Testo_Unico_SME-2008 trasferimenti
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Sme Testo unico su trasferimenti www.ForzeArmate.org – www.SideWeb.org - www.SideWeb.it REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INDICE PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI ELENCO DEGLI ALLEGATI CAPITOLO I- TRASFERIMENTO D’AUTORITA’ Pag. 1 CAPO I - Procedimento 1. Definizione 2. Livello decisionale 3. Modalità esecutive 4. Casi particolari Capo II - Movimenti locali 1. Definizione 2. Presupposti 3. Modalità esecutive Capo III - Memorie ostative 1. Definizione 2. Principi generali 3. Livello decisionale della determinazione 4. Modalità esecutive CAPITOLO II – ISTANZE DI TRASFERIMENTO CAPO I - Premessa 1. Definizione 2. Ambito soggettivo di applicazione e casistica 3.Tutela della privacy 4. Vincoli generali CAPO II - Procedura per gli Ufficiali 1. Generalità 2. Livello decisionale/competenze 3. Modalità 4. Vincoli CAPO III - Procedura per i Sottufficiali e VSP 1. Generalità 2. Modalità di attuazione 3. Istanze non ammissibili CAPO IV - Rigetto dell’istanza CAPO V - Casi particolari Pag. 8 CAPITOLO III – TRANSITO IN FORZA POTENZIALE Pag. 17 1. Definizione 2. Livello decisionale della determinazione 3. Caratteri generali 4. Modalità esecutive CAPITOLO IV – POSIZIONE DI COMANDATO (ambito nazionale) Pag. 19 1. Definizione 2. Livello decisionale della determinazione 3. Modalità esecutive POSIZIONE DI COMANDATO ALL’ESTERO CAPITOLO V – PERSONALE GIUDICATO PARZIALMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO MILITARE INCONDIZIONATO Pag. 21 CAPITOLO VI – ASSEGNAZIONE ALL’ARMA/SPECIALITA’ PER U. Pag. 22 1. Assegnazione all’arma 2. Assegnazione alla specialità ASSEGNAZIONE ALL’ARMA/SPECIALITA’ PER U. 1. Ruolo Marescialli 2. Ruolo Sergenti 3. Varie CAPITOLO VII – RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTUFFICIALI Pag. 24 1. Premessa: concetto di riqualificazione e rispecializzazione 2. Vincoli, casistiche e condizioni di applicabilità 3. Procedure per la riqualificazione CAPITOLO VIII – ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA CONTINUATIVA Pag. 28 1. Definizione 2. Livello decisionale/competenze 3. Modalità esecutive 4. Attività aviolancistica fuori corpo all’estero 5. Mancato svolgimento dell’attività aviolancistica minima per causa di forza maggiore CAPITOLO IX – ATTIVITA’ DI VOLO E CONNESSA AL VOLO CAPO I - Generalità 1. Definizione 2. Livello Decisionale CAPO II - Modalità esecutive 1. Requisiti 2. Procedura 3. Pianificazione, organizzazione ed esecuzione delle attività Pag. 32 4. Mancato svolgimento dell’attività addestrativa minima 5. Varie 6. Disposizioni transitorie CAPITOLO X – AGGIORNAMENTO SCIISTICO E/O ALPINISTICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE DELLE TRUPPE ALPINE CHE NON PRESTA SERVIZIO NELL’AMBITO DEI COMANDI ED UNITA’ DELLE TRUPPE ALPINE Pag. 35 1. Definizione 2. Livello decisionale/competenze 3. Modalità esecutive CAPITOLO XI – RICHIAMI E TRATTENIMENTO IN SERVIZIO Pag. 37 CAPO I - Premessa 1. Definizione 2. Base normativa 3. Potestà autorizzativa CAPO II - Richiami in servizio 1. Richiamo in servizio con assegni 2. Richiamo in servizio senza assegni CAPO III - Procedura per il richiamo in servizio 1. Iter procedurale 2. Casi particolari CAPO IV - Trattenimenti in servizio CAPITOLO XII – PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO Pag. 42 CAPO I - Generalità CAPO II - Procedure 1. Competenze degli Enti/Comandi periferici 2. Linee di azione da adottare a seguito di pronunce giurisdizionali CAPITOLO XIII – VARIE Pag. 44 1. Assegnazione e nomina assistenti giudiziari 2. Istruttori di volo e di specialità 3. Decreti di comando presso altri Dicasteri 4. Nomina a Capo Servizio Amministrativo 5. Nomina a Cassiere degli Organismi di Protezione Sociale 6. Nulla Osta per cessazione dal Servizio Permanente o proscioglimento da ferma 7. Autorizzazione da rilasciare al personale impiegato nell’ambito degli O. I. inviato all’estero e in rientro in Patria 8. Decreti di assunzione/cessazione incarico consegnatario per debito di custodia CAPITOLO XIV – SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DELL’ESERCITO Pag. 47 INDICE ALLEGATI CAPITOLO I – TRASFERIMENTO D’AUTORITA’ - Allegato “A” (dispaccio di trasferimento d’autorità) - Allegato “B” (dispaccio di trasferimento collettivo SU.) - Allegato “C” (dispaccio di trasferimento collettivo TR.) - Allegato “D” (comunicazione di avvio del procedimento) - Allegato “E” (fac-simile messaggio di assunzione in forza/assicurazione finanziamento) - (elenco Enti/Comandi autorizzati al differimento della data di attuazione del trasferimento d’autorità) Allegato “F” - Allegato “G” (fac-simile messaggio di differimento della data di presentazione all’Ente di assegnazione) CAPITOLO II – ISTANZE DI TRASFERIMENTO - Allegato “H” (situazioni gravi costituenti deroga ai vincoli temporali di presentazione delle istanze di trasferimento) - Allegato “I” (modulo pianificazione decentrata) - Apd. All.“I” (tempistiche pianificazione decentrata) - Allegato “J” (schema procedure istanze SU./TR.) CAPITOLO IV – POSIZIONE DI COMANDATO (ambito nazionale) - Allegato “K” (elenco Enti/Comandi autorizzati a disporre la posizione di comandato) - Allegato “L” (schema vincoli temporali per la posizione di comandato) - Allegato “M” (fac-simile messaggio di comunicazione per il personale comandato presso un E/D/R CAPITOLO VIII – ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA CONTINUATIVA - Allegato “N” (richiesta di autorizzazione svolgimento attività Aviolancistica) - Apd. All.“N” (computo periodi effettivo impiego in Aviotruppe) - Allegato “O” (parere Comando Aviotruppe di Forza Armata/Interforze) - Allegato “P” (fac-simile autorizzazione COMFOTER) - Allegato “Q” (fac-simile assegnazione SME - DIPE) - Allegato “R” (fac-simile segnalazione turni) - Allegato “S” (revoca posizione paracadutista militare fuori corpo) - Allegato “T” (richiesta autorizzazione al COMFOTER per esecuzione attività aviolancistica all’estero) - Allegato “U” (fac-simile richiesta riconoscimento causa di forza maggiore) CAPITOLO IX – ATTIVITA’ DI VOLO E CONNESSA AL VOLO - Allegato “V” (fac-simile lettera di assegnazione del personale ad Unità di volo) ) CAPITOLO XI – RICHIAMI E TRATTENIMENTO IN SERVIZIO - Allegato “W” (fac-simile dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio “senza assegni”) - Allegato “X” (fac-simile dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio “senza assegni” con l’incarico di Presidente Commissioni Concorsi) - Allegato “Y” (fac-simile dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio a domanda dall’ARQ) CAPITOLO XIII – VARIE - Allegato “Z” (fac-simile richiesta di autorizzazione ricongiungimento nucleo familiare) - Allegato “AA” (fac-simile richiesta extrabagaglio) - Allegato “AB” (fac-simile richiesta anticipo partenza) - Allegato “AC” (fac-simile richiesta di autorizzazione utilizzo mezzo diverso da quello previsto) - Allegato “AD” (fac-simile richiesta di autorizzazione rientro anticipato del proprio nucleo familiare) - Allegato “AE” (fac-simile richiesta di autorizzazione rientro anticipato mobili e masserizie) CAPITOLO XIV – SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DELL’ESERCITO (SIGE) - Allegato “AF” (quadro riassuntivo dei campi da implementare nel SIGE) CAPITOLO I TRASFERIMENTO D’AUTORITÀ CAPO I - Procedimento 1. DEFINIZIONE Il trasferimento d’autorità è il provvedimento con il quale viene disposto, nei confronti del personale militare, un cambiamento di sede o, nell’ambito della stessa sede, di Comando/Ente/Reparto. La movimentazione si formalizza mediante l’emanazione da parte del DIPE di un ordine di impiego, la cui qualifica trae fondamento dall’orientamento giurisprudenziale che configura i trasferimenti del personale militare come ordini che attengono ad una semplice modalità di svolgimento del servizio, e come tali rientrano nella sfera degli atti discrezionali dell’A.D.. Da ciò consegue il dovere, per il militare interessato, di dare esecuzione al movimento nel tempo stabilito (vds. successivo para 3.b.), salvo che non intervengano provvedimenti amministrativi di sospensione, differimento o annullamento che possono discendere unicamente dallo stesso SME-DIPE. Nel concetto di trasferimento d’autorità rientrano, come detto, sia i movimenti nella stessa sede (anche fra Aree di Impiego diverse), sia quelli che comportano un cambio di sede. Ovviamente, la maggior parte delle disposizioni riportate nei paragrafi successivi si riferiscono, in particolare, ai trasferimenti del secondo tipo che incidono maggiormente sugli interessi personali e familiari dei destinatari. Al fine di dirimere talune incertezze/dubbi interpretativi, occorre sottolineare, altresì, che l’atto conclusivo del procedimento d’impiego è costituito esclusivamente dal documento di trasferimento (mod. TD, All. A – vds. successivo para 2.), che si configura come l’unico atto di natura provvedimentale avverso il quale il personale destinatario dell’azione amministrativa può invocare, nei termini prescritti e con le modalità previste dalla legge, i rimedi giurisdizionali e/o giustiziali. La necessità di definire l’“ordine di impiego” nel contesto di un procedimento amministrativo in senso stretto trae fondamento dalla vigenza del D.M. 16 settembre 1993, n. 603 “Regolamento recante disposizioni di attuazione degli artt. 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa”, che annovera tra i procedimenti soggetti alla suddetta disciplina anche quelli in materia d’impiego. Per i SU. ed i Volontari di Truppa il dispaccio di trasferimento può essere anche collettivo ed è emesso dallo SME-DIPE con i facsimile riportati in All. B e C. Pertanto, allo scopo di non ingenerare dubbi interpretativi, non si dovrà notificare al personale interessato alcun altro tipo di comunicazione a chiusura del procedimento, se non il citato ordine di impiego. 2. LIVELLO DECISIONALE L’emanazione dell’ordine di impiego che dispone il trasferimento d’autorità di sede o, nell’ambito della stessa sede, del reparto di appartenenza (c.d. “dispaccio” o, più propriamente, mod. TD, citati All. A ÷ C) è competenza esclusiva dello Stato Maggiore dell’Esercito. Di conseguenza, tenuto conto che la responsabilità relativa alla definizione di qualsiasi procedimento di impiego risale, per legge, all’Autorità di Vertice della Forza Armata, anche le pianificazioni c.d. decentrate/locali, predisposte in autonomia dai rispettivi Comandanti dei Vertici d’Area, debbono essere sempre sottoposte alla verifica di coerenza e congruenza da parte del Dipartimento Impiego del Personale. Per tale attività, costituiranno riferimento principale sia le tabelle organiche in vigore per gli E/D/R di F.A., sia i progetti avviati dallo SME. 1 3. MODALITA’ ESECUTIVE a. Comunicazione di avvio del procedimento. Il personale militare, designato per un trasferimento d’autorità (anche nella stessa sede), deve essere informato dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito citata come L. n. 241/90) per il tramite del rispettivo Comando di appartenenza. Tale comunicazione (completa delle indicazioni stabilite nell’art. 8 della citata L. n. 241/1990 – facsimile in All. D) deve essere notificata all’interessato solo nel momento in cui l’Ente/Reparto/sede di destinazione sia stata definita con l’approvazione da parte 1 - del Vertice dell’Area di Impiego, delle proposte avanzate dagli Enti/Reparti dipendenti, nel caso dei movimenti decentrati/locali nell’ambito della medesima Area d’Impiego; - dello SME, sia in caso di impiego accentrato, sia in caso di proposte avanzate dai Vertici delle Aree di Impiego, per i movimenti al di fuori dell’Area d’Impiego stessa (relativamente al personale reso disponibile a “livello superiore”). E’ solo in tale fase, infatti, che il procedimento di impiego, divenendo concreto ed attuale, è idoneo a produrre effetti diretti nei confronti dell’interessato il quale può partecipare fattivamente allo stesso, attraverso la produzione di apposite memorie. La comunicazione, sottoscritta dall’interessato “per presa visione”, deve essere trasmessa senza ritardo alcuno a seconda dei casi o al Vertice dell’Area di Impiego o allo Stato Maggiore dell’Esercito. Qualora sussistano obiettive ragioni che ostino alla predetta tempestiva trasmissione, sarà cura del Comando dell’interessato informare, con immediatezza, anche a mezzo fax, lo Stato Maggiore dell’Esercito in merito alle menzionate ragioni ostative. Nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo è necessario indicare, ai sensi del richiamato disposto normativo: - l’oggetto del procedimento; - l’Ufficio e la persona responsabile; - l’Ufficio in cui si può prendere visione degli atti; - la data entro la quale (secondo i termini stabiliti dal DM n.603/93) deve concludersi il procedimento in questione ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione; - in aggiunta ai suddetti elementi indispensabili ai fini della validità dell’atto, è possibile indicare l’epoca di preferibile movimentazione del militare interessato, a cura del Comandante del Reparto di appartenenza. Detta indicazione, qualora considerata necessaria, dovrà essere motivata in ragione di comprovate esigenze operative dell’Unità, fatto salvo il potere decisionale dello SME che contempererà le suddette esigenze con quelle funzionali della Forza Armata/Area Interforze/Internazionale. b. Procedura. (1) L’ordine di trasferimento viene indirizzato all’Ente/Reparto/Unità di appartenenza del personale, a quello di assegnazione, a quello che amministra o che dovrà amministrare il militare (se diverso dai primi due) e, per conoscenza, a tutti i Comandi dai quali i suddetti Enti/Comandi gerarchicamente dipendono. Il documento in questione viene inviato anche in copia digitalizzata tramite il servizio di messaggistica della rete EINET. Limitatamente ai SU. l’Ente che assume in forza il militare deve inviare la relativa conferma di ricevuta via e.mail sulla rete EINET al seguente indirizzo 1 Al riguardo, tuttavia, tenuto conto del frequente insorgere di esigenze istituzionali urgenti e/o imprevedibili, non è possibile stabilire un termine perentorio e valido in assoluto. Peraltro, la stessa l. 241/1990 prevede la possibilità, per “…particolari esigenze di celerità del procedimento…”, di omettere la comunicazione in argomento. 2 : [email protected] entro 3 (tre) giorni dalla data di presentazione dello stesso al nuovo EDR. (2) In un’ottica di progressiva razionalizzazione delle procedure in uso volte ad ottenere un sempre maggiore snellimento dell’azione amministrativa dello SME-DIPE, il cosiddetto mod. TA è abrogato. Il movimento è da intendersi perfezionato/eseguito nella tempistica prevista, in caso di mancata comunicazione, a cura degli Enti interessati – entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione al nuovo Ente disposta nel dispaccio di trasferimento – del mancato perfezionamento del trasferimento e delle relative motivazioni. Relativamente agli aspetti finanziari del movimento d’autorità a titolo oneroso, l’Ente di nuova assegnazione ha l’obbligo di comunicare mediante e-message (facsimile in All. E), entro 5 (cinque) giorni lavorativi, allo SME-DIPE Ufficio Coordinamento: - l’importo del finanziamento ricevuto sul circuito SIEFIN, suddiviso per i pertinenti capitoli di bilancio; - la data di effettiva presentazione del militare (a fattor comune per tutte e 3 le categorie di personale); - la scelta effettuata dall’interessato tra la corresponsione dell’indennità ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge 86/2001 ed il 90% del canone mensile riferito all’alloggio privato. Sul punto, si precisa che, tenuto conto che il soggetto trasferito potrebbe non aver ancora optato, nei 5 giorni, per una delle due possibilità, l’Ente dovrà indicare, nel messaggio allo SME-DIPE, l’opzione “indennità ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge 86/2001”, fatta salva una successiva comunicazione con cui renderà nota la scelta definitiva effettuata dal militare; - incarico attribuito al militare, ove non riportato sul documento di trasferimento di sede d’autorità. Al riguardo si precisa che dovrà essere indicato espressamente se il militare ricopre una posizione organica ovvero è stato assegnato in “extraorganico”. c. Data di attuazione del movimento. (1) L’attuazione del trasferimento d’autorità del militare deve avvenire nel rispetto dei tempi riportati nei provvedimenti indicati al precedente para 1. Tuttavia, in relazione a situazioni eccezionali, i Vertici dell’Area di Impiego a ciò appositamente autorizzati dallo Stato Maggiore dell’Esercito (elenco in All. F) hanno la facoltà di “differire” la data di presentazione dell’interessato all’Ente di assegnazione, fino ad un massimo di 90 giorni e limitatamente a movimenti disposti nell’ambito dell’Area di competenza, dandone tempestiva ed immediata comunicazione allo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale secondo lo schema in All. G. Per i SU. lo SME DIPE prenderà atto della effettiva data di presentazione del personale sancita dal Vertice dell’Area di Impiego e allegherà tale documento al dispaccio originale senza ulteriori comunicazioni. Al riguardo, dovranno essere dettagliatamente specificate le motivazioni che hanno determinato l’eventuale differimento. (2) Nel caso in cui vi sia l’esigenza di differire il trasferimento per un periodo superiore a 90 giorni ovvero il differimento interessi Aree d’Impiego diverse, la decisione compete sempre allo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale, cui dovrà essere proposta la variazione con un congruo anticipo. Nel caso in cui lo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale autorizzi il differimento, sarà inviato un messaggio di parziale variante, cui gli Enti/Comandi interessati dovranno fare riferimento per aggiornare la documentazione caratteristica ed amministrativa del militare trasferito. 3 (3) Il personale trasferito viene perso di forza dall’Ente cedente ed assunto da quello ricevente dal giorno successivo. Nel caso di viaggio di durata superiore e nei casi di trasferimento da e per Comandi/Enti/Reparti dislocati fuori dal territorio nazionale, l’Ente cedente 2 perde di forza il personale dal giorno indicato sul dispaccio di trasferimento. L’Ente subentrante lo assumerà in forza a partire dal giorno successivo (compresa quindi la durata del viaggio). d. Indicazione dell’incarico. Nell’ordine di impiego che dispone il trasferimento “d’autorità” viene riportata l’assunzione di: - incarichi di particolare rilevanza, quali quelli relativi ad Ufficiali Generali, Colonnelli, Ufficiali in s.SM, Capi Ufficio/Sezione presso gli Organi Centrali, Capi Ufficio presso Alti Comandi, Comandanti di btg/gr./gr.sqd. o reparto equipollente, Capi servizio amministrativo 3, qualora il movimento avvenga in ambito nazionale; - qualsiasi incarico, ove il militare sia trasferito presso Organismi Internazionali, in territorio nazionale o all’estero. e. Provvedimenti di riordino della Forza Armata. In presenza di provvedimenti di riordino della Forza Armata che comportino il cambio di denominazione di un Comando/Ente/Reparto, i Comandanti di Corpo devono provvedere, con automatismo e senza ritardi, a disporre le variazioni conseguenti per il personale dipendente, dandone comunicazione allo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale per le eventuali successive determinazioni, tenendo sempre informato il rispettivo Vertice dell’Area di Impiego. f. Limiti all’emanazione del trasferimento di sede d’autorità. (1) Il militare che, all’atto del trasferimento, rivesta la carica di amministratore locale (ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), non può essere soggetto, per tutta la durata del mandato, a trasferimenti d’autorità in sede diversa da quella di servizio, se non con il proprio espresso consenso. Ove l’ordine di trasferimento di sede sia stato adottato prima dell’elezione del militare, questi (anche se nel frattempo assume la carica di amministratore locale) è tenuto a dare comunque esecuzione al movimento, potendo tuttavia presentare istanza di avvicinamento al luogo nel quale espleta il mandato elettorale ai sensi del disposto normativo richiamato (vedasi Direttiva n. 6467/07/C-PI 5.3.5.2 del 25.09.2006 dello SME e successive modifiche/integrazioni). (2) Il trasferimento d’autorità in sede diversa da quella di servizio può essere disposto anche per il personale appartenente ad un organo della Rappresentanza Militare (COCER, COIR, COBAR), previa acquisizione obbligatoria del parere, non vincolante, del Consiglio cui il militare appartiene. Peraltro, come previsto dal DPR 4 nov. ’79 n.691, in caso di “discordanza” prevarranno le motivate necessità di impiego dell’amministrazione militare, in aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. 2 3 In caso di trasferimento presso Organismi Internazionali all’estero, la documentazione caratteristica e matricolare del personale interessato dovrà essere inviata allo SME - Ufficio Amministrazione – Sezione Personale all’Estero, nella cui forza matricolare il suddetto personale permarrà per tutta la durata del periodo di impiego. Solo nel caso in cui l’assunzione dell’incarico sia nota allo SME già al momento in cui viene disposto il trasferimento; in caso contrario, l’assunzione della carica di Capo Servizio Amministrativo sarà, previa proposta dell’Ente di assegnazione dell’interessato, inoltrata via gerarchica, eventualmente autorizzata dallo SME ove se ne accerti la fattibilità. 4 (3) Relativamente al personale militare cui lo SME abbia riconosciuto i benefici di cui alla L. n. 104/92, si precisa che lo stesso può essere trasferito d’autorità ad altra sede solo previo suo consenso ai sensi dell’art. 33 comma 5 della citata legge, fermo restando che l’interessato è tenuto a comunicare ogni modifica delle condizioni che hanno determinato la concessione del beneficio. 