OM Carrelli Elevatori SpA

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OM Carrelli Elevatori SpA
OM Carrelli Elevatori S.p.A.
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
Art. 1 – CONSEGNA:
Il Locatore consegnerà i carrelli presso la Sede del Locatario e le spese relative, anche al ritiro dei carrelli, saranno a carico del Locatario. Il Contratto di Noleggio
decorre a partire dalla data di consegna e terminerà alla data del ritiro dei carrelli, che sono nella custodia del Locatario e non potranno essere spostati dalla Sede
di consegna, senza il consenso scritto del Locatore.
Art. 2 - USO:
Il Locatario userà i carrelli seguendo scrupolosamente le istruzioni e prescrizioni per il funzionamento e la manutenzione impartite dal Costruttore (Libretto uso e
manutenzione, Manuale dell’operatore, Norme di sicurezza per l’impiego dei carrelli industriali, Dichiarazione di conformità CE). Il Locatario si impegna inoltre ad
affidare i carrelli a Personale competente, informato e formato anche secondo l’art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. Prima della messa in funzione
dei Beni il Locatario si impegna altresì a fornire - ai sensi dell’art. 72, comma 2 del D.Lgs. 81/08- una dichiarazione che riporti il nominativo del/i lavoratore/i
incaricato/i dell’uso dei Beni stessi corredata da attestazione che i medesimi lavoratori sono formati conformemente alle disposizioni D.Lgs. 81/2008 come da facsimile allegato A. In caso di mancata comunicazione da parte del Locatario del nominativo del personale che utilizzerà i beni, sarà facoltà del Locatore non
procedere alla consegna dei beni medesimi.
E’ in ogni caso responsabilità del Locatario – non delegabile ai sensi l'art. 17,comma 1, lettera a d.lgs. 81/08 - l’analisi dei rischi correlata all’utilizzo dei Beni nel
proprio sito e l’adozione/verifica di esistenza delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza secondo l'art. 71, commi 1,2 e 3 D.lgs. 81/08 e
successive modifiche.
Art. 3 - MANUTENZIONE:
Il Locatore provvederà a proprio carico, direttamente o tramite i propri Concessionari o le proprie Officine Autorizzate o personale appartenente alla propria Rete
Autorizzata, a mantenere i carrelli in buon stato di funzionamento, effettuando la manutenzione periodica e riparando, o a sua scelta sostituendo, le parti difettose
e/o usurate compreso, se necessario, un cambio annuo di ruote e rulli, nel più breve tempo possibile. Gli interventi verranno riportati sul “Registro di Controllo”
fornito a corredo (ex art. 71 comma. 4 lett. b del d.lgs. 81/08) che sarà redatto dal Locatore e quindi quotato nel canone. A tale scopo il Locatario comunicherà
per iscritto ogni guasto e/o anomalia riscontrata ed assicurerà al Personale del Locatario, o ai suoi Ausiliari, l’accesso ai carrelli in condizioni di piena sicurezza in
conformità alle leggi in vigore, durante l’orario ordinario di lavoro, mettendo a disposizione dei tecnici del Locatore e/o ai terzi da quest’ultimo incaricati, locali
idonei alle riparazioni previste conformi alle prescrizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e successive modifiche. Saranno invece a carico del Locatario le riparazioni dovute
ad uso non corretto dei carrelli rispetto alle istruzioni e prescrizioni, nonché a fatti imputabili al Locatario.
Sono inoltre a carico e cura del Locatario il controllo del funzionamento del contaore e gli interventi di controllo giornaliero (es. carica batteria; livello elettrolito
batteria; livello olio motore termico; livello liquido refrigerante motore; livello gasolio; perdite olio idraulico, meccanico, freni; funzionamento regolare movimenti di
sollevamento e trazione; funzionamento regolare dei freni, claxon, segnalatori e dispositivi di sicurezza, ruote e rulli), come da indicazioni riportate sulla relativa
Etichetta autoadesiva applicata sui carrelli, che ne identifica anche la proprietà.
Art. 4 - REVISIONE E/O ADEGUAMENTO CANONE:
Il canone determinato si riferisce all’uso normale (8 ore lavoro giorno in ambiente e uso standard) come indicato sul fronte. Il Locatario può chiedere la
variazione/incremento dell’uso normale per il quale il Locatore potrà revisionare il canone come segue: 2 turni/giorno di 8 ore lavoro con maggiorazione canone
del 65%; 3 turni/giorno di 8 ore lavoro con maggiorazione del 130%; Usi e Ambienti non standard con maggiorazione del 35% .Il canone determinato potrà
comunque essere adeguato annualmente secondo indici ISTAT.Nel caso di ritardato pagamento, il Locatore applicherà interessi di mora nella misura e modalità di
cui al DL 231/02 .
