il collegio dei revisori dei conti della regione sicilia
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il collegio dei revisori dei conti della regione sicilia
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI della REGIONE SICILIA Giuseppe Anzelmo Premesso che al Collegio dei Revisori dei conti è attribuita la funzione di verificare la legittimità degli atti amministrativi emanati dalle Istituzioni scolastiche, nonché la regolarità e la correttezza delle gestioni sotto il profilo della efficacia economico finanziaria, l’art.58 del D.A.895/2001 stabilisce inoltre che il collegio dei revisori : esprima il parere di regolarità contabile sul programma annuale proposto dalla Giunta esecutiva ai sensi dell'articolo 2, comma 3. proceda, con visite periodiche - anche individuali - da compiersi almeno due volte nell'anno presso ciascuna istituzione scolastica compresa nell'ambito territoriale di competenza, alla verifica della legittimità e regolarità delle scritture contabili e della coerenza dell'impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel programma e nelle successive variazioni di quest'ultimo, nonché alle verifiche di cassa. esamina il conto consuntivo della gestione annuale in merito al quale: a) riferisca sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio; b) rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d'istituto; c) evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale; d) esprima parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili; e) correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi (personale, strumenti, servizi esterni, ecc.) inerenti alle attività e ai progetti realizzati nell'istituto, finalizzate all'analisi costi/benefici da parte dell'amministrazione scolastica, nonché con altre notizie e dati richiesti dall'amministrazione vigilante. Il controllo che il Collegio dovrà effettuare riguarderà soprattutto la verifica e la tenuta dei registri previsti dall’art.29 del D.A.895/2001 e precisamente il giornale di cassa; i registri dei partitari delle entrate e delle spese; il registro del conto corrente postale; gli inventari; il registro delle minute spese; il registro dei contratti stipulati a norma dell'articolo 31, comma 3; I sopraccitati documenti , anche se tenuti con sistemi automatizzati o a fogli mobili, devono essere composti da pagine numerate sulle quali è apposto il sigillo dello Stato e la firma/sigla del Direttore. A chiusura dell'esercizio il Direttore attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono composti. Bisogna aggiungere che il Collegio accerta il regolare adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali, che il pagamento degli stessi (si ricorda che è vietato il frazionamento dei pagamenti) avvenga entro i termini e che tutte le trasmissioni online siano effettuate entro i termini prescritti. Ecco uno stralcio della Circolare n°41 del 28/12/2007 prot.n.168156 del M.E.F. Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato avente per oggetto “ Modalità di versamento delle ritenute alla fonte IRPEF e dell’IRAP da parte delle Istituzioni Scolastiche” “ Con l’occasione si rammenta che il versamento delle ritenute alla fonte IRPEF e dell’IRAP deve essere effettuato – ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 241 del 1997 – entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui gli importi sono stati trattenuti (IRPEF) ovvero entro il giorno 16 del mese di scadenza (IRAP). Ciò posto, si raccomanda ai revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche di vigilare, affinché le stesse provvedano ad eseguire i versamenti di cui trattasi nel rispetto delle relative scadenze, anche al fine di scongiurare il rischio che vengano commesse eventuali infrazioni fiscali dipendenti da tardivi od omessi versamenti diretti – sanzionabili a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – con la conseguente insorgenza, ricorrendone i presupposti di legge, di possibili ipotesi di responsabilità amministrativa.” Inoltre oggi l’azione del Collegio si sofferma su quanto previsto per i pagamenti delle fatture e sugli adempimenti ad esso attinenti: Art.36 D.A. 895/2001 - Certificato di collaudo e/o certificato che attesta la regolarità della fornitura e/o certificato di regolare prestazione D.M. 24/10/2007 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Documento Unico di Regolarità Contributiva che attesti l’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile Decreto del M.E.F. 18/01/2008 n.40 “Modalità di attuazione dell’art.48-bis del D.P.R. 29/09/1973 n.602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni - EQUITALIA A tal uopo si allega il punto 4. della Circolare n.27 prot.n.82918 del 23/09/2011 del M.E.F. Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato avente per oggetto : “Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” – Ulteriori chiarimenti.” 