4. CASI PARTICOLARI a. Per il personale destinato ad organismi internazionali in territorio: (1) Estero: l’ordine di impiego che dispone il trasferimento d’autorità viene inviato dallo SME all’Ente nazionale incaricato dell’amministrazione del personale interessato. Tale Ente curerà gli adempimenti di cui al precedente para 3.a.; (2) Nazionale: si applica la procedura descritta al precedente para 3.. b. Congedi parentali. Il beneficio del congedo parentale, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, assimilabile per fattispecie e procedure di gestione alla licenza straordinaria, decorre dalla data di concessione da parte dell’Amministrazione e non dalla data di presentazione dell’istanza. Peraltro, la problematica è regolamentata da circolari applicative emanate da PERSOMIL, che è la tenutaria della materia e quindi ogni Comando/Ente dovrà valutare il caso concreto avendo cura di conciliare la tutela del personale richiedente, tali benefici ed i provvedimenti di impiego disposti. CAPO II – MOVIMENTI LOCALI 1. DEFINIZIONE Per movimento “locale” è da intendersi quel provvedimento attraverso il quale viene disposto il trasferimento di un militare in servizio permanente, da un Reparto ad un altro ubicato nell’ambito della stessa sede di servizio. 2. PRESUPPOSTI La formalizzazione del provvedimento, di competenza esclusiva dello SME-DIPE, effettuata previa valutazione di coerenza e congruenza, potrà intervenire solo nell’ipotesi in cui la proposta di trasferimento avanzata dai Vertici delle Aree d’Impiego sarà stata formulata in aderenza ai sottonotati requisiti: a. il trasferimento dovrà interessare solo militari in servizio permanente; b. la proposta deve essere motivata da comprovate e specifiche esigenze organico/funzionali. 3. MODALITA’ ESECUTIVE I suddetti movimenti, benché non comportino oneri finanziari a carico dell’A.D., devono essere proposti allo SME da parte dei Vertici delle Aree d’Impiego nel contesto delle specifiche pianificazioni decentrate di impiego, fatte salve comprovate ed eccezionali esigenze che determinino la necessità di movimentare il militare in tempistiche non riconducibili a quelle previste per le citate pianificazioni. Pertanto, qualora intervengano improcrastinabili esigenze di servizio tali da rendere necessaria una pronta esecuzione del movimento locale (che potrà comunque essere attuato solamente nella stessa sede) - come già detto - in tempistiche non riconducibili a quelle previste per le 5 suddette pianificazioni, il Vertice dell’Area d’Impiego deve proporre il trasferimento allo SME senza ritardo alcuno, potendo movimentare immediatamente il militare presso il Reparto di destinazione – purché sussistano i sopradeterminati presupposti – nella posizione di comandato (vds. Cap. IV), nei limiti di 120 giorni complessivi. Di tale provvedimento, il Vertice dell’Area d’Impiego dovrà darne immediata comunicazione allo SME-DIPE, Ufficio competente per categoria, al fine di consentire la definizione della problematica nei citati limiti temporali. Ove dovessero intervenire motivi ostativi all’adozione del provvedimento di trasferimento locale, lo SME comunicherà il diniego all’accoglimento della proposta al Vertice dell’Area che entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà assumere determinazioni finalizzate al pronto rientro al reparto di appartenenza del militare eventualmente comandato. CAPO III – Memorie ostative 4. DEFINIZIONE Il militare, al quale l’Amministrazione ha provveduto a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale (cit. All. D), ha facoltà, esclusivamente in tale contesto, ai sensi dell’art.10 della legge n. 241 del 1990, di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del provvedimento. 5. PRINCIPI GENERALI In caso di pianificazione decentrata la competenza alla trattazione delle memorie ostative è devoluta: a. al Vertice dell’Area di Impiego che ha approntato la proposta in caso di individuazione di un Ente sito nella stessa Area, che in ogni caso dovrà comunicarne l’esito allo SME-DIPE; b. allo SME-DIPE nel caso in cui l’interessato sia stato reso disponibile a livello superiore, ovvero il movimento avvenga tra Aree d’Impiego diverse, oppure nell’ipotesi che la pianificazione relativa al singolo provvedimento non venga approvata. In caso di impiego diretto o accentrato la competenza esclusiva è dello SME. 6. LIVELLO DECISIONALE DELLA DETERMINAZIONE Nel contesto delle rispettive fasi procedimentali al proprio livello, ogni Cte di Corpo o Capo Ufficio è responsabile delle relative proposte di impiego, ferma restando l’identificazione nel responsabile dell’intero procedimento (dalla comunicazione di avvio all’adozione del provvedimento finale) nel Capo Ufficio Impiego (U./SU./Tr.) dello SME-DIPE. 7. MODALITA’ ESECUTIVE a. Inoltro delle memorie ostative. Le memorie, redatte in carta semplice, dovranno essere: - indirizzate, in sintonia con quanto stabilito dal precedente paragrafo: • allo SME-DIPE Ufficio Impiego competente per categoria; • al Vertice dell’Area di Impiego competente alla pianificazione decentrata; - presentate al Comando/Ente/Reparto che provvederà all’immediato inoltro all’organo competente alla trattazione informando per conoscenza la linea di Comando; 6 eventualmente corredate della documentazione, pertinente all’oggetto del procedimento, che l’interessato acclude a sostegno della propria memoria. Al riguardo, particolare attenzione dovrà essere posta alla tempistica prevista dal DM 603/93 (trattazione con la massima celerità e comunque non oltre 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento). b. Aspetti particolari. - (1) Nella memoria ostativa, l’interessato non deve esprimere preferenze circa reparti di auspicata assegnazione e/o sedi alternative a quella indicata dall’amministrazione e risultante dalla comunicazione di avvio del procedimento. In questa fase, infatti, l’interessato, nell’ottica di una partecipazione attiva al procedimento amministrativo, ha unicamente la possibilità di evidenziare problematiche di natura personale, familiare e professionale che, ove ritenute dall’amministrazione pertinenti con il contemperamento delle prioritarie esigenze istituzionali, potrebbero comportare una modifica della decisione assunta. Pertanto, in calce alla comunicazione di avvio del procedimento, il destinatario dovrà solamente apporre la propria firma “per presa visione”, senza esprimere gradimento/non gradimento al trasferimento. (2) Le memorie prodotte tardivamente rispetto alla data di attuazione del provvedimento non inficiano l’esecutività dello stesso, che deve essere in ogni caso attuato dal militare. Ciò non preclude, comunque, in un’ottica di totale trasparenza, l’eventuale esame delle stesse il cui esito verrà portato a conoscenza dell’interessato. (3) Al fine di non incorrere in violazioni delle norme in materia, anche alla luce delle recenti modifiche apportate alla L. n. 241/90 che introducono più ampi poteri e precise incombenze a carico del responsabile del procedimento, si richiama l’attenzione di tutti gli aventi causa a svolgere azione di sensibilizzazione sulla necessità di rispettare rigorosamente i termini per la definizione delle istruttorie dei procedimenti. 7 CAPITOLO II ISTANZE DI TRASFERIMENTO Capo I – Premessa 1. DEFINIZIONE Il trasferimento (tra sedi diverse) ad istanza dell’interessato costituisce un provvedimento a carattere eccezionale e consegue ad un attento processo valutativo alla cui definizione concorrono, di massima, tutti i livelli della linea di comando. 2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE E CASISTICA Il trasferimento ad istanza dell’interessato, essendo a carattere eccezionale, può essere disposto solo nei confronti del personale militare in servizio permanente, per cui non è consentito l’inoltro di istanze di trasferimento da parte del personale il cui rapporto d’impiego con l’Amministrazione è “a tempo determinato”, quali gli U. in Ferma Pref., i VFB, VFP1/4, etc.. Le esperienze maturate nel corso degli ultimi anni hanno reso evidente l’esigenza di inserire la trattazione delle istanze in un quadro più ampio di gestione delle risorse umane al fine di: − gestire in maniera organica e con visione d’insieme la problematica connessa con la movimentazione del personale di tutte le Aree d’Impiego; − attuare i movimenti congiuntamente con l’assegnazione del personale in uscita dai corsi di formazione e inseriti nelle Pianificazioni Decentrate dei Comandi di Vertice delle Aree d’Impiego; − conciliare, per quanto possibile, le esigenze di servizio con quelle di carattere personale o familiare dei singoli; − rispettare quanto sancito dalla L.241/90 e relativo decreto attuativo in merito alla durata del procedimento amministrativo; − porre in essere gli adempimenti previsti dalla legge 11/2005, art. 10 bis che, con la modifica apportata alla L. 241/90, regolamenta un nuovo istituto di partecipazione dei privati al procedimento amministrativo. In tale ottica, è stata elaborata una nuova procedura per la trattazione delle istanze di trasferimento più snella, funzionale e aderente alle attuali esigenze della Forza Armata, da attuare sulla base della valutazione di parametri resi noti annualmente a priori 1 . Tale procedura viene applicata inizialmente alle categorie dei Sottufficiali e VSP, caratterizzate da una mobilità limitata che costringe il personale a permanere nella stessa sede per lungo tempo, allo scopo di favorirne gli spostamenti senza, peraltro, creare il “miraggio” di raggiungere sedi che, per situazione organica e specializzazioni richieste, non sono nelle condizioni di “accogliere” nuovi arrivi. Per quanto attiene, invece, agli Ufficiali, vista l’elevata mobilità che caratterizza la categoria per movimenti a seguito di: − promozioni al grado superiore; − invio in attività di comando; − reimpiego a seguito di corsi di formazione (SM, Pluritematico, ISSMI, etc.), la procedura indicata per i SU. e la Tr. al momento non viene applicata. Tramite una circolare dello SME (anche su EI-NET) riportante: 1 − sedi e posti disponibili per i quali è possibile produrre istanza di trasferimento; − criteri per la formazione delle graduatorie. 8 3. TUTELA DELLA “PRIVACY” (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche/integrazioni – Codice in materia di protezione dei dati personali). Tenuto conto che le istanze di trasferimento sono, nella maggior parte dei casi, motivate da situazioni personali/familiari di diversa gravità, è necessario che, ove la documentazione allegata alla domanda faccia riferimento a dati personali “sensibili” o comunque afferenti alla sfera personale (soprattutto stato di salute, stato civile, etc.), la trattazione avvenga nel rispetto del disposto normativo in titolo. Pertanto, gli Enti/Comandi che ricevono le istanze devono attenersi alle prescrizioni contenute nel D.M. 203/2006 “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Difesa in attuazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196”, con particolare riguardo all’adozione di adeguate misure volte alla corretta gestione/conservazione dei dati sensibili del personale militare. I dati in argomento non possono essere trattati per finalità estranee al procedimento di trasferimento a domanda per il quale sono stati acquisiti. Nell’inoltro delle comunicazioni gli EDR dovranno specificare che i dati oggetto della comunicazione dovranno essere trattate ai sensi delle citate fonti normative. 4. VINCOLI GENERALI. A fattor comune per U./SU. e VSP, fatte salve le ipotesi per le quali sussistano situazioni familiari/personali di particolare gravità ed urgenza (ad es. All. “H” e L. n. 104/1992), non potrà presentare istanze di trasferimento il personale: − in forza potenziale (vds. successivo capitolo III); − che abbia al momento della presentazione dell’istanza pendenti ricorsi contro l’amministrazione inerenti a problematiche d’impiego. Inoltre, non potrà essere presentata istanza più di una volta l’anno e, comunque, solo ad esito cognito di quella precedentemente inviata, fatta salva la possibilità di inoltrare una nuova domanda di trasferimento, ai sensi di disposizioni di legge vigenti (ad esempio L.104/92, D.Lgs. 267/00, etc.) ovvero ai sensi dell’All. H. In tali ipotesi, la nuova richiesta fa automaticamente decadere l’istanza “pendente”. Capo II - Procedura per gli Ufficiali 1. GENERALITÀ a. Situazioni “ordinarie” Gli Ufficiali in servizio permanente possono presentare istanza di trasferimento in qualsiasi momento della propria carriera, anche se ciò non determina alcun obbligo per l’A.D. di accogliere la domanda medesima. L’istanza non deve essere sorretta da ragioni particolari, anche se l’indicazione dei motivi è utile per: − facilitare l’A.D. nella sua valutazione, specie nel caso in cui si intenda soddisfare la richiesta del militare; − l’elaborazione di studi statistici e/o indagini sulla qualità della vita nelle strutture militari. Le domande vengono esaminate dai Cdi competenti secondo una tempistica predefinita e trovano successiva definizione in sede di pianificazione “decentrata”. 9 b. Situazioni personali/familiari “gravi/urgenti” Derogano dalla tempistica “normale” e trovano soluzione al di fuori della pianificazione “decentrata” le istanze ai sensi: − della L. n. 104/1992, della L. n. 267/2000 e della direttiva dello SME n.3824/07/C-PI-100 in data 03 dicembre 2004 (personale in s.p. ferito in Teatro Operativo ad opera di atti ostili) le cui procedure sono trattate al Capo V; − dell’All. H al presente Testo Unico nel quale sono elencati una serie di casi in cui, pur non sussistendo un diritto ad essere trasferiti nella sede di servizio desiderata, la situazione del militare deve essere valutata con particolare attenzione e comprensione, anche per le possibili ricadute negative sul rendimento in servizio dell’interessato. 2. LIVELLO DECISIONALE/COMPETENZE a. Situazioni “ordinarie”. Ciascun Vertice d’Area d’Impiego provvede ad esaminare le istanze nel rispetto dell’attuale normativa vigente in materia e a definirle esclusivamente in sede di pianificazione decentrata (modulo in All. I), comunicando allo SME in tale contesto l’esito della valutazione. Le istanze di trasferimento non accolte, invece, unitamente alle domande medesime, dovranno essere inviate allo SME-DIPE, da parte di ciascun Vertice d’Area d’Impiego. Lo SME, ferme restando le prerogative di ciascuna Area, potrà prendere in esame tali istanze qualora ravvisi la necessità/opportunità di disporre l’impiego di personale per le esigenze del proprio livello ovvero per colmare carenze organiche presenti in altre Aree di Impiego. b. Situazioni personali/familiari gravi ed urgenti. Relativamente alle istanze presentate ai sensi dell’All. H, ciascun Vertice d’Area d’Impiego deve inoltrare immediatamente (senza alcun vincolo temporale) l’istanza allo SME-DIPE per l'immediata trattazione, fornendo, al riguardo, una valutazione, sotto forma di proposta, in merito alla sussistenza dei presupposti riconducibili alle fattispecie definite nel citato All. H. Per le istanze presentate ai sensi della L. n. 104/1992, ovvero da personale in s.p. ferito in Teatro Operativo ad opera di atti ostili, invece, si rimanda alle disposizioni contenute nel Capo V. 3. MODALITÀ Le domande di cui al precedente para 2.a., redatte in carta semplice, dovranno essere: − indirizzate allo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale, presentate al Comando/Ente/Reparto di appartenenza, ed inoltrate per il tramite gerarchico secondo la tempistica prevista (apd. 1 All. I); − corredate del parere circostanziato del Comandante di Corpo, sintetizzato, a conclusione, esclusivamente con le seguenti diciture: “FAVOREVOLE” 2 o “CONTRARIO”; − valutate esclusivamente dal Vertice dell’Area d’Impiego secondo quanto previsto nel contesto della pianificazione decentrata riferita all’anno in corso, significando che le stesse hanno validità annuale; in tale ottica, gli adempimenti ex art. 10 bis della L. 241/90 sono a cura dello SME-DIPE; − comprensive della documentazione probatoria in originale o in copia autenticata o, per i casi previsti, ricorrendo all’autocertificazione. La documentazione sanitaria, inoltre, dovrà provenire o dalla ASL competente per territorio ovvero da Enti ospedalieri o altre strutture pubbliche; Pertanto, non è possibile esprimere “parere favorevole, previa sostituzione”, in quanto le esigenze dell’Ente 2 “cedente” saranno esaminate nell’ambito delle specifiche pianificazioni di impiego. 10 − corredate dell’indicazione di un massimo di 3 sedi di preferita destinazione diversa/e da quella di servizio, senza specificare eventuali Comandi/Enti/Reparti di gradita assegnazione. 4. VINCOLI a. Il personale militare in servizio permanente non può presentare domanda di trasferimento ordinaria: − prima che siano trascorsi tre anni di permanenza nella sede di 1ª assegnazione anche in seguito a variazioni di categoria/posizioni di stato; − prima che siano trascorsi due anni di permanenza in uno stesso Comando/Ente/reparto. b. Le domande, ad eccezione di quelle formulate ai sensi di disposizioni di legge vigenti (ad esempio L.104/92, D.Lgs. 267/00, etc.) ovvero ai sensi dell’All. H, saranno definite (in senso favorevole o contrario) esclusivamente in sede di pianificazioni di impiego decentrato. Le istanze avranno validità per il periodo di tempo che intercorre fra una pianificazione di impiego e quella dell’anno successivo (1 anno), a meno che l’interessato non comunichi formalmente la rinuncia all’istanza. Capo III - Procedura per i Sottufficiali e VSP 1. GENERALITÀ A meno delle istanze presentate ai sensi di disposizioni di legge vigenti (ad esempio L.104/92, D.Lgs. 267/00, etc.) ovvero ai sensi dell’All. H al presente Testo Unico, che potranno essere inoltrate senza vincoli temporali, i Sottufficiali ed i VSP possono presentare domanda di trasferimento solo per le sedi e le Posizioni Organiche che lo SME renderà annualmente disponibili con apposita circolare, in funzione delle reali esigenze della F.A.. Le istanze non dovranno essere corredate di pareri gerarchici e della motivazione in quanto tali elementi non costituiscono elemento di valutazione delle istanze essendo le stesse subordinate alle sole esigenze predeterminate dallo SME di concerto con i Vertici delle Aree d’Impiego e rese note con una circolare annuale diramata dallo Stato Maggiore dell’Esercito. Ciascuna istanza sarà esaminata sulla base dei criteri e dei vincoli indicati nella circolare annuale dello SME e riceverà risposta, singola e motivata, a graduatoria ultimata. 2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE (schema in All. “J”). a. Lo SME-DIPE, di concerto con i Vertici delle Aree d’Impiego (COMFOTER, COMLOG, COMTER, COMSCUOLE e ISPEINFRASTRUTTURE), nei mesi di gennaio/febbraio di ciascun anno, provvederà ad individuare le vacanze organiche, suddivise per sede e per posizione organica, che si prevedono per l’anno successivo sulla base delle/a: − effettive carenze organiche; − previste cessazioni dal servizio; − necessità di realizzare l’opportuna osmosi tra l’Area Operativa e le altre Aree d’Impiego. b. Lo SME-DIPE, di massima nel mese di marzo, emanerà (anche via EI-NET) una circolare per rendere note le sedi e le posizioni organiche per le quali sarà possibile presentare istanza di trasferimento nonché i requisiti che saranno presi in esame con le relative modalità di valutazione. c. Sulla base della suddetta circolare, le istanze di trasferimento dovranno pervenire, esclusivamente per le posizioni organiche, le sedi ed i periodi indicati nell’ambito della citata circolare. 11 d. Gli E/D/R dovranno inviare tempestivamente le istanze del personale dipendente direttamente, per competenza, allo SME-DIPE e, per conoscenza, lungo la via gerarchica, fornendo contestualmente espressa comunicazione al personale che ha presentato l’istanza. e. Lo SME-DIPE, successivamente, sulla base dei criteri indicati nella circolare, provvederà, per ciascuna sede e posizione organica, ad elaborare la relativa graduatoria le cui risultanze saranno rese note nel corso dell’ultimo quadrimestre 3 e contestualmente sarà data risposta alle istanze non accolte4. f. Sulla base delle graduatorie determinate, nei mesi di gennaio/febbraio dell’anno successivo, lo SME-DIPE emanerà i provvedimenti di trasferimento da attuare nel periodo luglio settembre. g. I Vertici d’Area d’Impiego dovranno comunque monitorare le istanze presentate dal personale dipendente in modo tale da: − avere una situazione sempre aggiornata delle vacanze organiche colmate, di quelle rimaste tali e di quelle che potrebbero generarsi a seguito dell’attuazione dei movimenti; − predisporre una Pianificazione d’impiego Decentrata, da sottoporre all’approvazione dello SME entro il giorno 15 settembre dell’anno di riferimento, nella quale proporre i soli movimenti “d’autorità” necessari a sopperire alle esigenze funzionali non soddisfatte ovvero alle carenze derivanti dai movimenti attuati “a domanda”. Al riguardo si ribadisce che su tale pianificazione decentrata di impiego il DIPE effettuerà le necessarie verifiche di coerenza e congruenza. Per tale attività, costituiranno riferimento principale sia le tabelle organiche in vigore per gli E/D/R di F.A., sia i progetti avviati dallo SME. h. Lo SME provvederà a soddisfare le vacanze organiche non coperte ovvero quelle determinatesi con personale in uscita dai corsi di formazione ovvero in sede di “osmosi” con le altre Aree d’Impiego. 