Fine dell`agevolazione fiscale per le stock option

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Fine dell`agevolazione fiscale per le stock option
LAVORO
REDDITI DI LAVORO
adempimenti e scadenze
Fine dell’agevolazione fiscale
per le stock option
in breve
di Gabriele Bonati – Consulente aziendale in Lodi
Argomento – L’art. 82, comma 23, D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella
legge 133/2008, ha abrogato la lett. g-bis) dell’art. 51, comma 2, TUIR, che
regolamentava l’agevolazione fiscale, a determinate condizioni (recentemente inasprite),
sul “guadagno” derivante, per il dipendente e/o collaboratore, dall’assegnazione di azioni
previste da un piano di stock option.
Novità – La differenza tra il valore delle azioni al momento dell’esercizio del diritto di
opzione e la somma pagata dal dipendente, dal 25 giugno 2008, concorre integralmente
a formare reddito imponibile ai fini IRPEF.
assegnate dal 3 ottobre
2006 al 24 giugno 2008
(per la relativa disciplina si veda il riquadro 1).
Le conseguenze dell’abrogazione della lett. g-bis) –
L’abrogazione della lett.
g-bis) ha determinato
(come precisa l’Agenzia
QUADRO NORMATIVO
delle entrate con la circ.
in neretto sono evidenziati i provvedimenti on-line
www.informatore.ilsole24ore.com
n. 54 del 9 settembre
• Agenzia delle entrate, circ. n. 54, 9.9.2008 • Legge 133, 6.8.2008.
2008), con decorrenza
dalle azioni assegnate dal
Con la legge 133/2008, il legislatore ha chiuso defi- 25 giugno 2008, che la differenza tra il valore delle
nitivamente la questione stock option iniziata con l’art. azioni al momento dell’esercizio del diritto di opzio36, comma 25 del D.L. 223/2006 (legge 248/2006) ne e l’ammontare pagato dal dipendente (normalmene proseguita con l’art. 2, comma 29, D.L. 262/2006 te al prezzo fissato dal piano di stock option) concorre
(legge 286/2006). Questi due provvedimenti avevano a formare reddito imponibile di lavoro dipendente,
inserito, al fine dell’applicazione del regime fiscale tassato con la progressività delle aliquote IRPRF. Detagevolato di cui alla predetta lett. g-bis), una serie di to differenziale, classificato dall’Agenzia delle entrate
nuove e complesse condizioni (da osservare anche in “compenso in natura” (e quindi reddito tassabile ancaso di cessazione dal rapporto di lavoro). Situazione, corché non monetizzato) deve essere assoggettato a riquesta, che risulta ancora applicabile alle azioni già tenute fiscali, da parte del datore di lavoro sostituto
@
riquadro 1
Stock option e regime fiscale secondo la precedente normativa (lett. g-bis), comma 2, art. 51, D.P.R. 917/1986
– abrogata con decorrenza 25.6.2008)
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Con riferimento alla assegnazioni intervenute nel periodo 3.10.2006-24.6.2008, non concorre a formare reddito di lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente (o collaboratore), a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta e sempre che
le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente (e, dal 2001, anche dal collaboratore) non rappresentano una percentuale di diritti di voto superiore al 10%. Tale agevolazione, per le assegnazioni successive alla data di entrata in vigore del D.L.
262/2006 (legge 286/2006) collegato alla Finanziaria 2007 (che ha modificato l’art. 36, comma 25 del D.L. 223/2006; legge
248/2006), vale a dire dal 3.10.2006 (Agenzia delle entrate, ris. n. 366, 12.12.2007) e fino al 24.6.2008, può essere applicata qualora, congiuntamente, risultino rispettate anche le seguenti condizioni:
– l’opzione deve essere esercitata non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione (periodo di vesting);
– al momento dell’esercizio dell’opzione la società doveva risultare quotata in mercati regolamentari (da verificare in capo alla
società emittente le azioni, conseguentemente vi rientrano anche i piani di stock option deliberati da società non quotata qualora le azioni da essa assegnate siano emesse dalla società del gruppo quotata – Agenzia delle entrate, circ. n. 1/2007);
– il beneficiario mantenga per almeno i 5 anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione
non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.
Qualora detti titoli di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi 5 anni dalla loro assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. L’oggetto del vincolo è quindi costituito
dalla differenza tra il valore normale dei titoli e l’ammontare pagato dal dipendente in modo tale da consentire lo smobilizzo o
la costituzione in garanzia di un numero di azioni corrispondente all’esborso effettuato dall’assegnatario.
N° 35 – 22 settembre 2008
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REDDITI DI LAVORO
adempimenti e scadenze
esempio
d’imposta (art. 23, D.P.R. 600/1973) unitamente alla retribuzione corrispondente al periodo di paga nel
quale, per effetto dell’esercizio dell’opzione, è avvenuta l’assegnazione delle azioni.
