Progetto di legge della XIII legislatura

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Progetto di legge della XIII legislatura
Atti Parlamentari
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Camera dei Deputati
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
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CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3690
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PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
TARADASH, ALEFFI, BAIAMONTE, BRANCATI, BUFFO, CENTO,
COLLETTI, FURIO COLOMBO, DIVELLA, FRAGALÀ, FRATTINI,
GAGLIARDI, GARDIOL, GIANNATTASIO, GUARINO, LORUSSO,
MALGIERI, MASIERO, MASELLI, ORLANDO, PAGLIUZZI, PANATTONI, PISCITELLO, PRESTAMBURGO, REBUFFA, SANZA, SERRA,
VALPIANA
Abolizione dell’uccellagione, della caccia da appostamento fisso
e dell’uso degli uccelli vivi come richiami
Presentata il 13 maggio 1997
ONOREVOLI COLLEGHI ! — La caccia da
appostamento con l’utilizzo come richiami
di uccelli vivi rappresenta una delle forme
più crudeli dell’attività venatoria. La specie
tuttora più usata è il tordo bottaccio, ma
l’attuale legislazione consente di utilizzare
anche allodole, cesene, tordi sassello,
storni, merli, passeri, passere mattugia, pavoncelle, colombacci. Le norme regionali
ampliano poi queste possibilità. In Lombardia è consentito l’uso anche di fringuelli
e peppole.
Come si prepara un volatile da richiamo? È un sistema raccapricciante.
Poiché canta solo il tordo maschio e i sessi
della specie non presentano esteriormente
evidente dismorfismo è necessario individuare il maschio attraverso una esplorazione interna. Dice un manuale per cacciatori: « Si prende il tordo e dopo avergli
tolto un po’ di penne dal ventre si fa con
un bisturi un taglio trasversale al termine
delle costole, appena al di sotto del peritoneo. Con una spatola di legno si scostano
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gli intestini per poter esplorare il fondo del
torace. Proprio contro la schiena, al di
sotto dei reni, se l’animale è maschio, si
scorgeranno due ghiandole nere che sono
gli organi genitali. Compiuta l’operazione
si ricuce il ventre con filo di seta ».
La preparazione non finisce qui. Individuato il soggetto maschio gli si provoca
una muta indotta per farlo cantare. Viene
cioè spennato vivo in modo che durante la
stagione venatoria il sopravvissuto si trovi
un piumaggio nuovo e creda erroneamente
di trovarsi nella stagione degli amori.
Per rifornire i cacciatori « capannisti »
di richiami (la legge consente la detenzione
per ogni cacciatore fino a dieci esemplari
per specie fino a un massimo totale di
quaranta) sono attivi in diverse regioni
d’Italia gli impianti di cattura con le reti,
i famigerati « roccoli ». E questo nonostante l’uso delle reti, strumenti per eccellenza non selettivi, sia vietato dalle norme
internazionali già dalla convenzione di Parigi del 1950, recepita in Italia con la legge
24 novembre 1978, n. 812, dalla convenzione di Berna del 1979, divenuta esecutiva
con la legge 5 agosto 1981, n. 503, nonché
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dalla direttiva 79/409/CEE, recepita (si fa
per dire) dalla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
In effetti la legge n. 157 del 1992 vieta
l’uso delle reti; tuttavia diverse province
del Nord Italia, avvalendosi di un testo
legislativo non chiaro, autorizzano gli impianti di cattura con le reti. L’articolo 3
della legge n. 157 del 1992 vieta l’uccellagione, ma a partire dall’articolo 4 vengono
consentite deroghe. L’uccellagione sopravvive ancora in Lombardia, Veneto, FriuliVenezia Giulia, Toscana, Emilia-Romagna.
Una ultima considerazione sui capanni
fissi, i quali, quasi sempre realizzati in
mattoni e cemento armato, costituiscono
strutture, per loro stessa natura, realizzate in ambienti naturali spesso di
grande valore naturalistico (laghi e aree
umide, rotte di migrazione, valichi alpini,
margini di radure dei boschi di montagna, eccetera). Nella grande maggioranza
dei casi sono realizzati in deroga o in
violazione della cosiddetta legge « legge
Galasso ». Sono strutture che deturpano
il paesaggio e stridono con le norme
urbanistiche.
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ART. 1.
(Dell’uccellagione).
1. L’uccellagione è vietata in tutte le sue
forme su tutto il territorio nazionale.
