REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL

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REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL
Regolamento
Doc.
RG_01
ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE
Rev.
01
Certificazione del Controllo della Produzione di
Fabbrica (FPC) – Sistema 2+
Data
04.01.2016
Pag.
1 di 17
REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA (FPC)
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N.305/2011.
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+
03
02
01
04/01/2016
Aggiornamento
RSH
DIR
CDA
00
20/12/2012
Emissione
RSH
DIR
CDA
Rev.
Data
Descrizione
Elaborato
Verificato
Approvato
Documento di proprietà di Qoncert S.r.l. – È vietata la riproduzione senza specifica autorizzazione scritta.
Qoncert S.r.l. – Stradone Farnese 39/G, 29121 Piacenza (Italy) – Tel./Fax (+39) 0523-305930 – www.qoncert.it – [email protected]
Codice Fiscale e Partita Iva N.01638720332 – Iscrizione al Registro imprese di Piacenza PC-179525
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ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE
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Certificazione del Controllo della Produzione di
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INDICE
1.
GENERALITA' ........................................................................................................................................... 4
1.1
1.2
2.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ........................................................................................................ 4
DEFINIZIONI ......................................................................................................................................... 4
PRINCIPI ................................................................................................................................................... 5
2.1 IMPARZIALITÀ ............................................................................................................................................. 5
2.2 INDIPENDENZA ........................................................................................................................................... 5
2.3 RISERVATEZZA ........................................................................................................................................... 5
3. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.................................................................................................. 6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
CAMPO DI APPLICAZIONE ...................................................................................................................... 6
NATURA DELL’ATTIVITÀ ......................................................................................................................... 6
OGGETTO DELLA VERIFICA E NORMA DI RIFERIMENTO ............................................................................. 6
REQUISITI COGENTI DEL PRODOTTO E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITÀ ........................................... 6
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI............................................................................................................... 6
OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUI PROCEDIMENTI LEGALI ........................................................................... 7
OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI PRODOTTO........................................................................ 7
VERIFICA ISPETTIVA E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ....................................................................... 7
MODIFICHE DEL PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE............................................................................... 7
FACOLTÀ DI UTILIZZO DI RISORSE ESTERNE ............................................................................................ 7
COMPENSI DOVUTI ALL’ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE .......................................................................... 8
DURATA DEL CONTRATTO ..................................................................................................................... 8
LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ ................................................................................... 8
4. NORME DI RIFERIMENTO / REQUISITI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DEL FPC PER IL
PRODOTTO OGGETTO DI MARCATURA CE ................................................................................................ 9
4.1
4.2
5.
RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ..................................................................................................... 9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6.
RICHIESTA DI PREVENTIVO .................................................................................................................... 9
DOMANDA DI CERTIFICAZIONE ............................................................................................................... 9
DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL FABBRICANTE ...................................................................... 10
ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE ........................................................................................................ 10
VISITA DI VALUTAZIONE PRESSO IL FABBRICANTE.................................................................................. 10
RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA ....................................................................................................... 11
TIPOLOGIA DEI RILIEVI......................................................................................................................... 11
RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ........................................................................................................ 12
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ....................................................................................... 12
6.1
7.
DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO............................................................................................. 9
REQUISITI GENERALI PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ................................................................. 9
CONDIZIONI GENERALI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ................................................... 12
MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE ................................................................................................... 13
7.1
7.2
MODIFICHE APPORTATE DALL’ORGANIZZAZIONE................................................................................... 13
MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE ED AL REGOLAMENTO ............................................................ 13
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TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ......................................................................................................... 14
SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE................................................ 14
8.1
8.2
8.3
9.
SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE................................................................................................. 14
RIPRISTINO ........................................................................................................................................ 15
REVOCA ............................................................................................................................................ 15
RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE ..................................................................................................... 16
9.1
RINUNCIA DEL FABBRICANTE ............................................................................................................... 16
10.
ELENCO DEI CERTIFICATI ............................................................................................................... 16
11.
PUBBLICITA' - USO AI FINI DELLA MARCATURA CE ................................................................... 16
11.1
11.2
12.
12.1
12.2
12.3
PUBBLICITÀ DELLA CERTIFICAZIONE. .................................................................................................... 16
USO AI FINI DELLA MARCATURA CE DEL PRODOTTO .............................................................................. 16
CONTROVERSIE ................................................................................................................................ 16
RECLAMI ............................................................................................................................................ 16
RICORSI ............................................................................................................................................ 16
CONTENZIOSI ..................................................................................................................................... 17
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1.
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GENERALITA'
1.1
Scopo e campo di applicazione
Il presente Regolamento stabilisce le procedure applicate da QONCERT per il rilascio della certificazione della conformità
del controllo di produzione di fabbrica ai fini della marcatura CE di cui al Regolamento (UE) n. 305/2011, di seguito definito
CPR, concernente i prodotti da costruzione.
Il CPR si applica ai prodotti da costruzione nei casi in cui, gli stessi, debbano garantire il rispetto di uno o più requisiti di
base delle opere di costruzione in cui sono incorporati.
La certificazione di conformità rilasciata da QONCERT è relativa al controllo della produzione di fabbrica di un singolo
prodotto definito per norma armonizzata, sito di produzione, caratteristiche essenziali e destinazione d’uso ad esso
applicabili.
Oltre alle procedure di rilascio della certificazione, il presente documento descrive le modalità di richiesta, ottenimento,
mantenimento ed utilizzazione, nonché durata, eventuale sospensione e revoca di tale certificazione.
L'accesso alla certificazione è aperto a tutti i produttori e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi
Associazione o Gruppo.
Un fabbricante può richiedere la certificazione del controllo di produzione di fabbrica anche relativamente a più prodotti
purché per ognuno di essi sia adottato un sistema di controllo della produzione di fabbrica conforme ai contenuti specifici
delle norme armonizzate riferiti al/i prodotto/i fabbricato/i.
1.2
Definizioni
Prodotto da costruzione: qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo
permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione
rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
Kit: un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti
distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione.
Opere di costruzione: gli edifici e le opere di ingegneria civile.
Controllo di Produzione di Fabbrica (FPC): si intende il controllo interno permanente e documentato della produzione
in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.
