p - Consiglio Regionale della Puglia
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@ W CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLTA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI *coNCILIAT'3'tlftT Bfllîld;''oouERSIA' DBLEGATA DAL DIRBTTORB N.!é del registro delle determinazioni OGGETTO: MATARRESE PIETRO c/ RTI S'p'a' Definizione della controversia (GUl4 n. 98/5153-1I12012/Sce) ai sensi della delibera Agcom 173l07lcoNs e successive modifiche ed ORIGINALB Attesto che copia del presente atto. ai scnsi e per gli etTetti dell'art. ó-comrna 5-dellaL.R.N. 7 è stato atlìsso all'albo del Segretat Cenerale del Consiglio Per 5 giom Consectrtivi: integrazioni. L,anno 2014 addì ZO del rnese di Fè136À4lo nella sede del Comitato Regionale delle comunicazioni, sito in via Lernbo,40lf -Bari; vista la determinazione n. 4 del 09 gennaio 2013, con la quale il 45 Direttore del Comitato regionale delle Comunicazioni, ai sensi dell'art' cornpiti della L.R. 161412007, tt.t$, ha conferito delega di alcuni dirigenziali al titolare della Posizione Professionale "Conciliazioni e Definizioni delle controversie" dott. Nicola Scelsi; vista la legge 31 luglio lgg7, n.249 ed in pafticolare, I'alt 1, quali colnma 13, che definisce i Cómitati Regio'ali per le Comunicazio'i per le orlani funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazio'i esigenze di decentramento sul territorio; Vista la legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000 n. 3 recante "L' i stitttzio ne, or gani z zazione e funzi onatne nto del Cornitato regionale Per le comunicazioni (Co.re.com.)"; Visto I'art 50, commi 1 e 2 lettera c), dello Statuto della Regione Puglia; Visto I'Accordo quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome delle Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e I'esercizio Province autonorne che individua i principi generali concernenti delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, e prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra la stessa Autorità e gli Organisrni competenti come individuati dalle leggi regionali; iottoscritta in data 2l uovembre 2006 dal Vista la "onu",rrìòne Presidente clell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del consiglio regionate e dat Presidente del co.Re.com. Puglia; Vùta la Delibera n.666l0blCONS con cui I'Autorità, sciogliendo la riserva sulla fase sperimentale delle deleghe ed esaurendo la stessa fase D.\L AL Bari, Raccordo Frrnzionale e Organizzr g'biúùSGIAB@&tr&eneralt Silvapa@"qllo ,p*'I/ .l sperimentale, ha sancito il passaggio al legirne ordinario nell'esercizio delle funzioni delegate; Rilevato che con atto n. 01 del 12 gemraio 2009 avente ad oggetto: "Accordo Quadro del 4 dicembre 2008 tra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Confelenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonorne" il Co.Re.Corn. Puglia ha deliberato la propria adesione all'attribuzione di ulteriori funzioni delegate" ed ha avviato il processo per la sottoscrizione della convenzione; Vista la convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Co.Re.Corn. Puglia con cui, tra I'altro, si disciplinano i rapporti tra i soggetti firmatari, si individuano le ulteriori materie oggetto della delega; Visto il Regolarnento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di unicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera l73l07lCons (Testo coordinato con le \? "j ...i \ ifiche apportate dalla delibera n. 95/08/CONS, dalla Delibera 502l08lCONS e dalla Delibera ;.. I I )t I a/ ;t-r del '" L coNS); Vista I'istanzaístanza GUl4 (prot. n. 20120007081) con la quale il sig. Matarrese Pietro titolare contratto avente codice cliente 1-396983501, chiedeva I'intervento del Co.Re.Corn per la definizione della controversia in essere con la società RTI relativa all'addebito di somlne non riconosciute; Vista la nota (prot. n. 20120007809) questo Ufficio comunicava, ai sensi dell'ar1. 15 della Delibera Agcom l73l07lCons, l'avvio del procedimento e convocava le parti per la discussione della controversia, concedendo termine per il deposito di memorie difensive, documenti e repliche; Vista la nota (prot. n. 20120008872) con la quale il gestore, pel il tramite del suo legale costituito, inviava una comunicazione contenente una ploposta transattiva, trasmessa da questo Corecom all'utente in data 3.5.2012; Considerato che all'udienza 4.5.2012 (prot. 20120009713), esaurita la fase istruttoria. la controversia veniva definita; Udita la parte istante; Visti gli atti e i documenti del procedimento; Vista la relazione del funzionario istruttore Dott. Nicola Scelsi; Considerato che sulla base della documentazione acquisita agli atti è risultato che: l. Oggetto della controversia Il sig. MATARRESE PIETRO, intestatario del contratto avente codice cliente 1-396983501, rappresenta che in data 17.7.2011 aderiva ad una proposta commerciale che prevedeva la