FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI http://www

Transcript

FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI http://www
1
scheda prassi/circolari del forum cittadini del mondo r.amarugi – a cura di alessio e maurizio buzzani
FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI
http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18
PROGETTO “UNA RETE DI DIRITTI”O
SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M
A cura di Maurizio Buzzani
Redazione: [email protected]
GIURISPRUDENZA DEL TAR LOMBARDIA MILANO
ORDINANZA CAUTELARE 556 DEL 20/04/2012
La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo
http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=25154#25154
CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM
IL DOCUMENTO ORDINANZA CAUTELARE 556 DEL 20/04/2012
RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 40 - Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione – Dlgs 286/1998
ORDINANZA CAUTELARE 556 DEL 20/04/2012
Esito Accoglie/fissa udienza pubblica
Ricorso n^ 636/2012 16/03/2012
Oggetto del ricorso: edilizia residenziale pubblica - assegnazione alloggio - esclusione dalla graduatoria
Parti
RICORRENTE DDDDD/IIIII
RESISTENTE COMUNE DI VIGEVANO
RESISTENTE EEEEE/MMMMM
RESISTENTE MMMMM/AAAA
1
2
scheda prassi/circolari del forum cittadini del mondo r.amarugi – a cura di alessio e maurizio buzzani
FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI
http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18
PROGETTO “UNA RETE DI DIRITTI”O
SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M
A cura di Maurizio Buzzani
Redazione: [email protected]
GIURISPRUDENZA DEL TAR LOMBARDIA MILANO
ORDINANZA CAUTELARE 556 DEL 20/04/2012
La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo
http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=25154#25154
TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2012, proposto da:
IIIII/DDDDD, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Santagostino, con domicilio eletto presso la segreteria del
TAR
contro
Comune di Vigevano, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parlato, con domicilio eletto presso l’avv.
Federico Lerro in Milano, Via S. Barnaba, 39
nei confronti di
MMMMM/OOOO;
MMMMM/AAAAA
entrambi non costituiti
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione dirigenziale del Comune di Vigevano n. 1639/11 del 19.12.2011 di esclusione dalla
graduatoria di assegnazione alloggi Erp e per la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vigevano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;
Visto l'articolo 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
2
3
scheda prassi/circolari del forum cittadini del mondo r.amarugi – a cura di alessio e maurizio buzzani
che il ricorrente (partecipante al bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica) ha
impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione resistente ha disposto la sua esclusione dalla
graduatoria a sensi dell’articolo 13, comma 5 del r.r. n. 1/2004;
che, in particolare, il sig. DDDDD ha contestato la legittimità dell’atto impugnato sia da un punto di vista
formale, per mancato rispetto di norme procedimentali, sia per violazione e falsa applicazione della
normativa regolante i requisiti di ammissione e permanenza nelle graduatorie pubbliche “ERP”;
Ritenuto:
che il ricorso pare allo stato fondato, in quanto le motivazioni poste alla base del provvedimento impugnato
appaiono carenti sotto molteplici profili;
che, invero, il ricorrente ha dimostrato di essere ancora legalmente residente nel comune di Vigevano;
che la norma di cui all’articolo 40, comma 6 del d.lgs. n. 286/98, non recepita nel regolamento regionale n.
1 del 2004, ma richiamata dall’Amministrazione nel suo provvedimento - norma secondo cui il soggetto
extracomunitario che non esercita un lavoro autonomo o un lavoro di natura subordinata in Italia non può
accedere ai benefici di edilizia residenziale pubblica -, appare di dubbia costituzionalità, se intesa come
ostacolo di natura soggettiva alla concessione di alloggi pubblici, poiché introdurrebbe un’ingiustificata
discriminazione tra soggetti in eguali condizioni di bisogno sulla sola base della diversa nazionalità;
che il processo logico in relazione al quale l’amministrazione ha qualificato la dichiarazione sul reddito del
nucleo familiare del ricorrente come non veritiera appare viziato sotto il profilo della mancata considerazione
della possibile esistenza di supporti sociali diversi da quelli istituzionali;
che il ricorrente è esposto al grave pregiudizio di non potere conseguire l’alloggio;
che sussistono, pertanto, i presupposti per la concessione della cautela richiesta;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto sospende, ai fini del riesame, il provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 novembre 2012.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del
tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/04/2012
3
4
scheda prassi/circolari del forum cittadini del mondo r.amarugi – a cura di alessio e maurizio buzzani
FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI
http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18
PROGETTO “UNA RETE DI DIRITTI”O
SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M
A cura di Maurizio Buzzani
Redazione: [email protected]
GIURISPRUDENZA DEL TAR LOMBARDIA MILANO
ORDINANZA CAUTELARE 556 DEL 20/04/2012
La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo
http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=25154#25154
RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 40 - Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione – Dlgs 28/1998
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con
le
associazioni
e
le
organizzazioni
di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in
strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente
soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere
autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.
periodo soppresso dalla l. 30 luglio 2002, n. 189.
1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale e' riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi
dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia
ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel piu'
breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali
idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti
gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono
alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonche', ove possibile, all'offerta di occasioni di
apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il
tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e
alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti,
secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di
strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri,
finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate,
nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.
5. comma abrogato dalla l. 30 luglio 2002, n. 189.
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso
di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente
predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito
agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
4

Documenti analoghi

FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R

FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Milano nella camera di co...

Dettagli

FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI http://www

FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI http://www familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. 5 bis. Nel v...

Dettagli

FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI http://www

FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI http://www quelle piu' favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione. 3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unita' familiar...

Dettagli