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PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA
DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI TERAMO
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REGOLAMENTO PROVINCIALE
“PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FAUNISTICOVENATORIA DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI TERAMO
(Del.C.P. 55 del 4 maggio 2004 – mod. con Del.C.P. n° 28 del 24 luglio 2012)
Art.1
Principi e Finalità
Il presente piano individua ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2 della L. 157/92 i
principi per la pianificazione territoriale, la programmazione degli interventi e la
gestione faunistico-venatoria del cinghiale nella Provincia di Teramo, finalizzate al
conseguimento di densità ottimali della specie attraverso la destinazione differenziata
del territorio, la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del
prelievo venatorio;
1.
Allo scopo il territorio provinciale cacciabile viene suddiviso, ai sensi dell’art. 10,
co.7 della L.157/92, in quattro Comprensori Faunistici Omogenei (C.F.O.), a
differente vocazione faunistica per il cinghiale sulle quali avviare la pianificazione
faunistico-venatoria della specie;
2.
La finalità principale del presente regolamento è quella di conseguire adeguate
“densità obiettivo” per il cinghiale in ciascuno dei CFO provinciali, mantenendo le
popolazioni ad un livello ritenuto compatibile con le esigente ambientali, sociali ed
economiche del contesto territoriale, con particolare riferimento alla salvaguardia
delle colture agricole;
3.
4. Il regolamento ha anche l’obiettivo di conseguire una razionalizzazione del
prelievo venatorio per la specie soprattutto attraverso il rafforzamento del legame tra
cacciatori e territorio, la congrua distribuzione territoriale del carico venatorio e la
conseguente riduzione della eccessiva pressione venatoria in alcuni ambiti;
Altra importante finalità è quella di garantire, attraverso l’introduzione di
prescrizioni obbligatorie sulla sicurezza, la pubblica incolumità, sia di chi pratica la
caccia e sia di chi frequenta gli ambienti rurali;
5.
6. Vengono infine introdotte norme relative alla tracciabilità delle carcasse dei capi
abbattuti e alla sicurezza igienico sanitaria legata al consumo delle carni di cinghiale.
Art. 2
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Destinazione differenziata del territorio
1. La destinazione differenziata del territorio di cui all’art. 10, commi 1, 2 e 7 della L.
157/92, si attua prioritariamente attraverso la zonizzazione del territorio
provinciale secondo una struttura gerarchica costituita da : Comprensori,
Macroaree e Distretti;
2. A partire dalla stagione venatoria 2004/2005, tutto il territorio provinciale è stato
suddiviso in 4 fasce territoriali caratterizzabili sotto il profilo ambientale e
faunistico, definite Comprensori Faunistici Omogenei (Comprensori) e
identificati nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale, sulle quali attuare
interventi di gestione per la specie cinghiale;
3. A partire dalla stagione venatoria 2010/11 i territori dei Comprensori C2 e C3
vengono suddivisi in macroaree di gestione (Macroaree) costituite da territori
ecologicamente omogenei e dell’estensione approssimativa di 4.000-8.000 ettari;
4. Tali Macroaree, che rappresentano l’unità territoriale di gestione sulla quale
individuare e conseguire densità obiettivo, sono rappresentate cartograficamente
nell’allegato 14 e identificate con i seguenti nomi : Vibrata; Tordino; Vomano; Fino;
5. Ciascuna della Macroaree è costituita da un certo numero di Distretti di gestione
assegnati singolarmente alle squadre, di estensione superficiale compresa tra 300 e
1.000 ettari, ed un certo numero di Aree libere a disposizione delle stesse squadre
secondo modalità stabilite dalla Giunta Provinciale.
Art. 3
Comprensori Faunistici Omogenei
1. I 4 Comprensori Faunistici Omogenei (Comprensori) ricadenti nel territorio
provinciale rappresentati cartograficamente nell’allegato 14 sono identificati con le
sigle C1, C2, C3 e C4;
2. Comprensorio 1 (C 1) - esteso ettari 54.533, è costituito dai territori del Parco
Nazionale “Gran Sasso e Monti della Laga” (G.S.L.) e pertanto sottoposto a tutela
della fauna selvatica; l’area risulta costituita da territorio montano, con altitudini medie
comprese tra i 1.000 ed i 3.000 metri s.l.m.; il territorio corrisponde alle Fasce
Ambientali a gestione omogenea denominate “Montagna” e “Alta Montagna”
individuate dal Piano Faunistico Provinciale; l’uso del suolo è costituito
prevalentemente da ambiti naturali rappresentati da praterie e boschi, con pascoli e
prati coltivati e marginali coltivazioni agrarie; l’area risulta vocata per il cinghiale che è
uniformemente distribuito su tutto il territorio provocando costantemente danni alle
produzioni agricole ed al patrimonio naturale;
3. Il Comprensorio 2 (C 2) - esteso complessivamente 45.868 ettari di cui circa il 97
% cacciabile, risulta costituito da territorio montano e pedemontano, con altitudini
medie comprese tra i 500 ed i 1.000 metri s.l.m.; nel Piano Faunistico-Venatorio
