REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL
Transcript
REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL
Regolamento Doc. RG_01 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE Rev. 01 Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) – Sistema 2+ Data 04.01.2016 Pag. 1 di 17 REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA (FPC) AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N.305/2011. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+ 03 02 01 04/01/2016 Aggiornamento RSH DIR CDA 00 20/12/2012 Emissione RSH DIR CDA Rev. Data Descrizione Elaborato Verificato Approvato Documento di proprietà di Qoncert S.r.l. – È vietata la riproduzione senza specifica autorizzazione scritta. Qoncert S.r.l. – Stradone Farnese 39/G, 29121 Piacenza (Italy) – Tel./Fax (+39) 0523-305930 – www.qoncert.it – [email protected] Codice Fiscale e Partita Iva N.01638720332 – Iscrizione al Registro imprese di Piacenza PC-179525 Regolamento Doc. RG_01 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE Rev. 01 Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) – Sistema 2+ Data 04.01.2016 Pag. 2 di 17 INDICE 1. GENERALITA' ........................................................................................................................................... 4 1.1 1.2 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ........................................................................................................ 4 DEFINIZIONI ......................................................................................................................................... 4 PRINCIPI ................................................................................................................................................... 5 2.1 IMPARZIALITÀ ............................................................................................................................................. 5 2.2 INDIPENDENZA ........................................................................................................................................... 5 2.3 RISERVATEZZA ........................................................................................................................................... 5 3. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.................................................................................................. 6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 CAMPO DI APPLICAZIONE ...................................................................................................................... 6 NATURA DELL’ATTIVITÀ ......................................................................................................................... 6 OGGETTO DELLA VERIFICA E NORMA DI RIFERIMENTO ............................................................................. 6 REQUISITI COGENTI DEL PRODOTTO E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITÀ ........................................... 6 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI............................................................................................................... 6 OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUI PROCEDIMENTI LEGALI ........................................................................... 7 OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI PRODOTTO........................................................................ 7 VERIFICA ISPETTIVA E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ....................................................................... 7 MODIFICHE DEL PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE............................................................................... 7 FACOLTÀ DI UTILIZZO DI RISORSE ESTERNE ............................................................................................ 7 COMPENSI DOVUTI ALL’ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE .......................................................................... 8 DURATA DEL CONTRATTO ..................................................................................................................... 8 LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ ................................................................................... 8 4. NORME DI RIFERIMENTO / REQUISITI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DEL FPC PER IL PRODOTTO OGGETTO DI MARCATURA CE ................................................................................................ 9 4.1 4.2 5. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ..................................................................................................... 9 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6. RICHIESTA DI PREVENTIVO .................................................................................................................... 9 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE ............................................................................................................... 9 DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL FABBRICANTE ...................................................................... 10 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE ........................................................................................................ 10 VISITA DI VALUTAZIONE PRESSO IL FABBRICANTE.................................................................................. 10 RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA ....................................................................................................... 11 TIPOLOGIA DEI RILIEVI......................................................................................................................... 11 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ........................................................................................................ 12 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ....................................................................................... 12 6.1 7. DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO............................................................................................. 9 REQUISITI GENERALI PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ................................................................. 9 CONDIZIONI GENERALI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ................................................... 12 MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE ................................................................................................... 13 7.1 7.2 MODIFICHE APPORTATE DALL’ORGANIZZAZIONE................................................................................... 13 MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE ED AL REGOLAMENTO ............................................................ 13 Documento di proprietà di Qoncert S.r.l. – È vietata la riproduzione senza specifica autorizzazione scritta. Qoncert S.r.l. – Stradone Farnese 39/G, 29121 Piacenza (Italy) – Tel./Fax (+39) 0523-305930 – www.qoncert.it – [email protected] Codice Fiscale e Partita Iva N.01638720332 – Iscrizione al Registro imprese di Piacenza PC-179525 7.3 8. Regolamento Doc. RG_01 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE Rev. 01 Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) – Sistema 2+ Data 04.01.2016 Pag. 3 di 17 TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ......................................................................................................... 14 SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE................................................ 14 8.1 8.2 8.3 9. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE................................................................................................. 14 RIPRISTINO ........................................................................................................................................ 