Consiglio di Stato n. 570 del 30.01.2013
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Consiglio di Stato n. 570 del 30.01.2013
MASSIMA: 1. Per stabilire se un soggetto privato, ai fini della qualificazione in termini di organismo di diritto pubblico, soddisfi specifiche esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, occorre accertare che esso agisca in situazione di concorrenza sul mercato, poiché ciò è un indizio a sostegno del fatto che non si tratti di un bisogno di interesse generale avente carattere non industriale o commerciale; che detti bisogni siano di regola soddisfatti in modo diverso dall’offerta dei beni o servizi sul mercato e che si tratti di bisogni al cui soddisfacimento, per motivi connessi all’interesse generale, lo Stato preferisce provvedere direttamente o con riguardo ai quali intende mantenere una influenza dominante. 2. Solo la dimostrazione che l’attività della società venga svolta con metodo non economico, senza rischio di impresa, e che la stessa opera in un mercato non concorrenziale è utile al fine della qualificazione quale organismo di diritto pubblico: la circostanza che in concreto i compiti siano svolti non con metodo economico, ma mediante l’esercizio di una attività che non implichi assunzione del rischio di impresa può desumersi innanzitutto da una connotazione interna dell’assetto societario e, in particolare, dalla esistenza di relazioni finanziarie con l’ente pubblico che assicurano, secondo diverse modalità, la dazione di risorse in grado di consentire la permanenza sul mercato dell’organismo, nonché da un elemento esterno, indiziario, costituito dal contesto in cui l’attività viene esercitata e cioè dall’esistenza o meno di un mercato di beni e servizi oggetto delle prestazioni erogate, con la precisazione che la mancanza di un mercato non può ovviamente derivare dal fatto che in esso operi la sola società pubblica ma occorre stabilire se un mercato abbia la possibilità di esistere valutando le caratteristiche dei beni e dei servizi offerti, i loro prezzi, nonché la presenza anche solo potenziale di più fornitori. 3. La riserva di giurisdizione del giudice amministrativo prevista dall’articolo 63, comma 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può trovare applicazione in presenza di un organismo di diritto pubblico in quanto: a) non è annoverabile tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato D. Lgs. n. 165 del 2001; b) la giurisdizione del giudice amministrativo, ex art. 7, comma 2, c.p.a. presuppone in ogni caso la riconducibilità dell’atto, del provvedimento o del comportamento all’esercizio di un potere pubblico; c) la previsione contenuta nell’art. 18, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008, convertito in L. n. 133 del 2008 (a tenore della quale “le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di natura comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità”), si inserisce in ogni caso nell’agire jure privatorum delle società (essendo espressione dei più generali principi di comportamento secondo buona fede, oggettiva e soggettiva), senza necessariamente comportare esercizio di pubbliche potestà e senza incidere direttamente sulla giurisdizione; d) la giurisdizione del giudice amministrativo presuppone la finalità dell’instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, seppure contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione e non può neppure ipotizzarsi in relazione all’insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società privata. Consiglio di Stato n. 570/2013 del 30.01.2013 SENTENZA sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 5849 del 2012, proposto da: CIRILLO MARIANNA, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Frattini, con domicilio eletto presso Massimiliano Cataldo in Roma, corso Trieste, n. 155; contro TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE - CFP 'A. ROSMINI', in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio; nei confronti di TORELLA FEDERICO, MALARBY FRANCESCA, GALLOTTI MICHELE, BUCCI CRISTINA, DE ANGELIS GIOVANNI, BISCOSSI CLAUDIA, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. II TER n. 631 del 19 gennaio 2012, resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione-graduatoria definitiva area giuridica operatori da impiegare con incarichi a termine per l'anno 2011/12 – ris. danni; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati F. Frattini; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO 1. Con la sentenza n. 531 del 19 gennaio 2012 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II ter, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso proposto dall’avv. Marianna Cirillo per l’annullamento della graduatoria definitiva Area Giuridica, relativa all’avviso pubblico per l’istituzione degli operatori della formazione professionale da impiegare con incarichi a termine per l’anno formativo2011/2012, adottata dalla società Tivoli Forma s.r.l. (società partecipata dal Comune di Tivoli con capitale sociale interamente versato dallo stesso ente locale). Secondo il predetto tribunale, non essendo la predetta società qualificabile (anche alla luce delle previsioni del suo statuto) come organismo di diritto pubblico, alla controversia de qua non è applicabile il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. 