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provinciale 2001/2007 esso risulta corrisponde alla Fascia Ambientale a gestione
omogenea denominata “Montagna”; l’uso del suolo è costituito prevalentemente da
fasce boscate naturali (> 60%) e da colture in asciutta, estensive e marginali; il
comprensorio, in cui la specie risulta stabilmente e uniformemente distribuita sul
territorio provocando danni, costanti ma sostenibili alle produzioni agricole, risulta
tutto ben vocato per il cinghiale;
4. Il Comprensorio 3 (C 3) - esteso complessivamente 18.104 ettari di cui circa il 94
% cacciabile, risulta costituito da territorio alto collinare, con altitudini medie
comprese tra i 300 ed i 500 metri s.l.m.; nel Piano Faunistico-Venatorio provinciale
2001/2007 esso risulta corrisponde alla Fascia Ambientale a gestione omogenea
denominata “Alta Collina”; l’uso del suolo è costituito prevalentemente da fasce
boscate naturali (< 50%) e da colture in asciutta, estensive e marginali; il
comprensorio risulta mediamente vocato per la specie e rappresenta l’attuale suo
territorio d’espansione; il cinghiale risulta qui stagionalmente presente e localizzato
solo in alcuni ambiti ove causa solo occasionalmente danni alle produzioni agricole,
ma suscettibile di una maggiore espansione;
5. Comprensorio 4 (C 4) - esteso complessivamente 76.188 ettari di cui l’93 %
cacciabile, risulta costituito da territorio collinare interno e collinare litoraneo, con
altitudini medie comprese tra 0 e 300 metri s.l.m.; l’uso del suolo è costituito
prevalentemente da colture agricole intensive con residuali fasce boscate naturali (<
40%); il comprensorio risulta a vocazione nulla per il cinghiale in quanto
incompatibile con le finalità dell’area, specie questa attualmente assente o presente
solo occasionalmente e distribuita in maniera puntiforme sul territorio.
Art.4
Gestione Faunistica nei C.F.O.
1. Il prelievo venatorio del cinghiale su tutto il territorio provinciale,
congruentemente con il comma 2 dell’ art.1, L. 157/92, ha la duplice esigenza di
conservazione delle popolazioni selvatiche esistenti e di salvaguardia delle
produzioni agricole;
2. Il principale obiettivo di gestione per la specie cinghiale sul territorio provinciale,
differenziato per comprensori omogenei, è quello della riduzione dello squilibrio
ecologico attraverso il conseguimento di adeguate densità obiettivo e la riduzione
dei danni alle produzioni agricolo-zootecniche;
3. Il Comprensorio C1 si identifica con il territorio del Parco Naz.le G.S.L., mentre i
restanti comprensori risultano sottoposti alla gestione programmata della caccia;
4. Comprensorio C1: considerate le prioritarie finalità istituzionali di tutela dell’area
protetta, l’obiettivo gestionale è quello della conservazione delle popolazioni attuali
ad un livello numerico prossimo alla “Densità biologica” per la specie in quel
territorio, ovvero ad un livello tale che il territorio può ospitare in funzione delle
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risorse ambientali; gli obiettivi e le linee strategiche di gestione devono essere
concordate con l’Ente Parco;
5. Comprensorio C2: l’obiettivo gestionale prioritario è quello della conservazione e
controllo delle popolazioni attuali ad un livello numerico prossimo alla “Densità
agro-forestale” per la specie in quel territorio, ovvero ad un livello tale da
contenere al minimo le interazioni negative con l’ambiente;
6. Comprensorio C3: l’obiettivo gestionale prioritario dell’area, che costituisce
l’attuale territorio di espansione della specie ed suo limite orientale di presenza, è
quello del controllo delle popolazioni attuali che da una parte ne limiti i danni sulle
attività umane e dall’altra ne riduca il rischio di espansione nei territori più a valle;
7. Comprensorio C4: l’obiettivo gestionale è quello della eradicazione della specie
per evidenti motivi di incompatibilità della sua presenza con le caratteristiche
ambientali ed ecologiche del comprensorio, in particolare in riferimento alle
esigenze produttive, viarie e abitative dei territori;
8. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, la Provincia con la
collaborazione degli Ambiti ed i Capisquadra territorialmente competenti,
predispone, differenziandola per comprensori omogenei, una carta provinciale
delle “Densità obiettivo” per la specie, sulla base della quale programmare
interventi di gestione;
9. La strategia gestionale viene articolata sostanzialmente nelle seguenti misure:
a) Zonizzazione del territorio (CFO, Macroaree, Distretti);
b) Individuazione delle densità obiettivo;
c) Acquisizione periodica dei parametri di popolazione (verbali di abbattimento,
censimenti, ecc.);
d) Monitoraggio dei danni;
e) Predisposizione ed esecuzione di piani di miglioramento ambientale;
f) Predisposizione ed esecuzione di piani di abbattimento venatorio;
g) Predisposizione ed esecuzione di piani di controllo selettivo;
10. I controlli qualitativi e quantitativi dei prelievi andranno effettuati annualmente allo
scopo di monitorare i principali parametri delle popolazioni selvatiche;
11. L’entità e la distribuzione del danno alle produzioni agricolo-zootecniche andranno
monitorati annualmente per l’aggiornamento della Carta delle Densità Obiettivo;