4.TRATTAMENTO DELLE IRREGOLARITA’ Sono state rappresentate difficoltà, in particolare da parte dei soggetti preposti al controllo di regolarità amministrativo-contabile (collegi dei revisori dei conti, ispettori, ecc.), circa il trattamento di eventuali irregolarità riscontrate in ordine all’effettuazione della verifica prescritta dall’articolo 48-bis e dal decreto ministeriale n. 40/2008. Più nello specifico, sono stati formulati dubbi circa l’opportunità di procedere, ogni qual volta si presenti una siffatta situazione di irregolarità, alla denuncia o alla segnalazione del fatto potenzialmente dannoso per il pubblico erario, atteso che potrebbe semplicemente trattarsi di mero inadempimento procedimentale, senz’altro rilevante dal punto di vista organizzativo e disciplinare, ma privo di concrete conseguenze negative sulla finanza pubblica. E’ di tutta evidenza, infatti, che in quest’ultima ipotesi l’avvenuta segnalazione si tradurrebbe in un aggravio procedimentale che, lungi dal corrispondere ad esigenze di trasparenza e semplificazione, si porrebbe in contrasto con i criteri di economicità e di efficacia che reggono l’azione amministrativa. D’altra parte, a rigore, lo stesso Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ha sottolineato come il dovere di denuncia sia escluso per “fatti aventi solo una potenzialità lesiva” aggiungendo, tuttavia, che “in tali ipotesi si richiede una vigile attenzione, da parte delle amministrazioni, in modo da operare le necessarie correzioni idonee ad evitare il danno” (Nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, n. P.G. 9434/2007P, del 2 agosto 2007). Ciò posto, si ritiene che, in presenza di irregolarità concernenti la verifica di cui trattasi, vadano inizialmente promosse tutte quelle iniziative di natura conoscitiva volte ad acclarare – o ad escludere – i presupposti di una effettiva ipotesi di danno erariale. In assenza di chiarimenti satisfattivi da parte dell’Amministrazione che ha disposto il pagamento, diventa comunque necessario, prima di avanzare una segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, provocare una verifica ‘ora per allora’ del disposto pagamento, attenendosi al procedimento di seguito delineato. Allorché uno dei soggetti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, deputati al controllo di regolarità amministrativa e contabile, rilevi l’omissione della verifica prescritta dall’articolo 48-bis e non ricorra una delle fattispecie di esclusione della stessa, l’Amministrazione dovrà essere invitata ad effettuare – entro un termine che può utilmente essere fissato in dieci giorni – un accertamento volto a riscontrare se la mancata verifica in discorso abbia aggravato o compromesso per l’agente della riscossione la possibilità di recuperare quanto dovuto dal beneficiario per cartelle di pagamento scadute e inevase. A tal fine, nelle more dell’implementazione di un sistema telematico che renda possibile effettuare on line il predetto accertamento, l’Amministrazione – attraverso l’operatore incaricato di procedere al servizio di verifica ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 40/2008 – dovrà formulare apposita richiesta scritta, secondo il facsimile unito alla presente circolare (allegato A), da inviare ad Equitalia Servizi S.p.A. a mezzo telefax al n. 0695050169 ovvero, previa trasformazione in documento elettronico (file .pdf), a mezzo posta elettronica all’indirizzo [email protected], utilizzando una casella istituzionale di posta certificata. Sulla scorta della predetta richiesta, Equitalia Servizi S.p.A. accerterà se il beneficiario del pagamento si trova attualmente in posizione di inadempienza rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o superiore all’importo di diecimila euro – sino, ovviamente, all’importo del pagamento – e, nel solo caso affermativo, se tale posizione di inadempienza era già esistente, sulla base dell’obbligo derivante dalle medesime cartelle, all’epoca in cui è stato effettuato il pagamento. L’esito del suddetto accertamento sarà comunicato da Equitalia Servizi S.p.A. direttamente all’Amministrazione interessata, indicativamente nel termine di trenta giorni, attraverso il mezzo indicato da quest’ultima (telefax ovvero posta elettronica certificata) al momento della richiesta. Laddove l’esito dell’accertamento palesi un perdurante stato di inadempimento a carico del beneficiario, i soggetti tenuti all’obbligo di denuncia ovvero, in caso di loro inerzia, gli uffici riscontranti e gli organi di controllo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 286/1999 provvederanno senza indugio – e, comunque, nel rispetto dei termini di prescrizione indicati dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, tenuto pure conto delle precisazioni contenute nella circolare 13 dicembre 2006, n. 44/RGS – a trasmettere apposita segnalazione alla competente Procura Regionale della magistratura contabile, in aderenza alle direttive contenute nella citata nota del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti n. P.G. 9434/2007P, del 2 agosto 2007. Va da sé che, in presenza della specifica richiesta del soggetto o dei soggetti preposti al controllo di regolarità amministrativo-contabile, qualora l’Amministrazione non provveda ad effettuare, secondo il procedimento delineato, il dovuto accertamento presso Equitalia Servizi S.p.A., inevitabilmente, dovrà essere inoltrata, a causa del contegno omissivo, la relativa segnalazione alla magistratura contabile. In merito alla retribuzione del Collegio sono state emanate parecchie circolari che per la Regione Sicilia si concretizzano in: Il Dirigente dell’Istituzione scolastica o dell’Istituto capofila, con apposita nota, comunica al Presidente del Collegio le date fissate per le riunioni dei Consigli di Istituto per gli adempimenti di cui all’art. 2, comma 3, e all’art. 18, comma 5, del D.A. n.895/2001; il Presidente, con apposita nota, convoca il Collegio. Nel caso in cui al Collegio dei Revisori è affidato il riscontro di più Istituti scolastici, le spese relative al compenso, all’indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio devono essere ripartite in misura uguale fra le stesse Istituzioni. Il comma 2 dell’art.9 della L.r. n.6/2000, così come modificato dalla lettera b) dell’art. 34 della L.r. 9.8.2002,n.9, stabilisce che “il compenso annuale da corrispondere al Presidente ed ai Componenti del Collegio è determinato, nell’ambito delle somme già destinate alle Istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente”. L’art. 47, comma 1, della L.r. 28.12.2004, n.17, ha