Commissione di garanzia - AGENS: Agenzia Confederale dei

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Commissione di garanzia - AGENS: Agenzia Confederale dei
Impresa & Lavoro - agosto-settembre 2006 - n. 7
COMMISSIONE DI GARANZIA
La Commissione di Garanzia nel mese di agosto è intervenuta, con indicazione immediata – Prot. N. 9560 - ai sensi dell’art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990, in relazione allo sciopero generale di “tutti i trasporti aerei, terrestri e marittimi” proclamato, in
data 2 agosto, per il 6 settembre, da parte delle Segreterie nazionali SULT, SINCOBAS
e CNL.
A seguito dell’intervento della Commissione di Garanzia, lo “sciopero generale dei trasporti” è stato differito al 27 settembre.
La Commissione è intervenuta nuovamente sullo sciopero del 27 settembre – Prot. N.
9987 - , invitando le Organizzazioni sindacali proclamanti a far coincidere l’orario dello sciopero (dalle ore 9.01 alle ore 17.00) con lo sciopero proclamato in precedenza
per la stessa giornata dalle Organizzazioni sindacali OR.S.A. e FAST-Ferrovie.
Si riportano di seguito gli interventi della Commissione di Garanzia.
Pos. n. 25117, Prot. 9560 del 4 agosto 2006 – Indicazione immediata ai
sensi dell'art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
IL PRESIDENTE
VISTA la proclamazione in data 2 agosto 2006 (atto pervenuto in pari data all'Osservatorio sui conflitti sindacali del Ministero dei trasporti alle ore 13.49), da parte delle Segreterie nazionali SULT, SINCOBAS e CNL, di uno "sciopero generale di 24 ore di tutti i trasporti aerei, terrestri e marittimi per il giorno 6 settembre 2006", con esonero delle
"strutture nazionali e territoriali dei comparti ad inviare comunicazioni specifiche" e
salva la riserva di precisare "ulteriori specifiche modalità dello sciopero";
VISTA la nota in data 2 agosto 2006, con la quale l'ATM-PP, "in nome e per conto di
ANPCAT, LICTA, CILA-AV e SACTA, aderisce allo sciopero di 24 ore di tutti i trasporti aerei, terrestri e marittimi per il giorno 6 settembre 2006 proclamato da SULT,
SINCOBAS e CNL" (atto pervenuto in pari data a questa Commissione alle ore 19);
RITENUTO, in conformità con quanto reiteratamente deciso dalla Commissione, che
allo sciopero in esame non si applica la delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003 in tema di sciopero generale, che disciplina l'astensione collettiva proclamata per tutte le categorie di lavoratori pubblici e privati (v., in proposito, la delibera del 28 giugno 2005,
nonché quella del successivo 28 settembre 2005 relativa allo sciopero di 48 ore di tutti i
trasporti aerei, terrestri e marittimi proclamato dal SULT per il 9-10 ottobre 2005);
RITENUTO, pertanto, che nel caso di specie debbono trovare applicazione le singole
regolamentazioni vigenti in ciascun settore dei servizi pubblici essenziali interessati dallo sciopero in esame;
RITENUTO di dover adottare l'indicazione immediata in via d'urgenza, al fine di contenere il c.d. effetto-annuncio, particolarmente rilevante nel settore dei trasporti, anche in
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considerazione della data per la quale lo sciopero è stato proclamato;
RILEVATO, altresì, che nel documento di proclamazione manca la necessaria comunicazione alle aziende;
INDICA
ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 e succ. modd., alle Organizzazioni
sindacali in indirizzo che, allo stato attuale, dal documento di proclamazione emergono
le seguenti violazioni:
Per quanto riguarda il settore del trasporto pubblico locale:
- Regola della rarefazione oggettiva, di cui all'art. 2, 2° comma della legge n.
146/1990 e succ. modd., e all'art. 10, lett. b), della Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata in G.U.
del 23 marzo 2002, n. 70.
L'art. 10, lett. b), stabilisce che tra l'effettuazione di due azioni di sciopero da qualunque
soggetto sindacale proclamate e incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni
caso intercorrere un intervallo di dieci giorni.
