possesso dei citati brevetti di
specializzazione, sia stato riqualificato in “altri” incarichi).
Al riguardo, si precisa che, al fine di limitare la fuoriuscita di personale dai reparti della
specialità, non verranno ammessi allo svolgimento dell'attività di volo/connessa al volo gli
U./SU./VSP trasferiti:
− "a domanda" in Unità non di volo;
− d'autorità in Unità non di volo, su indicazione degli interessati, nel quadro di provvedimenti
ordinativi di soppressione/riconfigurazione di Enti/Comandi/Reparti.
2. PROCEDURA
(a) Il Comandante di Corpo degli Ufficiali/Sottufficiali di cui al precedente paragrafo, il
giorno successivo a quello dell’assunzione in forza dell’interessato, deve comunicare al
Comando Aviazione dell’Esercito il nominativo del militare, unitamente alle relative
abilitazioni/specializzazioni possedute.
Il Comandante di Corpo è anche responsabile della comunicazione al Comando AVES di
qualsiasi variazione che riguardi il personale in argomento e che abbia attinenza con lo
svolgimento dell’attività di volo/connessa al volo (impiego all’estero, provvedimenti
sanitari, etc.).
(b) Il Comando Aviazione dell’Esercito, valutati:
− i requisiti e le abilitazioni/specializzazioni possedute dal personale;
− l’assenza di eventuali fattori ostativi di carattere sanitario/disciplinare;
− le possibilità in termini di ore/volo per ciascuna tipologia di macchina delle Unità di
volo (comprese le Unità della Brigata Aeromobile “Friuli” ed i rgt. di sost. AVES),
assegna il personale ad una Unità di volo (lettera in All. V) che, per tipo di macchina in
dotazione e ore/volo disponibili, possa garantire la possibilità di svolgere l’attività
addestrativi, dandone contestuale comunicazione allo SME-DIPE.
Tale comunicazione riporterà:
− l’Unità presso la quale l’Ufficiale/Sottufficiale/VSP AVES, in relazione alle proprie
abilitazioni/specializzazioni, è stato assegnato per lo svolgimento dell’attività di volo o
ad essa connessa;
− la data di decorrenza dell’assegnazione all’Unità di volo dell’U./SU./VSP.
Parimenti, al sopraggiungere di variazioni tali da comportare la revoca della suddetta
assegnazione, il Comando dell’Aviazione dell’Esercito dovrà darne pronta comunicazione
anche allo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale.
(c) In linea di principio, il personale deve essere assegnato per il volo all’unità organica
dell’Area di Impiego, salvo i casi di mancato possesso delle abilitazioni sugli aeromobili in
organico.
33
3. PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
Al fine di mantenere un adeguato livello di preparazione tecnico-professionale, nonché dare la
giusta motivazione al personale che si trova ad operare per esigenze istituzionali in contesti
posti al di fuori dell’ambito AVES, i Comandanti delle Unità che assumono “in forza” il
Pilota/Specialista/Tecnico AVES per lo svolgimento dell’attività di volo o ad essa connessa
devono comunicare all’interessato, entro il 20 dicembre di ogni anno, i periodi di presumibile
svolgimento dell’attività addestrativa in questione nel corso dei due semestri successivi
dandone definitiva conferma alla vigilia dell’effettuazione delle attività stesse, ovvero
rendendo noti i motivi ostativi al suo svolgimento.
4. MANCATO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ADDESTRATIVA MINIMA
In caso di mancato svolgimento della minima attività di volo prevista per ogni semestre dovuto
a cause indipendenti dalla volontà dell’interessato, il Comandante dell’Aviazione dell’Esercito
è l’unica Autorità competente a riconoscere e sanzionare il sussistere della “causa di forza
maggiore” per il mancato svolgimento dell’attività di volo o connessa al volo nonché a definire
le procedure per ottenere tale riconoscimento.
5. VARIE.
Gli Ufficiali ed i Sottufficiali dell’Aviazione dell’Esercito (Pilota/Specialista/Tecnico AVES)
all’atto della richiesta per lo svolgimento dell’attività di volo o ad essa connessa dovranno
dichiarare anche la propria disponibilità ad essere impiegato quale augmentees nell’ambito di
esercitazioni, operazioni in territorio nazionale/estero ed a sottoporsi ai connessi iter/percorsi
formativi ritenuti opportuni dallo SME. Tale dichiarazione dovrà essere inviata celermente allo
SME-DIPE (all’Ufficio Impiego competente in funzione della categoria di appartenenza del
militare).
34
CAPITOLO X
AGGIORNAMENTO SCIISTICO E/O ALPINISTICO DEL PERSONALE
IN SERVIZIO PERMANENTE DELLE TRUPPE ALPINE CHE NON
PRESTA SERVIZIO NELL’AMBITO DEI COMANDI ED UNITA’ DELLE
TRUPPE ALPINE
1. DEFINIZIONE
L’aggiornamento del personale in servizio permanente delle truppe alpine ha la finalità di
mantenere integra la capacità tecnica sciistica/alpinistica del personale fuori corpo al fine di
conservare i livelli di addestramento previsti per il reimpiego nelle Truppe Alpine. Lo
svolgimento di tale attività è regolato dalla pubblicazione 5898 ed. 2005 integrata dalle
disposizioni di seguito indicate.
2. LIVELLO DECISIONALE/COMPETENZE
Le domande devono essere inoltrate entro la prima decade di novembre di ogni anno al
Comando FOTER tramite il Comando Truppe Alpine, ai sensi del capitolo VIII della citata
pubblicazione, il quale provvede a verificare che il personale che chiede di effettuare
l’attività in argomento sia in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta Pubblicazione,
ovvero sulla base degli esiti di tale valutazione (integrata da quanto riportato al paragrafo
successivo) rilascia l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività attribuendo al personale
la qualifica di alpino fuori corpo.
3. MODALITA’ ESECUTIVE
a. Criteri per la concessione dell’autorizzazione.
(1) Requisiti minimi.
− grado: Ufficiale in spe, Sottufficiale in spe, VSP;
− status: già in servizio nelle Truppe Alpine quale Ufficiale in spe, Sottufficiale
in spe, VSP;
− qualifica: aver superato con esito positivo i corsi di addestramento
sciistico/alpinistico (basico) tenuti dal Centro Addestramento Alpino ovvero i
corsi sciistico/alpinistico tenuti dalle Brigate alpine/6° reggimento
alpini/reggimenti (laddove vi sia la disponibilità del Direttore Tecnico);
− idoneità psicofisica: idoneità al SMI;
− esperienza: permanenza nella forza effettiva di reparti delle TA non inferiore a
5 anni, anche non consecutivi;
− rendimento: documentazione caratteristica con qualifica almeno “superiore
alla media” negli ultimi 3 anni.
(2) Permanenza nella posizione di “fuori corpo”.
(a) La permanenza nella posizione di “fuori corpo” è definita secondo i seguenti
criteri:
− personale effettivo a reparti delle TA per un periodo compreso da 3 a 10
anni: 10 anni;
− personale effettivo a reparti delle TA per un periodo superiore a 10 anni:
nessuna limitazione temporale.
35
(b) L’eventuale riassegnazione a reparti delle Truppe alpine interrompe il
periodo di permanenza nella posizione “fuori corpo”. Tale posizione può
essere riassunta successivamente – anche più volte, in caso di nuovi
trasferimenti ad Enti/reparti non delle TA – e mantenuta, ogni volta, per un
periodo di 10 anni, ovvero superiore, in applicazione del criterio sopra
indicato.
(3) Calcolo del servizio prestato nelle TA.
Ai fini del calcolo del servizio prestato nelle TA si applicano i seguenti criteri:
− si sommano tutti i periodi di servizio prestato, anche con soluzione di
continuità, nella forza effettiva di Unità delle TA;
− la somma così ottenuta (espressa in anni, mesi e giorni) esprime il periodo di
servizio computabile ai fini della permanenza nella posizione di “fuori corpo”.
b. Procedura per l’autorizzazione.
La procedura si articola nelle seguenti fasi:
−
−
−
istanza dell’interessato secondo quanto previsto dalla Pubblicazione 5898 ed.
2005; il tale contesto, il militare dovrà dichiarare la propria disponibilità al
reimpiego nella TA, e deve anche fornire la propria disponibilità ad essere
impiegato quale augmentees nell’ambito di esercitazioni, operazioni in territorio
nazionale/estero svolte di Reparti delle TA. Tale dichiarazione dovrà essere
inviata celermente allo SME-DIPE (all’Ufficio Impiego competente in
funzione della categoria di appartenenza del militare);
valutazione della stessa a cura del COMFOTER che tiene conto del parere tecnico
del competente Comando delle TA;
rilascio, a cura del citato Comando di Vertice d’Area dell’autorizzazione, valida
per un periodo di 10 anni, ovvero senza limitazione temporale, in base ai criteri di
valutazione indicati al sottoparagrafo precedente;
−
emanazione, a cura del Comando Truppe Alpine, delle disposizioni di dettaglio per
lo svolgimento dell’attività.
c. Disposizioni amministrative
L’attività sciistica e/o alpinistica non può superare la durata di 5 giorni ciascuna ed ha
cadenza annuale. Il Comando TA dovrà rendere disponibile per i turni di
aggiornamento personale istruttore per l’attività e organizzare nel dettaglio le attività
giornaliere. Le spese di missione sono a carico dell’Ente di appartenenza che per il
personale in possesso dell’autorizzazione provvederà alla programmazione finanziaria
dei fondi sul competente capitolo di bilancio tramite SIEFIN.
36
CAPITOLO XI
RICHIAMI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO
Capo I – Premessa
1. DEFINIZIONE.
Il richiamo in servizio del personale militare ha lo scopo di fronteggiare specifiche esigenze
di carattere eccezionale della Difesa o di altre Pubbliche Amministrazioni, legate alla
mancanza di personale in servizio e caratterizzate da continuità nelle prestazioni lavorative.
Può essere attuato nelle seguenti modalità:
− con assegni, quando viene disposto d’autorità per Ufficiali e Sottufficiali in ausiliaria;
− senza assegni, solo per gli Ufficiali in congedo.
I richiami vengono pianificati e disposti annualmente e sono contenuti nell’arco dell’anno
solare (1 gennaio – 31 dicembre).
2. BASE NORMATIVA
Le procedure e le norme richiamate in questo capitolo, sono quelle attualmente in vigore
(Pub. SMD-P-102 ed. 2002, edita dallo Stato Maggiore della Difesa, e circolare prot. n.
DGPM/II/4/6/2057 in data 18 ottobre 2001 della Direzione Generale per il Personale
Militare); ogni successiva e diversa disposizione amministrativa in materia, emanata da parte
di SMD e/o PERSOMIL, determinerà l’automatica abrogazione delle procedure e norme
richiamate in questo capitolo.
3. POTESTÀ AUTORIZZATIVA
La potestà autorizzativa dei richiami risale al Ministro della Difesa, il quale ha delegato il
Capo di Stato Maggiore della Difesa per i soli richiami in servizio senza assegni del
personale militare in ausiliaria, che ha cessato il servizio con grado non superiore a Generale
di Brigata e corrispondenti, per le sole esigenze della Difesa.
