l`esenzione imu/tasi
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l`esenzione imu/tasi
v 2.0 /10.10.2014 PREMESSA Ai fini dell’esenzione ICI/IMU/TASI deve essere segnalato, per le attivita’ di religione e di culto, che nulla e’ cambiato rispetto al passato. Con l’ICI (art. 7 commi d, i dlgs 504/1992) e poi con l’IMU (art. 9 co. 8 Dlgs 23/2011) si e’ sempre prevista l’esenzione per i fabbricati e pertinenze destinati esclusivamente: - all’esercizio del culto - ed alle attivita’ di cui all’art. 16 lett. “a” L 222/1985 , vale a dire le attività di religione e di culto, che sono “quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all’educazione cristiana” Il legislatore e’ recentemente intervenuto per definire la tassazione ed i criteri di esenzione/tassazione in base a criteri di proporzionalità’ (DM 200/2012) per gli enti non commerciali (anche religiosi) che svolgono queste attivita’ (art. 7 comma i, Dgs 504/1992) • • • • • • • • • assistenziali; previdenziali; sanitarie; ricerca scientifica; didattiche; ricettive; culturali; ricreative; sportive Fatta questa premessa, e' stato fissato al 01/dicembre/2014 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI da parte degli Enti Non Commerciali» relativa agli anni 2012 e 2013. Infatti, l’esonero dalla presentazione della dichiarazione, prevista per l’ICI, art.10 co. 4 Dlgs 504/1992, non e’ stata prevista dall’IMU art. 13 comma 12-ter Dl 201/2011. Con questo adempimento gli Enti Non commerciali, fra cui ovviamente pure le Parrocchie, dovranno comunicare esclusivamente in via telematica i dati catastali degli immobili soggetti al tributo comunale IMU/TASI o di quelli ESENTI. In assenza di future variazioni la dichiarazione non deve essere ripresentata. L’ESENZIONE IMU/TASI Le ESENZIONI previste ai fini IMU / TASI si applicano: - per i fabbricati e per le loro pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto e alla cura per le anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana (art. 7 lett. D Dlgs 504 /1992, comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, art. 26 del regolamento IMU/TASI del comune di Caserta e probabilmente anche di altri Comuni). Quindi tale Esenzione vale per: - la CHIESA E7 - la CASA CANONICA. Per la casa canonica ovviamente non esiste alcuna disposizione di legge che ne indichi l’esenzione. Essa acquisisce l’esenzione in quanto pertinenza della Chiesa (E07). Molti comuni disconoscono l’esenzione quando il Parroco non ha la residenza anagrafica nella casa canonica. - l’eventuale seminario in catasto B01, gli oratori ecc. ATTENZIONE: L’esenzione e’ da applicarsi ovviamente anche ad altri immobili, unità catastali, purché gli stessi siano sempre ed indiscutibilmente destinati alla predetta attivita’ (culto ecc.). Potrebbe verificarsi il caso di una Parrocchia che oltre alla Chiesa ed alla Casa Canonica ha un immobile nel quale svolge attivita’ di catechismo. Indipendentemente dalla categoria catastale tale immobile e’ da considerarsi esente. Una questione particolare è stata affrontata nella risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013 in cui si è affermato che nella particolare ipotesi in cui un immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento di una delle attività meritevoli di cui al comma 1, lett. i), dell’art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, trova applicazione l’esenzione in oggetto. Ovviamente rientra in tale ipotesi anche quella più particolare in cui l’immobile è concesso in comodato ad un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente, per lo svolgimento di un’attività meritevole ai sensi del citato art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1999. Quindi, al di fuori di questa ipotesi, la prima condizione di esenzione e’ che gli immobili siano utilizzati e posseduti direttamente dall'Ente non commerciale /Parrocchia. Se la Parrocchia utilizza i locali per altre attivita’ (esempio scuola, clinica, casa riposo, albergo ecc) la legge modifica completamente il quadro ed in tal caso e’ necessario affrontare il problema direttamente con i consulenti messi a disposizione dalla Diocesi Di Caserta.