Dichiarazione di prestazione del fabbricante: documento che il fabbricante redige all'atto dell'immissione del prodotto
sul mercato quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata; il fabbricante
si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata.
Messa a disposizione sul mercato: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia
distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale.
Immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'Unione.
Specifiche tecniche armonizzate: le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea.
Norma armonizzata: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della
direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva.
Marcatura CE: marcatura standardizzata apponendo la quale i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della
conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti
nel Regolamento CPR e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione che prevedono la suddetta apposizione.
L’articolo 9 del Regolamento CPR e la norma armonizzata applicabile stabiliscono le modalità di apposizione della
marcatura comprese le informazioni a corredo.
Fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica (Organizzazione) che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia
progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio.
Caratteristiche essenziali: le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere
di costruzione.
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Prestazione di un prodotto da costruzione: la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa
in termini di livello, classe o mediante descrizione.
Prodotto-tipo: l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue
caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico
processo di produzione.
Prove di Tipo: attività di prova prevista per la valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto ai requisiti
di base delle opere di costruzione del Regolamento CPR; le prove di tipo sono definite nelle norme armonizzate; per un
determinato prodotto le prove di tipo da effettuare dipendono dalle disposizioni cogenti riguardanti il prodotto in esame,
dalla destinazione d’uso riguardante il prodotto, dalle richieste del mercato, dai requisiti di progettazione di un determinato
prodotto.
Requisiti di base delle opere di costruzione: i requisiti di base delle opere di costruzione applicabili alle opere e
suscettibili di influenzare le caratteristiche tecniche di un prodotto e descritti in dettaglio nell’Allegato I del Regolamento
CPR.
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: è la procedura di valutazione e verifica della
costanza della prestazione ai sensi del Regolamento CPR da applicare per la marcatura CE di un prodotto identificato
nella relativa norma armonizzata.
Per ogni altra terminologia usata nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI
CEI EN ISO/IEC 17020, UNI CEI EN ISO/IEC 17021, UNI CEI EN ISO/IEC 17065.
2.
PRINCIPI
2.1 Imparzialità
L’accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Cliente che ne faccia richiesta in osservanza al presente
Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d’appartenenza a particolari
associazioni.
Il mantenimento del principio di imparzialità durante il corso dell’intero iter di certificazione è garantito dalla costante
supervisione del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità (CSI), nominato dal Consiglio di Amministrazione di
QONCERT e costituito da membri non facenti parte dell’Organismo.
2.2 Indipendenza
QONCERT non è direttamente interessata in attività di progettazione, produzione, rappresentanza, commercializzazione,
manutenzione ed installazione dei prodotti da costruzione coinvolti nelle proprie attività di certificazione; inoltre l’Organismo
non offre assistenza alla fase di progettazione e sviluppo degli stessi prodotti, né dispone di strutture collegate che
svolgono tali attività, in accordo con quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia.
Il principio di indipendenza si applica indiscriminatamente al personale interno di QONCERT ed a tutti i suoi collaboratori,
compresi gli auditor coinvolti nelle attività di certificazione; in questo modo l’Organismo assicura una totale separazione
da qualsiasi attività a rischio di conflitto di interesse.
2.3 Riservatezza
QONCERT assicura la massima riservatezza su tutte le informazioni acquisite dal proprio personale, collaboratori ed
eventuali subappaltatori durante l’espletamento delle funzioni necessarie al processo di certificazione. Il rispetto di tale
principio è garantito dalla sottoscrizione, obbligatoria per tutto il personale e per tutti i collaboratori dell’Organismo, di un
impegno alla riservatezza. Il documento impegna i firmatari a trattare qualsiasi informazione ottenuta nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti in materia di privacy e segreto professionale.
Lo stato di validità dei certificati rilasciati non è soggetto al vincolo della riservatezza. L’Elenco dei Prodotti certificati
rilasciati da QONCERT viene continuamente aggiornato ed è reso disponibile agli Enti Competenti e a chiunque ne faccia
espressa richiesta per la verifica di validità dei Certificati.
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3. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
3.1
Campo di applicazione
Questo capitolo definisce le condizioni generali di contratto per la certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica
ai sensi del Regolamento CPR 305/2011.
3.2
Natura dell’attività
Mediante il contratto, QONCERT si impegna a svolgere una valutazione di conformità del prodotto rispetto al documento
normativo di riferimento e, in caso di esito positivo, ad emettere il relativo certificato di conformità. QONCERT non assume
alcun obbligo circa l’esito positivo della verifica di conformità, né in merito all’emissione del certificato.
E’ esclusa dall’oggetto del contratto ogni attività di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte
dell’Organizzazione dei requisiti di prodotto oggetto di valutazione di conformità.
3.3
Oggetto della verifica e norma di riferimento
Costituisce oggetto di verifica ai fini dell’emissione del certificato solo il prodotto come specificato nella documentazione
contrattuale (modello offerta).
La valutazione di conformità sarà condotta da QONCERT sulla base del documento normativo di riferimento
espressamente indicato dall’Organizzazione nella domanda di certificazione. QONCERT potrà operare in tale ambito tanto
quale Organismo accreditato quanto fuori accreditamento (salvo che non vi sia un’indicazione contraria da parte
dell’Organizzazione che dovrà essere comunicata mediante lettera scritta). Qualora l’accreditamento sia ottenuto
QONCERT successivamente al rilascio della certificazione, il certificato verrà nuovamente emesso con menzione
dell’accreditamento ottenuto.
Laddove non diversamente richiesto dal documento normativo di riferimento, i controlli svolti da QONCERT ai fini della
valutazione di conformità del prodotto avvengono attraverso visite condotte con il metodo del campionamento. Pertanto, il
rilascio della certificazione non implica la verifica di ogni singolo esemplare del prodotto.
3.4
Requisiti cogenti del prodotto e limiti di controllo della legalità
L’Organizzazione si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme per tutto il periodo di vigenza del certificato a tutti i
requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, etc., di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili ai propri
prodotti. La certificazione riguarda solo la conformità del prodotto al documento normativo di riferimento e non comporta,
pertanto, da parte di QONCERT alcuna attestazione, certificazione o semplice accertamento del rispetto dei predetti
requisiti da parte dell’Organizzazione. L’Organizzazione rimane pertanto l’unica responsabile della propria conformità
legislativa, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di QONCERT.
