COMUNE DI MISANO ADRIATICO
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COMUNE DI MISANO ADRIATICO
COMUNE DI MISANO ADRIATICO PROVINCIA DI RIMINI SERVIZIO TECNICO - AMBIENTALE Ordinanza n. 33 OGGETTO: Discoteca "BYBLOS" in località Misano Monte, Via Pozzo Castello n. 24. Legge 26/10/1995, n. 447 e ss.mm.ii. - D.P.C.M. 14/11/1997. Inquinamento acustico derivante dai pubblici trattenimenti danzanti ivi svolti. Ordinanza per il rientro nei limiti acustici di legge e per la realizzazione degli interventi di mitigazione dei rumori indicati ai punti 7. e 8. del Piano di Risanamento Acustico del 28/03/2009. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Considerato che nel Comune di Misano Adriatico, in località Misano Monte, Via Pozzo Castello n. 24, trova sede il locale all’insegna discoteca - dinner club “BYBLOS” ove si svolge attività di pubblico intrattenimento danzante e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. n.773/’31 e dell’art. 4, comma 5, della legge regionale 26/07/2003, n. 14; Sottolineato che, in passato, le attività di pubblico intrattenimento danzante ivi svolte erano state più volte oggetto di accertamenti effettuati dai tecnici di ARPA Sezione Provinciale di Rimini in relazione all’inquinamento acustico prodotto verso i ricettori contermini e in particolare verso le abitazioni dei vicini residenti (i quali più volte, nel corso del tempo, hanno avanzato esposti agli organi competenti, a cui hanno fatto seguito anche varie richieste di intervento degli uffici comunali alla stessa ARPA per l’effettuazione delle misurazioni acustiche di legge) e che da tali accertamenti, effettuati in orario notturno, è costantemente emerso il superamento dei livelli di immissione acustica previsti dalla vigente classificazione acustica comunale e dalle vigenti norme nazionali e regionali (legge 26/10/1995, n.447 e ss.mm.ii. - D.P.C.M. 14/11/1997 - legge regionale 09/05/2001, n. 15 e ss.mm.ii.) e, in particolare, il notevole superamento del valore limite differenziale di immissione per le ore notturne di cui all’art. 4, punto 1, del D.P.C.M. 14/11/1997 così come definito dall’art. 2, comma 3, lett. b), della legge n. 447/’95 (risultanze dei rilievi fonometrici effettuati da ARPA in data 29/07/2007 - in tal data il gestore del pubblico esercizio risultava essere la Società Sales Value S.r.l. di Roma - comunicate a questa Amministrazione Comunale con nota di ARPA del 02/08/2007 Prot. n.5505/ XXVII.3/55 con superamento di 8,0 dB(A) del valore limite suddetto prescritto dalle norme citate, per le ore notturne, in 3,0 dB(A), essendo infatti stato misurato da ARPA un livello pari a 11 dB(A) e ulteriori risultanze dei rilievi fonometrici effettuati da ARPA in data 08-09/08/2008 - in tal data il gestore del pubblico esercizio risultava essere ancora la Società Sales Value S.r.l. di Roma - comunicate a questa Amministrazione Comunale con nota di ARPA del 14/08/2008 Prot. n.6216/XXVII.3/55/32 - con superamento di 10,5 dB(A) del valore limite suddetto prescritto dalle norme citate, per le ore notturne, in 3,0 dB(A), essendo infatti stato misurato da ARPA un livello pari a 13,5 dB(A). Considerato che, a seguito di tali accertamenti, l’Amministrazione Comunale aveva fatto presente agli interessati (gestore del pubblico esercizio Società Sales Value S.r.l. di Roma e proprietario dell’immobile Dott. Aldo Gennari nel seguito meglio generalizzato) la necessità del rientro nei limiti di legge dei suddetti livelli di immissione acustica e, al fine di trovare una sollecita soluzione ai problemi lamentati, si era persino fatta promotore di un un tavolo comune di confronto/lavoro fra il Comune, ARPA Rimini, la proprietà della struttura edilizia ed il gestore della discoteca BYBLOS per definire gli ambiti futuri di intervento, con la condivisione degli obiettivi finali ed al fine di: 1. decidere la tipologia degli interventi di bonifica acustica da realizzare dagli interessati in funzione dei risultati finali attesi e per il rispetto dei limiti acustici di legge (si rileva che le parti interessate all’esecuzione degli interventi di mitigazione acustica sarebbero potuti essere, fatti comunque salvi i rapporti civilistici e contrattualistici fra le parti stesse, sia il soggetto gestore del pubblico esercizio “Società Sales Value S.r.l.” di Roma e sia il soggetto proprietario dell’immobile Dott. Aldo Gennari nel seguito meglio generalizzato, in ragione del fatto che secondo le prime indicazioni date dagli stessi interessati e dal tecnico in acustica incaricato per la progettazione degli interventi di mitigazione acustica da realizzare (P.I. Pizzoni Corrado per conto della Società L.A.V. di Rimini), gli interventi di risanamento acustico avrebbero necessariamente dovuto riguardare sia l’aspetto gestionale dell’attività mediante il corretto esercizio delle apparecchiature elettroacustiche e dei vocalist impiegati e sia l’aspetto strutturale ed edilizio del locale BYBLOS dovendo intervenire sulle fonoassorbenze dell’immobile e degli spazi aperti della corte scoperta posta all’esterno delle mura dell’immobile); 2. fissare il termine di tempo entro il quale il/i soggetto/i interessato/i (proprietario e/o gestore del BYBLOS, in ragione dei reciproci rapporti contrattuali e, pertanto, per quanto di rispettiva competenza) avrebbe/avrebbero dovuto effettuare tali interventi di mitigazione dei rumori, fatti comunque salvi i termini di tempo prescritti dalla vigente normativa in materia. Dato atto che in conseguenza di quanto sopra, il gestore (in quel momento) del locale Società Sales Value S.r.l. di Roma faceva pervenire all’Ufficio SUAP comunale il Piano di Risanamento Acustico del locale in parola denominato “RELAZIONE TECNICA - PROGETTAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RUMORE AMBIENTALE” riguardante le attività di intrattenimento e di spettacolo svolte nella discoteca - dinner club “BYBLOS” (redatta in data 28/03/2008 dalla società L.A.V. S.r.l. di Rimini ed a firma del tecnico competente in acustica Pizzoni Corrado), acquisito agli atti dell’Ufficio SUAP del Comune di Misano Adriatico in data 03/06/2008, Prot. n.1921/A, nel quale si confermava la necessità di dover intervenire, al fine di mitigare i rumori ivi prodotti, sia nella parte gestionale dell’attività di pubblico intrattenimento e sia nella parte strutturale ed edilizia del locale BYBLOS, come sopra accennato. Sottolineato, quindi, che quanto indicato nei precedenti tre paragrafi viene richiamato nel presente atto non in ragione del fatto che gli accertati superamenti dei limiti acustici degli anni 2007 e 2008 siano posti a “motivazione giuridica” dell’adozione della presente Ordinanza (in quanto tali accertamenti sono stati effettuati quando la discoteca BYBLOS era condotta da un altro gestore “Società Sales Value S.r.l.” rispetto all’attuale gestore Società B. & B. S.r.l., come nel seguito dettagliatamente indicato ed in quanto la presente Ordinanza viene adottata in virtù degli accertamenti acustici effettuati successivamente - nell’anno 2009 - con l’attuale gestore Società B. & B. S.r.l.) ma in ragione del fatto che quanto detto in precedenza COMPROVA e CONFERMA che le problematiche acustiche accertate dagli Enti competenti nel locale BYBLOS, secondo quanto nel seguito indicato, INTERESSANO DA TEMPO L’ATTIVITÀ IVI SVOLTA (indipendentemente da chi risulti essere, al momento degli accertamenti, il soggetto gestore del locale), trattandosi, infatti, di PROBLEMI IN PARTE SOGGETTIVI DI CONDUZIONE DEL LOCALE (legati alle modalità di conduzione dell’attività: problematica legata alla parte gestionale) ED IN PARTE OGGETTIVI (ubicazione del pubblico esercizio inserito all’interno di un tessuto edilizio urbanizzato - caratteristiche strutturali e tipologia edilizia dell’immobile ove trova sede il locale in quanto l’attività musicale e danzante viene svolta in parte all’interno delle mura perimetrali e in parte nella corte scoperta esterna a dette mura, a confine con le residenze vicine: problematica legata alla parte di ubicazione, strutturale ed edilizia del locale). Rilevato, per quanto sopra detto, che QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO riguarda, invece, l’attuale gestione del locale e le problematiche acustiche che sono POSTE A MOTIVAZIONE GIURIDICA dell’adozione della presente Ordinanza. Vista la nota di questa Amministrazione Comunale datata 02/04/2009 Prot. n. 6810/STA/GZ/pa, a firma del Responsabile del Settore Tecnico Ambientale (STA), notificata agli interessati nelle forme di legge e, in particolare, alla Società Skorpion di Rud Heidi Monika Agnes e C. S.a.s. avente sede in Misano Adriatico, Via Mazzini n. 34, in qualità di proprietaria dell’azienda adibita all’esercizio della discoteca - dinner club “BYBLOS” e (a tale data del 02/04/2009) di gestore dell’attività commerciale svolta nella citata discoteca - dinner club e al Dott. Aldo Gennari, residente in Misano Adriatico, Via Pio La Torre n. 2, in qualità di proprietario dell’immobile (edificio e corte scoperta) ove ha sede la discoteca stessa, con la quale: • si è richiesto agli interessati di presentare, nel termine ivi prescritto, il “Documento di previsione di impatto acustico” di cui all’art. 8 della legge n. 447/’95 per lo svolgimento delle attività di pubblico intrattenimento che