regolamento uso laboratorio di informatica

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regolamento uso laboratorio di informatica
30 - REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI LABORATORI DI INFORMATICA
Art. 1
L'uso dei laboratori di informatica dell’Istituto Statale d’Arte "G. De Fabris" è consentito
a tutti i docenti ed a tutti gli alunni regolarmente iscritti.
Docenti e studenti sono responsabili dell'osservanza del presente regolamento.
Art. 2
L'accesso ai laboratori da parte degli studenti, con l'intera classe, in gruppi ristretti o
singolarmente, è consentito soltanto in presenza del docente che ne abbia fatto richiesta
con le modalità di cui al successivo art. 3 e secondo l'orario stabilito.
Possono accedere all'aula anche due o più gruppi distinti, purché la struttura lo
consenta e purché le diverse attività non interferiscano negativamente fra loro.
In caso di mancata utilizzazione del Laboratorio, il docente dovrà avvertire
tempestivamente la segreteria didattica o, in sua assenza, il responsabile del laboratorio.
Art. 3
È consentito esclusivamente lo svolgimento di attività rigorosamente attinenti alla
didattica, purché formulate con chiari obiettivi didattici nella programmazione annuale e
nei piani di lavoro dei docenti oppure legate alle attività collaterali o ausiliarie approvate
dagli Organi Collegiali, come la scrittura di tesine, eventuali corsi di aggiornamento per il
personale o quant’altro.
La richiesta per l’uso annuale dei laboratori andrà presentata al Preside entro il 30
giugno dell’anno scolastico precedente, su apposito modulo, specificando la materia, le
classi ed i programmi in dotazione all’istituto che si intendono utilizzare.
Previo accordo con l'Amministrazione Scolastica l'uso dell'aula può essere concesso
eventualmente anche a terzi, purché sia garantito il rispetto del presente regolamento.
Art. 4
Ad ogni docente, che ne farà richiesta, verrà assegnato un nome utente e una parola
chiave(password) per accedere alla postazione centrale di controllo della rete(server) e,
relativamente alla materia, un nome utente e una parola chiave per l’accesso alle
postazioni (client) in rete.
L’accesso alla rete da parte degli studenti del gruppo classe dovrà avvenire, in un
tempo successivo all’accensione del server, inserendo il nome utente e la parola chiave
comunicati dal docente in relazione alla materia d’insegnamento.
Gli studenti avranno in dotazione il pacchetto programmi richiesto dal docente con le
modalità di cui al precedente art. 3.
L'elenco delle "parole chiave" è conservato a cura del responsabile del laboratorio, il
quale si riserva di apportare modifiche, che verranno rese note agli interessati.
I docenti hanno l’obbligo di far conoscere ed applicare agli allievi le corrette modalità d’uso
della strumentazione.
Art. 5
L’accesso al laboratorio sarà consentito previa prenotazione nel registro depositato in
biblioteca , secondo l’orario e le precedenze stabilite,.
Il prelievo delle chiavi da parte del docente dovrà essere fatto alla presenza del
personale A.T.A. apponendo la propria firma, la data e l’ora nell’apposito registro.
Prima di lasciare il laboratorio il docente dovrà accertarsi che tutti i computer siano stati
spenti ed avrà cura di disattivare l’interruttore generale.
La restituzione delle chiavi, alla presenza di personale A.T.A., andrà annotata nel
registro di cui al secondo comma.
I docenti segnaleranno tempestivamente al responsabile del laboratorio o, in sua
assenza, alla segreteria amministrativa eventuali malfunzionamenti della strumentazione.
Art. 6
L'uso e la copia di programmi o file (software) di cui ogni macchina verrà dotata è
consentito nei limiti delle rispettive licenze d'uso e della normativa sui diritti d’autore.
E’ vietata ogni modifica all’assetto originale del laboratorio, sostituzione o spostamento
di mouse, tastiere, video, stampanti o scanner.
Non è consentito in nessun caso l’asporto, anche per breve tempo, di macchine o
supporti rimovibili contenenti il software originale in dotazione all’Istituto.
Il prestito dei manuali forniti a corredo del software è consentito solo su nulla osta
scritto del Preside e comunque esclusivamente al personale docente autorizzato all’uso
del laboratorio.
Art. 7
E’ assolutamente vietato agli studenti operare alla postazione centrale di controllo della
rete(server).
Non è consentito installare o utilizzare programmi o file personali contenuti su dischetti,
CD ROM od ogni altro supporto esterno rimovibile.
È vietato modificare il contenuto dei dischi fissi (hard disk) per la parte riservata ai
sistemi operativi ed a tutto il software in dotazione.
La creazione di archivi destinati ai documenti dei docenti, delle classi e dei singoli allievi
dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dal responsabile del laboratorio.
Eventuali file estranei che dovessero essere individuati dal responsabile del laboratorio
in occasione di controlli periodici saranno cancellati senza preavviso.
Art. 8
L’accesso ad Internet ed ai suoi servizi (posta elettronica, gruppi di discussione e
quant’altro) è ad uso esclusivo dei docenti ed è subordinato a quanto previsto dagli
articoli precedenti ed al divieto di:
a) spedire o mostrare messaggi o immagini offensive,
b) usare espressioni oscene,
c) molestare, insultare o attaccare altri,
d) violare le leggi sul copyright
e) utilizzare la rete per scopi commerciali.
I docenti che si avvarranno di Internet vigileranno affinché gli allievi non accedano a siti
contenenti materiale illegale, pornografico, diffamatorio o potenzialmente offensivo per
alcuno.
L’eventuale accertamento di un uso scorretto provocherà la sospensione dell’accesso
alla rete.
Art. 9
Non è consentito portare o consumare cibi o bevande nei laboratori di informatica.
È inoltre vietato produrre polvere o residui minuti (ad esempio con gomma da
cancellare o con matite), o introdurre materiale magnetico che potrebbe essere causa di
malfunzionamento.
Gli studenti dovranno evitare spostamenti non necessari per ridurre il rischio di
danneggiamenti involontari agli altri utenti ed alla strumentazione.
Art. 10
Eventuali contravvenzioni al presente regolamento saranno oggetto di provvedimenti
disciplinari, sia individuali che collettivi.
In caso di danneggiamenti causati dal mancato rispetto del presente regolamento e/o di
elementari regole di prudenza, il colpevole dovrà risarcire il danno provocato.
Art. 11
Per quanto non previsto esplicitamente dal presente regolamento, valgono le norme
stabilite dal Regolamento di Istituto e dalle comuni regole di prudenza nell’uso di
apparecchiature elettriche.
Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 30.03.2005 e successive deliberazioni (n. 7 del
22.01.08)
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