3.5
Accesso alle informazioni
L’Organizzazione deve fornire ogni supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusa la messa a
disposizione della documentazione inerente il Prodotto per il quale è richiesta la certificazione e delle relative registrazioni.
L’Organizzazione deve inoltre consentire l’accesso, in condizioni di sicurezza, a tutte le aree ove vengono svolte attività
rilevanti per l’oggetto della certificazione.
Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) relativi alle attività di certificazione del prodotto sono considerati
riservati.
L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo alle funzioni coinvolte nell’iter di
certificazione ed all’Organizzazione in oggetto.
Nel caso in cui informazioni relative all’Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, QONCERT ne dà
avviso all'Organizzazione.
QONCERT non sarà responsabile per nessuna perdita dovuta alla fornitura di informazioni false, incomplete o omissive
nei documenti dovute agli atti o alle omissioni di qualsiasi soggetto esterno a QONCERT.
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Obbligo di informazione sui procedimenti legali
L’Organizzazione si impegna a:
 notificare immediatamente a QONCERT tutte le situazioni irregolari rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali
sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relativamente ad aspetti legati all’oggetto della
certificazione.
 notificare immediatamente a QONCERT eventuali procedimenti legali in corso inerenti l’oggetto della certificazione,
fatti salvi i limiti imposti dalla legge.
In relazione a quanto sopra, QONCERT potrà eseguire visite di controllo straordinarie ed eventualmente adottare
provvedimenti di sospensione/revoca del certificato, in base alla gravità e all’impatto dell’evento verificatosi.
3.7
Obbligo di mantenimento dei requisiti di prodotto
Ove applicabile, la certificazione viene rilasciata sulla base di verifiche periodiche (eventualmente integrate da verifiche
occasionali che, sulla base delle normative applicabili, possono avere anche carattere di non preventiva comunicazione)
e quindi in assenza di un accertamento continuato della permanenza dei requisiti necessari al medesimo rilascio. Per tale
ragione l’Organizzazione si impegna a mantenere i prodotti, i processi e i servizi certificati conformi ai requisiti richiesti dal
documento normativo di riferimento, durante l’intero periodo di validità della certificazione. L’Organizzazione certificata si
impegna, inoltre, a tenere le registrazioni degli eventuali reclami che possano essere correlati al mantenimento di detta
conformità e delle relative azioni correttive intraprese e deve renderle disponibili a QONCERT.
Qualora intervengano o siano prevedibili modificazioni rilevanti ai fini della validità della certificazione (es. variazioni di
carattere organizzativo, giuridico, commerciale nell’Organizzazione, modifiche nell’assetto proprietario
dell’Organizzazione, variazioni nel sistema FPC, modifiche del tipo, delle caratteristiche originarie, della destinazione dei
prodotti), l’Organizzazione deve darne preventiva comunicazione scritta a QONCERT, che può accettare le variazioni o
richiedere l’effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari.
Qualora QONCERT, a seguito della comunicazione delle modifiche di cui al punto precedente, richieda l’effettuazione di
verifiche straordinarie/supplementari, l’Organizzazione avrà la facoltà di rinunciare alla certificazione e conseguentemente
recedere dal contratto con comunicazione scritta nei trenta giorni successivi a detta richiesta.
3.8
Verifica ispettiva e sicurezza sul luogo di lavoro
L’Organizzazione, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro,
s’impegna a fornire a QONCERT un’informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di
lavoro in cui sono destinati ad operare i valutatori.
L’Organizzazione s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione e il
coordinamento ai fini dell’attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che
incidono sull’attività lavorativa dei valutatori incaricati da QONCERT, e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti
gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.
3.9
Modifiche del procedimento di certificazione
E’ facoltà di QONCERT modificare o aggiornare la procedura di certificazione, anche a seguito di modifiche del documento
normativo di riferimento. In tal caso, QONCERT dovrà darne comunicazione con anticipo all’Organizzazione, la quale,
qualora non intenda conformarsi alle modifiche introdotte, avrà la facoltà di rinunciare al contratto nei trenta giorni
successivi a detta comunicazione.
Eventuali costi per attività di valutazione documentale o in loco derivanti dalle modifiche normative o regolamentari saranno
comunque a carico dell’Organizzazione.
3.10
Facoltà di utilizzo di risorse esterne
Nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto, QONCERT potrà avvalersi tanto di personale dipendente, quanto di
soggetti esterni che operano per suo conto, purché debitamente qualificati.
Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri gravanti su QONCERT, inclusi quelli in materia di imparzialità,
indipendenza e riservatezza.
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Compensi dovuti all’organismo di certificazione
Per le attività prestate ai fini del rilascio del certificato ed espressamente elencate nell’offerta, saranno dovuti a QONCERT
i compensi ivi indicati. Nel caso in cui il rilascio del certificato richiedesse attività supplementari non espressamente
previste, sarà dovuto dall’Organizzazione un corrispettivo ulteriore commisurato all’effettivo impegno richiesto e calcolato
sulla base della tariffa indicata nell’offerta in termini di giorno/uomo.
I termini e le modalità di pagamento sono indicati nell’offerta.
I compensi per l’attività svolta da QONCERT saranno dovuti dall’Organizzazione anche in caso di mancata emissione del
certificato per assenza dei requisiti di conformità, ovvero in caso di rinuncia al contratto.
3.12
Durata del contratto
Fatti salvi i casi di contratti aventi ad aggetto singole prestazioni e ove non diversamente pattuito tra QONCERT e
l’Organizzazione, il contratto è stipulato a tempo indeterminato e consente a ciascuna delle parti di recedere con un
preavviso minimo di tre mesi rispetto alla data di efficacia del recesso, da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r.
o email di posta certificata all’indirizzo [email protected].