3. ISTANZE NON AMMISSIBILI Non saranno accolte e quindi dichiarate inammissibili tutte le istanze (che dovranno essere rigettate direttamente dai Cti dell’E/D/R di appartenenza del richiedente che potranno nel provvedimento di rigetto far riferimento alle disposizioni dello SME): − rivolte a sedi e posizioni organiche non indicate nella circolare annuale dello SME-DIPE; − limitatamente ai SU., inoltrate per posizioni organiche differenti da quella posseduta dall’interessato all’atto della presentazione dell’istanza; − pervenute al di fuori dei periodi espressamente indicati per la presentazione delle istanze dalla circolare annuale dello SME; − presentate da personale che abbia inoltrato una qualsiasi altra istanza tesa ad ottenere un trasferimento incluse quelle inoltrate ai sensi: • dell’Allegato “H” al presente Testo Unico; • della L. n.104/92; • del D. Lgs. 267/2000; • della circolare sulle istanze di avvicendamento reciproco. Un’ulteriore istanza di trasferimento potrà essere presentata solo dopo che sia stata definita e conclusa quella in itinere e comunque non più di una volta l’anno; − tese ad ottenere un trasferimento nella stessa sede, intendendo per sede il luogo, la località, la città e non il Reparto/Comando/ Ente. Tramite lettera/messaggio e sito dello SME su EI-net. 4 L. 241/90 – Obbligo della motivazione. 3 12 Capo IV – Rigetto dell’istanza La legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante “Modifiche ed integrazioni alla citata L. 241/90, concernente norme generali sull’azione amministrativa”, ha introdotto, con l’articolo 10 bis, un nuovo istituto che estende le garanzie di partecipazione dei privati al procedimento amministrativo: la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. In particolare, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento è tenuto, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, a comunicare agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Detta comunicazione viene effettuata per consentire agli interessati di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni e documenti dei quali l’Amministrazione dovrà tener conto ai fini della decisione finale, significando che, tuttavia, in tale contesto, gli interessati non potranno comunque indicare ulteriori sedi di gradita assegnazione. La comunicazione dei motivi ostativi interrompe i termini fissati per la conclusione del procedimento, che iniziano a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni (o, in mancanza, dalla scadenza del suddetto termine di 10 giorni ). Tale procedura viene posta in essere dallo SME-DIPE. Capo V – Casi particolari Le disposizioni di cui al Capo II e al Capo III sono suscettibili di ulteriori eccezioni oltre a quelle derivanti da situazioni familiari/personali di particolare gravità ed urgenza (All. “H” e L. n. 104/1992), in particolare, nel caso di: − militare che, all’atto del trasferimento, rivesta la carica di amministratore locale (ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Tale categoria di personale – assegnato temporaneamente all’Ente per lo svolgimento del mandato - non può presentare, per tutta la durata del mandato stesso, istanza di trasferimento. La materia è comunque disciplinata dalla direttiva dello SME n. 6467/07/C-PI 5.3.5.2 del 25.09.06 ed eventuali successive modifiche/integrazioni. − Personale che presta servizio presso sedi di difficile alimentazione 5 . Al riguardo, a partire dal 2008, lo SME annualmente diramerà una circolare nella quale saranno indicate le sedi in argomento, che verranno concertate con i Vertici delle Aree di Impiego. Al fine di gestire il transitorio, allo scopo di tutelare il personale (U., SU. e VSP) in servizio ed assegnato a tutto il 31 dic. 2007 presso le sedi considerate disagiate nel Testo Unico Ed. 2000, rimarranno valide le preesistenti determinazioni. Di conseguenza, la citata procedura, a partire dal 01 gen. 2011, è da intendersi definitivamente abrogata (anno per anno, in modo progressivo). Per il personale in servizio presso SPERINTER, valgono le disposizioni amministrative dettate dallo SMA. − Istanze di avvicendamento reciproco (direttiva dello SME n.1940/07/PIC-100 in data 16 marzo 2004 ed eventuali successive modifiche/integrazioni). Con tale procedura viene data la possibilità al personale in servizio permanente di avanzare istanza di trasferimento di sede avvicendandosi con un altro militare della medesima categoria. L’istituto non è applicabile al personale dirigente ed al personale in servizio presso gli organismi Internazionali. Le seguenti disposizioni sono da intendersi abrogate: 5 −n. 1798/092 del 23 nov. 1995 Impiego degli Ufficiali e dei Sottufficiali presso il 2° rgt. AVES “Sirio” ; − n. 99/092 del 24 gen.1997 Impiego degli Ufficiali e Sottufficiali presso il 2° rgt. AVES. Variante. 13 Per quanto attiene alle condizioni, criteri e procedure per poter accedere a tale tipologia d’impiego, si rimanda alle disposizioni contenute nella specifica direttiva dello SME. A parziale variante dei contenuti della citata Circolare, si precisa che tali istanze potranno essere inviate allo SME: • per gli Ufficiali, esclusivamente nei mesi di settembre e ottobre di ogni anno; • per i Sottufficiali, esclusivamente nel mese di gennaio di ogni anno; • per la Truppa, in tutti i mesi dell’anno, al fine di armonizzare la trattazione delle stesse con le altre procedure di impiego “ordinarie” (ad esempio, per gli U., la pianificazione d’impiego decentrata). Le istanze, ove accolte, danno luogo a provvedimenti d’impiego “a domanda” (senza la corresponsione dei benefici previsti dalla L. n. 86/2001), e: • troveranno attuazione secondo tempi concordati con gli Enti/Reparti ove sono effettivi gli interessati, al fine di salvaguardare le esigenze operative e funzionali degli stessi; • saranno condizionati alla contestuale attuazione dei movimenti, significando che la revoca della disponibilità al trasferimento da parte di uno degli interessati comporterà l’annullamento di entrambi i provvedimenti d’impiego emessi, anche qualora in parte già attuati. − Istanze di trasferimento del personale in servizio permanente ferito in Teatro Operativo ad opera di atti ostili (direttiva dello SME n.3824/07/C-PI-100 in data 03 dicembre 2004). Con tale procedura si rende merito al personale in servizio permanente che ha riportato ferite/lesioni nell’adempimento del proprio dovere. Pertanto, il militare in servizio permanente che, impiegato in Teatro Operativo fuori dal territorio nazionale, a seguito del perpetrarsi di atti ostili abbia riportato ferite/lesioni che lo abbiano costretto ad una temporanea non idoneità al servizio militare incondizionato di almeno 90 giorni può presentare istanza di trasferimento verso una sede di proprio gradimento entro 90 giorni dalla riacquisita idoneità al servizio militare incondizionato. Per altro, l’istanza potrà essere avanzata, malgrado il mancato raggiungimento dei 90 giorni di inidoneità, in tutti i casi che, per gravità delle lesioni riportate dal militare e/o per le cause che hanno concretamente determinato l’inidoneità (ad esempio valore dell’atto compiuto), risultano, a parere del Comandante di Corpo, meritevoli di apprezzamento. L’esame delle istanze sarà attuato dallo Stato Maggiore dell’Esercito che all’uopo si avvarrà di una Commissione interna, integrata dal Comandante di Corpo (o di un suo qualificato rappresentante) del militare all’atto dell’evento ovvero da quello in Patria qualora l’Ufficiale che all’epoca dei fatti rivestiva tale carica appartenga ad altra F.A.. La domanda dovrà pervenire allo SME direttamente dal Comando cui il militare interessato al beneficio è effettivo, corredata del parere del Comandante di Corpo. − Istanze ai sensi della L. n.104/92 (direttiva dello SME n. 1447/07/PIC-100 del 03 ott. ’03 ed eventuali successive modifiche/integrazioni). Destinatari del disposto di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 sono tutti gli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari in Servizio Permanente che debbano assistere un proprio familiare (coniuge, parente od affine entro il terzo grado, persona in affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche) diversamente abile. La definizione di persona diversamente abile è contenuta nell’art. 3 della l. 104/1992, mentre l’accertamento di questa condizione è competenza delle ASL, mediante le commissioni mediche di cui all’art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare. L’Autorità per il personale dell’Esercito competente a riconoscere i benefici discendenti dalla L. n. 104/92 deve essere individuata solo ed esclusivamente nello Stato Maggiore dell’Esercito 14 – Dipartimento Impiego del Personale. La catena gerarchica dovrà comunque essere informata circa la presentazione di un’istanza ai sensi del disposto normativo in parola, da parte di un militare in forza ad un Reparto dipendente, senza che vengano, tuttavia, specificati i motivi su cui la stessa si fonda. Per altro, si precisa che la documentazione a sostegno della richiesta deve essere inoltrata esclusivamente allo SME-DIPE Ufficio competente per categoria, onde garantire il diritto alla riservatezza del richiedente ed evitare la conoscenza di dati personali/sensibili da parte di soggetti non coinvolti nel processo decisionale. In materia di assistenza, integrazione sociale e diritti dei portatori di handicap, nel premettere che il diritto del militare all’applicazione del disposto normativo in oggetto deve essere necessariamente contemperato con le imprescindibili esigenze di servizio, e sul presupposto che l’A.D. possieda la facoltà di sospendere/differire la fruizione del beneficio concesso, si evidenzia che il riconoscimento dell’esistenza delle condizioni di Legge da parte dello SME, comporterà: − nel caso in cui il dipendente, all’atto della domanda, presti servizio in sede diversa da quella in cui risiede il familiare da assistere, l’emissione del relativo dispaccio di trasferimento (“a domanda”); − nel caso in cui il dipendente sia già in servizio nella sede, la concessione a cura del Comandante di Corpo dei permessi mensili di cui all’art. 33, 3° comma, della l. 104/1992. Pertanto, è possibile accedere alla possibilità di usufruire dei benefici di cui alla L. n.104/1992 solo dopo la determinazione dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, fermo restando che, ove non ricorrano i presupposti di legge o non sia stata ancora adottata la relativa determinazione, il Cte di Corpo può concedere altri benefici previsti dalle norme vigenti (permessi privati, licenza straordinaria, etc.) per consentire al personale di soddisfare le proprie necessità familiari. Per quanto attiene ai criteri e procedure per poter accedere al beneficio ed ai lineamenti d’impiego, nel rimandare alle disposizioni contenute nella direttiva dello SME emanata con lettera n. 1447/07/PIC-100 in data 3 ott. ’03 e successive integrazioni, si precisa che: − anche i benefici ex art. 33 comma 2 possono essere concessi esclusivamente dallo Stato Maggiore dell’Esercito, previa verifica dei previsti requisiti di legge. Nel caso in cui, invece, successivamente alla concessione del beneficio (ex art. 33 comma 2 o 3) le esigenze organizzatorie/funzionali dell’Ente dovessero divenire prevalenti rispetto a quelle personali/familiari del beneficiario, e pertanto emerga la necessità di impiegare il militare (in attività operative e/o addestrative in Patria o all’estero), il Comandante del reparto di appartenenza, nel tener conto di eventuali vincoli fissati dal D.P.R. n. 171/2007, dovrà procedere ad una compiuta valutazione della situazione concreta, effettuando un’equa comparazione tra le prioritarie esigenze di servizio e l’esercizio del diritto da parte dell’interessato, derivante dalla necessità di dover procedere, o meno, alla modifica (sospensione/differimento) del provvedimento di concessione del beneficio. I consequenziali provvedimenti opportunamente adottati a livello locale, supportati da una esauriente motivazione, oltre ad essere partecipati nelle forme dovute al personale interessato, dovranno essere portati a conoscenza dello Stato Maggiore dell’Esercito. In ogni caso, al personale beneficiario dovrà essere comunque garantita la possibilità della fruizione del beneficio al termine del periodo di sospensione, recuperando eventualmente anche i periodi “non goduti”; − la soppressione, nel testo di legge originario, dell’inciso che prevedeva la necessità del requisito della convivenza tra il portatore di handicap e il dipendente che invoca la concessione del beneficio, operata per effetto della L. n. 53/2000, è da ritenersi applicabile esclusivamente alle istanze prodotte ai sensi dell’art. 33 comma 5, in armonia con le più recenti interpretazioni giurisprudenziali. Si conferma, pertanto, la necessità del presupposto della convivenza ai fini della concessione delle ulteriori agevolazioni previste dalla normativa vigente; 15 − l’istante, nella dichiarazione di notorietà contenente l’indicazione dei familiari che, per ubicazione di domicilio, sarebbero in grado di prestare assistenza, deve specificare tutti i parenti ed affini entro il terzo grado del disabile, specificandone l’età e la località di residenza/domicilio. Si precisa, infine, che la giurisprudenza prevalente è incline nel ritenere che la tutela prevista ai sensi dell’art. 33 della L. 104/92 non sia applicabile a personale militare, già riconosciuto titolare del beneficio in parola, comandato per impieghi “temporanei” (missioni in teatro Operativo, corsi obbligatori di Forza Armata, missioni e/o esercitazioni addestrative nazionali o internazionali), atteso che tali impegni, non avendo la connotazione di trasferimento strictu sensu, non determinano quell’impatto e quei disagi al nucleo familiare propri di un movimento “definitivo”. Ciò nella considerazione che la mobilità rappresenta un elemento costitutivo della specificità dello status di militare. − Istanze di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 17 della L. 266/99 e della direttiva dello SME n. 724/07/C-PI 5.3.5.1 in data 29 gennaio 2007 (e successive varianti/integrazioni). In base al disposto normativo in titolo, è data facoltà all’U./SU./Volontario, in qualità di coniuge convivente del personale appartenente alle F.A. (compresa l’Arma dei CC, il Corpo della G.d.F., il Corpo dei V.F. e le Forze di polizia ad ordinamento civile) legato da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e trasferito d’autorità, di presentare istanza di trasferimento presso la sede del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina. Fermo restando il diritto soggettivo a presentare l’istanza in argomento nell’ipotesi in cui sussistano i presupposti previsti ex lege, al fine di assecondare quanto più possibile le aspettative personali/familiari del personale della F.A., lo SME ha emanato un’apposita direttiva volta a favorire il ricongiungimento familiare del personale dell’Esercito coniugato con altro militare della F.A.. Al riguardo, per gli aspetti procedurali si rinvia in toto alle prescrizioni contenute nell’ambito della direttiva dello SME n. 724/07/C-PI 5.3.5.1 in data 29 gennaio 2007 e successive integrazioni/varianti. 16 CAPITOLO III TRANSITO IN FORZA POTENZIALE 1. DEFINIZIONE La forza potenziale, introdotta con D.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167, è costituita da: − personale militare e civile in aspettativa; − personale militare e civile sospeso dall’impiego o dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado; − personale militare in ausiliaria o in riserva; − personale civile in posizione di comando presso altre amministrazioni. 2. LIVELLO DECISIONALE DELLA DETERMINAZIONE I Comandanti di Corpo disporranno il transito del personale interessato: − con automatismo, senza previa determinazione dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, per quanto riguarda le “licenze straordinarie per motivi di salute” 1; − in applicazione della relativa determinazione dello SME o di PERSOMIL, negli altri casi. 3. CARATTERI GENERALI a. Presupposti Non sono state apportate specifiche modifiche all’assetto normativo disciplinante la problematica. Restano invariate, pertanto, le prescrizioni all’uopo dettate dalla competente D.G. PERSOMIL in materia di transito in forza potenziale (ex forza assente). b. Gestione amministrativa e matricolare. E’ devoluta all’Ente che amministrava l’interessato prima del transito in forza potenziale. Tale disciplina si applica anche nelle more della definizione delle pratiche di transito nel ruolo civile, con riferimento al personale non più idoneo al s.m.i.. c. Incombenze Il Comandante di corpo deve assicurare, entro 3 giorni dal provvedimento di transito, la comunicazione di tutti i movimenti da e per la forza potenziale (specificando la fattispecie sottesa alla variazione): −a mezzo e.mail sulla rete EINET al seguente indirizzo [email protected], limitatamente al personale SU., ovvero a mezzo e.message indirizzato allo SME-DIPE Uf. competente per categoria nei restanti casi; − a PERSOMIL; Con questa dizione si comprendono la licenza straordinaria di convalescenza, i riposi medici domiciliari ed i 1 ricoveri in luogo di cura, nella considerazione di cui al successivo punto 3. a. (2). Allo scopo di chiarire eventuali dubbi interpretativi, si precisa, che in questo caso, lo SME non emetterà alcun provvedimento, neanche “a sanzione”, come avveniva in precedenza, in quanto la funzione è delegata al Cte di Corpo. Pertanto, gli EDR dovranno porre la massima cura nel computo dei giorni di assenza. 17 − per conoscenza, allo SME-DIPE Uf.Coord. e agli Enti immediatamente sovraordinati. 4. MODALITA’ ESECUTIVE Si rinvia alle disposizioni contenute nel foglio n. 1773/07/C-PI 5.9.1 in data 28 febbraio 2007 e successive modifiche/integrazioni. In particolare, per quanto concerne i militari in rientro dalla posizione di “forza potenziale” precedentemente sospesi dal servizio per effetto di sentenze (decreti penali, etc.), si precisa che il Comandante di corpo dell’interessato è sempre tenuto a chiedere tempestivamente allo SME-DIPE (Ufficio Impiego competente per categoria) i conseguenti provvedimenti da adottare. 18 CAPITOLO IV POSIZIONE DI COMANDATO (ambito nazionale) 1. DEFINIZIONE Il “comando” (ai sensi del presente capitolo) è la posizione amministrativa e d’impiego disposta nei confronti di personale temporaneamente impiegato presso un Comando/Ente/Reparto diverso da quello di appartenenza, per: − la frequenza di “corsi di perfezionamento” o di “qualificazione”; − particolari ed eccezionali esigenze di servizio. 2. LIVELLO DECISIONALE DELLA DETERMINAZIONE a. Gli Enti/Comandi (riepilogati in All. K) hanno la facoltà di “comandare” autonomamente il personale, nell’ambito dell’Area di competenza, fino ad un massimo di 120 giorni e per una sola volta nell’arco temporale di un anno solare (senza determinazione dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale. Lo SME-DIPE deve essere comunque informato di quanto disposto dal Vertice dell’Area di Impiego). b. Qualora l’esigenza dovesse protrarsi oltre i 120 giorni ovvero in caso di personale da “comandare” presso altra Area d’Impiego, dovrà essere preventivamente interessato, per competenza, lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale e la richiesta deve essere avanzata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’esigenza. c. Nel caso di esigenze di durata non superiore a 30 giorni, la facoltà di “comandare” il personale compete al Comandante di Corpo. Per i Comandi Intermedi detto limite è pari a 60 giorni. I suddetti limiti temporali non incrementano il numero massimo di giorni previsto per ciascun Vertice d’Area d’Impiego e, pertanto, sono da considerarsi compresi nei citati 120 giorni. d. Nel caso di frequenza di corsi, di qualsiasi durata, non è necessaria la determinazione dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale. 3. MODALITA’ ESECUTIVE a. Personale comandato fino ad un massimo di 120 giorni (All. L). (1) Modalità di attuazione. I Comandi che, nell’ambito della propria Area d’impiego, hanno disposto autonomamente la posizione di comandato per il personale dipendente - purché di durata superiore a 30 giorni - devono darne tempestiva comunicazione allo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale tramite e.message all’Ufficio Impiego competente per categoria e, per conoscenza, all’Ufficio Coordinamento. (2) Criteri di valutazione. La posizione di comandato deve rivestire carattere di eccezionalità e temporaneità e non deve riguardare sistematicamente il medesimo personale. Pertanto essa non deve in nessun caso costituire un “artifizio”, che preluda ad un trasferimento. Conseguentemente sono vietate quelle pratiche intese a sommare più 19 posizioni di “comandato” inferiori a 120 giorni, intervallate da brevi soluzioni di continuità, relative alla stessa persona. Eventuali eccezioni dovranno essere sottoposte al preventivo esame dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, che assumerà le determinazioni ritenute necessarie in merito, previo accertamento dell’assoluta indispensabilità del movimento temporaneo. In tale contesto, si precisa che l’istituto in argomento non è applicabile al personale VFP-1, in ragione della limitatezza della durata del loro periodo di servizio. Infatti, un’eventuale posizione di aggregato/comandato potrebbe essere percepito come un artifizio atto ad evitare un trasferimento in una sede non gradita, in elusione alla graduatoria di merito predisposta da PERSOMIL, con gli evidenti riflessi in materia di contenzioso che da tale situazione potrebbero determinarsi. Eventuali specifiche esigenze dovranno essere proposte allo SME-DIPE sulla linea di comando. (3) Dipendenza amministrativa. Il personale “comandato” presso un Comando/Ente/Reparto dipende: − per l’impiego, dal Comando/Ente/Reparto stesso, nell’intendimento che tale personale sia utilizzato per l’assolvimento del servizio che ha determinato la posizione in titolo; − disciplinarmente, dal medesimo Comando/Ente/Reparto, qualora il rapporto di dipendenza non sia giornaliero e sia regolarizzato con formali provvedimenti amministrativi. (4) Comunicazioni. Secondo schema in All. M. b. Personale comandato per un periodo superiore a 120 giorni o in Area d’impiego diversa da quella di appartenenza. Il Vertice dell’Area d’Impiego che, per esigenze di servizio, ha la necessità di comandare personale dipendente per un periodo complessivamente superiore a 120 giorni o in altra Area di impiego, deve chiedere preventivamente allo Stato Maggiore – Dipartimento Impiego del Personale la relativa determinazione, indicandone la motivazione, e potranno dar corso al movimento solo dopo che sia stato regolarizzato formalmente il provvedimento amministrativo da parte dello SME. POSIZIONE DI COMANDATO (all’estero) Per quanto concerne la posizione di “comandato” relativa al personale impiegato all’estero, restano valide le disposizioni contenute nella Direttiva SME PERS 2001 (parte II). Al riguardo, il Capo di SME, periodicamente, provvede a conferire a varie Autorità militari la delega alla firma degli ordini di missione. Pertanto, la competenza in materia è suscettibile di variazioni in base alle esigenze del momento. In ambito Stato Maggiore dell’Esercito, i suddetti decreti di delega (a firma del Capo di SME) vengono predisposti dal Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria – Uf. Pro.Fi.Bi.Sta.. 20 CAPITOLO V PERSONALE GIUDICATO PARZIALMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO MILITARE INCONDIZIONATO Nelle more degli esiti dello studio avviato dal GdL appositamente costituito in ambito Stato Maggiore dell’Esercito, rimangono valide le disposizioni di cui al f. n. 1765/10.03.01/01 in data 11.05.06 di SME-RAGEP. 