riattivazione di un contratto, intestato all'odierno istante la cui tessera era disattiva per scadenza naturale della stessa. L'utente evidenzia colne, in tale occasione, avesse fatto presente all'operatore del servizio clienti di di altra tessera per la visione dei servizi Mediaset Prernium. Sta di fatto che, nonostante le rassicurazioni ricevute, non riusciva ad usufruire dei servizi acquistati, per mancanza del segnale. Segnalata la problematica al servizio clienti, appurava che la mancanza di segnale era dovuta al fatto che il gestore aveva riattivato la precedente tessera, non piu in possesso dell'utente. in luogo di quella nuova. Seguivano vari colloqui con il servizio clienti a seguito dei quali gli operatori promettevano l'invio di una nuova tessera, senza pero che a tali promesse fosse dato seguito. L'utente, stante il perdurare di tale situazione, dopo aver disdetto tale abbonamento, decideva di attivarne un nuovo abbonamento, onde poter usufruire dei servizi. Per tali rnotivi I'istante provvedeva ad avviare presso il Co.Re.Com Puglia la procedura di conciliazione, che si concludeva in data 23.2.2012 con un verbale di esito negativo (n. 890/2012) per mancata adesione del gestore. Successivamente, presentava a questa Autorità, istanza per la definizione della controversia insorta, chiedendo un provvedimento che obbligasse la società RTI S.p.A. n rirnborsare la somntct di €39,00 indebitanxente prelevctta dalla propria cqrta Poste Pay; a rirnborsare la sontnta di €120,00 contprensiva dell'inclebito prelievo e del rístor"o per tele.fonate al call center,.) essere titolare 7r tentpo sprecato -almeno 20 ore per teleJbnate, tentqtivi e reclami- f'ttstrazioni all'indennizzo per il ntancqto servizio dal I7/7/2012 al 30/10/2012. All'udienza di discussione non compariva nessuna delle parti. varíe; il lutlo oltre 2. Risultanze istruttorie Sulla scorta della documentazione acquisita agli atti è emerso che: a)il gestore, per il tramite del suo legale costituito avv. Pillitteri inviava all'utente e, per conoscenza al \ Co.Re.Corn una proposta transattiva con la quale la Società ; ".. al solo.fine di addivenire al bonario componimento della vertenza de qua, riferisce di essere disponibile a corrisponderLe la somma di €160,00 ct titolo clirintborso ornnicotttprensit,o delle spese sostenute e di ristoro per idisagi so/ferti.."; b)tale proposta veniva trasmessa dal responsabile della presente istruttoria al Sig. Matarrese senza ricevere riscontro alcuno. +| /3. Valutazioni in ordine al caso in esame Preliminarmente si precisa che non può tlovare accoglimento la domanda relativa alla liquidazione di solnme: "...per telefonate al call cenlet', tempo sprecalo -almeno 20 ore per telefonate, tentativi e reclami- fi.ustrazioni vcn"ie.. ..", atteso che la relativa liquidazione esula dalle competenze dell'Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie "ove riscontri la.fondatezza dell'istattza (...) pt'rò con-dannare l'operatore acl ffittuare rirnborsi di sontnte risultate non dovr,tte o al pagamento di indennizzi nei casi previsti clctl contratto, o dcrlle carte dei servizi, nonché rtei casi individuati dalle clí,yposizioni nolnatíve o cla clelibere dell'Atttorilà", come previsto espressamente dall'articolo 19, cornma 4, della delibera 173/07/CONS. Dalle suddette disposizioni si evince che I'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria, essendo lirnitato agli inderutizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi e nei casi individuati dalle disposizioni normative e delibere AGCOM. 11 ogni caso, resta salvo il diritto dell'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'èventuale ulteliore damo subito, come previsto dall'art. 1 1, comma 4, della delibera 179/03/CSP' Invece, con riferimento alla res controttersct,vaprecisato che I'utente lamenta I'indebito prelievo, dalla pr.opria cafta prepagata Poste Pay, della somma di €39,00 e produce n. 4 fatture, due relative al contratto mai attivato e altre due relative al nuovo contratto in essere per il quale egli stesso dichiara di ricevere e corrispondere regolarmente gli importi fatturati. 11 realtà, dall'esame delle predette fatture (relative al vecchio contratto), emerge che nessuna somma è stata addebitata, posto che dal prospetto riepilogativo delle stesse si evincono una serie di addebiti interamente compensati da accrediti per promozioni; non a caso entrambe le fatture sono pari a zero' Dal canto proprio, I'utente non ha dirnostrato in alcun modo di aver corrisposto la somma di €39,00, né che questa sia stata indebitamente prelevata dalla propria Poste Pay. Per tali ragioni la richiesta di rirnborso dovrà essere rigettata. Per cio che concerne la richiesta di indemizzo per mancata fi'r.rizione del servizio dal ll '7 -2011 al 30.10.201 l, la domanda è parzialmente fondata. In conseguenza di quanto innanzi, si ritiene che I'istante abbia altresi diritto alla corresponsione