specificato che il compenso è comprensivo anche degli oneri previsti per legge a carico dell’amministrazione scolastica interessata e che lo stesso è dovuto una sola volta, indipendentemente dal numero delle Istituzioni scolastiche sottoposte al controllo di regolarità amministrativa e contabile di uno stesso Collegio. Le spese relative al compenso, al trattamento di missione e rimborso spese di viaggio devono gravare sul finanziamento annualmente assegnato dall’Assessorato dell’Istruzione e della F.P., quale dotazione finanziaria per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, di cui al Cap. 373314 del Bilancio della Regione. Ai Revisori dei conti spetta il trattamento economico e giuridico di missione previsto dall’art. 43 del Decreto del Presidente della Regione 22.6.2001, n. 10, che disciplina il trattamento di trasferta del personale dell’Area dirigenziale della Regione Siciliana. Qualora il componente del Collegio dei Revisori , autorizzato dal Dirigente della scuola capofila utilizzi il mezzo proprio,allo stesso compete per svolgere la propria attività in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km.: 1. il rimborso delle spese autostradali 2. il rimborso delle spese di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo 3. una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km. I Dirigenti scolastici porranno la massima attenzione alla autorizzazione ai Revisori a servirsi del proprio mezzo di trasporto. Tale autorizzazione è concessa nel caso in cui tale mezzo risulti economicamente e funzionalmente più conveniente dei normali mezzi di linea. La convenienza economica dovrà essere dimostrata raffrontando la spesa globale ( diarie, spese di alloggio e pasti) relativa alle due ipotesi ( mezzo proprio e normali mezzi di linea). Ove i Revisori siano stati autorizzati a servirsi del mezzo proprio, l’Istituzione scolastica dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria (danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà, lesioni o decesso) limitatamente al tempo strettamente necessario per raggiungere la sede dell’Istituzione scolastica e per il rientro nella sede di servizio o nel luogo della dimora abituale del Revisore ( deve considerarsi la distanza più favorevole alla Scuola). Se al Collegio dei Revisori dei conti è affidato il riscontro di più Istituti scolastici, il compenso, l’indennità ed il rimborso spese sono corrisposte dall’Istituzione scolastica individuata con il provvedimento di nomina dello stesso organo di controllo emesso dall’Assessorato dell’Istruzione e della F.P. della Regione Siciliana. In merito a quanto prescritto dall’art. 6 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n°78 convertito dalla Legge 30/07/2010 n°122 “Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.” questo non è di diretta applicazione alle Istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana, bensì necessità di un opportuno intervento legislativo di recepimento che in atto non è ancora intervenuto. ESEMPI di LIQUIDAZIONE PRESIDENTE titolare di partiva IVA e ritenuta previdenziale del 4% Importo Orario 1.810,00 Numero ore 1 Totale lordo 1.810,00 Ritenuta Previdenziale aliquota 4% I.V.A. aliquota 21% Ritenuta d'Acconto aliquota 20% Imponibile 1.438,33 Ritenuta Previdenziale 57,53 TOTALE 1.495,86 I.V.A. 314,13 TOTALE LORDO 1.810,00 Ritenuta d'Acconto 287,67 TOTALE NETTO 1.522,33 Edited by Giuseppe Anzelmo Si effettuano numero due mandati uno per la ritenuta d’acconto ed uno per il netto dovuto COMPONENTE titolare di partiva IVA e ritenuta previdenziale del 4% Importo Orario 1.550,00 Numero ore Imponibile Ritenuta Previdenziale 1 Totale lordo 1.550,00 Ritenuta Previdenziale aliquota 4% I.V.A. aliquota 21% Ritenuta d'Acconto aliquota 20% 1.231,72 49,27 TOTALE 1.280,99 I.V.A. 269,01 TOTALE LORDO 1.550,00 Ritenuta d'Acconto Edited by Giuseppe Anzelmo 246,34 TOTALE NETTO 1.303,66 Si effettuano numero due mandati uno per la ritenuta d’acconto ed uno per il netto dovuto PRESIDENTE titolare di partiva IVA e ritenuta previdenziale del 2% Importo Orario 1.810,00 Numero ore 1 Totale lordo 1.810,00 Ritenuta Previdenziale aliquota 2% I.V.A. aliquota 21% Ritenuta d'Acconto aliquota 20% Imponibile 1.466,54 Ritenuta Previdenziale 29,33 TOTALE 1.495,87 I.V.A. 314,13 TOTALE LORDO 1.810,00 Ritenuta d'Acconto 293,31 TOTALE NETTO 1.516,69 Edited by Giuseppe Anzelmo Si effettuano numero due mandati uno per la ritenuta d’acconto ed uno per il netto dovuto COMPONENTE titolare di partiva IVA e ritenuta previdenziale del 2% Importo Orario 1.550,00 Numero ore Imponibile Ritenuta Previdenziale 1 Totale lordo 1.550,00 Ritenuta Previdenziale aliquota 2% I.V.A. aliquota 21% Ritenuta d'Acconto aliquota 20% 1.255,87 25,12 TOTALE 1.280,99 I.V.A. 269,01 TOTALE LORDO 1.550,00 Ritenuta d'Acconto Edited by Giuseppe Anzelmo 251,17 TOTALE NETTO 1.298,83 Si effettuano numero due mandati uno per la ritenuta d’acconto ed uno per il netto dovuto PRESIDENTE appartenente ai ruoli dell’Amministrazione IMPORTO ANNUO 1.810,00 Lordo 1.668,20 Effettuare i seguenti mandati I.R.Pe.F. 38% 633,92 Netto dovuto 1.034,29 I.R.A.P. 8,50% 141,80 TOTALE 1.810,00 COMPONENTE appartenente ai ruoli dell’Amministrazione IMPORTO ANNUO 1.550,00 Lordo 1.428,57 Effettuare i seguenti mandati I.R.Pe.F. 38% 542,86 Netto dovuto 885,71 I.R.A.P. 8,50% 121,43 TOTALE 1.550,00 Nunziata Barone Da: "Nunziata Barone" <nunziata,[email protected]> A: "CSA di Agrigento" <csa.ag@istruzìone.tt>; "CSA di Caltanissetta" <[email protected]>; <[email protected]>; "CSA di Catania" <[email protected]>; “CSA di Enna" <[email protected]>; "CSA di Messina" <[email protected]>; "CSA di Palermo" <[email protected]>; "CSA di Ragusa" <csa.rg@ìstruzione.