15 REVOCA ............................................................................................................................................ 15 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE ..................................................................................................... 16 9.1 RINUNCIA DEL FABBRICANTE ............................................................................................................... 16 10. ELENCO DEI CERTIFICATI ............................................................................................................... 16 11. PUBBLICITA' - USO AI FINI DELLA MARCATURA CE ................................................................... 16 11.1 11.2 12. 12.1 12.2 12.3 PUBBLICITÀ DELLA CERTIFICAZIONE. .................................................................................................... 16 USO AI FINI DELLA MARCATURA CE DEL PRODOTTO .............................................................................. 16 CONTROVERSIE ................................................................................................................................ 16 RECLAMI ............................................................................................................................................ 16 RICORSI ............................................................................................................................................ 16 CONTENZIOSI ..................................................................................................................................... 17 Documento di proprietà di Qoncert S.r.l. – È vietata la riproduzione senza specifica autorizzazione scritta. Qoncert S.r.l. – Stradone Farnese 39/G, 29121 Piacenza (Italy) – Tel./Fax (+39) 0523-305930 – www.qoncert.it – [email protected] Codice Fiscale e Partita Iva N.01638720332 – Iscrizione al Registro imprese di Piacenza PC-179525 1. Regolamento Doc. RG_01 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE Rev. 01 Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) – Sistema 2+ Data 04.01.2016 Pag. 4 di 17 GENERALITA' 1.1 Scopo e campo di applicazione Il presente Regolamento stabilisce le procedure applicate da QONCERT per il rilascio della certificazione della conformità del controllo di produzione di fabbrica ai fini della marcatura CE di cui al Regolamento (UE) n. 305/2011, di seguito definito CPR, concernente i prodotti da costruzione. Il CPR si applica ai prodotti da costruzione nei casi in cui, gli stessi, debbano garantire il rispetto di uno o più requisiti di base delle opere di costruzione in cui sono incorporati. La certificazione di conformità rilasciata da QONCERT è relativa al controllo della produzione di fabbrica di un singolo prodotto definito per norma armonizzata, sito di produzione, caratteristiche essenziali e destinazione d’uso ad esso applicabili. Oltre alle procedure di rilascio della certificazione, il presente documento descrive le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento ed utilizzazione, nonché durata, eventuale sospensione e revoca di tale certificazione. L'accesso alla certificazione è aperto a tutti i produttori e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Un fabbricante può richiedere la certificazione del controllo di produzione di fabbrica anche relativamente a più prodotti purché per ognuno di essi sia adottato un sistema di controllo della produzione di fabbrica conforme ai contenuti specifici delle norme armonizzate riferiti al/i prodotto/i fabbricato/i. 1.2 Definizioni Prodotto da costruzione: qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. Kit: un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione. Opere di costruzione: gli edifici e le opere di ingegneria civile. Controllo di Produzione di Fabbrica (FPC): si intende il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. Dichiarazione di prestazione del fabbricante: documento che il fabbricante redige all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata; il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata. Messa a disposizione sul mercato: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale. Immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'Unione. Specifiche tecniche armonizzate: le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea. Norma armonizzata: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva. Marcatura CE: marcatura standardizzata apponendo la quale i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel Regolamento CPR e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione che prevedono la suddetta apposizione. L’articolo 9 del Regolamento CPR e la norma armonizzata applicabile stabiliscono le modalità di apposizione della marcatura comprese le informazioni a corredo. Fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica (Organizzazione) che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio. Caratteristiche essenziali: le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione. Documento di proprietà di Qoncert S.r.l. – È vietata la riproduzione senza specifica autorizzazione scritta. Qoncert S.r.l. – Stradone Farnese 39/G, 29121 Piacenza (Italy) – Tel./Fax (+39) 0523-305930 – www.qoncert.it – [email protected] Codice Fiscale e Partita Iva N.01638720332 – Iscrizione al Registro imprese di Piacenza PC-179525 Regolamento Doc. RG_01 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE Rev. 01 Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) – Sistema 2+ Data 04.01.2016 Pag. 5 di 17 Prestazione di un prodotto da costruzione: la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione. Prodotto-tipo: l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione. Prove di Tipo: attività di prova prevista per la valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto ai requisiti di base delle opere di costruzione del Regolamento CPR; le prove di tipo sono definite nelle norme armonizzate; per un determinato prodotto le prove di tipo da effettuare dipendono dalle disposizioni cogenti riguardanti il prodotto in esame, dalla destinazione d’uso riguardante il prodotto, dalle richieste del mercato, dai requisiti di progettazione di un determinato prodotto. Requisiti di base delle opere di costruzione: i requisiti di base delle opere di costruzione applicabili alle opere e suscettibili di influenzare le caratteristiche tecniche di un prodotto e descritti in dettaglio nell’Allegato I del Regolamento CPR. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: è la procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai sensi del Regolamento CPR da applicare per la marcatura CE di un prodotto identificato nella relativa norma armonizzata. Per ogni altra terminologia usata nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI EN ISO/IEC 17020, UNI CEI EN ISO/IEC 17021, UNI CEI EN ISO/IEC 17065. 2. PRINCIPI 2.1 Imparzialità L’accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Cliente che ne faccia richiesta in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d’appartenenza a particolari associazioni. Il mantenimento del principio di imparzialità durante il corso dell’intero iter di certificazione è garantito dalla costante supervisione del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità (CSI), nominato dal Consiglio di Amministrazione di QONCERT e costituito da membri non facenti parte dell’Organismo. 2.2 Indipendenza QONCERT non è direttamente interessata in attività di progettazione, produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione ed installazione dei prodotti da costruzione coinvolti nelle proprie attività di certificazione; inoltre l’Organismo non offre assistenza alla fase di progettazione e sviluppo degli stessi prodotti, né dispone di strutture collegate che svolgono tali attività, in accordo con quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia. Il principio di indipendenza si applica indiscriminatamente al personale interno di QONCERT ed a tutti i suoi collaboratori, compresi gli auditor coinvolti nelle attività di certificazione; in questo modo l’Organismo assicura una totale separazione da qualsiasi attività a rischio di conflitto di interesse. 