Nel caso che precede, tuttavia, restano valide per il tempo residuo di validità del certificato tutte le disposizioni del presente
documento che sono funzionali ad un corretto mantenimento del Sistema FPC/Prodotto in conformità al documento
normativo di riferimento, con particolare riguardo alla facoltà di QONCERT di effettuare le verifiche programmate o quelle
comunque ritenute opportune qualora abbia ragione di ritenere che detta conformità sia venuta meno. Saranno, pertanto,
dovuti a QONCERT tutti i compensi pattuiti per le attività svolte dal medesimo fino alla data di efficacia del recesso.
Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti precedenti l’Organizzazione ha facoltà di rinunciare al contratto con
comunicazione da inviarsi mediante lettera raccomandata a.r o email di posta certificata all’indirizzo [email protected].
In tale caso la rinuncia avrà efficacia a fare data dalla accettazione della stessa da parte di QONCERT. Al riguardo si
precisa che la suddetta accettazione dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia.
Qualora la comunicazione di rinuncia sia inviata con meno di 30 giorni di anticipo rispetto ad una visita programmata,
l’Organizzazione rimarrà in ogni caso tenuta a pagare a QONCERT un importo pari al 20 % del corrispettivo previsto per
la visita programmata.
3.13
Limiti della certificazione e responsabilità
Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di un prodotto hanno esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità
dello stesso rispetto ad un dato documento normativo di riferimento. Nel caso di certificazione volontaria i loro effetti sono
limitati ai rapporti tra QONCERT e l’Organizzazione e non costituiscono attestazione né garanzia da parte di QONCERT
del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti di prodotto gravanti sull’Organizzazione stessa.
Pertanto l’Organizzazione è e rimane l’unica responsabile, sia verso se stessa, sia verso i terzi, del corretto svolgimento
della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei
clienti e dei terzi in genere e pertanto l’Organizzazione si impegna a tenere indenne QONCERT ed i suoi dipendenti ed
ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all’esecuzione delle attività di QONCERT in base al
presente documento.
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NORME DI RIFERIMENTO / REQUISITI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE DEL FPC PER IL
PRODOTTO OGGETTO DI MARCATURA CE
4.1
Disposizioni normative di riferimento
Questo Regolamento è stato redatto tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento:
•
Regolamento (UE) n. 305/2011;
•
Norme armonizzate e di supporto specifiche per il prodotto oggetto di certificazione;
•
Altri documenti settoriali (Mandati normativi, Linee guida della Commissione UE, etc.).
4.2
Requisiti generali per il rilascio della certificazione
Il fabbricante deve implementare, per il prodotto oggetto dell’attività di certificazione, un FPC in grado di soddisfare e
garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti delle disposizioni normative di riferimento.
Inoltre, l’FPC si intende conforme e completamente operativo quando:
•
siano stati definiti gli obiettivi ed i processi atti ad ottenere risultati conformi ai requisiti specifici per ogni prodotto, anche
in riferimento all’origine e alla destinazione d’uso;
•
siano stati effettuati e registrati monitoraggi, misure/prove dei processi e dei prodotti in grado di garantire la conformità
alle caratteristiche essenziali/requisiti del prodotto dichiarati;
•
sia completamente attuato e sia possibile dimostrarne l’efficacia;
•
siano disponibili le registrazioni delle verifiche/prove/controlli effettuati sul prodotto durante le fasi del processo
produttivo (anche se affidati a terzi);
•
siano specificate integrazioni o giustificate eventuali esclusioni nell’ambito di applicazione (rispetto a quanto contenuto
nelle norme di riferimento), illustrando le ragioni per le quali eventuali esclusioni non influenzano la qualità del prodotto.
5.
RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
5.1
Richiesta di preventivo
Il fabbricante che desideri ottenere la certificazione del controllo della produzione di fabbrica deve fornire a QONCERT i
dati e le informazioni essenziali per ogni specifico prodotto oggetto di certificazione, inviando l’apposito modulo “Richiesta
di preventivo” MD_COM_01 compilato in tutte le sue parti; sulla base delle informazioni fornite viene formulata da
QONCERT un’offerta economica.
Tali informazioni sono richieste allo scopo di verificare preventivamente l’applicazione di alcuni requisiti delle norme
applicabili.
5.2
Domanda di certificazione
Il fabbricante richiedente (nel seguito definito anche “Organizzazione”), in caso di accettazione dell’offerta economica,
invia a QONCERT l’offerta controfirmata per accettazione unitamente alla ‘Domanda di certificazione’ MD_COM_11
compilata e sottoscritta.
Al ricevimento della Domanda di Certificazione, QONCERT conferma l’accettazione della richiesta stessa e comunica il
nominativo della persona di riferimento della pratica di certificazione e dell’Auditor incaricato di svolgere l’esame
documentale.
L’Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali Ispettori, giustificandone i motivi.
L’offerta controfirmata per accettazione dall’Organizzazione e la Domanda di Certificazione formalizzano contrattualmente
il rapporto tra QONCERT e l’Organizzazione.
Le attività del contratto stipulato tra QONCERT e l’Organizzazione comprendono:
• l’esame documentale di cui al Paragrafo 5.4;
Documento di proprietà di Qoncert S.r.l. – È vietata la riproduzione senza specifica autorizzazione scritta.
Qoncert S.r.l. – Stradone Farnese 39/G, 29121 Piacenza (Italy) – Tel./Fax (+39) 0523-305930 – www.qoncert.it – [email protected]
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• la visita di certificazione ed, a buon esito, il rilascio della certificazione;
• le successive attività di sorveglianza periodica di cui al Capitolo 6;
• eventuali servizi aggiuntivi specificati nell’offerta.
Il contratto può essere variato, previo accordo tra le parti, qualora si modificassero significativamente nel tempo le
condizioni sulla base delle quali è stata redatta l’offerta iniziale da parte di QONCERT.
5.3
Documentazione tecnica fornita dal fabbricante
La Documentazione che l’Organizzazione dovrà inviare a QONCERT è la seguente:
•
manuale del FPC adottato con descrizione dettagliata del/i prodotto/i oggetto dell’attività di certificazione, lista delle
caratteristiche/requisiti essenziali applicabili al prodotto, elenco delle specifiche tecniche e di supporto applicabili;
•
elenco delle procedure/istruzioni rilevanti ai fini del sistema di FPC adottato;
•
ulteriore documentazione prevista dalle norme di riferimento;
•
copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente quale evidenza dell’esistenza
dell’Organizzazione e dell’attività effettuata.