Capo II – Richiami in servizio
1. RICHIAMO IN SERVIZIO CON ASSEGNI
a. Il richiamo in servizio con assegni è un istituto da utilizzare a carattere di “estrema”
eccezionalità, ed è sancito con Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il
Ministro dell’Economia e Finanze:
− per i richiami in servizio presso l’Amministrazione della Difesa;
− e con il Ministro della Funzione Pubblica, per i richiami in servizio presso altra
Pubblica Amministrazione.
b. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 498 può essere richiamato il
personale che all’atto del collocamento in ausiliaria abbia espresso la propria disponibilità
al richiamo in servizio. A sua volta, il collocamento in ausiliaria può essere disposto solo
con la preventiva manifestazione di volontà da parte dell’interessato che dichiara la
propria disponibilità a prestare servizio quale richiamato nell’ambito del Comune o della
Provincia di residenza, presso l’Amministrazione di appartenenza o altra
Amministrazione.
c. E’ previsto per incarichi caratterizzati da continuità delle prestazioni e correlata
responsabilità amministrativa.
37
d. Durante il periodo di richiamo in servizio con assegni, agli Ufficiali e Sottufficiali in
ausiliaria compete il trattamento economico continuativo del personale di pari grado e pari
anzianità in servizio permanente ed il trattamento economico eventuale solo in relazione
agli impieghi ed agli incarichi attribuiti, rimanendo sospeso il pagamento della pensione
nonché dell’indennità di ausiliaria.
e. Possono essere richiamati altresì gli U. Co.sa. nei casi specificatamente previsti dall’art. 1
della Legge 913/80
1
.
2. RICHIAMO IN SERVIZIO SENZA ASSEGNI
a. Il richiamo in servizio senza assegni, ai sensi della legge n. 113/1954, è previsto, a
domanda, solo per gli Ufficiali in congedo e viene attuato con Decreto del Direttore della
Direzione Generale per il Personale Militare in casi di comprovata necessità, dopo aver
accertato inequivocabilmente l’impossibilità di soddisfare l’esigenza con il personale in
servizio.
b. Tale istituto comporta continuità nella prestazione e osservanza dell’orario di servizio ed è
subordinato alla dichiarata disponibilità dell’interessato al richiamo “senza assegni”.
c. Il richiamo “senza assegni” è:
− previsto nei casi indicati dalla specifica “policy” interforze e di F.A. sulla base di una
pianificazione annuale relativa all’anno solare successivo a quello in corso e per
incarichi di breve durata, espressamente contemplati dalla Direttiva SMD-P-102 Ed.
2002 e successive varianti (al massimo un anno entro l’anno solare di riferimento);
− consentito per ricoprire posizioni organicamente previste, solo in attesa della nomina
del titolare e purché la stessa non sia configurabile come posizione di “comando”.
d. Per il richiamo in servizio senza assegni, non è dovuta alcuna retribuzione stipendiale. Per
quanto attiene al trattamento economico eventuale, è riconosciuto il diritto al:
− compenso per lavoro straordinario;
− l’indennità di missione per il servizio fuori sede;
− l’indennità prevista dalla l. n. 86/2001, qualora, nel corso del richiamo, sia disposto un
trasferimento “d’autorità”;
− indennità di imbarco, di cui alla l. n. 78/1983;
− trattamento economico di cui alla l. n. 642/1961, qualora già spettante ed alle
condizioni previste dalla legge.
Capo III – Procedura per il Richiamo in Servizio
1. ITER PROCEDURALE
Lo Stato Maggiore dell’Esercito elabora ed invia allo Stato Maggiore della Difesa, entro
settembre di ogni anno, il proprio piano richiami riferito alle esigenze per l’anno successivo.
Proposizioni formulate in tempi successivi alla scadenza di presentazione del predetto piano
devono avere una connotazione di eccezionalità e sono rappresentate direttamente ai massimi
livelli.
Le attività propedeutiche alla elaborazione del predetto piano sono attivate con congruo
anticipo e coinvolgono le Aree d’impiego che:
Legge 22 dicembre 1980, n. 913 “Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della
1
Difesa”.
38
− sono invitate ad indicare particolari esigenze funzionali ed a raccogliere l’eventuale
disponibilità al richiamo di personale in ausiliaria, o prossimo al collocamento in tale
posizione, per la costituzione di un apposito serbatoio in particolare per l’individuazione
di Ufficiali nel grado dirigenziale da destinare quali Presidenti di Commissione dei
concorsi (fac-simili dichiarazioni di disponibilità al richiamo in servizio in All. W, X e
Y);
− devono far prevenire allo Stato Maggiore dell’Esercito le proposte unitamente alle
previste dichiarazioni di disponibilità al richiamo degli interessati entro il 30 giugno di
ogni anno.
Per quanto attiene alla carica di Presidente di Commissione, si precisa che possono essere
richiamati in servizio gli Ufficiali Generali / Colonnelli collocati in ausiliaria da non più di
tre anni e residenti nelle sedi concorsuali o località viciniori.
Lo Stato Maggiore della Difesa, ricevute le proposte di richiamo, valuta le singole richieste e
provvede a:
− interessare la Direzione Generale del Personale Militare per acquisire il nulla osta per gli
aspetti di legittimità, penale e disciplinare;
− richiamare in servizio il personale “senza assegni” rispondente ai requisiti generali, per le
esigenze della Difesa e fino al grado di Generale di Brigata ed equivalenti;
− fornire il parere di competenza al Gabinetto del Ministro della Difesa per il personale da
richiamare “con assegni”, per il personale da richiamare “senza assegni” con grado
superiore a quello di Generale di Brigata e corrispondenti e per il personale destinato al
soddisfacimento di esigenze diverse da quelle della Difesa. Per il personale da richiamare
in servizio “con assegni” il Ministro della Difesa, di norma, dispone in via transitoria e
nelle more dell’adesione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il richiamo in
servizio “senza assegni” (in tal senso gli interessati devono aver preventivamente redatto
una dichiarazione di disponibilità al richiamo senza assegni nelle more dell’adesione del
citato Dicastero).
2. CASI PARTICOLARI
a. Possono essere richiamati in servizio gli Ufficiali che, avendo prestato servizio di prima
nomina, non sono ancora transitati nella riserva di complemento per sopravvenuti limiti di
età. Tale richiamo in linea di massima non viene effettuato a meno di casi eccezionali, in
cui l’interessato è in possesso di specifiche professionalità.
b. Gli Ufficiali ed i Sottufficiali appartenenti alla riserva hanno obblighi di servizio soltanto
in tempo di guerra. I soli Ufficiali, tuttavia, possono essere richiamati, previa disponibilità
dell’interessato, solo nell’impossibilità di ricorrere a Ufficiali in ARQ o in ausiliaria.
c. L’Ufficiale che si trovi nella posizione di ARQ (Aspettativa per Riduzione dei Quadri) 2
può essere impiegato nelle cariche previste per gli Ufficiali in servizio effettivo per
sopperire a deficienze organiche di Ufficiali pari grado di tale posizione. Trattandosi di
posizione del servizio permanente, l’utilizzo del personale dall’ARQ non si configura
propriamente come un richiamo, ma come modalità di impiego che tuttavia dovrà essere
contemplato nel piano dei richiami in servizio con le medesime modalità e tempistica di
cui al para 1. E’ comunque previsto l’assenso del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
2
vedasi, al riguardo, la pubblicazione “Note informative per il personale collocato in Aspettativa Riduzione
Quadri” edizione 2006 di SME – RAGEP.
39
d. Gli Ufficiali del ruolo d’onore 3 possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in
tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegati in incarichi
o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di
unità o di reparto. In ogni caso il richiamo, da configurarsi come “con assegni”, può essere
disposto fino al raggiungimento dei limiti di età fissati per la cessazione dal servizio
permanente di pari grado. Il personale iscritto nel ruolo d’onore, se decorato al valor
militare o civile, ha diritto, a domanda
4
, di rimanere o essere richiamato in servizio,
sempre che non abbia superato il limite di età previsto ai fini della cessazione dal servizio
permanente o continuativo.
e. Gli Ufficiali cessati dal servizio a domanda, ai sensi della Legge 224/1986 (c.d. “L.
ANGELINI”), possono essere richiamati in servizio, a domanda, solo in caso di
mobilitazione, ovvero per il completamento dei Comandi/Enti/Unità in vita. Tuttavia tale
personale, potrà essere:
− richiamato in servizio “con assegni” d’autorità presso l’Amministrazione della Difesa o
altra Amministrazione in quanto collocato in ausiliaria in ragione della disponibilità
all’impiego manifestata all’atto del collocamento in congedo;
− richiamato in servizio “senza assegni”, ma solo dopo un ragionevole periodo di tempo,
nel quale si presuppone siano sopravvenuti elementi nuovi che modificano le
valutazioni espresse dall’Amministrazione Difesa, che in precedenza aveva accolto la
domanda di cessazione dal servizio.
Capo IV – Trattenimenti in Servizio
1. Gli Ufficiali, all’atto della cessazione dal servizio permanente, possono essere trattenuti in
servizio fino ad un massimo di sessanta giorni oltre il limite d’età:
− per completare l’attività in corso;
− in attesa del sostituto;
− per garantire un congruo periodo di affiancamento.
2. Il Comandante dell’Area di Impiego ha facoltà di trattenere l’interessato, previa
comunicazione a PERSOMIL ed a SME-DIPE, fino ad un massimo di quindici giorni dalla
data di cessazione dal servizio permanente per età, mentre, per il restante periodo, è
necessaria l’autorizzazione formale del Direttore di PERSOMIL, previo parere favorevole
del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.
3. La richiesta, corredata dei pareri gerarchici, deve pervenire allo SME almeno 60 giorni prima
del collocamento in ausiliaria dell’interessato. Lo SME, verificata l’esistenza delle
motivazioni che giustifichino il trattenimento in servizio, provvederà ad interessare
PERSOMIL per gli adempimenti di competenza. il trattenimento in servizio di Ufficiali nel
grado di Generale di Corpo d’Armata o equivalenti, deve essere preventivamente autorizzato
dal Ministro della Difesa per il tramite del Capo di SMD.
4. Gli Ufficiali cessati dal servizio permanente e trattenuti in servizio, che durante tale periodo
siano ricoverati in luoghi di cura o inviati a cure domiciliari, debbono essere collocati in
congedo dalla data di ricovero in ospedale o di invio a cure domiciliari. Il collocamento in
congedo deve essere disposto con automatismo da parte dell’Ente di appartenenza, che ne
deve dare tempestiva comunicazione a PERSOMIL e a SME-DIPE.
Sono iscritti d’Ufficio e previo collocamento in congedo assoluto, gli Ufficiali riconosciuti permanentemente
inabili al servizio militare per mutilazioni o invalidità nei casi previsti dall’art. 116 della l. n. 113/1954.
Legge 27 febbraio 1989, n. 79 “Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel
3
4
ruolo d’onore decorati al valor militare o civile”.
