Condizioni Natanti - INCHIARO Assicurazioni
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Condizioni Natanti - INCHIARO Assicurazioni
5 IA_016 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti Ed. 01/2008 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NATANTI Sommario Definizioni 1.10 Oggetto dell’assicurazione 1.20 Esclusione e rivalsa 1.30 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente 1.40 Limiti della navigazione 1.50 Pagamento del premio 1.60 Adeguamento del premio 1.70 Sostituzione del certificato e del contrassegno 1.80 Trasferimento della proprietà del natante a) Sostituzione con altro natante b) Risoluzione del contratto 1.90 Modalità per la denuncia dei sinistri 1.10 Gestione delle vertenze 1.11 Rinnovo del contratto 1.12 Risoluzione del contratto per furto del natante 1.13 Imposte e tasse 1.14 Rinvio alle norme di legge CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L’ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA A - Natanti adibiti a scuola guida DA - Danni a cose ed animali di terzi, anche trasportati, causati da natanti adibiti al trasporto pubblico di persone • Danni a cose ed animali di terzi non trasportati • Danni a cose ed animali di terzi trasportati H - Estensione dei limiti di navigazione ID - Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE I - Non tacita proroga L - Rischi non contemplati in tariffa VA - Condizione di vincolo per natanti venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio Pagamento anticipato del premio in un’unica soluzione VB - Condizione di vincolo per natanti venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di vendita rateale VC - Condizione di vincolo per natanti concessi in “Leasing” Pagamento anticipato del premio in un’unica soluzione VD - Condizione di vincolo per natanti concessi in “Leasing” Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di “Leasing” IA_016 2 Ed. 01/2008 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NATANTI Definizioni Nel testo che segue si intende per: Società InChiaro Assicurazioni S.p.A. Accessori e attrezzature di serie Accessori e attrezzature fissati stabilmente al natante e forniti in dotazione dalla casa costruttrice. Assicurato Per la Responsabilità civile da navigazione o giacenza in acqua: il soggetto la cui responsabilità civile è coperta dal contratto. Conducente La persona che si trova alla guida del natante. Contraente Il soggetto che stipula il contratto e su cui gravano gli obblighi da esso derivanti. Franchigia Parte di indennizzo, contrattualmente pattuita, che l’Assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro. Codice Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 “Nuovo Codice delle Assicurazioni Private” recante le norme sull’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti e successive modificazioni. Natante Unità da diporto a motore quale definita dagli artt. 1 e 13 della legge n. 50/1971 e successive modificazioni. Regola proporzionale Assicurazione insufficiente Qualora l’assicurazione copra solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, la Società determina l’indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata ed il valore effettivo della medesima al momento del sinistro (art. 1907 C.C.). Regolamento Il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni. Scoperto La quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di polizza, che resta a carico dell’Assicurato. Tariffa La tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto. IA_016 3 Ed. 01/2008 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NATANTI 1.1 Oggetto dell’assicurazione La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in polizza. La Società assicura, altresì, i rischi della Responsabilità civile impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni a cose involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante da diporto e ad uso privato e – se richiamata la Condizione Aggiuntiva DA - ad uso pubblico, descritto in polizza. La Società copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante in acque private. La Società, inoltre, assicura la Responsabilità civile del Contraente e/o dell’Assicurato, nei limiti precisati in polizza, per danni involontariamente cagionati a terzi dal natante da diporto e ad uso privato oggetto dell’assicurazione quando lo stesso si trova in giacenza a terra, nonché in conseguenza delle operazioni di varo, alaggio e durante la movimentazione sulla terraferma. Per la garanzia movimentazione sulla terraferma, la copertura è prestata per danni causati a terzi direttamente dal natante da diporto e ad uso privato trasportato, nelle ipotesi non riconducibili alla Responsabilità civile da circolazione. La Società assicura inoltre la Responsabilità civile dei trasportati a bordo del natante ad uso privato assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi. L’assicurazione, in questo caso, è prestata fino alla concorrenza di € 260.000,00 per sinistro. Per gli hovercraft (aeronatante su cuscino d‘aria mosso a propulsione aerodinamica) la garanzia opera anche durante gli spostamenti fuori dall’acqua. La Società, inoltre, assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate. In ogni caso, il “massimale per sinistro” indicato in polizza è destinato anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per le garanzie per le quali non è obbligatoria l’assicurazione entro i limiti indicati in polizza. IA_016 4 Ed. 01/2008 1.2 Esclusione e rivalsa Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. L’assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; b) nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; c) nel