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COMUNITA’ MONTANA BELLUNO – PONTE NELLE ALPI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE
DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI
L.R. 19 agosto 1996, n°. 23
La Comunità Montana Belluno – Ponte nelle Alpi,
Vista la L.R. 19 agosto 1996, n° 23, che detta norme per la “Disciplina della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;
Vista la D.G.R. n. 646 del 25 febbraio 1997 che detta le disposizioni esecutive di
attuazione della sopracitata Legge;
Visto altresì il Decreto n. 339 del 18 febbraio 1997 del Dirigente Generale del
Dipartimento per le Foreste e l’Economia Montana, relativo all’approvazione del fac-simile del
tesserino di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei;
Vista la L.R. 12 settembre 1997 n° 37, art. 27, che apporta modifiche ed integrazioni alla
L.R. n° 23/96;
Vista la D.G.R. n° 109 del 20 gennaio 1998 di modifica delle disposizioni esecutive di
attuazione della L.R. n° 23/96;
Emana il seguente
REGOLAMENTO
Art. 1) - Finalità
Il presente regolamento mira a tutelare la conservazione e l’incremento del patrimonio
naturale, disciplinando la raccolta dei funghi spontanei nell’ambito del territorio della Comunità
Montana Belluno – Ponte nelle Alpi, con esclusione delle aree ricomprese nell’ambito del Parco
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.
Art. 2) – Autorizzazioni alla raccolta
La raccolta dei funghi spontanei è subordinata al possesso di:
-
una autorizzazione, sottoforma di apposito “tesserino” quinquennale rinnovabile, avente
validità su tutto il territorio regionale;
-
un permesso di validità giornaliera, settimanale, mensile, annuale o pluriennale (solo per
residenti e per i non residenti ma proprietari di fabbricati censiti catastalmente nel territorio
della Comunità Montana), che consente la raccolta nell’ambito del territorio della Comunità
Montana Belluno – Ponte nelle Alpi.
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Il permesso pluriennale, potrà avere durata di 5 (cinque) anni e, comunque, non eccedente la
validità del tesserino.
I permessi sono personali e non trasferibili a persona diversa dal titolare del tesserino.
L’età minima per il rilascio del tesserino è di 14 anni; ai minori di 14 anni è consentita la
raccolta purchè accompagnati da persona munita di tesserino e permesso.
Gli Uffici della Comunità e dei Comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi sono delegati al
rilascio dei tesserini alla popolazione residente nel territorio comunitario, nonché ai richiedenti non
residenti nella Regione Veneto; insieme ai soggetti autorizzati dalla Comunità Montana indicati
all’art. 6), sono altresì delegati al rilascio dei permessi per tutto il territorio comunitario e ad
introitare i relativi contributi.
Il possesso del permesso alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi
e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.
Il numero massimo di permessi con i rispettivi costi, nonché l’elenco dei soggetti abilitati
alla loro distribuzione, sono riportati all’art. 6 del presente Regolamento.
Sono esentati dal tesserino e dal permesso i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i
conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi.
Al fine di consentire i controlli i soggetti sopraindicati dovranno dimostrare tramite atto di
notorietà oppure autocertificazione i titoli che consentono l’esenzione.
Art. 2/bis) – Agevolazioni ai non residenti.
I proprietari e/o comproprietari di fabbricati, censiti catastalmente nel territorio di
un Comune appartenente alla Comunità Montana ed in regola con la vigente normativa urbanistica,
residenti in Comuni non appartenenti alla Comunità Montana, possono acquistare un permesso
annuale o pluriennale valido per il territorio della Comunità Montana.
E’ autorizzato il rilascio ai componenti il nucleo familiare identificato come da risultanze
anagrafiche.
I permessi potranno essere richiesti agli Uffici della Comunità Montana e dei Comuni di
Belluno e Ponte nelle Alpi previa presentazione di autocertificazione, compilata ai sensi delle
normative vigenti, indicante il nucleo familiare anagrafico, la residenza, i dati catastali del
fabbricato di proprietà o comproprietà, i nominativi ed i dati anagrafici delle persone per cui è
richiesto il permesso. Gli Uffici preposti potranno effettuare controlli a campione sui dati
dichiarati.