nell’anno 2009 si prevedeva di svolgere nel locale in parola e di presentare, qualora, sulla base delle risultanze che sarebbero scaturite da detto documento di impatto acustico, i livelli di rumore attesi non avessero rispettato i limiti acustici di legge, lo stesso documento si sarebbe dovuto trasformare in un “PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO” prescritto dall’art. 15, comma 2, della legge 26/10/1995, n. 447 e dall’art. 9 della legge regionale 09/05/2001, n. 15, nel quale si sarebbero dovute indicare le modalità ed i tempi di effettuazione degli interventi di bonifica acustica per l’adeguamento dell’attività commerciale e di pubblico intrattenimento (parte gestionale) e, qualora dovuto, dell’edifico (parte strutturale) in cui si svolge tale attività (immobile in Misano Monte, Via Pozzo Castello n. 24); • si è comunicato agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 07/08/1990, n.241 finalizzato al controllo dei livelli di rumore prodotti dall’attività, all’applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni di legge ed alla realizzazione degli interventi di bonifica acustica necessari qualora i limiti prescritti dalle vigenti disposizioni non risultassero rispettati, nonché le generalità del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/’90 ed i termini e le modalità del presentazione dell’eventuale ricorso amministrativo contro il suddetto atto. Rilevato che con nota datata 02/04/2009, acquisita agli atti del Comune in pari data, Prot. n. 6812/STA, è stata trasmessa a questa Amministrazione Comunale dalla Sig.ra Rud Heidi Monika Agnes legale rappresentante della Società Skorpion S.r.l. con sede in Misano Adriatico, Via Mazzini n. 34, in qualità di proprietaria dell’azienda adibita all’esercizio della discoteca - dinner club “BYBLOS” e (a tale data del 02/04/2009) di gestore dell’attività commerciale svolta nella citata discoteca (la nuova denominazione Skorpion S.r.l. è a seguito della variazione della ragione sociale della già sopra citata Società Skorpion di Rud Heidi Monika Agnes e C. S.a.s.), la "RELAZIONE TECNICA PROGETTAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RUMORE AMBIENTALE" redatta in data 28/03/2009 dal tecnico competente in acustica Pizzoni Corrado per conto della stessa Società Skorpion S.r.l. per la realizzazione degli interventi di BONIFICA dell'inquinamento acustico derivante dalle attività commerciali e di pubblico spettacolo che si svolgono nella discoteca - dinner club “BYBLOS” (la suddetta “Relazione tecnica” costituisce il PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO previsto dall’art. 15, comma 2, della legge 26/10/1995, n. 447 e dall'art. 9, comma 3, della legge regionale 09/05/2001 n. 15, richiesto dall’Amministrazione Comunale con la già citata nota datata 02/04/2009 Prot. n. 6810/STA/GZ/pa, avendo gli interessati autonomamente verificato che i livelli di rumore attesi dalle attività commerciali e di pubblico spettacolo da svolgere nel corso dell’anno 2009 non avrebbero potuto rispettare i limiti acustici di legge e, quindi, da tale valutazione è risultato necessario per gli interessati approntare e presentare a questa Amministrazione Comunale un PIANO DI INTERVENTI DI BONIFICA ACUSTICA affinché i livelli di rumore prodotti dall’attività commerciale e di pubblico spettacolo ivi svolte rientrassero nei limiti di legge; Sottolineato che la Sig.ra Rud Heidi Monika Agnes in qualità di legale rappresentante della Società Skorpion S.r.l. con sede in Misano Adriatico, Via Mazzini n. 34 (in qualità di proprietaria dell’azienda adibita all’esercizio della discoteca - dinner club “BYBLOS” e - ancora in quel momento - di gestore dell’attività commerciale svolta nella citata discoteca - dinner club), nella citata nota datata 02/04/2009, acquisita agli atti del Comune in pari data, Prot. n.6812/STA, HA DICHIARATO a questa Amministrazione Comunale che la "Relazione tecnica progettazione di opere di mitigazione del rumore ambientale" redatta in data 28/03/2009 dal tecnico competente in acustica Pizzoni Corrado per conto della stessa Società Skorpion S.r.l. (Piano di Risanamento Acustico) per la BONIFICA dell'inquinamento acustico derivante dalle attività commerciali e di pubblico spettacolo che si svolgono nella discoteca dinner club BYBLOS, È STATA ALTRESÌ SOTTOSCRITTA PER ACCETTAZIONE E PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA dall’Amministratore della Società B & B S.r.l. di Misano Adriatico, Via Bellini n. 20 (Sig. Fabrizio Rella), in qualità di futura società che gestirà la discoteca suddetta una volta ultimata la voltura della licenza commerciale per la quale (al momento della presentazione della nota del 02/04/2009) è già stata avanzata richiesta; Dato atto che l’attuale titolare della licenza per la gestione e l’esercizio dell’attività commerciale (gestore) della discoteca - dinner club BYBLOS (attività relativa sia alla somministrazione di alimenti e bevande e sia allo svolgimento di pubblici trattenimenti danzanti) è la Società B & B S.r.l. avente sede legale in Misano Adriatico, Via Vincenzo Bellini n. 20, di cui legale rappresentante è il Sig. Fabrizio Rella, nato a Rimini il 21/04/1969, residente in Misano Adriatico, Via Vincenzo Bellini n. 20, in virtù, rispettivamente, della Denuncia di Inizio Attività avanzata al SUAP comunale in data 25/03/2009 Prot. n. 794/A SUAP ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge regionale per la somministrazione di alimenti e bevande (ristorazione - dinner) e dell’autorizzazione per pubblici trattenimenti danzanti (discoteca) rilasciata dal Responsabile del SUAP comunale in data 21/04/2009, Prot. n. 796/SUAP, ai sensi degli artt. 9 e 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 e ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.R. 24/07/1977, n.616 - a seguito di subentro alla Skorpion S.a.s. - poi Skorpion S.r.l., sulla base di contratto di affitto d’azienda stipulato tra dette parti in data 25/02/2009; Considerato che nella citata “Relazione tecnica progettazione di opere di mitigazione del rumore ambientale” redatta in data 28/03/2009 dal tecnico competente in acustica Pizzoni Corrado (PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO), si analizzano le principali fonti di rumore derivanti dalle attività danzanti che si svolgono nella discoteca - dinner club BYBLOS e si indicano gli elementi di seguito indicati: 1. il locale dispone di tre impianti elettroacustici di diffusione sonora, di cui due installati esternamente al locale ed uno installato all’interno del locale stesso (la relazione prende in considerazione, per la previsione di mitigazione, esclusivamente i due impianti esterni); 2. i livelli di pressione sonora raggiunti dai tre impianti elettroacustici di diffusione sonora presenti nella discoteca dinner club BYBLOS (livelli sonori misurati sia ai confini dell'area pertinenziale della discoteca e - simulati - sia ai ricettori vicini), risultano essere superiori (e, quindi, non conformi alle vigenti norme): • ai valori massimi di classificazione acustica del territorio secondo la zonizzazione comunale attualmente vigente (Classe I^) e anche secondo quella che ipoteticamente potrebbe essere in futuro (Classe III^) con la nuova zonizzazione acustica comunale; • ai valori massimi di legge prescritti per le ore notturne per il "Livello differenziale di rumore" dato dalla differenza tra il "Livello di rumore ambientale" (rumore prodotto da tutte le sorgenti di rumore presenti nella zona, costituito, quindi, dall'insieme del rumore residuo e dal rumore prodotto dalle attività del BYBLOS) ed il "Livello di rumore residuo" (che individua, quindi, il rumore che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante del BYBLOS); • alcune delle misurazioni fonometriche sono state effettuate utilizzando il "rumore rosa" strumentale (prodotto 3. dagli strumenti del tecnico in acustica, simulando i livelli e le bande di frequenza delle apparecchiature elettroacustici di diffusione sonora presenti nella discoteca BYBLOS; per cercare di risanare tale situazione (come si dice nel seguito, il PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO in parola conclude dicendo che le opere di mitigazione proposte dagli interessati non sono comunque sufficienti a garantire il pieno rispetto delle norme di legge, in particolare in relazione al valore limite differenziale di immissione prescritto dall’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, per il quale continua dicendo che si renderà comunque necessaria la presentazione al Comune della richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di legge per il periodo estivo), nel PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO del 28/03/2009 si propone la realizzazione di vari interventi di "mitigazione acustica" (cadenzati secondo QUATTRO DIVERSI TERMINI TEMPORALI indicati dagli stessi interessati al punto 7. del piano stesso e nella “DICHIARAZIONE CONGIUNTA” posta all’ultima pagina del piano di risanamento medesimo, la quale, SI SOTTOLINEA, è stata sottoscritta in data 02/04/2009 da entrambi i due legali rappresentanti della Società SKORPION S.r.l. e della Società B & B S.r.l.), da effettuare sia nei confronti delle SORGENTI SONORE INTERNE (interventi già programmati dalla nuova gestione) e sia