caso di natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/1992 n. 566), se la navigazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; e) nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Sono esclusi, inoltre, nel caso di assicurazione della Responsabilità civile per i danni provocati a terzi dal natante a terra e in conseguenza delle operazioni di varo, alaggio e movimentazione, i danni: f) alle cose lasciate a bordo da ospiti o addetti al servizio del natante; g) cagionati al mezzo che effettua l’alaggio, il varo e/o la movimentazione del natante, nonché i danni da circolazione rientranti nell’ambito del Codice delle Assicurazioni; h) ai dipendenti del Contraente e/o dell’Assicurato addetti al servizio del natante. Sono altresì esclusi, nel caso di assicurazione della Responsabilità civile dei trasportati, i danni causati a terzi durante la partecipazione dei trasportati alle manovre del natante o alla conduzione dello stesso nonché quelli causati al natante assicurato. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. 1.3 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 del Codice Civile). Qualora nei suddetti casi sia applicabile l’art 144 del Codice delle Assicurazioni, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. 1.4 Limiti della navigazione L’assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne italiane e dei Paesi Europei. IA_016 5 Ed. 01/2008 1.5 Pagamento del premio La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze, emesse dalla Società, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso la succursale del Gruppo Banca Sella cui è assegnato il contratto autorizzati a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. La copertura assicurativa ha effetto dal momento - indicato in polizza - in cui è stato pagato il premio, salvo che non sia previsto un effetto posticipato rispetto al pagamento del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi al primo, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). 1.6 Adeguamento del premio La Società mette a disposizione del Contraente le informazione relative al premio di rinnovo presso la succursale del Gruppo Banca Sella cui è assegnato il contratto, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto stesso. Qualora la Società intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute ed il Contraente non dovesse accettare le nuove condizioni di premio, il contratto cesserà di avere effetto alla sua scadenza; comunque, al fine di agevolare il Contraente nella stipula di un nuovo contratto, la Società manterrà la copertura assicurativa fino alla data di effetto di tale nuovo contratto e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla data di scadenza. Resta fermo che, qualora una delle parti abbia inviato formale disdetta nei termini previsti dall’art. 1.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa di avere effetto alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto. 1.7 Sostituzione del certificato e del contrassegno Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la Società provvederà, previa restituzione di quelli da sostituire e previo l’eventuale conguaglio di premio. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti. 1.8 Trasferimento della proprietà del natante Nel caso di trasferimento della proprietà del natante il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società che adotterà la soluzione richiesta tra le seguenti ipotesi: a) Sostituzione con altro natante Nel caso di trasferimento della proprietà del natante assicurato, qualora il cedente, previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi al natante ceduto, chieda che il contratto stipulato per detto natante sia reso valido per altro natante di sua proprietà, la Società rilascia il certificato e il contrassegno per il nuovo natante, previo eventuale conguaglio del premio dell’annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. IA_016 6 Ed. 01/2008 b) Risoluzione del contratto per vendita del natante In caso di vendita del natante, ed in assenza di acquisto di un nuovo natante da parte dell’Assicurato (Alienante/Proprietario) la Società, previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi al natante venduto restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, per giorno di garanzia residua a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà certificato dalla consegna di idonea documentazione di vendita, al netto delle imposte e, per la parte relativa alla Responsabilità Civile della Navigazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. 1.9 Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia compilata in ogni sua parte deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.) a mezzo raccomandata A/R indirizzata a InChiaro Assicurazioni S.p.A. - Gestione Sinistri - Via Abruzzi, 25 - 00187 Roma ovvero mediante fax al numero verde 800.645.645 o tramite la succursale del Gruppo Banca Sella cui è assegnato il contratto stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro di natura dolosa o colposa, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato (art. 1915 C.C.). 1.10 Gestione delle vertenze La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivantele dalla mancata comparizione del medesimo. 