In particolare, devono essere fornite indicazioni in merito a:
•
eventuali requisiti delle norme di riferimento che, adeguatamente motivati, si ritiene non siano applicabili o che
necessitino di interpretazione od adattamento;
•
eventuali processi affidati all’esterno (necessari alla realizzazione di un determinato prodotto, determinanti ai fini della
capacità del prodotto stesso di soddisfare i requisiti applicabili).
QONCERT può richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti giudicati importanti ai fini della
certificazione del FPC relativamente al/i prodotto/i in oggetto.
5.4
Esame della documentazione
La documentazione di cui in 5.3 è valutata da QONCERT sulla base dei requisiti contenuti nelle norme di riferimento
applicabili e nel presente Regolamento.
L'esito di questo esame è comunicato all’Organizzazione; eventuali rilievi riscontrati nella documentazione devono essere
risolti dall’Organizzazione stessa prima del prosieguo dell’iter certificativo.
La documentazione di cui in 5.3 è, in generale, trattenuta per uso di archivio da parte QONCERT.
In caso di specifici accordi con l’Organizzazione, parte della suddetta documentazione può essere verificata direttamente
presso l’Organizzazione stessa.
5.5
Visita di valutazione presso il fabbricante
A buon esito dell'esame della documentazione, QONCERT effettua una visita di valutazione presso l’Organizzazione,
comunicando previamente i nominativi degli Auditor incaricato di verificare la corretta applicazione di tutte le procedure del
controllo della produzione di fabbrica esaminate in fase di esame documentale.
L’Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali Auditor, giustificandone i motivi.
La visita prevede le seguenti attività:
•
riunione iniziale con l’Organizzazione per spiegare le finalità e per concordare le modalità della visita stessa;
•
verifica della messa in atto di efficaci azioni di adeguamento relativamente ai rilievi emersi durante l’esame della
documentazione;
•
ispezione del/i sito/i produttivo/i e, ove necessario, del/i siti di prelievo/deposito delle materie prime, nonché del/i
laboratorio/i, del/i sito/i dei fornitori per verificare la conformità del sistema di controllo della produzione di fabbrica
alle norme di riferimento applicabili;
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riunione finale per illustrare l'esito della visita.
Il gruppo di valutazione QONCERT verifica l’adeguatezza di eventuali esclusioni dei requisiti delle norme di riferimento e,
in caso di carenze o di difformità da quanto dichiarato sulla documentazione del sistema di FPC, può notificare
all’Organizzazione una o più non conformità.
Durante la visita, l’Organizzazione deve dimostrare per ogni prodotto, oltre al possesso delle norme di riferimento ad esso
applicabili, che il sistema di FPC è pienamente operante da almeno tre mesi e di applicare effettivamente il sistema stesso
e le relative procedure documentate.
A tale scopo, anche durante le verifiche di sorveglianza (di seguito specificate), deve essere garantito agli Auditor
QONCERT il libero accesso ai luoghi di produzione ed alla documentazione e l'assistenza necessaria da parte del
personale dell’Organizzazione.
5.6
Rapporto di verifica ispettiva
Al termine della visita di valutazione è consegnato all’Organizzazione un rapporto di verifica ispettiva, sul quale sono
riportate le eventuali non conformità e raccomandazioni riscontrate.
L’Organizzazione può annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito ai rilievi espressi dagli Auditor QONCERT,
su un apposito spazio del rapporto di verifica ispettiva.
L’Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, deve
proporre a QONCERT, entro la data indicata sul rapporto stesso, le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la
loro attuazione.
L’accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per l’attuazione è comunicata per iscritto da QONCERT
all’Organizzazione.
In presenza di rilievi di tipo A (vedi paragrafo successivo) il processo di certificazione è sospeso; nel caso di altri rilievi, la
cui numerosità, a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema, il
processo di certificazione è ugualmente sospeso.
In tali casi, entro tre mesi, QONCERT può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta
applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di certificazione riprende.
La verifica supplementare può essere effettuata c/o il sito produttivo o su base documentale in base alla tipologia delle
azioni correttive da verificare a giudizio del gruppo di valutazione.
Qualora il suddetto termine sia superato, l’FPC adottato dall’Organizzazione è sottoposto a completo riesame entro un
termine di sei mesi dalla data del rilievo.
Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, QONCERT può considerare chiusa
la pratica di certificazione, addebitando all’Organizzazione i tempi e le spese sostenute sino a quel momento.
In tali casi, l’Organizzazione che desideri proseguire con la certificazione QONCERT, deve presentare una nuova richiesta
e ripetere l’iter certificativo.
I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati a discrezione di QONCERT su richiesta motivata
dell’Organizzazione.
5.7
Tipologia dei rilievi
I rilievi relativi all’oggetto della certificazione sono suddivisi secondo le seguenti tipologie:
•
Rilievi di tipo A (non conformità maggiori):

la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti delle norme di riferimento;

una situazione che potrebbe provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle
regolamentazioni vigenti nello SM di immissione del prodotto;

il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento;

una situazione tale da provocare una grave deficienza del sistema di FPC o da ridurre la sua capacità ad
assicurare il controllo del prodotto oggetto di marcatura.
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Rilievi di tipo B (mancanze secondarie o non conformità minori):

•
condizione che, a giudizio del gruppo di valutazione QONCERT, sulla base della propria esperienza, sia tale da
non provocare una grave deficienza del sistema di FPC e non riduca la sua capacità ad assicurare il controllo del
prodotto.
Rilievi di tipo C (Osservazioni):

5.8
suggerimenti allo scopo di migliorare il sistema, che non hanno diretta attinenza con le prescrizioni delle norme
di riferimento applicabili al prodotto.
Rilascio della certificazione
A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti e previa convalida da parte di apposito Comitato di Delibera, è
rilasciato per il controllo della produzione di fabbrica di ogni tipologia di prodotto e sito produttivo, apposito Certificato con
relativo allegato così come previsto nella norma armonizzata di riferimento.
