redditi di lavoro autonomo

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redditi di lavoro autonomo
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
INDICAZIONI GENERALI
Indicazioni
generali sui
redditi di lavoro autonomo
Le caratteristiche che secondo il Codice civile contraddistinguono il lavoratore
autonomo, sono lo svolgimento di una attività:
1. in maniera abituale, cioè non occasionale,
2. non necessariamente esclusiva,
3. in autonomia: a differenza del lavoro dipendente, il soggetto svolge, infatti la
propria attività
• senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente,
• decidendo i tempi, le modalità e i mezzi necessari per il compimento dell’opera,
• nel rispetto degli obiettivi concordati con l’azienda.
Il lavoratore autonomo può ricorrere ad una propria ed autonoma organizzazione del lavoro nell’esecuzione dell’opera o del servizio e, di conseguenza, deve sopportare il rischio inerente al risultato;
4. natura non imprenditoriale del lavoro.
Il lavoratore autonomo investe soprattutto nel proprio lavoro, anziché in
capitali e nell’organizzazione di risorse.
I redditi di lavoro autonomo
Sono considerati redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di
attività professionali, artistiche ed assimilate.
Sono considerati “assimilati” ai redditi di lavoro autonomo alcuni redditi, fra loro
eterogenei, che presentano alcune caratteristiche, come l’autonomia e la natura
intellettuale dell’attività svolta, proprie del lavoro autonomo.
Riassumendo, si possono individuare diverse tipologie di lavoro autonomo:
1- esercizio di arti o professioni con partita IVA
2- esercizio di arti o professioni senza partita IVA (assimilati)
3- contratto di collaborazione a progetto e coordinata continuativa
4- lavoro autonomo occasionale
Classificazione lavoro autonomo occasionale
I compensi percepiti per attività di lavoro autonomo occasionale, cioè svolte in
maniera non professionale, saltuaria e senza vincolo di subordinazione e senza
organizzazione di mezzi costituiscono redditi diversi.
I compensi per
lavoro a progetto e
Co.Co.Co.
I compensi derivanti da contratti di collaborazione a progetto o coordinata continuativa costituiscono redditi assimilati a lavoro dipendente per i quali è prevista
la detrazione d’imposta rapportate al periodo di lavoro.
Lavoro autonomo non dichiarabile del
730.
Redditi di lavoro autonomo
dichiarabili nel
modello 730
I possessori di redditi di lavoro autonomo titolari di partita IVA non possono
compilare il modello 730.
I possessori di redditi di lavoro autonomo non titolari di partita IVA possono dichiarare nel modello 730 i seguenti redditi:
i proventi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno,
Cd 1
Indicazione
nel modello
730
i compensi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari
comunali,
i redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili con apporto di solo lavoro,
gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata
I redditi di lavoro autonomo vanno dichiarati nel quadro D del modello 730, al rigo
“compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale”. Le varie
tipologie di reddito sono distinte da un apposito codice.
Riferimento Art. 53 – 54 del DPR n. 917 del 22.12.1986, Tuir.
Le detrazioni
previste
Per tali compensi, non derivanti da attività professionale sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che
presta l’assistenza fiscale.
Dette detrazioni, infatti,
sono teoriche poiché la determinazione delle stesse dipende dalla situazione
reddituale del contribuente
non sono cumulabili con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente e pensione.
La detrazione:
è collegata all’ammontare del reddito complessivo del contribuente (1)
spetta secondo due diverse modalità di determinazione, corrispondenti a
due classi di reddito complessivo, in particolare:
fino a euro 4.800,00
da euro 4.801,00 a euro 55.000,00.
Ai contribuenti titolari di reddito complessivo superiore a euro 55.000,00 non
spetta alcuna detrazione d’imposta.
Importo della
detrazione
La detrazione di imposta per questa tipologia di redditi assimilati è pari a euro
1104,00.
Se il reddito complessivo del contribuente non supera euro 4.800,00, tale importo è
effettivo.