21 CAPITOLO VI ASSEGNAZIONE UFFICIALI ALL’ARMA ED ALLA SPECIALITA’ DEGLI 1. ASSEGNAZIONE ALL’ARMA a. Attuazione. Gli Ufficiali del ruolo normale e del ruolo speciale vengono assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni con determinazione del Capo di SME, all’atto della nomina ad Ufficiale. b. Variazioni. L’assegnazione all’Arma e le eventuali successive modificazioni costituiscono variazione matricolare. 2. ASSEGNAZIONE ALLA SPECIALITA’ a. Attuazione. Le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni comprendono le seguenti specialità: − Arma di fanteria: granatieri, bersaglieri, alpini, paracadutisti, lagunari e AVES; − Arma di cavalleria: cavalieri di linea, carristi e AVES; − Arma di artiglieria: artiglieri terrestri, artiglieri contraerei e AVES; − Arma del genio: pionieri, guastatori, pontieri, ferrovieri e AVES; − Arma delle trasmissioni: specialisti in telematica, specialisti in guerra elettronica e AVES. L’assegnazione alle specialità è un provvedimento di impiego, la cui competenza risale a SME-DIPE. La specialità viene assegnata durante i corsi di Formazione, previo accertamento dei requisiti psico-fisici previsti. b. Variazioni. (1) Il personale assume la specialità del reparto di appartenenza. L’assunzione della specialità ed i successivi cambiamenti, costituiscono variazione matricolare e per ogni Ufficiale delle varie Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni) si deve sempre riportare nelle comunicazioni scritte la relativa specialità utilizzando le previste abbreviazioni. (2) Il personale militare che presta servizio “fuori corpo”, mantiene la specialità dell’ultimo reparto di appartenenza. E’ data facoltà, comunque, a tale tipologia di personale “fuori corpo” di inoltrare specifica istanza a SME-DIPE, al fine di essere riassegnato alla specialità originariamente attribuitagli, a condizione che l’interessato abbia prestato servizio presso un Reparto di questa specialità per un periodo minimo di tre anni anche non continuativi. 22 ASSEGNAZIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE, INCARICO PRINCIPALE POSIZIONE ORGANICA AI SOTTUFFICIALI DEL RUOLO MARESCIALLI E DEL RUOLO SERGENTI 1. RUOLO MARESCIALLI a. Attuazione. I Sottufficiali del Ruolo Marescialli vengono assegnati ai Corsi di Laurea (pertanto alle relative Specializzazioni SANITA’ e COMANDO) subito dopo l’incorporazione, in tempo utile per l’iscrizione degli stessi ai suddetti Corsi 1. La Competenza della relativa determinazione risale ad un’apposita Commissione nominata da SME-DIPE. Al termine del 1° anno di corso e nell’ambito della Specializzazione precedentemente attribuita, gli Allievi Marescialli vengono assegnati alla rispettiva “arma-specialità” / “Incarico Principale – Posizione Organica”. La competenza della relativa determinazione risale ad un’apposita Commissione nominata dalla Direzione Generale per il Personale Militare. b. Variazioni. L’assegnazione della citata Specializzazione, dell’Incarico Principale e della Posizione Organica e le eventuali successive modificazioni costituiscono variazioni che devono essere apportate sulla documentazione matricolare, secondo le modalità prescritte nelle vigenti specifiche Direttive. 2. RUOLO SERGENTI a. Attuazione. I Sottufficiali del Ruolo Sergenti vengono assegnati alla Specializzazione di OPERATORI, TECNICI o RIPARATORI e ad un Incarico Principale e Posizione Organica ad essa correlata al termine della “fase basica” del Corso svolto presso l’80° RAV “Roma” in Cassino. La competenza della relativa determinazione risale ad un’apposita Commissione nominata dalla Direzione Generale per il Personale Militare. b. Variazioni. L’assegnazione della citata Specializzazione, dell’Incarico Principale e della Posizione Organica e le eventuali successive modificazioni costituiscono variazioni che devono essere apportate sulla documentazione matricolare, secondo le modalità prescritte nelle vigenti specifiche Direttive. 3. VARIE I SU. del Ruolo Marescialli e del Ruolo Sergenti assumono l’Arma e la specialità del corpo dove prestano servizio. In caso di trasferimenti/assegnazioni ad Enti “pluriarma”, il personale in questione manterrà l’Arma e la specialità dell’ultimo corpo dove ha prestato servizio. 1 Variante introdotta a partire dal 9° Corso “Pubblico” / 6° “Interno” con la Direttiva n. 3005 Rec 2 05.02.11/03 in data 19 luglio 2006 di SME – RAGEP – Ufficio Reclutamento concernente “L’assegnazione degli Allievi Marescialli ai Corsi di Laurea”. 23 CAPITOLO VII RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTUFFICIALI 1. PREMESSA: CONCETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISPECIALIZZAZIONE Al fine di dirimere eventuali dubbi in merito al concetto di “riqualificazione” e di “rispecializzazione” si precisa che: - la “riqualificazione” (c.d. ordinaria) è quel provvedimento, emesso dallo SME-DIPE in seguito alla frequenza (con esito favorevole) di un apposito corso da parte di un dato Sottufficiale, che abilita lo stesso allo svolgimento di nuove mansioni previste per una data posizione organica, diversa da quella precedentemente attribuita, ma che rientra tra quelle della medesima specializzazione di provenienza; - la “rispecializzazione” è quel provvedimento, emesso dallo SME-DIPE in seguito alla frequenza (con esito favorevole) di un apposito corso da parte di un dato Sottufficiale, che abilita lo stesso allo svolgimento di nuove mansioni previste per una data posizione organica, diversa da quella precedentemente attribuita e che rientra tra quelle di una specializzazione diversa da quella di provenienza. In questi termini appare evidente che detta distinzione, ancorché concettualmente importantissima, assume un carattere eminentemente formale/lessicale in quanto, ai fini pratici, non sussistono differenze sostanziali in termini di corsi da svolgere e tanto meno nell’iter procedurale da intraprendere. Pertanto il termine “riqualificazione” potrà essere univocamente adottato in riferimento ad entrambe le casistiche fin qui esposte. In tale contesto e per completezza di trattazione è anche opportuno evidenziare che, per i Sottufficiali del ruolo Marescialli del c.d. “precedente iter” e per quelli del ruolo Sergenti, oltre alla c.d. procedura “ordinaria” è prevista anche la “procedura straordinaria”, che non contempla la frequenza di corsi ma soltanto la sanzione di specifiche “situazioni di fatto” (Direttiva per la riqualificazione dei Sottufficiali - fino al 77° Corso AS di SME – Reparto Impiego del Personale – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile - Ed. 2002 e Direttiva per la riqualificazione dei sottufficiali del ruolo Sergenti di SME – DIPE – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile – ed. 2005). Peraltro, in merito all’ulteriore “procedura ridotta” (che prevede la frequenza di corsi di breve durata fondati su specifici pregressi culturali/professionali) già contemplata nella suddetta direttiva, si precisa che deve intendersi abrogata con effetto immediato, in quanto 24 riconducibile, a seconda delle casistiche e delle valutazioni dello SME-DIPE, nelle suddette procedure “ordinaria” ovvero “straordinaria”. 2. VINCOLI, CASISTICHE E CONDIZIONI DI APPLICABILITA’ La “riqualificazione” rappresenta un provvedimento d’impiego a cui deve essere dato corso soltanto per sopperire a reali esigenze funzionali e che in nessun caso deve essere avviato per rispondere a esigenze di carattere personale. In ordine alle motivazioni che sottendono alla riqualificazione dei Sottufficiali, sono distinte le seguenti casistiche: - esigenze straordinarie (esoneri per: “inidoneità permanente a uno specifico incarico” ovvero laddove necessario - per “inidoneità permanente al servizio militare in modo parziale”, riconfigurazione delle Tabelle Organiche dell’Ente/Reparto di appartenenza, reimpiego in altro Ente/Reparto, ecc...); - esigenze delle Aree d’Impiego (perequazione in ambito Ente/Reparto); - esigenze di Forza Armata (reimpiego negli Organi Centrali e per particolari esigenze contingenti di Forza Armata, casistiche specifiche valutate a ragion veduta dallo SME-DIPEUfficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile); - esigenze connesse con l’applicabilità delle nuove procedure di trattazione delle istanze di trasferimento “ordinarie” avanzate dal personale (le modalità e i vincoli saranno di volta in volta indicati nella circolare applicativa dell’anno in corso). Preme sottolineare che per il personale proveniente dal: - Ruolo Marescialli del “precedente iter” sarà possibile procedere con le riqualificazioni nelle posizioni organiche di qualsiasi specializzazione; - Ruolo Marescialli del “nuovo iter” sarà possibile procedere con le riqualificazioni (più propriamente definite “qualificazioni”, così come sancito nella direttiva “Profili d’impiego dei Sottufficiali del ruolo marescialli “nuovo iter” della specializzazione comando” e degli Ufficiali subalterni del ruolo speciale delle varie armi e dell’arma dei trasporti e dei materiali ed. 2006) nelle posizioni organiche delle sole specializzazioni COMANDO e SANITA’; - Ruolo Sergenti sarà possibile procedere con le riqualificazioni nelle posizioni organiche delle sole specializzazioni OPERATORI, TECNICI e RIPARATORI. Nello specifico i vincoli, le casistiche e le condizioni di applicabilità per la riqualificazione/qualificazione sono regolamentate, a seconda della tipologia di Sottufficiali di cui trattasi, rispettivamente dalle seguenti direttive: 25 - ruolo Marescialli “precedente iter”: Direttiva per la riqualificazione dei Sottufficiali (fino al 77° Corso AS) di SME – RIP – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile - ed. 2002 (e successive integrazioni/varianti); - ruolo Marescialli “nuovo iter”: Profili d’impiego dei Sottufficiali del ruolo Marescialli “nuovo iter” della specializzazione comando” e degli Ufficiali subalterni del ruolo speciale delle varie armi e dell’arma dei trasporti e dei materiali di SME – DIPE – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile - ed. 2006 (e successive integrazioni/varianti); - ruolo Sergenti: Direttiva per la riqualificazione dei sottufficiali del ruolo Sergenti di SME – DIPE – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile – ed. 2005 (e successive integrazioni/varianti); - a fattor comune: ulteriori direttive/circolari già emanate ovvero che saranno di volta in volta emanate al riguardo dallo SME – DIPE – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile. 3. PROCEDURE PER LA RIQUALIFICAZIONE Come già indicato nel precedente para 1, per avviare l’iter di riqualificazione dei Sottufficiali è possibile dare corso a due possibili procedure: - ordinaria; - straordinaria. Fermo restando quanto disposto con le specifiche direttive emanate a riguardo in merito ai criteri/vincoli/casistiche/condizioni di applicabilità (Direttiva per la riqualificazione dei Sottufficiali - fino al 77° Corso AS di SME – RIP – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile - ed. 2002 e successive integrazioni/varianti, Direttiva per la riqualificazione dei sottufficiali del ruolo Sergenti di SME – DIPE – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile – ed. 2005 e successive integrazioni/varianti e “Profili d’impiego dei Sottufficiali del ruolo marescialli “nuovo iter” della specializzazione comando” e degli Ufficiali subalterni del ruolo speciale delle varie armi e dell’arma dei trasporti e dei materiali - ed. 2006 e successive integrazioni/varianti) si precisa che, in merito alle modalità di avvio della procedura di: - qualificazione/riqualificazione “ordinaria”, l’invio dei “Piani annuali delle qualificazioni/riqualificazioni ordinarie” (PAQ/PAR) dovrà avvenire secondo le disposizioni emanate annualmente nel quadro della “Direttiva per la formazione avanzata” e delle specifiche disposizioni applicative di dettaglio ad essa correlate di volta in volta emanate dallo SME-DIPE, al fine di procedere alla pianificazione dei corsi da svolgere nel quadro dell’esercizio finanziario dell’anno in considerazione; - riqualificazione “straordinaria”, che le relative istanze di riqualificazione, a far data dal 2008, dovranno essere inviate dagli EDR direttamente allo SME-DIPE-Ufficio 26 Impiego Sottufficiali e Personale Civile, informando per conoscenza la rispettiva linea gerarchica; dette istanze dovranno essere inviate dai vari EDR, entro il mese di aprile/agosto/dicembre di ogni anno, a corredo del “Piano aperiodico delle riqualificazioni previa procedura “straordinaria” (P.A.R.S.)”, prodotto in un’unica soluzione sia per il personale del ruolo Marescialli “precedente iter” sia per quello del ruolo Sergenti. 27 CAPITOLO VIII ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA CONTINUATIVA 1. DEFINIZIONE L’attività aviolancistica continuativa costituisce l‘addestramento periodico cui sono interessati i paracadutisti militari “fuori corpo”, al fine di mantenere i livelli operativi previsti per l’impiego nelle Aviotruppe. Lo svolgimento di tale attività, oltre alle implicazioni relative all’impiego, comporta anche, come noto, effetti di natura economica (c.d. “indennità per paracadutisti militari fuori corpo”). Per tali aspetti, valgono le disposizioni di legge (da ultimo, D.P.R. 13 giugno 2002 n. 163), nonché quelle applicative emanate da PERSOMIL ( 1 ). 2. LIVELLO DECISIONALE/COMPETENZE La procedura per l’assegnazione del personale interessato all’attività di aviolancio e allo svolgimento della stessa (vedasi successivo capo 3. a. (1)) prevede specifiche competenze. In particolare: − lo SME-DIPE emana i provvedimenti di assegnazione del personale al Centro Addestramento Paracadutismo in PISA, dove è previsto lo svolgimento dell’attività aviolancistica a seguito di preventiva e specifica autorizzazione rilasciata dal Comando FOTER; − il Comando FOTER è l’organo tecnico che provvede a: • verificare che il personale che chiede di effettuare l’attività in argomento sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente Direttiva, nonché dalle altre eventuali normative di settore; • rilasciare l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività aviolancistica continuativa; • riconoscere la causa di forza di maggiore al personale. Al riguardo, ovviamente la concessione del riconoscimento è limitata al personale precedentemente segnalatosi per l’esecuzione dell’attività aviolancistica continuativa; − il Centro Addestramento di Paracadutismo, sulla base delle indicazioni fornite dallo SME-Reparto Impiego delle Forze/COE (per gli aspetti addestrativi e finanziari) e da COMFOTER, dirama, nel corso del 4° trimestre di ogni anno, la programmazione dell’attività aviolancistica a beneficio del personale di cui trattasi, riferita all’anno successivo. 3. MODALITA’ ESECUTIVE a. Criteri per la concessione dell’autorizzazione. (1) Requisiti minimi. Il personale militare in spe già in servizio presso i Reparti paracadutisti di F.A./Interforze può svolgere, a domanda, attività aviolancistica continuativa “fuori corpo” se in possesso dei seguenti requisiti: − status: Ufficiali, Sottufficiali e Volontari in spe, già in servizio nelle Aviotruppe; − qualifica: paracadutista militare, ai sensi della Pub. n. 6479 ediz. 1992 di ISPEFAC; (1) Circolari DGPM/IV/12^/149300/30 in data 5 ottobre 2002 e DGPM/IV/12^/156219/50 in data 18 dicembre 2002. 28 − idoneità psicofisica: idoneo quale paracadutista; − esperienza: permanenza nella forza effettiva di reparti paracadutisti di F.A./Interforze non inferiore a 3 anni, anche non consecutivi; − rendimento: • documentazione caratteristica con qualifica “eccellente” negli ultimi 3 anni; • parere favorevole del competente Comando delle Aviotruppe di F.A./Interforze (Cdo B. par. “Folgore”, Cdo 4° rgt. alp. par. ovvero COFS). (2) Permanenza nella posizione di paracadutista militare “fuori corpo”. (a) Il reimpiego nelle Aviotruppe non appare più remunerativo per la F.A., allorché il personale abbia trascorso un periodo di tempo eccessivamente lungo fuori dei reparti paracadutisti (in particolare, quando il personale non abbia maturato una pregressa lunga esperienza professionale nella specialità). Pertanto, la permanenza nella posizione di paracadutista militare “fuori corpo” è definita secondo i seguenti criteri: − personale effettivo a reparti delle Aviotruppe per un periodo da 3 a 10 anni: 10 anni; − personale effettivo a reparti delle Aviotruppe per un periodo superiore a 10 anni: nessuna limitazione temporale. (b) L’eventuale riassegnazione a reparti della Specialità interrompe il periodo di permanenza nella posizione “fuori corpo” ( 2). Tale posizione può essere riassunta successivamente – anche più volte, in caso di nuovi trasferimenti ad Enti/reparti non delle Aviotruppe – e mantenuta, ogni volta, per un periodo di 10 anni, ovvero superiore, in applicazione del criterio sopra indicato. (3) Calcolo del servizio prestato nelle Aviotruppe. Ai fini del calcolo del servizio prestato nelle Aviotruppe si applicano i seguenti criteri: − si sommano tutti i periodi di servizio prestato, anche con soluzione di continuità, nella forza effettiva di Unità paracadutisti; − la somma così ottenuta (espressa in anni, mesi e giorni) esprime il periodo di servizio computabile ai fini della permanenza nella posizione di paracadutista militare “fuori corpo”. b. Procedura per l’autorizzazione. L’iter, obbligatorio anche per il personale precedentemente autorizzato a svolgere attività addestrativa nella posizione di paracadutista “fuori corpo”, si articola nelle seguenti fasi: − istanza dell’interessato (All. N), corredata di: • • stralcio della documentazione matricolare attestante i periodi temporali svolti nell’ambito delle Aviotruppe, rilasciata, per copia conforme, dall’Ente presso cui è impiegato l’interessato; computo dei periodi di effettivo impiego presso reparti delle Aviotruppe, sottoscritto dal Cte di Corpo/Capo Ufficio (apd. All. N); (2) ciò significando che anche per il personale che ha acquisito permanentemente la qualifica di paracadutista “fuori corpo” in forza di precedenti decretazioni, decade da tale status. 29 − valutazione della stessa a cura del Comando FOTER, che tiene conto del parere tecnico del competente Comando delle Aviotruppe di Forza Armata/Interforze (All. O); − rilascio, a cura del Comando FOTER, dell’autorizzazione, per le finalità di cui all’art. 5, comma 4 della l. n. 78/1983 e successive modifiche (valida per un periodo di 10 anni, ovvero senza limitazione temporale, in base ai criteri di valutazione indicati al precedente punto a. (2) (a.)) (All. P); − emanazione, a cura dello SME-DIPE, del provvedimento di assegnazione dell’interessato al C.A.PAR. di PISA, per il periodo di tempo necessario allo svolgimento dell’attività (All. Q). c. Adesione dell’interessato alle attività programmate. Il personale autorizzato a svolgere attività aviolancistica continuativa, sulla base del programma annualmente diramato dal Centro Addestramento Paracadutismo, dovrà segnalarsi per svolgere la suddetta attività, indicando per ogni semestre un turno principale e un turno di riserva (All. R). d. Decadenza dalla posizione di paracadutista “fuori corpo” (All. S). E’ prevista, con carattere d’automatismo, nelle ipotesi di: − − − − − riassegnazione in un Ente delle Aviotruppe; cessazione dal servizio; non idoneità permanente al lancio; mancata adesione alle attività programmate annualmente dal Centro Addestramento Paracadutismo per 2 anni consecutivi, a meno di comprovati motivi di salute/di servizio, comprovati dal Comandante di corpo, che abbiano impossibilitato il personale interessato all’inoltro della richiesta. Al riguardo, la documentazione eventualmente prodotta dal militare dovrà essere valutata dal COMFOTER; mancata richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore per 4 semestri consecutivi. 4. ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA FUORI CORPO ALL’ESTERO a. I paracadutisti militari ”fuori corpo” possono svolgere attività aviolancistica presso Eserciti di altri Paesi e Missioni Italiane all’estero, valida a tutti gli effetti per l’attività minima prevista. Gli interessati dovranno chiedere specifica autorizzazione al Comando FOTER (All. T). b. Le comunicazioni dei lanci effettuati all’estero devono essere inviate al Ce. Add. Par. per la registrazione. Esse saranno valide ai fini matricolari ed amministrativi solo se l’attività sarà stata attestata dalla competente Autorità Militare del Paese interessato. Di ciò deve tenere conto il Ce. Add. Par., nel comunicare gli stralci dei lanci “fuori corpo” agli Enti che li amministrano. c. I paracadutisti militari “fuori corpo” destinati (ovvero già in servizio) all’estero dovranno richiedere comunque, tramite il proprio Comandante di Corpo, la partecipazione ai turni di attività aviolancistica - principale e di riserva - programmata presso il Ce. Add. Par., in modo da garantire la partecipazione, in concreto, all’attività medesima. 