Regolamento del recupero dei crediti ASP

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Regolamento del recupero dei crediti ASP
REGOLAMENTO DEL RECUPERO DEI CREDITI
DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “DISTRETTO DI FIDENZA”
Art. 1
Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina il recupero dei crediti in denaro dell’Azienda Pubblica
di servizi alla persona “Distretto di Fidenza”, d’ora innanzi più brevemente “ASP”, derivanti
dall’utilizzo dei servizi gestiti. In dettaglio tali servizi sono:
− servizi residenziali (casa protetta, casa di riposo, alloggi con servizi)
− servizi semiresidenziali (centri diurni)
− servizi domiciliari (S.A.D., telesoccorso)
− servizi commerciali (pasti ).
Art. 2
Competenza
La competenza in ordine all’adozione degli atti e all’avvio delle procedure dirette al
recupero dei crediti oggetto del regolamento è affidata agli uffici facenti capo all’Area
Risorse Economiche e Finanziarie e al Servizio Affari Generali e Relazioni con il Pubblico.
Art. 3
Verifica dell’esigibilità dei crediti e invio solleciti di pagamento
L’ufficio, facente capo all’Area Risorse Economiche e finanziarie, preposto al riscontro dei
pagamenti effettua la verifica periodica delle situazioni di morosità.
L'utente che non provvede al pagamento dell’importo quantificato entro il termine indicato
nella retta o fattura è considerato moroso.
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In tal caso il Responsabile dell’Area Risorse Economiche e Finanziarie provvede a
contestare formalmente il mancato pagamento, inviando un sollecito avente valore di
costituzione in mora alle persone obbligate, presso il luogo indicato per la domiciliazione
delle comunicazioni.
Nel sollecito devono essere indicati le modalità e il termine ultimo entro cui provvedere al
pagamento. Il suddetto termine non potrà in ogni caso essere superiore a giorni 15.
Nel caso in cui per l’utilizzo dei servizi sia stato sottoscritto apposito contratto
assistenziale, il sollecito di pagamento è inviato al soggetto o ai soggetti contrattualmente
obbligati.
Nel caso in cui, al contrario, la fruizione del servizio non comporti la sottoscrizione di alcun
contratto, il sollecito è inviato direttamente al fruitore del servizio, o al richiedente del
medesimo, se persona diversa.
Sulle somme non tempestivamente versate l’utente moroso è obbligato alla
corresponsione degli interessi di mora nella misura fissata al successivo art. 9, oltre al
rimborso delle eventuali spese sostenute dall’Azienda.
Art. 4
Aggiornamento delle posizioni debitorie in caso di morosità persistente
Avvenuto l’accertamento di un debito verso l’ASP, già inutilmente sollecitato e non saldato
nei termini indicati, qualora il servizio continui ad essere erogato all’utente fino
all’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 8, ovvero fino al saldo definitivo del debito,
il Responsabile dell’Area Risorse Economiche provvederà a comunicare al Responsabile
del Servizio Affari Generali gli incrementi mensili del debito, sia in ordine agli importi delle
rette che delle somme accessorie, senza necessità di rinnovare di mese in mese all’utente
moroso la comunicazione di cui al terzo comma dell’art. 3.
Art. 5
Mancato riscontro ai solleciti
Quando sia trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito senza che per qualsiasi
ragione (irreperibilità, rifiuto, mancato ritiro della lettera di sollecito ecc.), sia stato
corrisposto all’ASP quanto ad essa dovuto, il Responsabile dell’Area Risorse Economiche
e Finanziarie provvede a trasmettere al Responsabile del Servizio Affari Generali e
Relazioni con il Pubblico l’elenco degli utenti morosi.
Il Servizio Affari Generali e Relazioni con il Pubblico provvede preliminarmente a
effettuare una valutazione delle singole posizioni trasmesse, tendente a ricercare le
informazioni utili a individuare le modalità più celeri e proficue per il recupero delle somme
non riscosse.
Per i crediti che si incrementano mensilmente per la mancata cessazione dei servizi
erogati, il Responsabile dell’Area Risorse Economiche e Finanziarie fornisce
periodicamente l’aggiornamento delle posizioni al Responsabile del Servizio Affari
Generali e Relazioni con il Pubblico.
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Art. 6
Pagamento rateale del debito
E’ facoltà del Responsabile del Servizio Affari Generali e Relazioni con il Pubblico
acconsentire al pagamento rateale dei debiti accertati in presenza di situazioni contingenti
che giustifichino la scelta.