12. Gli interventi di miglioramento ambientale, ai sensi degli artt. 11 e 29 della L.R.
10/2004, saranno finalizzati, a seconda delle necessità contingenti, sia alla
conservazione delle popolazioni di cinghiale all’interno dei vari distretti, e sia alla
prevenzione del loro impatto sulle colture agricole;
13. I piani di abbattimento venatorio, attuati prioritariamente dalle stesse squadre,
potranno prevedere oltre al numero di capi abbattibili anche la loro distribuzione
in classi di sesso e di età, e potranno essere redatti sulla base della ricognizione
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della consistenza faunistica sia attraverso appositi censimenti, sia attraverso i
controlli quantitativi e qualitativi dei prelievi, sia attraverso lo studio dei danni
all’agro-sistema;
14. I piani di controllo selettivo, attuati prioritariamente dai Selecontrollori provinciali,
provvedono al controllo della specie all’interno delle aree di tutela e nei periodi di
caccia chiusa; essi sono approvati ed attuati dalle Province con la collaborazione
degli ATC previo il parere dell’ISPRA (ex INFS).
Art 5
Mezzi di caccia e mezzi ausiliari
1. La caccia al cinghiale è consentita con i mezzi previsti dall’art. 13 della L. 157/92;
2. Durante la battuta è consentita la detenzione delle sole munizioni a palla; ai soli
Capisquadra e Vice-Capisquadra, è consentita la detenzione di munizioni spezzate
o a salve al solo fine di richiamo dei cani;
3. In tutto il territorio dei Comprensori 2 e 3, ad eccezione di quello appartenente al
distretto assegnato alla propria squadra nei soli periodi e giorni consentiti, è fatto
divieto a tutti i cacciatori di utilizzare armi a canna rigata o armi a canna liscia
caricate con palla unica o 9 palle;
4. Durante la battuta è obbligatorio l’utilizzo di mezzi ausiliari di comunicazione,
sempre nel rispetto delle rispettive normative vigenti, al solo scopo di consentire
una agevole comunicazione tra i cacciatori sia per la prevenzione di incidenti e sia
per il corretto espletamento del presente regolamento;
5. Sono vietati l’accensione di ampi fuochi, l’uso di sostanze repellenti nonché l’uso
di attrezzi rumorosi, messi in atto allo scopo di sospingere i cinghiali nella
direzione voluta.
Art. 6
Modalità, periodi di caccia e utilizzo del territorio.
1. La caccia al cinghiale in tutto il territorio provinciale è consentita nei soli giorni di
mercoledì, sabato e domenica, con orario a partire dalle ore dalle ore 09,00, sempre
rispettando i periodi di caccia individuati annualmente per la specie cinghiale dal
Calendario Venatorio Regionale e/o Provinciale;
2. Le modalità di caccia al cinghiale, sia nella forma singola e sia nella forma collettiva,
risultano differenziate per comprensori faunistici omogenei allo scopo di calibrare
la pressione venatoria ed il prelievo in funzione delle presenze faunistiche e degli
obiettivi gestionali di ciascun comprensorio;
3. Nel Comprensorio C4 la caccia al cinghiale è libera, ovvero attuabile sia nella forma
individuale e sia nella forma collettiva, anche da squadre liberamente costituitesi e
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non iscritte al Registro Provinciale; le squadre iscritte al Registro Provinciale o i
suoi singoli componenti che cacciano il cinghiale in tale comprensorio, devono
mettere in atto tutte le prescrizioni sulla sicurezza di cui al successivo art. 14;
4. Nei Comprensori C2 e C3 la caccia al cinghiale si svolge nelle forme collettive della
Braccata e della Girata o nella forma individuale, secondo le modalità disciplinate
dal presente regolamento;
5. Nei comprensori C2 e C3 alle Squadre di Braccata e di Girata iscritte al Registro
Provinciale da almeno una annualità che ne fanno richiesta, può essere assegnato
un Distretto di Caccia, d’ora in avanti indicato come “Distretto”, in cui praticare in
esclusiva la caccia al cinghiale; ciascuna squadra assegnataria può prevedere per
alcuni propri componenti, e sul territorio del distretto assegnatole, l’utilizzo di
forme di caccia individuali esclusivamente con le modalità selettive di cui al
successivo art. 7;
6. Sulla restante parte del territorio dei comprensori C2 e C3 non assegnato a nessuna
squadra e suddiviso in “Aree Libere”, la caccia al cinghiale è consentita, alle squadre
di Braccata e di Girata, sulla base di un calendario di turnazione predisposto
dall’Ente;
7. Ai cacciatori componenti di una squadra iscritta al Registro Provinciale è fatto
divieto, durante l’intero anno, di addestrare cani da seguita nei territori dei distretti
confinanti al distretto assegnato alla propria squadra.
