disciplina bolli e tassazione conti correnti post decreto salva italia

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disciplina bolli e tassazione conti correnti post decreto salva italia
DISCIPLINA BOLLI E TASSAZIONE CONTI CORRENTI
POST DECRETO SALVA ITALIA
Con il Decreto Salva Italia si introduce una nuova tassazione sugli
strumenti finanziari, sui conti correnti bancari e sui conti di deposito
titoli sotto forma di imposta di bollo sui conti correnti, certificati di deposito e
prodotti finanziari.
Sui prodotti finanziari si pagherà l’imposta proporzionale dello 0,1% per il 2012
anche non soggetti ad obbligo di apertura di conti di deposito con un importo
minimo di 34,20 euro ed un massimo di 1.200 euro. La stessa imposta di bollo
salirà poi allo 0,15% dal primo gennaio 2013. Questa si applicherà a tutti gli
strumenti finanziari tranne i fondi pensione e quelli sanitari. Sono ricompresi
altresì anche i buoni fruttiferi postali sempre al di sopra di una soglia di
rimborso pari a 5 mila euro.
Chi è soggetto alla tassazione sui conti correnti
Vi riporto il testo della modifica proposta al Senato e che prevederebbe che
“L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una
volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di
redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno,
l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è
persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza
annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a
euro 5.000″.
Rientrano quindi nell’ambito di applicazione della norma relativa alla nuova
imposta di bollo le persone fisiche e le persone giuridiche con una differente
tassazione patrimoniale. La nuova previsione dovrà essere applicata dalle
banche, istituti di credito, gestori, poste italiane, società di intermediazione
mobiliare e simili che svolgono la funzione di deposito custodia e
amministrazione di titoli.
L’imposta di bollo sui conti correnti e libretti di risparmio si applica per
ogni esemplare inviato con periodicità annuale e che costa 34,20 euro se si
parla di persone fisiche mentre 100 euro per soggetti diversi (cfr art. 19,
Decreto Legge n. 201 del 2011, all’articolo 13 della Tariffa, parte prima,
allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, comma 2 – bis.
L’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari
inviate periodicamente periodicamente alla clientela e relative appunto a
prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i
depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati si applicherà
con le dell’1,5 per mille annuo a partire dal 2013 (cfr art. 2-ter dell’articolo 13
della Tariffa). L’imposta si applica anche ai depositi bancari o postali e
certificati di deposito.
Esclusioni dall’imposta di bollo del Governo Monti
Il Decreto Salva Italia fa salvi i fondi pensioni ed i fondi sanitari che sono
esclusi dalla nuova tassazione. Non si applicherà ai dossier aventi saldo zero.
Se con l’occasione avete intenzione di chiudere il dossier titoli ricordate che la
nuova imposta di bollo non sarà dovuta salvo chiarimenti differenti.
Su cosa si calcola l’imposta di bollo sui depositi amministrati
La base imponibile della nuova imposta di bollo sarà data dal valore di mercato
del totale dei prodotti finanziari detenuti presso il medesimo gestore e se non
previsto da quello nominale o di rimborso considerando un range di valore che
va dai 34,20 euro fino alla misura massima di 1.200 euro (anche se tale soglia
potrebbe variare per gli anni successivi). Si prenderà in considerazione in
prima battuta il valore di mercato se presente o il valore nominale e se
mancanti il valore di rimborso eccetto alcuni casi specifici a seconda della
tipologia di strumento finanziario come per esempio nel caso di obbligazioni
sarà preferibile il valore nominale, come anche per le azioni e se in mancanza
al costo di acquisto come anche per gli ETF.
Quanto costa alle persone fisiche l’imposta di bollo
Essendo un’imposta di bollo calcolata in misura fissa per le persone fisiche non
si sposa in modo ottimale, per usare un eufemismo, con il principio di
progressività dell’imposta e a mio avviso non fa che incrementare la platea di
micro tributi che, se sommassimo uno per uno e facessimo confluire in
un’unica grande imposta vedremo che la pressione fiscale, altro che 50%,
salirebbe sicuramente a livelli ben più elevati. Solo che i tantissimi micro tributi
applicati alle più svariate fattispecie si fanno perdere di vista il calcolo
dell’effettivo tax rate subito annualmente. Ecco un’idea potrebbe essere quella
di inserire in dichiarazione tutte le imposte versate nel corso dell’anno a
qualunque titolo ed identificare delle soglie massime di tax rate
indipendentemente dal fatto impositivo rilevante ai fini del tributo (un’idea
gettata lì).
Già dal 2013 l’imposto di bollo per esmepio sui conti di deposito aumenterà
dallo 0.10% allo 0,15% annuo sulle somme depositate non solo ma sono anche
previsti dei valori comunue minimi da corispondere alla banca e pari a 34,20
euro. Altra caratteristica di non poco conto è che mentre in passato era
previsto un tetto massimo di 1200 euro all’imposta di bollo sulle somme
depositate ora non è previsto per cui immaginate di avere 50 mila euro sul
conto corrente: l’imposta di bollo dello 0.15% sarà di 75 euro.
In pratica viene tassato il fatto di essere dei cassettisti e di non
buttare i soldi in borsa, per cui lo Stato si prende, per il tramite della
banca (che forse beneficierà anche intanto della liquidità tra il
momento di esazione dell’imposta di bollo ed il riversamento nelle
casse dello Stato) un’imposta aggiuntiva così senza che si sappia bene
il motivo.