In questo caso le modalità di pagamento concordate per il ripianamento della posizione
debitoria dovranno essere stabilite per iscritto con l’utente ovvero con la persona obbligata
al pagamento.
Il mancato rispetto dei termini fissati nell’accordo da parte del debitore comporterà la
decadenza dal beneficio del termine e il conseguente ricorso da parte dell’Azienda alle vie
legali per il recupero dell’intero credito residuo.
Ai pagamenti rateali si applica il tasso di interesse di cui al successivo art. 9.
Art. 7
Recupero stragiudiziale del credito
Nel caso non ricorrano le condizioni per il pagamento rateale di cui all’art. 6, il Servizio
Affari Generali e Relazioni con il Pubblico provvederà a trasmettere al legale, o altro
soggetto incaricato, le situazioni di morosità per il recupero stragiudiziale del credito.
Art. 8
Rifiuto di prestazioni a debitori inadempienti
Nel caso di persistente mancato pagamento dei debiti accertati e sollecitati secondo la
procedura descritta negli articoli precedenti, il Consiglio di Amministrazione, previa
segnalazione ai Servizi Sociali del Comune di riferimento, affinché possano
eventualmente adottare gli atti di competenza, può provvedere alla dimissione dell’utente,
ovvero alla sospensione dell’erogazione del servizio attraverso le modalità previste dagli
specifici regolamenti aziendali.
Colui che non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo relativo a uno qualsiasi dei
servizi offerti dall’Azienda, non può fruire di successivi servizi se non provveda
previamente a saldare interamente il debito pregresso.
I Servizi che curano l’instaurazione del rapporto, verificano preventivamente che il
soggetto richiedente non risulti inadempiente nei confronti dell’ASP per obbligazioni
precedentemente insorte.
Art. 9
Misura degli interessi di mora e determinazione delle spese
Sono a carico del debitore gli interessi di mora, nella misura indicata al successivo comma
3, decorrenti dalla data indicata nello specifico Regolamento di servizio aziendale e, ove
mancante, dalla data scadenza del termine di pagamento.
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Gli interessi di mora, decorrono automaticamente dalla data di cui sopra, senza necessità
di preventiva messa in mora.
Ove non diversamente disposto dai Regolamenti aziendali la misura degli interessi viene
stabilita pari all’interesse legale, come determinato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze con proprio decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre di ogni
anno.
Si precisa che gli interessi di mora verranno computati fino al giorno dell’effettivo
pagamento.
Al debitore potranno essere addebitate altresì le eventuali spese postali e di bollo, nonché
gli eventuali maggiori costi sostenuti dall’ASP per il recupero del credito.
L’ASP può riservarsi di deliberare un'eventuale penale aggiuntiva alle quote sopraindicate.
Nel caso di rateizzazioni di pagamento, qualora il piano preveda un rientro infrannuale
verrà applicato lo stesso interesse previsto nel terzo comma. Nel caso di piani di rientro
ultrannuali, l’interesse applicato potrà essere maggiorato fino ad 1 punto percentuale
rispetto a quanto indicato nel comma precedente.
Art. 10
Mancato pagamento di pasti a domicilio.
Il corrispettivo dell’erogazione dei pasti a domicilio, qualora il relativo servizio non venga
prestato nell’ambito della prestazione domiciliare gestita dall’ASP, viene fatturato
mensilmente al fruitore, il quale deve provvedere all’immediato pagamento dell’importo
quantificato, salvo diversa indicazione contenuta nella relativa fattura.
Qualora l’utente, ovvero chi per esso, non provveda al pagamento di quanto richiesto nei
termini indicati, il Responsabile dell’Area Risorse Economiche e Finanziarie provvederà a
darne comunicazione al Coordinatore della Struttura affinché provveda all’immediata
sospensione del servizio erogato fino al saldo definitivo.
Art. 11
Incameramento della cauzione.
Nel caso di decesso o dimissione dell’utente, il Responsabile dell’Area Risorse
Economiche e Finanziarie procederà alla verifica della relativa posizione debitoria e quindi
provvederà all’incameramento d’ufficio della cauzione prestata nella misura necessaria a
compensare l’eventuale debito accertato.
Art. 12
Abrogazioni
Dalla data di adozione della disciplina contenuta nel presente Regolamento devono
considerarsi implicitamente abrogate le norme regolamentari già vigenti in contrasto con la
nuova normativa.
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