2. Con rituale atto di appello notificato il 17 luglio 2012 l’interessata ha dedotto l’erroneità di tale sentenza, insistendo per l’appartenenza della controversia in questione al giudice amministrativo alla stregua di quattro motivi di gravame, rubricati rispettivamente, “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione della disciplina comunitaria e italiana di riferimento (art. 2 L. 109/94 ed art. 2 D. Lgs. 157/95). Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità ed incomprensibilità in relazione a quanto previsto dallo Statuto” (primo motivo); “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs. 165/2001; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97, comma 3, Cost. – Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità ed incomprensibilità in relazione a quanto previsto dallo Statuto” (secondo motivo); “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 (terzo motivo) e “Eccesso di potere per intrinseca illogicità e per irragionevole contraddittorietà tra pronunce dello stesso Collegio sulla medesima vicenda” (quarto motivo). A suo avviso, infatti, diversamente da quanto frettolosamente e superficialmente ritenuto dai primi giudici, la Tivoli Forma s.r.l. era effettivamente un organismo di diritto pubblico, in quanto essa perseguiva un interesse generale non avente carattere industriale o commerciale (tale essendo l’attività di formazione professionale, svolta sostanzialmente in regime di monopolio territoriale, attraverso l’esclusivo utilizzo di fondi pubblici, prestando un servizio gratuito, senza alcuno scambio di beni e servizi) ed era interamente partecipata dal Comune di Tivoli; peraltro la procedura posta in essere dalla predetta società Tivoli Forma s.r.l., attraverso l’avviso pubblico per l’istituzione dell’Albo degli operatori della formazione professionale (personale docente) da impiegare con incarichi a termine, costituiva una vera e propria procedura concorsuale, volta alla formazione di una graduatoria, previa valutazione dei candidati ed attribuzione di un apposito punteggio di merito, per la successiva assunzione del relativo personale, con conseguente indubitabile sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. Né la Tivoli Forma s.r.l., né i contro interessati si sono costituiti nel presente grado di giudizio. 3. All’udienza in camera di consiglio del 18 dicembre 2012, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 4. L’appello è infondato. 4.1. La Sezione è innanzitutto dell’avviso che la società Tivoli Forma s.r.l. costituisca effettivamente un organismo di diritto pubblico, come ritenuto dalla appellante e contrariamente alla tesi dei primi giudici. 4.1.1. Occorre al riguardo rammentare che notoriamente una società privata, qual è pacificamente quella di cui si discute, può qualificarsi quale organismo di diritto pubblico se sussistano cumulativamente le seguenti condizioni: 1) sia istituita per soddisfare specifiche esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) sia dotata di personalità giuridica; 3) la sua attività sia finanziata in modo maggioritaria dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure alternativamente la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure, ancora alternativamente, il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà sia designata dallo Stato, da dagli enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico (C.d.S., sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6835). E’ stato sottolineato che per stabilire se un organismo soddisfi specifiche esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, occorre accertare che esso agisca in situazione di concorrenza sul mercato, poiché ciò è un indizio a sostegno del fatto che non si tratti di un bisogno di interesse generale avente carattere non industriale o commerciale; che detti bisogni siano di regola soddisfatti in modo diverso dall’offerta dei beni o servizi sul mercato e che si tratti di bisogni al cui soddisfacimento, per motivi connessi all’interesse generale, lo Stato preferisce provvedere direttamente o con riguardo ai quali intende mantenere una influenza dominante (Cass. Civ. SS.UU. 9 maggio 2011, n. 10068). In definitiva, solo la dimostrazione che l’attività della società venga svolta con metodo non economico, senza rischio di impresa, e che la stessa opera in un mercato non concorrenziale è utile al fine della qualificazione quale organismo di diritto pubblico: la circostanza che in concreto i compiti siano svolti non con metodo economico, ma mediante l’esercizio di una attività che non implichi assunzione del rischio di impresa può desumersi innanzitutto da una connotazione interna dell’assetto societario “…e, in particolare, dalla esistenza di relazioni finanziarie con l’ente pubblico che assicurano, secondo diverse modalità, la dazione di risorse in