1.11 Rinnovo del contratto Salvo quanto previsto dall’art. 1.6, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all’anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma. IA_016 7 Ed. 01/2008 1.12 Risoluzione del contratto per furto del natante In caso di furto/rapina del natante il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza. 12 Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità competente e la Società restituisce la parte di premio, relativa alla Responsabilità Civile della Navigazione corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. La Società, inoltre, restituisce la parte di premio, relativa alle altre eventuali garanzie presenti in polizza, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza, con l’esclusione del premio relativo alle garanzie incendio e furto. 1.13 Imposte e tasse Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto. 1.14 Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. IA_016 8 Ed. 01/2008 Condizioni Aggiuntive per l’assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria 13 (valide soltanto se espressamente richiamate nell’apposito riquadro di polizza) A - Natanti adibiti a scuola guida L’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente. DA - Danni a cose ed animali di terzi, anche trasportati, causati da natanti adibiti al trasporto pubblico di persone • Danni a cose ed animali di terzi non trasportati La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi non trasportati. • Danni a cose ed animali di terzi trasportati La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai terzi trasportati esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 104,00 per ogni persona danneggiata. Nei casi di cui sopra, il limite del risarcimento per ogni sinistro è pari al 10% del massimale per sinistro indicato in polizza. H - Estensione dei limiti di navigazione L’assicurazione vale anche per il Mar Nero e per le coste orientali dell’Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. ID - Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compreso la persona trainata, dall’esercizio dell’attività di traino. 14 I - Non tacita proroga A deroga dell’art. 1.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il presente contratto non verrà tacitamente prorogato ma cesserà alla sua naturale scadenza. L - Rischi non contemplati in tariffa IA_016 9 Ed. 01/2008 Se il rischio assicurato presenta carattere di particolarità o eccezionalità, il relativo premio non è contemplato dalla tariffa della Società in vigore e viene determinato di volta in volta in base a specifica valutazione. VA - Condizione di vincolo per natanti venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento anticipato del premio in un’unica soluzione. Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza. La Società si obbliga per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze ai Pubblici Registri a: a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria; b) comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) non pagare, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultima l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d’ora autorizzata dal Contraente. Il contratto non è soggetto a tacita proroga. VB - Condizione di vincolo per natanti venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di vendita rateale. Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza. La Società si obbliga per la durata del contratto a: a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria; b) comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo; d) non pagare, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultima l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d’ora autorizzata dal Contraente. VC - Condizione di vincolo per natanti concessi in “Leasing”. Pagamento anticipato del premio in un’unica soluzione. Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza. Premesso che il natante assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato ai Pubblici Registri, è stato concesso in “leasing” al Contraente fino alla scadenza del vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a: a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria; b) comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia. IA_016 10 Ed. 01/2008 Resta inteso che, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, del natante assicurato, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’art. 1891 secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto natante e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata in polizza, salvo che la Società riceva autorizzazione scritta dalla vincolataria. Il contratto non è soggetto a tacita proroga. VD - Condizione di vincolo per natanti concessi in “Leasing”. Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di “Leasing”. Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza. Premesso che il natante assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato ai Pubblici Registri, è stato concesso in “leasing” al Contraente fino alla scadenza del vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a: a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria; b) comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamentodel premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inteso che la Società potrà dare regolare disdetta al presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla vincolataria con lettera raccomandata. Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata in polizza, salvo che la Società riceva autorizzazione scritta dalla vincolataria. Resta altresì inteso che, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’art. 1891 secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto natante e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. 17 IA_016 11 Ed. 01/2008