Se il reddito complessivo del contribuente è compreso tra euro 4.800 e euro 55.000,
l’importo di euro 1.104 è invece teorico
Per determinare la detrazione effettivamente spettante è necessario applicare la
seguente formula:
1.104,00 x (55.000,00 – reddito complessivo)
50.200,00
L’importo da
tassare
L’importo che viene assoggettato a tassazione e concorre alla formazione del
reddito complessivo è diverso in riferimento alle varie tipologie di reddito dichiarate.
Nel prospetto di liquidazione verrà riportato:
nella sezione “riepilogo dei redditi” nel rigo corrispondente agli “altri redditi”
l’importo che concorrerà alla formazione del reddito complessivo
nella sezione “calcolo dell’Irpef” nel rigo corrispondente a “detrazione per redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi” l’importo della detrazione
Tutti i calcoli necessari sono effettuati dal CAF.
(1)=Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è
compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Cd 2
REDDITI di LAVORO AUTONOMO
UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELLE OPERE DELL’INGEGNO
I proventi derivanti dalla utilizzazione economica di
opere
dell’ingegno
Rientrano in questa categoria i redditi, anche occasionali, derivanti dalla cessione di diritti, beni immateriali tutelati dalle norme sul diritto di autore da parte
dell’autore o inventore, non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali.
Soggetti diversi dall’inventore
I proventi destinati a soggetti diversi dall’inventore o dall’autore, come ad esempio l’erede o colui che ha acquistato a titolo oneroso il diritto all’utilizzazione, costituiscono invece reddito diverso.
La documentazione
I compensi sono certificati da un documento che riporta
o ammontare lordo del compenso,
o ammontare delle ritenute effettuate,
o ammontare netto erogato.
La compilazione del modello
730
I redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno sono indicati
nel quadro D del modello 730, al rigo “compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale”, contraddistinti dal codice 1.
Sono opere d’ingegno:
• i brevetti industriali ed i processi, le formule e informazioni acquisite in
campo industriale, scientifico e commerciale,
• il software,
• i disegni,
• le opere d’architettura,
• le opere letterarie e musicali,
• i modelli ornamentali di utilità,
• gli articoli per giornali e riviste.
Nella colonna “redditi” deve essere indicato il compenso lordo, mentre nella colonna “ritenute” le ritenute subite.
L’importo da
tassare
Il reddito imponibile delle opere d’ingegno corrisponde all’ammontare dei proventi percepiti nell’anno d’imposta, in denaro o in natura, ridotto di un importo a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Si tratta di una forfetizzazione dei costi deducibili dal reddito, in quanto non è ammessa la deduzione di spese documentate.
Tale deduzione è pari:
• al 25% dei proventi percepiti da soggetti di età superiore a 35 anni, (reddito imponibile 75%)
• al 40% dei proventi percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni, (reddito
imponibile 60%)
La ritenuta applicata dal sostituto d’imposta, nella misura del 20% sul reddito imponibile, è a titolo d’acconto.
Cd 3
Pertanto, solo il 75% o 60% del reddito dichiarato è assoggettato a tassazione e
concorre alla formazione del reddito complessivo.
Tale importo viene riportato nel prospetto di liquidazione 730/3 nella sezione “riepilogo dei redditi” nel rigo corrispondente agli “altri redditi”.
I calcoli necessari per determinare l’importo della deduzione e del reddito da assoggettare a tassazione sono effettuati dal CAF.
Le ritenute indicate vengono invece riportate nella sezione “Calcolo dell’Irpef” al
rigo “ritenute” sommate alle altre ritenute.
Esempio
Un esempio aiuterà a comprendere meglio come si compila il quadro D e il meccanismo di calcolo.
Un contribuente di età superiore a 35 anni percepisce un compenso per diritti d’autore di 1.000 euro, per il quale
sono state operate ritenute d’acconto pari a 150 euro.