Art. 7
Caccia in forma individuale
1. La caccia al cinghiale in forma individuale è liberamente consentita nel
Comprensorio C4 sottoposto a caccia programmata;
2. Nei Comprensori C2 e C3, la forma di prelievo individuale può essere esercitata
esclusivamente dai titolari della qualifica di “Cacciatore di selezione al cinghiale”,
iscritti ad apposito Albo presso la Provincia di Teramo, ed autorizzati
espressamente dall’Ente;
3. Ciascuna squadra può prevedere nel proprio Distretto, e per i soli propri
componenti in possesso della qualifica di cui al comma precedente, la possibilità di
utilizzare, anche tecniche di caccia individuali di selezione quali l’appostamento, la
cerca e la caccia singolo, anche con l’ausilio di un solo cane abilitato ENCI, sempre
nel rispetto delle limitazioni imposte dalle vigenti normative;
4. I Capisquadra che vogliono prevedere nel proprio distretto tale tipo di
abbattimenti devono richiederne l’autorizzazione alla Provincia, entro le scadenze
individuate dall’Ente, attraverso presentazione di apposito modello (Modello D),
con le seguenti indicazioni:
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a) cognome e nome dei componenti la propria squadra deputati al prelievo in
possesso della qualifica di Selecontrollore rilasciata dalla Provincia;
b) n°, sesso ed età dei capi di cinghiale da abbattere complessivamente;
c) tecniche utilizzate per il prelievo;
d) eventuale regolamento per la disciplina di tale attività;
5. L’attività di caccia in forma individuale può essere svolta solo in orario
pomeridiano, e mai contemporaneamente allo svolgimento di una battuta nello
stesso comprensorio;
6. Sarà cura del Caposquadra fornire alla Polizia Provinciale il cronoprogramma
mensile delle attività di caccia individuale.
Art. 8
Caccia in forma collettiva o a squadre
1. La caccia al cinghiale in forma collettiva è liberamente consentita nel Comprensorio
C4 sottoposto a caccia programmata;
2. Nei Comprensori C2 e C3, la caccia al cinghiale viene consentita di norma con i
metodi della Braccata e della Girata, alle sole squadre regolarmente iscritte ad
apposito Registro Provinciale conservato presso l’Ente;
3. Ciascuna Squadra di Braccata deve essere composta da non meno di 25
componenti, ivi compresi un Caposquadra, ed almeno tre Vice-Capisquadra, tutti
in possesso di documenti validi per l’esercizio venatorio;
4. Ciascuna Squadra di Girata deve essere composta da un numero di componenti
compreso tra 8 e 15, ivi compresi un Caposquadra ed almeno tre ViceCapisquadra, tutti titolari della qualifica di“Cacciatore di selezione al cinghiale”,
iscritti ad apposito Albo presso la Provincia di Teramo;
5. La composizione della squadra di norma non può essere variata durante il corso
della stagione venatoria; i singoli componenti, ivi compresi il Caposquadra ed i
Vice-Capisquadra, possono essere avvicendati su propria proposta o sulla base di
dichiarazione sottoscritta e motivata presentata da almeno i 2/3 dei componenti la
squadra registrata al Registro Provinciale, fermo restando il requisito relativo al
numero minimo dei componenti la squadra;
6. Ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra; non è possibile essere
iscritti contemporaneamente in una squadra di Braccata ed in una squadra di
Girata;
7. Nella composizione delle squadre è consentita la presenza di cacciatori non
residenti nella regione Abruzzo fino ad un massimo di un quinto del totale dei
componenti la squadra stessa;
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8. In ciascuna braccata possono essere inseriti cacciatori non appartenenti a nessuna
squadra, definiti “ospiti”, in misura non superiore ad un quinto dei componenti
presenti alla battuta stessa, purché il numero minimo dei partecipanti sia assicurato
dai componenti della squadra; ciascun ospite dovrà essere annotato sul verbale e
non può partecipare a più di 5 battute complessive nel corso dell’intera stagione
venatoria.
Art. 9
Costituzione delle Squadre-Registro Provinciale
1. E’ istituito presso la Provincia di Teramo il Registro Provinciale annuale (R.P.)
delle squadre abilitate alla caccia del cinghiale, composto di due sezioni : Squadre
Braccata e Squadre Girata;
2. Possono esercitare la caccia al cinghiale nei Comprensori C2 e C3 esclusivamente
le squadre iscritte al R.P.;
3. L’Iscrizione al R.P. deve essere richiesta alla Provincia di Teramo annualmente dal
Caposquadra attraverso la completa compilazione di apposito modello (Modello
A) da consegnare entro la scadenza individuata dall’Ente;
4. Per l’iscrizione delle squadre già operanti, ovvero quelle composte da almeno il
50% dei componenti registrati nella stessa squadra nella precedente stagione
venatoria, occorre indicare o produrre:
a) cognome, nome, residenza, indirizzo, numero di licenza venatoria e numero
telefonico del Caposquadra e dei Vice-Capisquadra;
b) elenco nominativo dei componenti la squadra completo di cognome, nome,
residenza e numero di licenza venatoria;
c) dichiarazione del caposquadra della precedente stagione venatoria (Modello
F) con elenco nominativo dei componenti che nella precedente stagione
non hanno effettuato il numero minimo delle 4 battute prescritte al comma
6, e che vanno depennati dalla squadra;
d) dichiarazione (Modello H) controfirmata da almeno il 50% dei componenti
registrati nella stessa squadra nella precedente stagione venatoria e che
hanno effettuato il numero minimo delle 4 battute prescritte al comma 6;
e) solo per i nuovi nominativi : dichiarazione sottoscritta (Modello C) di
appartenenza alla squadra accompagnata da fotocopia di porto di fucile con
fotografia;
f) eventuali modifiche nel nome della squadra, del luogo di raduno, ecc..