mediante interventi diretti alle OPERE EDILIZIE e alle STRUTTURE INTERNE della discoteca BYBLOS, così individuate: - PUNTO 7. del Piano di Risanamento Acustico: Interventi GIÀ PROGRAMMATI dalla nuova gestione: gli interessati nella dichiarazione congiunta in precedenza indicata si sono impegnati a realizzare gli interventi qui di seguito descritti PRIMA DELL’APERTURA DELL’ATTIVITA’ STAGIONALE (ANNO 2009): A) Misure adottate nei confronti delle sorgenti sonore interne (punto 7.1 del Piano di Risanamento Acustico): interventi sulle sorgenti sonore interne, già programmati dalla nuova gestione (si vedano i punti 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 del Piano di Risanamento Acustico del 28/03/2009): • Misura di mitigazione acustica n. 1 (punto 7.1.1): Modulazione della taratura dell’impianto elettroacustico: regolazione delle apparecchiature elettroacustiche congiunta alla limitazione severa della vocalist, a cui dovrebbe conseguire un abbassamento del livello di rumore (valore stimato) di 3 dB(A) del LAeq; • Misura di mitigazione acustica n. 2 (punto 7.1.2): Eliminazione dell’impianto elettroacustico pista esterna decentrata: eliminazione fonte sonora S2, a cui dovrebbe conseguire un abbassamento del livello di rumore (valore stimato) di 2 dB(A) del LAeq; • Misura di mitigazione acustica n. 3 (punto 7.1.3): Diversa collocazione e/o disposizione dei terminali dell’impianto elettroacustico: a cui dovrebbe conseguire un abbassamento del livello di rumore (valore stimato) di 0,5 dB(A) del LAeq; • Misura di mitigazione acustica n. 4 (punto 7.1.4): Diversa collocazione e/o disposizione dei terminali dell’impianto elettroacustico: diversa collocazione della postazione D.J. nel sito originario (sito precedente a quello odierno), a cui dovrebbe conseguire un abbassamento del livello di rumore (valore stimato) di 1 dB(A) del LAeq; B) Misure adottate nei confronti delle strutture interne (punto 7.2 del Piano di Risanamento Acustico) interventi sulle strutture interne, già programmati dalla nuova gestione: • Misura di mitigazione acustica n. 5 (punto 7.2): Eliminazione di tutte le strutture rimovibili interne esistenti (corpi cavi che fungono da risuonatori acustici), a cui dovrebbe conseguire un abbassamento del livello di rumore (valore stimato) di 0,5 dB(A) del LAeq; - PUNTO 8. del Piano di Risanamento Acustico: Interventi supplementari da adottare nel BREVE PERIODO: gli interessati nella dichiarazione congiunta in precedenza indicata si sono impegnati a realizzare gli interventi qui di seguito descritti NEL CORSO DELL’ATTIVITÀ STAGIONALE DELL’ANNO 2009 nei casi di sopravvenuta necessità compresa l’espressa richiesta dell’autorità comunale C) Assorbimenti/riflessioni (punto 8.1 del Piano di Risanamento Acustico): • Misura di mitigazione acustica n. 6 (punti 8 ed 8.1): Mitigazioni dei risuonatori mediante introduzione di materiale fonoassorbente da interno (es.: tipo melamminico a cellule aperte) - Mitigazioni delle aree di riflessione mediante la collocazione di materiali fonoassorbenti da esterno (es.: tipo Quoash), a cui dovrebbe conseguire un abbassamento del livello di rumore (valore stimato) di 1,9 dB(A) del LAeq; - PUNTO 9. del Piano di Risanamento Acustico: Interventi supplementari da adottare nel MEDIO PERIODO: gli interessati nella dichiarazione congiunta in precedenza indicata si sono impegnati a realizzare gli interventi qui di seguito descritti AL TERMINE DELLA PRIMA ATTIVITA’ STAGIONALE (ESTATE 2009) nei casi di sopravvenuta necessità compresa l’espressa richiesta dell’autorità comunale: D) Compartimentazioni interne (punto 9.1 del Piano di Risanamento Acustico): • Misura di mitigazione acustica n. 7 (punto 9.1): Il provvedimento prevede: la completa sigillatura della parete vetrata interposta tra la tettoia della pista grande e la pista in prossimità della piscina l’installazione di una “trappola acustica” da posizionare nel punto di comunicazione tra le due piste. Il provvedimento non dovrà compromettere l’esodo degli avventori a favore dei luoghi sicuri corrispondenti alle uscite di sicurezza. A seguito di tali interventi si dovrebbe conseguire un abbassamento del livello di rumore (valore stimato) di 0,1 dB(A) del LAeq; E) Schermatura delle vie di propagazione diretta (punto 9.2.1 del Piano di Risanamento Acustico): • Misura di mitigazione acustica n. 8 (punto 9.2.1): Trappole acustiche per gli accessi: utilizzazione di materiale fonoassorbente in chiusura dei varchi. A seguito di tali interventi si dovrebbe conseguire un abbassamento del livello di rumore (valore stimato) di 0,5 dB(A) del LAeq; F) Sopraelevazione delle barriere strutturali esistenti (punto 9.2.2 del Piano di Risanamento Acustico): • Misura di mitigazione acustica n. 9 (punto 9.2.2): Installazione di barriere acustiche in sopraelevazione e/o sostituzione delle presenti costituite da superficie vetrata: A seguito di tali interventi si dovrebbe conseguire un abbassamento del livello di rumore (valore stimato) di 1,4 dB(A) del LAeq sul lato Nord-Est - di 1,6 dB(A) del LAeq sul lato Sud-Est - di 3,7 dB(A) del LAeq sul lato Sud-Ovest - di 2,4 dB(A) del LAeq sul lato Nord-Ovest. - PUNTO 10. del Piano di Risanamento Acustico: Altri interventi possibili - Interventi attuabili A LUNGO TERMINE: gli interessati nella dichiarazione congiunta in precedenza indicata NON SI SONO IMPEGNATI IN ALCUN MODO a realizzare gli interventi qui di seguito descritti: G.1) Sostituzione dei paramenti in telo con tessuti fonoassorbenti; G.2) Installazione di apposite “trappole” per toni bassi sia internamente che in posizione levata sul perimetro dell'edificio; G.3) Maggiore estensione fino a chiusura della superficie libera mediante strutture geodetiche con apposito telone in PVC ad alta densità. N.B.: Il Piano di Risanamento NON INDICA (non stima in maniera previsionale), quale potrebbe essere l’abbassamento del livello di rumore (valore stimato) in dB(A) del LAeq a seguito della realizzazione dei tre interventi citati. Considerato che il citato " PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO" del 28/03/2009 nelle sue CONCLUSIONI (punto 11) indica, in sintesi, che anche realizzando tutti gli interventi sopra descritti (inclusi anche quelli attuabili A LUNGO TERMINE indicati nel punto 10., che sono comunque necessari per il rispetto del “Valore limite assoluto di immissione”), NON SARANNO IN GRADO di far rispettare i valori massimi di legge prescritti per le ore notturne per il “Valore limite differenziale di immissione” in precedenza descritto e, in particolare, afferma in sintesi che: - (punto 11.1): RISPETTO DEI VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale: Tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 e art. 3 dello stesso D.P.C.M. 14/11/1997): • alla luce della vigente classificazione (zonizzazione) acustica del territorio comunale (approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 12/11/1996, per la quale gli uffici comunali hanno predisposto gli elaborati della variante generale, in attesa di adozione da parte dell’Amministrazione Comunale) gli interventi previsti nel PIANO stesso NON GARANTISCONO il rispetto dei valori limite assoluti di immissione sul fronte dei ricettori vicini; • le prospettive future più probabili, legate all’adozione della nuova classificazione acustica comunale, potranno variare quanto sopra descritto, in ragione del fatto che la classe acustica dei ricettori vicini potrebbe essere modificata dalla Classe I^ (classificazione attuale) alla Classe III^ (probabile classificazione futura); • qualora, con la nuova classificazione acustica comunale i ricettori più vicini venissero infatti zonizzati in Classe III^, gli interventi di mitigazione acustica previsti ai punti 7. (da realizzare prima dell’apertura dell’attività stagionale anno 2009), 8. (da realizzare nel corso dell’attività stagionale anno 2009) e 9. (da realizzare al termine della prima attività stagionale anno 2009), ad esclusione degli interventi indicati al punto 10. (per i quali gli interessati NON SI SONO IMPEGNATI IN ALCUN MODO a definire tempi di realizzazione, limitandosi a descrivere solamente la tipologia dei lavori da effettuare) prevedibilmente dovrebbero garantire il rispetto del valore limite assoluto di immissione rispetto ai soli ricettori posti sui tre lati Nord-Est, Sud-Est e Sud-Ovest della discoteca - dinner club BYBLOS (avendo stimato su questi ricettori un valore di rumore atteso Leq in dB(A) inferiore ai 50 dB(A), che è il valore limite di legge prescritto per il tempo di riferimento notturno che va dalle ore 22.00 alle ore 06.00), mentre NON RISULTA GARANTITO il rispetto di tale valore limite assoluto di immissione rispetto ai ricettori posti sul restante quarto lato Nord-Ovest (risultando, infatti, dei valori stimati di rumore atteso in Leq in dB(A) superiore ai 50 dB(A) per il tempo di riferimento notturno); • al fine di rendere conformi i valori attesi di rumore espressi in Leq in dB(A) sui ricettori esposti verso tale ultimo lato Nord-Ovest del locale in parola, gli interessati DOVRANNO COMUNQUE REALIZZARE anche i restanti interventi indicati al punto 10. del Piano di Risanamento Acustico (interventi previsti dagli interessati a lungo termine). - (punto 11.2): RISPETTO DEI VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE (determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo (5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997): • dai rilievi fonometrici rilevati non può essere comunque assicurato il rispetto del valore limite differenziale nel periodo notturno (superando abbondantemente il valore di 3 dB(A) sopra indicato per il tempo di riferimento notturno); • per il raggiungimento dei valori richiesti dalla normativa si rende necessaria la richiesta dell’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ai limiti di legge per il periodo estivo. Visto il parere tecnico rilasciato sul citato Piano di Risanamento Acustico del 28/03/2009 da ARPA Sezione Provinciale di Rimini in data 21/05/2009, Prot. n. 3769/XXVII.2/31/32 (acquisito agli atti del Comune in data 03/06/2009 Prot. n.11759/STA) con il quale il Servizio Territoriale di ARPA ha espresso parere favorevole allo stesso Piano di Risanamento Acustico, ma nel rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni (di seguito testualmente riportate): 1. Alla realizzazione, prima dell'apertura stagionale, di tutte le opere di mitigazione previste dal tecnico competente in acustica nei Cap. n° 7 e n° 8 della relazione tecnica del 28/03/2009 (Nota: il riferimento è ai punti 7. e 8. in precedenza descritti, richiamati dal sopra citato Piano di Risanamento Acustico denominato “Relazione Tecnica progettazione di opere di mitigazione del rumore ambientale”, redatto dal P.I. Pizzoni Corrado). 2. Alla predisposizione di apposite campagne di misure fonometriche atte alla verifica delle immissioni rumorose nell'ambiente esterno post-operam, con tempi e modalità da concordare con ARPA Rimini, da eseguirsi durante l'apertura stagionale e con gli impianti a regime, anche al fine di verificare il rendimento delle opere di mitigazione adottate. 3. La redazione, al termine di ogni campagna di misura, di una relazione tecnica predisposta da un Tecnico Competente in Acustica contenente i risultati dei rilievi effettuati, i punti e le modalità di misura, etc., avente come obiettivo sia l'indicazione della progressione delle opere di mitigazione adottate, sia l'indicazione delle performance acustiche ottenute dall'utilizzo di tali accorgimenti. 4. Di dare preventiva informazione ai ricettori (residenti) potenzialmente disturbati dalla rumorosità delle attività musicali sui tempi e modi di progressione degli interventi di mitigazione adottati. 5. Dalle risultanze delle prescrizioni di cui ai punti precedenti, ci si riserva di valutare nel merito le opere di mitigazione proposte e contenute nei Cap. n° 9 e 10 della citata.” (Nota: il riferimento è ai punti 9. e 10. in precedenza descritti, richiamati dal sopra citato Piano di Risanamento Acustico denominato “Relazione Tecnica progettazione di opere di mitigazione del rumore ambientale”, redatto dal P.I. Pizzoni Corrado). Visto l'esposto di alcuni cittadini residenti vicini alla discoteca - dinner club BYBLOS, pervenuto agli atti dell'Ufficio SUAP in data 03/07/2009, Prot. n. 2253/09/PM, con il quale si fa presente a questa Amministrazione che, nonostante i buoni propositi dichiarati dal nuovo gestore della discoteca (B & B S.r.l.), la situazione relativa ai rumori e frastuoni provenienti dal locale in parola non è affatto migliorata rispetto al passato; Vista la comunicazione datata 23/07/2009, acquisita agli atti del Comune in pari data, Prot. n.15703/STA, con la quale le due Società SKORPION S.r.l. di Misano Adriatico (proprietaria dell’azienda adibita all’esercizio della discoteca - dinner club BYBLOS) e Società B & B S.r.l. di Misano Adriatico (attuale gestore del locale discoteca dinner club BYBLOS) elencano le iniziative già intraprese per il contenimento delle emissioni acustiche della discoteca BYBLOS, qui di seguito riportate: 1. modifiche interne di dislocazione della postazione D.J.; 2. modifiche distributive delle casse acustiche; 3. sono state effettuate le tarature degli impianti elettroacustici in adempimento all’obbligo di cui all’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215; 4. sono state intraprese campagne di misurazione in ambiente esterno per conoscenza della situazione generale. Visto il PROVVEDIMENTO di questa Amm.ne Comunale datato 24/07/2009 Prot. n. 15849/STA/GZ/pa, a firma del Sindaco pro-tempore del Comune di Misano Adriatico e del Responsabile del Settore Tecnico Ambientale (STA), notificata mediante raccomandata a.r. alla Società B & B S.r.l. di Misano Adriatico (attuale gestore della discoteca - dinner club BYBLOS, subentrata alla Skorpion S.a.s. - poi Skorpion S.r.l. mediante contratto di affitto d’azienda), alla Società Skorpion S.r.l. di Misano Adriatico (proprietaria dell’azienda adibita all’esercizio della discoteca - dinner club BYBLOS) e al Dott. Aldo Gennari di Misano Adriatico in qualità di proprietario dell’immobile (edificio e corte scoperta) ove ha sede la discoteca stessa, con il quale SI E’ ORDINATO/DISPOSTO alla Società Skorpion S.r.l. e alla Società B & B S.r.l., per quanto di rispettiva competenza: 1. di realizzare, entro il termine di n. 10 (dieci) giorni dal ricevimento della nota stessa, TUTTE LE OPERE DI MITIGAZIONE ACUSTICA previste dal tecnico competente in acustica nel Cap. n° 7 (Interventi già programmati dalla nuova gestione) e nel Cap. n° 8 (Interventi supplementari da adottare nel breve periodo) della Relazione Tecnica del 28/03/2009 (Piano di Risanamento Acustico della discoteca - dinner club BYBLOS) redatta dal P.I. Corrado Pizzoni di Fermignano (PU) - (vedasi la descrizione sopra riportata PUNTO 7. e PUNTO 8. degli interventi da effettuare nella citazione al Piano di Risanamento Acustico presentato dagli interessati); 2. di predisporre apposite campagne di misure fonometriche atte alla verifica delle immissioni rumorose nell'ambiente esterno post-operam (così come peraltro già richiesto da questa Amministrazione con nota del 02/04/2009 Prot. n. 6810/STA alla parte proprietaria dell'immobile Dott. Aldo Gennari e al precedente gestore Società SKORPION di Rud Heidi Monika Agnes e C. S.a.s., avente sede in Misano Adriatico, Via Mazzini, n. 34), con tempi e modalità che dovranno essere concordate con ARPA Rimini, da eseguirsi durante l'apertura stagionale e con gli impianti a regime, anche al fine di verificare il rendimento delle opere di mitigazione adottate; 3. di presentare all’Ufficio STA comunale e ad ARPA Rimini, che leggeva la nota stessa per conoscenza, entro il termine di n. 10 (dieci) giorni dal ricevimento della nota medesima, una RELAZIONE TECNICA predisposta da un TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA contenente i risultati dei rilievi fonometrici GIÀ EFFETTUATI alla data di ricevimento della nota suddetta, i punti e le modalità di misura, etc. etc.; 4. di presentare all’Ufficio STA comunale e ad ARPA Rimini, che leggeva la nota stessa per conoscenza, al termine di ogni futura campagna di misura fonometrica, una RELAZIONE TECNICA predisposta da un TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA contenente i risultati dei rilievi fonometrici effettuati, i punti e le modalità di misura, etc., avente come obiettivo sia l'indicazione della progressione delle opere di mitigazione adottate, sia l'indicazione delle performance acustiche ottenute dall'utilizzo di tali accorgimenti; 5. di dare preventiva informazione ai ricettori (residenti) potenzialmente disturbati dalla rumorosità delle attività musicali sui tempi e modi di progressione degli interventi di mitigazione adottati. Considerato che a seguito della notifica del suindicato PROVVEDIMENTO comunale ai citati soggetti interessati (nota dispositiva datata 24/07/2009 Prot. n. 15849/STA/GZ/pa), la Società B & B S.r.l. di Misano Adriatico faceva pervenire all’Amministrazione Comunale la nota comunicazione datata 08/08/2009, acquisita agli atti del Comune in data 10/08/2009 Prot. n. 16668/STA, con la quale dichiarava agli uffici preposti, in osservanza al punto n. 1 e n. 3 del richiamato PROVVEDIMENTO comunale del 24/07/2009 (si vedano i punti 1. e 3. sopra testualmente riportati), ad integrazione della già in precedenza citata comunicazione del 23/07/2009 a firma di entrambe le due Società SKORPION S.r.l. e B & B S.r.l., acquisita agli atti del Comune in pari data, Prot. n.15703/STA, le iniziative intraprese per il contenimento delle emissioni acustiche; in particolare, nella comunicazione del 08/08/2009 si dice che, in attuazione della relazione tecnica di progettazione di opere di mitigazione del rumore ambientale del 28/03/2009 (Piano di Risanamento Acustico), sono stati adottati i seguenti accorgimenti: - Riferimento al punto 7. del Piano di Risanamento Acustico: in sintesi, si comunica che gli interventi indicati al punto 7. del Piano di Risanamento Acustico del 28/03/2009 sono stati effettuati nella misura di circa l’80% di quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale secondo quanto dichiarato dalla B & B S.r.l. nell’ultimo paragrafo della comunicazione stessa. N.B.: con il citato provvedimento del 24/07/2009 Prot. n. 15849/STA/GZ/pa, l’Amministrazione Comunale HA ORDINATO agli interessati di realizzare detti interventi entro il termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dal ricevimento del provvedimento stesso e, quindi, in virtù del fatto che l’ordine di