Qualora le competenze del mese, spettanti al lavoratore, risultassero non sufficienti a sopportare la ritenuta corrispondente al “fringe benefit, stock option”, il
dipendente interessato è tenuto a versare al proprio
datore di lavoro l’ammontare delle ritenute per le quali non risulta possibile l’esercizio, da parte di quest’ultimo, del diritto di rivalsa (il versamento all’Erario
delle ritenute operate dal sostituto d’imposta compete sempre a quest’ultimo).
La cessione delle azioni – La cessione (vendita) delle
azioni ricevute, che può avvenire contemporaneamente all’esercizio dell’opzione o in un momento successivo (non ci sono più vincoli temporali), può determinare:
a. nessuna plusvalenza: la tassazione effettuata in
busta paga (libro unico del lavoro) esaurisce l’obbligo
fiscale;
b. una plusvalenza: somma da assoggettare a capital
gain (reddito di capitale) con l’aliquota del 12,50%
(imposta sostitutiva);
c. una minusvalenza: può essere compensata con plusvalenze della stessa natura, nell’ambito del regime
del risparmio amministrato o della dichiarazione dei
redditi.
Esercizio del diritto di opzione: 22.9.2008.
Prezzo d’acquisto: € 800,00.
Valore delle azione al momento dell’assegnazione: €
1.000,00.
Cessione delle azioni: € 1.050,00.
– La differenza di € 200,00 (valore delle azioni meno il
prezzo pagato) rappresenta fringe benefit da far concorrere nella base imponibile fiscale unitamente alla
retribuzione relativa al mese di settembre 2008.
– La plusvalenza, derivante dalla cessione, di € 50,00 è
soggetta a capital gain (redditi di capitale) del 12,50%.
La decorrenza delle nuove disposizioni – Per effetto di
quanto disposto dal comma 24 dell’art. 82, D.L.
112/2008 (legge 133/2008), le nuove regole decorrono con riferimento alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del citato decreto (25
giugno 2008). Il riferimento alla data di assegnazione, precisa l’Agenzia delle entrate, coincide con la data di esercizio del diritto di opzione, a prescindere
dal fatto che la materiale emissione o consegna del ti-
N° 35 – 22 settembre 2008
tolo (o le equivalenti annotazioni contabili) avvengano in un momento successivo.
Per la verifica di tale decorrenza occorre fare riferimento alla manifestazione espressa dell’esercizio del
diritto di opzione.
Le nuove regole operano anche in relazione ai piani di
stock option deliberati prima del 25 giugno 2008 ma con
riferimento alle azioni assegnate a decorrere da tale data.
Conclusioni – I soggetti destinatari del nuovo regime
fiscale nella procedura sopra descritta devono valutare
attentamente il comportamento da tenere nel momento in cui esercitano il diritto di opzione loro assegnato, potendo variare, anche giornalmente, la quotazione delle azioni, tenendo altresì presente che l’Agenzia
delle entrate, nello spiegare la decorrenza della nuova
disposizione ha precisato «che la data di assegnazione
delle azioni coincide con quella dell’esercizio del diritto di opzione (da manifestare espressamente), a prescindere dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo (o le equivalenti annotazioni contabili)
avvengano in un momento successivo».
Vale a dire, che la volontà espressa di esercitare l’opzione fa scattare la valorizzazione del fringe benefit, partendo dal valore delle azioni al momento in cui si esercita detto diritto, da tassare come reddito di lavoro
dipendente con le aliquote progressive correnti. Conseguentemente la cessione delle azioni in un momento successivo (che potrebbe anche non dipendere dal
lavoratore) potrebbe rilevarsi penalizzante.
Infine, si segnala che il regime fiscale delle stock option
(vecchio e nuovo) risulta applicabile anche ai collaboratori/amministratori titolari di contratto di collaborazione coordinata il cui reddito è assimilato a
quello di lavoro dipendente.
Aspetti contributivi – Il fringe benefit derivante dall’applicazione della nuova disciplina in materia di stock
option, per effetto di quanto precisato dal comma 24bis, del medesimo art. 82 in commento, non concorre a formare reddito imponibile ai fini contributivi.
Ciò comporta che:
– l’azienda non avrà aggravi di costi per oneri contributivi;
– il lavoratore avrà una minor trattenuta in busta paga, ma anche un minor beneficio in termini di prestazioni previdenziali;
– l’Ente previdenziale escluderà detti valori (in alcuni casi anche molto elevati) dal calcolo della prestazione pensionistica.
