regolamento unioni civili

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regolamento unioni civili
(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 25/09/2014)
REGOLAMENTO COMUNALE
DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI
Indice
Articolo 1 Istituzione del registro delle unioni civili
Articolo 2 - Definizione di unione civile
Articolo 3 - Attività a sostegno delle unioni civili
Articolo 4 - Iscrizione nel registro
Articolo 5 - Cancellazione dal registro delle unioni civili
Articolo 6 - Efficacia della presente disciplina
Articolo 7 - Entrata in vigore
ARTICOLO 1
ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI
1. Presso il Comune di Vercelli è istituito il Registro Comunale delle Unioni Civili, di seguito
Registro, per gli scopi e per le finalità del presente regolamento.
2. Il regime amministrativo delle Unioni Civili si applica ai cittadini italiani, comunitari e non
comunitari residenti anagraficamente nel Comune di Vercelli che costituiscono una famiglia
anagrafica basata su di un vincolo di natura affettiva, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n.22311989. Tali
condizioni sono accertate in via amministrativa attraverso il registro dell’anagrafe della
popolazione residente.
3. Il Registro viene tenuto presso i servizi Demografici.
4. Il responsabile della tenuta del Registro è individuato nel dipendente incaricato quale
Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Vercelli.
5. Il Dirigente a cui è affidata là direzione dei Servizi Demografici, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, provvederà alla organizzazione del registro ed alla
disciplina dei provvedimenti relativi.
6. Il Registro, prima di essere utilizzato, viene numerato e vidimato a cura del Segretario Generale.
ARTICOLO 2
DEFINIZIONE DI UNIONE CIVILE
1. Il Comune di Vercelli, in attuazione dei principi di tutela e uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e
3 della Carta Costituzionale, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela
la piena dignità dell’unione civile, garantendo l’uguaglianza e la parità di trattamento dei cittadini.
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2. Ai fini del presente regolamento per Unione Civile si intende:
- ogni nucleo basato su legami affettivi o di mutua solidarietà tra due persone maggiorenni, di
sesso diverso o dello stesso sesso, caratterizzato dal contributo di entrambe le parti all’assistenza
morale e materiale ed alle esigenze di vita comune, coabitanti e residenti nel comune di Vercelli e
che ne abbiano chiesto ed ottenuto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli
del presente regolamento;
- non è considerata unione civile l’unione di persone legate fra loro da vincoli giuridici
(matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela);
- sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile la disciplina comunale delle unioni
civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per le finalità di cui al presente regolamento,
pertanto non costituisce nuovi status e non riconosce poteri o doveri diversi ed ulteriori rispetto a
quelli già riconosciuti dall’Ordinamento giuridico agli stessi soggetti.
3. Il Registro delle Unioni Civili, non ha alcuna relazione o connessione con l’Ordinamento
dell’Anagrafe della Popolazione Residente e con l’Ordinamento dello Stato Civile e non
interferisce con la tenuta dei Registri Anagrafici e dello Stato Civile, disciplinata da norme dello
Stato.
ARTICOLO 3
ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELLE UNIONI CIVILI
1. Nell’ambito delle proprie competenze il Comune provvede a favorire l’integrazione nel contesto
.culturale ed economico del territorio delle Unioni Civili assicurando l’accesso ai procedimenti
amministrativi di varia natura alle medesime condizioni riconosciute dall’ordinamento alle coppie
sposate e assimilate.
2. Il Comune adotta tutte le iniziative per favorire il recepimento, nella legislazione statale, delle
Unioni Civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza
la parità di condizione dei cittadini. Il Comune promuove, altresì, intese con la Regione Piemonte
ed altri enti ed istituzioni per la promozione della parità di trattamento tra coppie unite in
matrimonio e coppie unite civilmente.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono le seguenti:
- servizi abitativi,
- sanità e servizi socio-assistenziali
- politiche per giovani, genitori e anziani,
- sport e tempo libero,
- formazione, scuola e servizi educativi,
- trasporti
- servizi cimiteriali
- diritti e partecipazione.
4. Nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei limiti di legge il Comune si impegna ad
assicurare alle coppie unite civilmente l’accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità
amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall’ordinamento alle coppie
sposate e assimilate.
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ARTICOLO 4
ISCRIZIONE NEL REGISTRO
1. L’iscrizione nel Registro è gratuita e si concretizza esclusivamente su dichiarazione resa
congiuntamente dagli interessati, cittadini maggiorenni italiani, comunitari e non comunitari,
iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Vercelli, coabitanti e facenti
parte della stessa famiglia anagrafica da almeno un anno, dalla data di richiesta di iscrizione,
secondo le risultanze dei registri anagrafici.
2. Qualora trattasi di Unione Civile proveniente da altro Comune, ai fini della registrazione presso
il Comune di Vercelli resta vincolante il periodo di convivenza di un anno regolarmente certificato
dal Comune di provenienza.
3. Della dichiarazione di cui al primo comma viene redatto apposito verbale sottoscritto dai
richiedenti nonché dal Responsabile dei Servizi Demografici o suo delegato.
4. Non può essere richiesta l’iscrizione da coloro che siano già registrati come facenti parte di
un’altra unione di fatto e di convivenza, nè dalle persone coniugate fino al momento
dell’annotazione nei registri di stato civile della separazione tra i coniugi, della cessazione degli
effetti civili o dello scioglimento del matrimonio.
5. A richiesta degli interessati il Responsabile dei Servizi Demografici o suo delegato, attesta
l’iscrizione nel Registro delle Unioni Civili, con addebito delle relative spese a carico del
richiedente.
6. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro Amministrativo delle
Unioni Civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/1993 e s.m.i.
7. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed
agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio, che ne facciano motivata richiesta, ai fini
della tutela dei diritti riconosciuti alle unioni civili nello svolgimento dei procedimenti di propria
competenza.
8. L’effettiva convivenza delle persone che richiedono l’iscrizione nel registro, potrà essere
verificata in ogni momento, dal pubblico ufficiale competente in materia anagrafica.
ARTICOLO 5
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI
1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Vercelli determina la
cancellazione d’ufficio dal registro. Essa può essere disposta d’ufficio ovvero su comunicazione di
una o di entrambe le parti interessate.
2. E’ fatto obbligo ai componenti l’unione di fatto, regolarmente iscritti nel Registro di comunicare
al Responsabile dei Servizi Demografici, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dal
verificarsi dell’evento, il venir meno dei requisiti e quindi chiederne la cancellazione.
3. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della
reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di
entrambe le parti interessate, senza peraltro modificare la composizione del nucleo anagrafico così
come composto prima della cancellazione dal registro delle unioni civili.
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4. Nel caso in cui la richiesta di cancellazione di cui al punto precedente sia presentata solamente
da una parte, il Comune provvede alla cancellazione dal registro dandone immediata
comunicazione all’altra parte.
5. L’unione civile cessa d’ufficio con il decesso di una delle parti, ovvero con il matrimonio tra le
parti o di una delle parti.
6. Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale sia venuta a conoscenza di fatti che comportino la
cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione, tale violazione
viene. sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti senza
averne diritto.
7. Nel caso in cui l’ufficio competente abbia provveduto d’ufficio alla cancellazione dal registro, il
provvedimento di cancellazione dovrà essere comunicato agli interessati.
ARTICOLO 6
EFFICACIA DELLA PRESENTE DISCIPLINA
1. Sino all’eventuale intervento legislativo statale in materia, la disciplina comunale delle unioni
civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per le finalità di cui all’art. 3, comma 4, del
presente regolamento, senza interferire con la vigente legislazione in materia anagrafica, di stato
civile e con il diritto di famiglia.
ARTICOLO 7
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell’articolo 93 del vigente Statuto Comunale
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio dell’ente.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Articolo 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato
sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223
Articolo 4
Famiglia anagrafica
1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
CODICE CIVILE
Articolo 87
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1. Gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2. 1 fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3. Lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4. Gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo (117)
o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
5. Gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6. L’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
7. I figli adottivi della stessa persona;
8. L’adottato e i figli dell’adottante;
9. L’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.
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