provvedere è stato ricevuto da tutte le tre ditte interessate in data 30/07/2009, come comprovato dalle r. a. r. tenute agli atti dell’ufficio, la data ultima per effettuare tali interventi è stata fissata alle ore 24.00 del 09/08/2009). - Riferimento al punto 8. del Piano di Risanamento Acustico: per quanto riguarda gli interventi indicati al punto 8. del Piano di Risanamento Acustico del 28/03/2009 NON SONO STATI PRESI PROVVEDIMENTI per le seguenti ragioni: a) il periodo di ricevimento delle disposizioni (30/07/2009) ha impedito ogni forma di reperimento dei materiali utili a causa della chiusura per ferie delle ditte fornitrici; b) sono allo studio soluzioni diverse da quelle ipotizzate che comprendono, nel medio termine, l’utilizzo di casse acustiche direzionali di nuova generazione le quali rendono meno cogente il problema delle riflessioni interne; c) per le ragioni di cui al punto b) si ritiene che il decremento calcolato (1,9 dB) non rappresenti, nel rapporto costi/benefici, un elemento qualificante. Saranno rese note ai destinatari della presente le iniziative intraprese a tal fine. N.B.: si sottolinea che con il citato provvedimento del 24/07/2009 Prot. n. 15849/STA/GZ/pa, l’Amministrazione Comunale HA ORDINATO agli interessati di realizzare detti interventi entro il termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dal ricevimento del provvedimento stesso e, quindi, in virtù del fatto che l’ordine di provvedere è stato ricevuto da tutte le tre ditte interessate in data 30/07/2009, come comprovato dalle r. a. r. agli atti dell’ufficio, la data ultima per effettuare tali interventi è stata fissata alle ore 24.00 del 09/08/2009). La Società B & B S.r.l. di Misano Adriatico, con la citata comunicazione del 08/08/2009, acquisita agli atti del Comune in data 10/08/2009 Prot. n.16668/STA, COMUNICAVA altresì che nel corso dell’attuazione delle misure di mitigazione riferite (attuazione 80%) sono state effettuate, per valutare i livelli di immissione nell’ambiente esterno, una campagna di misurazioni (12/13.06.2009) per avere una conoscenza generale della situazione ai confini e presso i ricettori. In allegato si trasmette la RELAZIONE TECNICA riportante i risultati di tali misurazioni. Vista la RELAZIONE TECNICA denominata “MISURAZIONE E VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO” redatta in data 18/06/2009 dal Tecnico Competente in acustica P.I. Corrado Pizzoni di Fermignano (PU), trasmessa dalla Società B & B S.r.l. di Misano Adriatico in allegato alla suindicata comunicazione datata 08/08/2009, acquisita agli atti del Comune in data 10/08/2009 Prot. n. 16668/STA, con la quale si porta a conoscenza dell’Amministrazione Comunale le misurazioni fonometriche effettuate in data 12 e 13/06/2009 su n. 6 diversi punti, indicando i relativi valori acustici misurati secondo i dati ivi riportati, a seguito delle quali si conclude dicendo (punto 9. CONCLUSIONI): 9.1 Rispetto dei valori limite assoluti di immissione Non è garantito il rispetto dei valori limite assoluti di immissione sul fronte dei ricettori per i seguenti motivi: 1. inadeguatezza della classificazione acustica che penalizza fortemente l’area oggetto di intervento inserendola nella CLASSE I - aree particolarmente protette (.... omissis ....); 2. inadeguatezza del contenimento delle emissioni prodotte dalle strutture murarie e dalle opere di mitigazione già in essere; 9.2 Rispetto dei valori limite differenziali di immissione Da rilievi fonometrici precedenti si evidenzia il superamento del valore limite differenziale nel periodo notturno, come mostrato di seguito (? nel seguito non si mostra nulla!). 9.3 Determinazioni Per il raggiungimento dei valori richiesti dalla normativa si rendono necessari i seguenti interventi: 1. modifica della classificazione acustica come già indicato al punto 9.1 della presente relazione tecnica; 2. interventi di mitigazione acustica della sorgente specifica. Rilevata l’evidente pretestuosità delle motivazioni adotte dagli interessati per il mancato rispetto dei valori limite acustici (assoluti e differenziali) nella citata RELAZIONE TECNICA del 18/06/2009 redatta dal P.I. Corrado Pizzoni, trasmessa dalla Società B & B S.r.l. di Misano Adriatico in allegato alla suindicata comunicazione datata 08/08/2009, non potendo gli stessi interessati, per ovvie ragioni, addossare il mancato rispetto delle norme di legge alla : “inadeguatezza della classificazione acustica che penalizza fortemente l’area oggetto di intervento inserendola nella CLASSE I - aree particolarmente protette”, andando poi a concludere nelle “Determinazioni” del punto 9.3 che: “Per il raggiungimento dei valori richiesti dalla normativa si rendono necessari i seguenti interventi: 1. modifica della classificazione acustica come già indicato al punto 9.1 della presente relazione tecnica; 2. interventi di mitigazione acustica della sorgente specifica (si rileva ancora una volta che gli interventi di mitigazione acustica dovevano essere realizzati dagli interessati perentoriamente entro la data del 09/08/2009, in attuazione di quanto ordinato dal Comune con il provvedimento datato 24/07/2009 Prot. n. 15849/STA/GZ/pa, mentre secondo le stesse dichiarazioni degli interessati sono stati realizzati i soli interventi di mitigazione - probabilmente nella sola misura dell’80% di quanto dovuto - previsti al punto 7. del Piano di Risanamento Acustico del 28/03/2009, mentre non è al momento stato realizzato alcuno degli interventi previsti al punto 8. del Piano di Risanamento Acustico del 28/03/2009 come nel seguito dichiarato dagli stessi interessati). Vista la nota datata 11/08/2009 trasmessa dalla Società Skorpion S.r.l. con sede in Misano Adriatico, Via Mazzini n. 34, in qualità di proprietaria dell’azienda adibita all’esercizio della discoteca - dinner club BYBLOS, avente ad oggetto “ORDINANZA DISPOSITIVA DEL COMUNE DI MISANO ADR. 24/07/2009 IN RELAIZONE DISCOTECA BYBLOS”, acquisita agli atti del Comune in data 12/08/2009 Prot. n. 16902/PM/STA (inviata alla Società B & B S.r.l. di Misano Adriatico e, per conoscenza, al Comune di Misano Adriatico e ad ARPA Rimini) con la quale la Società Skorpion S.r.l. comunica alla Società B & B S.r.l. che, in relazione all’ordinanza dispositiva del Comune di Misano Adriatico del 24/07/2009, nella quale si intima la realizzazione delle opere di mitigazione acustica ivi indicate, poiché la Skorpion S.r.l. non ha alcuna ingerenza gestoria nell’azienda oggetto del contratto di affitto alla B & B S.r.l. e poiché le disposizioni impartite dal Comune di Misano impongono oneri di competenza e spettanza esclusiva del gestore dell’azienda BYBLOS, attività tutte per nulla demandabili alla Skorpion S.r.l., che dell’azienda è solo il concedente, invita la B & B S.r.l. A OTTEMPERARE TEMPESTIVAMENTE all’ordinanza ed a fornire alla concedente Skorpion S.r.l. attestazione di avvenuta esecuzione delle disposizioni tutte. Vista la nota datata 17/08/2009 trasmessa dalla Società B & B S.r.l. con sede in Misano Adriatico, Via Vincenzo Bellini n. 20, in qualità di titolare della licenza per la gestione e l’esercizio dell’attività commerciale (gestore) della discoteca - dinner club BYBLOS, avente ad oggetto “ORDINANZA DEL 24/07/2009 DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO PROT. N. 15849/STA/GZ/PA”, acquisita agli atti del Comune in data 20/08/2009 Prot. n.17337/STA (inviata alla Società Skorpion S.r.l. di Misano Adriatico e, per conoscenza, al Comune di Misano Adriatico e ad ARPA Rimini) con la quale la Società B & B S.r.l. comunica alla Società Skorpion S.r.l.: “Riscontriamo la Vs. r.a.r. datata 11/08/2009, per comunicarVi che, con riferimento al piano inerente al contenimento delle emissioni sonore, la B & B S.r.l. ha già provveduto alla realizzazione delle opere di sua competenza e che gli interventi di cui ai Capitoli 7) e 8) della relazione del 28/03/2009 a firma del tecnico Pizzoni Corrado devono necessariamente essere eseguiti dalla Skorpion S.r.l., quale proprietario/concedente del locale. Trattasi, infatti di lavori inerenti la straordinaria manutenzione, quindi di Vs. spettanza. Per tali ragioni Vi intimiamo a voler provvedere senza ulteriore indugio, dando comunicazione e relativa certificazione (di) aver ottemperato a quanto richiesto.”