30 d. Gli Addetti Militari e/o superiori gerarchici nazionali dovranno agevolare gli interessati, consentendo loro di svolgere la prescritta attività, prioritariamente, inviandoli al Ce. Add. Par. nei turni programmati (gli interessati saranno inviati in servizio isolato in Italia, con foglio di viaggio specifico per l’effettuazione di attività aviolancistica). All’uopo, i Comandi dovranno provvedere autonomamente a richiedere per tempo, nell’ambito della specifica programmazione finanziaria, i fondi necessari per la copertura finanziaria dell’esigenza. L’eventuale impossibilità di effettuare attività aviolancistica in Patria durante il periodo di servizio all’estero, può costituire motivo di riconoscimento della “causa di forza maggiore” per il personale interessato. 5. MANCATO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA MINIMA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE a. Competenza. Il Comando FOTER è competente a riconoscere la dipendenza da causa di forza maggiore dell’attività aviolancistica minima non effettuata dai paracadutisti militari “fuori corpo”. L’eventuale riconoscimento della causa di forza maggiore farà seguito a specifiche istanze individuali, opportunamente motivate. b. Presentazione dell’istanza. I paracadutisti militari “fuori corpo”, che non hanno effettuato ovvero completato l’attività minima semestrale, devono presentare l’istanza di riconoscimento della causa di forza maggiore, da inoltrare al Comando FOTER (All. U), corredata dei pareri dei superiori gerarchici sino a livello di Cte di Corpo e della necessaria documentazione probatoria (certificati medici, dichiarazioni dei superiori, copia della segnalazione relativa ai turni, etc.). Le domande devono essere presentate al termine del semestre utile per il recupero dell’attività non svolta ovvero entro i sei mesi successivi. c. Valutazione. Poiché l’attività aviolancistica minima non effettuata in un dato semestre può essere recuperata nel semestre successivo, le istanze di cui sopra saranno valutate dal Comando FOTER in base a criteri di eccezionalità (cancellazione di esercitazioni, motivi di servizio o non idoneità fisica debitamente documentati, etc.). Si precisa che solo i lanci effettuati dopo i tre previsti quale attività minima per un dato semestre possono essere accreditati al semestre precedente. d. Varie. I paracadutisti militari “fuori corpo” all’atto della prevista compilazione della disponibilità al reimpiego nella aviotruppe, dovranno dichiarare anche la propria disponibilità ad essere impiegati quali augmentees nell’ambito di esercitazioni, operazioni in territorio nazionale/estero ed a sottoporsi ai connessi iter/percorsi formativi ritenuti opportuni dallo SME. Tale dichiarazione dovrà essere inviata celermente allo SME-DIPE (all’Ufficio Impiego competente in funzione della categoria di appartenenza del militare). e. Disposizioni transitorie Le disposizioni contenute nel presente capitolo entrano in vigore a partire dal 01 gennaio 2009, al fine di consentire ai Vertici delle Aree di Impiego di porre in atto le relative predisposizioni organizzative. 31 CAPITOLO IX ATTIVITA’ DI VOLO E CONNESSA AL VOLO Capo I – Generalità 1. DEFINIZIONE Possono essere ammessi allo svolgimento dell'attività di volo/connessa al volo gli U./SU. in possesso del brevetto militare di pilota e gli U./SU./VSP in possesso del brevetto militare di specialista purché rispettino le seguenti condizioni: − essere idonei al volo; − non essere in servizio presso le Unità di volo ( 1 ). 2. LIVELLO DECISIONALE Il COMFOTER, tramite il Comando Aviazione dell’Esercito, è l’organo tecnico competente a: − assegnare il personale alle Unità di volo per lo svolgimento dell’attività di volo/connessa al volo; − revocare tale concessione per riassegnazione presso un’Unità di volo, cessazione dal servizio, non idoneità al volo e altre situazioni/motivazioni che determinano la mancanza dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività. Il suddetto Comando, con apposita circolare annuale, comunicherà l’assegnazione del personale interessato alle Unità di volo per lo svolgimento della specifica attività allo SMEDIPE, per la successiva sanzione. Il Comando Aviazione dell’Esercito è, inoltre, competente a verificare i contenuti dello specifico programma addestrativo teorico-pratico predisposto dal reparto di volo di volta in volta competente, nonché le relative modalità organizzative. Capo II – Modalità Esecutive 1. REQUISITI Svolge attività di volo/connessa al volo il seguente personale, purché idoneo al volo e non in servizio presso le Unità di volo: − Ufficiali in possesso del brevetto militare di pilota; − Sottufficiali in possesso del brevetto militare di pilota e inquadrati nella posizione organica di “Pilota osservatore di elicottero” (è quindi da ritenersi escluso tutto il personale che, ancorché in possesso del citato brevetto, sia stato riqualificato in “altra” posizione organica); − Ufficiali in possesso del brevetto militare di specialista; − Sottufficiali specializzati Tecnico Elettronico di Aeromobili (TEA) e Tecnico Meccanico di Aeromobili (TMA) e inquadrati nelle posizioni organiche di “Tecnico Elettronico di Sono considerate Unità di volo ai sensi della Publ. n.15000 “Profili, qualifiche ed addestramento degli equipaggi di 1 volo dell’Aviazione dell’Esercito (ed. 2004) del Comando Aviazione dell’Esercito: il Comando dell’Aviazione dell’Esercito, il Comando Brigata AVES e il Centro Addestrativo AVES, il Comando Brigata Aeromobile “Friuli”, i rgt. AVES e i rgt. sost. AVES e altri Enti non di F.A. presso i quali il personale Pilota e/o Tecnico dell’AVES svolge attività di volo operativa/addestrativa continuativa. 32 Aeromobili” e “Tecnico Meccanico di Aeromobili” (è quindi da ritenersi escluso tutto il personale che, ancorché in possesso dei citati brevetti di specializzazione, sia stato riqualificato in “altra” posizione organica); − Volontari in servizio permanente specializzati Tecnico Elettronico di Aeromobili (TEA) e Tecnico Meccanico di Aeromobili (TMA) e inquadrati negli incarichi di “Aiuto Tecnico Elettronico di Aeromobili” e “Aiuto Tecnico Meccanico di Aeromobili” (è quindi da ritenersi escluso tutto il personale che, ancorché in possesso dei citati brevetti di specializzazione, sia stato riqualificato in “altri” incarichi). Al riguardo, si precisa che, al fine di limitare la fuoriuscita di personale dai reparti della specialità, non verranno ammessi allo svolgimento dell'attività di volo/connessa al volo gli U./SU./VSP trasferiti: − "a domanda" in Unità non di volo; − d'autorità in Unità non di volo, su indicazione degli interessati, nel quadro di provvedimenti ordinativi di soppressione/riconfigurazione di Enti/Comandi/Reparti. 2. PROCEDURA (a) Il Comandante di Corpo degli Ufficiali/Sottufficiali di cui al precedente paragrafo, il giorno successivo a quello dell’assunzione in forza dell’interessato, deve comunicare al Comando Aviazione dell’Esercito il nominativo del militare, unitamente alle relative abilitazioni/specializzazioni possedute. Il Comandante di Corpo è anche responsabile della comunicazione al Comando AVES di qualsiasi variazione che riguardi il personale in argomento e che abbia attinenza con lo svolgimento dell’attività di volo/connessa al volo (impiego all’estero, provvedimenti sanitari, etc.). (b) Il Comando Aviazione dell’Esercito, valutati: − i requisiti e le abilitazioni/specializzazioni possedute dal personale; − l’assenza di eventuali fattori ostativi di carattere sanitario/disciplinare; − le possibilità in termini di ore/volo per ciascuna tipologia di macchina delle Unità di volo (comprese le Unità della Brigata Aeromobile “Friuli” ed i rgt. di sost. AVES), assegna il personale ad una Unità di volo (lettera in All. V) che, per tipo di macchina in dotazione e ore/volo disponibili, possa garantire la possibilità di svolgere l’attività addestrativi, dandone contestuale comunicazione allo SME-DIPE. Tale comunicazione riporterà: − l’Unità presso la quale l’Ufficiale/Sottufficiale/VSP AVES, in relazione alle proprie abilitazioni/specializzazioni, è stato assegnato per lo svolgimento dell’attività di volo o ad essa connessa; − la data di decorrenza dell’assegnazione all’Unità di volo dell’U./SU./VSP. Parimenti, al sopraggiungere di variazioni tali da comportare la revoca della suddetta assegnazione, il Comando dell’Aviazione dell’Esercito dovrà darne pronta comunicazione anche allo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale. (c) In linea di principio, il personale deve essere assegnato per il volo all’unità organica dell’Area di Impiego, salvo i casi di mancato possesso delle abilitazioni sugli aeromobili in organico. 33 3. PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ Al fine di mantenere un adeguato livello di preparazione tecnico-professionale, nonché dare la giusta motivazione al personale che si trova ad operare per esigenze istituzionali in contesti posti al di fuori dell’ambito AVES, i Comandanti delle Unità che assumono “in forza” il Pilota/Specialista/Tecnico AVES per lo svolgimento dell’attività di volo o ad essa connessa devono comunicare all’interessato, entro il 20 dicembre di ogni anno, i periodi di presumibile svolgimento dell’attività addestrativa in questione nel corso dei due semestri successivi dandone definitiva conferma alla vigilia dell’effettuazione delle attività stesse, ovvero rendendo noti i motivi ostativi al suo svolgimento. 4. MANCATO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ADDESTRATIVA MINIMA In caso di mancato svolgimento della minima attività di volo prevista per ogni semestre dovuto a cause indipendenti dalla volontà dell’interessato, il Comandante dell’Aviazione dell’Esercito è l’unica Autorità competente a riconoscere e sanzionare il sussistere della “causa di forza maggiore” per il mancato svolgimento dell’attività di volo o connessa al volo nonché a definire le procedure per ottenere tale riconoscimento. 5. VARIE. Gli Ufficiali ed i Sottufficiali dell’Aviazione dell’Esercito (Pilota/Specialista/Tecnico AVES) all’atto della richiesta per lo svolgimento dell’attività di volo o ad essa connessa dovranno dichiarare anche la propria disponibilità ad essere impiegato quale augmentees nell’ambito di esercitazioni, operazioni in territorio nazionale/estero ed a sottoporsi ai connessi iter/percorsi formativi ritenuti opportuni dallo SME. Tale dichiarazione dovrà essere inviata celermente allo SME-DIPE (all’Ufficio Impiego competente in funzione della categoria di appartenenza del militare). 34 CAPITOLO X AGGIORNAMENTO SCIISTICO E/O ALPINISTICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE DELLE TRUPPE ALPINE CHE NON PRESTA SERVIZIO NELL’AMBITO DEI COMANDI ED UNITA’ DELLE TRUPPE ALPINE 1. DEFINIZIONE L’aggiornamento del personale in servizio permanente delle truppe alpine ha la finalità di mantenere integra la capacità tecnica sciistica/alpinistica del personale fuori corpo al fine di conservare i livelli di addestramento previsti per il reimpiego nelle Truppe Alpine. Lo svolgimento di tale attività è regolato dalla pubblicazione 5898 ed. 2005 integrata dalle disposizioni di seguito indicate. 2. LIVELLO DECISIONALE/COMPETENZE Le domande devono essere inoltrate entro la prima decade di novembre di ogni anno al Comando FOTER tramite il Comando Truppe Alpine, ai sensi del capitolo VIII della citata pubblicazione, il quale provvede a verificare che il personale che chiede di effettuare l’attività in argomento sia in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta Pubblicazione, ovvero sulla base degli esiti di tale valutazione (integrata da quanto riportato al paragrafo successivo) rilascia l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività attribuendo al personale la qualifica di alpino fuori corpo. 3. MODALITA’ ESECUTIVE a. Criteri per la concessione dell’autorizzazione. (1) Requisiti minimi. − grado: Ufficiale in spe, Sottufficiale in spe, VSP; − status: già in servizio nelle Truppe Alpine quale Ufficiale in spe, Sottufficiale in spe, VSP; − qualifica: aver superato con esito positivo i corsi di addestramento sciistico/alpinistico (basico) tenuti dal Centro Addestramento Alpino ovvero i corsi sciistico/alpinistico tenuti dalle Brigate alpine/6° reggimento alpini/reggimenti (laddove vi sia la disponibilità del Direttore Tecnico); − idoneità psicofisica: idoneità al SMI; − esperienza: permanenza nella forza effettiva di reparti delle TA non inferiore a 5 anni, anche non consecutivi; − rendimento: documentazione caratteristica con qualifica almeno “superiore alla media” negli ultimi 3 anni. (2) Permanenza nella posizione di “fuori corpo”. (a) La permanenza nella posizione di “fuori corpo” è definita secondo i seguenti criteri: − personale effettivo a reparti delle TA per un periodo compreso da 3 a 10 anni: 10 anni; − personale effettivo a reparti delle TA per un periodo superiore a 10 anni: nessuna limitazione temporale. 35 (b) L’eventuale riassegnazione a reparti delle Truppe alpine interrompe il periodo di permanenza nella posizione “fuori corpo”. Tale posizione può essere riassunta successivamente – anche più volte, in caso di nuovi trasferimenti ad Enti/reparti non delle TA – e mantenuta, ogni volta, per un periodo di 10 anni, ovvero superiore, in applicazione del criterio sopra indicato. (3) Calcolo del servizio prestato nelle TA. Ai fini del calcolo del servizio prestato nelle TA si applicano i seguenti criteri: − si sommano tutti i periodi di servizio prestato, anche con soluzione di continuità, nella forza effettiva di Unità delle TA; − la somma così ottenuta (espressa in anni, mesi e giorni) esprime il periodo di servizio computabile ai fini della permanenza nella posizione di “fuori corpo”. b. Procedura per l’autorizzazione. La procedura si articola nelle seguenti fasi: − − − istanza dell’interessato secondo quanto previsto dalla Pubblicazione 5898 ed. 2005; il tale contesto, il militare dovrà dichiarare la propria disponibilità al reimpiego nella TA, e deve anche fornire la propria disponibilità ad essere impiegato quale augmentees nell’ambito di esercitazioni, operazioni in territorio nazionale/estero svolte di Reparti delle TA. Tale dichiarazione dovrà essere inviata celermente allo SME-DIPE (all’Ufficio Impiego competente in funzione della categoria di appartenenza del militare); valutazione della stessa a cura del COMFOTER che tiene conto del parere tecnico del competente Comando delle TA; rilascio, a cura del citato Comando di Vertice d’Area dell’autorizzazione, valida per un periodo di 10 anni, ovvero senza limitazione temporale, in base ai criteri di valutazione indicati al sottoparagrafo precedente; − emanazione, a cura del Comando Truppe Alpine, delle disposizioni di dettaglio per lo svolgimento dell’attività. c. Disposizioni amministrative L’attività sciistica e/o alpinistica non può superare la durata di 5 giorni ciascuna ed ha cadenza annuale. Il Comando TA dovrà rendere disponibile per i turni di aggiornamento personale istruttore per l’attività e organizzare nel dettaglio le attività giornaliere. Le spese di missione sono a carico dell’Ente di appartenenza che per il personale in possesso dell’autorizzazione provvederà alla programmazione finanziaria dei fondi sul competente capitolo di bilancio tramite SIEFIN. 36 CAPITOLO XI RICHIAMI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO Capo I – Premessa 1. DEFINIZIONE. Il richiamo in servizio del personale militare ha lo scopo di fronteggiare specifiche esigenze di carattere eccezionale della Difesa o di altre Pubbliche Amministrazioni, legate alla mancanza di personale in servizio e caratterizzate da continuità nelle prestazioni lavorative. Può essere attuato nelle seguenti modalità: − con assegni, quando viene disposto d’autorità per Ufficiali e Sottufficiali in ausiliaria; − senza assegni, solo per gli Ufficiali in congedo. I richiami vengono pianificati e disposti annualmente e sono contenuti nell’arco dell’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre). 2. BASE NORMATIVA Le procedure e le norme richiamate in questo capitolo, sono quelle attualmente in vigore (Pub. SMD-P-102 ed. 2002, edita dallo Stato Maggiore della Difesa, e circolare prot. n. DGPM/II/4/6/2057 in data 18 ottobre 2001 della Direzione Generale per il Personale Militare); ogni successiva e diversa disposizione amministrativa in materia, emanata da parte di SMD e/o PERSOMIL, determinerà l’automatica abrogazione delle procedure e norme richiamate in questo capitolo. 3. POTESTÀ AUTORIZZATIVA La potestà autorizzativa dei richiami risale al Ministro della Difesa, il quale ha delegato il Capo di Stato Maggiore della Difesa per i soli richiami in servizio senza assegni del personale militare in ausiliaria, che ha cessato il servizio con grado non superiore a Generale di Brigata e corrispondenti, per le sole esigenze della Difesa. Capo II – Richiami in servizio 1. RICHIAMO IN SERVIZIO CON ASSEGNI a. Il richiamo in servizio con assegni è un istituto da utilizzare a carattere di “estrema” eccezionalità, ed è sancito con Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze: − per i richiami in servizio presso l’Amministrazione della Difesa; − e con il Ministro della Funzione Pubblica, per i richiami in servizio presso altra Pubblica Amministrazione. b. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 498 può essere richiamato il personale che all’atto del collocamento in ausiliaria abbia espresso la propria disponibilità al richiamo in servizio. A sua volta, il collocamento in ausiliaria può essere disposto solo con la preventiva manifestazione di volontà da parte dell’interessato che dichiara la propria disponibilità a prestare servizio quale richiamato nell’ambito del Comune o della Provincia di residenza, presso l’Amministrazione di appartenenza o altra Amministrazione. c. E’ previsto per incarichi caratterizzati da continuità delle prestazioni e correlata responsabilità amministrativa. 37 d. Durante il periodo di richiamo in servizio con assegni, agli Ufficiali e Sottufficiali in ausiliaria compete il trattamento economico continuativo del personale di pari grado e pari anzianità in servizio permanente ed il trattamento economico eventuale solo in relazione agli impieghi ed agli incarichi attribuiti, rimanendo sospeso il pagamento della pensione nonché dell’indennità di ausiliaria. e. Possono essere richiamati altresì gli U. Co.sa. nei casi specificatamente previsti dall’art. 1 della Legge 913/80 1 . 2. RICHIAMO IN SERVIZIO SENZA ASSEGNI a. Il richiamo in servizio senza assegni, ai sensi della legge n. 113/1954, è previsto, a domanda, solo per gli Ufficiali in congedo e viene attuato con Decreto del Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare in casi di comprovata necessità, dopo aver accertato inequivocabilmente l’impossibilità di soddisfare l’esigenza con il personale in servizio. b. Tale istituto comporta continuità nella prestazione e osservanza dell’orario di servizio ed è subordinato alla dichiarata disponibilità dell’interessato al richiamo “senza assegni”. c. Il richiamo “senza assegni” è: − previsto nei casi indicati dalla specifica “policy” interforze e di F.A. sulla base di una pianificazione annuale relativa all’anno solare successivo a quello in corso e per incarichi di breve durata, espressamente contemplati dalla Direttiva SMD-P-102 Ed. 2002 e successive varianti (al massimo un anno entro l’anno solare di riferimento); − consentito per ricoprire posizioni organicamente previste, solo in attesa della nomina del titolare e purché la stessa non sia configurabile come posizione di “comando”. d. Per il richiamo in servizio senza assegni, non è dovuta alcuna retribuzione stipendiale. Per quanto attiene al trattamento economico eventuale, è riconosciuto il diritto al: − compenso per lavoro straordinario; − l’indennità di missione per il servizio fuori sede; − l’indennità prevista dalla l. n. 86/2001, qualora, nel corso del richiamo, sia disposto un trasferimento “d’autorità”; − indennità di imbarco, di cui alla l. n. 78/1983; − trattamento economico di cui alla l. n. 642/1961, qualora già spettante ed alle condizioni previste dalla legge. Capo III – Procedura per il Richiamo in Servizio 1. ITER PROCEDURALE Lo Stato Maggiore dell’Esercito elabora ed invia allo Stato Maggiore della Difesa, entro settembre di ogni anno, il proprio piano richiami riferito alle esigenze per l’anno successivo. Proposizioni formulate in tempi successivi alla scadenza di presentazione del predetto piano devono avere una connotazione di eccezionalità e sono rappresentate direttamente ai massimi livelli. Le attività propedeutiche alla elaborazione del predetto piano sono attivate con congruo anticipo e coinvolgono le Aree d’impiego che: Legge 22 dicembre 1980, n. 913 “Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della 1 Difesa”. 