Compenso per diritto d’autore = 1.000 euro
Ritenute d’acconto = 150 euro
Nel quadro D, per tale reddito indicheremo:
alla colonna “tipo reddito”, il codice 1, che identifica il reddito
alla colonna “reddito”, l’importo del reddito lordo, 1000
alla colonna “ritenute”, l’importo delle ritenute 150
Nel quadro prospetto di liquidazione (730-3) al rigo “altri redditi” sarà riportato l’importo di 750 euro, cioè il reddito
lordo diminuito del 25%.
Nel caso in cui il contribuente avesse avuto un’età inferiore a 35 anni nel quadro prospetto di liquidazione (730/3)
sarà riportato al rigo “altri redditi” l’importo di 600 euro, cioè il reddito lordo diminuito del 40%.
Cd 4
REDDITI di LAVORO AUTONOMO
COMPENSI PER ATTIVITÀ DI LEVATA DEI PROTESTI
La levata dei
protesti
Con levata del protesto si intende l’attività con la quale un pubblico ufficiale, tra
cui il segretario comunale accerta il mancato pagamento o la mancata accettazione di un titolo di credito tramite la redazione di un atto formale.
I compensi in denaro versati ai segretari comunali per l’attività di levata dei protesti
costituiscono reddito di lavoro autonomo.
La documentazione
I compensi sono certificati da un documento che riporta l’ammontare lordo del
compenso.
La compilazione del modello
730
I compensi ai segretari comunali devono essere indicati nel quadro D del modello
730, al rigo “compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale” contraddistinti dal codice 2.
Nella colonna “redditi” deve essere indicato il compenso lordo, cioè l’intero ammontare percepito e nella colonna “ritenute” l’ammontare delle stesse.
L’importo da
tassare
E’ prevista una riduzione forfetaria del reddito, a titolo di rimborso spese, pari al
15% .
Pertanto, solo l’85% del reddito dichiarato è assoggettato a tassazione e concorre alla formazione del reddito complessivo.
Tale importo viene riportato nel prospetto di liquidazione 730/3 nella sezione “riepilogo dei redditi” nel rigo corrispondente agli “altri redditi”.
Le ritenute indicate vengono invece riportate nella sezione “Calcolo dell'IRPEF” al
rigo “ritenute” sommate alle altre ritenute.
I calcoli necessari per determinare l’importo della deduzione e del reddito da assoggettare a tassazione sono effettuati dal CAF.
Cd 5
REDDITI di LAVORO AUTONOMO
UTILI da CONTRATTI di ASSOCIAZIONE in PARTECIPAZIONE e UTILI
SPETTANTI a PROMOTORI e FONDATORI di SOCIETÀ.
Contratti di
associazione
in partecipazione
Con contratto di associazione in partecipazione si intende un contratto di scambio di
natura consensuale (atto pubblico o scrittura privata registrata) in cui l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa a seguito di un
determinato apporto.
L’apporto può consistere in una somma di denaro, o di beni mobili, immobili, ovvero
in una prestazione d’opera non subordinata da parte dell’associato.
Gli utili corrisposti all’associato in partecipazione che apporta esclusivamente lavoro costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro autonomo e possono
essere indicati nel modello 730.
Quando trattasi di lavoro autonomo.
Se l’apporto è costituito da solo lavoro siamo in presenza di redditi assimilati a
quelli di lavoro autonomo;
La condizione è che l’associato non eserciti per professione altre attività di lavoro autonomo.
Il compenso non rientra nel campo di applicazione dell’IVA in quanto la prestazione non si considera effettuata nell’esercizio di arti e professioni.
Se, invece, l’apporto è costituito da capitale o misto (capitale e lavoro) siamo in
presenza di redditi di capitale.
Utili spettanti
ai soci fondatori e i promotori di società.
Sono assimilati ai redditi di lavoro autonomo anche gli utili percepiti dai soci promotori e dai soci fondatori di società di capitali (S.p.A., S.R.L., S.A.P.A.), a seguito
della loro attività di lavoro autonomo svolta per promuovere la nascita delle
stesse o per raggiungere i primi risultati utili d’esercizio.