grado di consentire la permanenza sul mercato dell’organismo”, nonché da un elemento esterno, indiziario, costituito “…dal contesto in cui l’attività viene esercitata e cioè dall’esistenza o meno di un mercato di beni e servizi oggetto delle prestazioni erogate”, con la precisazione che “la mancanza di un mercato non può ovviamente derivare dal fatto che in esso operi la sola società pubblica ma occorre stabilire se un mercato abbia la possibilità di esistere valutando le caratteristiche dei beni e dei servizi offerti, i loro prezzi, nonché la presenza anche solo potenziale di più fornitori” (C.d.S., sez. VI, 20 marzo 2012, n. 1574) 4.1.2. Dalla lettura dell’atto costitutivo e dello statuto della società Tivoli Forma s.r.l. non si evince in alcun modo la sussistenza di peculiari relazioni finanziarie con l’ente pubblico (Comune di Tivoli o altri enti pubblici) idonee a garantire in ogni caso la sua presenza e permanenza sul mercato, non essendo in tal senso sufficienti la sola sottoscrizione dell’intero capitale sociale da parte del Comune di Tivoli (€. 10.000) ed il generico potere riconosciuto all’organo amministrativo di aumentare il capitale sociale fino all’importo di €. 20.000. Per quanto attiene poi l’oggetto sociale deve rilevarsi che la stessa ampia gamma delle attività ivi elencate (non esclusivamente incentrata sull’attività di formazione professionale, ma comprendente anche la promozione e la gestione di progetti vari, oltre che per il reinserimento lavorativo di donne, giovani e disabili, anche al miglioramento della presenza delle PMI e delle imprese artigiane (anche nel settore agro – alimentare), al loro marketing, alla loro organizzazione e produzione; la gestione attiva e passiva di outsourcing nei settori cultura, turismo, sport ed informazione nei confronti di enti pubblici e privati; la gestione, anche in outsourcing, di progetti ed attività rivolte al monitoraggio ed al controllo del territorio; la realizzazione e la commercializzazione di programmi informatici ed applicativi per l’automazione delle attività sociali, anche realizzati dai soci, con la eventuale gestione di corsi di formazione in tale materie) esclude di per sé, ad avviso della Sezione, che possa anche solo ipotizzarsi in relazione a tali possibili attività – una mancanza potenziale di un mercato, a nulla rilevando la eventuale contraria situazione di mero fatto verificatasi (o auspicata). 4.2. Peraltro la correttezza della pronuncia impugnata può apprezzarsi sotto diverso concorrente profilo. La riserva di giurisdizione del giudice amministrativo prevista dall’articolo 63, comma 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, invocato dall’appellante a sostegno delle proprie argomentazioni difensive, non può trovare applicazione nel caso di specie, potendo richiamarsi al riguardo le rigorose conclusioni contenute nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 22 dicembre 2011, n. 28329; ciò in quanto: a) la società Tivoli Forma s.r.l., soggetto indubitabilmente privato, non è annoverabile tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato D. Lgs. n. 165 del 2001; b) la giurisdizione del giudice amministrativo, ex art. 7, comma 2, c.p.a. presuppone in ogni caso la riconducibilità dell’atto, del provvedimento o del comportamento all’esercizio di un potere pubblico (secondo affermato dalla Corte Costituzionale n. 204 del 2004, n. 191 del 2006), esercizio di potere pubblico che non è configurabile nel caso di specie; c) la previsione contenuta nell’art. 18, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008, convertito in L. n. 133 del 2008 (a tenore della quale “le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di natura comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità”), si inserisce in ogni caso nell’agire jure privatorum delle società (essendo espressione dei più generali principi di comportamento secondo buona fede, oggettiva e soggettiva), senza necessariamente comportare esercizio di pubbliche potestà e senza incidere direttamente sulla giurisdizione; d) la giurisdizione del giudice amministrativo presuppone la finalità dell’instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, seppure contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione e non può neppure ipotizzarsi in relazione all’insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società privata (ciò senza contare che nel caso di specie la procedura posta in essere dalla più volte citata Tivoli Forma s.r.l. era finalizzata piuttosto alla formazione di un elenco o albo di persone idonee a svolgere funzioni di docenza, piuttosto che ad una diretta ed immediata assunzione delle stesse). 5. In conclusione alla stregua delle osservazioni svolte, l’appello deve essere respinto. Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, nessuno degli appellati essendosi costituito. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’avv. Marianna Cirillo avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II ter, n. 531 del 19 gennaio 2012, lo respinge. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.