38 − sono invitate ad indicare particolari esigenze funzionali ed a raccogliere l’eventuale disponibilità al richiamo di personale in ausiliaria, o prossimo al collocamento in tale posizione, per la costituzione di un apposito serbatoio in particolare per l’individuazione di Ufficiali nel grado dirigenziale da destinare quali Presidenti di Commissione dei concorsi (fac-simili dichiarazioni di disponibilità al richiamo in servizio in All. W, X e Y); − devono far prevenire allo Stato Maggiore dell’Esercito le proposte unitamente alle previste dichiarazioni di disponibilità al richiamo degli interessati entro il 30 giugno di ogni anno. Per quanto attiene alla carica di Presidente di Commissione, si precisa che possono essere richiamati in servizio gli Ufficiali Generali / Colonnelli collocati in ausiliaria da non più di tre anni e residenti nelle sedi concorsuali o località viciniori. Lo Stato Maggiore della Difesa, ricevute le proposte di richiamo, valuta le singole richieste e provvede a: − interessare la Direzione Generale del Personale Militare per acquisire il nulla osta per gli aspetti di legittimità, penale e disciplinare; − richiamare in servizio il personale “senza assegni” rispondente ai requisiti generali, per le esigenze della Difesa e fino al grado di Generale di Brigata ed equivalenti; − fornire il parere di competenza al Gabinetto del Ministro della Difesa per il personale da richiamare “con assegni”, per il personale da richiamare “senza assegni” con grado superiore a quello di Generale di Brigata e corrispondenti e per il personale destinato al soddisfacimento di esigenze diverse da quelle della Difesa. Per il personale da richiamare in servizio “con assegni” il Ministro della Difesa, di norma, dispone in via transitoria e nelle more dell’adesione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il richiamo in servizio “senza assegni” (in tal senso gli interessati devono aver preventivamente redatto una dichiarazione di disponibilità al richiamo senza assegni nelle more dell’adesione del citato Dicastero). 2. CASI PARTICOLARI a. Possono essere richiamati in servizio gli Ufficiali che, avendo prestato servizio di prima nomina, non sono ancora transitati nella riserva di complemento per sopravvenuti limiti di età. Tale richiamo in linea di massima non viene effettuato a meno di casi eccezionali, in cui l’interessato è in possesso di specifiche professionalità. b. Gli Ufficiali ed i Sottufficiali appartenenti alla riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra. I soli Ufficiali, tuttavia, possono essere richiamati, previa disponibilità dell’interessato, solo nell’impossibilità di ricorrere a Ufficiali in ARQ o in ausiliaria. c. L’Ufficiale che si trovi nella posizione di ARQ (Aspettativa per Riduzione dei Quadri) 2 può essere impiegato nelle cariche previste per gli Ufficiali in servizio effettivo per sopperire a deficienze organiche di Ufficiali pari grado di tale posizione. Trattandosi di posizione del servizio permanente, l’utilizzo del personale dall’ARQ non si configura propriamente come un richiamo, ma come modalità di impiego che tuttavia dovrà essere contemplato nel piano dei richiami in servizio con le medesime modalità e tempistica di cui al para 1. E’ comunque previsto l’assenso del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 2 vedasi, al riguardo, la pubblicazione “Note informative per il personale collocato in Aspettativa Riduzione Quadri” edizione 2006 di SME – RAGEP. 39 d. Gli Ufficiali del ruolo d’onore 3 possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto. In ogni caso il richiamo, da configurarsi come “con assegni”, può essere disposto fino al raggiungimento dei limiti di età fissati per la cessazione dal servizio permanente di pari grado. Il personale iscritto nel ruolo d’onore, se decorato al valor militare o civile, ha diritto, a domanda 4 , di rimanere o essere richiamato in servizio, sempre che non abbia superato il limite di età previsto ai fini della cessazione dal servizio permanente o continuativo. e. Gli Ufficiali cessati dal servizio a domanda, ai sensi della Legge 224/1986 (c.d. “L. ANGELINI”), possono essere richiamati in servizio, a domanda, solo in caso di mobilitazione, ovvero per il completamento dei Comandi/Enti/Unità in vita. Tuttavia tale personale, potrà essere: − richiamato in servizio “con assegni” d’autorità presso l’Amministrazione della Difesa o altra Amministrazione in quanto collocato in ausiliaria in ragione della disponibilità all’impiego manifestata all’atto del collocamento in congedo; − richiamato in servizio “senza assegni”, ma solo dopo un ragionevole periodo di tempo, nel quale si presuppone siano sopravvenuti elementi nuovi che modificano le valutazioni espresse dall’Amministrazione Difesa, che in precedenza aveva accolto la domanda di cessazione dal servizio. Capo IV – Trattenimenti in Servizio 1. Gli Ufficiali, all’atto della cessazione dal servizio permanente, possono essere trattenuti in servizio fino ad un massimo di sessanta giorni oltre il limite d’età: − per completare l’attività in corso; − in attesa del sostituto; − per garantire un congruo periodo di affiancamento. 2. Il Comandante dell’Area di Impiego ha facoltà di trattenere l’interessato, previa comunicazione a PERSOMIL ed a SME-DIPE, fino ad un massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio permanente per età, mentre, per il restante periodo, è necessaria l’autorizzazione formale del Direttore di PERSOMIL, previo parere favorevole del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. 3. La richiesta, corredata dei pareri gerarchici, deve pervenire allo SME almeno 60 giorni prima del collocamento in ausiliaria dell’interessato. Lo SME, verificata l’esistenza delle motivazioni che giustifichino il trattenimento in servizio, provvederà ad interessare PERSOMIL per gli adempimenti di competenza. il trattenimento in servizio di Ufficiali nel grado di Generale di Corpo d’Armata o equivalenti, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro della Difesa per il tramite del Capo di SMD. 4. Gli Ufficiali cessati dal servizio permanente e trattenuti in servizio, che durante tale periodo siano ricoverati in luoghi di cura o inviati a cure domiciliari, debbono essere collocati in congedo dalla data di ricovero in ospedale o di invio a cure domiciliari. Il collocamento in congedo deve essere disposto con automatismo da parte dell’Ente di appartenenza, che ne deve dare tempestiva comunicazione a PERSOMIL e a SME-DIPE. Sono iscritti d’Ufficio e previo collocamento in congedo assoluto, gli Ufficiali riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per mutilazioni o invalidità nei casi previsti dall’art. 116 della l. n. 113/1954. Legge 27 febbraio 1989, n. 79 “Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel 3 4 ruolo d’onore decorati al valor militare o civile”. 40 5. Durante il trattenimento in servizio al personale militare compete il trattenimento economico continuativo degli Ufficiali pari grado e pari anzianità in servizio permanente, ivi compresi sia eventuali miglioramenti economici sopraggiunti nel periodo di trattenimento in servizio sia: − l’indennità di posizione che veniva percepita per il grado posseduto e l’incarico assolto in servizio permanente, per i Gen. D./Magg. Gen. ed i Gen. C.A./Ten. Gen.; − l’indennità perequativa che veniva percepita per il grado posseduto e l’incarico assolto in servizio permanente, per i Colonnelli e i Gen. B./Brig. Gen.. 6. Non possono essere trattenuti in servizio gli Ufficiali che cessano dal servizio permanente a domanda. 41 CAPITOLO XII PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO (Direttiva “Procedure per il contenzioso” ediz. 2001 dello SME RIP) Capo I – Generalità 1. In materia di impiego del personale, il destinatario di un ordine di trasferimento o di un provvedimento amministrativo di diniego può esperire i rimedi giustiziali previsti dalla normativa in materia, facendo scaturire un contenzioso giurisdizionale e/o amministrativo. Considerato che il Capo di SME, ai sensi della l. n. 25/1997 e del DPR n. 556/1999, è responsabile in materia di impiego del personale militare e del relativo contenzioso, si è reso necessario disciplinare la materia del contenzioso che, in passato, era gestita direttamente dalle Direzioni Generali. 2. Pertanto, lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale - ha competenza esclusiva per la trattazione del contenzioso conseguente a provvedimenti di impiego di Ufficiali, Sottufficiali e Volontari. 3. Allo scopo di disciplinare in maniera chiara ed inequivocabile la materia, sono emanate le seguenti disposizioni1 (da considerarsi assolutamente inderogabili), volte a: − consentire all’A.D. di porre in essere un’efficace e tempestiva difesa dinanzi agli Organi giurisdizionali competenti, rappresentando in modo organico ed esaustivo le motivazioni poste alla base di trasferimenti d’autorità e/o dei dinieghi di movimenti a domanda2; − scongiurare l’eventuale insorgenza di responsabilità disciplinare, amministrativa, civile o penale per la mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari; − evitare l’emanazione di pronunce sfavorevoli, dovute alla mancata o incompleta difesa in giudizio, e produttive di effetti pregiudizievoli per il buon andamento dell’organizzazione militare (paralizzando, anche retroattivamente, l’esecuzione di movimenti di personale assolutamente necessari per garantire la copertura di posizioni organiche presso Enti/Comandi/reparti di F.A.). Capo II – Procedure 1. COMPETENZE DEGLI ENTI/COMANDI PERIFERICI a. Alla luce di quanto esposto nel paragrafo precedente, si ribadisce che lo SME è l’unico interlocutore diretto con gli Organi giurisdizionali e con l’Avvocatura dello Stato e, in tale quadro, predispone e trasmette ai citati Organismi le memorie difensive, utili ad apprestare le difese dell’A.D. in giudizio. b. Nel caso in cui gli Enti/Comandi/Reparti, inseriti nella catena gerarchica del militare interessato dal provvedimento impugnato, ricevano direttamente la notifica di un ricorso giurisdizionale, debbono inviarlo con immediatezza allo SME – Dipartimento Impiego del Personale, a mezzo fax ai seguenti numeri: − Ufficiali: 3/8118 – fax 06/47358079; − Sottufficiali: 3/4491 - fax 06/47358983; 1 Disposizioni emanate già con la Direttiva “Procedure per il contenzioso” ediz. 2001 dello SME RIP, che si è ritenuto opportuno trasfondere nel presente Testo Unico, considerando la stretta attinenza con le procedure di impiego. 2 Ciò conferma la necessità che l’istruttoria relativa ai procedimenti di cui ai capitoli I e II della presente Direttiva sia condotta da tutti gli Enti/Comandi aventi causa in maniera completa e approfondita (soprattutto con riferimento allo scrupoloso esame delle memorie ostative ed all’acquisizione dei documenti relativi alle istanze di trasferimento). 42 − Truppa: 3/8816 – fax 06/47358079, informando altresì i Comandi sovraordinati. c. Tenuto conto che, nella maggior parte dei casi, il ricorso contiene anche la domanda incidentale di sospensiva del provvedimento, alla suddetta comunicazione devono essere allegati tutti i documenti utili ad apprestare un’esauriente difesa dell’A.D. in sede cautelare. Si rammenta, infatti, che le udienze cautelari sono fissate a cura del richiedente, dinanzi al TAR competente entro pochi giorni dalla data di notifica del ricorso e di deposito della documentazione e, pertanto, lo SME ha necessità di disporre, in tempi strettissimi, degli elementi indispensabili ad approntare memorie difensive. d. In particolare, nel caso in cui il provvedimento di impiego sia stato adottato a seguito di pianificazione decentrata, è necessario che l’Area di Impiego interessata invii allo SME una nota sintetica in cui dia conto delle motivazioni poste a base del trasferimento o del diniego dello stesso, soprattutto nei casi in cui l’interessato abbia prodotto memorie ostative (che debbono essere state oggetto di attenta valutazione, come già evidenziato nel capitolo I, capo III). e. Nel caso, invece, in cui l’interessato abbia presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificandolo direttamente all’Ente di appartenenza, questo lo deve inviare allo SME - Dipartimento Impiego del Personale ed all’Area di Impiego competente (corredato di tutta la documentazione utile ai fini della trattazione) utilizzando la posta prioritaria o a mezzo corriere, in quanto l’A.D. dispone di un lasso di tempo maggiore per l’istruttoria. 2. LINEE DI AZIONE DA ADOTTARE GIURISDIZIONALI A SEGUITO DI PRONUNCE a. La questione dei comportamenti da adottare nel caso in cui intervengano pronunce (cautelari o definitive) del giudice amministrativo, costituisce un punto molto delicato, in quanto, nella maggior parte dei casi, l’esecuzione di tali pronunce (c.d. “ottemperanza”) può avvenire con modalità differenti. b. Pertanto, ove gli Enti/Comandi/Reparti di appartenenza del personale interessato ricevano la notifica di siffatti provvedimenti, debbono curarne la immediata trasmissione allo SME - Dipartimento Impiego del Personale (secondo le modalità di cui al precedente para 1. lett. b.), a cui compete in via esclusiva 3 la valutazione degli effetti della pronuncia sull’esecuzione degli atti impugnati, l’adozione di eventuali provvedimenti conseguenti (ad esempio, annullamento, differimento o sospensione del trasferimento) ed infine, la disamina volta ad interporre un eventuale appello al Consiglio di Stato/Consiglio di Giustizia Amministrativa. c. Nelle more delle determinazioni dello SME, i suddetti Enti/Comandi/Reparti debbono astenersi da qualsiasi iniziativa autonoma (che rischia di non essere aderente alle linee di azione che lo SME intende adottare), mentre il personale interessato deve comunque dare esecuzione al movimento. Al riguardo, si rammenta che istanze di esecuzione, istanze di revoca, diffide, memorie, domande di riconoscimento benefici ex L. 104/92, presentate dall’interessato, non annullano o sospendono l’efficacia del provvedimento (vds, capitolo I capo II para 4 lett. c. (2)), in quanto saranno valutate ed istruite nell'ambito di autonomo procedimento amministrativo. In virtù del principio della competenza, visto che il provvedimento impugnato è stato emesso dallo SME. 3 43 CAPITOLO XIII VARIE 1. ASSEGNAZIONE E NOMINA ASSISTENTI GIUDIZIARI Competenza: SME – DIPE - Ufficio Impiego Ufficiali. Riferimento normativo: legge 7 maggio 1981, n. 180. Procedura: l’assegnazione e la relativa nomina degli Assistenti Giudiziari presso gli Uffici Giudiziari Militari avviene previo parere favorevole del Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione, per il tramite dello SMD. Firma (proposizione): Capo DIPE. 2. ISTRUTTORI DI VOLO E DI SPECIALITA’. Competenza: SME – DIPE - Ufficio Impiego ………….. Riferimento normativo: legge del 23 marzo 1983 n. 78 (prevede l’emanazione di un decreto ministeriale). Procedura: Il Cdo AVES invia il verbale di idoneità e la proposta di nomina ad istruttore del personale militare che ha superato il corso. Lo SME provvede all’emanazione del relativo decreto. Firma: Capo di SME. 3. DECRETI DI COMANDO PRESSO ALTRI DICASTERI (COMPRESI GLI ENTI APPARTENENTI ALL’AGENZIA INDUSTRIE DIFESA). Competenza: SME –DIPE - Ufficio Impiego ……………... Riferimento normativo: - Legge del 23 agosto 1988, n. 400; - D.P.R. 4 agosto 1990, n. 251. Procedura: Lo SME provvede alla designazione dell’U./SU., decretandone la posizione di “comandato” presso il Dicastero interessato su specifica richiesta di quest’ultimo. Firma: Capo di SME. 4. NOMINA A CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO. Competenza: SME – DIPE - Ufficio Impiego Ufficiali. Riferimento normativo: DPR 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD). Procedura: Disposizione nell’ordine d’impiego o, se successiva a tale provvedimento, sanzione con lettera su proposta del Comando d’Area, previa verifica dei requisiti. Firma: Capo DIPE. 44 5. NOMINA A CASSIERE DEGLI ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE. Competenza: SME – DIPE - Ufficio Impiego ……..………….. Riferimento normativo: DPR 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD). Procedura: Lo SME, su richiesta della Direzione di Amministrazione Esercito (che tiene conto delle indicazioni degli Enti/Reparti di appartenenza degli interessati) redige il relativo decreto, lo invia alla Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero della Difesa per l’approvazione del visto. Invia copia dei decreti alla Direzione di Amministrazione Esercito e, periodicamente, ne invia copia all’Ufficio Legislativo di U.G. per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Firma: Capo Ufficio. 6. NULLA OSTA PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE O PROSCIOGLIMENTO DA FERMA. Competenza: SME – DIPE - Ufficio Impiego ………….. Procedura: Lo SME comunica a PERSOMIL - __ Divisione il proprio “nulla osta” all’accoglimento dell’istanza di cessazione dal permanente/proscioglimento dalla ferma biennale. servizio Firma: Capo DIPE. 7. AUTORIZZAZIONI DA RILASCIARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’AMBITO DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI INVIATO ALL’ESTERO E IN RIENTRO IN PATRIA. Competenza: SME – Ufficio Amministrazione. Riferimenti normativi: − Direttiva SMD-P-104 “Impiego del personale in Organismi Internazionali”, ed. 1996; − R.D. n. 941 in data 3 giugno 1926; − Legge n. 642 in data 8 luglio 1961; − Legge n. 838 in data 27 dicembre 1973; − Circolare di BILANDIFE n. 16144 in data 1 luglio 1993; − D.P.R. n. 394 in data 31 luglio 1995. Procedura: Lo SME, su richiesta dell’interessato rilascia le seguenti autorizzazioni: − per il personale inviato all’estero: • ricongiungimento del nucleo familiare convivente ed a carico fiscale con mezzo di trasporto previsto ovvero diverso (All. “Z”); • trasporto extrabagaglio (All. “AA”); • utilizzo della licenza straordinaria per trasferimento all’estero prima della prevista assegnazione (All. “AB”); − per il personale in rientro dall’estero: • utilizzo di un mezzo diverso da quello previsto per l’interessato e per il proprio nucleo familiare convivente ed a carico fiscale (All. “AC”); • • • rientro anticipato del proprio nucleo familiare convivente ed a carico fiscale (All. “AD”); rientro anticipato di mobili e masserizie (All. “AE”); trasporto dell’extrabagaglio; 45 • fruizione della licenza ordinaria maturata all’estero e non goduta per esigenza di servizio. Firma: Capo Ufficio. 8. DECRETI DI ASSUNZIONE/CESSAZIONE INCARICO CONSEGNATARIO PER DEBITO DI CUSTODIA. Competenza: Comandi di Vertice d’Area. Riferimento normativo: art. 6, comma 4, del DPR 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD). Procedura: I comandi competenti dovranno tempestivamente comunicare allo SME l’avvenuta adozione del provvedimento amministrativo in argomento. Firma: Cte di Vertice d’Area. 46 CAPITOLO XIV SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DELL’ESERCITO (SIGE) 1. Il Sistema Informativo dell’Esercito è stato distribuito fin dall’anno 2000 a tutti i Comandi/Enti/Reparti dell’E.I. e costituisce l’elemento fondamentale per la corretta, integrata ed efficace conduzione di tutti i settori in esso coinvolti, rivelandosi uno strumento moderno e di grande valenza, in grado di ottimizzare e razionalizzare le risorse della F.A.. 2. In tale contesto particolare significato hanno avuto ed ancora di più assumeranno le implementazioni del sottosistema “Personale”, in quanto proprio in tale delicato e particolare settore l’utilizzazione a tutti i livelli del sistema informatico in argomento costituisce condizione indispensabile per la modernizzazione della F.A. che non può prescindere dalla fattiva collaborazione di tutti gli aventi causa, in particolare per quanto attiene all’immissione dei dati necessari alla piena funzionalità della banca dati del Sistema stesso. 3. Per quanto precede, e tenuto conto che il SIGE Personale è lo strumento di elezione per una corretta gestione delle “risorse umane”, ciascun EDR deve porre in essere ogni utile azione, finalizzata alla rapida e completa immissione dei dati necessari al funzionamento della banca dati del SIGE in quanto tale operazione costituisce obiettivo prioritario di F.A.. In tale contesto, al fine di utilizzare il Sistema per tutte le potenzialità che esso offre, è stato predisposto in All. AF un quadro riassuntivo dei campi definiti, la cui implementazione, al momento, è da considerarsi obbligatoria, che nulla toglie all’aggiornamento di tutti gli altri dati previsti. 4. Si precisa inoltre che, all’atto del trasferimento del militare, l’Ente cedente è obbligato a trasmettere entro 7 giorni lavorativi il flusso SIGE completo ed aggiornato alla data del movimento. L’Ente ricevente avrà cura di verificare l’avvenuta ricezione del flusso amministrativo entro i suddetti termini temporali, decorsi i quali dovrà attivarsi al fine di verificare, mediante contatti diretti e informali con l’Ente cedente, i motivi impeditivi della compiuta definizione del trasferimento di flussi. 5. Sulla materia, in ambito SME è stato attivato uno specifico GdL che, oltre a definire obiettivi, competenze e responsabilità di inserimento dei dati nel sistema, ha integrato i campi disponibili in base alle concrete esigenze dell’impiego del personale. Il nuovo software, denominato SIGE Pers, sarà integrato da un apposito documento, denominato appunto “disciplinare”, nel quale verranno indicate anche le relative procedure. 47 All ega to “A ” Mod. TD Stato Maggiore dell’Esercito Dipartimento Impiego del Personale Ufficio Impiego ……………. Prot.n. Roma, lì OGGETTO: Grado, arma, ruolo, Nome e Cognome. Dispaccio di trasferimento. A: SI DISPONE/SANZIONA IL TRASFERIMENTO DELL’U. / SU. / VSP IN OGGETTO DA . . . . . . . . . . . IN FORZA SEDE A............ PRESENTAZIONE IN FORZA A E P.C. SEDE ASSUME L’INCARICO DI: IN DATA: TRASFERIMENTO D’AUTORITA’/ A DOMANDA RIFE. LET. N. DATATA DI. Allegato “B” MOD. DP/570 MODULO PER MESSAGGIO Qualifica per competenza Qualifica per conoscenza PRIORITÀ Numero ________ Gruppo data/orario PRIORITÀ DA(FM) STATESERCITO DIPE ROMA A(TO) AREA IMPIEGO INTERESSATA SEDE Istruzioni per il messaggio Prefisso GR Classifica di segretezza PERCO (INFO) NON CLASSIFICAT O SUBJECT CODE INDIRIZZI IN ALLEGATO “A” INDICATOR SIC N° di prot. del mittente UNCLASS DISTRIBUZ. INTERNA Uf. Capo SME OGGETTO: TRASFERIMENTO SOTTUFFICIALI AREA _____________ . Uf. S. Capo SME Uf. Gen. C.R.A. E.I. 1. PERSONALE MENZIONATO IN ALLEGATO “B” EST TRASFERITO Uf. Amministraz. “D’AUTORITÀ”/ “A DOMANDA” NEI TERMINI E NEI TEMPI A D.I.P.E. Uf. Imp. U. Uf. Imp. SU. FIANCO DI CIASCUNO SPECIFICATI. 