5. Per l’iscrizione delle nuove squadre, ovvero quelle composte da un numero
inferiore al 50% dei componenti registrati in una squadra nella precedente stagione
venatoria, occorre indicare o produrre:
a) denominazione assunta dalla squadra;
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b) cognome, nome, residenza, indirizzo, numero di licenza venatoria e numero
telefonico del Caposquadra e dei Vice-Capisquadra;
c) elenco nominativo dei componenti la squadra completo di cognome, nome,
residenza e numero di licenza venatoria;
d) luogo di raduno della squadra;
e) dichiarazione sottoscritta (Modello C) di ciascuno dei componenti di
appartenenza alla squadra, accompagnata da fotocopia di porto di fucile con
fotografia e firma evidenti;
6. I componenti delle Squadre di Braccata che nel corso della precedente stagione
venatoria non effettuano un numero minimo di almeno 4 battute non potranno far
parte della stessa o di altre squadre per le successive 3 stagioni venatorie;
7. La Provincia, una volta esaminate le domande, potrà provvedere all’iscrizione delle
squadre al R.P., comunicandolo ai Capisquadra interessati.
Art 10
Assegnazione dei distretti
1. A partire dalla stagione venatoria 2004/2005 il territorio dei Comprensori C2 e C3
così come esplicitato nel precedente art. 2, è stato suddiviso in Distretti;
2. A ciascuna squadra di Braccata regolarmente iscritta al Registro Provinciale per
almeno una annualità, e sulla base della richiesta formulata dalla stessa squadra,
può essere assegnato un Distretto su cui praticare in forma esclusiva la caccia al
cinghiale, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11;
3. Tale assegnazione non consente alla squadra o ai singoli componenti la possibilità
di accampare diritto di qualunque genere sul medesimo territorio; in particolare nei
territori dei distretti assegnati a tutti i cacciatori è consentito di esercitare la caccia
alle altre specie faunistiche nel rispetto del calendario venatorio regionale e senza
alcuna altra limitazione di giornate e orari;
4. La richiesta di assegnazione di un nuovo distretto o di conferma e/o modifica di
distretto già assegnato alla stessa squadra nella precedente annualità, deve essere
inoltrata alla Provincia di Teramo dal Caposquadra attraverso apposito modello
(Modello B) entro la data indicata annualmente dall’Ente, unitamente alla domanda
di iscrizione della squadra al Registro annuale provinciale;
5. I provvedimenti di assegnazione, conferma o modifica dei distretti sono adottati
dalla Provincia sulla base sia delle priorità e sia dei criteri tecnici oggettivi di
valutazione dell’operato delle squadre medesime nelle precedenti annualità,
deliberate dalla Giunta Provinciale;
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6. Alle squadre che nel corso della stessa stagione venatoria non effettuano un numero
di battute superiore a 15, la Provincia revocherà l’assegnazione del distretto di
caccia;
7. Alle squadre che nel corso della stagione venatoria incorrono nelle infrazioni che
prevedono l’applicazione delle sanzioni accessorie, ovvero di sospensione
temporale dall’attività venatoria di cui all’all.to 2, o commettono gravi violazioni
delle norme in materia venatoria, o danneggiamento a beni o persone, o altro
ritenuto grave, la Provincia con provvedimento motivato può revocare
l’assegnazione del distretto di caccia anche nel corso della stessa stagione venatoria.
Art. 11
Rotazione dei distretti.
1. A partire dalla stagione venatoria 2009/2010 è consentito, a titolo sperimentale ed
in maniera volontaria, alle squadre di Braccata iscritte al Registro Provinciale di
effettuare la rotazione dei distretti loro assegnati secondo le seguenti modalità;
2. La turnazione viene autorizzata dalla Provincia sulla base di esplicita richiesta dei
Caposquadra interessati attraverso la presentazione congiunta all’Ente dello
specifico modello (Modello G) entro e non oltre la data individuata dall’Ente;
3. Le squadre che possono ruotare tra loro i propri distretti devono essere:
a) assegnatarie di distretti appartenenti alla medesima Macroarea;
b) in numero compreso tra 3 e 5 squadre;
c) per almeno il 1/3 delle squadre non direttamente adiacenti al Parco Nazionale
GSL;
4. La rotazione può essere svolta a partire dal mese di ottobre fino al termine della
stagione venatoria; essa si svolgerà con turno settimanale alternando una settimana
nel proprio distretto assegnato ed una su altrui distretto, secondo un calendario
predisposto dalla Provincia e pubblicato sul sito web dell’Ente; il raduno si
svolgerà nel distretto in cui si pratica la battuta;
5. A due o tre squadre appartenenti allo stesso gruppo di turnazione è consentito
effettuare unitamente la battuta sul territorio complessivo dei rispettivi distretti;
prima della battuta ciascuna delle due squadre dovrà compilare il proprio verbale
nei rispettivi luoghi di raduno; i cinghiali abbattuti andranno segnati esclusivamente
sul verbale della squadra assegnataria del distretto in cui si caccia;
6. Le battute congiunte di cui al precedente comma, potranno svolgersi a condizione
che siano presenti, per ciascuna delle due squadre, sia il numero minimo dei
componenti di cui al precedente comma 5 e sia il Caposquadra (o in mancanza suo
vice); tale comunicazione dovrà essere inoltrata dal Caposquadra che ospita la
battuta con almeno 48 ore di anticipo inviando un fax alla Polizia Provinciale, con
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indicazione del nominativo che funge da referente unico della battuta (caposquadra
o vice) e relativo n° telefonico mobile.