ìt>; "CSA di Siracusa" <[email protected]>; <csa.sr@istru "CSA di Trapani" <[email protected]>; "scuole-Sicilia" "scuole <scuole-sicilì[email protected]> Data invio: venerdì 18 marzo 2005 13.38 Oggetto: omnicomprensività comp revisori Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale Va Fattori, 60 – 90 - Palermo - Tel. 091/670S202 - Fax n. 091/5708222 Prot. n. 9086 Ufficio VIII Palermo 18/03/2005 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Sicilia Loro Sedi e p.c. All'Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I. Servizi per l'Istruzione Statale Via Magliocco, 46 Palermo e p.c. Ai Dirigenti dei CC.SS.AA, della Sicilia Loro Sedi Oggetto: Compenso ai Revisori dei Conti Continuano a pervenire a quest'Ufficio quesiti in merito me to alla liquidazione dei compensi ai Revisori dei Conti. Al fine di dirimere i dubbi circa la corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 34 della Legge Regionale n. 9 del 09/08/2002, si comunica che la Legge Finanziaria Regionale 2005 all'art.47 comma 1° "Disposizioni in materia di revisori dei conti" ribadisce il concetto di omnicomprensività. Testualmente "Il compenso da corrispondere ai presidenti e ai componenti dei collegi dei revisori dei conti previsto dalla lettera b) dell'art. 34 della legge regionale 9/8/2002 n 9 deve intendersi comprensivo anche degli oneri previsti dalla legge a carico dell'amministrazione scolastica interessata. Tale compenso è dovuto una sola volta indipendentemente dal numero delle istituzioni scolastiche sottoposte al controllo dì regolarità amministrativa e contabile dii uno stesso collegio." Nel caso in cui, si fosse provveduto alla liquidazione dei compensi al collegio dei revisori, in maniera difforme al disposto normativo dell'art. 34 della Legge Regionale n. 9 del 09/08/2002 e dell'art 47 della Legge Regionale n. 17 del 28/12/2004 (Finanziaria Regionale 2005), le SS.LL. vorranno porre in essere le azioni necessarie alla risoluzioni della questione tendenti all'eventuale recupero delle somme corrisposte in più. La presente nota va comunicata al collegio dei Revisori dei d Conti. REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIPARTIMENTO PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZIO SCUOLA MATERNA ED ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO STATALE Via Gen .le Magliocco , 46 Palermo UNITA’ OPERATIVA N° IX Risposta a................... PROT. 9149 PALERMO 1 dicembre 2006 CIRCOLARE N° 16 del............................... OGGETTO: Collegi dei Revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche statali - L.r. del 24/2/2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni - D.A. del 31.12.2001, n. 895 -. AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA SICILIA LORO SEDI AI REVISORI DEI CONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA SICILIA LORO SEDI E p.c. AL DIRETTORE GENERALE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Via Fattori,n. 60 90146 PALERMO AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI DELLA SICILIA LORO SEDI Con legge regionale n. 6 del 24/2/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono state emanate disposizioni in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche statali e delle Istituzioni scolastiche regionali, funzionanti nel territorio della Regione Siciliana. L’art. 9 della predetta l.r. 6/2000, così come modificato dall’art. 79 della l.r. 3.5.2001,n. 6, modificato ed integrato dall’art. 34 della L.r. 9.8.2002, n.9, integrato dall’art. 22 della l.r.15.9.2005, n.10 e dal 2° comma dell’art. 47 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, affida ad un Collegio di Revisori dei conti, nominato con decreto dell’Assessore regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna Istituzione scolastica autonoma o anche di più Istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale; lo stesso art. 9 stabilisce la composizione del Collegio, i requisiti necessari per la designazione del Presidente e dei componenti, la durata dell’incarico e i motivi di revoca dello stesso. Con D.A. del 31.12.2001, n. 895, emanato di concerto con l’Assessorato Regionale per il Bilancio e le Finanze, sono state emanate le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana. - Nomina del Collegio - Ai sensi dell’art. 9 della l.r. del 24/2/2000, n.6 e successive modifiche ed integrazioni, il Collegio dei Revisori dei conti è nominato con decreto dell’Assessore Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione. La nomina decorre dalla data dello stesso Decreto. I Revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati nello stesso Collegio per non più di due quadrienni. In caso di rinuncia o cessazione di un membro, l’incarico del Revisore nominato in sostituzione scade con quello dei Revisori in carica. - Revoca dell’incarico – Il comma 2 bis dell’art. 9 della l.r.6/2000 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che l’incarico di revisore può essere revocato: a) per mancato insediamento entro sessanta giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento di costituzione del collegio; b) per mancato insediamento entro sessanta giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento di nomina per sostituzione di uno dei membri; c) per assenza del singolo membro senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive del collegio medesimo. Nella consapevolezza del grave nocumento che causa la revoca dell’incarico di revisore dei conti a tutta l’attività amministrativa e didattica dell’Istituzione scolastica, questa Amministrazione ammette la possibilità che per l’insediamento i Revisori dei conti, previa accordo, possano insediarsi anche in mancanza della convocazione da parte del Presidente. Sarà cura del Dirigente dell’Istituzione scolastica