Nel caso di specie, si rileva che per il giorno 15 settembre 2006 è stato proclamato, in
data 10 luglio 2006, da parte delle Segreterie nazionali SULT, SINCOBAS, CUBTRASPORTI, A.L. COBAS, CONF. COBAS LAV. PRIV., uno sciopero nazionale di
24 ore di tutto il personale autoferrotranvieri e internavigatori.
Si precisa che, con riferimento al settore del trasporto pubblico locale, la presente indicazione non avrà valore nel caso in cui lo sciopero precedentemente proclamato sia revocato.
- Regola della durata massima dello sciopero, ai sensi dell'art. 11, lett. a), della Regolamentazione provvisoria sopra citata.
L'art. 11, lett. a), stabilisce che la durata massima della prima azione di sciopero non
può essere superiore a 4 ore.
Nel caso di specie, lo sciopero in esame viola questa disposizione, avendo durata pari a
24 ore.
Per quanto riguarda il settore del trasporto ferroviario:
- Regola della rarefazione oggettiva, di cui all'art. 2, 2° comma della legge n.
146/1990 e succ. modd., e all'art. 3.3.5 dell'Accordo del 23 novembre 1999, come modificato e integrato dagli Accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001, valutati idonei con
delibere n. 45-9.1 del 3 febbraio 2000, n. 101 del 13 settembre 2001 e n. 149 del 29 novembre 2001, pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86. L'art. 3.3.5 stabilisce che tra
l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente
sul medesimo bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a un giorno, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.
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Nel caso di specie, si rileva che per il giorno 27 settembre 2006 è stato proclamato, in
data 28 luglio 2006, da parte delle Segreterie nazionali ORSA e FAST-FERR., uno
sciopero nazionale di 8 ore di tutto il personale del Gruppo FS;
Si precisa che, con riferimento al settore del trasporto ferroviario, la presente indicazione non avrà valore nel caso in cui lo sciopero precedentemente proclamato sia revocato.
- Regola della durata massima dello sciopero, ai sensi dell'art. 3.3.2 dell'Accordo sopra citato.
L'art. 3.3.2 stabilisce che la durata massima della prima azione di sciopero non può essere superiore a 8 ore.
Nel caso di specie, lo sciopero in esame viola questa disposizione, avendo durata pari
a 24 ore.
Per quanto riguarda il settore del trasporto aereo:
- Regola della rarefazione oggettiva, di cui all'art. 2, 2° comma della legge n. 146/1990
e succ. modd., e all'art. 16 della Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001 , pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001,
n. 185.
L'art. 16 stabilisce che le azioni di sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali,
che incidono effettivamente sullo stesso bacino di utenza, devono essere distanziate
tra di loro da un intervallo minimo di 10 giorni liberi.
Nel caso di specie, si rileva:
a) che per il giorno 7 settembre 2006 è stato proclamato, in data 1 ° agosto 2006, da parte delle Segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UGL-TA e UP, uno sciopero nazionale di 24 ore di tutti i lavoratori del Gruppo Alitalia;
b) che per il giorno 7 settembre 2006 è stato proclamato, in data 23 maggio 2006, da
parte di APM-UP, uno sciopero di 24 ore dei Piloti della Soc. Meridiana;
Non viene, invece, allo stato, rilevata la violazione della regola di rarefazione oggettiva
con riferimento agli scioperi proclamati nell'ambito dell'ENAV (segnatamente: sciopero
del personale dell'ACC di Roma, proclamato in data 22 maggio 2006, da parte della
RSA CILA-AV, per il giorno 6 settembre 2006, dalle ore 10 alle ore 18; sciopero del
personale dell'ACC di Milano, proclamato in data 4 luglio 2006, da parte delle
RR.SS.AA. FIT-CISL, FILT-CGIL, UILT, UGL, per il giorno 6 settembre, dalle ore 12
alle ore 16; sciopero del personale dell'ACC di Roma, proclamato in data 7 luglio 2006,
da parte dell RR.SS.AA. FIT-CISL, FILT-CGIL, UILT, per il giorno 6 settembre 2006,
dalle ore 12 alle ore 16), atteso che, con nota del 21 luglio 2006, l'ENAV ha trasmesso
un verbale di accordo del 20 luglio 2006, dal quale risulta che "tutte le azioni di sciopero attualmente in essere si intendono revocate".