. Dato atto che da quanto dichiarato dalla Società B & B S.r.l. nella citata nota del 17/08/2009 SI DESUME E SI CONFERMA a questa Amministrazione Comunale che (certamente) non sono ancora stati realizzati gli interventi previsti al punto 8. del Piano di Risanamento Acustico del 28/03/2009 e che, probabilmente, gli interventi di cui al punto 7. dello stesso Piano di Risanamento sono stati effettuati solo in parte (nella misura dell’80%), CONTRAVVENENDO PALESEMENTE a quanto già disposto/ordinato da questa Amministrazione Comunale con il PROVVEDIMENTO di questa Amministrazione Comunale datato 24/07/2009 Prot. n.15849/STA/GZ/pa. Considerato che, a seguito degli esposti scritti e verbali pervenuti dai vicini residenti in merito ai rumori provenienti dalle attività danzanti svolte nell’estate dell’anno 2009 presso la discoteca - dinner club BYBLOS ubicata in Misano Monte, Via Pozzo Castello n. 24, lo Sportello Unico delle Attività Produttive e Turismo, con nota Prot. n.14312/PM del 27/07/2009, ha richiesto ad ARPA Rimini di effettuare presso tale locale i rilievi fonometrici al fine di verificare se le attività danzanti ivi svolte rispettassero o meno i valori acustici di legge (anche in ragione di quanto già disposto agli interessati dal Comune di Misano Adriatico con il citato provvedimento del 24/07/2009 Prot. n.15849/ STA/GZ/pa con il quale SI ORDINAVA l’esecuzione degli interventi di mitigazione acustica ivi indicati), la stessa ARPA Rimini con nota di “Verifica di accertata violazione del superamento del valore limite di immissione ai sensi dell’art. 4, punto 1 del D.P.C.M. 14/11/1997 così come definito dalla L. n° 447/1995 art. 2 comma 3 lettera b).” datata 27/08/2009 Prot. n. 6279/XXVII.3/70, acquisita agli atti del Comune in data 31/08/2009 Prot. n. 17919/STA/PM, ha fatto pervenire le risultanze dei rilievi fonometrici eseguiti dai tecnici ARPA in data 21-22/08/2009: da tali rilievi, effettuati all’interno dell’ambiente abitativo posto a disposizione da una famiglia vicina al locale in parola (alloggio posto al primo piano dell’edificio ubicato in Via Roma n. 39/A), si evince che il livello delle immissioni rumorose (in relazione al valore limite differenziale di immissione di cui all’art. 4, punto 1, del D.P.C.M. 14/11/1997 così come definito dall’art. 2, comma 3, lett. b), della legge n. 447/’95) originate dall’attività svolte presso la discoteca BYBLOS, determinate nel tempo di riferimento notturno, secondo le modalità e con strumenti conformi al D.M. 16/03/1998, ha raggiunto un valore pari a 20,0 dB(A) superiore al limite massimo di 3,0 dB(A) previsto dall’art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 14/11/1997 [quindi, con un superamento del livello differenziale di immissione pari a 17 dB(A)] a seguito di ciò, i dati suddetti venivano trasmessi all’Amministrazione Comunale per il seguito di Ns. competenza, AL FINE DI ELIMINARE O RIDURRE L’INCONVENIENTE SEGNALATO. Posto che a seguito del superamento del valore limite differenziale di immissione di cui all’art. 4, punto 1, del D.P.C.M. 14/11/1997 come da citata nota di ARPA Rimini datata 27/08/2009 Prot. n. 6279/XXVII.3/70, la stessa ARPA Rimini ha fatto pervenire a questa Amministrazione Comunale la successiva nota datata 07/10/2009 Prot. n.7136/ XXVII.3/70, acquisita agli atti del Comune in data 14/10/2009 Prot. n. 21199/PM/STA, con la quale veniva trasmessa la contestazione/notifica inviata al Sig. Rella Fabrizio, quale amministratore unico della Società B & B S.r.l. all’insegna “BYBLOS” Misano Monte, Via Pozzo Castello n. 24 in conseguenza dell’esito dei sopra citati rilievi fonometrici eseguiti in data 21-22/08/2009 (con applicazione della sanzione prevista dall’art. 10, comma 2, della legge n. 447/’95, con una somma da pagare da €. 516,00 ad €. 5.164,00). Verificata, quindi, per quanto in precedenza dettagliatamente descritto, l’INADEMPIENZA degli interessati aventi titolo ad eseguire (per quanto di propria competenza) gli interventi di bonifica acustica DISPOSTI/ORDINATI con il PROVVEDIMENTO di questa Amministrazione Comunale datato 24/07/2009 Prot. n.15849/STA/GZ/pa, rilevando il fatto che: 1. la Società B & B S.r.l. di Misano Adriatico non può sostenere (secondo quanto affermato nella comunicazione datata 08/08/2009, acquisita agli atti del Comune in data 10/08/2009 Prot. n. 16668/STA, a seguito della notifica del provvedimento comunale del 24/07/2009 Prot. n. 15849/STA/GZ/pa) in riferimento al punto 8. del Piano di Risanamento Acustico del 28/03/2009 che gli interventi ivi previsti NON SONO STATI REALIZZATI per le seguenti ragioni: a) “a) il periodo di ricevimento delle disposizioni (30/07/2009) ha impedito ogni forma di reperimento dei materiali utili a causa della chiusura per ferie delle ditte fornitrici;”: quando invece, sin dalla data del 28/03/2009 - data di redazione del Piano di Risanamento Acustico - o, comunque, dalla data del 02/04/2009 data di presentazione agli atti del Comune dello stesso Piano di Risanamento Acustico e data di sottoscrizione della dichiarazione congiunta allegata al Piano stesso nella quale la Società B & B S.r.l. unitamente alla Società SKORPION S.r.l., si impegnava a realizzare gli interventi supplementari indicati al punto 8. da concludere nel BREVE PERIODO e, cioè, NEL CORSO DELL’ATTIVITÀ STAGIONALE DELL’ANNO 2009 (il fatto che nella dichiarazione congiunta si dica “.... nei casi di sopravvenuta necessità compresa l’espressa richiesta dell’autorità comunale” non rileva in relazione all’inadempienza dei soggetti interessati in quanto, in data 30/07/2009, è pervenuto a tali soggetti l’ordine “di fare” dell’Amministrazione Comunale e gli stessi soggetti sapevano benissimo sin dalla data del 02/04/2009 che gli interventi descritti al punto 8. del Piano di Risanamento Acustico era il minimo che si potesse fare (secondo quanto dichiarato dagli stessi interessati nel Piano di Risanamento del 28/03/2009) per “mitigare” soltanto il livello di rumore prodotto (già molto al di sopra dei limiti di legge) e non certo per “rientrare” nei limiti massimi di legge, tant’è che a seguito dell’esecuzione di tali interventi si è stimato nel Piano di Risanamento Acustico un abbassamento del livello di rumore di soli 1,9 dB(A) del LAeq. Inoltre, con la corrispondenza tenuta agli atti del Comune di Misano Adriatico è facile rilevare che anche alla data odierna tali interventi da tempo ORDINATI (si veda il punto 8. del Piano di Risanamento Acustico) non sono ancora stati eseguiti, non avendo ancora ricevuto gli uffici comunali alcuna comunicazione in tal senso né dalla Società Skorpion S.r.l. e né dalla Società B & B S.r.l., ma solo corrispondenza che dimostra il “rimpallarsi” tra l’una e l’altra società del “dovere di fare” in relazione agli obblighi scaturenti dal contratto d’affitto d’azienda stipulato fra le stesse ditte che, per ovvie ragioni, non rileva in alcun modo nei confronti di questa Pubblica Amministrazione per la valutazione degli INADEMPIMENTI PROTRATTI NEL TEMPO da parte degli interessati, dovendo l’Amministrazione Comunale in primis tutelare la salute pubblica dei vicini residenti; b) “b) sono allo studio soluzioni diverse da quelle ipotizzate che comprendono, nel medio termine (?), l’utilizzo di casse acustiche direzionali di nuova generazione le quali rendono meno cogente il problema delle riflessioni interne;”: soluzioni diverse devono essere in ogni caso preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale e con ARPA Rimini, sulla base di un documento progettuale condiviso in variante a quanto già tenuto agli atti del Comune e di ARPA; inoltre, gli interventi di cui al punto 8. dovevano essere realizzati nel BREVE PERIODO (nel corso dell’attività stagionale 2009) e non certo nel MEDIO TERMINE come asserito ora dalla B & B S.r.l., negando quindi quanto già asserito nella dichiarazione congiunta del 02/04/2009 e contravvenendo a quanto DISPOSTO/ORDINATO da questa Amministrazione Comunale con il PROVVEDIMENTO datato 24/07/2009 Prot. n.15849/STA/GZ/pa. In ogni caso, è dall’ormai lontana data del 20/08/2009 che il Comune di Misano Adriatico ed ARPA Rimini non ricevono informazioni dagli interessati in merito a quanto in oggetto, rendendo evidente il fatto che NULLA E’ STATO ESEGUITO ANCORA al fine di mitigare il livello di rumore prodotto dall’attività commerciale in parola; c) “c) per le ragioni di cui al punto b) si ritiene che il decremento calcolato (1,9 dB) non rappresenti, nel rapporto costi/benefici, un elemento qualificante. Saranno rese note ai destinatari della presente le iniziative intraprese a tal fine.”: come già sopra indicato, né l’Amministrazione Comunale e né l’ARPA Rimini hanno ricevuto, alla data odierna, alcuna comunicazione da parte degli interessati che relazionasse sulle iniziative intraprese, quando E’ RISAPUTO DA TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI che le iniziative da intraprendere sono già state dettagliatamente definite dagli stessi soggetti nel Piano di Risanamento Acustico del 28/03/2009 prodotto dagli stessi interessati e vagliato dal Comune e da ARPA Rimini. 