Art. 12
Braccate e Girate.
1. Prima della battuta (braccata o girata) la squadra dovrà radunarsi sul luogo di
raduno stabilito ove compilare il Verbale;
2. Tutti i componenti partecipanti devono essere presenti al raduno nell’orario
compreso tra le ore 08,30 e le ore 09,00 (per battute mattutine) e tra le ore 13,30 e
le ore 14,00 (per battute pomeridiane); eventuali componenti sopraggiunti al di
fuori di tali periodi non possono partecipare alle battute; in deroga a tali
prescrizioni il Caposquadra può designare, indicandoli sul verbale, un numero
massimo di n° 3 componenti con funzione di tabellatori o tracciatori che possono
non essere presenti al raduno;
3. Ciascuna battuta può aver luogo solo in presenza del Caposquadra, o, in sua
mancanza, di almeno uno dei propri Vice;
4. Sul luogo di raduno il Caposquadra, o Vice presente, dovrà compilare in tutte le
sue parti il Verbale, con l’indicazione di data, luogo della battuta e elenco
nominativo giornaliero dei partecipanti, ivi compresi gli “ospiti”; i componenti
presenti dovranno apporre la propria firma autografa negli appositi spazi del
Verbale; prima dell’inizio della battuta andranno depennati gli spazi vuoti
nell’elenco dei partecipanti allo scopo di impedirne aggiunte successive;
4. Per poter effettuare la Braccata, sul luogo del raduno, all’apertura del Verbale, e
per tutta la durata della battuta, devono essere presenti i componenti della squadra
in numero minimo pari ad almeno il 20 % dei componenti complessivi della
squadra iscritta al Registro Provinciale nelle giornate di mercoledì e pari ad almeno
il 35 % nelle giornate di sabato e domenica;
5. Per poter effettuare la Girata, sul luogo del raduno, all’apertura del Verbale, e per
tutta la durata della battuta, devono essere presenti almeno 6 componenti della
squadra iscritta al Registro Provinciale, ivi compresi il Caposquadra o Vice;
6. La battuta non può avere luogo senza lo svolgimento del raduno nei luoghi, tempi
e modalità stabiliti ai precedenti commi;
7. La battuta non può avere inizio prima delle ore 09,00; prima di tale orario, e
comunque non prima dell’alba, sarà consentita la sola operazione di reperimento
delle tracce anche con l’ausilio di cani tenuti al guinzaglio e senza l’uso del fucile;;
8. Eventuali componenti che nel corso della battuta intendono abbandonare la
battuta stessa, devono darne immediata comunicazione al Caposquadra, il quale
deve prontamente riportarne il nominativo ed il relativo orario sul verbale; nel caso
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in cui tale abbandono faccia decadere i requisiti di presenza minima dei
componenti di cui al precedente comma 4, la battuta deve essere sospesa;
9. A due o più squadre assegnatarie di distretti confinanti è consentito effettuare
unitamente la battuta sul territorio complessivo dei rispettivi distretti; prima della
battuta ciascuna delle due squadre dovrà compilare il proprio verbale nei rispettivi
luoghi di raduno; i cinghiali abbattuti andranno segnati esclusivamente sul verbale
della squadra assegnataria del distretto in cui si caccia;
10. A due squadre assegnatarie di distretti non confinanti è consentito effettuare
unitamente la battuta sul territorio complessivo dei rispettivi distretti purché
almeno una delle squadre non sia direttamente confinante con il territorio del
Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga; la prevista comunicazione di cui al
successivo comma dovrà essere corredata di indicazione del luogo di battuta e del
luogo di raduno in cui compilare unico verbale;
11. Le battute di cui ai precedenti commi 10 e 11, potranno svolgersi a condizione che
siano presenti, per ciascuna delle due squadre, sia il numero minimo dei
componenti di cui al precedente comma 5 e sia il Caposquadra (o in mancanza
suo vice); tale comunicazione dovrà essere inoltrata dal Caposquadra che ospita la
battuta con almeno 48 ore di anticipo inviando un fax alla Polizia Provinciale, con
indicazione del nominativo che funge da referente unico della battuta (caposquadra
o vice) e relativo n° telefonico mobile;
12. Il Caposquadra, o in sua mancanza il Vice-Caposquadra, organizza, dirige la
battuta ed in particolare svolge le seguenti mansioni:
a) compila il Verbale sul luogo del raduno;
b) comunica a tutti i componenti l’inizio e la fine della battuta;
c) coordina le varie fasi delle operazioni di battuta;
d) ha l’obbligo di annotare subito sul Verbale i capi appena abbattuti;
e) provvede all’apposizione della fascetta inamovibile;
f) chiude il Verbale con l’indicazione del numero, sesso, età dei capi abbattuti e
n° contrassegno delle fascette applicate;
g) ha l’obbligo di consegnare o inviare i Verbali firmati all’Ufficio Caccia della
Provincia, entro il termine di 10 giorni dallo svolgimento della battuta;
h) ha l’obbligo di provvedere alla verifica di tutti gli adempimenti del presente
articolo.