40
5. Durante il trattenimento in servizio al personale militare compete il trattenimento economico
continuativo degli Ufficiali pari grado e pari anzianità in servizio permanente, ivi compresi
sia eventuali miglioramenti economici sopraggiunti nel periodo di trattenimento in servizio
sia:
− l’indennità di posizione che veniva percepita per il grado posseduto e l’incarico assolto in
servizio permanente, per i Gen. D./Magg. Gen. ed i Gen. C.A./Ten. Gen.;
− l’indennità perequativa che veniva percepita per il grado posseduto e l’incarico assolto in
servizio permanente, per i Colonnelli e i Gen. B./Brig. Gen..
6. Non possono essere trattenuti in servizio gli Ufficiali che cessano dal servizio permanente a
domanda.
41
CAPITOLO XII
PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO
(Direttiva “Procedure per il contenzioso” ediz. 2001 dello SME RIP)
Capo I – Generalità
1. In materia di impiego del personale, il destinatario di un ordine di trasferimento o di un
provvedimento amministrativo di diniego può esperire i rimedi giustiziali previsti dalla
normativa in materia, facendo scaturire un contenzioso giurisdizionale e/o amministrativo.
Considerato che il Capo di SME, ai sensi della l. n. 25/1997 e del DPR n. 556/1999, è
responsabile in materia di impiego del personale militare e del relativo contenzioso, si è reso
necessario disciplinare la materia del contenzioso che, in passato, era gestita direttamente
dalle Direzioni Generali.
2. Pertanto, lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale - ha
competenza esclusiva per la trattazione del contenzioso conseguente a provvedimenti di
impiego di Ufficiali, Sottufficiali e Volontari.
3. Allo scopo di disciplinare in maniera chiara ed inequivocabile la materia, sono emanate le
seguenti disposizioni1 (da considerarsi assolutamente inderogabili), volte a:
− consentire all’A.D. di porre in essere un’efficace e tempestiva difesa dinanzi agli Organi
giurisdizionali competenti, rappresentando in modo organico ed esaustivo le motivazioni
poste alla base di trasferimenti d’autorità e/o dei dinieghi di movimenti a domanda2;
− scongiurare l’eventuale insorgenza di responsabilità disciplinare, amministrativa, civile o
penale per la mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari;
− evitare l’emanazione di pronunce sfavorevoli, dovute alla mancata o incompleta difesa in
giudizio, e produttive di effetti pregiudizievoli per il buon andamento dell’organizzazione
militare (paralizzando, anche retroattivamente, l’esecuzione di movimenti di personale
assolutamente necessari per garantire la copertura di posizioni organiche presso
Enti/Comandi/reparti di F.A.).
Capo II – Procedure
1. COMPETENZE DEGLI ENTI/COMANDI PERIFERICI
a. Alla luce di quanto esposto nel paragrafo precedente, si ribadisce che lo SME è l’unico
interlocutore diretto con gli Organi giurisdizionali e con l’Avvocatura dello Stato e, in
tale quadro, predispone e trasmette ai citati Organismi le memorie difensive, utili ad
apprestare le difese dell’A.D. in giudizio.
b. Nel caso in cui gli Enti/Comandi/Reparti, inseriti nella catena gerarchica del militare
interessato dal provvedimento impugnato, ricevano direttamente la notifica di un ricorso
giurisdizionale, debbono inviarlo con immediatezza allo SME – Dipartimento Impiego
del Personale, a mezzo fax ai seguenti numeri:
−
Ufficiali: 3/8118 – fax 06/47358079;
−
Sottufficiali: 3/4491 - fax 06/47358983;
1
Disposizioni emanate già con la Direttiva “Procedure per il contenzioso” ediz. 2001 dello SME RIP, che si è
ritenuto opportuno trasfondere nel presente Testo Unico, considerando la stretta attinenza con le procedure di
impiego.
2
Ciò conferma la necessità che l’istruttoria relativa ai procedimenti di cui ai capitoli I e II della presente
Direttiva sia condotta da tutti gli Enti/Comandi aventi causa in maniera completa e approfondita
(soprattutto con riferimento allo scrupoloso esame delle memorie ostative ed all’acquisizione dei documenti
relativi alle istanze di trasferimento).
42
−
Truppa: 3/8816 – fax 06/47358079,
informando altresì i Comandi sovraordinati.
c. Tenuto conto che, nella maggior parte dei casi, il ricorso contiene anche la domanda
incidentale di sospensiva del provvedimento, alla suddetta comunicazione devono
essere allegati tutti i documenti utili ad apprestare un’esauriente difesa dell’A.D. in sede
cautelare. Si rammenta, infatti, che le udienze cautelari sono fissate a cura del
richiedente, dinanzi al TAR competente entro pochi giorni dalla data di notifica del
ricorso e di deposito della documentazione e, pertanto, lo SME ha necessità di disporre,
in tempi strettissimi, degli elementi indispensabili ad approntare memorie difensive.
d. In particolare, nel caso in cui il provvedimento di impiego sia stato adottato a seguito di
pianificazione decentrata, è necessario che l’Area di Impiego interessata invii allo SME
una nota sintetica in cui dia conto delle motivazioni poste a base del trasferimento o del
diniego dello stesso, soprattutto nei casi in cui l’interessato abbia prodotto memorie
ostative (che debbono essere state oggetto di attenta valutazione, come già evidenziato
nel capitolo I, capo III).
e. Nel caso, invece, in cui l’interessato abbia presentato un ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, notificandolo direttamente all’Ente di appartenenza, questo
lo deve inviare allo SME - Dipartimento Impiego del Personale ed all’Area di Impiego
competente (corredato di tutta la documentazione utile ai fini della trattazione)
utilizzando la posta prioritaria o a mezzo corriere, in quanto l’A.D. dispone di un lasso
di tempo maggiore per l’istruttoria.
2. LINEE DI AZIONE DA ADOTTARE
GIURISDIZIONALI
A SEGUITO DI PRONUNCE
a. La questione dei comportamenti da adottare nel caso in cui intervengano pronunce
(cautelari o definitive) del giudice amministrativo, costituisce un punto molto delicato,
in quanto, nella maggior parte dei casi, l’esecuzione di tali pronunce (c.d.
“ottemperanza”) può avvenire con modalità differenti.
b. Pertanto, ove gli Enti/Comandi/Reparti di appartenenza del personale interessato
ricevano la notifica di siffatti provvedimenti, debbono curarne la immediata
trasmissione allo SME - Dipartimento Impiego del Personale (secondo le modalità di
cui al precedente para 1. lett. b.), a cui compete in via esclusiva 3 la valutazione degli
effetti della pronuncia sull’esecuzione degli atti impugnati, l’adozione di eventuali
provvedimenti conseguenti (ad esempio, annullamento, differimento o sospensione del
trasferimento) ed infine, la disamina volta ad interporre un eventuale appello al
Consiglio di Stato/Consiglio di Giustizia Amministrativa.
c. Nelle more delle determinazioni dello SME, i suddetti Enti/Comandi/Reparti debbono
astenersi da qualsiasi iniziativa autonoma (che rischia di non essere aderente alle linee
di azione che lo SME intende adottare), mentre il personale interessato deve comunque
dare esecuzione al movimento. Al riguardo, si rammenta che istanze di esecuzione,
istanze di revoca, diffide, memorie, domande di riconoscimento benefici ex L. 104/92,
presentate dall’interessato, non annullano o sospendono l’efficacia del provvedimento
(vds, capitolo I capo II para 4 lett. c. (2)), in quanto saranno valutate ed istruite
nell'ambito di autonomo procedimento amministrativo.
In virtù del principio della competenza, visto che il provvedimento impugnato è stato emesso dallo SME.
3
43
CAPITOLO XIII
VARIE
1. ASSEGNAZIONE E NOMINA ASSISTENTI GIUDIZIARI
Competenza: SME – DIPE - Ufficio Impiego Ufficiali.
Riferimento normativo: legge 7 maggio 1981, n. 180.
Procedura: l’assegnazione e la relativa nomina degli Assistenti Giudiziari presso gli Uffici
Giudiziari Militari avviene previo parere favorevole del Procuratore Generale
Militare presso la Corte di Cassazione, per il tramite dello SMD.
Firma (proposizione): Capo DIPE.
2. ISTRUTTORI DI VOLO E DI SPECIALITA’.
Competenza: SME – DIPE - Ufficio Impiego …………..
Riferimento normativo: legge del 23 marzo 1983 n. 78 (prevede l’emanazione di un
decreto ministeriale).
Procedura: Il Cdo AVES invia il verbale di idoneità e la proposta di nomina ad istruttore
del personale militare che ha superato il corso.
Lo SME provvede all’emanazione del relativo decreto.
Firma: Capo di SME.
3. DECRETI DI COMANDO PRESSO ALTRI DICASTERI (COMPRESI GLI ENTI
APPARTENENTI ALL’AGENZIA INDUSTRIE DIFESA).
Competenza: SME –DIPE - Ufficio Impiego ……………...
Riferimento normativo: - Legge del 23 agosto 1988, n. 400;
- D.P.R. 4 agosto 1990, n. 251.
Procedura: Lo SME provvede alla designazione dell’U./SU., decretandone la posizione di
“comandato” presso il Dicastero interessato su specifica richiesta di
quest’ultimo.
Firma: Capo di SME.
4. NOMINA A CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO.
Competenza: SME – DIPE - Ufficio Impiego Ufficiali.
Riferimento normativo: DPR 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD).
Procedura: Disposizione nell’ordine d’impiego o, se successiva a tale provvedimento,
sanzione con lettera su proposta del Comando d’Area, previa verifica dei
requisiti.
Firma: Capo DIPE.
44
5. NOMINA A CASSIERE DEGLI ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE.
Competenza: SME – DIPE - Ufficio Impiego ……..…………..
Riferimento normativo: DPR 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD).
Procedura: Lo SME, su richiesta della Direzione di Amministrazione Esercito (che tiene
conto delle indicazioni degli Enti/Reparti di appartenenza degli interessati)
redige il relativo decreto, lo invia alla Ragioneria Generale dello Stato presso il
Ministero della Difesa per l’approvazione del visto. Invia copia dei decreti alla
Direzione di Amministrazione Esercito e, periodicamente, ne invia copia
all’Ufficio Legislativo di U.G. per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Firma: Capo Ufficio.
6. NULLA OSTA PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE O
PROSCIOGLIMENTO DA FERMA.
Competenza: SME – DIPE - Ufficio Impiego …………..
Procedura: Lo SME comunica a PERSOMIL - __ Divisione il proprio “nulla osta”
all’accoglimento dell’istanza
di
cessazione
dal
permanente/proscioglimento dalla ferma biennale.
servizio
Firma: Capo DIPE.
7. AUTORIZZAZIONI
DA RILASCIARE AL PERSONALE IMPIEGATO
NELL’AMBITO
DEGLI
ORGANISMI
INTERNAZIONALI
INVIATO
ALL’ESTERO E IN RIENTRO IN PATRIA.
Competenza: SME – Ufficio Amministrazione.
Riferimenti normativi:
−
Direttiva SMD-P-104 “Impiego del personale in Organismi Internazionali”, ed. 1996;
−
R.D. n. 941 in data 3 giugno 1926;
−
Legge n. 642 in data 8 luglio 1961;
−
Legge n. 838 in data 27 dicembre 1973;
−
Circolare di BILANDIFE n. 16144 in data 1 luglio 1993;
− D.P.R. n. 394 in data 31 luglio 1995.