2. da quanto descritto al precedente punto 1., viene accertato e dimostrato come le motivazioni adotte dalla Società B & B S.r.l. di Misano Adriatico (ed altresì, le motivazioni di diversa natura accampate dalla Società SKORPION S.r.l.) sono del tutto PRETESTUOSE in relazione alla dovuta mitigazione acustica dei luoghi interessati dalle attività della discoteca - dinner club BYBLOS e dimostrano inequivocabilmente, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la mancanza di volontà di tali soggetti nel pervenire alla soluzione dei problemi acustici lamentati, da cui scaturisce l’improrogabile necessità per questa Amministrazione Comunale di emettere la presente ORDINANZA per il RIENTRO NEI LIMITI ACUSTICI DI LEGGE delle attività danzanti e di pubblico intrattenimento svolte nella discoteca - dinner club BYBLOS, per la REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE dei rumori indicati ai punti 7. e 8. del Piano di Risanamento Acustico del 28/03/2009 e per l’eventuale futuro provvedimento di SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ di pubblico trattenimento danzante qualora tali interventi non vengano eseguiti nel termine prescritto con la presente ORDINANZA, da attuare mediante successivo PROVVEDIMENTO da adottare dal Funzionario Responsabile dell’Ufficio SUAP, anche in esecuzione di quanto già previsto dall’autorizzazione comunale per pubblici trattenimenti danzanti (discoteca) rilasciata dallo stesso Responsabile SUAP in data 21/04/2009, Prot. n. 796/SUAP ai sensi degli artt.9 e 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 e dell’art. 19, comma 4, del D.P.R. 24/07/1977, n.616, per l’INIBIZIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE (danzanti e di pubblico intrattenimento) ivi da svolgere, da valersi fino alla data di completa realizzazione degli interventi di mitigazione dei rumori indicati ai punti 7. e 8. del Piano di Risanamento Acustico del 28/03/2009. Considerato, in definitiva, che sono DECORSI I TERMINI impartiti agli interessati nel Provvedimento di questa Amministrazione Comunale datato 24/07/2009 Prot. n. 15849/STA/GZ/pa (con il quale si DISPONEVA/ORDINAVA agli stessi la realizzazione degli interventi di bonifica acustica nel locale BYBLOS, nei termini di tempo ivi indicati) senza che gli stessi abbiano ottemperato a quanto impartito con tale provvedimento, emesso ai fini del rientro nei limiti di legge dei livelli di inquinamento acustico prodotti, per di più nelle ore notturne, dalle attività ivi svolte e, quindi, al fine della tutela della salute pubblica. Dato atto che gli interventi di mitigazione acustica elencati nel dispositivo della presente Ordinanza si dovranno intendere posti in carico ai soggetti interessati che, per quanto di rispettiva competenza, debbano adempiere alla realizzazione degli stessi [Società B & B S.r.l. con sede in Misano Adriatico, Via Bellini n.20 (se ed in quanto dovuto: in qualità di attuale gestore della discoteca - dinner club “BYBLOS”), Società Skorpion S.r.l. con sede in Misano Adriatico, Via Mazzini n. 34 (se ed in quanto dovuto: in qualità di proprietaria dell’azienda adibita all’esercizio della discoteca - dinner club “BYBLOS”) e Dott. Aldo Gennari, residente in Misano Adriatico, Via Pio La Torre n. 2 (se ed in quanto dovuto: in qualità di proprietario dell’immobile - edificio e corte scoperta - ove trova sede la discoteca - dinner club “BYBLOS”)], non avendo infatti titolo questa Amministrazione Comunale nello stabilire e valutare quali figure, fra i soggetti interessati sopra indicati, debbano concretamente provvedere alla realizzazione degli interventi in parola, dovendo tale valutazione essere autonomamente effettuata dagli interessati sulla base degli obblighi scaturenti dai vari contratti stipulati tra gli interessati stessi (contratto o altro diverso atto stipulato tra il proprietario dell’immobile Dott. Aldo Gennari e la Società Skorpion S.r.l. per l’utilizzazione dell’immobile ove ha sede la discoteca - dinner club “BYBLOS” - contratto di affitto d’azienda stipulato fra la Società Skorpion S.r.l. e la Società B & B S.r.l. per l’esercizio dell’attività commerciale e di pubblico intrattenimento ad insegna “BYBLOS”) e ciò in ragione del carattere privatistico degli obblighi derivanti dalla stipula di tali contratti - trattandosi infatti di interventi di mitigazione acustica che vanno ad incidere in parte sulla natura “gestionale” dell’attività di pubblico intrattenimento svolta nel locale “BYBLOS” ed in parte sulla natura “edile” dovendosi realizzare sulle strutture del locale “BYBLOS” - ragion per cui questa Amministrazione Comunale non deve e non può stabilire autonomamente con il presente provvedimento su chi debbano essere posti in carico gli adempimenti per la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica elencati nel dispositivo della presente Ordinanza. Vista, infine, la suindicata licenza di esercizio alle attività di pubblico intrattenimento danzante Prot. n.796/SUAP del 21/04/2009 rilasciata dall’Ufficio SUAP comunale ai sensi ai sensi degli artt. 9 e 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/1931 ed ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.R. 24/07/1977, n.616 e, in particolare, le prescrizioni particolari ivi indicate in relazione alle violazioni in materia di inquinamento acustico. Considerato, come già in precedenza indicato, che per il superamento del valore limite differenziale di immissione di cui all’art. 4, punto 1, del D.P.C.M. 14/11/1997 accertato da ARPA Rimini e portato a conoscenza di questa Amministrazione Comunale con nota datata 27/08/2009 Prot. n.6279/XXVII.3/70, acquisita agli atti del Comune in data 31/08/2009 Prot. n. 17919/STA/PM, la stessa ARPA Rimini ha avviato autonomamente il provvedimento di elevazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 10, comma 2, della legge n. 447/’95 (nota datata 07/10/2009 Prot. n.7136/XXVII.3/70, acquisita agli atti del Comune in data 14/10/2009 Prot. n. 21199/PM/STA, con la quale veniva trasmessa la contestazione/notifica inviata al Sig. Rella Fabrizio, quale amministratore unico della Società B & B S.r.l. all’insegna “BYBLOS” Misano Monte, Via Pozzo Castello n. 24 in conseguenza dell’esito dei sopra citati rilievi fonometrici eseguiti in data 21-22/08/2009, con una somma da pagare da €. 516,00 ad €. 5.164,00). Considerato che le violazioni e gli inadempimenti sopra accertati a carico degli interessati sono riferite ad attività per la cui autorizzazione è competente questa Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 24/07/1977, n.616. - - - - - Tutto quanto sopra accertato e rilevato e visti: la COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO effettuata ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 07/08/1990 n. 241, trasmessa agli interessati con nota di questa Amministrazione Comunale datata 02/04/2009 Prot. n.6810/STA/GZ/pa; il PROVVEDIMENTO di questa Amministrazione Comunale datato 24/07/2009 Prot. n. 15849/STA/GZ/pa, a firma del Sindaco pro-tempore del Comune di Misano Adriatico e del Responsabile del Settore Tecnico Ambientale (STA), notificata mediante raccomandata a.r. alla Società B & B S.r.l. di Misano Adriatico (gestore della discoteca - dinner club BYBLOS), alla Società Skorpion S.r.l. di Misano Adriatico (proprietaria dell’azienda adibita all’esercizio della discoteca - dinner club BYBLOS) e al Dott. Aldo Gennari di Misano Adriatico (proprietario dell’edificio e della corte scoperta ove si svolge l’attività commerciale e di pubblico intrattenimento danzante della discoteca - dinner club BYBLOS); la legge 26/10/1995, n. 447 e ss.mm.ii., recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; il D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; la legge regionale 09/05/2001, n. 15 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”; gli artt. 5, 9, 10, 17, 17-bis, 17-ter e 17-quater, del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (in particolare, l’art. 10 prevede che “Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.”); il D.P.R. 28/05/2001, n. 311, recante “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)”; il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 107 e 109; il vigente Statuto Comunale. Quanto sopra accertato e premesso: ORDINA 1) al Sig. Fabrizio Rella, nato a Rimini il 21/04/1969, residente in Misano Adriatico, Via Vincenzo Bellini n. 20, in qualità di legale rappresentante della Società B & B S.r.l. con sede in Misano Adriatico, Via Bellini n. 20, in qualità di gestore della discoteca - dinner club “BYBLOS” ubicata in Comune di Misano Adriatico, località Misano Monte, Via Pozzo Castello n. 24, di adottare TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI ED IDONEI PER IL RIENTRO ED IL RISPETTO DEI LIMITI ACUSTICI PRESCRITTI DALLE VIGENTI NORME (valori limite di immissione) in considerazione degli accertamenti svolti da ARPA Sezione Provinciale di Rimini comunicati a questa Amministrazione Comunale con nota datata 27/08/2009 Prot. n.6279/XXVII.3/70, acquisita agli atti del Comune in data 31/08/2009 Prot. n. 17919/STA/PM, nella quale si fa rilevare la violazione delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico, avendo le attività di pubblico spettacolo svolte nella stessa discoteca - dinner club “BYBLOS” prodotto, NEL PERIODO NOTTURNO, il superamento del valore limite differenziale di immissione di cui all’art. 4, punto 1, del D.P.C.M. 14/11/1997, così come definito dall’art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26/10/1995, n. 447, e ciò AL FINE DI ELIMINARE L’INCONVENIENTE SEGNALATO DALLA STESSA ARPA RIMINI E, QUINDI, AL FINE DI TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA; 2) per quanto di propria rispettiva competenza ed in ragione di quanto indicato in premessa: al Sig. Fabrizio Rella, nato a Rimini il 21/04/1969, residente in Misano Adriatico, Via Vincenzo Bellini n. 20, legale rappresentante della Società B & B S.r.l. con sede in Misano Adriatico, Via Bellini n. 20 (in qualità di attuale gestore della discoteca dinner club “BYBLOS”), alla Sig.ra Rud Heidi Monika Agnes nata a Plochingen (Germania) il 16/12/1941, residente in Misano Adriatico, Via Pio La Torre n. 2, legale rappresentante della Società Skorpion S.r.l. con sede in Misano Adriatico, Via Mazzini n. 34 (in qualità di proprietaria dell’azienda adibita all’esercizio della discoteca dinner club “BYBLOS”) e al Dott. Aldo Gennari, nato a San Clemente (RN) il 19/11/1921, residente in Misano Adriatico, Via Pio La Torre n. 2 [in qualità di