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adempimenti e scadenze
Azionariato diffuso – Nessuna modifica è invece intervenuta alla lett. g) del medesimo comma 2, art. 51 del
TUIR che disciplina il regime fiscale (e contributivo,
per effetto della normativa in materia di armonizzazione) agevolato sulle azioni assegnate alla generalità
dei dipendenti (cosiddetto azionariato diffuso). Conseguentemente, rimane confermato che non concorre nella formazione della base imponibile (fiscale e contri-
butiva), il valore delle azioni offerte alla generalità dei
dipendenti (o generalità dei collaboratori coordinati e
continuativi – Ministero delle finanze, circ. n. 67/E, 6
luglio 2001) compresi i lavoratori part time (Agenzia
delle entrate, ris. n. 3/E/2002) per un importo non
superiore, per ciascun periodo d’imposta, a €
2.065,83 (superata la soglia, deve essere assoggettata
a tassazione e contribuzione la sola eccedenza).
Schema 1
Piano di stock option
Esercizio del diritto di opzione
Assegnazione delle azioni
La differenza tra il valore delle azioni e l’ammontare pagato dal dipendente rappresenta
reddito imponibile ai fini fiscali (non concorre, invece nell’imponibile contributivo)
Il datore di lavoro provvede a effettuare la ritenuta,
in qualità di sostituto d’imposta, unitamente
alla retribuzione del periodo di paga
in cui è avvenuta l’assegnazione
Per la cessione delle azioni da parte del lavoratore
si applicano le regole del capital gain (la plusvalenza
o la minusvalenza è calcolata dalla somma pagata più il reddito dichiarato ai fini IRPEF)
Qualora le ritenute sul fringe benefit siano più
elevate delle competenze spettanti al lavoratore,
la differenza deve essere corrisposta dal lavoratore
al datore di lavoro, che dovrà provvedere
al relativo versamento nei termini prescritti
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adempimenti e scadenze
L’Agenzia delle entrate ha precisato che il requisito generalità dei dipendenti può ritenersi soddisfatto anche qualora dall’offerta delle azioni siano esclusi i dipendenti che non
abbiano maturato una minima anzianità aziendale, qualora
sia volta solo a garantire un effettivo inserimento funzionale del lavoratore nell’azienda (ris. n. 129, 12.10.2004). Con
la ris. n. 97/2005 ha altresì precisato che la condizione di
generalità dei dipendenti deve sussistere al momento iniziale del piano di azionariato diffuso.
Detta agevolazione può essere applicata a condizione
che le azioni ricevute:
– non vengano cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla percezione. Quest’ ultima condizione non può essere derogata anche nel caso in cui la
cessione intervenga in via obbligatoria alla cessazione del rapporto di lavoro (Agenzia delle entrate, ris.
n. 174/2007);
– non siano riacquistate dalla società committente o
dal datore di lavoro (anche attraverso un’OPA –
Agenzia delle entrate, ris. n. 5/2008).
Il beneficio non può essere esteso ai lavoratori ex dipendenti (Agenzia delle entrate, ris. n. 97/2005).
Il mancato rispetto della predetta condizione comporta l’obbligo di tassazione, quale compenso in natura di
lavoro dipendente, nel periodo d’imposta in cui si verifica la cessione (comunicazione del dipendente) e precisamente con il primo periodo di paga utile successivo alla venuta a conoscenza del presupposto impositivo. L’Agenzia delle entrate (ris. n. 186, 12 giugno 2002)
ha altresì precisato che ai fini della verifica del rispet-
to della condizione temporale, nel caso in cui il dipendente abbia ricevuto una pluralità di assegnazioni in
diverse annualità, occorre fare riferimento al criterio in
base al quale si considerano cedute (sarà compito del
lavoratore comunicare l’avvenuta cessione) per prime
le partecipazioni acquisite in data meno recente (criterio cosiddetto FIFO: first in, first out). Il lavoratore
è tenuto a segnalare l’avvenuta cessione delle azioni,
prima del compimento del triennio interessato, anche
successivamente all’eventuale cessazione del rapporto
di lavoro, ciò per consentire di assoggettare a tassazione il reddito di lavoro dipendente corrisposto (nel caso in cui il lavoratore abbia intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, o abbia acquisito lo status di pensionato, il datore di lavoro che ha offerto le azioni e ha
ricevuto la comunicazione della loro cessione, provvederà a segnalare il fringe benefit, ai fini della tassazione,
al nuovo datore di lavoro, o all’Ente pensionistico).
Il reddito in natura è pari all’importo corrispondente
alla differenza tra il valore delle azioni (determinato a
norma dell’art. 9, comma 4, D.P.R. 917/1986), ridotto di € 2.065,83, e l’eventuale importo pagato dal dipendente (ris. n. 129, 12 ottobre 2004).
L’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione delle
azioni (nel rispetto delle suddette condizioni) rimane,
in capo al lavoratore, assoggettata a imposta sostitutiva del 12,50% (nel caso di assegnazione gratuita delle azioni, l’intero importo del corrispettivo percepito
dal lavoratore all’atto della cessione sarà interessato da
capital gain).
(In collaborazione con Guida al Lavoro)
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