2. ASSICURARE. Uf. Imp. Tr. Uf. Coordinamento FIRMATO _________________________________________ . Uf. . R.A.G.E.P. Uf. Reclutamento Uf. Cons. Giur. Leg. NOTA: AVVERSO PRESENTE PROVVEDIMENTO EST AMMESSO Uf. S.A.T.E.R.M. RICORSO AT TAR COMPETENTE AI SENSI ART. 21 LEGGE 6 Rep. Imp. Forze DIC. 1971, N. 1034 COME MODIFICATO DA ART. 1 LEGGE 21 Uf. Sic. e PM LUG. 2000, N. 205 AUT IN ALTERNATIVA RICORSO STRAORDINARIO AT PRESIDENTE REPUBBLICA AI SENSI ART. 8 ET SEGUENTI DPR. 24 NOV. 1971, N. 1199 DA PRESENTARE ENTRO RISPETTIVAMENTE TERMINE PERENTORIO DI 60 AUT 120 GIORNI DA DATA NOTIFICA CHE DEBET ESSERE ACQUISITA AD ATTI. Uf. Piani e Sit. Uf. DAR Uf. Ctrl. Arm. Reparto Logistico Uf. Coord. Log. Uf. Tecn. Avanzate Uf. Appr. Sist. Mbt. Uf. Appr. Sist. NBC Uf. Infrastrutture Uf. Com. e Sistemi Rep. Affari Gen. Uf. Affari Generali Uf. Storico Ce. Pub. Esercito Ufficio ROC Uf. Pub. Inform. Rep. PGF Uf. Pianificazione Uf. Organ. Forze Uf. PROFIBISTA Uf. Contr. Int. Gestione MESSAGGIO DI RIFERIMENTO NOME DEL COMPILATORE UFFICIO N.TELEF. PAGINA __1_ DI __1__PAGINE CLASSIFICATO SI DELLO PER USO DATA ORA SISTEMA NO OPERAT. DATA ORA SISTEMA OPERAT. FIRMA DELL’UFFICIALE CHE AUTORIZZA LA TRASMISSIONE OPERATORE R T Segue Allegato “B” MOD. DP/570 MODULO PER MESSAGGIO Qualifica per competenza Qualifica per conoscenza PRIORITÀ Numero ________ Gruppo data/orario PRIORITÀ DA(FM) STATESERCITO DIPE ROMA A(TO) AREA IMPIEGO INTERESSATA SEDE Istruzioni per il messaggio Prefisso GR Classifica di segretezza PERCO (INFO) REPARTO SEDE REPARTO SEDE NON CLASSIFICAT O SUBJECT CODE INDICATOR SIC N° di prot. del mittente UNCLASS DISTRIBUZ. INTERNA Uf. Capo SME OGGETTO: TRASFERIMENTO SOTTUFFICIALI AREA _____________ . Uf. S. Capo SME 1. 1° MAR. “RIPARATORI-RIPARATORI DI MEZZI / MECCANICO” COGNOME NOME, CLASSE 1960. 2. DISPONESI, SOTTO DATA 15/12/2005, TRASFERIMENTO “D’AUTORITÀ”/“A DOMANDA” SOTTUFFICIALE IN OGGETTO DA 1° RGT. IN ROMA AT 2° RGT. IN MILANO. 3. (EVENTUALE) SOTTUFFICIALE RIQUALIFICATO NELLA EST CONTESTUALMENTE SPECIALIZZAZIONE ____________, INCARICO PRINCIPALE ______________, POSIZIONE ORGANICA ________________. Uf. Gen. C.R.A. E.I. Uf. Amministraz. D.I.P.E. Uf. Imp. U. Uf. Imp. SU. Uf. Imp. Tr. Uf. Coordinamento Uf. . R.A.G.E.P. Uf. Reclutamento 4. (EVENTUALE) DA PRESENTE ATTO CONSEGUE DIRTTO AT Uf. Cons. Giur. Leg. TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DA LEGGE N. 86/2001. Uf. S.A.T.E.R.M. Rep. Imp. Forze Uf. Sic. e PM FIRMATO _________________________________________ . NOTA: AVVERSO PRESENTE PROVVEDIMENTO 5. ASSICURARE. Uf. Piani e Sit. Uf. DAR EST AMMESSO Uf. Ctrl. Arm. Reparto Logistico RICORSO AT TAR COMPETENTE AI SENSI ART. 21 LEGGE 6 Uf. Coord. Log. DIC. 1971, N. 1034 COME MODIFICATO DA ART. 1 LEGGE 21 Uf. Tecn. Avanzate LUG. 2000, N. 205 AUT IN ALTERNATIVA RICORSO Uf. Appr. Sist. Mbt. STRAORDINARIO AT PRESIDENTE REPUBBLICA AI SENSI Uf. Appr. Sist. NBC ART. 8 ET SEGUENTI DPR. 24 NOV. 1971, N. 1199 DA Uf. Infrastrutture PRESENTARE ENTRO RISPETTIVAMENTE TERMINE PERENTORIO DI 60 AUT 120 GIORNI DA DATA NOTIFICA CHE DEBET ESSERE ACQUISITA AD ATTI. Rep. Affari Gen. Uf. Affari Generali Uf. Storico Ce. Pub. Esercito Ufficio ROC Uf. Pub. Inform. Rep. PGF Uf. Pianificazione Uf. Organ. Forze Uf. PROFIBISTA Uf. Contr. Int. Gestione MESSAGGIO DI RIFERIMENTO Uf. Com. e Sistemi NOME DEL COMPILATORE UFFICIO N.TELEF. PAGINA __1_ DI __1__PAGINE CLASSIFICATO SI DELLO PER USO OPERATORE DATA ORA SISTEMA NO OPERAT. DATA ORA SISTEMA OPERAT. FIRMA DELL’UFFICIALE CHE AUTORIZZA LA TRASMISSIONE R T Allegato “C” STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO DIPARTIMENTO IMPI EGO DEL PERSONALE UF FI CI O IMPI E GO TRUPPA Prot.n. Allegati n. 00187 Roma, OGGETTO: A: e, per conoscenza ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1. Nel quadro di __________________________ si dispone: - il trasferimento “d’Autorità” di n. _________ volontari in servizio permanente (nominativi in allegato) dai rispettivi Reggimenti di appartenenza alle unità a fianco di ciascuno indicate; - la data di attuazione: _____________ 2. Si dispone, peraltro, che il personale volontario riportato in allegato, sia: - esonerato dall’incarico di “_________________________”; - riqualificato nell’incarico di “_______________________”, mediante la frequenza del corso di specializzazione presso la Scuola di __________________, in affiancamento al ________ corso VSP a decorrere dal _______________. Il Comando della citata Scuola, al termine del corso, dovrà inviare a questo Stato Maggiore dell’Esercito, copia del verbale di idoneità al nuovo incarico, per la relativa sanzione. Nella conseguente variazione matricolare, inoltre, è necessario citare gli estremi del presente atto. 3. Si prega di assicurare. IL CAPO DIPARTIMENTO Allegato “D” REPARTO Prot. n. Cod. id. Ind. cl. Roma, li OGGETTO: Comunicazione dell’avvio del procedimento di1………………………………………. A (Grado, arma, specialità, ruolo, nome, cognome dell’interessato) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1. Si comunica, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche, che la S.V. è stata proposta, per un2_________________________________ 2. In particolare, la S.V., è stata proposta da 3___________________________________________, nell’ambito della pianificazione di impiego4, per5________________________ per l’anno6__________________ suscettibile di possibili variazioni. 3. Si rende noto, che la S.V. potrà prendere visione degli atti relativi presso 7 l’Ufficio_______________________ , il cui Titolare è responsabile della istruttoria del procedimento. 4. Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 così come modificato dalla L. n. 15/2005 si comunica altresì che: - il procedimento dovrà concludersi entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della presente, secondo il disposto del D.M. 16 settembre 1993 n. 603. - nel caso in cui non sarà adottato alcun provvedimento finale entro i termini indicati è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, fintanto che perduri l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento, così come previsto dall’art. 2 co. 5 della L. 241/90. 8________________________________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Località, Data Per presa visione 9______________________________________ __________________________________________ 1 Specificare tipo di procedimento, ad es. : Reimpiego/trasferimento/……………………………………; 2 Specificare tipo di procedimento, ad es.: : Reimpiego/trasferimento/…………………………………...; 3 Specificare Organizzazione centrale (SME – DIPE…..) o area d’impiego (COMFOTER, COMTER, COMSCUOLE, ISPEINFRASTRUTTURE,COMLOG); 4 Specificare la tipolgia d’impiego come stabilito dalla SME – PERS 2001. Diretto/decentrato/locale; 5 Specificare Ente/ Comando Reparto di destinazione; 6 Specificare presumibile periodo d’impiego; 7 Specificare Area d’Impiego che elabora la pianificazione (come in nota 3); 8 Firma del Responsabile del procedimento; 9 Apporre grado e firma dell’interessato N.B.: Il Cte dell’E/D/R dovrà specificare, in calce alla presente, l’epoca di auspicata movimentazione dell’interessato in ragione di specifiche esigenze operative/funzionali dell’Unità. Allegato “E” DE RIFE ;0002 0361221 ZNR UUUUU O 041437B FEB 08 FM REPARTO CHE ASSUME IN FORZA (°) TO STATESERCITO DIPE COORD ROMA BT UNCLAS SIC WAQ OGGETTO/:/ASSUNZIONE IN FORZA PER TRASFERIMENTO D'AUTORITÀ A TITOLO ONEROSO (U. SU. TR.)/./ RIFE: ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO D'IMPIEGO/./ A. GRADO/;/ B. COGNOME E NOME/;/ C. INCARICO EFFETTIVAMENTE ASSEGNATO/;/ D. DATA ASSUNZIONE IN FORZA/./ E. SI ASSICURA LA RICEZIONE SUL SIEFIN DEL SOTTONOTATO FINANZIAMENTO/:/ - 4221/9 PROG.83/:/ _________________________ (COMPILARE)/;/ - 4203/3 PROG.83/:/ _________________________ (COMPILARE)/./ F. L'INTERESSATO HA OPTATO PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 1 L. 86/2001/;/(¹) G. L'INTERESSATO HA OPTATO PER IL RIMBORSO TRIENNALE DEL CANONE MENSILE D'AFFITTO/./(¹) FINE/./ FIRMATO ____________________/./ PDC _________________ SOTRIN/./ (¹)RIPORTARE UNA DELLE OPZIONI IN BASE ALLA SCELTA EFFETTUATA. (¹)TALE INDICAZIONE, DA FORNIRE ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'INTERESSATO, È DA INTENDERSI OBBLIGATORIA MA NON VINCOLANTE. (°)LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE E-MESSAGE Allegato “F” ELENCO ENTI/COMANDI AUTORIZZATI AL DIFFERIMENTO DELLA DATA DI ATTUAZIONE DEL TRAS FERIM E NTO DI S E DE D’ AUTORI TA’ STATO MAGGIORE DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI COMANDO LOGISTICO DELL’ESERCITO COMANDO DELLE SCUOLE DELL’ESERCITO COMANDO MILITARE PER IL TERRITORIO DELL’ESERCITO ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL’ESERCITO Allegato “G” DP/5701 Difesa MODULO PER MESSAGGIO NUMERO ............. __________________________________________________________________________________________ PRIORITA' DA (FM) A (TO) NON CLASSIFICATO _______________________ PERCO (INFO) UNCLAS SEGUITO DISPACCIO N. . . DATATO DATATO ALT ALT OGGETTO DUEPT GRADO /,/ ARMA /,/ RUOLO /,/ COGNOME ET NOME EFFETTIVO AT _________________ SEDE _______________ ALT AT VARIANTE DISPACCIO AT SEGUITO DATA PRESENTAZIONE U. / SU. / VSP OGGETTO AT ______________________ SEDE__________ DEBET INTENDERSI ___/___/____/ ET NON RIPETO NON ___/___/___/ ALT PDC Allegato “H” SITUAZIONI DI PARTICOLARE GRAVITA’ CHE COSTITUISCONO DEROGA AI VINCOLI TEMPORALI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI TRASFERIMENTO (esclusi i casi di istanze presentate ai sensi della l. 104/1992) 1. U./SU./VSP con coniuge e/o prole con patologia a prognosi infausta. 2. U./SU./VSP con coniuge e/o prole diversamente abili sotto il profilo fisico, psichico o sensoriale, ovvero totalmente e/o permanentemente inabili, che possono essere curati o assistiti solo prestando servizio in una determinata sede. La documentazione prodotta, comprovante le suddette inabilità, dovrà essere stata rilasciata a cura di Enti pubblici sanitari. 3. U./SU./VSP celibe/nubile, che a seguito della perdita di uno o entrambi i genitori sia divenuto unico/a soggetto convivente in grado di sostenere economicamente e moralmente i componenti del proprio nucleo familiare e che siano in minore età, oppure portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, ovvero totalmente o permanentemente inabili. 4. U./SU./VSP vedovo/a, con prole nella minore età. 5. U./SU./VSP celibe/nubile, figlio/a unico/a di militare deceduto in servizio o per causa di servizio. 6. U./SU./VSP che abbia sofferto la perdita per incidente o altro evento traumatico dell’unico fratello o dell’unica sorella ovvero qualora sussistesse la impellente necessità di dover accudire uno o entrambi i genitori non autosufficienti (ovvero con età superiore ai 70 anni) rimasti soli nel contesto familiare. 7. Malattie con prognosi severa, opportunamente documentate, dell’interessato/a (U./SU./VSP), che necessitano di prolungate terapie e/o assistenza. 8. Affidamento a carico del richiedente della prole in età scolare, così come risultante dal provvedimento del giudice adottato a seguito di pronuncia relativa al divorzio, ovvero laddove dagli atti del procedimento emerga la necessità di procedere al reimpiego dell’interessato, al fine di tutelare l’interesse dei minori. 9. Attivazione inequivocabile delle procedure tendenti all’adozione di minori instaurate presso il tribunale per i minorenni del Distretto in cui è residente il richiedente. 10. Situazioni particolarmente gravi/urgenti che ciascun Comandante di Vertice d’Area intende sottoporre all’attenzione del Capo di SME per la successiva valutazione. Le proposte di reimpiego, formulate previo colloquio diretto con il militare interessato ovvero su segnalazione della line, dovranno contenere circostanziate valutazioni di opportunità da parte del relativo Comandante areale. Cap. MARTINO INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE Allegato I dati contenuti nel presente prospetto sono "I" AREA D'IMPIEGO soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (COMFOTER/COMSCUOLE/ COMLOG/COMTER/ ISPEINFRA) UFFICIALI DIRETTIVI DELLE VARIE ARMI PROPOSTI PER UN REIMPIEGO NELL'AMBITO DELLA STESSA AREA OVVERO RESI DISPONIBILI PER L'IMPIEGO IN ALTRA AREA - ANNO 2008 DA COMPILARE A CURA DELL'AREA D'IMPIEGO DA COMPILARE A CURA DI SME DATI RELATIVI ALL'UFFICIALE DATI RELATIVI AGLI ENTI INTERESSATI ENTE D'APPART ENENZA ENTE DI ASSEGNA DATI ANAGRAFICI rivestito DATI MOBILITA' riferita al grado rivestito ZIONE (7) DATI PROFESSIONALI/DOCUMENTAZIONE riferita al grado Varie Armi (6) / TOT Varie Armi (6)/ TOT dall'U. dall'U. Priorità Motivazioni del Requisiti di assegnata al movimento Decisioni N. Fruizione Stato di Grado Arma di Ruolo Cognome puritematico Nome SM Data di Corso Posizioni Posizioni di nascita aderito/non RN / RS ripianate Anzianità Posizioni di grado impiego famiglia Posizioni (vds. ripianate legenda) trasferimento esiti Tipo di Posizioni di alloggio (indicare a intervista % ripianate domanda / d'autorità) sicurezza Data ultimo Istanze in corso Corso (trasf., avvic. Posizioni Posizioni Posizioni di reciproco, ecc.) impiego (1) Motivazioni poste a sostegno Ente Ente dell'istanza. (5) Sedi benefici (L. (11) richieste (nel caso di ripianate istanze) Gradimento al 104/92, D.Lgs. reimpiego in 267/2000, impiego ecc.) Titolo di altra Area/sedi studio (3) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (*) Lo specchio può essere utilizzato sia per i movimenti a domanda sia per quelli d'autorità. Pertanto, a seconda del tipo di movimento devono essere compilati i campi appropriati (in verde solo per i movimenti a domanda, in arancione solo per quelli d'autorità). Incarico Rappresent Altri proposto movimento S.A. ricoperto ante movimenti presso % % (9) Documen. (10) COIR - apparten. COCER l'Ente Precedenti Riconoscime penali e COBAR - caratteris. ultimi nti (encomi, di % l'Ente di impiego Valutazioni 10 anni disciplinari elogi, ecc.) (4) Condizioni previste dal c.3, Sintesi Corso proposti per art. 14 del D.Lgs. 490/97 aderito (8) (1) Si precisa che le domande di trasferimento ordinarie non possono essere presentate se non è concluso il procedimento relativo a istanze presentate in precedenza. (2) Indicare gli estremi del provvedimento di riferimento. (3) La cella può essere compilata nei seguenti casi in cui: Caso A: l'U. abbia espresso ai propri Comandanti sulla linea gerarchica il gradimento per un reimpiego in altra sede ovvero una disponibilità al reimpiego sul tutto il territorio nazionale (indicare SI ed il livello dell'Autorità); Caso B: successivamente, a seguito dell'avvio del procedimento a cura del Vertice d'Area per i movimenti d'autorità, l'U. abbia presentato memoria ostativa (indicare NO). Si precisa che tale informazione può essere comunicata allo SME, con carattere di tempestività, anche in una fase successiva all'invio della pianificazione decentrata. (4) Indicare SI/NO per i procedimenti penali e/o in modo sintetico i provvedimenti di tipo disciplinare. Le situazioni particolarmente delicate/complesse possono essere rappresentate con comunicazioni a parte (indicare il riferimento). (5) Compilazione a cura SME-DIPE qualora l'U. sia stato intervistato nell'ambito di colloqui programmati. (6) Nel caso in cui l'U. appartenga all'Arma Tramat, la situazione organica va riferita alle posizioni previste per la citata Arma. (7) I dati relativi all'Ente di assegnazione non vanno inseriti nel caso in cui si renda disponibile l'U. per l'impiego in altre Aree. (8) Indicare i nominativi degli Ufficiali proposti, nell'ambito della pianificazione decentrata, in ingresso all'Ente ed in uscita dall'Ente. (9) Si precisa che i movimenti proposti devono essere elencati in ordine di priorità a prescindere dal grado, indicandone la tipologia: A: movimento da attuare entro il ciclo d'impiego dell'anno in corso, in relazione alla copertura finanziaria; B: movimento che può essere eventualmente differito al successivo ciclo d'impiego. (10) Indicare anche il parere sintetico FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE per le domande di trasferimento. (11) Indicare SI/NO. legenda: A: coniugato/a (esplicitare se coniugato/a con altro militare C: celibe N: nubile D: divorziato/a S: separato/a V: vedovo/a es. A/2 (coniugato con 2 figli) Apd. 1 Allegato “I” Presentazione istanze DIC. GEN. – FEB. Esame Area d’impiego Inoltro allo SME del Piano impiego annuale da parte Area d’Impiego Valutazione Pianificazione da parte dello SME ENTRO IL 20 MAR. APR. – GIU. Adozione provvedimenti LUG. da parte dello SME Allegato “J” Individuaz. vacanze org. GENNAIO-FEBBRAIO (di concerto con A.I.) Emanazione Circolare MARZO (fissa sedi, p.o. e tempistiche) TEMPISTICA FISSATA Inoltro istanze Elaborazione graduatorie per ogni sede/p.o. DALLA CIRCOLARE SETTEMBRE-DICEMBRE ( a cura dello SME) Emanazione provvedimenti GENNAIO-FEBBRAIO d’impiego Allegato “K” ELENCO ENTI/COMANDI AUTOR IZZATI A DISPORRE LA POSIZIONE DI COMANDATO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI COMANDO LOGISTICO DELL’ESERCITO COMANDO DELLE SCUOLE DELL’ESERCITO COMANDO MILITARE PER IL TERRITORIO DELL’ESERCITO ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL’ESERCITO Allegato “L” POSIZIONE DI COMANDATO Fino a 30 gg. (60 per i COINT) Da 30 a 120 gg. > 120 gg. Area Cte Area corpo d’impiego d’impiego Richiesta movimento Dispone il a SME movimento Stessa Area d’Impiego Area diversa Non Accogliere richiesta accogliere richiesta Lettera Dispone il movimento di comunicaz. Allegato “M” DG/AREA D’IMPIEGO/UG Prot. n. Allegati : Data P.D.C. OGGETTO: Grado, arma, ruolo, categoria, nome e cognome, effettivo a ….. Posizione di comandato. A STATO MAGGIORE DELL' ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale – Ufficio Impiego …………. e, per conoscenza DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 14^ Divisione – Documentazione Esercito DIPE - Ufficio Coordinamento ^^^^^^^^^^^^ Il grado, arma, ruolo, categoria, nome e cognome, dal / / al / comandato a prestare servizio presso ……………………………………… sede ……………………………. per………………………………………… (motivazioni) IL COMANDANTE /,è Allegato “N” AL COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI VERONA e, per conoscenza: STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale Ufficio Coordinamento ROMA CENTRO ADDESTRAMENTO PARACADUTISMO PISA Il sottoscritto (grado, cognome, nome), effettivo al (Ente/reparto), qualificato paracadutista militare con brevetto n. ______ in data _______, in possesso dei requisiti previsti dal Testo unico, ed. 2008, chiede l’autorizzazione a svolgere attività aviolancistica continuativa “fuori corpo”, ai sensi dell’art. 5, quarto comma, della legge 78/1983 e successive modificazioni. Il sottoscritto si dichiara altresì disponibile al reimpiego, in qualsiasi momento, nelle Aviotruppe ovvero quale “augmentees” nell’ambito di esercitazioni, operazioni in territorio nazionale/estero ed a sottopormi ai connessi iter/percorsi formativi ritenuti opportuni dallo SME. All’uopo, allega: - Copia della documentazione matricolare (stralcio relativo ai periodi temporali svolti nelle Aviotruppe); - Originale del verbale rilasciato dai competenti Organi Sanitari attestante l’idoneità al s.m.i. e quale paracadutista (solo per le domande presentate a Comandi di reparto non delle Aviotruppe); - Scheda computo dei periodi di effettivo impiego presso Reparti delle Aviotruppe di F.A./Interforze. (firma dell’interessato) -------------------(data) TIMBRO LINEARE DEL CORPO 1. Istanza presentata in data ________________ 2. Esprimo parere favorevole/contrario all’accettazione della stessa. -----------------------------(Luogo e data) ____________________________________ (firma del Cte di Corpo) Apd. Allegato “N” ………………………………….. ( Denominazione Ente/reparto) Computo dei periodi di effettivo impiego presso Reparti delle Aviotruppe di F.A./Interforze, utili ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di “attività aviolancistica continuativa” per paracadutisti militari “fuori corpo”. …………………………………………………………………………: (grado, cognome e nome) Anni mesi giorni dal……………. al………….. …… …… …….. dal……………. al………….. …… …… …….. dal……………. al………….. …… …… …….. dal……………. al………….. …… …… …….. dal……………. al………….. …… …… …….. dal……………. al………….. …… …… …….. TOTALE …… …… …….. ………………………………………. (firma del richiedente) VISTO: ………………………………………. (firma del Cte Corpo/Ca. Uf.) Allegato “O” ( TIMBRO LINEARE DELL ) ENTE Prot.n. OGGETTO: Parere in merito all’opportunità di impiegare nelle aviotruppe il Grado, Cognome, Nome, effettivo al ____________ A COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI VERONA e, perco: STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale Ufficio Coordinamento ROMA ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ In merito all’istanza di autorizzazione ad effettuare attività aviolancistica continuativa in qualità di paracadutista militare “fuori corpo” presentata dal (grado, cognome, nome), si esprime parere favorevole/contrario alla concessione, in quanto l’interessato: - rispetta/non rispetta i criteri di esperienza e rendimento previsti per l’autorizzazione ad effettuare attività aviolancistica continuativa in qualità di paracadutista militare “fuori corpo” (in caso negativo, specificare le carenze rilevate); - è (ovvero non è) utilmente reimpiegabile nei reparti delle Aviotruppe. -----------------------------(Luogo e data) ____________________________________ (firma Cte Corpo) ’ Allegato “P” COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI Prot. n. 00143 Roma, OGGETTO: Attività aviolancistica continuativa. Paracadutisti militari fuori corpo. A STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale Ufficio Coordinamento Centro Addestramento Paracadutismo Reparto di appartenenza del richiedente ROMA PISA XXXX ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Rife. f. ____________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1. Il (grado, arma, ruolo, nome e cognome) è autorizzato a svolgere attività aviolancistica continuativa, per un periodo pari a XXXX anni, in quanto riconosciuto in possesso delle condizioni previste. 