o dell’Istituto capofila delle Istituzioni aventi sede in un medesimo ambito territoriale di trasmettere, in copia conforme, il Verbale relativo all’insediamento dei Revisori dei conti. Al fine di consentire a questa Amministrazione l’applicazione di quanto previsto dal comma 2 bis dell’art. 9 della l.r.6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, si invitano i Revisori dei conti a voler comunicare, tempestivamente, il nominativo del Revisore che non si è insediato o che sia risultato assente non giustificato per almeno tre sedute consecutive del Collegio. Nel caso di mancato insediamento di tutti i componenti del Collegio, il Dirigente dell’Istituzione scolastica o dell’Istituto capofila provvederà a darne immediata comunicazione. Questa Amministrazione comunicherà l’avvio della procedura di revoca. - Funzioni e compiti del Collegio dei revisori dei conti – - Al Collegio dei Revisori dei conti è attribuita la funzione di verificare la legittimità degli atti amministrativi emanati dalle Istituzioni scolastiche, nonché la regolarità e la correttezza delle gestioni sotto il profilo della proficuità economico-finanziaria. In ordine alle verifiche amministrativo-contabili, il Collegio: accerta la regolare impostazione del Programma Annuale e delle sue variazioni; verifica la legittimità e la regolarità delle scritture contabili, e la coerenza dell’impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel Programma; esamina il conto consuntivo. Particolare attenzione si richiede nella verifica della contabilità e della relativa documentazione, nelle verifiche periodiche di cassa, dei valori e dei titoli di proprietà dell’Istituzione, negli adempimenti prescritti per i versamenti di ordine erariale, previdenziale ed assistenziale, nonché nella verifica della corretta applicazione di quanto disposto dal Titolo IV – Attività negoziale – del D.A. n. 895/2001. Il Collegio non è tenuto ad entrare nel merito delle decisioni degli organi di amministrazione in ordine al Piano dell’offerta formativa o a singole iniziative, a meno che non si riscontrano operazioni non pertinenti ai fini istituzionali che possano determinare conseguenze per la gestione economico-finanziaria dell’istituzione scolastica. L’eventuale rilevazione, nel corso dell’espletamento delle funzioni, di situazioni che possono configurare un danno erariale fa sorgere nei confronti dei componenti del Collegio l’obbligo di provvedere direttamente alla denuncia dei fatti alla competente alla Procura Regionale della Corte dei Conti. Pertanto, la denuncia deve essere effettuata non appena si è venuti a conoscenza di un fatto o di un comportamento illecito dai quali sia derivato un danno erariale. - Attività- Il combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 59 del D.A. del 31.12.2001, n. 895, nell’affidare al Presidente il coordinamento, stabilisce gli adempimenti che devono essere svolti collegialmente, per i quali è prevista la convocazione su iniziativa dello stesso Presidente o su richiesta congiunta degli altri due membri. - Il Collegio, sin dalla prima riunione, concorda la stesura di un programma di lavoro, stabilendo, nel contempo, i compiti di ciascun Revisore durante l’espletamento delle proprie funzioni, sia per gli adempimenti da svolgere collegialmente, sia per le visite periodiche che possono essere effettuate anche singolarmente. - Per l’attuazione delle verifiche amministrativo-contabili, si potrà procedere con la tecnica del campionamento, a meno che specifiche o anomale situazioni consiglino l’analisi completa degli atti. - Al fine del contenimento degli oneri inerenti alla revisione presso le Istituzioni scolastiche, le visite da effettuare durante l’anno non possono essere superiori a tre per ciascun Istituto, tranne che non emergano situazioni che necessitano di una particolare attenzione; in questo caso le motivazioni devono essere opportunamente riportate nel verbale. Si ricorda che due delle quattro verifiche annuali di cassa devono essere effettuate in occasione delle riunioni per gli adempimenti connessi al parere di regolarità contabile sul Programma Annuale e per l’esame del Conto Consuntivo. - I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche facenti parte dello stesso ambito territoriale devono raccordarsi al fine di sottoporre, nello stesso periodo, gli atti necessari alla verifica dei Revisori per il parere di regolarità contabile sul Programma Annuale e per l’esame del Conto Consuntivo. - Il Dirigente dell’Istituzione scolastica o dell’Istituto capofila, con apposita nota, comunica al Presidente del Collegio le date fissate per le riunioni dei Consigli di Istituto per gli adempimenti di cui all’art. 2, comma 3, e all’art. 18, comma 5, del D.A. n.895/2001; il Presidente, con apposita nota, convoca il Collegio. Gli estremi di dette note devono essere riportate nel Verbale. - Tutta l’attività dei Revisori dei conti deve essere verbalizzata. A tal proposito si precisa che nei verbali deve essere illustrata chiaramente l’attività di controllo effettuata, i criteri adottati, nonché le complete indicazioni delle eventuali irregolarità riscontrate e delle norme eventualmente violate. - I verbali redatti in occasione dell’esame del Programma annuale e del Conto consuntivo devono concludersi con un parere: • • • positivo senza rilievi, nel caso in cui il documento contabile è predisposto in conformità alle norme vigenti in materia ; positivo con rilievi, nel caso in cui il documento contabile è sostanzialmente conforme alle norme vigenti in materia ma vi sono alcuni aspetti gestionali che,pur non alterando le risultanze contabili, sono meritevoli di segnalazione; negativo, nel caso in cui il documento contabile non è predisposto in