QONCERT emette una certificazione specifica per ogni tipologia di prodotto in relazione al sito produttivo in cui lo stesso
viene fabbricato.
Nel certificato sono riportati il nome ed indirizzo dell’Organizzazione, l’indirizzo del sito produttivo, l’identificazione del
prodotto oggetto del FPC, la norma armonizzata applicabile, la data di prima emissione e la data di emissione corrente.
L’allegato al certificato contiene la descrizione dettagliata del/i prodotto/i oggetto del FPC.
Dopo il rilascio del Certificato QONCERT aggiorna l’Elenco Prodotti Certificati’.
La validità del Certificato è subordinata al buon esito delle successive verifiche di sorveglianza definite al capitolo
successivo.
La Dichiarazione di prestazione del fabbricante dovrà successivamente essere redatta in accordo alla norma armonizzata
di riferimento ed ai contenuti della certificazione QONCERT.
6.
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
6.1
Condizioni generali per il mantenimento della certificazione
L’Organizzazione deve mantenere la conformità del proprio sistema di controllo della produzione di fabbrica alle norme di
riferimento applicabili.
L’Organizzazione si impegna a comunicare a QONCERT ogni eventuale cambiamento significativo tale da influenzare i
requisiti che hanno determinato la certificazione del FPC.
L’Organizzazione deve tenere registrazioni degli eventuali reclami relativi al prodotto oggetto dell’attività di certificazione
e delle relative azioni correttive intraprese a fronte delle non conformità scaturite durante le visite di sorveglianza e deve
mantenerle a disposizione di QONCERT.
QONCERT si riserva di effettuare verifiche ispettive supplementari presso l’Organizzazione nel caso gli pervengano
reclami o segnalazioni, ritenuti particolarmente significativi, relativi alla non rispondenza del FPC adottato ai requisiti delle
norme di riferimento ed al presente Regolamento.
In caso di rifiuto, senza valide motivazioni, da parte dell’Organizzazione, QONCERT può avviare l’iter di sospensione della
certificazione.
Nel caso in cui i reclami e le segnalazioni siano ritenuti giustificati da QONCERT, il costo dell’effettuazione della verifica
ispettiva supplementare è a carico dell’Organizzazione.
La validità del certificato è confermata a seguito dell’esito positivo delle visite di sorveglianza.
Per i prodotti soggetti al sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+, la validità del Certificato è
subordinata al buon esito delle verifiche periodiche di sorveglianza, effettuate da QONCERT, sul controllo della produzione
di fabbrica.
Le visite di sorveglianza, salvo diversamente indicato dalle norme di riferimento, si svolgono con periodicità almeno
annuale e devono essere effettuate entro la data stabilita sul piano delle verifiche periodiche comunicato
all’Organizzazione.
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Tale piano può essere modificato da QONCERT sulla base dei risultati di ogni visita.
Eventuali scostamenti rispetto al suddetto piano delle verifiche, dovuti a giustificati motivi, devono essere concordati
previamente con QONCERT.
Le date di esecuzione delle visite di sorveglianza sono concordate con l’Organizzazione con adeguato anticipo e
confermate tramite una comunicazione scritta riportante i nominativi del gruppo di valutazione QONCERT.
L’Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali Auditor, giustificandone i motivi.
Per le modalità di comunicazione dell’esito della verifica si rimanda al precedente punto 5.6.
La validità del Certificato è confermata a seguito dell’esito positivo delle verifiche di sorveglianza.
In presenza di non conformità maggiori o di altri rilievi, la cui numerosità a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da
pregiudicare l’efficacia del FPC, l’Organizzazione è sottoposta ad una verifica supplementare entro i tempi stabiliti da
QONCERT, in relazione alla tipologia delle non conformità stesse e, comunque, non oltre tre mesi dal termine della visita
di sorveglianza finalizzato a verificare l’efficacia delle correzioni e delle azioni correttive proposte.
Nel caso le non conformità non siano risolte entro i tempi stabiliti o qualora le non conformità rilevate siano tali da non
assicurare la rispondenza del prodotto fornito alle norme applicabili, QONCERT può sospendere la certificazione sino a
che le non conformità stesse non siano state corrette.
Tutte le spese relative ad eventuali verifiche aggiuntive come sopra descritto sono da considerarsi a carico
dell’Organizzazione.
7.
MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE
7.1
Modifiche apportate dall’Organizzazione
Durante il periodo di validità della certificazione, l’Organizzazione deve tempestivamente comunicare a QONCERT ogni
cambiamento significativo concernente il sistema di controllo della produzione di fabbrica certificato.
In relazione al tipo di modifiche proposte, QONCERT comunica all’Organizzazione le proprie valutazioni entro 30 giorni
lavorativi dal ricevimento della notifica delle modifiche proposte e si riserva di effettuare una verifica supplementare per
valutare l’influenza delle varianti sul sistema di controllo della produzione di fabbrica.
Quando le modifiche proposte dall’Organizzazione comportano un ampliamento dell’attività di verifica, QONCERT può
chiedere all’Organizzazione stessa di rivedere le condizioni contrattuali per le future attività ispettive. In caso di rifiuto da
parte dell’Organizzazione, QONCERT può recedere dal contratto con trenta giorni di preavviso.
In caso di cambio di ragione sociale, l’Organizzazione deve comunicare a QONCERT le modifiche intervenute, inviando
la seguente documentazione:
• copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, o documento equivalente,
• copia dell’atto notarile attestante la variazione.
QONCERT, effettuati gli accertamenti del caso, rilascia un nuovo Certificato, che annulla e sostituisce il precedente.
Una copia ad ogni revisione della documentazione rilevante ai fini del sistema di FPC adottato (manuale, procedure, etc.)
deve essere tenuta a disposizione di QONCERT per esame presso l’Organizzazione.
In occasione delle verifiche ispettive QONCERT può richiedere, per il proprio archivio, un estratto della suddetta
documentazione per avere evidenza della struttura documentale del sistema di FPC dell’Organizzazione in vigore al
momento della verifica stessa.