2. Ai fini della presente legge si intende
per uccellagione la cattura di uccelli vivi,
compresi nidiacei e uova, effettuata con
qualsiasi modalità.
3. La cattura per fini scientifici di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge 11
febbraio 1992, n. 157, è consentita solo se
temporanea e se non è causa di sofferenza
o morte per gli esemplari catturati.
ART. 2.
(Dei richiami vivi).
1. Su tutto il territorio nazionale è
vietato utilizzare per fini venatori richiami
vivi e zimbelli vivi.
2. Coloro che siano in possesso di richiami o zimbelli vivi devono, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, consegnarli all’organo provinciale competente che provvede a liberarli, ove possibile, o ad affidarli a strutture di recupero.
ART. 3.
(Degli appostamenti fissi).
1. La caccia da appostamento fisso è
vietata su tutto il territorio nazionale.
2. Per appostamento fisso si intende
qualsiasi struttura permanente realizzata
con qualsiasi materiale.
3. Le strutture utilizzate come appostamento fisso esistenti devono essere demolite e rimosse entro sessanta giorni dalla
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data di entrata in vigore della presente
legge a cura del proprietario.
4. In caso di inadempienza provvedono
i comuni entro i successivi sessanta giorni
e, ove individuato il proprietario, le spese
per la demolizione e la rimozione sono a
questi addebitate.
5. I proprietari di appostamenti fissi
inadempienti alle disposizioni del presente
articolo sono altresı̀ soggetti alla sanzione
amministrativa di cui all’articolo 4, comma
2, lettera a).
6. L’appostamento temporaneo di cui
all’articolo 14, comma 13, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, deve essere smontato e rimosso dal cacciatore prima che
questi si allontani dal posto.
ART. 4.
(Delle sanzioni).
1. Per le violazioni delle disposizioni
della presente legge si applicano le seguenti
sanzioni penali:
a) l’arresto da tre mesi a un anno e
l’ammenda da lire 2.000.000 a lire
12.000.000 per chi esercita l’uccellagione;
b) l’arresto da tre mesi a un anno e
l’ammenda da lire 1.800.000 a lire
5.000.000 per chi detiene, trasporta, utilizza uccelli come richiami vivi o zimbelli
vivi;
c) l’ammenda da lire 1.800.000 a lire
5.000.000 per chi esercita la caccia da
appostamento fisso.
2. Per le violazioni delle disposizioni
della presente legge, salvo che il fatto sia
previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire
10.000.000 a lire 60.000.000 per i proprietari degli appostamenti fissi che non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 3;
b) sanzione amministrativa da lire
1.000.000 a lire 6.000.000 per chi si allon-
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tana dall’appostamento temporaneo senza
averlo smontato e rimosso.
3. Si applicano altresı̀ le disposizioni di
cui all’articolo 32 della legge 11 febbraio
1992, n. 157.
ART. 5.
(Della vigilanza).
1. La vigilanza sull’applicazione della
presente legge è affidata ai soggetti di cui
all’articolo 27 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
ART. 6.
(Abrogazioni).
1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge, ed in particolare i seguenti articoli e commi della
legge 11 febbraio 1992, n. 157:
a) i commi 3 e 4 dell’articolo 4;
b) l’articolo 5;
c) la lettera h) del comma 8 dell’articolo 10;
d) la lettera b) del comma 5 dell’articolo 12;
e) il comma 12 dell’articolo 14;
f) il comma 6 dell’articolo 18;
g) la lettera q) del comma 1 dell’articolo 21;
h) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 30;
i) la lettera h) del comma 1 dell’articolo 31.
2. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 14 della
citata legge n. 157 del 1992 le parole: « , ivi
compresi quelli che praticano l’esercizio
venatorio da appostamento fisso, » sono
soppresse.
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3. All’articolo 21, comma 1, della citata
legge n. 157 del 1992 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) alla lettera p) le parole: « , al di
fuori dei casi previsti dall’articolo 5 » sono
soppresse;
b) alla lettera r) le parole: « uccelli vivi
accecati o mutilati ovvero legati per le ali
e » sono soppresse;
c) alla lettera ee) le parole: « , acquistare e vendere » e « dei capi utilizzati
come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e » sono
soppresse.
4. Al comma 5 dell’articolo 23 della
citata legge n. 157 del 1992 le parole: « Gli
appostamenti fissi, » sono soppresse.
5. Al comma 2 dell’articolo 28 della
citata legge n. 157 del 1992 le parole: « e
dei richiami vivi autorizzati » sono soppresse.
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PAGINA BIANCA
DDL13-3690
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