Informativa ICI, anno 2008

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Informativa ICI, anno 2008
COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA
Piazza Castello, 35 - 35012 Camposampiero - 0499315240 - Fax 0499315200
Codice Fiscale 80008970289 - Partita IVA 00686700287
www.comune.camposampiero.pd.it - E-mail: [email protected]
Poste Italiane SpA
TASSA PAGATA
INVII SENZA
INDIRIZZO
Autorizzazione
DC/DCI/PD/
4362/01/RC
del 08.05.01
Informativa
I.C.I. 2008
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
CHI NON PAGA L’I.C.I.
NOVITÀ
A decorrere dall’anno d’imposta 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze (garage, box, posti auto coperti o scoperti, cantine) censiti nella sola categoria catastale C6.
È da intendersi abitazione principale, salvo prova contraria, quella coincidente con la residenza anagrafica (comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 come integrato dal comma 173,
lettera b della legge n. 296/2006).
N.B: I garages, i box, i posti auto coperti o scoperti e le cantine censiti nella categoria catastale C6
sono considerati pertinenze se destinati in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale. Le suddette pertinenze devono essere ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero nelle immediate vicinanze.
Sono altresì esenti gli immobili equiparati all’abitazione principale, ossia:
- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, o collaterale fino al 2° grado
(ossia: padre e figlio, nonno e nipote, fratelli e sorelle), se presentata regolare dichiarazione di variazione all’Ufficio Tributi;
- la casa del coniuge separato, assegnata all’altro coniuge, purché non sia titolare di proprietà
od altro diritto reale su altra abitazione ubicata nello stesso comune della ex casa coniugale;
- le case appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari.
ATTENZIONE: l’esenzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stata prevista dal Decreto Legge n. 93 del 27 Maggio 2008, pubblicato in G.U. n. 124 del 28.05.2008,
che in sede di conversione in legge potrebbe subire delle modificazioni anche sostanziali.
Devono pagare l’I.C.I. i possessori di fabbricati non adibiti ad abitazione principale (seconde case, case in affitto, magazzini, uffici, negozi, capannoni industriali e commerciali, etc.),
di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
ALIQUOTA I.C.I. 2008
- Aliquota ordinaria 6 per mille per tutti gli immobili che non sono abitazione principale
(fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).
QUANDO SI PAGA L’I.C.I.
- entro il 16 giugno 2008: con la prima rata il cittadino deve versare il 50% dell’imposta
dovuta per l’intero anno in corso (barrare la casella “Versamento in acconto”);
- dal 1° al 16 dicembre 2008: con la seconda rata il cittadino deve versare la parte rimanente dell’imposta (barrare la casella “Versamento a saldo”).
I cittadini possono optare per il versamento dell’imposta in un’unica soluzione entro il 16
giugno 2008 (barrare entrambe le caselle di “Versamento in acconto / a saldo”) applicando
le aliquote e le detrazioni previste per l’anno 2008. Non si procede al versamento se l’imposta annua complessiva relativa al singolo l’immobile risulta inferiore ad € 10,00.=
MODALITÀ DEI VERSAMENTI
I versamenti, sia in autotassazione sia a seguito di accertamento, devono essere eseguiti
esclusivamente nei seguenti modi:
NOVITÀ
• a mezzo conto corrente postale n. 12235354 – intestato al Comune Camposampiero –
Servizio riscossione I.C.I. – Serv. Tesoreria – 35012 Camposampiero PD utilizzando il nuovo
modello di bollettino postale;
• versamento diretto presso la Tesoreria Comunale – Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
filiale di Camposampiero e di Rustega di Camposampiero (si ricorda che tale modalità di
versamento non comporta il pagamento di alcuna commissione);
• tramite modello F24.
Il pagamento deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso nel caso sia superiore. Es. 43,49 euro si arrotondano a 43,00 euro, mentre 43,50 euro a 44 euro.
I bollettini per il versamento sono disponibili presso: l’Ufficio Tributi del Comune, i C.A.F., la Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo, filiale di Camposampiero e di Rustega di Camposampiero, e l’Ufficio
Postale di Camposampiero.
DICHIARAZIONE I.C.I.