2.3 Riservatezza QONCERT assicura la massima riservatezza su tutte le informazioni acquisite dal proprio personale, collaboratori ed eventuali subappaltatori durante l’espletamento delle funzioni necessarie al processo di certificazione. Il rispetto di tale principio è garantito dalla sottoscrizione, obbligatoria per tutto il personale e per tutti i collaboratori dell’Organismo, di un impegno alla riservatezza. Il documento impegna i firmatari a trattare qualsiasi informazione ottenuta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di privacy e segreto professionale. Lo stato di validità dei certificati rilasciati non è soggetto al vincolo della riservatezza. L’Elenco dei Prodotti certificati rilasciati da QONCERT viene continuamente aggiornato ed è reso disponibile agli Enti Competenti e a chiunque ne faccia espressa richiesta per la verifica di validità dei Certificati. Documento di proprietà di Qoncert S.r.l. – È vietata la riproduzione senza specifica autorizzazione scritta. Qoncert S.r.l. – Stradone Farnese 39/G, 29121 Piacenza (Italy) – Tel./Fax (+39) 0523-305930 – www.qoncert.it – [email protected] Codice Fiscale e Partita Iva N.01638720332 – Iscrizione al Registro imprese di Piacenza PC-179525 Regolamento Doc. RG_01 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE Rev. 01 Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) – Sistema 2+ Data 04.01.2016 Pag. 6 di 17 3. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 3.1 Campo di applicazione Questo capitolo definisce le condizioni generali di contratto per la certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica ai sensi del Regolamento CPR 305/2011. 3.2 Natura dell’attività Mediante il contratto, QONCERT si impegna a svolgere una valutazione di conformità del prodotto rispetto al documento normativo di riferimento e, in caso di esito positivo, ad emettere il relativo certificato di conformità. QONCERT non assume alcun obbligo circa l’esito positivo della verifica di conformità, né in merito all’emissione del certificato. E’ esclusa dall’oggetto del contratto ogni attività di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte dell’Organizzazione dei requisiti di prodotto oggetto di valutazione di conformità. 3.3 Oggetto della verifica e norma di riferimento Costituisce oggetto di verifica ai fini dell’emissione del certificato solo il prodotto come specificato nella documentazione contrattuale (modello offerta). La valutazione di conformità sarà condotta da QONCERT sulla base del documento normativo di riferimento espressamente indicato dall’Organizzazione nella domanda di certificazione. QONCERT potrà operare in tale ambito tanto quale Organismo accreditato quanto fuori accreditamento (salvo che non vi sia un’indicazione contraria da parte dell’Organizzazione che dovrà essere comunicata mediante lettera scritta). Qualora l’accreditamento sia ottenuto QONCERT successivamente al rilascio della certificazione, il certificato verrà nuovamente emesso con menzione dell’accreditamento ottenuto. Laddove non diversamente richiesto dal documento normativo di riferimento, i controlli svolti da QONCERT ai fini della valutazione di conformità del prodotto avvengono attraverso visite condotte con il metodo del campionamento. Pertanto, il rilascio della certificazione non implica la verifica di ogni singolo esemplare del prodotto. 3.4 Requisiti cogenti del prodotto e limiti di controllo della legalità L’Organizzazione si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme per tutto il periodo di vigenza del certificato a tutti i requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, etc., di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili ai propri prodotti. La certificazione riguarda solo la conformità del prodotto al documento normativo di riferimento e non comporta, pertanto, da parte di QONCERT alcuna attestazione, certificazione o semplice accertamento del rispetto dei predetti requisiti da parte dell’Organizzazione. L’Organizzazione rimane pertanto l’unica responsabile della propria conformità legislativa, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di QONCERT. 3.5 Accesso alle informazioni L’Organizzazione deve fornire ogni supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusa la messa a disposizione della documentazione inerente il Prodotto per il quale è richiesta la certificazione e delle relative registrazioni. L’Organizzazione deve inoltre consentire l’accesso, in condizioni di sicurezza, a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l’oggetto della certificazione. Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) relativi alle attività di certificazione del prodotto sono considerati riservati. L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo alle funzioni coinvolte nell’iter di certificazione ed all’Organizzazione in oggetto. Nel caso in cui informazioni relative all’Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, QONCERT ne dà avviso all'Organizzazione. QONCERT non sarà responsabile per nessuna perdita dovuta alla fornitura di informazioni false, incomplete o omissive nei documenti dovute agli atti o alle omissioni di qualsiasi soggetto esterno a QONCERT. Documento di proprietà di Qoncert S.r.l. – È vietata la riproduzione senza specifica autorizzazione scritta. Qoncert S.r.l. – Stradone Farnese 39/G, 29121 Piacenza (Italy) – Tel./Fax (+39) 0523-305930 – www.qoncert.it – [email protected] Codice Fiscale e Partita Iva N.01638720332 – Iscrizione al Registro imprese di Piacenza PC-179525 3.6 Regolamento Doc. RG_01 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE Rev. 01 Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) – Sistema 2+ Data 04.01.2016 Pag. 7 di 17 Obbligo di informazione sui procedimenti legali L’Organizzazione si impegna a: notificare immediatamente a QONCERT tutte le situazioni irregolari rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relativamente ad aspetti legati all’oggetto della certificazione. notificare immediatamente a QONCERT eventuali procedimenti legali in corso inerenti l’oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla legge. In relazione a quanto sopra, QONCERT potrà eseguire visite di controllo straordinarie ed eventualmente adottare provvedimenti di sospensione/revoca del certificato, in base alla gravità e all’impatto dell’evento verificatosi. 3.7 Obbligo di mantenimento dei requisiti di prodotto Ove applicabile, la certificazione viene rilasciata sulla base di verifiche periodiche (eventualmente integrate da verifiche occasionali che, sulla base delle normative applicabili, possono avere anche carattere di non preventiva comunicazione) e quindi in assenza di un accertamento continuato della permanenza dei requisiti necessari al medesimo rilascio. Per tale ragione l’Organizzazione si impegna a mantenere i prodotti, i processi e i servizi certificati conformi ai requisiti richiesti dal documento normativo di riferimento, durante l’intero periodo di validità della certificazione. L’Organizzazione certificata si impegna, inoltre, a tenere le registrazioni degli eventuali reclami che possano essere correlati al mantenimento di detta conformità e delle relative azioni correttive intraprese e deve renderle disponibili a QONCERT. Qualora intervengano o siano prevedibili modificazioni rilevanti ai fini della validità della certificazione (es. variazioni di carattere organizzativo, giuridico, commerciale nell’Organizzazione, modifiche nell’assetto proprietario dell’Organizzazione, variazioni nel sistema FPC, modifiche del tipo, delle caratteristiche originarie, della destinazione dei prodotti), l’Organizzazione deve darne preventiva comunicazione scritta a QONCERT, che può accettare le variazioni o richiedere l’effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari. Qualora QONCERT, a seguito della comunicazione delle modifiche di cui al punto precedente, richieda l’effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari, l’Organizzazione avrà la facoltà di rinunciare alla certificazione e conseguentemente recedere dal contratto con comunicazione scritta nei trenta giorni successivi a detta richiesta. 