regolamento uso laboratorio di informatica
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regolamento uso laboratorio di informatica
30 - REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI LABORATORI DI INFORMATICA Art. 1 L'uso dei laboratori di informatica dell’Istituto Statale d’Arte "G. De Fabris" è consentito a tutti i docenti ed a tutti gli alunni regolarmente iscritti. Docenti e studenti sono responsabili dell'osservanza del presente regolamento. Art. 2 L'accesso ai laboratori da parte degli studenti, con l'intera classe, in gruppi ristretti o singolarmente, è consentito soltanto in presenza del docente che ne abbia fatto richiesta con le modalità di cui al successivo art. 3 e secondo l'orario stabilito. Possono accedere all'aula anche due o più gruppi distinti, purché la struttura lo consenta e purché le diverse attività non interferiscano negativamente fra loro. In caso di mancata utilizzazione del Laboratorio, il docente dovrà avvertire tempestivamente la segreteria didattica o, in sua assenza, il responsabile del laboratorio. Art. 3 È consentito esclusivamente lo svolgimento di attività rigorosamente attinenti alla didattica, purché formulate con chiari obiettivi didattici nella programmazione annuale e nei piani di lavoro dei docenti oppure legate alle attività collaterali o ausiliarie approvate dagli Organi Collegiali, come la scrittura di tesine, eventuali corsi di aggiornamento per il personale o quant’altro. La richiesta per l’uso annuale dei laboratori andrà presentata al Preside entro il 30 giugno dell’anno scolastico precedente, su apposito modulo, specificando la materia, le classi ed i programmi in dotazione all’istituto che si intendono utilizzare. Previo accordo con l'Amministrazione Scolastica l'uso dell'aula può essere concesso eventualmente anche a terzi, purché sia garantito il rispetto del presente regolamento. Art. 4 Ad ogni docente, che ne farà richiesta, verrà assegnato un nome utente e una parola chiave(password) per accedere alla postazione centrale di controllo della rete(server) e, relativamente alla materia, un nome utente e una parola chiave per l’accesso alle postazioni (client) in rete. L’accesso alla rete da parte degli studenti del gruppo classe dovrà avvenire, in un tempo successivo all’accensione del server, inserendo il nome utente e la parola chiave comunicati dal docente in relazione alla materia d’insegnamento. Gli studenti avranno in dotazione il pacchetto programmi richiesto dal docente con le modalità di cui al precedente art. 3. L'elenco delle "parole chiave" è conservato a cura del responsabile del laboratorio, il quale si riserva di apportare modifiche, che verranno rese note agli interessati. I docenti hanno l’obbligo di far conoscere ed applicare agli allievi le corrette modalità d’uso della strumentazione. Art. 5 L’accesso al laboratorio sarà consentito previa prenotazione nel registro depositato in biblioteca , secondo l’orario e le precedenze stabilite,. Il prelievo delle chiavi da parte del docente dovrà essere fatto alla presenza del personale A.T.A. apponendo la propria firma, la data e l’ora nell’apposito registro. Prima di lasciare il laboratorio il docente dovrà accertarsi che tutti i computer siano stati spenti ed avrà cura di disattivare l’interruttore generale. La restituzione delle chiavi, alla presenza di personale A.T.A., andrà annotata nel registro di cui al secondo comma. I docenti segnaleranno tempestivamente al responsabile del laboratorio o, in sua assenza, alla segreteria amministrativa eventuali malfunzionamenti della strumentazione. Art. 6 L'uso e la copia di programmi o file (software) di cui ogni macchina verrà dotata è consentito nei limiti delle rispettive licenze d'uso e della normativa sui diritti d’autore. E’ vietata ogni modifica all’assetto originale del laboratorio, sostituzione o spostamento di mouse, tastiere, video, stampanti o scanner. Non è consentito in nessun caso l’asporto, anche per breve tempo, di macchine o supporti rimovibili contenenti il software originale in dotazione all’Istituto. Il prestito dei manuali forniti a corredo del software è consentito solo su nulla osta scritto del Preside e comunque esclusivamente al personale docente autorizzato all’uso del laboratorio. Art. 7 E’ assolutamente vietato agli studenti operare alla postazione centrale di controllo della rete(server). Non è consentito installare o utilizzare programmi o file personali contenuti su dischetti, CD ROM od ogni altro supporto esterno rimovibile. È vietato modificare il contenuto dei dischi fissi (hard disk) per la parte riservata ai sistemi operativi ed a tutto il software in dotazione. La creazione di archivi destinati ai documenti dei docenti, delle classi e dei singoli allievi dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dal responsabile del laboratorio. Eventuali file estranei che dovessero essere individuati dal responsabile del laboratorio in occasione di controlli periodici saranno cancellati senza preavviso. Art. 8 L’accesso ad Internet ed ai suoi servizi (posta elettronica, gruppi di discussione e quant’altro) è ad uso esclusivo dei docenti ed è subordinato a quanto previsto dagli articoli precedenti ed al divieto di: a) spedire o mostrare messaggi o immagini offensive, b) usare espressioni oscene, c) molestare, insultare o attaccare altri, d) violare le leggi sul copyright e) utilizzare la rete per scopi commerciali. I docenti che si avvarranno di Internet vigileranno affinché gli allievi non accedano a siti contenenti materiale illegale, pornografico, diffamatorio o potenzialmente offensivo per alcuno. L’eventuale accertamento di un uso scorretto provocherà la sospensione dell’accesso alla rete. Art. 9 Non è consentito portare o consumare cibi o bevande nei laboratori di informatica. È inoltre vietato produrre polvere o residui minuti (ad esempio con gomma da cancellare o con matite), o introdurre materiale magnetico che potrebbe essere causa di malfunzionamento. Gli studenti dovranno evitare spostamenti non necessari per ridurre il rischio di danneggiamenti involontari agli altri utenti ed alla strumentazione. Art. 10 Eventuali contravvenzioni al presente regolamento saranno oggetto di provvedimenti disciplinari, sia individuali che collettivi. In caso di danneggiamenti causati dal mancato rispetto del presente regolamento e/o di elementari regole di prudenza, il colpevole dovrà risarcire il danno provocato. Art. 11 Per quanto non previsto esplicitamente dal presente regolamento, valgono le norme stabilite dal Regolamento di Istituto e dalle comuni regole di prudenza nell’uso di apparecchiature elettriche. Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 30.03.2005 e successive deliberazioni (n. 7 del 22.01.08) h:\didattica\pof\a.s. 2015-16\03 - i regolamenti 15-16\r 05 - regolamento uso laboratorio di informatica.doc