conformità alle norme vigenti in materia. Nel caso di parere positivo con rilievi o negativo nel verbale devono essere esposti analiticamente i motivi della decisione del Collegio dei Revisori. Non può ammettersi una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un parere, ne può esprimersi un parere favorevole condizionato. Il Collegio non può esimersi dall’esprimere il prescritto parere anche nel caso in cui è chiamato ad esaminare conti consuntivi degli anni precedenti che non risultano ancora definiti. - Compenso annuo da corrispondere al Presidente ed ai Componenti del Collegio dei revisori dei conti – Trattamento di missione e rimborso spese di viaggio- Il comma 2 dell’art.9 della L.r. n.6/2000, così come modificato dalla lettera b) dell’art. 34 della L.r. 9.8.2002,n.9, stabilisce che “il compenso annuale da corrispondere al Presidente ed ai Componenti del Collegio è determinato, nell’ambito delle somme già destinate alle Istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente”. L’art. 47, comma 1, della L.r. 28.12.2004,n.17, ha specificato che il compenso è comprensivo anche degli oneri previsti per legge a carico dell’amministrazione scolastica interessata e che lo stesso è dovuto una sola volta, indipendentemente dal numero delle Istituzioni scolastiche sottoposte al controllo di regolarità amministrativa e contabile di uno stesso Collegio. E’ evidente che il legislatore ha inteso quantificare l’onere certo che l’Istituzione scolastica deve sostenere per i compensi in questione. Le spese relative al compenso, al trattamento di missione e rimborso spese di viaggio devono gravare sul finanziamento annualmente assegnato da questa Amministrazione, quale dotazione finanziaria per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, di cui al Cap. 373314 del Bilancio della Regione. Nel caso in cui al Collegio dei Revisori è affidato il riscontro di più Istituti scolastici, le spese relative al compenso, all’indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio devono essere ripartite in misura uguale fra le stesse Istituzioni e devono essere corrisposte dall’Istituzione scolastica individuata con il provvedimento di nomina dello stesso Collegio. A tal proposito si precisa che le Scuole interessate provvederanno ad effettuare il versamento delle quote a loro carico sul conto corrente bancario dell’Istituto individuato per il pagamento, imputando le spese al “Tipo 04-conto 01- sottoconto 005” del piano dei conti; l’Istituto individuato per la corresponsione di quanto dovuto al Collegio, provvederà ad introitare le quote di che trattasi all’Aggregato 07 – Voce 04: entrate diverse”, imputando le spese al “tipo 04-conto 01 – sottoconto 005. Le eventuali autorizzazioni all’uso del mezzo proprio devono essere rilasciate dal Dirigente dell’Istituzione scolastica o dell’Istituto capofila . Relativamente al versamento delle ritenute I.R.P.E.F. operate sui compensi corrisposti ai Revisori dei conti, si rinvia a quanto disposto dall’Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze con Circolare n. 3 - prot.15469 – del 22.9.2004. - Compenso spettante ai Revisori dei conti il cui incarico è scaduto alla data del 30 settembre 2006- Periodo di riferimento – Il pagamento dei compensi dei revisori dei conti deve essere riferito al periodo 1° gennaio 2006 – 14 novembre 2006. La naturale scadenza dell’incarico,infatti, pur essendo fissata al 30 settembre 2006, è stata di fatto prorogata di 45 giorni, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 16.5.1994, n. 293, convertito con modificazioni nella Legge 15.7.1994,n. 444 e recepito dalla L.r. 28.3.1995,n 22. - Compenso spettante ai Revisori dei conti nominati con decorrenza 10.11.2006 – Si precisa che la decorrenza del 10.11.2006, di cui al Provvedimento di nomina del Collegio dei Revisore dei conti, deve ritenersi utile per stabilire la data di scadenza dell’incarico. - Il compenso da liquidare ai Revisori dei conti per il 2006 deve essere riferito al periodo 15.11.2006 – 31.12.2006, purché sia intervenuto l’insediamento. In assenza dell’insediamento, per il periodo sopra riportato non spetta alcun compenso. - Trattamento di missione e rimborso spese di viaggio – Ai Revisori dei conti spetta il trattamento economico e giuridico di missione previsto dall’art. 43 del Decreto del Presidente della Regione 22.6.2001, n. 10, che disciplina il trattamento di trasferta del personale dell’Area dirigenziale della Regione Siciliana. Si invitano i Dirigenti scolastici a porre la massima attenzione alla autorizzazione ai Revisori a servirsi del proprio mezzo di trasporto. Si ricorda che tale autorizzazione è concessa nel caso in cui tale mezzo risulti economicamente e funzionalmente più conveniente dei normali mezzi di linea. La convenienza economica dovrà essere dimostrata raffrontando la spesa globale ( diarie, spese di alloggio e pasti) relativa alle due ipotesi ( mezzo proprio e normali mezzi di linea). Si precisa che, ove i Revisori siano stati autorizzati a servirsi del mezzo proprio, l’Istituzione scolastica dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria (danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà, lesioni o decesso) limitatamente al tempo strettamente necessario per raggiungere la sede dell’Istituzione scolastica e per il rientro nella sede di servizio o nel luogo della dimora abituale del Revisore ( deve consideransi la distanza più favorevole alla Scuola). Per tutto quanto non previsto nella presente Circolare, si applicano i principi generali che regolano l’attività di riscontro dei revisori dei conti e le norme fiscali vigenti. *********** Si pregano i Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Sicilia, che leggono per conoscenza, di diramare la presente circolare, con la massima urgenza, alle Istituzioni scolastiche del proprio territorio di competenza. I Dirigenti dell’Istituzione scolastiche o degli Istituti capofila delle Istituzioni aventi sede in un medesimo ambito territoriale trasmetteranno la presente circolare ai Revisori dei conti. La presente circolare sarà inserita nel sito internet: www.regione.sicilia.it F.TO L’ASSESSORE On. Nicola Leanza Riferimenti normativi richiamati nella presente Circolare l. r. n. 6 del 24/2/2000 - G.U.R.S. 29.2.2000,n.9; D.A. del 31.12.2001, n. 895 – G.U.R.S. 1.3.2002,n.10; art. 79 della l.r. 3.5.2001,n. 6 - G.U.R.S. 7.5.2001,n.21; art. 43 del DPReg. 