7.2
Modifiche alle Specifiche Tecniche ed al Regolamento
Ogni modifica apportata da QONCERT alle proprie disposizioni per l'ottenimento ed il mantenimento della certificazione,
per esempio a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative, è notificata a tutte le Organizzazioni certificate da
QONCERT, le quali devono adeguarsi alle nuove disposizioni.
QONCERT nel rendere note alle suddette Organizzazioni le modifiche apportate alle proprie disposizioni provvede a:
•
prendere in considerazione eventuali loro commenti a riguardo;
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•
specificare e notificare alle Organizzazioni stesse la data di entrata in vigore delle modifiche, i termini del transitorio e
gli eventuali adeguamenti richiesti;
•
verificare, ove necessario, la conformità e l’adeguatezza dei provvedimenti adottati dalle Organizzazioni per
conformarsi alle nuove prescrizioni, anche tramite valutazioni supplementari a spese delle stesse.
E’ cura dell’Organizzazione tenere aggiornata la documentazione inviata da QONCERT, eliminando i documenti superati.
Il mancato adeguamento dell’Organizzazione alle nuove prescrizioni nei tempi concordati può condurre all’applicazione
dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione.
L’Organizzazione che non accetti le nuove prescrizioni, rinuncia alla certificazione secondo quanto indicato nel capitolo 9.
7.3
Trasferimento di certificati
Qualora un’Organizzazione, già in possesso di certificazione del controllo della produzione di fabbrica emessa da un
Organismo Notificato diverso da QONCERT, presenti domanda di certificazione secondo quanto indicato al paragrafo 5.1,
QONCERT effettua una verifica che prevede:
•
un esame documentale come riportato al paragrafo 5.4 del presente Regolamento;
•
il riesame dell’ultimo rapporto di verifica ispettiva condotto dall’Organismo Notificato che ha rilasciato la certificazione
precedente;
•
l’esame dell’evidenza delle azioni correttive intraprese al fine di risolvere le non conformità rilevate durante le verifiche
precedenti o evidenza della verifica della loro messa in atto ed efficacia da parte dell’Organismo Notificato che aveva
emesso il certificato;
Il contratto tra QONCERT e l’Organizzazione è gestito con le stesse modalità riportate al capitolo 5, in funzione
dell’estensione dell’attività di verifica. A completamento con esito favorevole dell’attività sopra riportata e previa convalida
da parte dell’apposito Comitato di Delibera QONCERT, è rilasciata, per il sistema di FPC in esame, la certificazione come
previsto nel presente Regolamento.
In generale, per l’effettuazione delle visite periodiche di sorveglianza, è mantenuta la pianificazione già stabilità
dall’Organismo che ha emesso la precedente certificazione.
8.
SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
8.1
Sospensione della certificazione
La validità della certificazione emessa può essere sospesa in accordo a quanto previsto dal presente Regolamento e, in
particolare, nei seguenti casi:
•
se l’Organizzazione non consente che siano condotte le verifiche di sorveglianza programmate alle frequenze richieste;
•
se sono riscontrate nel controllo della produzione di fabbrica delle non conformità maggiori non risolte entro i tempi
stabiliti da QONCERT;
•
se l’Organizzazione non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di non
conformità segnalate sul rapporto di verifica ispettiva;
•
se l’Organizzazione ha apportato al sistema di controllo della produzione di fabbrica modifiche che non siano state
accettate da QONCERT;
•
in presenza di importanti ristrutturazioni aziendali, che non siano state comunicate a QONCERT;
•
per rifiuto od ostacolo alla partecipazione alle eventuali verifiche ispettive, di osservatori della Amministrazione
competente di vigilanza;
•
per morosità nei pagamenti dei servizi QONCERT;
•
riscontro di eventuali giustificati e gravi reclami pervenuti a QONCERT;
•
se l’Organizzazione ha fatto un uso scorretto degli estremi identificativi di QONCERT da apporre sulla dichiarazione di
prestazione del fabbricante ai fini della marcatura CE del prodotto e/o della certificazione rilasciata da QONCERT e
non ha preso poi i provvedimenti richiesti da QONCERT;
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•
per l’evidenza che il sistema di controllo della produzione di fabbrica non assicura il rispetto delle leggi e regolamenti
cogenti applicabili alle caratteristiche del prodotto fornito;
•
in ogni altra circostanza che QONCERT, a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sul controllo della
produzione di fabbrica.
L’Organizzazione può inoltre richiedere a QONCERT, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un
periodo in generale non superiore a sei mesi.
La sospensione è notificata per iscritto via PEC all’Organizzazione, precisando le condizioni per il ripristino della
certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.
La sospensione della validità della certificazione può essere resa nota da QONCERT, attraverso l’aggiornamento
dell’Elenco dei prodotti certificati.
Durante la sospensione, l’Organizzazione non può far uso della certificazione QONCERT (numero del Certificato,
identificativo di QONCERT, etc.) sia sulla dichiarazione di prestazione del fabbricante ai fini della marcatura CE del
prodotto in oggetto, sia su ogni altro documento.
8.2
Ripristino
Il ripristino della certificazione è subordinato all'accertamento dell’eliminazione delle carenze che avevano causato la
sospensione stessa mediante un’approfondita visita che verifichi la rispondenza del sistema di controllo della produzione
di fabbrica a tutti i requisiti delle norme di riferimento
Esso è notificato via PEC all’Organizzazione è reso noto da QONCERT attraverso l’aggiornamento dell’Elenco dei prodotti
certificati.
8.3
Revoca
Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni di cui al par. precedente, causa la revoca della
certificazione.
La revoca del Certificato può essere decisa in accordo a quanto previsto dal presente Regolamento ed, in particolare, nei
seguenti casi:
•
quando si verifichino circostanze, quali quelle citate al par. 8.1 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente
gravi;
•
su formale richiesta dell’Organizzazione, incluso il caso in cui l’Organizzazione stessa non voglia o non possa
adeguarsi alle nuove disposizioni impartite da QONCERT (vedi Cap. 7);
•
se l’Organizzazione sospende la fornitura del prodotto oggetto del sistema di controllo della produzione di fabbrica
certificato per un periodo in generale superiore a sei mesi;
•
per morosità persistente nei pagamenti dei servizi QONCERT;
•
qualora l’Organizzazione non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da QONCERT per l’eventuale modifica
del contratto;
•
per ogni altro serio motivo, a giudizio di QONCERT.
