Emendamenti DL 101/13 personale precario enti di ricerca sostenuti

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Emendamenti DL 101/13 personale precario enti di ricerca sostenuti
DL 101/13
Emendamenti sostenuti dalla FLC CGIL
Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi,
nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico
impiego.
AGGIUNTIVO
Reclutamento negli enti pubblici di ricerca
Comma 17
Gli enti di ricerca nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del
limite massimo complessivo del 100% per cento delle risorse finanziarie disponibili per
ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo
indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi
limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica possono avviare procedure di
reclutamento, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, alle seguenti
modalità:
a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 60 per cento di quelli
banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato o
matureranno al momento dell'emanazione del bando almeno tre anni di servizio, negli
ultimi 5 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o assegno di
ricerca alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; Coloro che hanno già
sostenuto una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato o assegno di
ricerca possono essere assunti previa verifica dell'attività svolta.
b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della
professionalità per i soggetti di cui alla lettera a) e per coloro che, alla data di emanazione
del bando, hanno maturato complessivamente, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di
contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa, assegno di ricerca o di
contratto di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione che emana il bando.
La procedura selettiva si ritiene comunque già espletata per coloro che sono in possesso
dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3,
comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli
Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006.
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Fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque
subordinato all’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da
norme di legge, al fine di consentire agli Enti Pubblici di Ricerca di svolgere con pienezza le
proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso
dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3,
comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli
Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti sono autorizzati
alla rideterminazione della propria dotazione organica secondo le necessità e comunque
senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza
incremento di posti dirigenziali.
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Le norme si applicano in quanto compatibili al personale contrattualizzato dell'università.
Le amministrazioni prorogano i contratti del personale in possesso dei suddetti requisiti
fino al 31 dicembre 2018.
1. Gli Enti Pubblici del Comparto della Ricerca, ivi compreso l'INAIL per le attività dell'ex
ISPESL, sono autorizzati ad assumere, nel periodo 2014-2018, personale ricercatore,
tecnologo e di supporto alla ricerca che abbia maturato almeno tre anni di servizio a
tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con
assegno di ricerca nei medesimi Enti alla data di emanazione dei bandi di concorso.
2. L’onere per la copertura finanziaria del comma 1 è garantito mediante l’incremento
corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli dei rispettivi Ministeri
vigilanti.
3. L’approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico
strettamente necessarie sono disposti con decreto dei rispettivi Ministeri vigilanti previo
parere favorevole del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto.
4. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche alle università per il
personale contrattualizzato che abbia maturato complessivamente almeno tre anni di
contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa.
Emendamento alternativo
(Dotazione organica e autorizzazione per l’assunzione di personale ricercatore, tecnologo e
di supporto alla ricerca presso gli enti pubblici di ricerca)
1. Gli Enti Pubblici del Comparto della Ricerca, ivi compreso l'INAIL per le attività dell'ex
ISPESL, sono autorizzati ad assumere per l'assolvimento delle loro funzioni istituzionali ,
nel triennio 2014-2016, personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca
impiegato nelle medesime che abbia maturato almeno tre anni di servizio a tempo
determinato o di collaborazione coordinata e continuativa o assegno di ricerca nei
medesimi Enti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. coloro che sono già stati selezionati sulla base dei requisiti di cui agli articoli 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7
aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che
ricoprono.
In alternativa: Coloro che hanno già sostenuto una procedura selettiva per un contratto
a tempo determinato o con assegno di ricerca con le modalità previste dal comma 3
dell'articolo 35 D.lgs 165 2001 possono essere assunti previa verifica dell'attività svolta.
2. L’onere per la copertura finanziaria del comma 1 è garantito mediante l’incremento
corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli dei rispettivi Ministeri
vigilanti.
Oppure: il personale assunto è collocato fuori ruolo. L'onere per la copertura finanziaria è
carico della spesa per il personale degli enti stessi nei limiti già previsti dalla normativa
vigente e in deroga al vincolo sul turn over.
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3. L’approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico
strettamente necessarie sono disposti con decreto dei rispettivi Ministeri vigilanti previo
parere favorevole del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto.