Riassumendo in sintesi la tassazione delle persone fisiche sui conti al di sopra
dei 5.000 euro sarà pari a 34,20 euro. Il passaggio principale della norma
recita così: “Per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari,
l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima
di euro 1.200,00“. Il precedente punto recita “L’estratto conto, compresa la
comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non
soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviato almeno una
volta nel corso dell’anno nonché alla chiusura del rapporto, anche nel caso in
cui non sussista un obbligo di invio. Se le comunicazioni sono inviate
periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al
periodo rendicontato”. Trovate come evidenziato sotto il riferimento normativo
a cui potete trovare il testo della nuova imposta.
Prevista però anche la tassazione dei conti di deposito e certificati di deposito
secondo quanto indicato al comma 3 intitolato “Imposta sulla comunicazione
relativa ai prodotti finanziari non soggetti ad obbligo di deposito” e che prevede
appunto un sistema di tassazione sostitutivo tra cui si prevede anche
l’applicazione di un’imposta di bollo sulla comunicazione inviate dagli
intermediari (anche se sto vedendo già alla televisione che alcuni istituti di
credito se ne fanno carico al posto del cliente). Il testo recita : ” L’imposta è
sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi
ovvero ricevuti dalle banche, nonchè dagli uffici dell’Ente poste italiane relativi
a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al
deposito di titoli, indicati nell’articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1,
lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L’estratto conto, compresa la comunicazione
relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di
deposito, ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviata almeno una volta
nel corso dell’anno. Non sono soggetti all’imposta gli estratti dei conti correnti
postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito
dell’applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d’ufficio. L’imposta è
dovuta nella misura minima di euro 34,20 e limitatamento al 2012 snella
misura massima di 1.200 euro. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi
di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. “
Se uno è intestatario di più conti correnti o per deposito titoli
Laddove siate intestatari di più conti correnti per deposito di titoli dal tenore
della norma è ragionevole ritenere che la nuova tassazione si applicherà
singolarmente su ciascun conto deposito sempre che singolarmente superi la
soglia dei 5 mila euro di esenzione. Lo stesso discorso vale anche nell’ipotesi in
cui avete il conto personale e quello di famiglia nella stessa banca o istituto
finanziario.
Imposta di bollo sulle società o persone giuridiche
Per i soggetti con personalità giuridica la nuova imposta di bollo subisce un
incremento rispetto alla versione iniziale e sale alla soglia piscologica dei 100
euro. Ogni società paga 100 euro a titolo di imposta di bollo. Purtroppo vi
avverto che anche laddove richiediate espressamente di non ricevere
tali comunicazioni oggetto di imposta in formato cartaceo il discorso
non cambia in quanto la comunicazione si ha per emessa al momento
della scadenza.
Sanzioni
Previste comunque delle non sanzioni perchè a giudicare dal tenore letterale
del comma 7 che recita “Per l’omesso versamento si applica una sanzione pari
all’importo non versato” sembrerebbe che non siano dovute sanzioni in caso di
ritardo o omissione nel pagamento dell’imposta di bollo.
Da quando scatta la nuova tassazione
Le nuove misure relative ai conti correnti e depositi delle persone fisiche e delle
imprese si applicheranno a partire dal primo gennaio 2012.
Conclusioni
Se già in passato con il governo Prodi e al tempo di Dini avevamo già assistito
a varie forme di prelievo fiscale diretto che a diverso titolo o natura e con
diverse modalità di tassazione hanno comunque contribuito all’aumento della
pressione fiscale nel corso di questi anni, anche il Governo Monti con il Decreto
Salva Italia si è dovuto piegare ad imporre un prelievo che chiamasi imposta
di bollo ma che molti ribattezzano come un’imposta patrimoniale colpendo
tutti (o quasi) i correntisti italiani titolari di depositi di titoli e destinatari della
comunicazione periodica nonchè i titolari di libretti di risparmio con attività
finanziarie con una nuova imposta sul possesso di attività finanziarie.
Fate sempre riferimento al testo definitivo del Decreto Salva Italia per le
opportune verifiche e se avete dei dubbi sentite anche il vostro istituto di
credito che, come avviene per altri, potrebbe prevederne l’accollo.
Aggiornamento Dicembre 2012: essendo un’imposta dai profili
interpretativi ancora dubbi vi invito a leggere le 46 pagine della Circolare 48
Imposta di bollo conti correnti e libretti di risparmio dell’Ade in cui troverete
tantissime interpretazioni sulle modalità applicative della nuova imposta di
bollo.
Riferimento normativo
La nuova normativa interviene sull’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa,
parte prima, del DPR n. 642 del 1972 e articolo 19 del Decreto Salva Italia.
Riepilogando, ecco quale situazione si trovano e si troveranno ad
affrontare gli italiani oggi e dall’anno prossimo in poi:
- su conti deposito, polizze e conti titoli si paga lo 0,1% della somma
depositata per il 2012 e lo 0,15% dall’1 gennaio 2013. L’imposta di bollo
minima è di 34,20 euro e massima di 1.200 euro;
- su conti correnti bancari, postali e su libretti postali si paga imposta fissa di
34,20 euro per le giacenze medie annue superiori a 5 mila euro;
- su buoni postali dematerializzati si paga lo 0,1% nel 2012 e lo 0,15% dall’1
gennaio 2013 dei buoni con la stessa intestazione, purché superiori ai 5 mila
euro e, comunque, l’imposta minima è di 34,20 euro;
- su buoni postali cartacei si paga lo 0,1% nel 2012 e lo 0,15% dall’1 gennaio
2013, con imposta minima di 1,81 euro per buono e senza esenzione per gli
importi inferiori ai 5 mila euro.