NOVITÀ
Il contribuente ha l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione ai fini dell’I.C.I. nei
casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali non sono
applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D.Lgs. del 18.12.1997, n. 463,
concernente la disciplina del modello unico informatico. Pertanto, la dichiarazione ICI dovrà
essere presentata dal contribuente nei seguenti casi:
- per i nuovi accatastamenti e per le variazioni di carattere tecnico, come quelle previste per
la variazione di classe;
- nel caso in cui il valore dell’area edificabile sia cambiato o l’area sia divenuta edificabile a
seguito di demolizione del fabbricato;
- nel caso di immobile oggetto di locazione finanziaria, o di immobile abitativo e/o strumentale che ha acquisito o perso la caratteristica della ruralità;
- nel caso di fabbricato inagibile o di terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da
imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti;
- per il beneficio della detrazione d’imposta in caso di invalidità, di titolarità di pensione
sociale o pensione minima INPS e di soggettività passiva con almeno 3 figli a carico;
- per il beneficio della aliquota agevolata e della detrazione per abitazione principale in
caso di abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al
secondo grado.
ATTENZIONE: Si precisa che per potere usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa e dal vigente regolamento comunale (invalidità, uso gratuito, inagibilità) è necessario presentare la dichiarazione di variazione all’ufficio Tributi entro 60 giorni dall’evento modificativo.
VALORI DELLE AREE EDIFICABILI
L’Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 13.02.2008,
ha determinato i valori venali minimi in comune commercio delle aree edificabili, ai sensi
dell’art. 59 – 1° comma – lett. g) del D.Lgs. 446/97, significando che, per l’esercizio 2008, non
sono sottoposti a verifica tributaria coloro i quali hanno assunto come base imponibile del
valore dell’area edificabile, un valore pari o superiore a quello indicato nel prospetto allegato alla deliberazione stessa, salvo il caso in cui l’effettivo valore venale dell’area fabbricabile risulti comprovato in documenti quali atti di compravendita e perizie di stima.
I suddetti valori minimi per l’anno 2008 sono rimasti invariati rispetto a quelli deliberati dalla
Giunta Comunale per l’anno 2007.
Resta inteso che tali valori rappresentano solo un’indicazione per il contribuente che non
conosce l’effettivo valore venale dell’area (es: valori citati negli atti d’acquisto, cessione, etc).
Anche per l’anno 2008 l’aliquota I.C.I. da applicare alle aree edificabili è quella del 6 per
mille.
MODULISTICA
È disponibile e può essere ritirata presso l’ufficio TRIBUTI o reperibile sul Sito Internet del
Comune nella sezione modulistica: www.comune.camposampiero.pd.it.
ESEMPIO CALCOLO I.C.I. 2008
Tizio è proprietario al 100% di:
• un immobile, categoria A2, adibito ad abitazione principale, la cui rendita è di € 600,00
• un garage, categoria C6, pertinenza dell’abitazione principale, la cui rendita è di € 40,00
• un fabbricato, categoria C2, la cui rendita è di € 300,00
• un’area edificabile del valore di € 70.000,00.
L’aliquota ordinaria è del 6 per mille.
Il procedimento da seguire per il calcolo dell’imposta da versare nell’anno 2008 è il seguente:
1) sull’abitazione principale (immobile A2) e la relativa pertinenza (immobile C6) non si
versa l’I.C.I.
2) calcolo imposta fabbricato C2:
€ 300,00 x 105 = € 31.500,00
€ 31.500,00 x 6 / 1.000 = € 189,00
3) calcolo imposta area edificabile:
€ 70.000,00 x 6 / 1.000 = € 420,00
4) calcolo imposta I.C.I.:
€ 189,00 + € 420,00 = € 609,00
5) I.C.I. da versare in acconto entro il 16 giugno 2008 ed in saldo entro il 16 dicembre 2008:
€ 305,00 cadauno (di cui per abitazione principale € 0,00 e per altri fabbricati € 95,00 e
per aree edificabili € 210,00). Il contribuente ha anche la possibilità di pagare l’intero
importo entro il 16 giugno 2008.
L’ASSESSORE AL BILANCIO
Luca Masetto
IL SINDACO
Marcello Volpato
PER INFORMAZIONI
Ufficio Tributi: tel. 049.9315240/247 - fax 049.9315200
Orario di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 9,00 alle 12,30
mercoledì pomeriggio: dalle 15,00 alle 18,00
sabato: dalle 9,00 alle 12,00
e-mail: [email protected] - sito internet: www.comune.camposampiero.pd.it