Documento - Usi in Lombardia

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SCAMBIO FILATELICO FRA COLLEZIONISTI
Sommario
Oggetto del contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1
Valutazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 2
Perfezionamento del contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 3
Forma del contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 4
Unità di contrattazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 5
Requisiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 6
Garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 7
Denuncia dei vizi per francobolli permutabili (sostituibili con altri uguali) .
» 8
Denuncia dei vizi per francobolli non permutabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 9
ITER DELL’ACCERTAMENTO
Primo accertamento:
a) periodo: 4 marzo 1966 - 24 giugno 1966.
b) approvazione della Commissione: 1 giugno 1966.
c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 614 del 24 giugno 1966.
Art. 1 - Oggetto del contratto.
Costituiscono oggetto di scambio fra
collezionisti i francobolli, i documenti
postali e quanto analogo (es.: saggi,
prove di stampa, ristampe, interi postali, etc.).
Art. 2 - Valutazione.
Lo scambio dei francobolli avviene
sulla base di una valutazione concordata tra le parti. Il valore può essere corrisposto anche in denaro.
Art. 3 - Perfezionamento del contratto.
Il contratto si perfeziona con la consegna dei pezzi.
Art. 4 - Forma del contratto.
La forma del contratto è, normalmente, verbale.
Art. 5 - Unità di contrattazione.
Nello scambio fra i collezionisti, l’unità di contrattazione può essere il singolo pezzo o una serie o una partita o
un lotto o una collezione.
Per «serie» s’intende un insieme di
francobolli appartenenti alla stessa
emissione.
Per «partita» s’intende un insieme di
francobolli classificati (catalogati o
singolarmente elencati).
Per «lotto» s’intende un insieme di
francobolli non classificati.
Per «collezione» s’intende un insieme di francobolli ordinati con determinati criteri.
Art. 6 - Requisiti.
I francobolli scambiati, se non diversamente classificati, devono essere originali, perfetti e privi di difetti occulti.
Per perfetto s’intende il francobollo
completo di marginatura o denti, non
assottigliato o ridipinto o riparato; con
gomma originale, se nuovo e senza
annullo deturpante, se usato.
Art. 7 - Garanzia.
I francobolli singoli, le serie e le partite sono assistiti, oltre che dalla garan-
zia per i requisiti di cui all’art. 6, anche
dalla garanzia specifica di giusta classificazione.
Per giusta classificazione s’intende
il riferimento del francobollo alla specifica classificazione fatta da pubblicazioni specializzate.
I lotti e le collezioni sono contrattati
«visti e piaciuti».
Art. 8 - Denuncia dei vizi per francobolli permutabili (sostituibili con altri
uguali).
Qualora si riscontrino, a scambio
concluso, vizi relativi alla qualità o alla
errata classificazione, la denuncia deve
essere fatta entro la seconda riunione
domenicale di mercato successiva alla
consegna.
Qualora il vizio sussista, il cedente
può, a sua scelta, sostituire gli esemplari difettosi con altri uguali o restituire il prezzo.
Se l’esemplare difettoso fa parte di
una serie, il cedente che non intende
sostituirlo è tenuto a riprendere la serie
e a rimborsare il controvalore.
Qualora in una partita risultassero
francobolli difettosi, il cedente è tenuto, se non provvede alla loro sostituzione, al rimborso del controvalore dei
soli esemplari risultati difettosi.
In ogni caso non è dovuto alcun
risarcimento del danno.
Art. 9 - Denuncia dei vizi per francobolli non permutabili.
Qualora si riscontrino, a scambio
concluso, vizi relativi alla qualità o alla
classificazione, la denuncia deve essere fatta entro la riunione domenicale di
mercato successiva alla consegna.
La denuncia per vizi occulti deve
essere fatta entro due anni dalla consegna.
Il denunciante, se è accertata o riconosciuta la esistenza del vizio, ha diritto ad ottenere il rimborso del prezzo
pagato o la restituzione del valore
scambiato.
In ogni caso non è dovuto alcun
risarcimento del danno.