L'avvenuta revoca della certificazione è notificata a mezzo PEC all’Organizzazione. La revoca è resa pubblicamente nota
da QONCERT attraverso l’aggiornamento dell’Elenco dei prodotti certificati.
L’Organizzazione cui sia revocata la certificazione non può far uso della certificazione QONCERT (numero del Certificato,
identificativo di QONCERT, etc.) sia sulla dichiarazione di prestazione del fabbricante ai fini della marcatura CE del
prodotto in oggetto, sia su ogni altro documento.
L’Organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova
domanda seguendo l'intero iter.
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RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE
9.1
Rinuncia del fabbricante
L’Organizzazione può presentare a QONCERT richiesta di rinuncia alla certificazione per alcuni o tutti i prodotti, per i quali
aveva ottenuto la certificazione, a causa ad esempio della cessazione della loro produzione.
Alla ricezione della richiesta di rinuncia, QONCERT aggiorna gli elenchi indicati nel capitolo 10 prescrivendo
all’Organizzazione, se del caso, anche eventuali azioni che la stessa deve intraprendere per i prodotti già fabbricati.
L’Organizzazione, dalla data di richiesta della rinuncia, non può far uso della certificazione QONCERT (numero del
Certificato, identificativo di QONCERT, etc.) sia sulla dichiarazione di prestazione del fabbricante ai fini della marcatura
CE del prodotto in oggetto, sia su ogni altro documento.
10.
ELENCO DEI CERTIFICATI
QONCERT emette e tiene aggiornato sul proprio ‘Elenco Prodotti Certificati’ l'elenco delle Organizzazioni che hanno
ottenuto la certificazione del controllo della produzione di fabbrica, facendo riferimento alla tipologia di prodotto e relativa
norma armonizzata di riferimento.
In tale elenco è riportato lo stato di validità di tutti i certificati rilasciati, sospesi, revocati da QONCERT.
Tale elenco è reso disponibile agli Enti competenti e a chiunque ne faccia espressa richiesta per la verifica di validità di
certificati.
11.
11.1
PUBBLICITA' - USO AI FINI DELLA MARCATURA CE
Pubblicità della certificazione.
L’Organizzazione può rendere noto nei modi ritenuti più opportuni l'ottenimento della certificazione da parte QONCERT.
L’Organizzazione deve comunque chiaramente indicare le eventuali limitazioni e condizioni poste da QONCERT all'atto
del rilascio della suddetta certificazione.
L’Organizzazione può riprodurre integralmente il Certificato ingrandendolo o riducendolo, purché esso rimanga
leggibile e non sia in nessun modo alterato.
11.2
Uso ai fini della marcatura CE del prodotto
L’Organizzazione deve apporre, quando in possesso di certificazione QONCERT in corso di validità, sulla dichiarazione di
prestazione del fabbricante ai fini della marcatura CE del prodotto in oggetto, le informazioni previste dalle disposizioni
normative di riferimento.
Nell'utilizzo del Certificato, l’Organizzazione deve evitare che la certificazione ottenuta possa intendersi estesa ad altri
prodotti o siti di produzione non rientranti nell’ambito della certificazione rilasciata da QONCERT.
12.
12.1
CONTROVERSIE
Reclami
Il Cliente può presentare reclamo documentato, avente per oggetto i suoi rapporti contrattuali con QONCERT. Tale reclamo
può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell’iter di certificazione, quali ad esempio, ritardi nell’espletamento
delle varie fasi e comportamenti non corretti da parte degli auditors coinvolti.
QONCERT si impegna ad analizzare i reclami con assoluta obiettività e comunica al Cliente in forma scritta le azioni
intraprese entro 30 giorni dalla data del reclamo.
12.2
Ricorsi
Il ricorso scaturisce dal dissenso del Cliente nei confronti di una decisione presa da QONCERT nell’ambito dell’iter di
certificazione. Il ricorso deve pervenire a QONCERT in forma scritta entro 30 giorni dalla data del documento o dell’attività
Documento di proprietà di Qoncert S.r.l. – È vietata la riproduzione senza specifica autorizzazione scritta.
Qoncert S.r.l. – Stradone Farnese 39/G, 29121 Piacenza (Italy) – Tel./Fax (+39) 0523-305930 – www.qoncert.it – [email protected]
Codice Fiscale e Partita Iva N.01638720332 – Iscrizione al Registro imprese di Piacenza PC-179525
Regolamento
Doc.
RG_01
ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE
Rev.
01
Certificazione del Controllo della Produzione di
Fabbrica (FPC) – Sistema 2+
Data
04.01.2016
Pag.
17 di 17
a cui è riferito. Il ricorso deve contenere gli estremi del ricorrente, l’indicazione dell’atto contro cui viene presentato e la
motivazione supportata da evidenze oggettive.
QONCERT si impegna ad analizzare i ricorsi con assoluta obiettività e comunica al Cliente in forma scritta le azioni
intraprese entro 30 giorni dalla data del ricorso.
12.3
Contenziosi
Qualora l’esito del ricorso non sia accettato dal Cliente, la controversia che ne scaturisce sarà trattata da una commissione
costituita da un rappresentante di QONCERT, da un rappresentante del Cliente, e da un rappresentante nominato dai due
soggetti con funzione di Presidente.
Il Presidente nominato ha il compito di riesaminare il ricorso e di fornire il proprio parere in forma scritta alle due Parti. Se
il parere del Presidente viene accettato da entrambe le Parti si raggiunge una soluzione amichevole della controversia.
Qualora la controversia non fosse risolta in modo amichevole, il contenzioso potrà essere deferito alla decisione di un
Arbitro Unico da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Piacenza. Le Parti dichiarano
espressamente di conoscere ed accettare il citato Regolamento Arbitrale. L'Arbitro Unico decide in via rituale secondo
equità, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.
Le spese saranno a carico della Parte soccombente nella misura del 75%.
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