Motivazione
Il DL sulla pubblica amministrazione per quanto riguarda il comparto enti pubblici di
ricerca non solo è inadeguato a garantire la stabilizzazione dei precari ma rischia, senza
opportune modifiche, di essere interpretato in senso restrittivo portando al licenziamento
di molti lavoratori con contratto a termine. Il percorso "speciale" per il reclutamento fino al
31 dicembre 2015, utilizzando il 50% delle risorse assunzionali per concorsi interamente
riservati a coloro che hanno 3 anni di anzianità con contratto t.d è molto poco incisivo
rispetto al numero attuale di precari. Secondo i dati della ragioneria generale dello stato
nel 2011 i "precari" totali nella PA erano 360mila. Escludendo la scuola e la sanità si arriva
a 190mila. Di questi 42mila sono co.co.co. Tempi determinati, lavoratori socialmente utili,
lavoratori somministrati sono 147mila. Solo i TD sono 56.508. Di questi 3.095 stanno negli
EPR, 2.713 nelle università prevalentemente come personale contrattualizzato.
Quanti di questi hanno il requisito dei 3 anni? Difficile dirlo, ma vedendo l'andamento delle
assunzioni negli EPR circa un terzo (1.000 su 3.000) dei contrattisti sono entrati proprio
nel 2011 e quindi non rientrano nel requisito. Infatti tra 2010 e 2011 i TD passano
all'incirca da 2.500 a 3.000, a fronte di 500 stabilizzazioni.
Considerando che chiunque sia entrato nel 2012 o 2013 si aggiunge ai TD ed è fuori dal
decreto la percentuale di TD che non ha i requisiti probabilmente tende al 50.
Potremmo quindi stimare che nella ricerca i TD che hanno i requisiti del DL D'Alia sono ca.
2mila. Quanti di questi potranno essere stabilizzati coi "concorsi riservati" previsti dal
decreto D'Alia? Per saperlo bisognerebbe conoscere il turnover degli enti. Anche qui si può
fare un processo per deduzione.
Con un turnover al 20%, come è quello del 2012 e 2013 (cessazioni 2011 e 2012) si
potrebbero assumere circa 300 persone all'anno. Con il turnover 2014 e 2015 (cessazioni
2013 e 2014) al 50, si potrebbe arrivare a 700 per ciascun anno.
Il totale di assunzioni stimabili da qui a fine 2015 (grazie anche al fatto che le assunzioni
del 2012/cessazioni2011 sono ancora in attesa di autorizzazione) è molto
grossolanamente quindi di 2.000 persone. Se la metà sono i "precari di D'Alia, si
tratterebbe di 1.000 "stabilizzazioni" sui 2.000 aventi requisito. In sostanza si
"stabilizzerebbe" la metà dei TD aventi diritto, che è la metà dei TD totali, che è la metà
dei precari: la metà della metà della metà.
È un calcolo ottimistico, non considerando i costi del turnover (che sono diventati più
pesanti dopo le ultime circolari) e i pensionamenti come costanti, mentre sappiamo che ad
esempio all'Istat è già in atto un calo enorme dei pensionamenti, che si accentua proprio
negli anni in cui si sale al 50% del turnover.
Tuttavia le stime della ragioneria sono assolutamente incomplete.
In realtà negli enti di ricerca il totale dei precari supera le 10.000 unità e il 60% sono
parasubordinati: cioè assegnisti di ricerca e collaboratori coordinati e continuativi.
Inoltre la norma che consente di prorogare i contratti fino al 31 dicembre 2015 per le
amministrazioni intenzionate a bandire i concorsi riservati rischia, appunto, di diventare un
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boomerang se questi non verranno banditi o non potranno essere banditi o come abbiamo
dimostrato non saranno sufficienti a coprire le esigenze reali.
L'emendamento ha il fine consentire l'utilizzo del 100% del turn over per gli epr già nel
2014 in ragione della peculiarità di questo settore della pubblica amministrazione.
L'emendamento riconosce che in virtù della medesima peculiarità gli enti possano
effettuare il reclutamento mediante procedure di tenure track. Si tratta della modalità già
prevista dall'articolo articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli
Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006 e ribadita in uno specifico accordo
tra il precedente governo e le organizzazioni sindacali oltre che prevista all'articolo 24
comma 3 lettera b legge 240/2010.
Infatti il personale degli epr con contratto a termine è prevalentemente assunto sulla base
di procedure concorsuali. In molti casi per ottenere nuovi contratti alla scadenza dei
precedenti in mancanza di posizioni da bandire a tempo indeterminato gli stessi lavoratori
sono selezionati più e più volte.