Procedura: Lo SME, su richiesta dell’interessato rilascia le seguenti autorizzazioni:
−
per il personale inviato all’estero:
•
ricongiungimento del nucleo familiare convivente ed a carico fiscale con mezzo
di trasporto previsto ovvero diverso (All. “Z”);
•
trasporto extrabagaglio (All. “AA”);
•
utilizzo della licenza straordinaria per trasferimento all’estero prima della
prevista assegnazione (All. “AB”);
−
per il personale in rientro dall’estero:
•
utilizzo di un mezzo diverso da quello previsto per l’interessato e per il proprio
nucleo familiare convivente ed a carico fiscale (All. “AC”);
•
•
•
rientro anticipato del proprio nucleo familiare convivente ed a carico fiscale (All.
“AD”);
rientro anticipato di mobili e masserizie (All. “AE”);
trasporto dell’extrabagaglio;
45
•
fruizione della licenza ordinaria maturata all’estero e non goduta per esigenza di
servizio.
Firma: Capo Ufficio.
8. DECRETI DI ASSUNZIONE/CESSAZIONE INCARICO CONSEGNATARIO PER
DEBITO DI CUSTODIA.
Competenza: Comandi di Vertice d’Area.
Riferimento normativo: art. 6, comma 4, del DPR 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD).
Procedura: I comandi competenti dovranno tempestivamente
comunicare allo SME
l’avvenuta adozione del provvedimento amministrativo in argomento.
Firma: Cte di Vertice d’Area.
46
CAPITOLO XIV
SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DELL’ESERCITO (SIGE)
1. Il Sistema Informativo dell’Esercito è stato distribuito fin dall’anno 2000 a tutti i
Comandi/Enti/Reparti dell’E.I. e costituisce l’elemento fondamentale per la corretta,
integrata ed efficace conduzione di tutti i settori in esso coinvolti, rivelandosi uno strumento
moderno e di grande valenza, in grado di ottimizzare e razionalizzare le risorse della F.A..
2. In tale contesto particolare significato hanno avuto ed ancora di più assumeranno le
implementazioni del sottosistema “Personale”, in quanto proprio in tale delicato e
particolare settore l’utilizzazione a tutti i livelli del sistema informatico in argomento
costituisce condizione indispensabile per la modernizzazione della F.A. che non può
prescindere dalla fattiva collaborazione di tutti gli aventi causa, in particolare per quanto
attiene all’immissione dei dati necessari alla piena funzionalità della banca dati del Sistema
stesso.
3. Per quanto precede, e tenuto conto che il SIGE Personale è lo strumento di elezione per una
corretta gestione delle “risorse umane”, ciascun EDR deve porre in essere ogni utile azione,
finalizzata alla rapida e completa immissione dei dati necessari al funzionamento della
banca dati del SIGE in quanto tale operazione costituisce obiettivo prioritario di F.A.. In tale
contesto, al fine di utilizzare il Sistema per tutte le potenzialità che esso offre, è stato
predisposto in All. AF un quadro riassuntivo dei campi definiti, la cui implementazione, al
momento, è da considerarsi obbligatoria, che nulla toglie all’aggiornamento di tutti gli altri
dati previsti.
4. Si precisa inoltre che, all’atto del trasferimento del militare, l’Ente cedente è obbligato a
trasmettere entro 7 giorni lavorativi il flusso SIGE completo ed aggiornato alla data del
movimento. L’Ente ricevente avrà cura di verificare l’avvenuta ricezione del flusso
amministrativo entro i suddetti termini temporali, decorsi i quali dovrà attivarsi al fine di
verificare, mediante contatti diretti e informali con l’Ente cedente, i motivi impeditivi della
compiuta definizione del trasferimento di flussi.
5. Sulla materia, in ambito SME è stato attivato uno specifico GdL che, oltre a definire
obiettivi, competenze e responsabilità di inserimento dei dati nel sistema, ha integrato i
campi disponibili in base alle concrete esigenze dell’impiego del personale. Il nuovo
software, denominato SIGE Pers, sarà integrato da un apposito documento, denominato
appunto “disciplinare”, nel quale verranno indicate anche le relative procedure.
47
All
ega
to
“A
”
Mod.
TD
Stato Maggiore dell’Esercito
Dipartimento Impiego del Personale
Ufficio Impiego …………….
Prot.n.
Roma, lì
OGGETTO: Grado, arma, ruolo, Nome e Cognome.
Dispaccio di trasferimento.
A:
SI DISPONE/SANZIONA IL TRASFERIMENTO DELL’U. / SU. / VSP IN OGGETTO
DA . . . . . . . . . . .
IN FORZA
SEDE
A............
PRESENTAZIONE
IN FORZA A
E P.C.
SEDE
ASSUME L’INCARICO DI:
IN DATA:
TRASFERIMENTO D’AUTORITA’/ A DOMANDA
RIFE. LET. N.
DATATA
DI.
Allegato “B”
MOD. DP/570
MODULO PER MESSAGGIO
Qualifica per competenza
Qualifica per conoscenza PRIORITÀ
Numero ________
Gruppo data/orario PRIORITÀ
DA(FM)
STATESERCITO DIPE
ROMA
A(TO)
AREA IMPIEGO INTERESSATA
SEDE
Istruzioni per il
messaggio
Prefisso GR
Classifica di segretezza
PERCO (INFO) NON CLASSIFICAT O
SUBJECT
CODE
INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”
INDICATOR
SIC
N° di prot. del mittente
UNCLASS
DISTRIBUZ. INTERNA
Uf. Capo SME
OGGETTO: TRASFERIMENTO SOTTUFFICIALI AREA _____________ .
Uf. S. Capo SME
Uf. Gen. C.R.A. E.I.
1. PERSONALE MENZIONATO IN ALLEGATO “B” EST TRASFERITO
Uf. Amministraz.
“D’AUTORITÀ”/ “A DOMANDA”
NEI TERMINI E NEI TEMPI A
D.I.P.E.
Uf. Imp. U.
Uf. Imp. SU.
FIANCO DI CIASCUNO SPECIFICATI.
2. ASSICURARE.
Uf. Imp. Tr.
Uf. Coordinamento
FIRMATO _________________________________________ .
Uf. .
R.A.G.E.P.
Uf. Reclutamento
Uf. Cons. Giur. Leg.
NOTA:
AVVERSO
PRESENTE
PROVVEDIMENTO
EST AMMESSO
Uf. S.A.T.E.R.M.
RICORSO AT TAR
COMPETENTE AI SENSI ART. 21
LEGGE 6
Rep. Imp. Forze
DIC. 1971, N. 1034
COME MODIFICATO DA ART. 1
LEGGE 21
Uf. Sic. e PM
LUG. 2000, N. 205 AUT IN ALTERNATIVA
RICORSO
STRAORDINARIO AT PRESIDENTE REPUBBLICA AI SENSI
ART. 8 ET SEGUENTI DPR. 24 NOV. 1971, N. 1199 DA
PRESENTARE
ENTRO
RISPETTIVAMENTE
TERMINE
PERENTORIO
DI 60 AUT 120 GIORNI DA DATA
NOTIFICA CHE DEBET ESSERE ACQUISITA AD ATTI.
Uf. Piani e Sit.
Uf. DAR
Uf. Ctrl. Arm.
Reparto Logistico
Uf. Coord. Log.
Uf. Tecn. Avanzate
Uf. Appr. Sist. Mbt.
Uf. Appr. Sist. NBC
Uf. Infrastrutture
Uf. Com. e Sistemi
Rep. Affari Gen.
Uf. Affari Generali
Uf. Storico
Ce. Pub. Esercito
Ufficio ROC
Uf. Pub. Inform.
Rep. PGF
Uf. Pianificazione
Uf. Organ. Forze
Uf. PROFIBISTA
Uf. Contr. Int. Gestione
MESSAGGIO DI RIFERIMENTO
NOME DEL COMPILATORE
UFFICIO
N.TELEF.
PAGINA __1_ DI __1__PAGINE
CLASSIFICATO
SI
DELLO
PER USO
DATA
ORA
SISTEMA
NO
OPERAT.
DATA
ORA
SISTEMA
OPERAT.
FIRMA DELL’UFFICIALE CHE AUTORIZZA LA
TRASMISSIONE
OPERATORE
R
T
Segue Allegato “B”
MOD. DP/570
MODULO PER MESSAGGIO
Qualifica per competenza
Qualifica per conoscenza PRIORITÀ
Numero ________
Gruppo data/orario PRIORITÀ
DA(FM)
STATESERCITO DIPE
ROMA
A(TO)
AREA IMPIEGO INTERESSATA
SEDE
Istruzioni per il
messaggio
Prefisso GR
Classifica di segretezza
PERCO (INFO) REPARTO
SEDE
REPARTO
SEDE
NON CLASSIFICAT O
SUBJECT
CODE
INDICATOR
SIC
N° di prot. del mittente
UNCLASS
DISTRIBUZ. INTERNA
Uf. Capo SME
OGGETTO:
TRASFERIMENTO
SOTTUFFICIALI AREA
_____________ .
Uf. S. Capo SME
1. 1° MAR. “RIPARATORI-RIPARATORI DI MEZZI / MECCANICO”
COGNOME NOME, CLASSE 1960.
2. DISPONESI,
SOTTO
DATA
15/12/2005,
TRASFERIMENTO
“D’AUTORITÀ”/“A DOMANDA” SOTTUFFICIALE IN OGGETTO DA
1° RGT. IN ROMA AT 2° RGT. IN MILANO.
3. (EVENTUALE) SOTTUFFICIALE
RIQUALIFICATO
NELLA
EST
CONTESTUALMENTE
SPECIALIZZAZIONE
____________,
INCARICO PRINCIPALE ______________, POSIZIONE ORGANICA
________________.
Uf. Gen. C.R.A. E.I.
Uf. Amministraz.
D.I.P.E.
Uf. Imp. U.
Uf. Imp. SU.
Uf. Imp. Tr.
Uf. Coordinamento
Uf. .
R.A.G.E.P.
Uf. Reclutamento
4. (EVENTUALE) DA PRESENTE ATTO CONSEGUE DIRTTO AT
Uf. Cons. Giur. Leg.
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DA LEGGE N. 86/2001.
Uf. S.A.T.E.R.M.
Rep. Imp. Forze
Uf. Sic. e PM
FIRMATO _________________________________________ .
NOTA: AVVERSO
PRESENTE PROVVEDIMENTO
5. ASSICURARE.
Uf. Piani e Sit.
Uf. DAR
EST AMMESSO
Uf. Ctrl. Arm.
Reparto Logistico
RICORSO AT TAR
COMPETENTE AI SENSI ART. 21
LEGGE 6
Uf. Coord. Log. DIC. 1971, N. 1034
COME MODIFICATO DA ART. 1
LEGGE 21
Uf. Tecn. Avanzate LUG. 2000,
N.
