Documento - Usi in Lombardia
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SCAMBIO FILATELICO FRA COLLEZIONISTI Sommario Oggetto del contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1 Valutazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 Perfezionamento del contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 Forma del contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 Unità di contrattazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 Requisiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 Garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7 Denuncia dei vizi per francobolli permutabili (sostituibili con altri uguali) . » 8 Denuncia dei vizi per francobolli non permutabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9 ITER DELL’ACCERTAMENTO Primo accertamento: a) periodo: 4 marzo 1966 - 24 giugno 1966. b) approvazione della Commissione: 1 giugno 1966. c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 614 del 24 giugno 1966. Art. 1 - Oggetto del contratto. Costituiscono oggetto di scambio fra collezionisti i francobolli, i documenti postali e quanto analogo (es.: saggi, prove di stampa, ristampe, interi postali, etc.). Art. 2 - Valutazione. Lo scambio dei francobolli avviene sulla base di una valutazione concordata tra le parti. Il valore può essere corrisposto anche in denaro. Art. 3 - Perfezionamento del contratto. Il contratto si perfeziona con la consegna dei pezzi. Art. 4 - Forma del contratto. La forma del contratto è, normalmente, verbale. Art. 5 - Unità di contrattazione. Nello scambio fra i collezionisti, l’unità di contrattazione può essere il singolo pezzo o una serie o una partita o un lotto o una collezione. Per «serie» s’intende un insieme di francobolli appartenenti alla stessa emissione. Per «partita» s’intende un insieme di francobolli classificati (catalogati o singolarmente elencati). Per «lotto» s’intende un insieme di francobolli non classificati. Per «collezione» s’intende un insieme di francobolli ordinati con determinati criteri. Art. 6 - Requisiti. I francobolli scambiati, se non diversamente classificati, devono essere originali, perfetti e privi di difetti occulti. Per perfetto s’intende il francobollo completo di marginatura o denti, non assottigliato o ridipinto o riparato; con gomma originale, se nuovo e senza annullo deturpante, se usato. Art. 7 - Garanzia. I francobolli singoli, le serie e le partite sono assistiti, oltre che dalla garan- zia per i requisiti di cui all’art. 6, anche dalla garanzia specifica di giusta classificazione. Per giusta classificazione s’intende il riferimento del francobollo alla specifica classificazione fatta da pubblicazioni specializzate. I lotti e le collezioni sono contrattati «visti e piaciuti». Art. 8 - Denuncia dei vizi per francobolli permutabili (sostituibili con altri uguali). Qualora si riscontrino, a scambio concluso, vizi relativi alla qualità o alla errata classificazione, la denuncia deve essere fatta entro la seconda riunione domenicale di mercato successiva alla consegna. Qualora il vizio sussista, il cedente può, a sua scelta, sostituire gli esemplari difettosi con altri uguali o restituire il prezzo. Se l’esemplare difettoso fa parte di una serie, il cedente che non intende sostituirlo è tenuto a riprendere la serie e a rimborsare il controvalore. Qualora in una partita risultassero francobolli difettosi, il cedente è tenuto, se non provvede alla loro sostituzione, al rimborso del controvalore dei soli esemplari risultati difettosi. In ogni caso non è dovuto alcun risarcimento del danno. Art. 9 - Denuncia dei vizi per francobolli non permutabili. Qualora si riscontrino, a scambio concluso, vizi relativi alla qualità o alla classificazione, la denuncia deve essere fatta entro la riunione domenicale di mercato successiva alla consegna. La denuncia per vizi occulti deve essere fatta entro due anni dalla consegna. Il denunciante, se è accertata o riconosciuta la esistenza del vizio, ha diritto ad ottenere il rimborso del prezzo pagato o la restituzione del valore scambiato. In ogni caso non è dovuto alcun risarcimento del danno.