Proprio per questo i compensi, che per loro natura rientrerebbero tra i redditi di capitale, vanno dichiarati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo.
Sono considerati promotori coloro che nella costituzione di una società hanno firmato il programma che identifica l’oggetto, il capitale e le principali disposizioni
dell’atto costitutivo.
La documentazione.
La compilazione del modello
730
Sono invece soci fondatori coloro che hanno stipulato l’atto costitutivo.
I compensi sono riportati in una certificazione rilasciata dalla società che evidenzia:
- l’ammontare lordo del compenso,
- l’ammontare delle ritenute effettuate pari al 20%
- l’ammontare netto erogato.
Tali redditi sono indicati nel quadro D del modello 730, al rigo “compensi di lavoro
autonomo non derivanti da attività professionali” contraddistinti dal codice 3.
Nella colonna “redditi” deve essere indicato il compenso lordo, cioè l’intero ammontare effettivamente percepito; nella colonna “ritenute” l’ammontare delle
stesse.
Cd 6
L’importo da
tassare
Il reddito indicato nella colonna “redditi” del rigo “compensi di lavoro autonomo
non derivanti da attività professionali” concorre alla formazione del reddito complessivo e pertanto viene riportato nel prospetto di liquidazione 730/3 nella sezione
“riepilogo dei redditi” nel rigo corrispondente agli “altri redditi”.
Le ritenute indicate nella medesima colonna vengono invece riportate al rigo “ritenute” sommate alle altre ritenute.
Riepilogo
I proventi derivanti dall’utilizzazione economiche di opere dell’ingegno sono identificati nella colonna “tipo di reddito” dal codice 1, nella colonna “redditi” deve essere indicato l’intero ammontare del reddito percepito, nella colonna “ritenute” le ritenute subite. Il reddito imponibile riportato nel mod. 730-3 è pari al 75% dell’importo
indicato nella colonna “redditi” se il contribuente ha un’età superiore a 35 e/o pari al
60% dell’importo indicato nella colonna “redditi” se il contribuente ha un’età inferiore
a 35 anni
I compensi derivanti dall’attività di levata protesti dei segretari comunali sono
identificati nella colonna “tipo di reddito” dal codice 2, nella colonna “redditi” deve essere indicato l’intero ammontare del reddito percepito. Il reddito imponibile riportato
nel mod. 730-3 è pari al 85% dell’importo indicato nella colonna “redditi”
I redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società soggette ad IRES sono identificati
nella colonna “tipo di reddito” dal codice 3, nella colonna “redditi” deve essere indicato l’intero ammontare del reddito percepito, nella colonna “ritenute” le ritenute subite.
Il reddito imponibile riportato nel mod. 730-3 è pari al 100% dell’importo del reddito
lordo.
Cd 7
TABELLA
Reddito di lavoro autonomo
Tipologia di Colonna “tipo
reddito
reddito”
Colonna
“redditi”
Colonna
“ritenute”
Proventi derivanti
dall’utilizzazione
economica
di opere
dell’ingegno
codice 1
Intero
ammontare del
reddito
percepito
Ritenute
subite
Codice 2
Intero
ammontare del
reddito
percepito
Codice 3
Intero
ammontare del
reddito
percepito
Compensi
derivanti
dall’attività
di levata
protesti dei
segretari
comunali.
Redditi derivanti dai
contratti di
associazione
in partecipazione e gli utili spettanti
ai promotori
e ai soci fondatori di società soggette ad IRES.
Cd 8
Reddito imponibile riportato nel
mod 730/3
75% dell’importo della colonna
redditi
(importo al netto della deduzione
del 25%)
e/o
60% dell’importo della colonna
redditi
(importo al netto della deduzione del
40%)
85% dell’importo della colonna
redditi
(importo al netto della deduzione del
15%)
Ritenute
subite
100% dell’importo della colonna
redditi
(intero ammontare del reddito)