CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 1
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CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 1
CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 1) MANUTENZIONE ORDINARIA. Interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, più specificatamente: 1.a) demolizione e ricostruzione totale o parziale dei pavimenti, sostituzione con medesimi materiali dei manti di copertura dei lastrici e dei tetti; 1.b) demolizione e ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloritura; 1.c) rifacimento e sostituzione di infissi interni ed esterni, questi ultimi con le stesse caratteristiche; 1.d) impianti per servizi accessori che non comportino creazione di nuovi volumi tecnici; 1.e) intonaci, rivestimenti e coloriture di prospetti esterni che non comportino modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori; 1.f) installazioni in ambiti privati di impianti solari e pompe di calore destinati unicamente alla produzione di acqua calda sanitaria e/o energia elettrica e al trattamento dell’aria. 2) OPERE INTERNE ALLE COSTRUZIONI. Interventi che non comportano modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumenti delle superfici utili (l’eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse non è considerato aumento delle superfici utili) e del numero delle unità immobiliari, non modificano la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non recano pregiudizio alla statica dell’immobile e rispettano le originarie caratteristiche costruttive per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (centri storici). Nello specifico: 2.a) modifiche distributive all’interno delle singole unità immobiliari con demolizione, ricostruzione e spostamento di tramezzi; 2.b) accorpamento di più unità immobiliari; 2.c) parziali modifiche del perimetro della singola unità immobiliare; 2.d) apertura e chiusura di vani porta nei muri di spina e nelle tramezzature interne; 2.e) consolidamento di strutture verticali e rifacimento di solai interni senza modifica della quota di imposta; 2.f) modifica dei collegamenti verticali (scale ed ascensori) in dimensione e forma senza peraltro variare, qualora interessino più unità immobiliari, la loro ubicazione all’interno dell’edificio e la loro connessione con le unità stesse. 3) MANUTENZIONE STRAORDINARIA. Interventi che riguardano opere e modifiche finalizzate al rinnovamento e alla sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, comunque tali da non alterare la consistenza fisica, la struttura tipologica, le destinazioni d’uso, i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o il numero delle stesse. Specificatamente: 3.a) rifacimento o sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse; 3.b) opere accessorie ad edifici esistenti che non comportino aumenti di volume e di superfici utili (es.: centrali termiche, impianti di ascensore e volumi tecnici in genere, scale di sicurezza, intercapedini, canne fumarie, sistemazioni esterne, ecc.); 3.c) demolizione e ricostruzione di tramezzi interni, spostamento o costruzione degli stessi per la creazione di servizi (bagni, cucine, lavanderie, ecc.); 3.d) rivestimenti e coloriture di prospetti esterni con modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori; 3.e) interventi su edifici esistenti inerenti a nuovi impianti, lavori, opere e installazioni relative alle energie rinnovabili e al risparmio di energia; 3.f) apertura, chiusura o modifica di attuali porte, interne od esterne, e di finestre; 3.g) consolidamento di strutture verticali ed orizzontali, rifacimento di strutture fatiscenti, solai di calpestio o di copertura e scale senza modifica delle quote di imposta. 4) RESTAURO. Interventi volti a conservare l’organismo edilizio, in particolare a mantenere l’integrità materiale e ad assicurare la conservazione e protezione dei suoi valori culturali. Specificatamente: 4.a) eliminazione delle superfetazioni; 4.b) restituzione dell’edificio alle sue caratteristiche originali; 4.c) ripristino del numero delle unità d’uso iniziali; 4.d) ripristino delle preesistenze strutturali (aperture, chiusure, modificazioni di porte esterne o finestre). 5) RISANAMENTO CONSERVATIVO. Interventi volti ad assicurare all’organismo edilizio la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esso compatibili. Sono comprese dunque tutte quelle opere che vanno dal consolidamento al rinnovamento degli elementi costitutivi dell’edificio, oltre l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti minimi richiesti dalle esigenze d’uso, sempreché non comportino modifiche della struttura portante o sostanziali aperture nelle maglie murarie. 6) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Specificatamente: 6.a) sostituzione degli elementi verticali portanti dell’edificio con altri aventi caratteristiche fisiche e strutturali diverse; 6.b) costruzione di nuovi solai o demolizione e ricostruzione di quelli esistenti con alterazione delle quote di imposta; 6.c) spostamento dei collegamenti verticali (scale ed ascensori) con conseguente alterazione della tipologia dell’edificio; 6.d) modifica delle coperture esistenti, che ancorché non comportino aumento dei volumi utili, prevedano soluzioni strutturali o architettoniche diverse; 6.e) consistenti modifiche esterne dei prospetti direttamente connesse, per un rapporto di funzionalità, agli interventi realizzati all’interno e non costituenti ripristino di aperture o strutture di facciate preesistenti, realizzazione di nuovi balconi; 6.f) modifica superfici e volumi delle singole unità immobiliari mediante l’aumento del numero delle stesse; 6.g) modifica dei collegamenti verticali (scale ed ascensori) in dimensione e forma variando, qualora interessino più unità immobiliari, la loro ubicazione all’interno dell’edificio e la loro connessione con le unità stesse; 6.h) interventi di nuova costruzione realizzati in tutto o in parte attraverso demolizione e ricostruzione di altre costruzioni preesistenti, sempreché non comportino la creazione di una maggiore superficie utile (in caso contrario il volume corrispondente alla superficie utile preesistente viene considerato ricostruzione mentre il volume corrispondente alla maggiore superficie viene considerato nuova costruzione); 6.i) varianti considerate “essenziali” a permessi di costruire già rilasciati. 7) NUOVA COSTRUZIONE. Sono costruzioni totalmente nuove: 7.a) nuove edificazioni, anche se disciplinate da formalizzati ed autorizzati piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive; 7.b) sopralzi, addizioni, ampliamenti; 7.c) in generale, tutte le opere invasive di modifica e trasformazione del territorio.