Art. 5 - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONE:
Il Locatario sarà responsabile verso Terzi per l’uso del carrello e per fatti a lui imputabili, obbligandosi a tenere il Locatore manlevato e indenne da ogni pretesa in
tal senso avanzata da Terzi; il Locatario stipulerà a tale scopo adeguata copertura Assicurativa, con congruo massimale, in conformità alle leggi in vigore. Il
Locatore sarà invece responsabile verso Terzi in relazione ad eventuali danni derivanti da vizi dei carrelli, anche occulti, e secondo la responsabilità del Costruttore
ai sensi del D.Lgs. 6-9-2005 n. 206, per la quale avrà adeguata copertura Assicurativa, con congruo massimale. Il Locatore avrà anche adeguata copertura
Assicurativa contro incendio e furto dei carrelli, purchè comprovati da regolare denuncia alle Autorità competenti, con congrua franchigia a carico del Locatario.
Art. 6 - SUB LOCAZIONE E CESSIONE A TERZI:
Il Locatario non potrà sub locare i carrelli consegnati in noleggio, né cederli in comodato od altro titolo, senza il consenso scritto del Locatore, il Contratto di
noleggio non è cedibile da parte del Locatario.
Il Locatore ha invece facoltà di cedere il Contratto e/o i diritti che gli derivano dalla proprietà del carrello.
Art. 7 - RICONSEGNA DEI BENI:
Il Locatario al termine del noleggio dovrà restituire i carrelli completi della documentazione di corredo, in buono stato di conservazione, salvo il normale
deperimento/usura dovuto all’uso contrattuale. Il Locatore comunque effettuerà a fine noleggio un check-up tecnico per verificare eventuali extra usure e/o danni,
come indicato sul fronte. Nel caso di ritardata o mancata restituzione dei carrelli, il Locatore potrà accedere alla rimozione dei carrelli, anche accedendo alla Sede
del Locatario, che ne dà fin d’ora irrevocabile consenso.
Sede
Viale A. De Gasperi, 7
I-20020 Lainate (MI)
Tel.:+39 (02) 9 37 65-1
Fax:+39 (02) 9 37 65-450
Cap. Soc. Euro 21.550.000
Registro Imprese di Milano
C.F. 01296940214
REA di Milano 1351064
Part. I.V.A IT11543160151
Società soggetta a direzione e
coordinamento di Kion Group GmbH
OM Carrelli Elevatori S.p.A.
Art. 8 - PROCEDIMENTI ESECUTIVI PROMOSSI DA TERZI:
Il Locatario, nel caso di pignoramento, sequestro od altro Procedimento esecutivo o cautelare, promosso da Terzi, si obbliga a far rilevare all’Ufficiale giudiziario
procedente il diritto di proprietà dei carrelli del Locatore. In tali casi, il Locatario dovrà informare il Locatore entro le 24 ore successive a tali Procedimenti.
Art. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA:
Il Locatore ha facoltà di risolvere il presente Contratto di noleggio, fermo restando il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni nel caso di:
•
Mancato pagamento del Canone da parte del Locatario alle scadenze previste,
•
Inadempimento del Locatario rispetto a quanto previsto agli Artt. 2, 3, 4, 5, 6,
•
Nel caso di Procedimenti giudiziari nei confronti del Locatario.
Nel caso di risoluzione, fermo restando l’obbligo alla immediata restituzione/riconsegna dei carrelli, il Locatario comunque resta obbligato anche al pagamento di
tutte le somme dovute al Locatore.
Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Il Locatario autorizza il Locatore a comunicare i dati che lo riguardano e quelli relativi al presente Contratto ed al suo svolgimento agli Enti istituzionali.
Il Locatario consente, altresì, espressamente che i dati riportati nel presente Contratto e quelli riguardanti il suo successivo svolgimento siano inseriti, trattati ed
acquisiti nell'archivio, anche storico del Locatore. Il sottoscrittore conferma di avere ricevuto dal Locatore l’informativa prevista ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.
196/2003 e presta consenso al trattamento dei propri dati personali nonché di quelli relativi alla società dallo stesso rappresentata, per tutte le finalità previste
nell’informativa stessa.
Art. 11 - FORO COMPETENTE:
Per ogni controversia in merito al Contratto di noleggio, sarà esclusivamente competente l’Autorità giudiziaria del Foro di Milano.
Il sottoscritto Locatario dichiara di avere piena conoscenza delle clausole singole e complessive del presente contratto e ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 c.c. approva specificatamente le
seguenti clausole: Artt. 1, 2 (con particolare riferimento all’ultima frase: dichiarazione con l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso dei beni), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Sede
Viale A. De Gasperi, 7
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Fax:+39 (02) 9 37 65-450
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