22.6.2001, n. 10- G.U.R.S. 2.7.2001,n.33 art. 34 della L.r. 9.8.2002, n.9- G.U.R.S. 9.8.2202, n. 9; art. 47della l. r.28 dicembre 2004, n. 17- G.U.R.S. 31.12.2004,n.56; art. 22 della l.r.15.9.2005, n.10- G.U.R.S. 16.9.2005,n. 39; L.r. 28.3.1995,n 22 – G.U.R.S.1.4.1995,n.16 Circolare n. 3 - prot.15469 – del 22.9.2004 Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze – G.U.R.S. 29.10.2004, n.45 G.U.R.S. n. 56 del 31/12/2004 LEGGE 28 dicembre 2004, n. 17 Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005. Titolo III CONTROLLI Art. 47. Disposizioni in materia di revisori dei conti 1. Il compenso da corrispondere ai presidenti e ai componenti dei collegi dei revisori dei conti previsto dalla lettera b) dell'articolo 34 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 deve intendersi comprensivo anche degli oneri previsti per legge a carico dell'amministrazione scolastica interessata. Tale compenso è dovuto una sola volta, indipendentemente dal numero delle istituzioni scolastiche sottoposte al controllo di regolarità amministrativa e contabile di uno stesso collegio. 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi: "2 bis. L'incarico di revisore dei conti può essere revocato per mancato insediamento entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di costituzione del collegio o di nomina per sostituzione di uno dei membri, nonché in caso di assenza del singolo membro senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive del collegio medesimo. 2ter. Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche statali della Sicilia ai fini del contenimento della spesa pubblica scelgono, in via prioritaria, i propri rappresentanti nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al comma 2 tra il personale in servizio presso i propri uffici dislocati nella provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica, ovvero tra il personale in quiescenza delle medesime amministrazioni o tra soggetti estranei purché residenti o domiciliati nella medesima provincia". 3. Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle aziende unità sanitarie locali, ai fini del contenimento della spesa pubblica, scelgono i propri rappresentanti nel rispetto della vigente legislazione tra il personale o tra soggetti estranei, purché residenti o domiciliati nella Regione siciliana. Nota all'art. 47, commi 1 e 2: L'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali.", già modificato dall'art. 79 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e dall'art. 34 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, per effetto delle modifiche apportate dalle disposizioni che si annotano, risulta il seguente: "Revisori dei conti. - 1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica autonoma è affidato ad un collegio di revisori dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e composto da: a) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con funzioni di presidente; b) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione; c) un rappresentante designato dall'ente locale obbligato (provincia o comune). 2. Il presidente ed i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'amministrazione, purché iscritto nell'apposito registro, privilegiando i dipendenti del Ministero del tesoro. Alle nomine del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche statali e regionali non si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Ad uno stesso collegio può essere affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'assegnazione è operata dall'Assessorato competente. Nel caso di mancata designazione o di mancata intesa tra gli enti locali deputati alla designazione medesima, la nomina è autonomamente disposta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. I presidenti dei collegi dei revisori dei conti di cui agli articoli 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, per le istituzioni scolastiche di particolare rilievo finanziario o per le quali sussistano specifiche ragioni di maggiore vigilanza e tutela dei principi di legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa possono essere nominati tra il personale di cui al D.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, in possesso dei requisiti di cui al decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione 9 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 3 novembre 2000, concernente le procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente. 2-bis. L'incarico di revisore dei conti può essere revocato per mancato insediamento entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di costituzione del collegio o di nomina per sostituzione di uno dei membri, nonché in caso di assenza del singolo membro senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive del collegio medesimo. 2-ter. Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche statali della Sicilia ai fini del contenimento della spesa pubblica scelgono, in via prioritaria, i propri rappresentanti nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al comma 2 tra il personale in servizio presso i propri uffici dislocati nella provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica, ovvero tra il personale in quiescenza delle medesime amministrazioni o tra soggetti estranei purché residenti o domiciliati nella Regione siciliana. 3. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati nella stessa istituzione scolastica per non più di due quadrienni.". G.U.R.S. n. 38 del 16/08/2002 LEGGE 9 agosto 2002, n. 9. Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie. Titolo III PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE Art. 34. Collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche 1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, come sostituito dall'articolo 79 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole "L'assegnazione è operata dall'Assessorato competente." sono aggiunte le seguenti: "Nel caso di mancata designazione o di mancata intesa tra gli enti locali deputati alla designazione medesima, la nomina è autonomamente disposta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione"; b) l'ultimo periodo "I compensi da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio sono rideterminati con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale" è sostituito dal seguente "Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente". Nota all'art. 34: L'art. 9, comma 2, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante: "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali", a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente: "2. Il presidente ed i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'Amministrazione, purché iscritto nell'apposito registro, privilegiando i dipendenti del Ministero del tesoro. Alle nomine del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche statali e regionali non si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi l e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Ad uno stesso collegio può essere affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'assegnazione è operata dall'Assessorato competente. Nel caso di mancata designazione o di mancata intesa tra gli enti locali deputati alla designazione medesima, la nomina è autonomamente disposta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. I presidenti dei collegi dei revisori dei conti di cui agli articoli 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, per le istituzioni scolastiche di particolare rilievo finanziario o per le quali sussistano specifiche ragioni di maggiore vigilanza e tutela dei principi di legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa possono essere nominati tra il personale di cui al D.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, in possesso dei requisiti di cui al decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione 9 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 3 novembre 2000, concernente le procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente.". G.U.R.S. n. 33 del 02/07/2001 DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 2001, n. 10. Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001 - Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto Nuovo ordinamento professionale del personale - Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza. Art. 43 Trattamento di trasferta 1. Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 km. dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima località. 2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete: a) una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a: -- L. 46.700 per ogni periodo di 24 ore di trasferta; -- L. 1.945 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extra-urbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate; c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 11. 3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio. 4. Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l'art. 30 del presente contratto collettivo regionale di lavoro e al dirigente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 7, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km. 5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'art. 1, comma 68, della legge n. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri nel limite di L. 59.150 per il primo pasto e di complessive L. 118.300 per i due pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a ore 8, compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di durata non inferiore a 30 giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico - alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località. 6. Gli enti individuano, previo confronto con le organizzazioni sindacali, particolari figure dirigenziali alle quali, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, viene corrisposta in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfettaria di L. 60.000 lorde. Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al dirigente per l'espletamento dell'incarico affidato. 7. Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso di cui al comma 5, l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera. 8. L'indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle quattro ore. 9. L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località. 10. Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 11. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizione del presente articolo con le seguenti modifiche: -- l'indennità di trasferta di cui al comma 2, lettera a), ed i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono da riferirsi alle relative tabelle ministeriali. 12. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nel bilancio del l'Amministrazione per tale specifica finalità.