2. In merito alle limitazioni temporali applicate in base al criterio della reimpiegabilità nelle Aviotruppe, si precisa che il predetto Ufficiale potrà svolgere l’attività dal ___/___/___/ al ___/___/___/. _____________________________ Allegato “Q” STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO Dipa rtimento Imp i ego del P e rsona l e Ufficio Coordinamento Prot. n. 00187 Roma, OGGETTO: Grado, arma, ruolo nome e cognome. Attività aviolancistica continuativa paracadutisti militari fuori corpo. A COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI VERONA e, per conoscenza: Centro Addestramento Paracadutismo PISA Ente di appartenenza dell’interessato - Ufficio Personale - Ufficio Amministrazione ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Rife. dispaccio n. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1. Il grado, arma, XXXX XXXX in data ___/___/___/. ruolo, categoria, nome e cognome, effettivo _________________________ sede _________________, a decorrere dal ___/___/___/ e sino al ___/___/___/ è assegnato al Centro Addestramento Paracadutismo per lo svolgimento dell’ attività aviolancistica continuativa quale paracadutista militare “fuori corpo”. 2. Si soggiunge, altresì, che questo Stato Maggiore si riserva di impiegare, in qualsiasi momento, il suddetto militare nelle Aviotruppe ovvero quale augmentees nell’ambito di esercitazioni, operazioni in territorio nazionale/estero ed a sottoporlo ai connessi percorsi formativi ritenuti opportuni. _____________________________ a Nome file Allegato “R” MOD. DP/570 MODULO PER MESSAGGIO Qualifica per competenza Qualifica per conoscenza DA(FM) EDR A(TO) CAPAR PERCO (INFO) COMFOTER Gruppo data/orario PISA Numero ________ Istruzioni per il messaggio Prefisso GR Classifica di segretezza NON CLASSIFICAT O SUBJECT INDICATOR CODE SIC OGGETTO /:/ ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA PER PARACADUTISTI N° di prot. del mittente MILITARI FUORI CORPO ANNO _____/./ RIFE. LET. N. _______ DATATA _______ DI COMFOTER /./ SEGNALASI SEGUENTE PERSONALE PER EFFETTUAZIONE ATTIVITA’ OGGETTO /:/ ALFA GRADO COGNOME NOME BREVETTO N. ______ IN DATA_________ AUTORIZZATO A SVOLGERE ATTIVITA’ OGGETTO CON LET. N. _________ IN DATA _______ DI ___________________ PER I SEGUENTI TURNI IN ORDINE DI PRIORITA’ /:/ /-/ 1° SEMESTRE /:/ 2° (DA _______ AT_______) ET 4° (DA _______ AT_______) /;/ /-/ 2° SEMESTRE /:/ 6° (DA _______ AT_______) ET 8° (DA _______ AT_______) /;/ BRAVO GRADO COGNOME NOME BREVETTO N. ______ IN DATA_________ AUTORIZZATO A SVOLGERE ATTIVITA’ OGGETTO CON LET. N. ________________________ IN DATA _______ DI ___________________ PER I SEGUENTI TURNI IN ORDINE DI PRIORITA’ /:/ /-/ 1° SEMESTRE /:/ 1° (DA _______ AT_______) ET 3° (DA _______ AT_______) /;/ /-/ 2° SEMESTRE /:/ 5° (DA _______ AT_______) ET 7° (DA _______ AT_______) /;/ PERSONALE SOPRAINDICATO HABET CONFERMATO DISPONIBILITA’ AT REIMPIEGO PRESSO REPARTO AVIOTRUPPE IN QUALSIASI MOMENTO /./ MESSAGGIO DI RIFERIMENTO NOME DEL COMPILATORE UFFICIO N.TELEF. PAGINA __1_ DI __1__PAGINE CLASSIFICATO SI DELLO PER USO OPERATORE DATA ORA SISTEMA NO OPERAT. DATA ORA SISTEMA OPERAT. FIRMA DELL’UFFICIALE CHE AUTORIZZA LA TRASMISSIONE R T Allegato “S” COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI Prot.n. 00100 Roma, p.d.c. OGGETTO: Attività aviolancistica continuativa. Paracadutisti militari fuori corpo. (G.do, Cognome, Nome, effettivo al ____________) A STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale Ufficio Impiego ……………….. ROMA Centro Addestramento Paracadutismo PISA ENTE DI APPARTENENZA (per la comunicazione all’interessato) XXXX e, perco: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Rif. ……….. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Si dispone la revoca al (grado, arma, ruolo, nome e cognome) dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività aviolancistica continuativa in quanto riconosciuto non più in possesso dei requisiti richiesti dalla Pub. “Testo Unico – Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito, ed. _____”. In particolare, il suindicato U./SU./Vol. non è risultato più in possesso dei seguenti requisiti: - ………………………………… - ………………………………… _____________________________ (Firma) Allegato “T” AL COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI 37100 VERONA Il sottoscritto (grado, cognome, nome), in servizio/in procinto di assumere servizio presso (1) __________________________________ per ordine di (2) __________________________________ (prot. n. _______________ in data__________) dal ___/___/___/ fino al (3) ___/___/___/, in possesso del brevetto n. ____________ rilasciato in data ___/___/___/ e di autorizzazione a svolgere attività aviolancistica continuativa n. ___________, rilasciata dal COMFOTER, CHIEDE di essere autorizzato a svolgere attività aviolancistica presso (4) _____________________________________________________ delle F.A. del citato Paese estero, nel periodo sopraindicato, effettuando lanci (5) _________________________ con paracadute (6) ______________________ Il sottoscritto allega altresì la dichiarazione di disponibilità a svolgere attività aviolancistica ogni qual volta venga inviato in Italia per licenza o servizio, previa concessione del relativo foglio di viaggio da parte della competente Autorità nazionale. (Firma ) ---------------------------(Luogo e data) _____________________________________________________________________________ NULLA OSTA DEL SUPERIORE NAZIONALE ALL’ESTERO ^^^^^ NOTE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ente e Paese estero. Ente ed estremi dell’ordine. Data certa o presunta. Indicare l’Unità paracadutisti (se nota). Vincolati o con la tecnica della caduta libera. Tipo di paracadute. All’estero ovvero in Patria, secondo che l’interessato si trovi all’estero o in patria. Allegato “U” Al COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI 37100 VERONA Il sottoscritto (grado, cognome, nome), effettivo al (Ente/reparto), qualificato paracadutista militare con brevetto n. ______ autorizzazione n. ________ in data _______ del ________________________, amministrato da ______________________________________, CHIEDE il riconoscimento della causa di forza maggiore per la mancata effettuazione dell’attività aviolancistica minima prevista per il _____ semestre ___________, durante il quale prestava servizio presso _____________________________________________________ in quanto: − essendo stato assegnato ai seguenti turni di attività aviolancistica presso il Centro di Addestramento Paracadutismo nel semestre sopracitato: principale: ___° turno (dal ___/___/___/ al ___/___/___/); riserva: ___° turno (dal ___/___/___/ al ___/___/___/); non ha potuto parteciparvi per i seguenti motivi: ___° turno ______________________________________________; ___° turno ______________________________________________; − essendo stato assegnato ai seguenti turni di attività aviolancistica presso il Centro di Addestramento Paracadutismo nel semestre successivo a quello sopracitato: principale: ___° turno (dal ___/___/___/ al ___/___/___/); riserva: ___° turno (dal ___/___/___/ al ___/___/___/); non ha potuto effettuare/completare l’attività aviolancistica prevista per il semestre precedente per i seguenti motivi: ___° turno ______________________________________________; ___° turno ______________________________________________; Allega, all’uopo, la seguente documentazione: _____________________________________________________________________________ ---------------------------- ________________________ (Luogo e data) (firma dell’interessato) VISTO ________________________________________ (Cte Corpo/Ca.Uf.) Allegato “V” COMANDO AVIAZIONE DELL’ESERCITO Prot. n. OGGETTO: Grado, arma, ruolo Nome e Cognome. Attività di volo o connessa al volo. A STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale Ufficio Impiego ……………… e, per conoscenza: COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI SME – DIPE UFFICIO COORDINAMENTO ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Rife. dispaccio n. ROMA VERONA ROMA in data ___/___/___/. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Per il (grado, arma, ruolo, categoria, nome e cognome) trasferito presso _________________ sede ______________con dispaccio a riferimento, si determina l’assegnazione al __________________ sede_________ per lo svolgimento dell’ attività di volo o connessa al volo.a decorrere dal ___/___/___. _____________________________ (Firma) Allegato “W” A STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale ROMA OGGETTO: Richiamo in servizio a domanda “senza assegni” – anno _______ (1). Il sottoscritto (2)_____________________________________, nato a___________, il ____________, residente in __________________via ______________________ recapito telefonico (abit. e cell.) ________________/_______________, attualmente nella posizione di (3)_________________________________cessando dal servizio permanente per età. DICHIARA la propria disponibilità ad essere richiamato in servizio “senza assegni” dal (4) __________ al __________, con l’incarico di (5)____________________________ presso (6) ___________________, sede di servizio (7) _______________________ ai sensi dell’art. 50 della L. 10 aprile 1954 n. 113, e in aderenza alle direttive impartite dallo Stato Maggiore della Difesa nella pubblicazione SMD-P-102. (8)__________________________ FIRMA ____________________________ NOTE: (1) La presente dichiarazione è un atto puramente conoscitivo che non obbliga lo SME ad alcun riscontro di merito nei confronti del richiedente; (2) Grado - Cognome - Nome; (3) “in servizio” (con data decorrenza ausiliaria), “ausiliaria dal”, “riserva dal”; (4) Il periodo di richiamo deve essere contenuto entro l’anno solare; (5) Specificare l’incarico; (6) Ente che impiega l’Ufficiale richiamato; (7) Indicare la sede di servizio; (8) Località e data. Allegato “X” A STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale ROMA OGGETTO: Richiamo in servizio a domanda “senza assegni” – anno _______ (1). Il sottoscritto (2)_____________________________________, nato a___________, il ____________, residente in __________________via ______________________ recapito telefonico (abit. e cell.) ________________/_______________, attualmente nella posizione di (3)_________________________________cessando dal servizio permanente per età. DICHIARA la propria disponibilità ad essere richiamato in servizio “senza assegni” dal (4) __________ al __________, con l’incarico di Presidente in Commissione Concorsi presso la Direzione Generale per il Personale Militare, sede di servizio Roma ai sensi dell’art. 50 della L. 10 aprile 1954 n. 113, e in aderenza alle direttive impartite dallo Stato Maggiore della Difesa nella pubblicazione SMD-P-102. (5)__________________________ FIRMA ____________________________ NOTE: (1) La presente dichiarazione è un atto puramente conoscitivo che non obbliga lo SME ad alcun riscontro di merito nei confronti del richiedente; (2) Grado - Cognome - Nome; (3) “in servizio” (con data decorrenza ausiliaria), “ausiliaria dal”, “riserva dal”; (4) Il periodo di richiamo deve essere contenuto entro l’anno solare; (5) Specificare l’incarico; (6) Ente che impiega l’Ufficiale richiamato; (7) Indicare la sede di servizio; (8) Località e data. Allegato “Y” A STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale ROMA OGGETTO: Richiamo in servizio a domanda dall’ARQ – anno ______ (1). Il sottoscritto (2) ________________________________, nato ________________, il __________________, residente a _________________________ recapito telefonico (abit. e cell.) _____________ / ___________________, attualmente nella posizione di (3) “___________________”. DICHIARA di essere disponibile, qualora fosse collocato in Aspettativa per Riduzione Quadri alla data del 31 dicembre 2006, ai sensi degli artt.58 e 65 del D.Lgvo 30 dicembre 1997, n. 490, ad essere richiamato in servizio dal (4) ________________ al _________________, con l’incarico di (5) ________________________“presso (6) __________________, sede di servizio (7) _____________ ai sensi dell’art. 50 della L. 10 aprile 1954 n. 113 della Pubblicazione SMD-P-102 dello SMD. La presente dichiarazione è un atto puramente conoscitivo che non obbliga lo SME ad alcun riscontro di merito nei confronti del richiedente. (8)__________________________ FIRMA ____________________________ NOTE: (1) I richiami devono essere contenuti entro l’anno solare; (2) Grado - Cognome - Nome; (3) “in servizio”; (4) Il periodo di richiamo deve essere contenuto entro l’anno solare; (5) Specificare l’incarico; (6) Ente che impiega l’Ufficiale richiamato; (7) Indicare la sede di servizio; (8)Località e data Allegato “Z” OGGETTO: (indicare il nominativo dell’interessato ). Richiesta autorizzazione ricongiungimento nucleo familiare. A STATO MAGGIORE ESERCITO DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE UFFICIO IMPIEGO UFFICIALI Sezione Impiego Internazionale ROMA ^^^^^^^^^^^ Rif. f. n. ___________/093-DISP/CP in data ____________ ^^^^^^^^^^^ Il sottoscritto _________________, in procinto di assumere servizio presso ___________ come disposto con il dispaccio cui si fa riferimento, CHIEDE l’autorizzazione al ricongiungimento del proprio nucleo familiare presso la nuova sede di servizio, la cui partenza avverrà (contestualmente ovvero indicare la data ed il tipo di vettore ) al sottoscritto ed a tale scopo dichiara che il proprio nucleo familiare, ( indicare se convivente ed a carico fiscale), è così composto: − _________________ coniuge nata a __________________ il _______________________; − _________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________; − _________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________. In tale quadro, il sottoscritto dichiara che in base a quanto indicato dalla Direttiva SMD – P- 104 Ed. 1996, di esonerare l’Amministrazione Militare da ogni eventuale responsabilità e maggiori oneri finanziari derivanti dall’uso di un mezzo di trasporto diverso da quello previsto. LUOGO E DATA IL RICHIEDENTE __________________________ VISTO IL COMANDANTE DI CORPO __________________________________ Allegato “AA” OGGETTO: ( extrabagaglio. A indicare il nominativo dell’interessato ). Richiesta per STATO MAGGIORE ESERCITO DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE UFFICIO IMPIEGO UFFICIALI Sezione Impiego Internazionale ROMA ^^^^^^^^^^^ Rif. f. n. ___________/092-DISP/CP in data ____________ ^^^^^^^^^^^ Il sottoscritto _________________, in servizio presso ___________________, e di previsto impiego all’estero (ovvero in rientro in patria ), come disposto con il dispaccio cui si fa riferimento CHIEDE il rilascio dell’autorizzazione al rimborso di extrabagaglio per un totale di 50 Kg con viaggio aereo che avverrà con vettore aereo in data _________ Dichiara inoltre, in base a quanto indicato dalla normativa vigente, di esonerare l’Amministrazione Militare da ogni eventuale responsabilità e maggiori oneri finanziari derivanti dall’uso del vettore e della tratta autorizzati. LUOGO E DATA IL RICHIEDENTE _______________________ VISTO IL COMANDANTE DI CORPO __________________________________ Allegato “AB” OGGETTO: ( anticipo partenza. A indicare il nominativo dell’interessato ). Richiesta STATO MAGGIORE ESERCITO DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE UFFICIO IMPIEGO UFFICIALI Sezione Impiego Internazionale ROMA ^^^^^^^^^^^ Rif. f. n. ___________/092-DISP/CP in data ____________ ^^^^^^^^^^^ Il sottoscritto _________________, in procinto di assumere servizio presso ___________ come disposto con il dispaccio cui si fa riferimento, CHIEDE − l’autorizzazione a raggiungere in anticipo la citata sede di servizio in data ____________, (giorno di partenza _________), precisando che detta richiesta è motivata da: • indicare eventuali esigenze di carattere personale (sistemazione alloggiativi, inizio delle scuole dei figli); In tale quadro, il sottoscritto dichiara che: − nel periodo di permanenza presso la nuova sede di servizio dal _________ al _________, nulla avrà a pretendere a titolo di rimborso/pagamento diaria, in quanto si troverà in licenza straordinaria speciale per trasferimento all’estero (come da copia in allegato) (art. 13 DPR 394/95); − in base a quanto indicato dalla Direttiva SMD – P- 104 Ed. 1996, di esonerare l’Amministrazione Militare da ogni eventuale responsabilità e maggiori oneri finanziari derivanti dall’uso di un mezzo di trasporto diverso da quello previsto. LUOGO E DATA IL RICHIEDENTE __________________________ VISTO IL COMANDANTE DI CORPO __________________________________ Allegato “AC” OGGETTO: (indicare il nominativo dell’interessato ). Richiesta autorizzazione utilizzo mezzo diverso da quello previsto. A STATO MAGGIORE ESERCITO DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE UFFICIO IMPIEGO UFFICIALI Sezione Impiego Internazionale ROMA ^^^^^^^^^^^ Rif. f. n. ___________/092-DISP/CP in data ____________ ^^^^^^^^^^^ Il sottoscritto1 _________________, in servizio presso2 ___________________, dal _____________________ come disposto con il dispaccio cui si fa riferimento, CHIEDE il rilascio dell’autorizzazione all'uso del mezzo di trasporto diverso da quello previsto (indicare la tipologia del vettore3) che avverrà con partenza da _________________________ presumibilmente in data _____________________, per raggiungere la sede di 4 _______________________ e all'uopo dichiara: − di stabilirsi nella medesima località della nuova sede di servizio e/o in comune viciniore sito entro un raggio di 90 km dalla nuova sede di servizio; − il contestuale trasferimento del proprio nucleo familiare 5 , così composto: • _________________ coniuge nata a __________________ il _______________________; • _________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________; • _________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________; − di sollevare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità connessa con l'uso del citato mezzo e di essere a conoscenza che gli eventuali maggiori oneri rispetto all'uso del mezzo di trasporto previsto sono a carico dello scrivente . LUOGO E DATA _______________ IL RICHIEDENTE ______________________ VISTO IL COMANDANTE DI CORPO _________________________________ Grado, Arma e qualifica, Nome e Cognome. Ente di appartenenza, incarico ricoperto. 3 Aereo/Nave/Autovettura. Qualora si utilizzi l’autovettura indicare tipo vettura e targa. 4 Ente di proposto reimpiego in Italia . 5 Indicare se convivente ed a carico fiscale. 1 2 Allegato “AD” OGGETTO: ( indicare il nominativo dell’interessato ). Richiesta autorizzazione rientro anticipato del proprio nucleo familiare. A STATO MAGGIORE ESERCITO DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE UFFICIO IMPIEGO UFFICIALI Sezione Impiego Internazionale ROMA ^^^^^^^^^^^ Rif. f. n. ___________/092-DISP/CP in data ____________ ^^^^^^^^^^^ Il sottoscritto1 _________________, in servizio presso2 ___________________, dal _____________________ come disposto con il dispaccio cui si fa riferimento, CHIEDE il rilascio dell’autorizzazione al rientro anticipato del proprio nucleo familiare che avverrà con partenza da _________________________ presumibilmente in data _____________________, per raggiungere la sede di3 _______________________ e all'uopo dichiara: − di stabilirsi nella medesima località della nuova sede di servizio e/o in comune viciniore sito entro un raggio di 90 km dalla nuova sede di servizio; − che il proprio nucleo familiare convivente ed a carico fiscale, è così composto: • _________________ coniuge nata a __________________ il _______________________; • _________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________; • _________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________; − di sollevare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità connessa con l'uso del citato mezzo e di essere a conoscenza che gli eventuali maggiori oneri rispetto all'uso del mezzo di trasporto previsto sono a carico dello scrivente . LUOGO E DATA _______________ IL RICHIEDENTE ______________________ VISTO IL COMANDANTE DI CORPO _________________________________ 1 Grado, Arma e qualifica, Nome e Cognome. Ente di appartenenza, incarico ricoperto. 3 Ente di proposto reimpiego in Italia . 2 Allegato “AE” OGGETTO: ( indicare il nominativo dell’interessato ). Richiesta autorizzazione rientro anticipato mobili e masserizie. A STATO MAGGIORE ESERCITO DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE UFFICIO IMPIEGO UFFICIALI Sezione Impiego Internazionale ROMA ^^^^^^^^^^^ Rif. f. n. ___________/092-DISP/CP in data ____________ ^^^^^^^^^^^ Il sottoscritto1 _________________, in servizio presso2 ___________________, dal _____________________ come disposto con il dispaccio cui si fa riferimento, CHIEDE il rilascio dell’autorizzazione al rientro anticipato dei mobili e masserizie e all'uopo dichiara: − − di stabilirsi nella medesima località della nuova sede di servizio e/o in comune viciniore sito entro un raggio di 90 km dalla nuova sede di servizio; di sollevare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità connessa con l'uso del citato mezzo e di essere a conoscenza che gli eventuali maggiori oneri. LUOGO E DATA _______________ IL RICHIEDENTE ______________________ VISTO IL COMANDANTE DI CORPO _________________________________ Grado, Arma e qualifica, Nome e Cognome. 1 2 Ente di appartenenza, incarico ricoperto. Allegato "AF" Codice fiscale Cognome Nome Data nascita Sesso Foto Stato civile Numero dei figli Numero dei figli a carico Luogo di nascita Domicilio Residenza Grado Area funzionale Posizione economica Codice unificato Codice profilo Promozioni Distretto militare Corso provenienza Arma specilità Ruolo Categoria Posizione organica OSU Incarico assegnato 2° incarico assegnato Incarico svolto Branca impiego incarico svolto Ente di appartenenza Ente di servizio Ente amministrativo Ente matricolare Assunzione in forza Statura Clauv Patente Idoneità parziale Titolo studio Corso svolto Lingua accertata Missione svolta Valutazione caratteristica Ricompensa ricevuta Sanzione Assenza Domanda trasferimento Abilitazioni Brevetti Forza potenziale