3.8 Verifica ispettiva e sicurezza sul luogo di lavoro L’Organizzazione, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s’impegna a fornire a QONCERT un’informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare i valutatori. L’Organizzazione s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione e il coordinamento ai fini dell’attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa dei valutatori incaricati da QONCERT, e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro. 3.9 Modifiche del procedimento di certificazione E’ facoltà di QONCERT modificare o aggiornare la procedura di certificazione, anche a seguito di modifiche del documento normativo di riferimento. In tal caso, QONCERT dovrà darne comunicazione con anticipo all’Organizzazione, la quale, qualora non intenda conformarsi alle modifiche introdotte, avrà la facoltà di rinunciare al contratto nei trenta giorni successivi a detta comunicazione. Eventuali costi per attività di valutazione documentale o in loco derivanti dalle modifiche normative o regolamentari saranno comunque a carico dell’Organizzazione. 3.10 Facoltà di utilizzo di risorse esterne Nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto, QONCERT potrà avvalersi tanto di personale dipendente, quanto di soggetti esterni che operano per suo conto, purché debitamente qualificati. Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri gravanti su QONCERT, inclusi quelli in materia di imparzialità, indipendenza e riservatezza. Documento di proprietà di Qoncert S.r.l. – È vietata la riproduzione senza specifica autorizzazione scritta. Qoncert S.r.l. – Stradone Farnese 39/G, 29121 Piacenza (Italy) – Tel./Fax (+39) 0523-305930 – www.qoncert.it – [email protected] Codice Fiscale e Partita Iva N.01638720332 – Iscrizione al Registro imprese di Piacenza PC-179525 3.11 Regolamento Doc. RG_01 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE Rev. 01 Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) – Sistema 2+ Data 04.01.2016 Pag. 8 di 17 Compensi dovuti all’organismo di certificazione Per le attività prestate ai fini del rilascio del certificato ed espressamente elencate nell’offerta, saranno dovuti a QONCERT i compensi ivi indicati. Nel caso in cui il rilascio del certificato richiedesse attività supplementari non espressamente previste, sarà dovuto dall’Organizzazione un corrispettivo ulteriore commisurato all’effettivo impegno richiesto e calcolato sulla base della tariffa indicata nell’offerta in termini di giorno/uomo. I termini e le modalità di pagamento sono indicati nell’offerta. I compensi per l’attività svolta da QONCERT saranno dovuti dall’Organizzazione anche in caso di mancata emissione del certificato per assenza dei requisiti di conformità, ovvero in caso di rinuncia al contratto. 3.12 Durata del contratto Fatti salvi i casi di contratti aventi ad aggetto singole prestazioni e ove non diversamente pattuito tra QONCERT e l’Organizzazione, il contratto è stipulato a tempo indeterminato e consente a ciascuna delle parti di recedere con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla data di efficacia del recesso, da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r. o email di posta certificata all’indirizzo [email protected]. Nel caso che precede, tuttavia, restano valide per il tempo residuo di validità del certificato tutte le disposizioni del presente documento che sono funzionali ad un corretto mantenimento del Sistema FPC/Prodotto in conformità al documento normativo di riferimento, con particolare riguardo alla facoltà di QONCERT di effettuare le verifiche programmate o quelle comunque ritenute opportune qualora abbia ragione di ritenere che detta conformità sia venuta meno. Saranno, pertanto, dovuti a QONCERT tutti i compensi pattuiti per le attività svolte dal medesimo fino alla data di efficacia del recesso. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti precedenti l’Organizzazione ha facoltà di rinunciare al contratto con comunicazione da inviarsi mediante lettera raccomandata a.r o email di posta certificata all’indirizzo [email protected]. In tale caso la rinuncia avrà efficacia a fare data dalla accettazione della stessa da parte di QONCERT. Al riguardo si precisa che la suddetta accettazione dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia. Qualora la comunicazione di rinuncia sia inviata con meno di 30 giorni di anticipo rispetto ad una visita programmata, l’Organizzazione rimarrà in ogni caso tenuta a pagare a QONCERT un importo pari al 20 % del corrispettivo previsto per la visita programmata. 3.13 Limiti della certificazione e responsabilità Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di un prodotto hanno esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dello stesso rispetto ad un dato documento normativo di riferimento. Nel caso di certificazione volontaria i loro effetti sono limitati ai rapporti tra QONCERT e l’Organizzazione e non costituiscono attestazione né garanzia da parte di QONCERT del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti di prodotto gravanti sull’Organizzazione stessa. Pertanto l’Organizzazione è e rimane l’unica responsabile, sia verso se stessa, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere e pertanto l’Organizzazione si impegna a tenere indenne QONCERT ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all’esecuzione delle attività di QONCERT in base al presente documento. Documento di proprietà di Qoncert S.r.l. – È vietata la riproduzione senza specifica autorizzazione scritta. Qoncert S.r.l. – Stradone Farnese 39/G, 29121 Piacenza (Italy) – Tel./Fax (+39) 0523-305930 – www.qoncert.it – [email protected] Codice Fiscale e Partita Iva N.01638720332 – Iscrizione al Registro imprese di Piacenza PC-179525 4. Regolamento Doc. RG_01 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE Rev. 01 Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) – Sistema 2+ Data 04.01.2016 Pag. 9 di 17 NORME DI RIFERIMENTO / REQUISITI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DEL FPC PER IL PRODOTTO OGGETTO DI MARCATURA CE 4.1 Disposizioni normative di riferimento Questo Regolamento è stato redatto tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento: • Regolamento (UE) n. 305/2011; • Norme armonizzate e di supporto specifiche per il prodotto oggetto di certificazione; • Altri documenti settoriali (Mandati normativi, Linee guida della Commissione UE, etc.). 4.2 Requisiti generali per il rilascio della certificazione Il fabbricante deve implementare, per il prodotto oggetto dell’attività di certificazione, un FPC in grado di soddisfare e garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti delle disposizioni normative di riferimento. Inoltre, l’FPC si intende conforme e completamente operativo quando: • siano stati definiti gli obiettivi ed i processi atti ad ottenere risultati conformi ai requisiti specifici per ogni prodotto, anche in riferimento all’origine e alla destinazione d’uso; • siano stati effettuati e registrati monitoraggi, misure/prove dei processi e dei prodotti in grado di garantire la conformità alle caratteristiche essenziali/requisiti del prodotto dichiarati; • sia completamente attuato e sia possibile dimostrarne l’efficacia; • siano disponibili le registrazioni delle verifiche/prove/controlli effettuati sul prodotto durante le fasi del processo produttivo (anche se affidati a terzi); • siano specificate integrazioni o giustificate eventuali esclusioni nell’ambito di applicazione (rispetto a quanto contenuto nelle norme di riferimento), illustrando le ragioni per le quali eventuali esclusioni non influenzano la qualità del prodotto. 5. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 5.1 Richiesta di preventivo Il fabbricante che desideri ottenere la certificazione del controllo della produzione di fabbrica deve fornire a QONCERT i dati e le informazioni essenziali per ogni specifico prodotto oggetto di certificazione, inviando l’apposito modulo “Richiesta di preventivo” MD_COM_01 compilato in tutte le sue parti; sulla base delle informazioni fornite viene formulata da QONCERT un’offerta economica. Tali informazioni sono richieste allo scopo di verificare preventivamente l’applicazione di alcuni requisiti delle norme applicabili. 5.2 Domanda di certificazione Il fabbricante richiedente (nel seguito definito anche “Organizzazione”), in caso di accettazione dell’offerta economica, invia a QONCERT l’offerta controfirmata per accettazione unitamente alla ‘Domanda di certificazione’ MD_COM_11 compilata e sottoscritta. Al ricevimento della Domanda di Certificazione, QONCERT conferma l’accettazione della richiesta stessa e comunica il nominativo della persona di riferimento della pratica di certificazione e dell’Auditor incaricato di svolgere l’esame documentale. L’Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali Ispettori, giustificandone i motivi. L’offerta controfirmata per accettazione dall’Organizzazione e la Domanda di Certificazione formalizzano contrattualmente il rapporto tra QONCERT e l’Organizzazione. Le attività del contratto stipulato tra QONCERT e l’Organizzazione comprendono: • l’esame documentale di cui al Paragrafo 5.4; Documento di proprietà di Qoncert S.r.l. – È vietata la riproduzione senza specifica autorizzazione scritta. Qoncert S.r.l. – Stradone Farnese 39/G, 29121 Piacenza (Italy) – Tel./Fax (+39) 0523-305930 – www.qoncert.it – [email protected] Codice Fiscale e Partita Iva N.01638720332 – Iscrizione al Registro imprese di Piacenza PC-179525 Regolamento Doc. RG_01 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE Rev. 01 Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) – Sistema 2+ Data 04.01.2016 Pag. 10 di 17 • la visita di certificazione ed, a buon esito, il rilascio della certificazione; • le successive attività di sorveglianza periodica di cui al Capitolo 6; • eventuali servizi aggiuntivi specificati nell’offerta. Il contratto può essere variato, previo accordo tra le parti, qualora si modificassero significativamente nel tempo le condizioni sulla base delle quali è stata redatta l’offerta iniziale da parte di QONCERT. 5.3 Documentazione tecnica fornita dal fabbricante La Documentazione che l’Organizzazione dovrà inviare a QONCERT è la seguente: • manuale del FPC adottato con descrizione dettagliata del/i prodotto/i oggetto dell’attività di certificazione, lista delle caratteristiche/requisiti essenziali applicabili al prodotto, elenco delle specifiche tecniche e di supporto applicabili; • elenco delle procedure/istruzioni rilevanti ai fini del sistema di FPC adottato; • ulteriore documentazione prevista dalle norme di riferimento; • copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente quale evidenza dell’esistenza dell’Organizzazione e dell’attività effettuata. In particolare, devono essere fornite indicazioni in merito a: • eventuali requisiti delle norme di riferimento che, adeguatamente motivati, si ritiene non siano applicabili o che necessitino di interpretazione od adattamento; • eventuali processi affidati all’esterno (necessari alla realizzazione di un determinato prodotto, determinanti ai fini della capacità del prodotto stesso di soddisfare i requisiti applicabili). QONCERT può richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti giudicati importanti ai fini della certificazione del FPC relativamente al/i prodotto/i in oggetto. 5.4 Esame della documentazione La documentazione di cui in 5.3 è valutata da QONCERT sulla base dei requisiti contenuti nelle norme di riferimento applicabili e nel presente Regolamento. L'esito di questo esame è comunicato all’Organizzazione; eventuali rilievi riscontrati nella documentazione devono essere risolti dall’Organizzazione stessa prima del prosieguo dell’iter certificativo. La documentazione di cui in 5.3 è, in generale, trattenuta per uso di archivio da parte QONCERT. In caso di specifici accordi con l’Organizzazione, parte della suddetta documentazione può essere verificata direttamente presso l’Organizzazione stessa. 5.5 Visita di valutazione presso il fabbricante A buon esito dell'esame della documentazione, QONCERT effettua una visita di valutazione presso l’Organizzazione, comunicando previamente i nominativi degli Auditor incaricato di verificare la corretta applicazione di tutte le procedure del controllo della produzione di fabbrica esaminate in fase di esame documentale. L’Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali Auditor, giustificandone i motivi. La visita prevede le seguenti attività: • riunione iniziale con l’Organizzazione per spiegare le finalità e per concordare le modalità della visita stessa; • verifica della messa in atto di efficaci azioni di adeguamento relativamente ai rilievi emersi durante l’esame della documentazione; • ispezione del/i sito/i produttivo/i e, ove necessario, del/i siti di prelievo/deposito delle materie prime, nonché del/i laboratorio/i, del/i sito/i dei fornitori per verificare la conformità del sistema di controllo della produzione di fabbrica alle norme di riferimento applicabili; Documento di proprietà di Qoncert S.r.l. – È vietata la riproduzione senza specifica autorizzazione scritta. Qoncert S.r.l. – Stradone Farnese 39/G, 29121 Piacenza (Italy) – Tel./Fax (+39) 0523-305930 – www.qoncert.it – [email protected] Codice Fiscale e Partita Iva N.01638720332 – Iscrizione al Registro imprese di Piacenza PC-179525 • Regolamento Doc. RG_01 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE Rev. 01 Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) – Sistema 2+ Data 04.01.2016 Pag. 11 di 17 riunione finale per illustrare l'esito della visita. Il gruppo di valutazione QONCERT verifica l’adeguatezza di eventuali esclusioni dei requisiti delle norme di riferimento e, in caso di carenze o di difformità da quanto dichiarato sulla documentazione del sistema di FPC, può notificare all’Organizzazione una o più non conformità. Durante la visita, l’Organizzazione deve dimostrare per ogni prodotto, oltre al possesso delle norme di riferimento ad esso applicabili, che il sistema di FPC è pienamente operante da almeno tre mesi e di applicare effettivamente il sistema stesso e le relative procedure documentate. A tale scopo, anche durante le verifiche di sorveglianza (di seguito specificate), deve essere garantito agli Auditor QONCERT il libero accesso ai luoghi di produzione ed alla documentazione e l'assistenza necessaria da parte del personale dell’Organizzazione. 5.6 Rapporto di verifica ispettiva Al termine della visita di valutazione è consegnato all’Organizzazione un rapporto di verifica ispettiva, sul quale sono riportate le eventuali non conformità e raccomandazioni riscontrate. L’Organizzazione può annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito ai rilievi espressi dagli Auditor QONCERT, su un apposito spazio del rapporto di verifica ispettiva. L’Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre a QONCERT, entro la data indicata sul rapporto stesso, le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione. L’accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per l’attuazione è comunicata per iscritto da QONCERT all’Organizzazione. In presenza di rilievi di tipo A (vedi paragrafo successivo) il processo di certificazione è sospeso; nel caso di altri rilievi, la cui numerosità, a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema, il processo di certificazione è ugualmente sospeso. In tali casi, entro tre mesi, QONCERT può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di certificazione riprende. La verifica supplementare può essere effettuata c/o il sito produttivo o su base documentale in base alla tipologia delle azioni correttive da verificare a giudizio del gruppo di valutazione. Qualora il suddetto termine sia superato, l’FPC adottato dall’Organizzazione è sottoposto a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo. Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, QONCERT può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando all’Organizzazione i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi, l’Organizzazione che desideri proseguire con la certificazione QONCERT, deve presentare una nuova richiesta e ripetere l’iter certificativo. I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati a discrezione di QONCERT su richiesta motivata dell’Organizzazione. 5.7 Tipologia dei rilievi I rilievi relativi all’oggetto della certificazione sono suddivisi secondo le seguenti tipologie: • Rilievi di tipo A (non conformità maggiori): la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti delle norme di riferimento; una situazione che potrebbe provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle regolamentazioni vigenti nello SM di immissione del prodotto; il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento; una situazione tale da provocare una grave deficienza del sistema di FPC o da ridurre la sua capacità ad assicurare il controllo del prodotto oggetto di marcatura. Documento di proprietà di Qoncert S.r.l. – È vietata la riproduzione senza specifica autorizzazione scritta. Qoncert S.r.l. – Stradone Farnese 39/G, 29121 Piacenza (Italy) – Tel./Fax (+39) 0523-305930 – www.qoncert.it – [email protected] Codice Fiscale e Partita Iva N.01638720332 – Iscrizione al Registro imprese di Piacenza PC-179525 • Regolamento Doc. RG_01 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE Rev. 01 Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) – Sistema 2+ Data 04.01.2016 Pag. 12 di 17 Rilievi di tipo B (mancanze secondarie o non conformità minori): • condizione che, a giudizio del gruppo di valutazione QONCERT, sulla base della propria esperienza, sia tale da non provocare una grave deficienza del sistema di FPC e non riduca la sua capacità ad assicurare il controllo del prodotto. Rilievi di tipo C (Osservazioni): 5.8 suggerimenti allo scopo di migliorare il sistema, che non hanno diretta attinenza con le prescrizioni delle norme di riferimento applicabili al prodotto. Rilascio della certificazione A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti e previa convalida da parte di apposito Comitato di Delibera, è rilasciato per il controllo della produzione di fabbrica di ogni tipologia di prodotto e sito produttivo, apposito Certificato con relativo allegato così come previsto nella norma armonizzata di riferimento. QONCERT emette una certificazione specifica per ogni tipologia di prodotto in relazione al sito produttivo in cui lo stesso viene fabbricato. Nel certificato sono riportati il nome ed indirizzo dell’Organizzazione, l’indirizzo del sito produttivo, l’identificazione del prodotto oggetto del FPC, la norma armonizzata applicabile, la data di prima emissione e la data di emissione corrente. L’allegato al certificato contiene la descrizione dettagliata del/i prodotto/i oggetto del FPC. Dopo il rilascio del Certificato QONCERT aggiorna l’Elenco Prodotti Certificati’. La validità del Certificato è subordinata al buon esito delle successive verifiche di sorveglianza definite al capitolo successivo. La Dichiarazione di prestazione del fabbricante dovrà successivamente essere redatta in accordo alla norma armonizzata di riferimento ed ai contenuti della certificazione QONCERT. 6. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 6.1 Condizioni generali per il mantenimento della certificazione L’Organizzazione deve mantenere la conformità del proprio sistema di controllo della produzione di fabbrica alle norme di riferimento applicabili. L’Organizzazione si impegna a comunicare a QONCERT ogni eventuale cambiamento significativo tale da influenzare i requisiti che hanno determinato la certificazione del FPC. L’Organizzazione deve tenere registrazioni degli eventuali reclami relativi al prodotto oggetto dell’attività di certificazione e delle relative azioni correttive intraprese a fronte delle non conformità scaturite durante le visite di sorveglianza e deve mantenerle a disposizione di QONCERT. QONCERT si riserva di effettuare verifiche ispettive supplementari presso l’Organizzazione nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni, ritenuti particolarmente significativi, relativi alla non rispondenza del FPC adottato ai requisiti delle norme di riferimento ed al presente Regolamento. In caso di rifiuto, senza valide motivazioni, da parte dell’Organizzazione, QONCERT può avviare l’iter di sospensione della certificazione. Nel caso in cui i reclami e le segnalazioni siano ritenuti giustificati da QONCERT, il costo dell’effettuazione della verifica ispettiva supplementare è a carico dell’Organizzazione. La validità del certificato è confermata a seguito dell’esito positivo delle visite di sorveglianza. Per i prodotti soggetti al sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+, la validità del Certificato è subordinata al buon esito delle verifiche periodiche di sorveglianza, effettuate da QONCERT, sul controllo della produzione di fabbrica. Le visite di sorveglianza, salvo diversamente indicato dalle norme di riferimento, si svolgono con periodicità almeno annuale e devono essere effettuate entro la data stabilita sul piano delle verifiche periodiche comunicato all’Organizzazione. Documento di proprietà di Qoncert S.r.l. – È vietata la riproduzione senza specifica autorizzazione scritta. Qoncert S.r.l. – Stradone Farnese 39/G, 29121 Piacenza (Italy) – Tel./Fax (+39) 0523-305930 – www.qoncert.it – [email protected] Codice Fiscale e Partita Iva N.01638720332 – Iscrizione al Registro imprese di Piacenza PC-179525 Regolamento Doc. RG_01 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE Rev. 01 Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) – Sistema 2+ Data 04.01.2016 Pag. 13 di 17 Tale piano può essere modificato da QONCERT sulla base dei risultati di ogni visita. Eventuali scostamenti rispetto al suddetto piano delle verifiche, dovuti a giustificati motivi, devono essere concordati previamente con QONCERT. Le date di esecuzione delle visite di sorveglianza sono concordate con l’Organizzazione con adeguato anticipo e confermate tramite una comunicazione scritta riportante i nominativi del gruppo di valutazione QONCERT. L’Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali Auditor, giustificandone i motivi. Per le modalità di comunicazione dell’esito della verifica si rimanda al precedente punto 5.6. La validità del Certificato è confermata a seguito dell’esito positivo delle verifiche di sorveglianza. In presenza di non conformità maggiori o di altri rilievi, la cui numerosità a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da pregiudicare l’efficacia del FPC, l’Organizzazione è sottoposta ad una verifica supplementare entro i tempi stabiliti da QONCERT, in relazione alla tipologia delle non conformità stesse e, comunque, non oltre tre mesi dal termine della visita di sorveglianza finalizzato a verificare l’efficacia delle correzioni e delle azioni correttive proposte. Nel caso le non conformità non siano risolte entro i tempi stabiliti o qualora le non conformità rilevate siano tali da non assicurare la rispondenza del prodotto fornito alle norme applicabili, QONCERT può sospendere la certificazione sino a che le non conformità stesse non siano state corrette. Tutte le spese relative ad eventuali verifiche aggiuntive come sopra descritto sono da considerarsi a carico dell’Organizzazione. 7. MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE 7.1 Modifiche apportate dall’Organizzazione Durante il periodo di validità della certificazione, l’Organizzazione deve tempestivamente comunicare a QONCERT ogni cambiamento significativo concernente il sistema di controllo della produzione di fabbrica certificato. In relazione al tipo di modifiche proposte, QONCERT comunica all’Organizzazione le proprie valutazioni entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica delle modifiche proposte e si riserva di effettuare una verifica supplementare per valutare l’influenza delle varianti sul sistema di controllo della produzione di fabbrica. Quando le modifiche proposte dall’Organizzazione comportano un ampliamento dell’attività di verifica, QONCERT può chiedere all’Organizzazione stessa di rivedere le condizioni contrattuali per le future attività ispettive. In caso di rifiuto da parte dell’Organizzazione, QONCERT può recedere dal contratto con trenta giorni di preavviso. In caso di cambio di ragione sociale, l’Organizzazione deve comunicare a QONCERT le modifiche intervenute, inviando la seguente documentazione: • copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, o documento equivalente, • copia dell’atto notarile attestante la variazione. QONCERT, effettuati gli accertamenti del caso, rilascia un nuovo Certificato, che annulla e sostituisce il precedente. Una copia ad ogni revisione della documentazione rilevante ai fini del sistema di FPC adottato (manuale, procedure, etc.) deve essere tenuta a disposizione di QONCERT per esame presso l’Organizzazione. In occasione delle verifiche ispettive QONCERT può richiedere, per il proprio archivio, un estratto della suddetta documentazione per avere evidenza della struttura documentale del sistema di FPC dell’Organizzazione in vigore al momento della verifica stessa. 7.2 Modifiche alle Specifiche Tecniche ed al Regolamento Ogni modifica apportata da QONCERT alle proprie disposizioni per l'ottenimento ed il mantenimento della certificazione, per esempio a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative, è notificata a tutte le Organizzazioni certificate da QONCERT, le quali devono adeguarsi alle nuove disposizioni. QONCERT nel rendere note alle suddette Organizzazioni le modifiche apportate alle proprie disposizioni provvede a: • prendere in considerazione eventuali loro commenti a riguardo; Documento di proprietà di Qoncert S.r.l. – È vietata la riproduzione senza specifica autorizzazione scritta. Qoncert S.r.l. – Stradone Farnese 39/G, 29121 Piacenza (Italy) – Tel./Fax (+39) 0523-305930 – www.qoncert.it – [email protected] Codice Fiscale e Partita Iva N.01638720332 – Iscrizione al Registro imprese di Piacenza PC-179525 Regolamento Doc. RG_01 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE Rev. 01 Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) – Sistema 2+ Data 04.01.2016 Pag. 14 di 17 • specificare e notificare alle Organizzazioni stesse la data di entrata in vigore delle modifiche, i termini del transitorio e gli eventuali adeguamenti richiesti; • verificare, ove necessario, la conformità e l’adeguatezza dei provvedimenti adottati dalle Organizzazioni per conformarsi alle nuove prescrizioni, anche tramite valutazioni supplementari a spese delle stesse. E’ cura dell’Organizzazione tenere aggiornata la documentazione inviata da QONCERT, eliminando i documenti superati. Il mancato adeguamento dell’Organizzazione alle nuove prescrizioni nei tempi concordati può condurre all’applicazione dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione. L’Organizzazione che non accetti le nuove prescrizioni, rinuncia alla certificazione secondo quanto indicato nel capitolo 9. 7.3 Trasferimento di certificati Qualora un’Organizzazione, già in possesso di certificazione del controllo della produzione di fabbrica emessa da un Organismo Notificato diverso da QONCERT, presenti domanda di certificazione secondo quanto indicato al paragrafo 5.1, QONCERT effettua una verifica che prevede: • un esame documentale come riportato al paragrafo 5.4 del presente Regolamento; • il riesame dell’ultimo rapporto di verifica ispettiva condotto dall’Organismo Notificato che ha rilasciato la certificazione precedente; • l’esame dell’evidenza delle azioni correttive intraprese al fine di risolvere le non conformità rilevate durante le verifiche precedenti o evidenza della verifica della loro messa in atto ed efficacia da parte dell’Organismo Notificato che aveva emesso il certificato; Il contratto tra QONCERT e l’Organizzazione è gestito con le stesse modalità riportate al capitolo 5, in funzione dell’estensione dell’attività di verifica. A completamento con esito favorevole dell’attività sopra riportata e previa convalida da parte dell’apposito Comitato di Delibera QONCERT, è rilasciata, per il sistema di FPC in esame, la certificazione come previsto nel presente Regolamento. In generale, per l’effettuazione delle visite periodiche di sorveglianza, è mantenuta la pianificazione già stabilità dall’Organismo che ha emesso la precedente certificazione. 8. SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 8.1 Sospensione della certificazione La validità della certificazione emessa può essere sospesa in accordo a quanto previsto dal presente Regolamento e, in particolare, nei seguenti casi: • se l’Organizzazione non consente che siano condotte le verifiche di sorveglianza programmate alle frequenze richieste; • se sono riscontrate nel controllo della produzione di fabbrica delle non conformità maggiori non risolte entro i tempi stabiliti da QONCERT; • se l’Organizzazione non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di non conformità segnalate sul rapporto di verifica ispettiva; • se l’Organizzazione ha apportato al sistema di controllo della produzione di fabbrica modifiche che non siano state accettate da QONCERT; • in presenza di importanti ristrutturazioni aziendali, che non siano state comunicate a QONCERT; • per rifiuto od ostacolo alla partecipazione alle eventuali verifiche ispettive, di osservatori della Amministrazione competente di vigilanza; • per morosità nei pagamenti dei servizi QONCERT; • riscontro di eventuali giustificati e gravi reclami pervenuti a QONCERT; • se l’Organizzazione ha fatto un uso scorretto degli estremi identificativi di QONCERT da apporre sulla dichiarazione di prestazione del fabbricante ai fini della marcatura CE del prodotto e/o della certificazione rilasciata da QONCERT e non ha preso poi i provvedimenti richiesti da QONCERT; Documento di proprietà di Qoncert S.r.l. – È vietata la riproduzione senza specifica autorizzazione scritta. Qoncert S.r.l. – Stradone Farnese 39/G, 29121 Piacenza (Italy) – Tel./Fax (+39) 0523-305930 – www.qoncert.it – [email protected] Codice Fiscale e Partita Iva N.01638720332 – Iscrizione al Registro imprese di Piacenza PC-179525 Regolamento Doc. RG_01 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE Rev. 01 Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) – Sistema 2+ Data 04.01.2016 Pag. 15 di 17 • per l’evidenza che il sistema di controllo della produzione di fabbrica non assicura il rispetto delle leggi e regolamenti cogenti applicabili alle caratteristiche del prodotto fornito; • in ogni altra circostanza che QONCERT, a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sul controllo della produzione di fabbrica. L’Organizzazione può inoltre richiedere a QONCERT, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un periodo in generale non superiore a sei mesi. La sospensione è notificata per iscritto via PEC all’Organizzazione, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate. La sospensione della validità della certificazione può essere resa nota da QONCERT, attraverso l’aggiornamento dell’Elenco dei prodotti certificati. Durante la sospensione, l’Organizzazione non può far uso della certificazione QONCERT (numero del Certificato, identificativo di QONCERT, etc.) sia sulla dichiarazione di prestazione del fabbricante ai fini della marcatura CE del prodotto in oggetto, sia su ogni altro documento. 