proprietario dell’immobile (edificio e corte scoperta) ove trova sede la discoteca - dinner club “BYBLOS”], di DARE IMMEDIATO AVVIO ai seguenti interventi di mitigazione acustica elencati nella "Relazione tecnica progettazione di opere di mitigazione del rumore ambientale" redatta in data 28/03/2009 dal tecnico competente in acustica Pizzoni Corrado (cd. Piano di Risanamento Acustico del locale BYBLOS, per il quale ARPA Rimini ha rilasciato il proprio parere tecnico in data 21/05/2009, Prot. n.3769/ XXVII.2/31/32, acquisito agli atti del Comune in data 03/06/2009 Prot. n.11759/STA, in premessa citato) e, in particolare, di DARE IMMEDIATO AVVIO: A) ai restanti interventi di mitigazione acustica indicati al punto 7. del Piano di Risanamento Acustico suddetto (rilevando che, secondo quanto dichiarato dagli stessi interessati, tali interventi ex-punto 7. sono stati realizzati nella misura di circa l’80% del totale di quanto previsto), dovendo dare ultimate entro la data perentoria ed improrogabile delle ore 24.00 del 31/03/2010 (mercoledì), le seguenti misure: - PUNTO 7. del Piano di Risanamento Acustico: Interventi GIÀ PROGRAMMATI dalla nuova gestione: a) Misure nei confronti delle sorgenti sonore interne (punto 7.1 del Piano di Risanamento Acustico): interventi sulle sorgenti sonore interne, già programmati dalla nuova gestione (si vedano i punti 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 del Piano di Risanamento Acustico del 28/03/2009): • Misura di mitigazione acustica n. 1 (punto 7.1.1): Modulazione della taratura dell’impianto elettroacustico: regolazione delle apparecchiature elettroacustiche congiunta alla limitazione severa della vocalist, a cui dovrebbe conseguire un abbassamento del livello di rumore (valore stimato) di 3 dB(A) del LAeq; • Misura di mitigazione acustica n. 2 (punto 7.1.2): Eliminazione dell’impianto elettroacustico pista esterna decentrata: eliminazione fonte sonora S2, a cui dovrebbe conseguire un abbassamento del livello di rumore (valore stimato) di 2 dB(A) del LAeq; • Misura di mitigazione acustica n. 3 (punto 7.1.3): Diversa collocazione e/o disposizione dei terminali dell’impianto elettroacustico: a cui dovrebbe conseguire un abbassamento del livello di rumore (valore stimato) di 0,5 dB(A) del LAeq; • Misura di mitigazione acustica n. 4 (punto 7.1.4): Diversa collocazione e/o disposizione dei terminali dell’impianto elettroacustico: diversa collocazione della postazione D.J. nel sito originario (sito precedente a quello odierno), a cui dovrebbe conseguire un abbassamento del livello di rumore (valore stimato) di 1 dB(A) del LAeq; b) Misure nei confronti delle strutture interne (punto 7.2 del Piano di Risanamento Acustico) - interventi sulle strutture interne, già programmati dalla nuova gestione: • Misura di mitigazione acustica n. 5 (punto 7.2): Eliminazione di tutte le strutture rimovibili interne esistenti (corpi cavi che fungono da risuonatori acustici), a cui dovrebbe conseguire un abbassamento del livello di rumore (valore stimato) di 0,5 dB(A) del LAeq; B) agli interventi di mitigazione acustica indicati al punto 8. del Piano di Risanamento Acustico suddetto, dovendo dare ultimate entro la data perentoria ed improrogabile delle ore 24.00 del 31/03/2010 (mercoledì), le seguenti misure: - PUNTO 8. del Piano di Risanamento Acustico: Interventi supplementari da adottare nel BREVE PERIODO: c) Assorbimenti/riflessioni (punto 8.1 del Piano di Risanamento Acustico): • Misura di mitigazione acustica n. 6 (punti 8 ed 8.1): Mitigazioni dei risuonatori mediante introduzione di materiale fonoassorbente da interno (es.: tipo melamminico a cellule aperte) Mitigazioni delle aree di riflessione mediante la collocazione di materiali fonoassorbenti da esterno (es.: tipo Quoash), a cui dovrebbe conseguire un abbassamento del livello di rumore (valore stimato) di 1,9 dB(A) del LAeq; 3) al soggetto/ai soggetti esecutore/i dei vari interventi disposti al precedente punto 2), di COMUNICARE PER ISCRITTO all’Ufficio Tecnico e Ambientale (Settore STA), Via Della Repubblica 140 - 47843 Misano Adriatico (RN) e all’Ufficio SUAP comunale, Via Platani n. 22 - 47843 Misano Adriatico (RN), entro il termine perentorio ed improrogabile delle ore 12.00 del 01/04/2010 (giovedì), l’AVVENUTA ULTIMAZIONE degli interventi disposti al precedente punto 2) della presente Ordinanza: si precisa agli interessati che dovranno essere trasmesse due distinte comunicazioni scritte, da dover far pervenire a cura degli stessi, nel citato termine perentorio, presso i due indirizzi indicati nel presente punto 3). Inoltre, il sottoscritto RESPONSABILE DEL SETTORE STA, in relazione a quanto disposto con la presente Ordinanza: AVVERTE i soggetti interessati dalla presente Ordinanza che in mancanza del ricevimento della comunicazione scritta prescritta al precedente punto 3), l’Amministrazione Comunale provvederà, mediante provvedimento amministrativo da adottare dal Funzionario Responsabile dell’Ufficio SUAP, all’IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ per pubblico trattenimento danzante che si svolgono nella discoteca - dinner club “BYBLOS” [mediante sospensione dell’autorizzazione per pubblici trattenimenti danzanti rilasciata dal Responsabile del SUAP comunale in data 21/04/2009, Prot. n. 796/SUAP, ai sensi degli artt. 9 e 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 e ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.R. 24/07/1977, n.616, con la conseguente chiusura dell’esercizio di pubblico trattenimento danzante, da valersi fino alla data di completa realizzazione degli interventi di mitigazione dei rumori indicati ai punti 7. e 8. del Piano di Risanamento Acustico del 28/03/2009, prescritti al precedente punto 2)]. Inoltre, ai fini della corretta e completa attuazione di quanto disposto con la presente Ordinanza, il sottoscritto RESPONSABILE DEL SETTORE STA: DISPONE - - - - la trasmissione della presente Ordinanza all’Ufficio SUAP comunale, Via Platani n. 22 - 47843 Misano Adriatico (RN), per l’adozione del provvedimento amministrativo sopra richiamato che disponga l’IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ per pubblico trattenimento danzante (sospensione dell’autorizzazione per pubblici trattenimenti danzanti rilasciata dal Responsabile del SUAP comunale in data 21/04/2009, Prot. n.796/SUAP) qualora gli interessati dalla presente Ordinanza non adempiano puntualmente agli obblighi fissati ai precedenti punti 2) e 3); che la presente Ordinanza SIA NOTIFICATA ai seguenti soggetti interessati dal provvedimento: a) Sig. Fabrizio Rella, nato a Rimini il 21/04/1969, residente in Misano Adriatico, Via Vincenzo Bellini n. 20, legale rappresentante della Società B & B S.r.l. con sede in Misano Adriatico, Via Bellini n. 20 (in qualità di attuale gestore della discoteca - dinner club “BYBLOS”); b) Sig.ra Rud Heidi Monika Agnes nata a Plochingen (Germania) il 16/12/1941, residente in Misano Adriatico, Via Pio La Torre n. 2, legale rappresentante della Società Skorpion S.r.l. con sede in Misano Adriatico, Via Mazzini n. 34 (in qualità di proprietaria dell’azienda adibita all’esercizio della discoteca - dinner club “BYBLOS”); c) Dott. Aldo Gennari, nato a San Clemente (RN) il 19/11/1921, residente in Misano Adriatico, Via Pio La Torre n. 2 [in qualità di proprietario dell’immobile (edificio e corte scoperta) ove trova sede la discoteca - dinner club “BYBLOS”]; la trasmissione della presente Ordinanza ad ARPA Sezione Provinciale di Rimini, Via Settembrini n. 17/D - 47921 Rimini affinché la stessa verifichi, per quanto di propria competenza, circa l’avvenuta realizzazione degli interventi di mitigazione acustica prescritti con il presente provvedimento, nel rispetto del Piano di Risanamento Acustico redatto in data 28/03/2009 dal tecnico in acustica P.I. Pizzoni Corrado, sul quale la stessa ARPA Rimini ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni (nota di ARPA Rimini del 21/05/2009, Prot. n. 3769/XXVII.2/31/32, acquisita agli atti del Comune in data 03/06/2009 Prot. n.11759/STA; la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Misano Adriatico, per n. 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla data odierna di emissione del presente provvedimento. Infine, il sottoscritto RESPONSABILE DEL SETTORE STA, in relazione a quanto disposto con la presente Ordinanza: COMUNICA - che il funzionario Responsabile del procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 7 della legge 07/08/1990, n. 241 è il Geom. Alberto Gerini in qualità di Responsabile del Settore STA (Ufficio LL.PP. e Ambiente) del Comune di Misano Adriatico, Via Della Repubblica, n. 140 - 47843 Misano Adriatico - tel. centralino: 0541/618411 - telefax generale: 0541/613774 - tel. diretto: 0541/618456 - telefax diretto: 0541/613496 - e-mail: [email protected] - sito internet: www.misano.org. - che contro il presente provvedimento è ammesso proporre, nel termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, con sede in Bologna (BO), ai sensi dell’art. 2 della legge 06/12/1971, n. 1034 oppure, in via alternativa, nel termine di n. 120 (centoventi) giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24/11/1971, n.1199, con sede in Roma (RM). Misano Adriatico, lì 26/02/2010.IL RESPONSABILE DEL SETTORE Geom. Alberto Gerini