di un indennizzo per mancata fruizione del servizio. Col riferirnento alla liquidazione degli indennizzi, appare opportturo richiamare il dettato dell'art. ,nl I 84 del Codice delle Cornunicazioni Elettroniche a nonna del quale gli indennizzi riconosciuti all'esito della procedura devono soddisfare il requisito dell'equità e tenere indenne I'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura. Peltanto, considerato che la previsione dell'indennizzo deve rispondere al principio di proporzionalità, inteso in termini di adeguatezza dell'indennizzo rispetto al pregiudizio subito, da calcolarsi sulla base dei criteri della qualità e quantità del servizio, il tipo di servizio fornito (nel caso di specie tv a pagamento) il vaiore del canone corrisposto, la durata del dissen izio; visto il valore esiguo della presente controversia, si ritiene equo valutare l'indennizzo sulla scorta dei parametri indicati dall'art. 21 -rubricato "Assistenza e rimborsi"- della Carta dei Servizi Mediaset Pretnium il cui cornrna 5 prevede. clre: "i/ Servizio Clienti, clualora verifichi la sussistenzct clel diritto al rintborso e dell,ffittivo clisservizio, provvederà a riconoscere sul Conispeltivo clotturo dal Contraente tm ctccreclito'pari at valore del/i Paccltettrt/i non.fi"uito/i rapportali al perioclo cli mctnccttct.fi"uizione clel Sert,izto...,,. Considerato che il periodo di disservizio larnentato è compreso tra il 17 .7 .2011 e il 3 I . 10.201 I ; che da quanto dichiarato dall'utente il canone sarebbe pari a ciròa €39,00 (anche se non viene specificato se I'importo sia mensile o bimestrale); che il gestoie aveva formulato ,ìnu proporta transattiva che questa Autorità reputa confacente alla natura e al valore della controversia; tuttó quanto innanzi considerato si ritiene equo liquidare l'indennizzo ornnicomprensivo di €160,00 c". i,,'I In considerazione di quanto esposto in premessa, si ritiene di dover parzialmente accogliere le richieste fot'rnulate dall'utente e di non liquidare alcuna solnma a titolo di rirnborso spese cli procedura, in considerazione del fatto che I'utente non ha partecipato né alla fase di conciliazion. ,r" a quella di definizione della presente procedura. -/ Adempimenti Contabili di cui alla l.r. no2812001 e al Regolamento di Amrniuistr?zio,le Contabilità del Consislio La presente determinazione uon com di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale. e Visto il D.Lgs n. 165/2001 e succ. rnod. ed int.; Vista la L.R. n. 6/2007; Vista la deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 32g d,ei-29.r2.200g. DETERMINA in parziale accoglimento dell'istanza presentata dall'istante, R.T.l. S.p.u., con sede legale in Roma al Largo del Nazaleno n. 8, è tenuta u.otrirpondere al sig. MATARRESÉ pIETRo cor-rispondere, a titolo di indennizzo per rnalfunzionamento del serviziJ voce, la complessiva somma di € 160,00 (centosessanta/00). La Società è tenuta altresì a comunicare a questo Corecom I'avvenuto adempimento della presente determina entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della medesima. La somma corrisposta relativa all'indennizzo d,ovrà essere maggiorata nella misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrele dalla data di scadenza del suddetto te'nine di sessanta giorni. E' fatta salva la possibilità per I'utente di richiedere in sede giurisdizio'ale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito come previsto dall'art. 19, conma 5, della delibera n. 173l07lCONS. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera 173/07|CONS, il provvedimento di clefinizione della controversia costitLlisce un ordine dell,Autorità ai sensi dell'art. 98, comma l l, del decreto legislativo I agosto 2003 n.259. La presente determina è notificata alle parti, pubblicata sul Bollettilo Ufficiale dell,Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità. Ai sensi dell'art. 135, comma l, lett. b) del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D'Lgs' 2 luglio 2010 n. 104, il presente atto può essere irnpugnato davanti al Tribupale Arnrninistrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il tennine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica dello stesso. Di dare infine atto che il presente provvedimento, costituito da n. 05 (cinque) facciate sarà trasmesso in copia alla Segreteria Generale del Consiglio per la raccolta e la pubbli.urion. per cinque, giorni all'Albo e che I'originale sarà consel'vato presso questo Servizio. Di dare atto che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le Direttive dell'Ufficio di Presideriza e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie. Bari, istzlon îofessionale Scelsi sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie. Il La preselte. coPia comPosta di no I ( dt{,lve' pagine all'originale esistente attí dl queEto Uff,icio. è conforme agli '€oucili :: i1,- ,:; /'! >:/ ,u ', l+ ,t$;ffiilh.*eninhicola Scel5[