È un costo inutile ai limiti del danno erariale ripetere la stessa selezione oltre che un atto
umiliante per coloro che lavorano da anni senza avere mai avuto la possibilità di
concorrere per una posizione a tempo indeterminato.
Sulla base della stessa ratio la norma prevede che coloro i quali sono in possesso dei
requisiti previsti per la stabilizzazione di cui alle leggi finanziarie 2007 e 2008 possano
essere assunti senza ripetere nuove procedure essendo già collocati utilmente in
graduatorie composte sulla base di procedure selettive e di verifica dell'attività svolta. Si
tratta anche questa di una situazione che riguarda solo gli enti pubblici di ricerca dove
proprio per mancanza di turn over e spazi nella dotazione organica le stabilizzazioni non
furono mai completate.
L'emendamento proprio perché la creazione di reali opportunità occupazionali richiederà
alcuni anni prevede che i contratti a termine vengano prorogati per un tempo congruo.
La norma prevede poi che gli enti di ricerca possano adeguare la dotazione organica alle
esigenze reali e alle funzioni che svolgono proprio per evitare c situazioni paradossali
come quelle degli ultimi anni (dotazioni sottodimensionate) possano essere finalmente
sanate. Infatti proprio questi vincoli e non la mancanza di risorse hanno contribuito a
produrre precariato in questo settore.
Da ultimo segnaliamo che nell'emendamento si vuole riconoscere nelle procedure
concorsuali l'attività svolta oltre che con contratti a tempo determinato con assegni di
ricerca e contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Negli Enti di ricerca infatti
avere un contratto di lavoro subordinato o un assegno di ricerca non dipende da qualità
individuali o da presunte finalità formative ma dalla presenza o meno di risorse sufficienti
e dalle politiche di reclutamento adottate dagli enti. L'assegno di ricerca infatti è un
contratto di collaborazione su attività di ricerca che gode di un beneficio fiscale essendo
esente da irpef utilizzato in quanto comporta un risparmio dei costi per l'amministrazione
erogante. È di tutta evidenza che si tratta di una fattispecie contrattuale da rivedere e
superare in quanto utilizzata in sostituzione del lavoro subordinato per svolgere le
medesime mansioni di ricerca. In attesa dell'abrogazione di questa fattispecie o quanto
meno di una riconduzioni a finalità corrette quanto meno si riconosca il lavoro di chi è
stato impiegato per anni suo malgrado con questa forma contrattuale.
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Emendamento aggiuntivo Personale Isfol
1. In considerazione delle attività affidate all'ISFOL e delle misure per l’attuazione della
«Garanzia per i Giovani», nonché di quelle connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1
della legge 28 giugno 2012, n. 92, l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori) (ISFOL) è autorizzato ad assumere, nel triennio 2014-2016, complessive
253 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali
fino ad un massimo di 85 unità di personale.
2. coloro che sono già stati selezionati sulla base dei requisiti di cui agli articoli 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7
aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che
ricoprono
In alternativa. Coloro che hanno già sostenuto una procedura selettiva per un contratto
a tempo determinato con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 35 D.lgs 165 2001
possono essere assunti previa verifica dell'attività svolta.
2. L’onere per la copertura finanziaria del comma 1 è garantita mediante l’incremento
corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. L’approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico
strettamente necessarie sono disposti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, previo parere favorevole del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto.
Motivazione
I lavoratori con contratti a tempo determinato dell'Isfol non hanno avuto la possibilità di
essere assunti in quanto la dotazione organica è sottodimensionata rispetto alle reali
attività dell'ente. Tutti i lavoratori hanno già svolto una procedura selettiva e hanno
anzianità pluriennale in alcuni casi superiore a 18 anni. In attuazione della «Garanzia per i
Giovani», nonché di quelle connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 28
giugno 2012, n. 92 l'istituto ha la necessità di stabilizzare questo personale e deve quindi
vedersi riconosciuta la possibilità di adeguare la propria dotazione organica alle funzioni
che già svolge consolidando nei ruoli dell'ente lavoratori già impiegati e selezionati con
procedure di tenure track. Si tratta della modalità già prevista dall'articolo articolo 5,
comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca
sottoscritto in data 7 aprile 2006 e ribadita in uno specifico accordo tra il precedente
governo e le organizzazioni sindacali oltre che prevista all'articolo 24 comma 3 lettera b
legge 240/2010.
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