- Regola della durata massima dello sciopero, ai sensi dell'art. 7 della Regolamentazione provvisoria sopra citata.
L'art. 7 stabilisce che la durata massima della prima azione di sciopero non può esse-
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re superiore a 4 ore.
Nel caso di specie lo sciopero in esame viola questa disposizione, avendo durata pari a
24 ore.
Per quanto riguarda tutti i settori:
Si segnala, inoltre, la concomitanza degli scioperi contestualmente proclamati per la
stessa giornata, con il limite, in relazione al Trasporto pubblico locale, delle linee extraurbane.
Resta fermo che la Commissione, in seguito all'eventuale apertura del procedimento,
accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.
Si invitano i soggetti proclamanti in indirizzo a comunicare entro 5 giorni dalla ricezione della presente le eventuali revoche; in mancanza, le revoche successivamente comunicate non potranno essere considerate effettuate su richiesta della Commissione di garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990 e succ. modd., giusta
delibera n. 03/45 del 12 marzo 2003.
Pos. n. 25193, Prot. 9987 del 1° settembre 2006
IL PRESIDENTE
VISTA la nota in data 29 agosto 2006, con la quale le Organizzazioni sindacali SULT,
CNL, SINCOBAS, ANPAC, ANPAV, AVIA, ATM-PP (ANPCAT, LICTA, CILA-AV,
SACTA), con riferimento allo "sciopero generale dei trasporti" del 6 settembre 2006,
proclamato con atto del 2 agosto 2006, a seguito dell'indicazione immediata di questa
Commissione del 4 agosto 2006 (prot. n. 9560) e all'esito dell'audizione del 29 agosto
2006, comunicano le seguenti "nuove modalità" del detto sciopero:
"trasporto aereo dalle ore 00.00 alle 23.59 del 7 settembre 2006;
trasporto pubblico locale e marittimo dalle 00.00 alle 23.59 del 15 settembre 2006;
trasporto ferroviario dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del 27 settembre 2006";
in via d'urgenza;
SENTITI i commissari delegati per i settori interessati;
RIBADITO che, secondo il costante orientamento della Commissione, la delibera n.
03/134 del 24 settembre 2003 è applicabile soltanto agli scioperi proclamati da una o
più confederazioni coinvolgenti "la generalità delle categorie del lavoro pubblico e privato";
RITENUTO, conseguentemente, che agli scioperi in oggetto devono trovare applicazione le discipline dei singoli settori;
ESAMINATO il calendario degli scioperi proclamati in precedenza;
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PRESO ATTO, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, della concentrazione
con lo sciopero proclamato in data 10 luglio 2006 dal Coordinamento Nazionale Sindacati di Base (SULT-TPL, SINCOBAS, CUB-Trasporti, A.L. COBAS, CONF.NE COBAS Lavoro Privato), per il 15 settembre 2006, della durata di 24 ore;
INVITA
le Organizzazioni sindacali proclamanti, per quanto riguarda il trasporto ferroviario, a
far coincidere l'orario dello sciopero del 27 settembre 2006 con quello dello sciopero in
precedenza proclamato per la stessa giornata dalle Organizzazioni sindacali ORSA e
FAST-Ferrovie (dalle ore 9.01 alle ore 17.00);
INDICA
per quanto riguarda lo sciopero del "trasporto aereo dalle ore 00.00 alle 23.59 del 7 settembre 2006", la violazione dell'obbligo di preavviso di 10 giorni di cui all'art. 2, commi
1 e 5 della legge n. 146/1990 e succ. modd., e all'art. 4 della Regolamentazione provvisoria adottata con delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001, pubblicata in G.U. del 10 agosto
2001, n. 185.
Resta fermo che la Commissione, in seguito all'eventuale apertura del procedimento,
accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.
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