205
AUT
IN
ALTERNATIVA
RICORSO
Uf. Appr. Sist. Mbt. STRAORDINARIO
AT PRESIDENTE REPUBBLICA
AI SENSI
Uf. Appr. Sist. NBC
ART. 8 ET SEGUENTI DPR. 24 NOV. 1971, N. 1199 DA
Uf. Infrastrutture
PRESENTARE
ENTRO
RISPETTIVAMENTE
TERMINE
PERENTORIO
DI 60 AUT 120 GIORNI DA DATA
NOTIFICA CHE DEBET ESSERE ACQUISITA AD ATTI.
Rep. Affari Gen.
Uf. Affari Generali
Uf. Storico
Ce. Pub. Esercito
Ufficio ROC
Uf. Pub. Inform.
Rep. PGF
Uf. Pianificazione
Uf. Organ. Forze
Uf. PROFIBISTA
Uf. Contr. Int. Gestione
MESSAGGIO DI RIFERIMENTO
Uf. Com. e Sistemi
NOME DEL COMPILATORE
UFFICIO
N.TELEF.
PAGINA __1_ DI __1__PAGINE
CLASSIFICATO
SI
DELLO
PER USO
OPERATORE
DATA
ORA
SISTEMA
NO
OPERAT.
DATA
ORA
SISTEMA
OPERAT.
FIRMA DELL’UFFICIALE CHE AUTORIZZA LA
TRASMISSIONE
R
T
Allegato “C”
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
DIPARTIMENTO IMPI EGO DEL PERSONALE
UF FI CI O IMPI E GO TRUPPA
Prot.n.
Allegati n.
00187 Roma,
OGGETTO:
A:
e, per conoscenza
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1. Nel quadro di __________________________ si dispone:
- il trasferimento “d’Autorità” di n. _________ volontari in servizio permanente (nominativi
in allegato) dai rispettivi Reggimenti di appartenenza alle unità a fianco di ciascuno indicate;
- la data di attuazione: _____________
2. Si dispone, peraltro, che il personale volontario riportato in allegato, sia:
- esonerato dall’incarico di “_________________________”;
- riqualificato nell’incarico di “_______________________”, mediante la frequenza del corso
di specializzazione presso la Scuola di __________________, in affiancamento al ________
corso VSP a decorrere dal _______________.
Il Comando della citata Scuola, al termine del corso, dovrà inviare a questo Stato Maggiore
dell’Esercito, copia del verbale di idoneità al nuovo incarico, per la relativa sanzione. Nella
conseguente variazione matricolare, inoltre, è necessario citare gli estremi del presente atto.
3. Si prega di assicurare.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Allegato “D”
REPARTO
Prot. n.
Cod. id.
Ind. cl.
Roma, li
OGGETTO: Comunicazione dell’avvio del procedimento di1……………………………………….
A
(Grado, arma, specialità, ruolo, nome, cognome dell’interessato)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1. Si comunica, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche, che la S.V. è stata
proposta, per un2_________________________________
2. In particolare, la S.V., è stata proposta da 3___________________________________________,
nell’ambito
della pianificazione di impiego4, per5________________________ per l’anno6__________________
suscettibile di possibili variazioni.
3. Si rende noto, che la S.V. potrà prendere visione degli atti relativi presso
7
l’Ufficio_______________________
, il cui Titolare è responsabile della istruttoria del
procedimento.
4. Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 così come modificato dalla L. n. 15/2005 si comunica
altresì che:
- il procedimento dovrà concludersi entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della
presente, secondo il disposto del D.M. 16 settembre 1993 n. 603.
- nel caso in cui non sarà adottato alcun provvedimento finale entro i termini indicati è
esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, fintanto che perduri
l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini previsti per la
conclusione del procedimento, così come previsto dall’art. 2 co. 5 della L. 241/90.
8________________________________________
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Località, Data
Per presa visione
9______________________________________
__________________________________________
1 Specificare tipo di procedimento, ad es. : Reimpiego/trasferimento/……………………………………;
2 Specificare tipo di procedimento, ad es.: : Reimpiego/trasferimento/…………………………………...;
3 Specificare Organizzazione centrale (SME – DIPE…..) o area d’impiego (COMFOTER, COMTER, COMSCUOLE, ISPEINFRASTRUTTURE,COMLOG);
4 Specificare la tipolgia d’impiego come stabilito dalla SME – PERS 2001. Diretto/decentrato/locale;
5 Specificare Ente/ Comando Reparto di destinazione;
6 Specificare presumibile periodo d’impiego;
7 Specificare Area d’Impiego che elabora la pianificazione (come in nota 3);
8 Firma del Responsabile del procedimento;
9 Apporre grado e firma dell’interessato
N.B.: Il Cte dell’E/D/R dovrà specificare, in calce alla presente, l’epoca di auspicata
movimentazione dell’interessato in ragione di specifiche esigenze
operative/funzionali dell’Unità.
Allegato “E”
DE RIFE ;0002 0361221
ZNR UUUUU
O 041437B FEB 08
FM REPARTO CHE ASSUME IN FORZA (°)
TO STATESERCITO DIPE COORD ROMA
BT
UNCLAS
SIC WAQ
OGGETTO/:/ASSUNZIONE IN FORZA PER TRASFERIMENTO D'AUTORITÀ
A TITOLO ONEROSO (U. SU. TR.)/./
RIFE: ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO D'IMPIEGO/./
A. GRADO/;/
B. COGNOME E NOME/;/
C. INCARICO EFFETTIVAMENTE ASSEGNATO/;/
D. DATA ASSUNZIONE IN FORZA/./
E. SI ASSICURA LA RICEZIONE SUL SIEFIN DEL SOTTONOTATO
FINANZIAMENTO/:/
- 4221/9 PROG.83/:/ _________________________ (COMPILARE)/;/
- 4203/3 PROG.83/:/ _________________________ (COMPILARE)/./
F. L'INTERESSATO HA OPTATO PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI
ALL'ART. 1 L. 86/2001/;/(¹)
G. L'INTERESSATO HA OPTATO PER IL RIMBORSO TRIENNALE DEL CANONE
MENSILE D'AFFITTO/./(¹)
FINE/./
FIRMATO ____________________/./ PDC _________________ SOTRIN/./
(¹)RIPORTARE UNA DELLE OPZIONI IN BASE ALLA SCELTA EFFETTUATA.
(¹)TALE INDICAZIONE, DA FORNIRE ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA
DI PRESENTAZIONE DELL'INTERESSATO, È DA INTENDERSI OBBLIGATORIA
MA NON VINCOLANTE.
(°)LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
E-MESSAGE
Allegato “F”
ELENCO ENTI/COMANDI AUTORIZZATI AL
DIFFERIMENTO DELLA DATA DI ATTUAZIONE DEL
TRAS FERIM E NTO DI S E DE D’ AUTORI TA’
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DIREZIONE NAZIONALE DEGLI
ARMAMENTI
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
COMANDO LOGISTICO DELL’ESERCITO
COMANDO DELLE SCUOLE DELL’ESERCITO
COMANDO MILITARE PER IL TERRITORIO DELL’ESERCITO
ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL’ESERCITO
Allegato “G”
DP/5701
Difesa
MODULO PER MESSAGGIO
NUMERO
.............
__________________________________________________________________________________________
PRIORITA'
DA (FM)
A (TO)
NON CLASSIFICATO
_______________________
PERCO
(INFO)
UNCLAS
SEGUITO DISPACCIO N.
.
.
DATATO
DATATO
ALT
ALT
OGGETTO DUEPT GRADO /,/ ARMA /,/ RUOLO /,/ COGNOME ET NOME
EFFETTIVO AT _________________ SEDE _______________ ALT AT VARIANTE
DISPACCIO AT SEGUITO DATA PRESENTAZIONE U. / SU. / VSP OGGETTO AT
______________________ SEDE__________ DEBET INTENDERSI ___/___/____/ ET NON
RIPETO NON ___/___/___/ ALT PDC
Allegato “H”
SITUAZIONI DI PARTICOLARE GRAVITA’ CHE COSTITUISCONO
DEROGA AI VINCOLI TEMPORALI DI PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE DI TRASFERIMENTO
(esclusi i casi di istanze presentate ai sensi della l. 104/1992)
1. U./SU./VSP con coniuge e/o prole con patologia a prognosi infausta.
2. U./SU./VSP con coniuge e/o prole diversamente abili sotto il profilo fisico, psichico
o sensoriale, ovvero totalmente e/o permanentemente inabili, che possono essere
curati o assistiti solo prestando servizio in una determinata sede. La
documentazione prodotta, comprovante le suddette inabilità, dovrà essere stata
rilasciata a cura di Enti pubblici sanitari.
3. U./SU./VSP celibe/nubile, che a seguito della perdita di uno o entrambi i genitori
sia divenuto unico/a soggetto convivente in grado di sostenere economicamente e
moralmente i componenti del proprio nucleo familiare e che siano in minore età,
oppure portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, ovvero totalmente o
permanentemente inabili.
4. U./SU./VSP vedovo/a, con prole nella minore età.
5. U./SU./VSP celibe/nubile, figlio/a unico/a di militare deceduto in servizio o per
causa di servizio.
6. U./SU./VSP che abbia sofferto la perdita per incidente o altro evento traumatico
dell’unico fratello o dell’unica sorella ovvero qualora sussistesse la impellente
necessità di dover accudire uno o entrambi i genitori non autosufficienti (ovvero
con età superiore ai 70 anni) rimasti soli nel contesto familiare.
7. Malattie con prognosi severa, opportunamente documentate, dell’interessato/a
(U./SU./VSP), che necessitano di prolungate terapie e/o assistenza.
8. Affidamento a carico del richiedente della prole in età scolare, così come risultante
dal provvedimento del giudice adottato a seguito di pronuncia relativa al divorzio,
ovvero laddove dagli atti del procedimento emerga la necessità di procedere al
reimpiego dell’interessato, al fine di tutelare l’interesse dei minori.
9. Attivazione inequivocabile delle procedure tendenti all’adozione di minori
instaurate presso il tribunale per i minorenni del Distretto in cui è residente il
richiedente.
10. Situazioni particolarmente gravi/urgenti che ciascun Comandante di Vertice
d’Area intende sottoporre all’attenzione del Capo di SME per la successiva
valutazione. Le proposte di reimpiego, formulate previo colloquio diretto con il
militare interessato ovvero su segnalazione della line, dovranno contenere
circostanziate valutazioni di opportunità da parte del relativo Comandante areale.
Cap. MARTINO
INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE
CONTROLLATE
Allegato
I dati contenuti nel presente prospetto sono
"I"
AREA D'IMPIEGO
soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003
(COMFOTER/COMSCUOLE/
COMLOG/COMTER/
ISPEINFRA)
UFFICIALI DIRETTIVI DELLE VARIE ARMI PROPOSTI PER UN REIMPIEGO NELL'AMBITO DELLA STESSA AREA
OVVERO RESI DISPONIBILI PER L'IMPIEGO IN ALTRA AREA - ANNO 2008
DA COMPILARE A CURA DELL'AREA D'IMPIEGO
DA
COMPILARE A CURA DI SME
DATI RELATIVI ALL'UFFICIALE
DATI
RELATIVI AGLI ENTI INTERESSATI
ENTE
D'APPART
ENENZA
ENTE DI
ASSEGNA
DATI ANAGRAFICI
rivestito
DATI MOBILITA'
riferita al grado rivestito
ZIONE (7)
DATI PROFESSIONALI/DOCUMENTAZIONE
riferita al grado
Varie Armi (6) /
TOT
Varie Armi
(6)/ TOT
dall'U.
dall'U.