13. Durante lo svolgimento della battuta è severamente vietato ai partecipanti
abbattere capi di selvaggina diversa dal cinghiale;
14. Durante tutta la giornata in cui si svolge la battuta nel proprio distretto è vietato ai
componenti la squadra praticare altre forme di caccia diversa dalla battuta stessa;
15. In ogni Girata potranno essere usati al massimo due cani regolarmente muniti di
Brevetto per cani Limiere rilasciato dall’Enci; per fini di addestramento, è ammessa
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la sostituzione di uno dei due cani con uno sprovvisto di Brevetto, purché la sua
età sia inferiore ai 24 mesi.
Art. 13
Controllo dei danni.
1. A partire dalla stagione venatoria 2012/2013 ciascuna squadra con la richiesta di
Iscrizione al Registro provinciale si impegna al controllo della presenza del
cinghiale nel proprio territorio di competenza (distretto/macroarea) sia attraverso
interventi di prevenzione sia attraverso interventi di prelievo venatorio concordati
con la Provincia; tali interventi si esplicano secondo tre livelli di intervento;
2. (I livello) durante la stagione venatoria le squadre contribuiscono a mantenere il
livello del danno al di sotto di una soglia economica il cui valore viene individuato,
sulla base dei dati disponibili, dalla Provincia previo parere del Tavolo Emergenza
Cinghiali;
3. (II livello) laddove al termine della stagione venatoria nei rispettivi territori di
competenza delle singole squadre (distretto/macroarea) dovesse determinarsi il
superamento del valore soglia, ciascuna squadra vi interverrà attraverso i propri
operatori secondo tempi e modalità stabiliti da un Piano di controllo approvato
dall’ISPRA;
4. (III livello) qualora gli interventi di controllo operati dalle singole squadre sui propri
territori di competenza non dovessero risultare efficaci in termini di limitazione dei
danni al di sotto della soglia, la Provincia avvierà ulteriori azioni di contenimento
ad opera di altre squadre o operatori previsti dal Piano di controllo;
5. nell’ulteriore ipotesi che anche gli interventi di cui al precedente comma dovessero
risultare inefficaci, la Provincia provvederà nella successiva Stagione Venatoria
all’applicazione ai singoli componenti delle squadre inadempienti di una specifica
sanzione amministrativa;
6. per l’inadempienza di cui al precedente comma si applica una sanzione
amministrativa il cui importo viene stabilito, ai sensi dell’art. 16 della legge
16.01.2003, n° 3, da 50 euro a 500 euro; l’esatto importo viene stabilito in maniera
proporzionale alla percentuale di danno eccedente riscontrato rispetto alla soglia
stabilita dalla Provincia per ciascun territorio e ridotto nella misura del 50% per le
squadre direttamente adiacenti al Parco;
7. le somme introitate costituiranno uno specifico fondo per la liquidazione dei danni
provocati dalla specie e per gli interventi di prevenzione;
8. in caso di mancato completo pagamento della sanzione la Provincia provvederà alla
revoca alla squadra inadempiente dell’assegnazione del distretto;
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Art. 14
Capi prelevati
1. Ad ogni capo abbattuto, immediatamente sul posto e prima di rimuovere l’animale,
deve essere apposta all’arto posteriore apposita fascetta monouso inamovibile
fornita dalla Provincia, indicandone il codice sul Verbale;
2. Al termine della battuta andranno riportati sul verbale tutti i dati relativi a ciascuno
dei capi abbattuti, quali sesso, peso approssimativo e codice della fascetta;
3. Tutti i capi abbattuti devono essere sottoposti alle procedure di indagine sanitaria e
di prelievo di campioni biologici previsti dalla normativa vigente presso la ASL
competente per territorio o da eventuali provvedimenti provinciali in materia;
4. I cinghiali che durante lo svolgimento di una battuta entrano in un nuovo distretto,
possono essere abbattuti unicamente dalla squadra del nuovo distretto.
Art. 15
Norme di sicurezza
1. Al fine di garantire la sicurezza di chi pratica altre forme di caccia o altre attività
rurali, ciascuna squadra dovrà provvedere alla segnalazione delle battute in corso
attraverso l’apposizione, nei principali luoghi di accesso e di maggiore
frequentazione, di adeguata segnaletica con la dicitura: “ ATTENZIONE –
Battuta al Cinghiale in corso”;
2. La segnalazione di cui al precedente comma 1 deve essere apposta prima dell’inizio
della battuta e rimossa al termine della stessa; solo nel caso di due giorni di caccia
consecutivi, la tabellazione apposta il sabato può essere rimossa la domenica;
3.
