IMU - Comune di San Bartolomeo al Mare

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IMU - Comune di San Bartolomeo al Mare
Comune di San Bartolomeo al Mare
Provincia di Imperia
"Riviera dei Fiori"
Ufficio Tributi – Tel. 0183/400071 – Fax 0183/400229 – E-mail: [email protected]
www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it
IMU
(Imposta Municipale Propria)
Anno 2016
ALIQUOTE da utilizzare per l’ACCONTO:
1.06 %

per le abitazioni secondarie, immobili classati in categoria A
(escluso A/10), C/2, C/6, C/7, aree fabbricabili
0.57 %
 per i terreni agricoli
0.76%
 per tutti gli altri immobili
0.4%
 per le abitazioni principali classate nelle categorie A1, A8, A9
A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’IMU non è dovuta per l’abitazione
principale e le relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni “di lusso”
censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali anche per il 2015
continua a trovare applicazione la detrazione di € 200 (invece è stato soppresso
il riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore
a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale).
Dal 2014 sono esclusi dall’applicazione dell’IMU:
o le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale, e relative pertinenze dei soci assegnatari;
o i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
o un unico immobile (iscritto o iscrivibile a catasto come unica unità immobiliare) posseduto e non
concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale
appartenente alla carriera prefettizia;
o la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
o i fabbricati rurali ad uso strumentale;
o i beni merce quali i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Dal 2015 l’unica unità immobiliare ad uso abitativo posseduta a titolo di
proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero iscritto AIRE già
pensionato nel paese estero di residenza, non locata né concessa in comodato
d’uso è considerata abitazione principale e quindi esclusa dall’imposta o soggetta
ad aliquota agevolata 0,4 per mille e relativa detrazione € 200 se classata in cat. A1,
A8 o A9 (art. 9-bis del DL 47/2014)
COMODATO GRATUITO IUC 2016
Con la Legge di Stabilità 2016 è stata introdotta la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU
e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che
le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello
stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso
in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell’applicazione della suddetta riduzione il soggetto passivo
attesta il possesso dei suddetti requisiti mediante presentazione di apposita dichiarazione IMU,
secondo il modello ministeriale approvato.
Casi di non applicabilità della riduzione:
se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in
percentuale) non si può applicare la riduzione
se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non
si può applicare la riduzione
se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso
dal Comune A) non si può applicare la riduzione
se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione
principale del comodatario non si può applicare la riduzione
se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione
Per "immobile", come specificato dal MEF e dalla Circolare N.1/DF/2016, deve intendersi un immobile
ad uso abitativo ("laddove la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi
riferita all'immobile ad uso abitativo").
Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3
pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).
Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un
capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso
abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti
essere abitazione principale del proprietario.
L'immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale come poteva avvenire negli anni
precedenti ma rimane evidentemente un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile
ridotta del 50%.
Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo
grado.
Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la
residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato.
Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.
IMU Terreni agricoli esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare
Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione
- PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono
inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con
iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di
Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i
terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
Tabella calcolo base imponibile fabbricati
CALCOLO BASE IMPONIBILE FABBRICATI
CATEGORIA CATASTALE
BASE IMPONIBILE
A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7
A/10
B – C/3 – C/4 – C/5
C/1
D (tranne D/5)
(R.C. + 5%) x 160
(R.C. + 5%) x 80
(R.C. + 5%) x 140
(R.C. + 5%) x 55
(R.C. + 5%) x 60 (solo per il 2012)
(R.C. + 5%) x 65 (2013 e successivi)
(R.C. + 5%) x 80
D/5
R.C. = Rendita Catastale
Tabella calcolo base imponibile terreni
CALCOLO BASE IMPONIBILE TERRENI
CONTRIBUENTE
BASE IMPONIBILE
Coltivatori diretti e imprenditori professionali
iscritti nella previdenza agricola
(R.D. + 25%) x 75
Diversi dai precedenti
R.D. = Reddito dominicale
(R.D. + 25%) x 135
CALCOLO IMPOSTA DA VERSARE
Base imponibile
X
Aliquota 2016
X
% di possesso
=
Imposta sull’intero periodo (anno solare)
=
Imposta da versare in acconto
VERSAMENTO dell’ACCONTO anno 2016:
Entro il 16 giugno 2016 a mezzo Modello F24 o apposito bollettino postale
dedicato, utilizzando i seguenti codici tributo:
tipologia immobili
aree fabbricabili
altri fabbricati
abitazione principale e relative pertinenze
Terreni
Codice Tributo IMU
Quota COMUNE
3916
3918
3912
3914
Codice Tributo IMU
Quota STATO
Immobili categoria D
3930
3925
Codice catastale Comune di San Bartolomeo al Mare = H763
VERSAMENTO cittadini stranieri e cittadini AIRE
Entro il 16 giugno 2016 a mezzo Modello F24 oppure, se non possibile, a mezzo
vaglia postale internazionale ordinario o bonifico bancario, secondo le seguenti
modalità:
- quota comunale  bonifico a favore del Comune di San Bartolomeo al Mare
(Codice IBAN IT28L0617549060000000758990) BIC = C R G E I T G G
- la ricevuta del versamento deve essere trasmessa in copia al comune
competente
- causale del versamento: codice fiscale o partita IVA del contribuente, sigla
“IMU”, nome del comune di ubicazione degli immobili, relativi codici tributo,
anno d’imposta, indicazione “acconto” o “saldo”.
PER FACILITARE IL CALCOLO IMU DA VERSARE IN
ACCONTO SI RENDE NOTO CHE SUL SITO DEL COMUNE
DI
SAN
BARTOLOMEO
AL
MARE
(www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it)
ALLA
VOCE
“Tributi – IMU” E’ STATO INSERITO UN LINK AL
CALCOLATORE AUTOMATICO “Calcolo IMU on-line” PER
IL CUI UTILIZZO E’ NECESSARIO INSERIRE LA
RENDITA
CATASTALE
(SENZA
ALCUNA
RIVALUTAZIONE), VERIFICARE L’ALIQUOTA DA
UTILIZZARE, CON LA POSSIBILITA’ DI STAMPA DEL
MODELLO F24.