Priorità
Motivazioni
del
Requisiti di
assegnata
al
movimento
Decisioni
N.
Fruizione
Stato di
Grado
Arma
di
Ruolo
Cognome
puritematico
Nome
SM
Data di
Corso
Posizioni Posizioni di
nascita
aderito/non
RN / RS
ripianate
Anzianità
Posizioni
di grado
impiego
famiglia
Posizioni
(vds.
ripianate
legenda)
trasferimento
esiti
Tipo di
Posizioni di
alloggio
(indicare a
intervista
%
ripianate
domanda /
d'autorità)
sicurezza
Data ultimo
Istanze in corso
Corso
(trasf., avvic.
Posizioni
Posizioni Posizioni di
reciproco, ecc.)
impiego
(1)
Motivazioni
poste a sostegno
Ente
Ente
dell'istanza.
(5)
Sedi
benefici (L.
(11)
richieste
(nel caso di
ripianate
istanze)
Gradimento al
104/92, D.Lgs. reimpiego in
267/2000,
impiego
ecc.)
Titolo di
altra Area/sedi
studio
(3)
(2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(*) Lo specchio può essere utilizzato sia per i movimenti a domanda sia per quelli d'autorità. Pertanto, a seconda del tipo di movimento devono essere compilati i campi appropriati (in verde solo per i movimenti a domanda, in arancione solo per quelli d'autorità).
Incarico
Rappresent
Altri
proposto
movimento
S.A.
ricoperto
ante
movimenti
presso
%
%
(9)
Documen.
(10)
COIR -
apparten.
COCER
l'Ente
Precedenti
Riconoscime
penali e
COBAR - caratteris. ultimi nti (encomi,
di
%
l'Ente di
impiego
Valutazioni
10 anni
disciplinari
elogi, ecc.)
(4)
Condizioni
previste dal c.3,
Sintesi
Corso
proposti per
art. 14 del
D.Lgs. 490/97
aderito
(8)
(1) Si precisa che le domande di trasferimento ordinarie non possono essere presentate se non è concluso il procedimento relativo a istanze presentate in precedenza.
(2) Indicare gli estremi del provvedimento di riferimento.
(3) La cella può essere compilata nei seguenti casi in cui:
Caso A: l'U. abbia espresso ai propri Comandanti sulla linea gerarchica il gradimento per un reimpiego in altra sede ovvero una disponibilità al reimpiego sul tutto il territorio nazionale (indicare SI ed il livello dell'Autorità);
Caso B: successivamente, a seguito dell'avvio del procedimento a cura del Vertice d'Area per i movimenti d'autorità, l'U. abbia presentato memoria ostativa (indicare NO). Si precisa che tale informazione può essere comunicata allo SME, con carattere di tempestività, anche in una fase successiva all'invio della pianificazione decentrata.
(4) Indicare SI/NO per i procedimenti penali e/o in modo sintetico i provvedimenti di tipo disciplinare. Le situazioni particolarmente delicate/complesse possono essere rappresentate con comunicazioni a parte (indicare il riferimento).
(5) Compilazione a cura SME-DIPE qualora l'U. sia stato intervistato nell'ambito di colloqui programmati.
(6) Nel caso in cui l'U. appartenga all'Arma Tramat, la situazione organica va riferita alle posizioni previste per la citata Arma.
(7) I dati relativi all'Ente di assegnazione non vanno inseriti nel caso in cui si renda disponibile l'U. per l'impiego in altre Aree.
(8) Indicare i nominativi degli Ufficiali proposti, nell'ambito della pianificazione decentrata, in ingresso all'Ente ed in uscita dall'Ente.
(9) Si precisa che i movimenti proposti devono essere elencati in ordine di priorità a prescindere dal grado, indicandone la tipologia:
A: movimento da attuare entro il ciclo d'impiego dell'anno in corso, in relazione alla copertura finanziaria;
B: movimento che può essere eventualmente differito al successivo ciclo d'impiego.
(10) Indicare anche il parere sintetico FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE per le domande di trasferimento.
(11) Indicare SI/NO.
legenda:
A: coniugato/a (esplicitare se coniugato/a con altro militare
C: celibe
N: nubile
D: divorziato/a
S: separato/a
V: vedovo/a
es. A/2 (coniugato con 2 figli)
Apd. 1 Allegato “I”
Presentazione istanze
DIC.
GEN. – FEB.
Esame Area d’impiego
Inoltro allo SME
del Piano impiego annuale
da parte Area d’Impiego
Valutazione Pianificazione
da parte dello SME
ENTRO IL 20 MAR.
APR. – GIU.
Adozione provvedimenti
LUG.
da parte dello SME
Allegato “J”
Individuaz. vacanze org.
GENNAIO-FEBBRAIO
(di concerto con A.I.)
Emanazione Circolare
MARZO
(fissa sedi, p.o. e tempistiche)
TEMPISTICA FISSATA
Inoltro istanze
Elaborazione graduatorie
per ogni sede/p.o.
DALLA CIRCOLARE
SETTEMBRE-DICEMBRE
( a cura dello SME)
Emanazione provvedimenti
GENNAIO-FEBBRAIO
d’impiego
Allegato “K”
ELENCO ENTI/COMANDI AUTOR IZZATI A DISPORRE
LA POSIZIONE DI COMANDATO
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DIREZIONE NAZIONALE DEGLI
ARMAMENTI
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
COMANDO LOGISTICO DELL’ESERCITO
COMANDO DELLE SCUOLE DELL’ESERCITO
COMANDO MILITARE PER IL TERRITORIO DELL’ESERCITO
ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL’ESERCITO
Allegato “L”
POSIZIONE
DI COMANDATO
Fino a 30 gg.
(60 per i COINT)
Da 30 a 120 gg.
> 120 gg.
Area
Cte
Area
corpo
d’impiego
d’impiego
Richiesta
movimento
Dispone il
a SME
movimento
Stessa
Area
d’Impiego
Area
diversa
Non
Accogliere
richiesta
accogliere
richiesta
Lettera
Dispone il
movimento
di
comunicaz.
Allegato “M”
DG/AREA D’IMPIEGO/UG
Prot. n.
Allegati :
Data
P.D.C.
OGGETTO: Grado, arma, ruolo, categoria, nome e cognome, effettivo a …..
Posizione di comandato.
A
STATO MAGGIORE DELL' ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
– Ufficio Impiego ………….
e, per conoscenza
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
14^ Divisione – Documentazione Esercito
DIPE - Ufficio Coordinamento
^^^^^^^^^^^^
Il grado, arma, ruolo, categoria, nome e cognome, dal
/
/ al /
comandato a prestare servizio presso ……………………………………… sede
……………………………. per…………………………………………
(motivazioni)
IL COMANDANTE
/,è
Allegato “N”
AL
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
VERONA
e, per conoscenza:
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
Ufficio Coordinamento
ROMA
CENTRO ADDESTRAMENTO PARACADUTISMO
PISA
Il sottoscritto (grado, cognome, nome), effettivo al (Ente/reparto), qualificato
paracadutista militare con brevetto n. ______ in data _______, in possesso dei requisiti
previsti dal Testo unico, ed. 2008, chiede l’autorizzazione a svolgere attività aviolancistica
continuativa “fuori corpo”, ai sensi dell’art. 5, quarto comma, della legge 78/1983 e
successive modificazioni.
Il sottoscritto si dichiara altresì disponibile al reimpiego, in qualsiasi momento, nelle
Aviotruppe ovvero quale “augmentees” nell’ambito di esercitazioni, operazioni in territorio
nazionale/estero ed a sottopormi ai connessi iter/percorsi formativi ritenuti opportuni dallo
SME.
All’uopo, allega:
- Copia della documentazione matricolare (stralcio relativo ai periodi temporali svolti
nelle Aviotruppe);
- Originale del verbale rilasciato dai competenti Organi Sanitari attestante l’idoneità al
s.m.i. e quale paracadutista (solo per le domande presentate a Comandi di reparto non
delle Aviotruppe);
- Scheda computo dei periodi di effettivo impiego presso Reparti delle Aviotruppe di
F.A./Interforze.
(firma dell’interessato)
-------------------(data)
TIMBRO LINEARE DEL CORPO
1. Istanza presentata in data ________________
2. Esprimo parere favorevole/contrario all’accettazione della stessa.
-----------------------------(Luogo e data)
____________________________________
(firma del Cte di Corpo)
Apd. Allegato “N”
…………………………………..
( Denominazione Ente/reparto)
Computo dei periodi di effettivo impiego presso Reparti delle Aviotruppe di
F.A./Interforze, utili ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di
“attività aviolancistica continuativa” per paracadutisti militari “fuori corpo”.
…………………………………………………………………………:
(grado, cognome e nome)
Anni
mesi
giorni
dal……………. al…………..
……
……
……..
dal……………. al…………..
……
……
……..
dal……………. al…………..
……
……
……..
dal……………. al…………..
……
……
……..
dal……………. al…………..
……
……
……..
dal……………. al…………..
……
……
……..
TOTALE
……
……
……..
……………………………………….
(firma del richiedente)
VISTO:
……………………………………….
(firma del Cte Corpo/Ca. Uf.)
Allegato “O”
(
TIMBRO LINEARE DELL
)
ENTE
Prot.n.
OGGETTO: Parere in merito all’opportunità di impiegare nelle aviotruppe il Grado,
Cognome, Nome, effettivo al ____________
A
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
VERONA
e, perco:
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
Ufficio Coordinamento
ROMA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
In merito all’istanza di autorizzazione ad effettuare attività aviolancistica continuativa in qualità
di paracadutista militare “fuori corpo” presentata dal (grado, cognome, nome), si esprime parere
favorevole/contrario alla concessione, in quanto l’interessato:
- rispetta/non rispetta i criteri di esperienza e rendimento previsti per l’autorizzazione ad
effettuare attività aviolancistica continuativa in qualità di paracadutista militare “fuori corpo”
(in caso negativo, specificare le carenze rilevate);
- è (ovvero non è) utilmente reimpiegabile nei reparti delle Aviotruppe.
-----------------------------(Luogo e data)
____________________________________
(firma Cte Corpo)
’
Allegato “P”
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
Prot. n.
00143 Roma,
OGGETTO: Attività aviolancistica continuativa. Paracadutisti militari fuori corpo.
A
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
Ufficio Coordinamento
Centro Addestramento Paracadutismo
Reparto di appartenenza del richiedente
ROMA
PISA
XXXX
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Rife. f. ____________
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1. Il (grado, arma, ruolo, nome e cognome) è autorizzato a svolgere attività aviolancistica
continuativa, per un periodo pari a XXXX anni, in quanto riconosciuto in possesso delle
condizioni previste.
2. In merito alle limitazioni temporali applicate in base al criterio della reimpiegabilità nelle
Aviotruppe, si precisa che il predetto Ufficiale potrà svolgere l’attività dal ___/___/___/ al
___/___/___/.
_____________________________
Allegato “Q”
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Dipa rtimento Imp i ego del P e rsona l e
Ufficio Coordinamento
Prot. n.
