COMUNE DI SESTU
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COMUNE DI SESTU SETTORE : Polizia Locale Responsabile: Deiana Pierluigi DETERMINAZIONE N. 169 in data 16/02/2017 OGGETTO: Esclusione della ditta Elan Società Cooperativa Sociale dalla procedura di gara in busta chiusa attivata sul Cat Sardegna con il Codice: rfq_310903 "Servizio di lavanderia dei capi di vestiario in uso alla Polizia Locale per il biennio 2017-2018", ai sensi dell'articolo 7 del Capitolato Speciale d'Appalto e articolo 8 della Lettera di Invito. COPIA IL RESPONSABILE DEL SETTORE Premesso che con determinazione numero 1921 del 19 dicembre 2016 veniva indetta una procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RdO) sul Cat Sardegna, mercato elettronico della Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo numero 50 del 2016, per l'affidamento del “Servizio di lavanderia dei capi di vestiario in uso alla Polizia Locale per il biennio 2017-2018”, approvando contestualmente il Capitolato Speciale d'Appalto, la Lettera di Invito, i Moduli di dichiarazioni e il Modulo per l'Offerta Economica. Si prenotava, inoltre, l'importo complessivo di euro 21.311,48 oltre iva, per un totale di euro 26.000,00 iva inclusa, di cui euro 13.000,00 per l'anno 2017 e 13.000,00 per l'anno 2018; SMART CIG: Z611C93FE0; Dato atto che il sistema del Cat Sardegna attribuiva alla gara in busta chiusa il seguente Codice: rfq_310903 “Servizio di lavanderia dei capi di vestiario in uso alla Polizia Locale per il biennio 2017-2018”; Richiamata la determinazione numero 2038 del 30 dicembre 2016, con la quale si aggiudicava in via definitiva la gara alla ditta Elan Società Cooperativa Sociale, con Sede Legale in 09125 Cagliari (CA), Via Sidney Sonnino numero 77 - Codice Fiscale e Partita IVA: 03355130927, titolare della lavanderia Fresh&White con sede operativa in 09044 Quartucciu, Località “Su Pezzu Mannu”, presso IPM (Istituto Penale per i Minorenni); Dato atto che si procedeva alla stipula del contratto mediante invio di Lettera Commerciale di disciplina contrattuale del servizio, avente Protocollo 823 del 11 gennaio 2017, firmata digitalmente e inviata a mezzo pec, cui la ditta dava riscontro con nota firmata digitalmente e registrata al Protocollo 1531 del 18 gennaio 2017; Considerato che, dopo la terza settimana di svolgimento del servizio, giungeva segnalazione informale al sottoscritto che la ditta aggiudicataria, non essendo provvista di macchinari per il lavaggio a secco, si rivolgeva a ditta terza per tutti i capi di vestiario in dotazione al personale di Polizia Locale che necessitavano di tale tipologia di lavaggio (come indicato nelle etichette interne), integrando, ove tale notizia trovasse riscontro, l'ipotesi di subappalto specificamente vietato dall'articolo 18 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'articolo 7 della Lettera Commerciale (“È vietato il subappalto in tutto o in parte. In caso di violazione di tale divieto si addiverrà alla rescissione del contratto e all’applicazione di una penale pari al 10% dell'ammontare dell'intervento di cui al precedente articolo 3”); Dato atto che: • con nota registrata al Protocollo 2945 del 3 febbraio 2017, firmata digitalmente e trasmessa a mezzo pec in pari data alla ditta Elan, allegata alla presente, si chiedevano urgenti chiarimenti in merito alla fondatezza della segnalazione pervenuta; • con successiva nota registrata al Protocollo 3154 del 7 febbraio 2017, firmata digitalmente e trasmessa a mezzo pec in pari data alla ditta Elan, allegata alla presente, si sollecitava un urgente riscontro alla richiesta di cui al precedente capoverso, al fine di non interrompere eccessivamente a lungo il servizio in considerazione del fatto che, in via cautelativa, era stata sospesa la consegna dei capi da lavare in attesa del chiarimento richiesto, dando termine per la risposta entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 10 febbraio; Vista la nota registrata al Protocollo 3354 del 9 febbraio 2017, firmata digitalmente e allegata alla presente, con la quale la ditta Elan dichiara di non avvalersi di soggetto terzo nell'esecuzione del contratto (escludendo un rapporto di subappalto), ma, confermando di non possedere un macchinario per il lavaggio a secco, e avendo appreso al primo ritiro dei capi da lavare (leggendo le etichette) che ve ne erano alcuni da lavare a secco, ha stipulato in data 10 gennaio 2017 un contratto di noleggio di una macchina lavasecco con la ditta “Lavasecco Suprema di Barbara Zanusso”, con sede in Dolianova, via Roma 10, producendo copia del relativo contratto (allegato anch'esso alla presente); Considerato che: • sia nel Capitolato Speciale d'Appalto (articolo 7) sia nella Lettera di Invito (articolo 8) veniva richiesto un requisito essenziale di partecipazione: “Requisito essenziale speciale di partecipazione a pena di esclusione - Per poter partecipare alla gara la ditta dovrà essere in possesso, a pena di esclusione, dell'apposita autorizzazione Prefettizia per detenere, a scopo di lavori di pulitura, indumenti militari destinati ai Corpi Militari, alle Forze Armate dello Stato, Corpo Forestale Regione Autonoma della Sardegna e alle Polizia Municipali”; requisito che è stato accertato come posseduto in capo alla ditta Elan, ma non anche in capo alla “Lavasecco Suprema” sita in Dolianova (CA), via Roma n.10; • dalla risposta della ditta Elan (Protocollo 3354 del 9 febbraio 2017), come pure dal contratto di noleggio, non risulta chiara l'ubicazione del macchinario per il lavaggio a secco (se nella sede di Quartucciu della lavanderia Fresh&White della ditta Elan, o nella sede di Dolianova della Lavanderia Suprema). Il quale macchinario, ove fosse ubicato fuori della sede della Fresh&White, farebbe venir meno il requisito essenziale di partecipazione sopra richiamato. Infatti, l'autorizzazione Prefettizia rilascia alla ditta Elan (allegata alla presente) precisa che la stessa è autorizzata a detenere i capi di vestiario delle Polizie Municipali <<nella lavanderia Fresh&White, a scopo di lavaggio (...) nella sede di attività sita in loc.Su Pezzu Mannu – Quartucciu – c/o l'Istituto Penale per i minorenni>>; Dato atto che con nota registrata al Protocollo 3477 del 10 febbraio 2017, firmata digitalmente e trasmessa a mezzo pec in pari data alla ditta Elan, allegata alla presente, si contestavano alla stessa tali aspetti per la la verifica del requisito essenziale, dando termine per contro dedurre entro le ore 12,00 del giorno martedì 14 febbraio; Vista la nota di riscontro trasmessa dalla ditta Elan, firmata digitalmente e allegata alla presente, registrata al Protocollo 3705 del 14 febbraio 2017, con la quale comunica che il macchinario per i lavaggi a secco in noleggio si trova all’interno della Lavasecco Suprema di Dolianova, confermando che l’autorizzazione della Prefettura è carente in quanto non comprende la sede della lavanderia Suprema; per superare tale carenza, la Elan ha inoltrato la richiesta alla Prefettura di Cagliari per l’ampliamento dell’autorizzazione anche presso la sede della lavanderia Suprema; Preso atto, pertanto, che la ditta Elan è carente sin dall'origine del requisito essenziale di partecipazione a pena di esclusione richiesto all'articolo 7 del Capitolato Speciale d'Appalto e ribadito all'articolo 8 della Lettera di Invito, con conseguente obbligo, per la stazione appaltante, di procedere all'esclusione della stessa e alla rescissione del contratto; Ritenuto, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 50 del 2016, di dover procedere alla pubblicazione degli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all'indirizzo www.comune.sestu.ca.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo numero 33 del 14 marzo 2013; Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo numero 267 del 2000; Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge numero 42 del 2009 ; Visto il Decreto Legge numero 244 del 30 dicembre 2016 “Mille proroghe” che differisce al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019; Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 27 del 7 giugno 2016, che approva il bilancio di previsione finanziario 2016-2018; Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 1 del 5 gennaio 2017, avente a oggetto “Assegnazione provvisoria ai Responsabili di settore della gestione degli stanziamenti di competenza per l'esercizio provvisorio 2017”; DETERMINA 1. ai sensi dell'articolo 7 del Capitolato Speciale d'Appalto e articolo 8 della Lettera di Invito di cui in premessa, l'esclusione della ditta Elan Società Cooperativa Sociale, con Sede Legale in 09125 Cagliari (CA), Via Sidney Sonnino numero 77 - Codice Fiscale e Partita IVA: 03355130927, e sede operativa in 09044 Quartucciu, Località “Su Pezzu Mannu”, presso IPM (Istituto Penale per i Minorenni), dalla procedura di gara in busta chiusa attivata sul Cat Sardegna con il Codice: rfq_310903 “Servizio di lavanderia dei capi di vestiario in uso alla Polizia Locale per il biennio 2017-2018”; 2. di rescindere conseguentemente il contratto con la stessa stipulato mediante Lettera Commerciale Protocollo 823 del 11 gennaio 2017 e riscontro registrato al Protocollo 1531 del 18 gennaio 2017; 3. 4. di rinviare a successiva determinazione per il relativo disimpegno di spesa; di pubblicare gli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all'indirizzo www.comune.sestu.ca.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013. IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dottor Pier Luigi Deiana COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari E/U Anno Capitolo Art. Acc/Imp Sub Descrizione CodForn Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, 16.02.2017 L'impiegato incaricato Importo