Durante lo svolgimento della battuta al cinghiale, ciascun partecipante dovrà
indossare come indumento o un gilet o un giubbotto di colore rosso vivo o
arancione o giallo;
4. Al fine di aumentare la sicurezza, il tiro con arma rigata può essere eseguito, sempre
in situazione di ottima visibilità dell’animale e solo su bersaglio posto a distanza
inferiore a 200 metri;
5. Al fine di aumentare la sicurezza dei partecipanti alla battuta attraverso una agevole
localizzazione dei vari componenti, è consigliato l’utilizzo di mezzi ausiliari di
comunicazione di cui al precedente art. 5 ogni altro utilizzo di tali mezzi durante
l’esercizio della battuta per fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento è
vietato.
Art. 16
Sanzioni
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1. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 della legge 11.02.1992, n° 157, e
qualora non diversamente sanzionate, per la violazione delle norme del presente
regolamento si applicano, ai sensi dell’art. 16 della legge 16.01.2003, n° 3, contenente
modifiche al Testo Unico 18.08.2000 n° 267 in materia di sanzioni amministrative
per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti provinciali, le pene pecuniarie
riportate nella successiva Tabella 2 e/o i seguenti provvedimenti di sospensione dalle
successive battute relativi a periodi effettivi di caccia, a carico del singolo
componente o dell’intera squadra;
2. Qualora non espressamente previste dal precedente comma 1, per le violazioni delle
disposizioni del presente Regolamento provinciali, ai sensi dell’art. 16 della legge
16.01.2003, n° 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500
euro;
3. Ciascuna sanzione di cui al comma 2 si applica o a titolo individuale o a ciascun
partecipante alla battuta nei limiti del concorso alla violazione accertata, ad eccezione
delle violazioni di cui al comma 10 dell’articolo 12 nei quali la sanzione si applica al
solo Caposquadra o suo Vice presente.
Art. 17
Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vigono le norme della Legge
Regionale 28.01.2004, n° 10, della Legge 11.02.1992, n° 157 e del Calendario
Venatorio Regionale e/o Provinciale;
2. La presente pianificazione, esecutiva per l’intera durata del Piano FaunisticoVenatorio per la Provincia di Teramo, ha carattere sperimentale, e potrà essere
modificata al suo termine anche sulla base delle esperienze maturate nel corso della
sua applicazione;
3. L’assegnazione dei Distretti a ciascuna squadra di cui all’art. 10 ha normalmente
durata annuale, periodo questo estensibile dalla Giunta Provinciale.
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INDICE
ART. 1 – PRINCIPI E FINALITÀ
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .
pag. 1
ART. 2 – DESTINAZIONE DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO . . . . . . . . . “
2
ART. 3 – COMPRENSORI FAUNISTICI OMOGENEI (C.F.O.)
2
ART. 4 - GESTIONE FAUNISTICA DEI C.F.O
. . . . . . . “
“
3
. . . . . . . . . . . . . . “
5
ART. 6 – MODALITÀ, PERIODI DI CACCIA, UTILIZZO DEL TERRITORIO . . “
5
ART. 7 – CACCIA IN FORMA INDIVIDUALE
. . . . . . . . . . . . . . “
6
ART. 8 – CACCIA IN FORMA COLLETTIVA
. . . . . . . . . . . . . .
“
7
ART. 9 – COSTITUZIONE DELLE SQUADRE-REGISTRO PROVINCIALE . . . “
8
ART. 10 – ASSEGNAZIONE DEI DISTRETTI
. . . . . .. . . . . . .
“
9
ART. 11 – ROTAZIONE DEI DISTRETTI
. . . . . .. . . . . . .
“
10
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
“
11
ART. 13 – CONTROLLO DEI DANNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“
13
ART. 14 - CAPI PRELEVATI
“
14
ART. 15 – NORME DI SICUREZZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“
14
ART. 16 – SANZIONI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“
15
ART. 17 – NORME FINALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“
15
ART. 5 – MEZZI DI CACCIA E MEZZI AUSILIARI
ART. 12 – BRACCATE E GIRATE
.. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLEGATI
 All.to 2) Sanzioni amministrative e provvedimenti accessori di sospensione (n° 2 fogli);
 All.to 3) Dati territoriali (n° 1 foglio);
 All.to 4) Modello A - Richiesta iscrizione squadra Braccata (n° 2 fogli);
 All.to 5) Modello B - Richiesta assegnazione distretto di caccia (n° 1 foglio);
 All.to 6) Modello C - Dichiarazione dei cacciatori per adesione alla squadra (n° 1 foglio);
 All.to 7) Modello D - Richiesta facoltativa abbattimenti in forma individuale o selettiva (n° 1 foglio);
 All.to 8) Modello E - Richiesta iscrizione squadra Girata (n° 2 fogli);
 All.to 9) Modello F - Dichiarazione Caposquadra 4 battute (n° 1 foglio);
 All.to 10) Modello G . Richiesta turnazione distretti di caccia (n° 1 foglio);
 All.to 11) Modello H . Dichiarazione componenti (n° 1 foglio);
 All.to 12) Verbale di battuta (n° 2 fogli);
 All.to 13) Cartografia tecnica – Dati (n° 2 fogli).
 All.to 14) Cartografia tecnica – Comprensori e Macroaree (n° 2 fogli).
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