00187 Roma,
OGGETTO: Grado, arma, ruolo nome e cognome.
Attività aviolancistica continuativa paracadutisti militari fuori corpo.
A
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
VERONA
e, per conoscenza:
Centro Addestramento Paracadutismo
PISA
Ente di appartenenza dell’interessato
- Ufficio Personale
- Ufficio Amministrazione
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Rife. dispaccio n.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1. Il
grado,
arma,
XXXX
XXXX
in data ___/___/___/.
ruolo,
categoria,
nome
e
cognome, effettivo
_________________________ sede _________________, a decorrere dal ___/___/___/ e
sino al ___/___/___/ è assegnato al Centro Addestramento Paracadutismo per lo
svolgimento dell’ attività aviolancistica continuativa quale paracadutista militare “fuori
corpo”.
2. Si soggiunge, altresì, che questo Stato Maggiore si riserva di impiegare, in qualsiasi
momento, il suddetto militare nelle Aviotruppe ovvero quale augmentees nell’ambito di
esercitazioni, operazioni in territorio nazionale/estero ed a sottoporlo ai connessi percorsi
formativi ritenuti opportuni.
_____________________________
a
Nome file
Allegato “R”
MOD. DP/570
MODULO PER MESSAGGIO
Qualifica per competenza
Qualifica per conoscenza
DA(FM)
EDR
A(TO)
CAPAR PERCO (INFO)
COMFOTER
Gruppo data/orario PISA
Numero ________
Istruzioni per il
messaggio
Prefisso
GR
Classifica di segretezza
NON CLASSIFICAT O
SUBJECT INDICATOR CODE
SIC
OGGETTO /:/ ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA PER PARACADUTISTI
N° di prot. del mittente
MILITARI FUORI CORPO ANNO _____/./
RIFE. LET. N. _______ DATATA _______ DI COMFOTER /./
SEGNALASI SEGUENTE PERSONALE PER EFFETTUAZIONE
ATTIVITA’ OGGETTO /:/
ALFA GRADO COGNOME NOME BREVETTO N. ______ IN
DATA_________
AUTORIZZATO
A SVOLGERE ATTIVITA’
OGGETTO CON LET. N. _________ IN DATA _______ DI
___________________ PER I SEGUENTI TURNI IN ORDINE DI
PRIORITA’ /:/
/-/ 1° SEMESTRE /:/ 2° (DA _______ AT_______) ET 4° (DA _______
AT_______) /;/
/-/ 2° SEMESTRE /:/ 6° (DA _______ AT_______) ET 8° (DA _______
AT_______) /;/
BRAVO GRADO COGNOME NOME BREVETTO N. ______ IN
DATA_________
AUTORIZZATO
A SVOLGERE ATTIVITA’
OGGETTO CON LET. N. ________________________ IN DATA
_______ DI ___________________ PER I SEGUENTI TURNI IN
ORDINE DI PRIORITA’ /:/
/-/ 1° SEMESTRE /:/ 1° (DA _______ AT_______) ET 3° (DA _______
AT_______) /;/
/-/ 2° SEMESTRE /:/ 5° (DA _______ AT_______) ET 7° (DA _______
AT_______) /;/
PERSONALE SOPRAINDICATO
HABET CONFERMATO
DISPONIBILITA’ AT REIMPIEGO PRESSO REPARTO AVIOTRUPPE
IN QUALSIASI MOMENTO /./
MESSAGGIO DI RIFERIMENTO
NOME DEL COMPILATORE
UFFICIO
N.TELEF.
PAGINA __1_ DI __1__PAGINE
CLASSIFICATO
SI
DELLO
PER USO
OPERATORE
DATA
ORA
SISTEMA
NO
OPERAT.
DATA
ORA
SISTEMA
OPERAT.
FIRMA DELL’UFFICIALE CHE AUTORIZZA LA
TRASMISSIONE
R
T
Allegato “S”
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
Prot.n.
00100 Roma,
p.d.c.
OGGETTO: Attività aviolancistica continuativa. Paracadutisti militari fuori corpo.
(G.do, Cognome, Nome, effettivo al ____________)
A
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
Ufficio Impiego ………………..
ROMA
Centro Addestramento Paracadutismo
PISA
ENTE DI APPARTENENZA
(per la comunicazione all’interessato)
XXXX
e, perco:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Rif. ………..
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Si dispone la revoca al (grado, arma, ruolo, nome e cognome)
dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività aviolancistica continuativa in quanto
riconosciuto non più in possesso dei requisiti richiesti dalla Pub. “Testo Unico – Procedure
per l’impiego del personale militare dell’Esercito, ed. _____”. In particolare, il suindicato
U./SU./Vol. non è risultato più in possesso dei seguenti requisiti:
-
…………………………………
-
…………………………………
_____________________________
(Firma)
Allegato “T”
AL
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
37100 VERONA
Il sottoscritto (grado, cognome, nome), in servizio/in procinto di assumere servizio presso (1)
__________________________________
per
ordine
di
(2)
__________________________________ (prot. n. _______________ in data__________) dal
___/___/___/ fino al (3) ___/___/___/, in possesso del brevetto n. ____________ rilasciato in
data ___/___/___/ e di autorizzazione a svolgere attività aviolancistica continuativa n.
___________, rilasciata dal COMFOTER,
CHIEDE
di essere autorizzato a svolgere attività aviolancistica presso (4)
_____________________________________________________ delle F.A. del citato Paese
estero, nel periodo sopraindicato, effettuando lanci (5) _________________________ con
paracadute (6) ______________________
Il sottoscritto allega altresì la dichiarazione di disponibilità a svolgere attività aviolancistica
ogni qual volta venga inviato in Italia per licenza o servizio, previa concessione del relativo
foglio di viaggio da parte della competente Autorità nazionale.
(Firma )
---------------------------(Luogo e data)
_____________________________________________________________________________
NULLA OSTA DEL SUPERIORE NAZIONALE ALL’ESTERO
^^^^^
NOTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ente e Paese estero.
Ente ed estremi dell’ordine.
Data certa o presunta.
Indicare l’Unità paracadutisti (se nota).
Vincolati o con la tecnica della caduta libera.
Tipo di paracadute.
All’estero ovvero in Patria, secondo che l’interessato si trovi all’estero o in patria.
Allegato “U”
Al
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
37100 VERONA
Il sottoscritto (grado, cognome, nome), effettivo al (Ente/reparto), qualificato paracadutista
militare con brevetto n. ______ autorizzazione n. ________ in data _______ del
________________________, amministrato da ______________________________________,
CHIEDE
il riconoscimento della causa di forza maggiore per la mancata effettuazione dell’attività
aviolancistica minima prevista per il _____ semestre ___________, durante il quale prestava
servizio presso _____________________________________________________ in quanto:
−
essendo stato assegnato ai seguenti turni di attività aviolancistica presso il Centro di
Addestramento Paracadutismo nel semestre sopracitato:
principale:
___° turno (dal ___/___/___/ al ___/___/___/);
riserva:
___° turno (dal ___/___/___/ al ___/___/___/);
non ha potuto parteciparvi per i seguenti motivi:
___° turno ______________________________________________;
___° turno ______________________________________________;
−
essendo stato assegnato ai seguenti turni di attività aviolancistica presso il Centro di
Addestramento Paracadutismo nel semestre successivo a quello sopracitato:
principale:
___° turno (dal ___/___/___/ al ___/___/___/);
riserva:
___° turno (dal ___/___/___/ al ___/___/___/);
non ha potuto effettuare/completare l’attività aviolancistica prevista per il semestre
precedente per i seguenti motivi:
___° turno ______________________________________________;
___° turno ______________________________________________;
Allega, all’uopo, la seguente documentazione:
_____________________________________________________________________________
----------------------------
________________________
(Luogo e data)
(firma dell’interessato)
VISTO
________________________________________
(Cte Corpo/Ca.Uf.)
Allegato “V”
COMANDO AVIAZIONE DELL’ESERCITO
Prot. n.
OGGETTO: Grado, arma, ruolo Nome e Cognome.
Attività di volo o connessa al volo.
A
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
Ufficio Impiego ………………
e, per conoscenza:
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
SME – DIPE UFFICIO COORDINAMENTO
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Rife. dispaccio n.
ROMA
VERONA
ROMA
in data ___/___/___/.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Per il (grado, arma, ruolo, categoria, nome e cognome) trasferito presso
_________________ sede ______________con dispaccio a riferimento, si determina
l’assegnazione al __________________ sede_________ per lo svolgimento dell’ attività di
volo o connessa al volo.a decorrere dal ___/___/___.
_____________________________
(Firma)
Allegato “W”
A
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
ROMA
OGGETTO: Richiamo in servizio a domanda “senza assegni” – anno _______ (1).
Il sottoscritto (2)_____________________________________, nato a___________,
il ____________, residente in __________________via ______________________
recapito telefonico (abit. e cell.) ________________/_______________, attualmente
nella posizione di (3)_________________________________cessando dal servizio
permanente per età.
DICHIARA
la propria disponibilità ad essere richiamato in servizio “senza assegni” dal (4)
__________ al __________, con l’incarico di (5)____________________________
presso (6) ___________________, sede di servizio (7) _______________________
ai sensi dell’art. 50 della L. 10 aprile 1954 n. 113, e in aderenza alle direttive
impartite dallo Stato Maggiore della Difesa nella pubblicazione SMD-P-102.
(8)__________________________
FIRMA
____________________________
NOTE: (1) La presente dichiarazione è un atto puramente conoscitivo che non obbliga lo SME ad alcun riscontro di
merito nei confronti del richiedente;
(2) Grado - Cognome - Nome;
(3) “in servizio” (con data decorrenza ausiliaria), “ausiliaria dal”, “riserva dal”;
(4) Il periodo di richiamo deve essere contenuto entro l’anno solare;
(5) Specificare l’incarico;
(6) Ente che impiega l’Ufficiale richiamato;
(7) Indicare la sede di servizio;
(8) Località e data.
Allegato “X”
A
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
ROMA
OGGETTO: Richiamo in servizio a domanda “senza assegni” – anno _______ (1).
Il sottoscritto (2)_____________________________________, nato a___________, il
____________, residente in __________________via
______________________
recapito telefonico (abit. e cell.) ________________/_______________, attualmente
nella posizione di (3)_________________________________cessando dal servizio
permanente per età.
DICHIARA
la propria disponibilità ad essere richiamato in servizio “senza assegni” dal (4)
__________ al __________, con l’incarico di Presidente in Commissione Concorsi
presso la Direzione Generale per il Personale Militare, sede di servizio Roma ai sensi
dell’art. 50 della L. 10 aprile 1954 n. 113, e in aderenza alle direttive impartite dallo
Stato Maggiore della Difesa nella pubblicazione SMD-P-102.
(5)__________________________
FIRMA
____________________________
NOTE: (1) La presente dichiarazione è un atto puramente conoscitivo che non obbliga lo SME ad alcun riscontro di merito
nei confronti del richiedente;
(2) Grado - Cognome - Nome;
(3) “in servizio” (con data decorrenza ausiliaria), “ausiliaria dal”, “riserva dal”;
(4) Il periodo di richiamo deve essere contenuto entro l’anno solare;
(5) Specificare l’incarico;
(6) Ente che impiega l’Ufficiale richiamato;
(7) Indicare la sede di servizio;
(8) Località e data.