8.2 Ripristino Il ripristino della certificazione è subordinato all'accertamento dell’eliminazione delle carenze che avevano causato la sospensione stessa mediante un’approfondita visita che verifichi la rispondenza del sistema di controllo della produzione di fabbrica a tutti i requisiti delle norme di riferimento Esso è notificato via PEC all’Organizzazione è reso noto da QONCERT attraverso l’aggiornamento dell’Elenco dei prodotti certificati. 8.3 Revoca Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni di cui al par. precedente, causa la revoca della certificazione. La revoca del Certificato può essere decisa in accordo a quanto previsto dal presente Regolamento ed, in particolare, nei seguenti casi: • quando si verifichino circostanze, quali quelle citate al par. 8.1 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi; • su formale richiesta dell’Organizzazione, incluso il caso in cui l’Organizzazione stessa non voglia o non possa adeguarsi alle nuove disposizioni impartite da QONCERT (vedi Cap. 7); • se l’Organizzazione sospende la fornitura del prodotto oggetto del sistema di controllo della produzione di fabbrica certificato per un periodo in generale superiore a sei mesi; • per morosità persistente nei pagamenti dei servizi QONCERT; • qualora l’Organizzazione non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da QONCERT per l’eventuale modifica del contratto; • per ogni altro serio motivo, a giudizio di QONCERT. L'avvenuta revoca della certificazione è notificata a mezzo PEC all’Organizzazione. La revoca è resa pubblicamente nota da QONCERT attraverso l’aggiornamento dell’Elenco dei prodotti certificati. L’Organizzazione cui sia revocata la certificazione non può far uso della certificazione QONCERT (numero del Certificato, identificativo di QONCERT, etc.) sia sulla dichiarazione di prestazione del fabbricante ai fini della marcatura CE del prodotto in oggetto, sia su ogni altro documento. L’Organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter. Documento di proprietà di Qoncert S.r.l. – È vietata la riproduzione senza specifica autorizzazione scritta. Qoncert S.r.l. – Stradone Farnese 39/G, 29121 Piacenza (Italy) – Tel./Fax (+39) 0523-305930 – www.qoncert.it – [email protected] Codice Fiscale e Partita Iva N.01638720332 – Iscrizione al Registro imprese di Piacenza PC-179525 9. Regolamento Doc. RG_01 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE Rev. 01 Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) – Sistema 2+ Data 04.01.2016 Pag. 16 di 17 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE 9.1 Rinuncia del fabbricante L’Organizzazione può presentare a QONCERT richiesta di rinuncia alla certificazione per alcuni o tutti i prodotti, per i quali aveva ottenuto la certificazione, a causa ad esempio della cessazione della loro produzione. Alla ricezione della richiesta di rinuncia, QONCERT aggiorna gli elenchi indicati nel capitolo 10 prescrivendo all’Organizzazione, se del caso, anche eventuali azioni che la stessa deve intraprendere per i prodotti già fabbricati. L’Organizzazione, dalla data di richiesta della rinuncia, non può far uso della certificazione QONCERT (numero del Certificato, identificativo di QONCERT, etc.) sia sulla dichiarazione di prestazione del fabbricante ai fini della marcatura CE del prodotto in oggetto, sia su ogni altro documento. 10. ELENCO DEI CERTIFICATI QONCERT emette e tiene aggiornato sul proprio ‘Elenco Prodotti Certificati’ l'elenco delle Organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione del controllo della produzione di fabbrica, facendo riferimento alla tipologia di prodotto e relativa norma armonizzata di riferimento. In tale elenco è riportato lo stato di validità di tutti i certificati rilasciati, sospesi, revocati da QONCERT. Tale elenco è reso disponibile agli Enti competenti e a chiunque ne faccia espressa richiesta per la verifica di validità di certificati. 11. 11.1 PUBBLICITA' - USO AI FINI DELLA MARCATURA CE Pubblicità della certificazione. L’Organizzazione può rendere noto nei modi ritenuti più opportuni l'ottenimento della certificazione da parte QONCERT. L’Organizzazione deve comunque chiaramente indicare le eventuali limitazioni e condizioni poste da QONCERT all'atto del rilascio della suddetta certificazione. L’Organizzazione può riprodurre integralmente il Certificato ingrandendolo o riducendolo, purché esso rimanga leggibile e non sia in nessun modo alterato. 11.2 Uso ai fini della marcatura CE del prodotto L’Organizzazione deve apporre, quando in possesso di certificazione QONCERT in corso di validità, sulla dichiarazione di prestazione del fabbricante ai fini della marcatura CE del prodotto in oggetto, le informazioni previste dalle disposizioni normative di riferimento. Nell'utilizzo del Certificato, l’Organizzazione deve evitare che la certificazione ottenuta possa intendersi estesa ad altri prodotti o siti di produzione non rientranti nell’ambito della certificazione rilasciata da QONCERT. 12. 12.1 CONTROVERSIE Reclami Il Cliente può presentare reclamo documentato, avente per oggetto i suoi rapporti contrattuali con QONCERT. Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell’iter di certificazione, quali ad esempio, ritardi nell’espletamento delle varie fasi e comportamenti non corretti da parte degli auditors coinvolti. QONCERT si impegna ad analizzare i reclami con assoluta obiettività e comunica al Cliente in forma scritta le azioni intraprese entro 30 giorni dalla data del reclamo. 12.2 Ricorsi Il ricorso scaturisce dal dissenso del Cliente nei confronti di una decisione presa da QONCERT nell’ambito dell’iter di certificazione. Il ricorso deve pervenire a QONCERT in forma scritta entro 30 giorni dalla data del documento o dell’attività Documento di proprietà di Qoncert S.r.l. – È vietata la riproduzione senza specifica autorizzazione scritta. Qoncert S.r.l. – Stradone Farnese 39/G, 29121 Piacenza (Italy) – Tel./Fax (+39) 0523-305930 – www.qoncert.it – [email protected] Codice Fiscale e Partita Iva N.01638720332 – Iscrizione al Registro imprese di Piacenza PC-179525 Regolamento Doc. RG_01 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE Rev. 01 Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) – Sistema 2+ Data 04.01.2016 Pag. 17 di 17 a cui è riferito. Il ricorso deve contenere gli estremi del ricorrente, l’indicazione dell’atto contro cui viene presentato e la motivazione supportata da evidenze oggettive. QONCERT si impegna ad analizzare i ricorsi con assoluta obiettività e comunica al Cliente in forma scritta le azioni intraprese entro 30 giorni dalla data del ricorso. 12.3 Contenziosi Qualora l’esito del ricorso non sia accettato dal Cliente, la controversia che ne scaturisce sarà trattata da una commissione costituita da un rappresentante di QONCERT, da un rappresentante del Cliente, e da un rappresentante nominato dai due soggetti con funzione di Presidente. Il Presidente nominato ha il compito di riesaminare il ricorso e di fornire il proprio parere in forma scritta alle due Parti. Se il parere del Presidente viene accettato da entrambe le Parti si raggiunge una soluzione amichevole della controversia. Qualora la controversia non fosse risolta in modo amichevole, il contenzioso potrà essere deferito alla decisione di un Arbitro Unico da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Piacenza. Le Parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare il citato Regolamento Arbitrale. L'Arbitro Unico decide in via rituale secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile. Le spese saranno a carico della Parte soccombente nella misura del 75%. Documento di proprietà di Qoncert S.r.l. – È vietata la riproduzione senza specifica autorizzazione scritta. Qoncert S.r.l. – Stradone Farnese 39/G, 29121 Piacenza (Italy) – Tel./Fax (+39) 0523-305930 – www.qoncert.it – [email protected] Codice Fiscale e Partita Iva N.01638720332 – Iscrizione al Registro imprese di Piacenza PC-179525