Art. 3 – Limiti e modalità di raccolta
La raccolta è consentita:
a) per i non residenti nel periodo 1° gennaio/31 dicembre, nei giorni di martedì, venerdì,
domenica ed in tutte le festività infrasettimanali, come stabilito dalla Giunta Regionale;
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b) per i residenti e i non residenti, ma proprietari e/o comproprietari di fabbricati
censiti catastalmente nel territorio della Comunità Montana nel periodo 1°
gennaio/31 dicembre, nei giorni di martedì, venerdì, domenica ed in tutte le festività
infrasettimanali, come stabilito dalla Giunta Regionale, e, in deroga, nei giorni di
lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.
E’ vietata durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata
del sole.
La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili
complessivamente a Kg. 2, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
è
limitata
Agrocybe Aegerita (Pioppini)
Amanita Cesarea (Ovuli)
Boletus gruppo edulis (Porcini)
Calocybe Gambosa (Tricholoma Georgii)
(Fungo di S.Giorgio, Prugnolo)
Cantharellus Cibarius (Finferlo, gallinaccio)
Cantharellus Lutescens (Finferla)
Clitopilus Prunulus (Prugnolo)
Clitocybe Geotropa
Craterellus Cornucopioides (Trombetta da morto)
Macrolepiota Procera e simili (Mazza di tamburo)
Morchella tutte le specie compresi i generi
Mitrophora e Verpa (Spugnola)
Polyporus poes caprae
Tricoloma gruppo terreum (Morette)
Tussula Virescens (Verdone)
Per ogni specie è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche
morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
I limiti di cui al comma 2 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico
esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
Nessun limite è posto al proprietario, all’usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai
loro familiari, nell’ambito del fondo in proprietà od in possesso.
E’ vietata la raccolta dell’Amanita Caesarea allo stato di ovulo chiuso.
Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono
danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino e l’apparato radicale delle vegetazione.
Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura
determinazione della specie.
E’ vietata la distribuzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
E’ fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all’atto della raccolta e di
riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed areati atti a consentire la dispersione delle spore nel
rispetto di quanto stabilito dall’art. 5, somma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.
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La raccolta è vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l’estensione e comunque nei
terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri salvo che ai
proprietari stessi.
E’ vietato, inoltre, raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia
di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e
nelle zone industriali.
Art. 4) – Agevolazioni alla raccolta
A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti
agevolazioni:
a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità
prevista all’art. 3.
Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:
a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive,
c) soci di cooperative agro-forestali.
Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni, gli interessati dovranno presentare
alla Comunità Montana un’autocertificazione, nella quale vengono indicate le condizioni per le
quali ritengono di avere diritto all’agevolazione.
Art. 5) – Violazioni
I contravventori sono puniti con sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25,82 ad euro
51,65 e la confisca e distribuzione in loco a consegna ad Ente o Istituto di Beneficienza della parte
di prodotto eccedente il consentito, salvi eventuali reati perseguibili giudiziariamente.
Art. 6) – Quadro dei tesserini, dei permessi e dei contributi
Tesserino
Residenti Comunità Montana e AIRE
Non residenti nella Regione Veneto
gratuito + bollo euro 14,62
euro 2,58 + bollo euro 14,62
5
Permesso
durata
costo unitario
Numero massimo
- Giornaliero
Euro 10,00
1.000
- Settimanale
Euro 20,00
500
- Mensile
Euro 35,00
200
- Annuale:
per residenti
non residenti *
Euro 3,00
Euro 10,00
20.000
2.000
- Pluriennale:
per residenti
per non residenti*
_____**
Euro 3,00/anno
Euro 10,00/anno
_____**
* non residenti ma proprietari e/o comproprietari di fabbricato censito catastalmente nel territorio
della Comunità Montana.
** compreso tra gli annuali
Soggetti abilitati al rilascio dei permessi
-
Comunità Montana Belluno – Ponte nelle Alpi
Comune di Belluno
Bar Le Torri - Nevegal
Albergo Ristorante “Nevegal”
Comune di Ponte nelle Alpi
Rif. Pus di Quantin
Art. 7) – Norme finali
Per quanto non contenuto nel presente regolamento, comprese le sanzioni amministrative
impartite dalla Legge Regionale 19 agosto 1996, n° 23, e successive disposizioni esecutive.
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