Allegato “Y”
A
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
ROMA
OGGETTO: Richiamo in servizio a domanda dall’ARQ – anno ______ (1).
Il sottoscritto (2) ________________________________, nato ________________,
il __________________,
residente a _________________________
recapito
telefonico (abit. e cell.) _____________ / ___________________, attualmente nella
posizione di (3) “___________________”.
DICHIARA
di essere disponibile, qualora fosse collocato in Aspettativa per Riduzione Quadri alla
data del 31 dicembre 2006, ai sensi degli artt.58 e 65 del D.Lgvo 30 dicembre 1997,
n. 490, ad essere richiamato in servizio dal (4) ________________ al
_________________, con l’incarico di (5) ________________________“presso (6)
__________________, sede di servizio (7) _____________ ai sensi dell’art. 50 della
L. 10 aprile 1954 n. 113 della Pubblicazione SMD-P-102 dello SMD.
La presente dichiarazione è un atto puramente conoscitivo che non obbliga lo SME
ad alcun riscontro di merito nei confronti del richiedente.
(8)__________________________
FIRMA
____________________________
NOTE: (1) I richiami devono essere contenuti entro l’anno solare;
(2) Grado - Cognome - Nome;
(3) “in servizio”;
(4) Il periodo di richiamo deve essere contenuto entro l’anno solare;
(5) Specificare l’incarico;
(6) Ente che impiega l’Ufficiale richiamato;
(7) Indicare la sede di servizio;
(8)Località e data
Allegato “Z”
OGGETTO: (indicare il nominativo dell’interessato ). Richiesta autorizzazione ricongiungimento
nucleo familiare.
A
STATO MAGGIORE ESERCITO
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE
UFFICIO IMPIEGO UFFICIALI
Sezione Impiego Internazionale
ROMA
^^^^^^^^^^^
Rif. f. n. ___________/093-DISP/CP in data ____________
^^^^^^^^^^^
Il sottoscritto _________________, in procinto di assumere servizio presso ___________ come
disposto con il dispaccio cui si fa riferimento,
CHIEDE
l’autorizzazione al ricongiungimento del proprio nucleo familiare presso la nuova sede di servizio,
la cui partenza avverrà (contestualmente ovvero indicare la data ed il tipo di vettore ) al sottoscritto
ed a tale scopo dichiara che il proprio nucleo familiare, ( indicare se convivente ed a carico fiscale),
è così composto:
− _________________ coniuge nata a __________________ il _______________________;
− _________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________;
− _________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________.
In tale quadro, il sottoscritto dichiara che in base a quanto indicato dalla Direttiva SMD – P- 104
Ed. 1996, di esonerare l’Amministrazione Militare da ogni eventuale responsabilità e maggiori
oneri finanziari derivanti dall’uso di un mezzo di trasporto diverso da quello previsto.
LUOGO E DATA
IL RICHIEDENTE
__________________________
VISTO IL COMANDANTE DI CORPO
__________________________________
Allegato “AA”
OGGETTO: (
extrabagaglio.
A
indicare il nominativo dell’interessato
). Richiesta per
STATO MAGGIORE ESERCITO
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE
UFFICIO IMPIEGO UFFICIALI
Sezione Impiego Internazionale
ROMA
^^^^^^^^^^^
Rif. f. n. ___________/092-DISP/CP in data ____________
^^^^^^^^^^^
Il sottoscritto _________________, in servizio presso ___________________,
e di previsto
impiego all’estero (ovvero in rientro in patria
), come disposto con il dispaccio cui si fa riferimento
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione al rimborso di extrabagaglio per un totale di 50 Kg con viaggio aereo
che avverrà con vettore aereo in data _________
Dichiara inoltre, in base a quanto indicato dalla normativa vigente, di esonerare l’Amministrazione
Militare da ogni eventuale responsabilità e maggiori oneri finanziari derivanti dall’uso del vettore e
della tratta autorizzati.
LUOGO E DATA
IL RICHIEDENTE
_______________________
VISTO IL COMANDANTE DI CORPO
__________________________________
Allegato “AB”
OGGETTO: (
anticipo partenza.
A
indicare il nominativo dell’interessato
). Richiesta
STATO MAGGIORE ESERCITO
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE
UFFICIO IMPIEGO UFFICIALI
Sezione Impiego Internazionale
ROMA
^^^^^^^^^^^
Rif. f. n. ___________/092-DISP/CP in data ____________
^^^^^^^^^^^
Il sottoscritto _________________, in procinto di assumere servizio presso ___________ come
disposto con il dispaccio cui si fa riferimento,
CHIEDE
−
l’autorizzazione a raggiungere in anticipo la citata sede di servizio in data ____________,
(giorno di partenza _________), precisando che detta richiesta è motivata da:
•
indicare eventuali esigenze di carattere personale (sistemazione alloggiativi, inizio delle
scuole dei figli);
In tale quadro, il sottoscritto dichiara che:
− nel periodo di permanenza presso la nuova sede di servizio dal _________ al _________, nulla
avrà a pretendere a titolo di rimborso/pagamento diaria, in quanto si troverà in licenza
straordinaria speciale per trasferimento all’estero (come da copia in allegato) (art. 13 DPR
394/95);
− in base a quanto indicato dalla Direttiva SMD – P- 104 Ed. 1996, di esonerare
l’Amministrazione Militare da ogni eventuale responsabilità e maggiori oneri finanziari
derivanti dall’uso di un mezzo di trasporto diverso da quello previsto.
LUOGO E DATA
IL RICHIEDENTE
__________________________
VISTO IL COMANDANTE DI CORPO
__________________________________
Allegato “AC”
OGGETTO: (indicare il nominativo dell’interessato ). Richiesta autorizzazione utilizzo mezzo
diverso da quello previsto.
A
STATO MAGGIORE ESERCITO
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE
UFFICIO IMPIEGO UFFICIALI
Sezione Impiego Internazionale
ROMA
^^^^^^^^^^^
Rif. f. n. ___________/092-DISP/CP in data ____________
^^^^^^^^^^^
Il sottoscritto1 _________________, in servizio presso2 ___________________, dal
_____________________ come disposto con il dispaccio cui si fa riferimento,
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione all'uso del mezzo di trasporto diverso da quello previsto (indicare la
tipologia del vettore3) che avverrà con partenza da _________________________ presumibilmente
in data _____________________, per raggiungere la sede di
4 _______________________ e
all'uopo dichiara:
−
di stabilirsi nella medesima località della nuova sede di servizio e/o in comune viciniore sito
entro un raggio di 90 km dalla nuova sede di servizio;
−
il contestuale trasferimento del proprio nucleo familiare
5
, così composto:
•
_________________ coniuge nata a __________________ il _______________________;
•
_________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________;
•
_________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________;
−
di sollevare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità connessa con l'uso del citato
mezzo e di essere a conoscenza che gli eventuali maggiori oneri rispetto all'uso del mezzo di
trasporto previsto sono a carico dello scrivente .
LUOGO E DATA
_______________
IL RICHIEDENTE
______________________
VISTO IL COMANDANTE DI CORPO
_________________________________
Grado, Arma e qualifica, Nome e Cognome.
Ente di appartenenza, incarico ricoperto.
3 Aereo/Nave/Autovettura. Qualora si utilizzi l’autovettura indicare tipo vettura e targa.
4 Ente di proposto reimpiego in Italia .
5 Indicare se convivente ed a carico fiscale.
1
2
Allegato “AD”
OGGETTO: ( indicare il nominativo dell’interessato ). Richiesta autorizzazione rientro anticipato
del proprio nucleo familiare.
A
STATO MAGGIORE ESERCITO
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE
UFFICIO IMPIEGO UFFICIALI
Sezione Impiego Internazionale
ROMA
^^^^^^^^^^^
Rif. f. n. ___________/092-DISP/CP in data ____________
^^^^^^^^^^^
Il sottoscritto1 _________________, in servizio presso2 ___________________, dal
_____________________ come disposto con il dispaccio cui si fa riferimento,
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione al rientro anticipato del proprio nucleo familiare che avverrà con
partenza da _________________________ presumibilmente in data _____________________, per
raggiungere la sede di3 _______________________ e all'uopo dichiara:
−
di stabilirsi nella medesima località della nuova sede di servizio e/o in comune viciniore sito
entro un raggio di 90 km dalla nuova sede di servizio;
−
che il proprio nucleo familiare convivente ed a carico fiscale, è così composto:
•
_________________ coniuge nata a __________________ il _______________________;
•
_________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________;
•
_________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________;
−
di sollevare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità connessa con l'uso del citato
mezzo e di essere a conoscenza che gli eventuali maggiori oneri rispetto all'uso del mezzo di
trasporto previsto sono a carico dello scrivente .
LUOGO E DATA
_______________
IL RICHIEDENTE
______________________
VISTO IL COMANDANTE DI CORPO
_________________________________
1
Grado, Arma e qualifica, Nome e Cognome.
Ente di appartenenza, incarico ricoperto.
3 Ente di proposto reimpiego in Italia .
2
Allegato “AE”
OGGETTO: ( indicare il nominativo dell’interessato ). Richiesta autorizzazione rientro anticipato
mobili e masserizie.
A
STATO MAGGIORE ESERCITO
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE
UFFICIO IMPIEGO UFFICIALI
Sezione Impiego Internazionale
ROMA
^^^^^^^^^^^
Rif. f. n. ___________/092-DISP/CP in data ____________
^^^^^^^^^^^
Il sottoscritto1 _________________, in servizio presso2 ___________________, dal
_____________________ come disposto con il dispaccio cui si fa riferimento,
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione al rientro anticipato dei mobili e masserizie e all'uopo dichiara:
−
−
di stabilirsi nella medesima località della nuova sede di servizio e/o in comune viciniore sito
entro un raggio di 90 km dalla nuova sede di servizio;
di sollevare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità connessa con l'uso del citato
mezzo e di essere a conoscenza che gli eventuali maggiori oneri.
LUOGO E DATA
_______________
IL RICHIEDENTE
______________________
VISTO IL COMANDANTE DI CORPO
_________________________________
Grado, Arma e qualifica, Nome e Cognome.
1
2
Ente di appartenenza, incarico ricoperto.
Allegato "AF"
Codice fiscale
Cognome
Nome
Data nascita
Sesso
Foto
Stato civile
Numero dei figli
Numero dei figli a carico
Luogo di nascita
Domicilio
Residenza
Grado
Area funzionale
Posizione economica
Codice unificato
Codice profilo
Promozioni
Distretto militare
Corso provenienza
Arma specilità
Ruolo
Categoria
Posizione organica OSU
Incarico assegnato
2° incarico assegnato
Incarico svolto
Branca impiego incarico svolto
Ente di appartenenza
Ente di servizio
Ente amministrativo
Ente matricolare
Assunzione in forza
Statura
Clauv
Patente
Idoneità parziale
Titolo studio
Corso svolto
Lingua accertata
Missione svolta
Valutazione caratteristica
Ricompensa ricevuta
Sanzione
Assenza
Domanda trasferimento
Abilitazioni
Brevetti
Forza potenziale